Ambito di consulenza n. 1. Percorso di consulenza: P4.1.1 P4.1.2

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1 Programma di formazione dei consulenti che operano o intendono operare nell ambito della Misura 2 del PSR del Veneto "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole Ambito di consulenza n. 1 - Rispetto degli obblighi aziendali derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o buone condizioni agronomiche e ambientali Percorso di consulenza: P4.1.1 P4.1.2 Consulenza finalizzata a orientare l imprenditore sul tema della condizionalità (vegetale e animale)

2 «Condizionalità : procedure di controllo e applicazione delle sanzioni» Perché i controlli, chi li fa e come Analisi dei risultati dell ultimo triennio Un esempio: CGO 10 (prodotti fitosanitari) a cura di Luigina Marinello AVEPA, Settore Controlli, Attività Delegate e Interventi Territoriali presso l Area Tecnica Competitività Imprese 19 luglio 2019

3 QUADRO NORMATIVO - Impegni Regolamento (UE) n. 1306/2013 ALLEGATO II CGO 1 -protezione delle acque dall inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole CGO 2 -conservazione degli uccelli selvatici CGO 3 -conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e fauna selvatiche CGO 10 - immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari BCAA 1 -introduzione di fasce tampone lungo i corsi d acqua BCAA 2 - rispetto delle procedure di autorizzazione per l utilizzo delle acque irrigue BCAA 3 - protezione delle acque sotterranee dall inquinamento BCAA 4 -copertura minima del suolo BCAA 5 - gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali per limitare l erosione BCAA 6 - mantenimento dei livelli di sostanza organica nel suolo BCAA 7 - mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio Di attinenza veterinaria: CGO 4 -sicurezza alimentare CGO 5 -divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche nelle produzioni animali CGO 6 - identificazione e registrazione dei suini CGO 7 - identificazione e registrazione dei bovini CGO 8 - identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini CGO 9 - prevenzione, eradicazione e controllo di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili CGO 11 -norme minime per la protezione dei vitelli CGO 12 -norme minime per la protezione dei suini CGO 13 - norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti

4 QUADRO NORMATIVO - L universo e il campione LA POPOLAZIONE PER LA SELEZIONE DEL CAMPIONE DI CONDIZIONALITA' (REG 809/2014, ART 68-69) La popolazione o universo di riferimento per l estrazione del campione di condizionalità, è relativa ai beneficiari che hanno presentato domande di aiuto soggette al regime di condizionalita, in Regione Veneto. Fino al 2015: n beneficiari (comprendeva i beneficiari ricadenti nel regime dei Piccoli agricoltori) 2018: circa n beneficiari Estrazione minima per atto/norma: 1% (3% per CGO7 e CGO8) L'ESENZIONE DEI PICCOLI AGRICOLTORI (dal 2015) Il reg. 1306/2013, art. 92 esclude dall applicazione della sanzione di condizionalità i beneficiari che aderiscono al regime di Piccoli agricoltori di cui al titolo V del regolamento 1307/2013 PER QUESTA CATEGORIA DI AZIENDE, L'UNIONE EUROPEA HA SEMPLIFICATO LE REGOLE!

5 QUADRO NORMATIVO - L universo e il campione LE DOMANDE SOGGETTE ALLA CONDIZIONALITA 1 Pilastro (FEAGA) Domanda unica reg. 1307/2013 e smi: nell'anno di domanda OCM vino reg. 1308/2013 e smi: - riconversione, ristrutturazione: nei tre anni successivi a quello di concessione dell'aiuto - vendemmia verde: nell'anno successivo a quello di presentazione della domanda 2 Pilastro (FEASR) Piano di sviluppo rurale(misure agroambientali):nell'anno di domanda - M221 primo imboschimento di terreni agricoli - M10 (M10110, M1012, M10130, M10140, M1017AC) - pagamenti agro climatico ambientali - M11 (M11110, M11210) agricoltura biologica - M13 (M1311 ALTRE, M1311ZOO) indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali Piano di sviluppo rurale (Misure strutturali): nell'anno di domanda Conservazione delle risorse genetiche

6 QUADRO NORMATIVO - L universo e il campione LA RESPONSABILITA DEL CONTROLLO Regolamento (UE) n. 809/2014, art. 67 1) Le responsabilità delle autorità di controllo competenti sono le seguenti: a) gli organismi di controllo specializzati sono responsabili dello svolgimento del controllo e delle verifiche volti ad accertare il rispetto dei criteri e delle norme; b) gli organismi pagatori sono responsabili della fissazione di sanzioni amministrative nei singoli casi ai sensi del titolo IV, capo II, del regolamento delegato (UE) 640/2014 e del capo III del presente titolo. 2) In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono decidere di affidare all'organismo pagatore il controllo e le verifiche relativi a tutti o parte dei criteri, norme, atti o settori di condizionalità, purché lo stato membro garantisca che l'efficacia del controllo e delle verifiche siano almeno pari a quella ottenuta affidando l'esecuzione del controllo o delle verifiche a un organismo di controllo specializzato. Decreto Ministeriale 497 del 19 gennaio 2019 Art. 5 Accertamento delle inadempienze 1. In attuazione dell'articolo 67, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 809/2014, gli Organismi Pagatori sono responsabili dei controlli relativi alla condizionalità e possono affidare ad enti di controllo specializzati l'esecuzione e la verifica di tutti o di parte dei relativi controlli.

7 QUADRO NORMATIVO La convenzione Avepa Regione Veneto PROTOCOLLO D'INTESA del LA CONVENZIONE e le LINEE GUIDA Tra: -MIPAAF - Ministero della Salute -Regioni - Agea Coordinamento Finalizzato a favorire le procedure di trasmissione al MIPAAF e ad AGEA degli esiti dei controlli di condizionalità effettuati dai Servizi Veterinari Considerata la competenza specialistica richiesta per l'esecuzione dei controlli, il Protocollo precisa che è opportuno l'affidamento di tali controlli all'ente Specializzato, rappresentato dai Servizi Veterinari (SSVV) delle ASL LINEE GUIDA Decreto Avepa n. 166 del 30/12/2015 PER LO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI IN LOCO NEL CAMPO DELLA SANITA', IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE, SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER LE MODALITA' DI INTERSCAMBIO DEI DATI Riguardano: - IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI - SOSTANZE ORMONALI - MISURE DI LOTTA CONTRO ALCUNE MALATTIE ANIMALI - SICUREZZA ALIMENTARE - BENESSERE ANIMALE PROROGA DEL PROTOCOLLO D'INTESA fino al 31/12/2020

8 GLI IMPEGNI di CONDIZIONALITA e IL CONTROLLO

9 IL CONTROLLO il fascicolo aziendale TRA L'AVEPA ED I CENTRI DI ASSISTENZA AGRICOLA AUTORIZZATI (CAA), E' STATA STIPULATA UNA CONVENZIONEGENERALE SULLA TENUTA DEL FASCICOLO AZIENDALE Nell'ambito di tale convenzione e del conseguente mandato ricevuto dalle aziende agricole, i CAA sono legittimati a rapportarsi con l'avepa nell'ambito della gestione del processo di condizionalita. IL CAA VIENE INTERESSATO DAL PREAVVISO DEL CONTROLLO In caso di presenza del rappresentante del CAA alla fase di controllo, deve essere tracciata l'informazione nella Relazione di controllo.

10 IL CONTROLLO - il fascicolo aziendale LA SCHEDA DI CONDIZIONALITA' L'AZIENDA sottoscrive gli impegni di condizionalità in fase di presentazione di una domanda soggetta al regime di condizionalità, nel FASCICOLO ELETTRONICO DI AVEPA In questo modo l azienda viene informata dei vincoli e degli obblighi a cui è soggetta, avendo presentato domande di aiuto.

11 IL CONTROLLO IL PREAVVISO I controlli in loco possono essere preceduti da un preavvisopurché non venga compromessa la finalità del controllo (reg. 809/2014, art. 25)e non può essere superiore a 14 giorni. Tuttavia, per i controlli in loco relativi alle domande di aiuto per animale o alle domande di pagamento nell ambito delle misure di sostegno connesse agli animali, il preavviso non può essere superiore a 48 ore, salvo in casi debitamente giustificati. VERBALI / CHECKLIST I controlli effettuati direttamente dall Avepa, sono registrati su apposite checklist approvate con decreto del Direttore. I controlli effettuati dai Servizi veterinari e previsti dalle Linee guida, sono registrati su checklist approvate dal Ministero della salute.

12 IL CONTROLLO IL FASCICOLO DI CONTROLLO ACQUISIZIONE DEI DATI E DELLA REALTA' AZIENDALE

13 IL CONTROLLO LA FASE DI ACCESSO IN AZIENDA In questa fase è necessario utilizzare le corrette modalità di relazione con l'azienda al fine di indicare: - la motivazioni e la finalità del controllo - le modalità di svolgimento - i tempi necessari ipotizzati -le informazioni sulla procedura in caso di non conformità riscontrate Vengono verificate con l azienda le informazioni relative alla sicurezza, per il sopralluogo delle superfici e dei fabbricati aziendali IMPEDIMENTO DEL CONTROLLO Nel caso di aziende riluttanti od ostili ad accogliere il tecnico per l'esecuzione del controllo, è necessario spiegare con chiarezza che il mancato accesso alle superfici ed al sito aziendale si configura come «controllo impedito dal beneficiario» e COMPORTA IL MANCATO PAGAMENTO DEGLI AIUTI RICHIESTI PER IL TOTALE DEGLI IMPORTI DELLE DOMANDE CONSIDERATE.

14 IL CONTROLLO CONSOLE APP MOBILE per l assegnazione e monitoraggio dei controlli APPLICAZIONE TABLET per l'esecuzione dei controlli in loco Dal tablet i dati vengono riversati in App Mobile e successivamente nell'applicativo SITIControlliper il calcolo dell'esito.

15 IL CONTROLLO GLI STRUMENTI DEL CONTROLLO Con la chiusura del controllo, viene inviata una PECall azienda con allegata la Relazione di controllo. Dopo la chiusura del controllo in loco, l azienda potrebbe ricevere altre Relazioni di controllo: 1) Nuova Relazione di controllo -RC Nel caso di irreperibilità/produttore non presentatosi in convocazione 2) Relazione di controllo RCII Nel caso di infrazione del tipo Inadempienza di importanza minore, per la verifica dell azione correttiva impartita 3) Relazione di controllo - RCIII Nel caso di verifiche amministrative da completare sull atto CGO1 4) Relazione di controllo - RCIV Nel caso di verifiche amministrative da completare sull atto CGO10

16 Esempio di controllo impegni CGO10 prodotti fitosanitari

17 CGO10 prodotti fitosanitari LA BASE NORMATIVA DEL CGO10 Il Regolamento (UE) 1306/2013, all Allegato II, conferma l applicazione dell articolo 55 del Regolamento (CE) n. 1107/2009, con esclusivo riferimento a quanto dettagliato nella prima e seconda frase del medesimo articolo: Articolo 55- Uso dei prodotti fitosanitari I prodotti fitosanitari sono utilizzati in modo corretto. Un uso corretto comporta l applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e il rispetto delle condizioni stabilite conformemente all articolo 31 e specificate sull etichetta. Comporta altresì il rispetto delle disposizioni della direttiva 2009/128/CE e, in particolare, dei principi generali in materia di difesa integrata, di cui all articolo 14 e all allegato III di detta direttiva, che si applicanoalpiùtardidal1ogennaio2014. NON RIENTRANO quindi nella condizionalità i principi generali di difesa integrata.

18 CGO10 prodotti fitosanitari CGO10 -IMPEGNI DA RISPETTARE Compilare il REGISTRO DEI TRATTAMENTI Utilizzare PRODOTTI NON REVOCATI Rispettare le PRESCRIZIONI DI UTILIZZO dell etichetta dei P.F. Disporre dei DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Disporre di un SITO PER LO STOCCAGGIO dei P.F. Disporre della DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO dei P.F. Disporre dell AUTORIZZAZIONE PER L ACQUISTO, L UTILIZZO dei P.F. in corso di validità (patentino)

19 CGO10 prodotti fitosanitari COMPILARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI (D.Lgs150/2012, art. 16) - compilato per i trattamenti eseguiti nell anno (entro 30 gg dall esecuzione o entro la raccolta se inferiore); - completo delle informazioni richieste (dati anagrafici, denominazione coltura trattata, data trattamento, prodotto e quantità utilizzata, avversità che ha reso necessario il trattamento); - conservato per i tre anni successivi a quello di esecuzione dei trattamenti Non è richiesto in caso di autoconsumo ed in caso non siano stati utilizzati P.F. fino al momento del controllo. RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI UTILIZZO previste dall etichetta: dose, numero maxtrattamenti, intervallo, tempo di carenza, utilizzo corretto per avversità/coltura/terreno, fasce di rispetto non trattate. Il controllore informa l'azienda dell'obbligo di rispettare integralmente l'etichetta, per tutte le indicazioni contenute.

20 CGO10 prodotti fitosanitari UTILIZZARE PRODOTTI NON REVOCATI Consultazione della banca dati del Ministero della Salute con identificazione del prodotto, della sua corretta denominazione, della data di scadenza dell utilizzo DISPORRE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE previsti Presenza dei dispositivi minimi previsti (guanti, tuta, stivali, maschera/semimaschera, occhiali, casco in alternativa a maschera o semimaschera con occhiali) La scheda di sicurezza NON rientra tra la documentazione oggetto di verifica per la condizionalità SITO PER CORRETTO STOCCAGGIO dei prodotti fitosanitari Le caratteristiche per l idoneità del sito sono quelle previste dall allegato VI.1 del P.A.N. (decreto 22 gennaio 2014).

21 CGO10 prodotti fitosanitari DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO dei P.F. (fatture), da CONSERVARE PER 3 anni (Dal 26/11/2015 tutti prodotti definiti per uso professionale devono essere accompagnati da fattura) verifica della presenza delle fatture dell anno e dei due anni precedenti è prevista la DELEGA nel caso in cui il titolare dell'azienda intenda delegare un soggetto terzo nella gestione dei prodotti fitosanitari (cfr. nota Regione Veneto prot del ) DISPORRE DELL AUTORIZZAZIONE ALL ACQUISTO E ALL UTILIZZO dei P.F. (patentino) - deve essere in corso di validità al momento dell acquisto e dell utilizzo di P.F. Nota: dal 26 novembre 2015 il Certificato di abilitazione all acquisto e utilizzo è obbligatorio per i P.F. ad uso professionale

22 CGO10 prodotti fitosanitari COSA NONRIENTRA NEGLI IMPEGNI CGO 10 I principi generali della lotta integrata le disposizioni previste dai Disciplinari di difesa integrata I regolamenti comunali di Polizia rurale La verifica dello smaltimento dei rifiuti (rimanenze, imballaggi, contenitori, scorte di prodotti revocati) La verifica della funzionalità / taratura delle attrezzature per l irrorazione Le presenza delle schede di sicurezza Il trasporto dei prodotti fitosanitari La verifica dei residui di P.F. negli alimenti Il controllo sui rivenditori

23 Il calcolo della SANZIONE di condizionalità a seguito delle infrazioni riscontrate

24 CALCOLO DELLA SANZIONE ORIGINE DELLE VIOLAZIONI Le irregolarità valutate ai fini della condizionalità derivano dai controlli eseguiti nei seguenti ambiti: Campione di condizionalità AVEPA Esiti del campione ammissibilità AVEPA (premi zootecnia) Esiti del campione Impegni specifici del Piano di Sviluppo Rurale Agroambiente Piani di controllo dei Servizi veterinari regionali * Segnalazione di Corpi di Polizia/Enti/Autorità competenti *Tutte le irregolarità rilevate dai Servizi veterinari, con o senza PRESCRIZIONE, con o senza SANZIONE, sono valutate ai fini delle ricadute di condizionalità

25 CALCOLO DELLA SANZIONE LA BASE NORMATIVA DEL MECCANISMO DI CALCOLO Il meccanismo di calcolo delle riduzioni applicabili a seguito del riscontro di violazioni rispetto ai Criteri ed alle Norme della condizionalità è determinato in funzione di quanto riportato nel: regolamento (UE) n. 1306/2013, articolo 99; regolamento (UE) n. 640/2014, articoli da 38 a 42; regolamento n. 809/2014, articoli 73, 74 e 75 La Regolamentazione comunitaria stabilisce una differenza nell applicazione delle riduzioni in funzione della natura delle infrazioni: se commesse per negligenza oppure intenzionalmente, con o senza reiterazione (articolo 99 del regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 39 e 40 del regolamento (UE) n. 640/2014, articoli 74 e 75 del regolamento (UE) n. 809/2014).

26 CALCOLO DELLA SANZIONE LA BASE NORMATIVA DEL MECCANISMO DI CALCOLO -Il DECRETO MINISTERIALE Per il 2019: Decreto Ministeriale (MIPAAF) n. 497 del 17/01/2019 Art. 6,7,8 Art. 23 Allegato 3 Art. 23 (Procedure e adempimenti per il regime di condizionalità).. 4. Successivamente alla pubblicazione del presente decreto, o delle eventuali modifiche allo stesso, Agea coordinamento stabilisce con circolare i termini e gli effetti procedurali di attuazione, nonché i criteri comuni di controllo e, se del caso, gli indici di verifica del rispetto degli impegni.

27 1. Definizione degli indici di verifica e della graduazione del livello di violazione La CIRCOLARE di AGEA definisce per ogni Criterio o Norma: CALCOLO DELLA SANZIONE LA BASE NORMATIVA DEL MECCANISMO DI CALCOLO LA CIRCOLARE AGEA la base giuridica nazionale di recepimento del Criterio o Norma; le condizioni di applicazione di Criteri e Requisiti, che si intendono sempre riferite ai beneficiari assoggettati alla condizionalità, ai sensi dell articolo 1 del DM 497/2019, commi 2 e 3; gli impegni a carico dell agricoltore; le condizioni per le quali si prefigurano le infrazioni agli impegni previsti; gli indici di verifica per ogni impegno di condizionalità applicabile al Criterio o Norma medesimi; il valore assunto dai parametri di condizionalità (Portata, Gravità e Durata) nei casi di infrazione, compresi eventuali casi particolari. Per quanto attiene a quest ultimo punto, come regola generale e nei casi in cui non sia diversamente specificato, in caso di non conformità i parametri assumono un valore pari a 3, che porterebbe ad una riduzione base pari al 3%, come previsto dall articolo 39 (1) del regolamento (UE) n. 640/2014. Sono anche indicate: le condizioni per le quali si prefigurano le inadempienze di importanza minore, per le quali si attiva il sistema di allerta tempestiva e sono previste le azioni correttive, come previsto dall articolo 99 del Regolamento (UE) n. 1306/2013; le azioni correttive e gli impegni di ripristino, che l agricoltore è chiamato a realizzare per mettere fine agli effetti delle infrazioni commesse, ove possibile; le condizioni per le quali si prefigura l intenzionalità dell infrazione rilevata.

28 CALCOLO DELLA SANZIONE LA BASE NORMATIVA DEL MECCANISMO DI CALCOLO L APPLICAZIONE DELLA SANZIONE IN CASO DI «SOCCIDA» da CIRCOLARE di AGEA Caso particolare relativo alla Soccida La nota del MiPAAF protocollo n del 05/07/2017, che tratta il caso delle soccide e, più in generale, di tutti i casi in cui il detentore e il proprietario di un allevamento siano soggetti differenti ed entrambi siano titolari di una o più domande di aiuto o pagamento assoggettate alla condizionalità, stabilisce che l interpretazione delle pertinenti norme in caso di non conformità di condizionalità rilevate presso l allevamento condiviso, imponga che la riduzione di condizionalità debba essere applicata sia al detentore/soccidario che al proprietario/soccidante, come già stabilito all art. 4 del DM 497/2019. Gli importi erogati ai sensi dell articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 sono divisi per tre (articolo 73(4) del regolamento (UE) n. 809/2014). L articolo 9 del DM 497 stabilisce che l Italia non si avvale della facoltà prevista dall art. 97, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 1306/2013. Pertanto, le riduzioni ed esclusioni si applicano comunque, anche quando l importo complessivo delle stesse è pari o inferiore a 100 euro per beneficiario e per anno civile

29 CALCOLO DELLA SANZIONE LA BASE NORMATIVA DEL MECCANISMO DI CALCOLO I «CAMPI» o «SETTORI» DI CONDIZIONALITA Settori di condizionalità Il regolamento (UE) n. 1306/2013, all allegato II, organizza i Criteri e le Norme di condizionalità in Temi e Settori. Il calcolo delle riduzioni avviene per Settori di condizionalità, nel senso che le inadempienze commesse per i diversi Criteri e Norme appartenenti al medesimo settore, sono considerate come una unica inadempienza. I settori di condizionalità rispetto ai quali calcolare le riduzioni, sono quelli definiti dall art. 93 del suddetto regolamento ed elencati nell art. 64 del regolamento (UE) n. 809/2014: 1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno Tema Acque Tema Suolo e stock di carbonio Tema Biodiversità Tema Livello minimo di mantenimento dei paesaggi 2 Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante Tema Sicurezza alimentare Tema Identificazione e registrazione degli animali Tema Malattie degli animali Tema Prodotti fitosanitari 3 Igiene e benessere degli animali Tema Benessere degli animali

30 Il calcolo della SANZIONE: L Inadempienza di importanza minore

31 CALCOLO DELL ESITO Inadempienza Importanza Minore L INADEMPIENZA DI IMPORTANZA MINORE L inadempienza di importanza minore (D.M. 497/2019) L'inadempienza i cui effetti possano essere sanati e i cui parametri di portata, gravità e durata siano tutti a livello basso. I casi di inadempienza che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o per la salute degli animali, non possono essere considerati inadempienze di importanza minore. Il beneficiario viene informato che è stata attivata la procedura di allerta tempestiva (art. 99 reg 1306/2013), con l obbligo di adottare misure correttive per sanare l inadempienza. Qualora realizzata l azione correttiva, NON è applicata nessuna riduzione di condizionalità. Qualora non realizzata, viene applicata una riduzione dell 1%.

32 CALCOLO DELL ESITO Inadempienza Importanza Minore e Allerta tempestiva(1) L INADEMPIENZA DI IMPORTANZA MINORE L ALLERTA TEMPESTIVA e le AZIONI CORRETTIVE Allerta tempestiva e azioni correttive In caso di inadempienza di importanza minore viene attivato il sistema di allerta tempestiva nei confronti del beneficiario. È l autorità di controllo che stabilisce i termini per la realizzazione dell azione correttiva, che non può essere posteriore alla fine dell anno successivo a quello in cui è stata rilevata l inadempienza. Nel caso in cui l azienda realizzi l azione correttiva corrispondente entro i termini fissati dall autorità competente, l infrazione commessa si considera annullata e non rientra nei casi previsti dalla gestione delle infrazioni ripetute, ai sensi di quanto previsto dall articolo 39(3) del regolamento (UE) n. 640/2014. Nel caso in cui, nel corso di un controllo successivo (secondo controllo o follow-up) mirato a verificare la correzione dell inadempienza di natura minore e realizzato nel corso della stessa campagna di controllo, si verifichi che l azienda non abbia realizzato l azione correttiva nei termini previsti, l infrazione individuata precedentemente sarà considerata commessa per negligenza e saranno applicate le percentuali previste in base ai parametri rilevati durante il primo controllo.

33 CALCOLO DELL ESITO Inadempienza Importanza Minore e Allerta tempestiva (2) L INADEMPIENZA DI IMPORTANZA MINORE L ALLERTA TEMPESTIVA e le AZIONI CORRETTIVE Allerta tempestiva e azioni correttive Applicazione retroattiva Nel caso in cui l azienda subisca un nuovo controllo entro il triennio consecutivo compreso l anno del primo controllo e sia riscontrata una nuova infrazione (di qualsiasi entità) ad uno qualsiasi degli impegni del Criterio o Norma oggetto di allerta tempestiva, si applica retroattivamente una riduzione non inferiore all 1%, in relazione all anno della prima constatazione durante l applicazione del sistema di allerta tempestiva, a norma dell articolo 39(1) del regolamento (UE) n. 640/2014 e la nuova infrazione è considerata ripetuta. ALLERTA TEMPESTIVA: vale una sola volta in un triennio consecutivo per lo stesso atto/norma di condizionalità

34 CALCOLO DELL ESITO - Metodo di calcolo della sanzione Inadempienza Importanza Minore Il caso di Inadempienza d Importanza Minore si verifica quando: 1. i parametri di Portata (P), Gravità (G) e Durata (D) hanno valore pari a 1 2. il punteggio ponderato risulta 1 (1P+1G+1D=3/3=1) 3. nel caso di infrazione con attivazione della procedura di allerta tempestiva e verifica dell esecuzione dell azione correttiva da parte dell azienda con esito favorevole o non verificata 4. in caso di prima rilevazione della Infrazione di Importanza Minore (in un triennio consecutivo) Anche nel caso in cui durante il controllo vengano rilevate infrazioni che riguardano più atti/norme di Inadempienza di importanza minore, TUTTE con esito dell azione correttiva «favorevole» o «non verificata», la percentuale di riduzione è sempre =0%.

35 CALCOLO DELL ESITO - Inadempienza Importanza Minore ATTO/NORMA BCAA2 GLI ATTI E LE NORME CON «INADEMPIENZA DI IMPORTANZA MINORE» rispetto delle procedure di autorizzazione per l utilizzo delle acque irrigue TEMPI DI REALIZZAZIONE AZIONE CORRETTIVA (6 mesi) BCAA3 protezione delle acque sotterranee dall inquinamento (30gg) CGO4 sicurezza alimentare (30gg) CGO10 immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari (30gg) CGO6 identificazione e registrazione dei suini (7/15gg) CGO7 identificazione e registrazione dei bovini e/o bufalini (7/15gg) CGO8 identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini (7/15gg) CGO11 norme minime per la protezione dei vitelli (3 mesi o più) CGO12 norme minime per la protezione dei suini (3 mesi o più) CGO13 norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti (3 mesi o più)

36 CALCOLO DELL ESITO - Inadempienza Importanza Minore (1) Atto / norma BCAA2 Descrizione violazione per Inadempienza di importanza minore Assenza della documentazione di autorizzazione alla captazione, attingimento o disponibilità in altro modo dell acqua, rilasciata dall autorità competente ovvero corretto avvio dell iter procedurale per il rilascio della stessa, per aziende con SAU < 3 ettari BCAA3 Le SOSTANZE PERICOLOSE NON sono collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste su superfici impermeabilizzate - compresi serbatoi interrati - (combustibili, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari BCAA3 CGO4 Il SERBATOIO DI CARBURANTE fuori terra (cisterna) NON è dotato di tettoia in materiale ignifugo e vasca di contenimento La rintracciabilità del latte fresco NON è garantita dalla presenza e dall aggiornamento del Manuale di tracciabilità CGO10 NON è presente un luogo / deposito di fitofarmaci conforme alle disposizioni previste (allegato VI.1 P.A.N.)

37 CALCOLO DELL ESITO - Inadempienza Importanza Minore (2) Atto / norma Descrizione violazione per Inadempienza di importanza minore CGO6 CGO7 CGO8 CGO11 Tipologia - aggiornamento del registro aziendale; - regolarizzazione della compilazione del registro aziendale; - aggiornamento della BDN per ritardate notifiche; - regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto (solo CGO7); - regolarizzazione dell insufficiente identificazione dei capi; - comunicazione di variazioni anagrafiche. infrazioni fino a 20 suini infrazioni fino a 30 capi bovini infrazioni fino a 50 ovicaprini Tipologia CGO12 CGO13 - categoria di non conformità A o B per un numero di irregolarità fino a 2 (max due requisiti) Sono esplicitamente escluse dalle inadempienze di importanza minore tutte le violazioni che costituiscano un rischio diretto per la salute pubblica o degli animali

38 CALCOLO DELL ESITO - Esempio CGO6: casi di Inadempienza Importanza Minore CGO6 - Descrizione violazione IIM Mancato aggiornamento del registro aziendale Mancata regolarizzazione della compilazione del registro aziendale; Mancato aggiornamento della BDN su notifiche/movimentazioni Mancata regolarizzazione dell insufficiente identificazione dei capi; Mancata comunicazione di variazioni anagrafiche. Tipo IIM fino 20 capi IIM fino 20 capi IIM fino 20 capi IIM fino 20 capi

39 CALCOLO DELL ESITO - Esempio CGO6 verbale SSVV: Inadempienza Importanza Minore Condizione necessaria: fino a20 suini con violazioni su registro, marcature non conformi, ritardi di notifiche in BDN/movimentazioni

40 CALCOLO DELL ESITO -CGO7 casi di Inadempienza Importanza Minore CGO7 - Descrizione violazione aggiornamento del registro aziendale regolarizzazione della compilazione del registro aziendale; aggiornamento della BDN per ritardate notifiche regolarizzazione delle informazioni errate sul passaporto; regolarizzazione dell insufficiente identificazione dei capi; comunicazione di variazioni anagrafiche. Tipo IIM fino 30 capi IIM fino 30 capi IIM fino 30 capi IIM fino 30 capi IIM fino 30 capi

41 CALCOLO DELL ESITO - Esempio CGO7 verbale SSVV: Inadempienza Importanza Minore Condizioni necessarie: fino 30 capi con irregolarità e non più di due tipi di infrazione tra problemi su registro, marcature non conformi, ritardi di notifiche in BDN /movimentazioni

42 CALCOLO DELL ESITO - CGO10 casi di Inadempienza Importanza Minore CGO10 - Descrizione violazione Tipo Disporre in azienda di un SITO A NORMA PER LO STOCCAGGIO dei prodotti fitosanitari - materiale per tamponare sversamenti, - cartelli di pericolo, - n. di emergenza, - arieggiamento, - strumentazione per il dosaggio IIM Solo per i casi elencati

43 CALCOLO DELL ESITO - BCAA3 casi di Inadempienza Importanza Minore BCAA3 - Descrizione violazione Tipo Le SOSTANZE PERICOLOSE devono essere collocate/stoccate in ambienti chiusi o protetti dagli agenti atmosferici e poste su superfici impermeabilizzate - compresi serbatoi interrati - (combustibili, oli lubrificanti, prodotti fitosanitari o veterinari IIM Solo in assenza di perdite Il SERBATOIO DI CARBURANTE fuori terra (cisterna) deve essere dotato di tettoia in materiale ignifugo e vasca di contenimento IIM Solo in assenza di perdite

44 Il calcolo della SANZIONE: La Negligenza

45 CALCOLO DELL ESITO Negligenza L infrazione per negligenza (D.M. 497/2019) Tutte le infrazioni a cui non sia attribuito carattere di intenzionalità, sono considerate come commesse per negligenza.

46 CALCOLO DELL ESITO Esempi di Violazioni per Negligenza CGO1 - Descrizione violazione PRESENZA DELLA COMUNICAZIONE NITRATI Tipo Negligenza PRESENZA DEL PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (PUA) Negligenza PRESENZA DEL REGISTRO CONCIMAZIONI PRESENZA/ADEGUATEZZA/FUNZIONALITA' DEGLI STOCCAGGI Negligenza Negligenza RISPETTO DEL CARICO MASSIMO DI AZOTO/ETTARO 170 KG/HA da effluente Negligenza RISPETTO DEL MASSIMALE DI AZOTO PER COLTURA (MAS) organico ed inorganico Negligenza RISPETTO degli OBBLIGHI AGRONOMICI Negligenza

47 CALCOLO DELL ESITO - Esempi di Violazioni per Negligenza BCAA7 - Descrizione violazione DIVIETO DI ELIMINAZIONE degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale ai sensi del DM 23/10/2014, oppure tutelati da legislazione regionale e nazionale DIVIETO DI ELIMINAZIONE di siepi (larghezza minima 2 metri - massima 20 metri e lunghezza minima 25 metri), alberi isolati (diametro maggiore di 4 metri) o in filari (lunghezza maggiore di 25 metri) Tipo Negligenza Negligenza DIVIETO DI ELIMINARE muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico agrarie caratteristiche Negligenza DIVIETO DI POTARE le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 agosto Negligenza

48 CALCOLO DELL ESITO - Esempi di Violazioni per Negligenza CGO10 - Descrizione violazione COMPILARE IL REGISTRO DEI TRATTAMENTI DEI PRODOTTI FITOSANITARI UTILIZZARE prodotti fitosanitari NON revocati Tipo Negligenza Negligenza RISPETTARE LE PRESCRIZIONI DI UTILIZZO previste nell etichetta Disporre ed utilizzare i DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE Disporre in azienda di un SITO A NORMA PER LO STOCCAGGIO dei prodotti fitosanitari Possedere e conservare per 3 anni la DOCUMENTAZIONE DI ACQUISTO (fatture) dei prodotti fitosanitari Disporre dell AUTORIZZAZIONE PER L ACQUISTO e L UTILIZZO dei prodotti fitosanitari in corso di validità Negligenza Negligenza Negligenza (esclusi i casi di IIM) Negligenza Negligenza

49 CALCOLO DELL ESITO meccanismo della Negligenza La percentuale di riduzione per negligenza può essere dell 1% -3% o 5%

50 CALCOLO DELL ESITO applicazione del tetto Negligenza - IL «TETTO» APPLICABILE ALLA RIDUZIONE D.M. 497/2019, art. 7 In caso di negligenza, la percentuale di riduzione applicata non può superareil5%e,incasodireiterazione,il15%. D.M. 497/2019, All. 3 Una volta definita la riduzione applicabile per ogni settore di condizionalità, sono sommate le percentuali ottenute e confrontate con il limite fissato dall articolo 99(2) del regolamento (UE) n. 1306/2013 che stabilisce che la riduzione massima applicabile, in funzione di violazioni dovute a negligenza, non supera il 5%. Il TETTO del 5% si applica quindi al settore e tra più settori di condizionalità

51 CALCOLO DELL ESITO -Esempio calcolo Negligenza Primo caso: Violazione su un solo atto/norma Settore Criteri e Norme Quantificazione indici di verifica Punteggio ponderato per singolo atto/norma Punteggio per settore % riduzione per settore % TOTALE riduzione applicata P OR T A T A GR A VIT A ' D UR A T A CGO (3+3+3)=9/3=3 BCAA1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno Sanità pubblica, Salute degli animali e delle piante Benessere degli animali BCAA2 BCAA3 BCAA4 BCAA5 BCAA6 CGO2 CGO3 BCAA7 CGO4 CGO5 CGO6 CG07 CGO8 CGO9 CGO10 CGO11 CGO12 CGO

52 CALCOLO DELL ESITO -Esempio calcolo Negligenza Primo caso: Violazione su più atti/norme unico settore Settore Criteri e Norme Quantificazione indici di verifica Punteggio ponderato per singolo atto/norma Punteggio per settore % riduzione per settore % TOTALE riduzione applicata P OR T A T A GR A VIT A ' D UR A T A CGO (3+3+3)=9/3=3 BCAA1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno BCAA2 BCAA3 BCAA4 BCAA5 BCAA6 CGO2 (3+2,33)=5,33 5 CGO3 BCAA (1+3+3)=7/3=2,33 CGO4 5 Sanità pubblica, Salute degli animali e delle piante CGO5 CGO6 CG07 CGO8 CGO9 CGO10 Benessere degli animali CGO11 CGO12 CGO13

53 CALCOLO DELL ESITO -Esempio calcolo Negligenza Secondo caso: Violazione su più atti/norme e più settori Settore Criteri e Norme Quantificazione indici di verifica Punteggio ponderato per singolo atto/norma Punteggio per settore % riduzione per settore % TOTALE riduzione applicata P OR T A T A GR A VIT A ' D UR A T A CGO (3+3+3)=9/3=3 BCAA1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno BCAA2 BCAA3 BCAA4 BCAA5 BCAA6 CGO2 3 3 CGO3 Sanità pubblica, Salute degli animali e delle piante BCAA7 CGO (3+1+3)=2,33 CGO5 CGO6 CG07 CGO8 CGO9 2,33 1 (3+1)=4 CGO10 Benessere degli animali CGO11 CGO12 CGO13

54 CALCOLO DELL ESITO -Esempio calcolo Negligenza Secondocaso: Violazione su più atti/norme e più settori con il tetto del 5% Settore Criteri e Norme Quantificazione indici di verifica Punteggio ponderato per singolo atto/norma Punteggio per settore % riduzione per settore % TOTALE riduzione applicata P OR T A T A GR A VIT A ' D UR A T A CGO (3+3+3)=9/3=3 BCAA1 Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno BCAA2 BCAA3 BCAA4 BCAA5 BCAA6 CGO2 3 3 CGO3 Sanità pubblica, Salute degli animali e delle piante BCAA7 CGO (3+1+3)=2,33 CGO5 CGO6 CG07 CGO8 CGO9 (2,33+5)=7, CGO (5+5+5)=15/3=5 Benessere degli animali CGO11 CGO12 CGO13

55 Il calcolo della SANZIONE: L Intenzionalità

56 CALCOLO DELL ESITO Intenzionalità L Intenzionalità (D.M. 497/2019) Si considera intenzionale l infrazione rilevata in uno dei seguenti casi: quando l infrazione agli impegni di condizionalità supera i livelli stabiliti secondo le modalità definite dalla circolare di AGEA; quando il carattere di intenzionalità è riscontrato dagli organismi di controllo specializzati, nel corso dei controlli previsti per la verifica dell'osservanza obbligatoria degli impegni di condizionalità; quando si verificano le condizioni di ripetuta reiterazione dell'infrazione, secondo quanto previsto dall'articolo 39 del regolamento delegato della Commissione n. 640/2014. Per tutti gli atti e le norme possono essere riscontrate violazioni di tipo Intenzionale

57 CALCOLO DELL ESITO -Le Intenzionalità su Atti e Norme -Controllo Avepa (1) Atto/norma Descrizione intenzionalità CGO1 Riscontro di una infrazione a tutti gli obblighi applicabili all azienda; Riscontro assenza impianti di stoccaggio per le classi 4 e 5 Riscontro assenza Comunicazione e/o Registro delle Concimazioni (ove previsto) per classi 4 e 5 Riscontro di scarico diretto di effluenti sul suolo, nei corsi d acqua o nella rete scolante dei terreni BCAA1 Assenza della fascia inerbita per una lunghezza superiore a 500 metri (lineari) Presenza di cumuli di effluente zootecnico palabile nella fascia tampone BCAA2 Assenza di ogni documentazione di autorizzazione all uso di acqua irrigua ed una SAU aziendale pari o superiore ai 50 ha, al netto delle superfici utilizzate a prato permanente BCAA3 Il produttore ha dichiarato di NON detenere sostanze pericolose e, a seguito di verifiche incrociate, la dichiarazione risulta non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno Scarico diretto di sostanze pericolose sul suolo, nei corsi d'acqua o nella rete scolante dei terreni, compresi gli effluenti zootecnici nelle zone NON vulnerabili ai nitrati CGO2 Presenza di infrazioni agli impegni per il 100% della superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in ZPS Distruzione volontaria di habitat di specie animali protette ricadenti in ZPS CGO3 Presenza di infrazioni agli impegni per il 100% della superficie agricola utilizzata (SAU) compresa in SIC/ZSC Distruzione volontaria di habitat comunitari protetti ricadenti in SIC/ZSC Per tutti Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

58 CALCOLO DELL ESITO -Le Intenzionalità su Atti e Norme -Controllo Avepa (2) Atto/norma Descrizione intenzionalità CGO10 È stato rilevato l utilizzo di P.F. in assenza dei DPI previsti, documentazione di acquisto, certificato di abilitazione È stato rilevato l utilizzo di P.F. in assenza (contemporaneamente) del registro dei trattamenti e di altra documentazione E del sito per l immagazzinamento Il produttore ha dichiarato di NON utilizzare P.F. e a seguito di verifiche incrociate la dichiarazione risulta non rispondente a verità ed è stata riscontrata una qualsiasi infrazione agli elementi di impegno BCAA4 Estensione delle infrazioni pari o sup. a 8 ettari di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale BCAA5 Mancato rispetto del divieto di effettuare livellamenti non autorizzati Estensione delle infrazioni pari o sup. a 8 ha di superficie su cui è applicabile la norma o all'80% della SAU aziendale BCAA6 Estensione delle infrazioni pari o superiore agli 8 ettari BCAA7 Estensione delle infrazioni pari o superiore all 80% della SAU aziendale o agli 8 ettari di superficie Per tutti Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

59 CALCOLO DELL ESITO -Le Intenzionalità su Atti e Norme -Parte veterinaria (1) Atto/norma Descrizione intenzionalità CGO4 Infrazioni in più settori produttivi con valori di gravità e durata di livello alto CGO5 Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette nell utilizzo di sostanze ormoniche da parte delle aziende agricole oggetto di controllo CGO6 Assenza del registro di stalla Mancata registrazione dell'azienda in BDN a seguito della richiesta al Servizio veterinario CGO7 Assenza del registro di stalla Mancata registrazione dell'azienda in BDN a seguito della richiesta al Servizio veterinario CGO8 Assenza del registro di stalla Mancata registrazione dell'azienda in BDN a seguito della richiesta al Servizio veterinario Per tutti Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

60 CALCOLO DELL ESITO -Le Intenzionalità su Atti e Norme -Parte veterinaria (2) Atto/norma Descrizione intenzionalità CGO9 Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo CGO11 Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti CGO12 Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti CGO13 Contestazioni di reati penali che identificano responsabilità dirette da parte delle aziende agricole oggetto di controllo Rilevazione di irregolarità per 6 o più requisiti differenti Per tutti Identificazione di infrazione intenzionale da parte degli Enti preposti, nel corso dei propri controlli

61 CALCOLO DELL ESITO - Regole per il calcolo delle riduzioni La percentuale di riduzione per infrazione intenzionale è sempre del 20%. In caso di infrazioni intenzionali di diversa natura si verifica il cumulo (D.M 497/2019, All. 3). Primo caso Una infrazione intenzionale su un solo settore Viene applicata la riduzione del 20% sul settore inglobando eventuali altre infrazioni per negligenza o reiterazione presenti sullo stesso settore Secondo caso Più intenzionalità su un solo settore Viene applicata la riduzione del 20% sul settore inglobando eventuali altre infrazioni per negligenza o reiterazione presenti sullo stesso settore Terzo caso Intenzionalità su settori diversi Viene applicata la riduzione del 40% (data dalla somma del 20% dei due settori)

62 CALCOLO DELL ESITO - Intenzionalità estrema L Intenzionalità estrema (D.M. 497/2019, art. 7) «Nei casi di inadempienza intenzionale estrema in termini di portata, gravità o durata, il beneficiario oltre alla sanzione imposta e calcolata a norma dell art. 40 del reg. (UE) n. 640/2014, è escluso da tutti i pagamenti di cui all art. 1 nell anno civile successivo, ai sensi dell art.75 del reg. (UE) n.809/2014. Un inadempienza intenzionale si considera estrema nei casi in cui sia stata accertata la ripetizione di una o più infrazioni intenzionali a carico dello stesso beneficiario» La percentuale di riduzione precedente (20%) viene triplicata al ripetersi delle violazioni sullo stesso criterio/norma entro i due anni civili consecutivi a quello del primo accertamento. Pertanto la percentuale di riduzione per intenzionalità estrema è del 60% per l anno a controllo e comporta inoltre l esclusione totale degli aiuti per l anno civile successivo.

63 Il calcolo della SANZIONE: La Reiterazione

64 CALCOLO DELL ESITO - I^ Reiterazione D.M. 497/2019 All.3) La riduzione per negligenza con Reiterazione PRIMA REITERAZIONE A norma del regolamento la prima reiterazione della violazione provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell anno per un fattore 3(tre) e l innalzamento dal 5% al 15% del livello massimo di riduzione applicabile ai sensi della condizionalità. Nel caso in cui il calcolo delle riduzioni raggiunga o ecceda il 15%, la riduzione applicata sarà comunque del 15% ma l agricoltore sarà soggetto ad un avvertimento, sotto forma di ammonizione, che lo avvisa che, in caso di ulteriore accertamento nel corso dei due anni successivi di un infrazione alla medesima condizione o norma, questa sarà considerata intenzionale. La percentuale di riduzione da applicare può essere: - del3%(1x3) - del9%(3x3) - del 15%(5x3) D.M. 497/2019, art. 7 Reiterazione - IL «TETTO» APPLICABILE ALLA RIDUZIONE In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5% e, in caso di reiterazione, il 15%

65 CALCOLO DELL ESITO - II^ Reiterazione D.M. 497/2019) La riduzione per negligenza con Reiterazione SECONDA REITERAZIONE La seconda reiterazione della violazione, riscontrata nel corso dei due anni successivi alla rilevazione della prima, provoca la moltiplicazione della riduzione applicata nell anno precedente per un ulteriore fattore 3(tre). Ancheinquestocasoillimitemassimodiriduzioneapplicabile èdel15%e,incasoquestolimite sia raggiunto o superato, alla riduzione massima sarà associata l ammonizione. La percentuale di riduzione da applicare può essere: - del9%(3x3) - del15%(9x3=27%)conapplicazionedeltetto - del 45% se la prima ripetizione aveva raggiunto il 15%, e diviene INTENZIONALE D.M. 497/2019, art. 7 Reiterazione - IL «TETTO» APPLICABILE ALLA RIDUZIONE In caso di inadempienza per negligenza, la percentuale di riduzione non supera il 5%e,incasodireiterazione,il15%

66 Il calcolo della SANZIONE: La Riduzione del 100%

67 CALCOLO DELL ESITO -Impedimento L impedimento del controllo (reg. 1306/2013, art. 59) Nel caso un controllo in loco non possa essere svolto per cause imputabili al beneficiariooachinefaleveci,ledomandediaiutopresentatesonorespinte.

68 CONDIZIONALITA Riepilogo infrazioni 2016 Numerosità Campione 2016 Atto/norma Numero cuaa con infrazione Numero infrazioni BCAA ,94 % incidenza sul campione BCAA2 0 0 BCAA ,63 BCAA BCAA5 0 0 BCAA6 2 2 BCAA7 5 5 CGO ,43 CGO2 0 0 CGO3 0 0 CGO ,13 CGO ,03

69 CONDIZIONALITA Riepilogo infrazioni 2017 Numerosità Campione 2017 Atto/norma Numero cuaa con infrazione Numero infrazioni % incidenza sul campione BCAA ,56 BCAA2 6 6 BCAA ,56 BCAA BCAA5 0 0 BCAA6 0 0 BCAA7 0 0 CGO ,01 CGO2 1 1 CGO3 1 1 CGO ,88 CGO ,56

70 CONDIZIONALITA Riepilogo infrazioni 2018 Numerosità Campione 2018 Atto/norma Numero cuaa con infrazione BCAA Numero infrazioni % incidenza sul campione BCAA BCAA ,25 BCAA BCAA5 0 0 BCAA6 0 0 BCAA7 0 0 CGO ,47 CGO2 0 0 CGO3 0 0 CGO ,56 CGO ,25

71 Atto / norma Totale infrazioni Dettaglio tipologia di infrazione CONDIZIONALITA Riepilogo e dettaglio infrazioni triennio BCAA1 69 Fertilizzazione inorganica 3 Fertilizzazione organica 4 Assenza fascia inerbita 23 Non conformità fascia inerbita 39 BCAA2 13 autorizzazione attingimento a fini irrigui 12 Documentazione non completa / non conforme 1 BCAA3 109 corretto stoccaggio sostanze pericolose 7 BCAA4 --- copertura minima del suolo (sup. non più utilizzate) corretto stoccaggio dei contenitori vuoti di sostanze pericolose /carcasse attrezzature 11 copertura minima del suolo (altre superfici) divieto di affinamento terreno cisterna carburante non a norma 90 autorizzazione scarico acque reflue 1 BCAA5 --- esecuzione solchi acquai temporanei livellamenti non autorizzati manutenzione rete idraulica e baulatura BCAA6 2 divieto bruciatura delle stoppie 2 bruciatura delle stoppie in ZPS e SIC - BCAA7 5 divieto eliminazione alberi monumentali -- eliminazione siepi, alberi isolati e in filare 5 eliminazione muretti a secco, stagni, terrazze, sistemazioni idraulico agrarie -- divieto di potare siepi e alberi nel periodo 15/03-15/08 -- CGO1 92 comunicazione / PUA 8 registro concimazioni 17 stoccaggi assenti 8 stoccaggi inadeguati 31 massimale 170 kg/ha effluenti / MAS colture 13 obblighi agronomici 3 Cumuli 12 CGO2 1 mantenimento alberi isolati, in filari o siepi impegni agronomici 1 CGO3 1 misure di conservazione impegni agronomici 1 CGO4 86 rintracciabilità latte -- presenza registro trattamenti prodotti fitosanitari 4 mancato aggiornamento registro p.f. 72 tracciabilità movimentazioni aziendali 5 spazi per il corretto stoccaggio di derrate e alimenti -- separazione sostanze pericolose da sostanze alimentari 5 CGO presenza registro trattamenti fitosanitari 4 prodotti revocati 7 Prescrizioni di utilizzo 329 DPI 14 sito stoccaggio 54 documenta zione d'acquisto 12 patentino assente o scaduto 13

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