Nota integrativa al Bilancio di previsione (par Allegato n. 4/1 ald. Lgs 118/2011)

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1 Nota integrativa al Bilancio di previsione (par Allegato n. 4/1 ald. Lgs 118/2011) 1 PREMESSA Il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 coordinato con il decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, ha introdotto un nuovo sistema contabile cosiddetto armonizzato avente la finalità di rendere i bilanci degli enti omogenei fra loro, anche ai fini del consolidamento con i bilanci delle amministrazioni pubbliche. Dal 2015 si è praticamente conclusa la fase sperimentale prevista dal suddetto decreto e, per gli enti non sperimentatori come il nostro, è stato introdotto l obbligo di predisporre, sia pure a livello esclusivamente conoscitivo, il bilancio di previsione secondo gli schemi previsti dal suddetto decreto. Dal 2016 è stato definitivamente abbandonato il vecchio schema di cui al DPR 196/94 ed è diventato obbligatorio per tutti gli enti soggetti alla normativa del dlgs 267/2000, così come modificato dai decreti citati, la nuova struttura contabile armonizzata. Le principali innovazioni introdotte dal nuovo sistema contabile sono : - Schemi di bilancio - Principio di competenza potenziata - Piano dei conti integrato - Fondo pluriennale vincolato - Fondo crediti di dubbia e difficile esazione Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della Nota Integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio. La Nota integrativa vuole arricchire il bilancio di previsione di informazioni integrandolo con dati quantitativi o esplicativi al fine di rendere maggiormente chiara e comprensiva la lettura dello stesso. La Nota integrativa analizza alcuni dati illustrando le ipotesi assunte ed in particolare i criteri adottati nella determinazione dei valori del bilancio di previsione. Il progetto di bilancio è stato redatto in base a quanto stabilito dal D. Lgs. 118/2011 modificato dalla L. 126/2014 del 10/08/2014 che disciplina la sperimentazione dei nuovi sistemi contabili e relativi schemi di bilancio previsti dall Allegato n. 9 del suddetto decreto per le regioni, enti locali, enti ed organismi.

2 2 Gli argomenti illustrati ed analizzati nelle pagine che seguono riguardano : La Relazione previsionale sostitutiva del DUP pag. 3 Il risultato di amministrazione presunto dell esercizio 2018 pag. 4 Quadro generale riassuntivo pag. 7 Gli equilibri di bilancio pag. 8 Le entrate pag. 10 Le entrate correnti pag. 11 Il Fondo Crediti di Dubbia esigibilità pag. 12 Le spese parte corrente pag. 16 Il Fondo di riserva ed il Fondo di cassa pag. 18 Le entrate in conto capitale pag. 19 Le spese di investimento pag. 20 L indicatore di tempestività dei pagamenti pag. 21 Gli enti e gli organismi strumentali - partecipazioni pag. 22

3 La Relazione previsionale sostitutiva del DUP 3 L art. 151, comma 1, del D.Lgs. 267/00, stabilisce quanto segue: 1. Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e ((deliberano)) il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze. Data la natura particolare di questo Ente di Gestione (Ente istituito con la L.R. 24/2011 che sulla base dei rinvii statutari - art. 31 dello Statuto - e del rinvio generale di cui all art. 40, comma 5 della ricordata Legge istitutiva, applica le norme del t.u. 267/2000, per tutto quanto non diversamente stabilito ) e la conseguente obiettiva impossibilità di applicare integralmente norme pensate specificamente per i Comuni, è stato deciso di non redigere il DUP sulla base delle seguenti considerazioni: l allegato 4/1 al d.lgs 118/2011 denominato PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO CONCERNENTE LA PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO al paragrafo 8 (dal titolo: Il documento unico di programmazione degli enti locali), punto 8.1 (denominato: La Sezione Strategica SeS) così esordisce: La SeS sviluppa e concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all art. 46 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ; le linee programmatiche di mandato previste dall art. 46 comma 3 del d.lgs 267/2000, sono un adempimento specifico dei Sindaci per le quali è necessaria anche apposita previsione statutaria non stabilita nell ambito dello schema tipo di statuto approvato dalla Regione; in questo Ente, sebbene siano presenti atti generali di programmazione e proprio per le motivazioni di cui al punto precedente, non sono state elaborate vere e proprie linee programmatiche di mandato da sviluppare e concretizzare nel DUP; pertanto si ritiene di non dover adottare il DUP come definito e articolato nell allegato 4/1 al d.lgs 118/2011, ma più semplicemente una Relazione Previsionale che, nel rispetto del principio generale della programmazione di cui al citato art. 151 d.lgs 267/2000, coordina le linee generali delle programmazioni settoriali finora approvate. La Relazione si sostanzia nell illustrazione del contesto geo-normativo, dell organizzazione interna, dei progetti di investimento in corso e di quelli programmati per il triennio

4 Risultato di amministrazione presunto dell esercizio 2018 Di seguito si riporta il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione con riguardo all'esercizio Tale allegato è stato introdotto dalle nuove norme di armonizzazione dei bilanci pubblici al fine di imporre agli Enti Locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso: qualora dalla verifica dovesse risultare un risultato presunto negativo (disavanzo di amministrazione) il bilancio di esercizio deve prevedere uno specifico stanziamento in parte spesa e, quindi, provvedere al ripiano e alla copertura 4

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7 Quadro generale riassuntivo Il progetto di bilancio rispetta i principi definiti dalla normativa, come delineata dalla modifica al TUEL approvata dal D.lgs. 126/2014, secondo la quale il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell utilizzo dell avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo. Inoltre, le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative ai trasferimenti in c/capitale, al saldo negativo delle partite finanziarie e alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti, con l esclusione dei rimborsi anticipati, non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata, ai contributi destinati al rimborso dei prestiti e all utilizzo dell avanzo di competenza di parte corrente e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell integrità. 7

8 Equilibri di bilancio La ripartizione della manovra tra parte corrente e in conto capitale, per ciascuna delle annualità è sinteticamente esposta nelle seguenti tabelle dalle quali si evince che il principio del pareggio complessivo è rispettato, così come quello inerente all equilibrio economico finanziario di parte corrente e di parte capitale (art. 162 del TUEL) 8

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10 Entrate Si riporta di seguito la tabella con il riepilogo per titoli delle entrate 10

11 Entrate correnti Le entrate correnti 2019, tra le quali non sono previste quelle relative al titolo I in quanto l Ente non dispone di entrate tributarie, sono costituite dalla sommatoria delle previsioni relative al titolo II e III ed ammontano complessivamente ad ,11 Le entrate per trasferimenti ( ,11 pari all 74,48% del totale) consistono nelle seguenti poste: 11 Contributo ordinario Regione Emilia-Romagna ,00 Contributo Regione ER per gestione Valli ,11 Contributo aggiuntivo RER (Gestione Riserve) ,00 Contributi ordinari enti soci ,00 Finanziamenti prog. comunitari- parte corrente ,00 Cofinanz. Progetti comunitari ,00 Il loro ammontare è determinato sulla base delle corrispondenti previsioni presunte dei bilanci degli enti finanziatori. Le variazioni rispetto alla previsione definitiva 2018 riguardano tutte le voci, ad eccezione del contributo degli enti soci, mantenuto al livello della previsione statutaria e dei contributi, ordinario ed aggiuntivo della Regione Emilia Romagna. Tra di esse si segnalano: - La riclassificazione contabile del contributo per la gestione Valli (mantenuto complessivamente ad ,00, ma imputato solo per ,11 alla parte corrente); - La previsione della terza quota di entrata per il Progetto Percorsi di Educazione Ambientale per avviare percorsi di apprendimento sul paesaggio e la biodiversità finanziato da fondi FEASR pari ad ,00 e cofinanziato per ,00 per il terzo anno (Valore totale ,00 di cui Fondi FEASR e ripartito in questo modo: ,00; ,00; ,00); - La previsione della seconda quota di finanziamento del Progetto Delta Lady, finanziato da fondi FESR ( ,00); - La previsione della seconda quota di finanziamento del Progetto CEETO ( ,00) Le entrate relative al titolo III attengono invece ai proventi propri dell Ente e riguardano essenzialmente la gestione dell attività venatoria ( ,00), i proventi della pesca ( ,00), proventi da strutture e itinerari turistici ( ,00), raccolta funghi ( 6.000,00), sanzioni ( ,00); canoni concessioni ( ,00), proventi visite guidate ( 1.500,00) e proventi per la Finestra dei Fenicotteri ( 2.000,00), i restanti ,00 sono introiti e rimborsi diversi. Per i dettagli riguardo all andamento storico degli accertamenti ed agli incassi, si rinvia al prospetto per il calcolo del Fondo Crediti di dubbia esigibilità.

12 Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità Secondo quanto previsto dal Principio applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011), in fase di Previsione, per i crediti di dubbia e difficile esazione, deve essere effettuato un apposito accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità. Detto Fondo è da intendersi come un Fondo rischi teso ad evitare che entrate di dubbia e difficile esazione, seppur legittimamente accertabili sulla base dei vigenti principi contabili, siano utilizzate per il finanziamento di spese esigibili nel corso del medesimo esercizio. Il citato principio applicato Allegato 4/2 al D.Lgs 118/2011, specifica che non richiedono l accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità: a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell assunzione dell impegno da parte dell amministrazione erogante, b) i crediti assistiti da fidejussione, c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa. Nel nostro caso, la totalità dei crediti per trasferimenti, sia correnti che in c/capitali, rientrano nel punto a) e quindi sono esclusi dal calcolo del fondo. L analisi si è perciò limitata a quanto stanziato nel titolo III adottando, per il calcolo del fondo, la prima modalità prevista dall allegato 4/2 e cioè: a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno compreso nel quinquennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno compreso nel biennio. 12 L accantonamento obbligatorio per il 2019 è risultato pari ad ,20 Nelle pagine seguenti si riporta il prospetto della composizione del fondo.

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14 14 Anno 2020

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16 Spese parte corrente La struttura delle spese si articola in: 16 Missioni Programmi - Titoli Macroaggregati. Sulla base del rendiconto 2017, delle previsioni definitive 2018 e degli allegati esplicativi è stata verificata la congruità delle previsioni di spesa contenute nel bilancio La previsione 2019, relativamente alla spesa corrente, risulta naturalmente ridotta rispetto alla previsione definitiva 2018, soprattutto a causa della riduzione dei trasferimenti per la gestione delle Valli e per l adeguamento dei fondi di riserva. Per quanto riguarda la spesa relativa alla gestione del Comprensorio Vallivo di Comacchio, correlata all entrata di ,11, oltre alla spesa di personale (ammontante a circa ,00), gli stanziamenti di relativi ad acquisti di beni e servizi per manutenzione, sono inseriti nella Missione 9, Programma 2, Macroaggregato 103 del Titolo I Di seguito il quadro sintetico per titoli

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18 Fondo di riserva e Fondo di cassa La consistenza del Fondo di riserva rientra nei limiti previsti dall art. 166 del TUEL (D.L.gs 267/00), rientrando quindi all interno dell intervallo previsto dallo 0,3% al 2% delle spese correnti. 18 In particolare la sua consistenza, suddivisa per anno, risulta essere la seguente: Anno ,95 (0,54% spesa corrente) Anno ,57 (0,53% spesa corrente) Anno ,57 (0,53% spesa corrente) Il D.Lgs 118/2011, così come modificato dal D.Lsg 126/2014, ha introdotto il Fondo di CASSA che non può essere inferiore dello 0,2% delle spese finali per cui dall esercizio 2017 l Ente ha iscritto nel proprio bilancio un Fondo di CASSA (compreso all interno del Programma Fondo di Riserva ) la cui consistenza rientra nei limiti previsti dall art. 166 del TUEL (D.Lgs 267/00). L ammontare dello stesso è pari ad ,00, pari esattamente allo 0,21% della spesa finale 2019.

19 Entrate in conto capitale: Titolo 4 Le entrate in c/capitale sono composte: - da quanto stanziato per il finanziamento da fondi FEASR di due progetti : Progetto Realizzazione delle Porte del Delta (Valore Totale: interamente finanziato da Fondi FEASR ed Distribuzione degli stanziamenti: ; ; ); Progetto Investimenti a sostegno della Cartellonistica e segnaletica coordinata (Valore Totale: di cui ,00 di Fondi FEASR ed ,00 di cofinanziamento dei Comuni interessati- Distribuzione degli stanziamenti: ; ; ); - Contributo Rer Gestione Valli Di Comacchio - Trasferimenti Investimenti per ,49 19

20 Spese d investimento In relazione agli investimenti previsti si osserva : 20 - che il programma triennale e l elenco annuale dei lavori pubblici è stato redatto conformemente alle indicazioni ed agli schemi di cui al D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici ; - che lo schema del programma dei lavori pubblici e l elenco annuale dei lavori 2019 sono stati adottati con delibera di C.E. - che nello stesso sono indicate: a) le priorità e le azioni da intraprendere; b) la stima dei tempi e la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo; c) gli accantonamenti per: accordi bonari (art. 12, D.P.R. n. 554/99); esecuzione lavori urgenti (art. 146 e 147 D.P.R. n. 554/99); esecuzione indagini, studi, ed aggiornamento programma; Le spese di investimento ammontano a complessivi ,60 e sono finanziate nel seguente modo: ,49 con stanziamenti al tit. 4 dell Entrata ,00 con eccedenza entrate correnti rispetto alle spese correnti ,05 con applicazione della parte vincolata dell Avanzo di amministrazione presunto anno 2018 Di seguito si riportano i prospetti per macroaggregati interessati dalle spese di investimento

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22 Indicatore di tempestività dei pagamenti 22 Visti gli articoli 9 e 10 del D.P.C.M. 22/09/2014: Art. 9 - Definizione dell'indicatore di tempestivita' dei pagamenti 1. Le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore annuale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore annuale di tempestività dei pagamenti». 2. A decorrere dall'anno 2015, le pubbliche amministrazioni elaborano, sulla base delle modalità di cui ai commi da 3 a 5 del presente articolo, un indicatore trimestrale dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato: «indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti». L'indicatore trimestrale, elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 9 del dpcm sopracitato è pari a 6gg Art Modalità per la pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti 1. Le amministrazioni pubblicano l'«indicatore annuale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 1, del presente decreto entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 2. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le amministrazioni pubblicano l'«indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti» di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto entro il trentesimo giorno dalla conclusione del trimestre cui si riferisce, secondo le modalità di cui al comma 3 del presente articolo. 3. Gli indicatori di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sul proprio sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione" di cui all'allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in un formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo n. 33 del L'indicatore annuale, elaborato secondo le disposizioni dell'articolo 10 del dpcm sopracitato alla data del, è pari a gg. Gli indicatori annuali e trimestrali di tempestività dei pagamenti vengono pubblicati sul sito internet istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente/pagamenti dell'amministrazione" come richiesto dalla normativa vigente. Partecipazioni Si riporta di seguito l elenco delle partecipazioni detenute dall Ente

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