LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI
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- Fabia Ferretti
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1 CENTRO STUDI LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI Centro Studi di Confagricoltura Treviso Via Feltrina, 56/B Castagnole di Paese Tel Fax
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3 INTRODUZIONE PRODOTTI FITOSANITARI: LE NORME CI SONO GIÀ, BASTA APPLICARLE! Nell'ultimo ventennio l'opinione pubblica dei Paesi avanzati è divenuta sempre più sensibile ai problemi dell'inquinamento ambientale e dei suoi possibili effetti sulla salute dell'uomo e di tutti gli altri esseri viventi. Anche l'uso dei fitosanitari (denominati anche come fitofarmaci o pesticidi) è considerato con più attenzione rispetto al passato, per le ricadute negative che esso può determinare nell'ambiente. In questo breve studio riportiamo un'elencazione, non esaustiva, delle principali norme che regolamentano l'immissione in commercio e l'utilizzo dei fitosanitari. Dalla lettura della normativa riportata di seguito emerge chiaramente la constatazione che l'immissione in commercio e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, da parte degli utilizzatori professionali, sono minuziosamente regolamentati dalla normativa europea, nazionale e regionale. Per quanto concerne l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, ogni singola azione da parte dell'utilizzatore professionale, è regolamentata con la previsione di pesanti sanzioni a carico dell'utilizzatore che non rispetti la disciplina di riferimento. Inoltre, per gli agricoltori in particolare, il mancato rispetto della normativa di settore, comporta la revoca o la riduzione, degli aiuti comunitari diretti e/o delle misure di incentivazione del PSR e dell'ocm vino. Appare evidente che, in presenza di una disciplina comunitaria, nazionale e regionale così completa, non si ravvisa la necessità di un ulteriore regolamentazione del settore da parte delle Amministrazioni comunali, se non in presenza di circostanze locali eccezionali che rendono necessarie ulteriori restrizioni all'operato degli imprenditori agricoli.
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5 SOMMARIO SOMMARIO IL COMMERCIO 7 L UTILIZZO 9 I REGISTRI 14 IL PATENTINO 15 LA REGIONE 16 LE MACCHINE 17 LA CONDIZIONALITÀ 19
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7 IL COMMERCIO La normativa sull immissione in commercio dei fitosanitari Direttiva (CE) del consiglio 91/414/CEE del 15/07/1991 relativa all immissione in commercio dei P.F.. D.lgs 17/03/1995 n. 194 concernente l attuazione della direttiva 91/414/CEE successivamente modificato con D.M. 3/11/1998 (definizione dell allegato 6 della direttiva 91/414/CEE relativa all immissione in commercio dei P.F.). D.P.R. 23/04/2001 n. 290 contenente un regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all immissione in commercio e alla vendita dei P.F. e relativi coadiuvanti. D.M. sanità dell 8/6/2001 concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei P.F. tollerati nei cereali, nei prodotti di origine animale e nei prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli. D.G.R. Veneto 9/4/2002 n. 723 che istituisce il programma interregionale per il miglioramento delle produzioni agricole relativo al controllo dei residui di P.F. sulle colture agrarie. Direttiva 1999/45/CE relativa alla classificazione, l imballaggio e l etichettatura dei preparati pericolosi. Direttiva 2001/36/CE della Commissione del 16/5/2001, che modifica la direttiva 91/414/ CEE del Consiglio relativa all immissione in commercio dei P.F.. D.lgs 14/3/2003 n. 65 di attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all imballaggio e all etichettatura dei preparati pericolosi: queste in sintesi le novità: la classificazione dei P.F. tiene conto anche degli effetti a LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 7 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
8 IL COMMERCIO carico del comparto ambiente attraverso una valutazione dei pericoli per l ambiente per i quali vengono stabiliti dei criteri di calcolo e dei limiti di concentrazione con riferimento alla classificazione specifica di ogni sostanza. Altro punto fondamentale è il principio di valutazione eco-tossicologica basato sulla valutazione dei rischi di ogni singolo componente, comprendente con tale definizione sia il coformulante, si le impurezze significative, alla stessa stregua delle sostanze attive che caratterizzano al tipologia del preparato fitosanitario. D.G.R. Veneto n. 136 del 31/1/2003 con cui viene approvato il progetto regionale FAS fitosanitari-ambiente-salute. L obiettivo è quello di razionalizzare e rendere più incisivi gli adempimenti previsti dalla normativa in materia di commercio e impiego dei P.F., adempimenti orientati verso molteplici finalità, quali la tutela della salute, la salvaguardia dell ambiente e lo sviluppo delle corrette pratiche agricole, in connessione al fenomeno dell utilizzo dei detti prodotti. D.M. 18/12/2003 del Ministero della salute, di recepimento delle direttive 2003/60/CE, 2003/62/CE ed aggiornamento del D.M. sanità del 19/5/2000, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive contenute nei P.F.. D.G.R. Veneto contenente disposizioni regionali in materia di trattamenti con P.F effettuati con il mezzo aereo; D.M. salute del 21/7/2004 di attuazione della direttiva 2003/82/CE della commissione dell11/9/2003, per quanto riguarda le frasitipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare in materia di prodotti fitosanitari. D.M. salute del 31/7/2007 di recepimento della direttiva 2007/11/CEE della commissione e aggiornamento del D.M. 27/8/2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all alimentazione (tredicesima modifica). Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21/10/2009, relativo all immissione sul mercato dei P.F. e che abroga le direttive del consiglio 79/117/CE e 91/414/CEE. Il regolamento determina una drastica riduzione delle sostanze attive immesse in commercio. D.lgs 17/4/2014 n. 69: prevede la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento CE 1107/2009 relativo all immissione sul mercato dei P.F. ed abroga le direttive 79/17/CEE e 91/414/ CEE, nonché del regolamento CEE 547/2011 che attua il regolamento CEE 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei P.F.. LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 8 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
9 L UTILIZZO La normativa sull uso sostenibile dei fitosanitari La normativa comunitaria Direttiva 2009/128/CE del 21/10/2009: regolamenta, per la prima volta a livello comunitario, la fase relativa all'utilizzo dei P.F.. L'obiettivo della direttiva tenuto conto che allo stato attuale è impossibile prescindere dal loro uso è la riduzione dei rischi nell'utilizzo dei P.F. e degli impatti sulla salute umana e sull'ambiente, promuovendo l'uso della difesa integrata e di approcci o tecniche alternativi. La direttiva contiene, inoltre, disposizioni riguardanti i seguenti aspetti: - creazione di un sistema di formazione per i distributori e gli utilizzatori professionali dei P.F. ed una migliore informazione del pubblico attraverso campagne di sensibilizzazione e divulgazione; - informazione e sensibilizzazione della popolazione sui rischi derivanti dall'impiego dei P.F.; - ispezione periodica delle attrezzature per l'applicazione dei P.F., per ridurre le ripercussioni negative di questi prodotti sulla salute umana e sull'ambiente; - divieto di ricorrere ai trattamenti aerei, LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 9 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
10 L UTILIZZO con previsione di deroghe specifiche in caso non esistessero alternative praticabili; - misure specifiche per la tutela dell'ambiente acquatico contro l'inquinamento dei P.F.; - designazione di zone ad utilizzo ridotto o nullo dei P.F.; - gestione e stoccaggio dei P.F., dei loro imballaggi e di residui; - gestione integrata di specie nocive e definizione delle condizioni necessarie per attuare tale strategia di gestione. La normativa nazionale D.lgs 14/8/2012 n. 150: attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il decreto definisce le misure per un uso sostenibile dei pesticidi, che sono prodotti fitosanitari, come definiti dall'art. 3 dello stesso decreto. L'art. 5 del decreto istituisce il consiglio tecnicoscientifico sull'uso sostenibile dei P.F. L'art. 6 prevede che, con decreto interministeriale, si adottato un piano d'azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei P.F. I successivi articoli prevedono norme sulla formazione degli utilizzatori professionali, dei distributori e dei consulenti nell'impiego (art. 7), sul certificato di abilitazione alla vendita e sul certificato di abilitazione all'attività di consulente (art. 8), sul certificato di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo (art. 9), sulle prescrizioni per la vendita dei prodotti fitosanitari (art. 10), sull'informazione e sulla sensibilizzazione (art. 11), sui controlli delle attrezzature per l'applicazione dei P.F. (art. 12), LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 10 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
11 L UTILIZZO nell'irrorazione aerea (art. 13) sulle misure per la tutela dell'ambiente acquatico e dell'acqua potabile (art. 14), sulla riduzione dell'uso dei P.F. o di rischi in aree specifiche (art. 15), sui dati di produzione, vendita e utilizzazione (art. 16), sulla manipolazione e stoccaggio dei P.F. e trattamento dei relativi imballaggi e della rimanenze (art. 17) sulla difesa fitosanitaria a basso apporto di P.F. (art. 18), sulla difesa integrata obbligatoria (art. 19), nella difesa integrata obbligatoria (art. 19), sulla difesa integrata volontaria (art. 20), sull'agricoltura biologica (art. 21), sugli indicatori (art. 22), sui controlli (art. 23), sulle sanzioni (art. 24). D.M. (MIPAF Ministero dell'ambiente) 22/1/2014 (G.U. n. 35 del 12/2/2014) adozione del piano di azione nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 14/8/2012 n. 150 recante: attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Il piano nazionale, in attuazione di quanto previsto dal Dlsg 150/2012, prevede una serie di impegni per le imprese agricole, in particolare: già in vigore: sanzioni per la mancata tenuta del registro di trattamenti già previsto dal D.P.R n. 290; in vigore dal 1/1/2014: difesa integrata obbligatoria; 26/11/2014: termine entro il quale si possono rilasciare autorizzazioni o rinnovare le esistenti con la regolamentazione precedente all'entrata in vigore del D.lgs150/2012; 26/11/2015: a) certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente in materia di P.F.; b) certificato di abilitazione all'acquisto di P.F.; c) prescrizioni per la vendita di prodotti fitosanitari; d) divieto di vendita ad utilizzatori non professionali di prodotti destinati ad uso professionale; e) controllo funzionale delle attrezzature. Le azioni previste da P.A.N. sono: FORMAZIONE E PRESCRIZIONI: per utilizzatori, distributori e consulenti viene superato il sistema di formazione di base e di aggiornamento previsto dal D.P.R. n. 1255/1968 e dal D.P.R. 23/4/2001 n Il nuovo sistema, a partire dal 27/11/2014, prevede la durata minima dei corsi (20 ore corso base e 12 ore per l'aggiornamento). Autorità competente: la regione Veneto INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE: per gli utilizzatori dei P.F. è prevista una specifica informazione preventiva nei confronti della popolazioni interessate e potenzialmente esposte all'uso di P.F. In particolari casi (aree potenzialmente frequentate da persone, sentieri, parchi, giardini, etc.) Autorità competenti: Mipaf, Ministero dell'ambiente, Ministero della salute, Regione. CONTROLLI DELLE ATTREZZATURE per l'applicazione dei P.F.: entro il 26/11/2016 le attrezzature sono sottoposte a controllo LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 11 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
12 L UTILIZZO funzionale periodico almeno una volta presso un Centro prove autorizzato dalla Regione. La regolazione o taratura e manutenzioni periodiche delle attrezzature devono essere eseguite dagli utilizzatori o in alternativa presso i Centri Prove autorizzati; Autorità competenti: Mipaf che si avvale dell'enama. IRRORAZIONE AEREA: di norma è vietata ma può essere autorizzata, in deroga, solo in determinati casi. MISURE SPECIFICHE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE ACQUATICO E DELL'ACQUA POTABILE e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari in aree specifiche (reti ferroviarie e stradali, aree frequentate dalla popolazione, aree naturali protette). È prevista la predisposizione di specifiche linee guida di indirizzo da parte dei Ministeri competenti (agricoltura, ambiente, salute). Sono previste le seguenti misure: - misure per la tutela dell'ambiente acquatico - misure specifiche per l'acqua potabile - misure volontarie di accompagnamento (previste dalla Regione nell'ambito della PAC per incentivare l'applicazione di tecniche e pratiche virtuose) - misure di tutela dei corpi idrici a scopo ricreativo - misure per la riduzione dell'uso o dei rischi derivanti dall'impiego dei prodotti fitosanitari nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili (parchi, giardini, scuole, campi sportivi etc.). Nelle aree agricole, adiacenti a tali zone, è vietato l'utilizzo, a distanze inferiori a 30 metri dalle predette aree, di prodotti fitosanitari classificati tossici, molto tossici e/o recanti in etichetta le frasi di rischio R40, 42, 43, 60, 61, 62, 63, 68 ai sensi del D.lgs n 65/2003 di cui al Rg. (CE) n 1272/2008. Nel caso in cui vengano adottate misure di contenimento della deriva, tale distanza può essere ridotta a 10 metri. MISURE PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO CAUSATO DALL'USO DEI PRODOTTI FITOSANITARI Autorità competente (anche in funzione di azioni di incentivazione e supporto, nell'ambito del PSR): Regione. MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI FITOSANITARI E TRATTAMENTO DEI RELATIVI IMBALLAGGI E DELLE RIMANANZE. Entro il 1 gennaio 2015 dovranno essere rispettate da tutti gli utilizzatori professionali le disposizioni riportate nell'allegato VI del PAN. Le disposizioni riguardano lo stoccaggio dei prodotti, la manipolazione, diluizione e miscelazione dei prodotti fitosanitari prima dell'applicazione, la manipolazione degli imballaggi e delle rimanenze, il recupero o riutilizzo della miscela fitoiatrica residua nell'irroratrice al termine del trattamento. DIFESA FITOSANITARIA A BASSO APPORTO DI PRODOTTI FITOSANITARI a) Difesa integrata obbligatoria: in vigore dal LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 12 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
13 L UTILIZZO b) c) 1 gennaio 2014, prevede: - l'applicazione di tecniche di prevenzione e monitoraggio delle infestazioni, delle infezioni e delle infestanti; - l'utilizzo di mezzi biologici di controllo dei parassiti; - il ricorso a pratiche di coltivazione appropriate; - l'uso di prodotti fitosanitari che presentino il minor rischio per la salute umana e l'ambiente tra quelli disponibili per lo stesso scopo (Allegato III del D.lgs. 150/2012). Difesa integrata volontaria: prevede il rispetto dei disciplinari regionali di produzione integrata. L'agricoltura biologica: l'obiettivo è l'incremento della SAU condotta con metodo biologico. SANZIONI Sono previste dall'art. 24 del D.lgs 152/12 e riguardano solo alcuni degli adempimenti sopra riportati. Si segnalano in particolare le sanzioni relative al registro dei trattamenti (da 500 a 1500 ; in caso di reiterazione della violazione è disposta la sospensione da 1 a 6 mesi e la revoca dell'autorizzazione). LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 13 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
14 I REGISTRI Il Registro dei Trattamenti e il Registro delle Concimazioni D.P.R n 290: regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. L art. 42 del D.P.R. 290/2001 stabilisce che gli utilizzatori di prodotti fitosanitari sono obbligati a: a) a conservare le fatture di acquisto, nonché le copie dei modelli di acquisto dei prodotti con classificazione di pericolo di molto tossici, tossici e nocivi; b) conservare presso l azienda un registro dei trattamenti effettuati, annotando: i dati anagrafici dell azienda, le denominazioni delle colture trattate e l estensione, nonché le date di semina, trapianto, inizio fioritura, raccolta. c) la data del trattamento, il prodotto e la relativa quantità impiegata, espressa in Kg o litri, nonché l avversità che ha reso necessario il trattamento. Circolare MIPAF (in suppl. ord. G.U. n 29 del ) concernente modalità applicative dell art. 42 del D.P.R. 290/2001 relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari; D.G.R. Veneto n 1150 del , allegato A, art. 11 Registro delle Concimazioni. D.D.R. (Decreto dirigente regionale) 20 marzo 2013 n 30: approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione. Sono tenuti alla compilazione del registro tutti gli agricoltori che utilizzano fertilizzanti azotati su una superficie in condizione pari o superiore a 14,8 ha di SAU in zona vulnerabile ai nitrati. LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 14 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
15 IL PATENTINO Il Patentino per l impiego dei prodotti fitosanitari D.G.R. Veneto n 2431: in attuazione del D.P.R. n 290/2001 art. 27 e della D.G.R. Veneto n 622/2002. Disposizioni attuative: corsi di formazione e aggiornamento per il corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari: direttive generali e bando apertura termini. D.G.R. Veneto n 3992:disposizioni di attuazione del D.P.R. n 290 del Procedure per il rilascio dell autorizzazione all acquisto e all utilizzo dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti molto tossici, tossici e nocivi. I soggetti utilizzatori di prodotti fitosanitari per poter ottenere l autorizzazione (patentino) devono presentare domanda alla Regione, frequentare un corso (legalmente riconosciuto) e superare una valutazione finale. D.G.R. Veneto n 3539: corsi di aggiornamento per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari: revisione delle direttive generali. LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 15 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
16 LA REGIONE La normativa regionale D.G.R. Veneto n 1333 del Piano regionale di prevenzione , approvato con D.G.R. n 3139 del Progetto prodotti fitosanitari e tutela della salute. Approvazione del Piano regionale annuale 2012 di controllo su commercio e impiego dei prodotti fitosanitari. D.G.R. Veneto n 1379 del Approvazione degli indirizzi regionali per un corretto impiego dei prodotti fitosanitari nonché della proposta di regolamentazione comunale per l utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della D.G.R. n 2070/2010 (con cui è stato costituito un gruppo di lavoro di tecnici ed esperti al fine di individuare le misure e i tempi per la riduzione dei rischi e degli impatti dell utilizzo dei prodotti fitosanitari).la D.G.R., all allegato A, detta norme in materia di vendita di prodotti fitosanitari, acquisto prodotti fitosanitari, trasporto prodotti fitosanitari, conservazione prodotti fitosanitari, pianificazione del trattamento, preparazione della miscela e trasferimento in campo, esecuzione del trattamento, registro dei trattamenti, operazioni successive al trattamento. La D.G.R., all allegato B, formula una proposta di regolamento comunale sull uso dei prodotti fitosanitari. LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 16 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
17 LE MACCHINE Le norme sulle macchine per l applicazione dei pesticidi Direttiva 2009/127/CE del Parlamento e del Consiglio del che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l applicazione dei pesticidi. Direttiva 2009/128/CE del Parlamento e del Consiglio del che istituisce un quadro per l azione comunitaria ai fini dell utilizzo sostenibile dei pesticidi. Tra le varie norme introdotte dalla Direttiva, và segnalata quella contenuta nell art. 8, che stabilisce che, entro il 14 dicembre 2016, gli stati membri fanno in modo che le attrezzature per l applicazione dei pesticidi siano state ispezionate almeno una volta: dopo tale data potranno essere impiegate per uso professionale soltanto le attrezzature ispezionate con esito positivo. A regime, le ispezioni periodiche saranno obbligatorie ogni 5 anni. D.M. MIPAF del disciplina del regime di condizionalità : all art. 13 stabilisce,per le aziende che aderiscono a misure agroambientali del PSR, l obbligo di verifica funzionale delle irroratrici almeno ogni 5 anni. D.G.R. Veneto n 1158 del 26 luglio 2011 relativa a riorganizzazione del servizio di controllo funzionale delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari. Il documento definisce le procedure, i criteri e le metodologie relative all attività di controllo e alla regolazione (o taratura) delle attrezzature per l applicazione dei prodotti fitosanitari impiegate per l uso professionale. LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 17 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
18 LE MACCHINE Individua nell Unità periferica per i servizi fitosanitari la struttura regionale competente per l adozione di tutti gli atti tecnici ed amministrativi per l attuazione del servizio. D.D.R. del Responsabile dell Unità periferica per i servizi sanitari n 13 del 7 ottobre 2011, contiene l Approvazione del corso di formazione e abilitazione per i tecnici adetti al controllo funzionale delle macchine irroratrici. D.lgs 22 giugno 2012 n 124: modifiche ed integrazioni al D.lgs n 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE relativa alle macchine per l applicazione dei pesticidi. LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 18 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
19 LA CONDIZIONALITÀ Il regime di condizionalità Reg. (CE) n 72/09 del Consiglio del : stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell ambito della politica agricola comune. La normativa condiziona il pagamento degli aiuti comunitari al rispetto, da parte dell agricoltore beneficiario degli aiuti, di tutta una serie di regolamenti per la tutela dell ambiente, della fauna, della salute degli animali e delle piante. Il mancato rispetto di dette normative comporta la riduzione parziale o totale dei pagamenti degli aiuti. Tra le normative da rispettare ci sono tutte le normative relative all utilizzo dei prodotti fitosanitari. D.M. MIPAF (in G.U n 51): modifica del D.M N recante disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (CE) n 73/09 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari ai pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Il D.M. contiene, in materia di condizionalità per salute pubblica, salute degli animali e delle piante, l atto B9 - Reg. (CE) 1107/09 relativo all immissione in commercio dei prodotti fitosanitari e all utilizzo sostenibile degli stessi. D.G.R. Veneto n 104 dell 11 febbraio 2014: in riferimento al Reg. (CE) n 73/2009. Recepimento del D.M del in materia di condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l anno Viene confermato l obbligo di applicazione LA NORMATIVA SUI PRODOTTI FITOSANITARI 19 Centro Studi di Confagricoltura Treviso
20 LA CONDIZIONALITÀ dei principi di buona pratica fitosanitaria conformemente all art. 31 del Regolamento (CE) n 1107/2009 e delle indicazioni riportate in etichetta, mentre i principi generali di difesa integrata, pur diventando obblighi di legge dal 1 gennaio 2014, non condizionano il recepimento del pagamento diretto. CENTRO STUDI
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