Regolamento elettorale di AIM e AlumnAIM
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- Leonzio Papi
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1 Il Consiglio Direttivo di è composto dagli stessi membri. Il presente regolamento elettorale vale indistintamente per entrambe le Associazioni. Art. 1. Indizione delle elezioni Il Presidente indice le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo in una data che preceda la scadenza del mandato dello stesso di non più di trenta giorni. Il Presidente, attraverso una comunicazione scritta ( ), convoca l Assemblea dei Soci per la presentazione dei candidati e comunica le tempistiche e le modalità delle votazioni (artt ). Art. 2. Diritto di voto Hanno diritto di voto Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti all Associazione alla data dell Assemblea dei Soci in cui si presentano le liste dei candidati. Sono esclusi i Soci Ordinari iscritti dopo tale data, i Soci Onorari, i Soci Accademici e i Soci Fondatori che non risultino più Soci Ordinari. Art. 3. Eleggibilità Sono eleggibili i Soci Ordinari che risultino regolarmente iscritti all Associazione alla data della comunicazione di indizione di nuove elezioni (art. 1). Chi abbia già ricoperto una carica risulta rieleggibile. Non è eleggibile chi risulta sotto procedimento disciplinare e chi ricopre cariche istituzionali all interno dell Ateneo. Art. 4. Commissione elettorale Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente della Commissione elettorale fra i Soci Ordinari a patto che essi non figurino nella lista dei possibili candidati. Il Presidente della Commissione elettorale nomina, tra i soci aventi diritto di voto e non candidati per alcuna carica all interno dell Associazione, uno Scrutatore e un Segretario che è incaricato di redigere il verbale finale. Il Presidente della Commissione elettorale è garante della segretezza del voto ed è contattabile a partire dal giorno della sua nomina fino al termine del suo mandato (coincidente con l insediamento del nuovo Consiglio Direttivo) 1
2 all indirizzo di posta elettronica Si sottolinea che tale indirizzo è accessibile solo ed esclusivamente al Presidente della Commissione elettorale che è tenuto a modificarne la password di accesso al momento dell accettazione dell incarico e a non divulgarla a terzi per assicurare la segretezza delle votazioni. Al termine della valutazione di eventuali ricorsi il Presidente della Commissione elettorale è tenuto a rimuovere dalla casella di posta elettronica le precedentemente ricevute. Il Presidente della Commissione elettorale è tenuto a depositare il proprio voto di persona in scatola chiusa come stabilito dal seguente art. 7. Art. 5. Presentazione delle candidature Le candidature devono essere presentate in forma scritta ( ) al Presidente della Commissione elettorale. Sono prese in considerazione le richieste pervenute a partire dalla data della comunicazione di indizione delle elezioni da parte del Presidente dell Associazione (art. 1) per un totale di almeno otto giorni. Ogni Socio avente i requisiti necessari (art. 3) può presentare la propria candidatura inviando un messaggio di posta elettronica a elezioni@aim-mate.it dall indirizzo fornito all Associazione (che coincide con l indirizzo su cui si ricevono tutte le comunicazioni ufficiali della stessa). Tale comunicazione deve contenere le generalità del candidato (nome, cognome, codice fiscale, anno di corso) e una fotografia formato fototessera che la Commissione elettorale utilizza per la redazione della lista dei candidati pubblicata sul sito dell Associazione e sulla bacheca ufficiale sita al 5 o piano dell edificio 14 ( Nave ) del Politecnico di Milano, Via Bonardi Milano. L accettazione o il rifiuto della candidatura sono comunicati dal Presidente della Commissione elettorale agli interessati tramite posta elettronica ed eventuali ricorsi vanno presentati secondo le stesse modalità al massimo due giorni dopo la scadenza del bando di candidatura. Alla chiusura della finestra per la presentazione delle candidature e in seguito alla valutazione di eventuali ricorsi, la Commissione elettorale pubblica la lista dei candidati sul sito e sulla bacheca ufficiale dell Associazione. Art. 6. Norme generali Come previsto dallo Statuto, l elezione del Consiglio Direttivo avviene in due fasi. Gli aventi diritto di voto eleggono a maggioranza relativa i nove membri del Consiglio Direttivo. Il voto va espresso mediante al massimo due preferenze. Il Presidente è espressione del Consiglio Direttivo ed è eletto durante la prima adunanza dello stesso a cui sono tenuti a partecipare tutti i Consiglieri eletti. Il Presidente si ritiene eletto se riceve il sostegno di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri. I Consiglieri sono tenuti a considerare la volontà espressa dai Soci durante le elezioni proponendo come primo candidato al ruolo di Presidente il Consigliere che abbia ricevuto il maggior numero di preferenze. In assenza del sostegno di 2/3 (due terzi) dei Consiglieri si procede alla verifica della disponibilità tra gli altri eletti a candidarsi per tale carica. Il voto va espresso mediante una sola preferenza in scrutinio segreto. In caso di impossibilità di eleggere un Presidente, si 2
3 procede alla convocazione di una seconda elezione. Il Consiglio Direttivo è tenuto a indire elezioni straordinarie in cui i Soci aventi diritto di voto eleggono direttamente a maggioranza relativa il Presidente tra i nove Consiglieri esprimendo una sola preferenza. Art. 7. Modalità di voto Al momento della convocazione dell Assemblea dei Soci per la presentazione delle liste dei candidati (art. 1), il Presidente è tenuto a indicare una finestra di cinque giorni in cui tenere aperte le consultazioni elettorali. Nella stessa circostanza vengono comunicati i nominativi dei membri della Commissione elettorale. I Soci possono votare in maniera completamente anonima tramite l apposito portale sul sito previo login. Art. 8. Validità del voto Ogni preferenza deve essere espressa scrivendo per esteso nome e cognome della persona prescelta. Sono considerati validi i voti contenti qualunque errore, purché, a giudizio insindacabile della Commissione elettorale, risulti inequivocabilmente chiara l identità della persona indicata. In caso di voto multiplo da parte di un socio, si ritiene valido il primo voto pervenuto in ordine cronologico (facendo riferimento all orario di ricezione dei messaggi di posta elettronica e/o del voto di persona); a tal fine la Commissione prenderà nota dell orario di voto e verificherà che, al momento dell eventuale voto in scatola chiusa, l elettore non abbia già espresso le sue preferenze tramite , impedendone la possibilità di rivotare. Art. 9. Spoglio delle schede Lo scrutinio dei voti deve avvenire a porte chiuse in presenza di tutti i tre membri della Commissione elettorale all interno della sede dell Associazione. Il segretario della Commissione elettorale redige un verbale con i risultati che, firmato da tutti i tre componenti della Commissione, viene affisso in bacheca. Una copia dello stesso viene inviata ai Soci tramite mail entro cinque giorni dalla data di chiusura dei seggi e viene pubblicato in un annuncio sul sito ufficiale Eventuali contestazioni sullo svolgimento delle elezioni possono essere presentate al Presidente della Commissione elettorale entro due giorni dall affissione in bacheca del verbale e dalla sua pubblicazione. Art. 10. Proclamazione degli eletti La Commissione elettorale ha tempo cinque giorni a partire dalla data di chiusura delle consultazioni elettorali per trasmettere i risultati ai Soci tramite comunicazione scritta ( ). 3
4 Art. 11. Numero minimo di votanti L elezione del Consiglio Direttivo avviene in un unico turno (per le modalità di elezione del Presidente si veda l art. 6) e risulta valida indipendentemente dalla percentuale dei votanti rispetto al totale degli aventi diritto di voto. Anche nel caso di elezione diretta del Presidente secondo le modalità descritte nell art. 6, la votazione è valida indipendentemente dal numero di votanti tra gli aventi diritto. Art. 12. Presidente Come da Statuto, le Associazioni riuniscono studenti e laureati in Ingegneria Matematica. Vista la natura delle stesse e la centralità del ruolo degli studenti nell Associazione, il Presidente deve essere eletto tra i Soci Ordinari, cioè regolarmente iscritti a un corso di Laurea Triennale o Magistrale in Ingegneria Matematica o al Dottorato Ricerca in Modelli e Metodi Matematici per l Ingegneria presso il Politecnico di Milano. Art. 13. Consiglieri Risultano eletti Consiglieri i nove Soci che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità fra due o più soci, risultano eletti quello o quelli con la maggior anzianità di appartenenza all Associazione. Se la parità perdura sono eletti Consiglieri quelli con la minore anzianità anagrafica. In caso di dimissioni del Presidente neoeletto o di uno o più Consiglieri neoeletti entro la scadenza del mandato del precedente Consiglio Direttivo, subentrano al loro posto un ugual numero di Soci esclusi, nell ordine della graduatoria stilata in base al numero di preferenze. In caso invece di dimissioni dopo l inizio del mandato, come da Statuto, i rimanenti membri del Consiglio Direttivo procedono alla cooptazione di altri Soci per raggiungere il numero previsto (nove Consiglieri). Il Presidente temporaneo e i Consiglieri temporanei rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Ordinaria dei Soci. In questa sede viene proposta la ratifica dei membri del Direttivo cooptati; essa avviene per alzata di mano e risulta valida se riceve l approvazione di 50%+1 degli aventi diritto di voto presenti all Assemblea. In caso di bocciatura della mozione, si procede a nuove elezioni per le cariche vacanti: esse avvengono durante tale Assemblea con scrutinio segreto e ogni Socio presente e avente diritto di voto (art. 2) vota scrivendo nome e cognome del candidato su un foglio fornito dal Consiglio Direttivo e appositamente timbrato o firmato da un membro del Consiglio Direttivo. I Soci così eletti restano in carica fino alla scadenza del mandato regolare del Consiglio Direttivo. Se il numero di Consiglieri da rieleggere è minore o uguale a quattro, le elezioni si svolgono con l espressione di una sola preferenza da parte di ogni votante. Nel caso la lista dei Soci che hanno ricevuto almeno un voto non comprenda un numero sufficiente di persone, i Consiglieri eletti si riuniscono e scelgono a propria discrezione e insindacabilmente chi ammettere nel Consiglio per raggiungere il numero previsto. 4
5 Art. 14. Inizio del mandato Il Consiglio Direttivo così eletto assume le proprie funzioni il giorno successivo alla scadenza del mandato del precedente. Entro trenta giorni a decorrere da quella data, deve riunirsi in seduta plenaria per eleggere il Presidente (artt. 6 e 12) e nominare al proprio interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere come da Statuto. Art. 15. Scadenza del mandato Per la durata del mandato del Consiglio Direttivo, si rimanda a quanto riportato sullo Statuto dell Associazione. 5
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