REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE rev. 1 del
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2 TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 1. PREMESSE 1.1 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 26 dello Statuto dell Associazione della (di seguito anche CRI o Comitato Provinciale di Trento), i principi generali e le linee guida dell organizzazione, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto dell Associazione. 1.2 Considerata l autonomia fiscale e organizzativa di cui è dotato il Comitato Provinciale di Trento, confermato dalla Provincia Autonoma con nota del 21 marzo 2017 protocollo s144/2017/23.5 servizio politiche sociali, considerato che il regolamento di organizzazione della CRI Comitato Nazionale trova applicazione a livello nazionale su tutte le strutture regionali con partita iva e codice fiscale , il presente regolamento disciplina esclusivamente l organizzazione della - Comitato Provinciale di Trento P.I. e C.F Il presente regolamento e ss.mm.ii. è soggetto all approvazione del Consiglio Provinciale, in conformità con quanto previsto dall art. 26 dello statuto dell Associazione Nazionale della Croce Rossa Italiana 1.4 L organizzazione dell Associazione CRI, disegnata per assolvere agli scopi istituzionali, coniuga il benessere del personale con l esigenza di efficienza, economicità ed efficacia della propria azione, nel rispetto delle leggi vigenti e dei contratti collettivi applicati. 2. PRINCIPI ORGANIZZATIVI 2.1 L organizzazione dall Associazione CRI Comitato Provinciale di Trento si fonda sui seguenti principi: a) garantire continuità operativa in termini di gestione delle attività di interesse pubblico/privato specificatamente indicata dall art. 7 dello Statuto della CRI e attuazione degli obiettivi stregici; b) perseguire efficienza, efficacia organizzativa e razionalizzazione economica nella distribuzione delle responsabilità; c) supportare operativamente i Comitati Territoriali della Provincia Autonoma di Trento, attraverso le strutture previste a livello Provinciale; d) garantire ai soci una pluralità di servizi.
3 3. ARTICOLAZIONE TERRITORIALE DEL COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO 3.1 La sede legale è situata in via Muredei, 51 a Trento, attualmente sede del Comitato Locale di Trento, concessa dallo stesso Comitato Locale con ratifica in Assemblea Regionale del 10/3/2017. La sede operativa, è collegata in via Lunelli 4, dove vengono mantenuti i rapporti con la Provincia Autonoma per la gestione delle convenzioni sul territorio Trentino e dove verranno assegnati i dipendenti amministrativi per la gestione di tutte le attività del Comitato. TITOLO II - ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL ASSOCIAZIONE 4. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DELL ASSOCIAZIONE 4.1 Nell ambito di applicazione definito ai sensi dell art. 1.2 del presente regolamento, l organizzazione della CRI Comitato della Provincia Autonoma di Trento è progettata e realizzata in coerenza con gli obiettivi strategici approvati dal Consiglio Provinciale. 5. ASSETTO ORGANIZZATIVO PROVINCIALE Disposizioni in ottemperanza dello statuto nazionale art. 26 lettera f 5.1 Il Direttore: le funzioni sono ricoperte dal dipendente apicale con qualifica F del contratto ANPAS con maggiore anzianità di servizio, maturata presso il Comitato. Il Direttore svolge le funzioni di gestione amministrativa delle convenzioni stipulate sul territorio provinciale e mantiene i rapporti amministrativi con il personale impiegato in dette convenzioni e con gli organi amministrativi provinciali di competenza, sostituisce il Segretario provinciale nel periodo che va dalla sua decadenza alla nuova nomina. Il direttore, in considerazione delle particolari disposizioni statutarie previste per il Comitato provinciale di Trento, svolge anche le attività che analogamente sono previste all interno degli statuti tipo per i direttori dei Comitati locali. Tali funzioni, ovviamente, si limitano alle competenze del Comitato provinciale nel rispetto delle singole autonomie. 5.2 Il Segretario regionale/ provinciale nominato con le procedure dettate dall apposito Regolamento nazionale e le specifiche modifiche approvate tra il Segretario nazionale e il Presidente del Comitato della CRI provinciale di Trento svolge le funzioni previste dall art. 28 comma 3 lettera D dello statuto in tutte le attività non riconducibili al punto Il Direttore può, se selezionato con le procedure previste dal Regolamento per la selezione dei Segretari Regionali, svolgere anche le funzioni di Segretario Provinciale. Resta inteso che, dal ruolo di Segretario provinciale decade con le stesse procedure previste dallo statuto art. 28 comma 3. Per tale eventualità, il direttore non percepirà nulla di più rispetto agli emolumenti già previsti dal suo contratto ANPAS.
4 5.4 Tutti i costi sia del Segretario provinciale che dell intero apparato amministrarivo del Comitato stesso, sono a carico del Comitato provinciale che reperisce le risorse per il proprio sostentamento e per gli adempimenti con la struttura nazionale dalle convenzioni con le realtà pubbliche e private della Provincia Autonoma di Trento e dal contributo previsto dallo statuto all art.26 comma La pianta organica del Comitato provinciale di Trento si compone come delibera del Direttivo provinciale del 10/1/2017. Il presonale impiegato solo sulle convenzioni, pur essendo assunto a tempo indeterminato, dovrà sostare su centri di costo specifici differenti da quello in cui sono inseriti i dipendenti impiegati su ruoli di funzionamento delle attività proprie dei Comitati regionali. 6. PRINCIPI DI SELEZIONE DEL PERSONALE 6.1 Il processo di selezione del personale si ispira ai seguenti criteri: a) trasparenza e imparzialità delle procedure di reclutamento; b) economicità, efficacia e tempestività delle procedure di reclutamento; c) premialità in base alle competenze richieste e alle esigenze dell Associazione; d) pari opportunità. 6.2 La procedura di selezione è effettuata mediante valutazione per titoli ed eventuale colloquio, di cui viene data evidenza attraverso un verbale, previa pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della CRI Comitato Provinciale di Trento o altro strumento che garantisca la massima diffusione dell avviso stesso, per un periodo minimo di 10 (dieci) giorni. 6.3 In caso di urgenza o di motivazioni di carattere straordinario, è possibile derogare al suddetto periodo minimo di pubblicazione dell avviso di selezione, procedendo esclusivamente alla stipula di contratti a tempo determinato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, salvo esigenze convenzionali territoriali diverse. 6.4 Sulla base del presente regolamento, le modalità operative di selezione del personale dipendente sono definite mediante apposita policy, approvata con atto del Segretario regionale di intesa con il Presidente provinciale. Per il personale impegnato con le convenzioni con apposita policy approvata dal Direttore d intesa con il Presidente provinciale.
5 7. ORARIO DI SERVIZIO DEL PERSONALE E PROCEDURE NON CONTENUTE NEL PRESEN- TE REGOLAMENTO L orario di servizio del personale nel rispetto del CCNL applicato, dovrà tenere conto delle esigenze operative delle convenzioni presenti sul territorio e dei rapporti con la sede nazionale. Eventuali integrazioni al presente Regolamento potranno essere predisposte su indicazioni del Presidente nazionale e dal Presidente provinciale e approvate dal Consiglio Direttivo Provinciale.
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