Breve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione e semplificazione dei riti civili.
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1 Breve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione e semplificazione dei riti civili. Autore: STUDIO LEGALE Salvatore Camonita In: Diritto processuale civile Per quanto concerne la già l'annunciata semplificazione dei riti civili il 9 giugno 2011 il CdM ha approvato lo Schema di Decreto legislativo riguardante la riduzione e la semplificazione dei riti civili contenziosi, in attuazione della legge delega di cui all art. 54 della legge n. 69/2009. Iniziando dalla disamina dell' ambito di intervento della legge delega, possiamo ben dire che con lo Schema di decreto legislativo, approvato dal CdM lo scorso 9 giugno 2011, il Governo ha inteso dare attuazione alla legge delega contenuta nell art. 54 L. n. 69/2009, finalizzata alla riduzione e semplificazione dei riti civili contenziosi. La legge delega nasceva dalla chiara volontà del Legislatore di cambiare rotta rispetto al comportamento seguito negli ultimi anni, ma poneva non pochi limiti all operato del legislatore delegato. Infatti, nonostante l ampia formulazione della rubrica dell art. 54 (Delega al Governo per la riduzione e la semplificazione dei procedimenti civili), la delega aveva di mira l eliminazione solo di alcuni riti speciali di cognizione (nell ambito della giurisdizione contenziosa), disciplinati fuori dal codice di procedura civile e dal codice civile. Stabiliva il 1 comma del citato art. 54 che «Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione che rientrano nell ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati dalla legislazione speciale». E la lett. B, del 4 co. del medesimo art. 54 faceva esplicito riferimento ai «procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale». 1 di 18
2 Sulla base di questa prima indicazione, dunque, non erano interessati dalla legge delega e non potevano essere presi in considerazione dal legislatore delegato: a) i processi speciali di cognizione disciplinati direttamente dal codice di procedura civile e dal codice civile; b) i processi speciali non «autonomamente regolati dalla legislazione speciale», in quanto regolati mediante il semplice rinvio alla disciplina codicistica; in tal caso, infatti, attraverso il semplice rinvio alla disciplina codicistica di fatto si è già avuta la riconduzione ad uno dei riti disciplinati dal codice; c) i procedimenti di natura volontaria o comunque non contenziosa. Inoltre, nel 4 comma, lett. d, dell art. 54 L. n. 69/2009 venivano espressamente esclusi dall applicazione della legge delega i riti speciali in materia di: d) procedure concorsuali; e) famiglia e minori; f) cambiale, vaglia cambiario, assegno bancario e assegno circolare; g) di c.d. statuto dei lavoratori; 2 di 18
3 h) di codice della proprietà industriale; i) di codice del consumo. Se si tiene conto di tutte queste limitazioni è facile rilevare come da essa non erano coinvolti la maggior parte dei procedimenti speciali. Per quanto riguarda, poi, i «principi e criteri direttivi» fissati dal Parlamento per l esercizio della delega, il 4 comma del citato art. 54 stabiliva che «Nell esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) restano fermi i criteri di competenza, nonché i criteri di composizione dell organo giudicante, previsti dalla legislazione vigente; b) i procedimenti civili di natura contenziosa autonomamente regolati dalla legislazione speciale sono ricondotti ad uno dei seguenti modelli processuali previsti dal codice di procedura civile: 1) i procedimenti in cui sono prevalenti caratteri di concentrazione processuale, ovvero di officiosità dell istruzione, sono ricondotti al rito disciplinato dal libro secondo, titolo IV, capo I, del codice di procedura civile, vale a dire al rito del lavoro; 2) i procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell istruzione della causa, sono ricondotti al procedimento sommario di cognizione di cui agli art. 702 bis-702 quater, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario; 3 di 18
4 3) tutti gli altri procedimenti sono ricondotti al rito di cui al libro secondo, titoli I e III, ovvero titolo II, del codice di procedura civile». Aggiungeva ancora l art. 54, 4 comma, lett. c, che «la riconduzione ad uno dei riti di cui ai numeri 1), 2) e 3) della lettera b) non comporta l abrogazione delle disposizioni previste dalla legislazione speciale che attribuiscono al giudice poteri officiosi, ovvero di quelle finalizzate a produrre effetti che non possono conseguirsi con le norme contenute nel codice di procedura civile». Di seguito si veda, per meglio comprendere, la scheda illustrativa predisposta dall Ufficio Legislativo del Ministero della Giustizia. A) Gli scopi dell intervento legislativo dare attuazione alla terza delega conferita dal Parlamento al Governo con la legge 18 giugno 2009, n. 69, completando la riforma del processo civile; ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati dalla legislazione speciale; restituire centralità al codice di procedura civile; 4 di 18
5 fornire agli operatori del diritto un unico testo legislativo che razionalizza e riassume le regole processuali attualmente sparse in decine di leggi diverse B) Ieri 33 riti disciplinati in modo differente ed autonomo da singole leggi speciali: prodotti da una legislazione priva di disegno organico; importante fattore di disorganizzazione del lavoro giudiziario; causa di rilevanti difficoltà interpretative per tutti gli operatori del diritto per l impiego di una terminologia incoerente; una delle cause della lunga durata dei giudizi civili 5 di 18
6 C) Oggi Solo 3 riti previsti dal codice di procedura civile: eliminate le differenze di regolamentazione che non sono giustificate da esigenze effettive; uniformati i passaggi procedurali, per consentire una migliore organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari; regole più chiare, espresse con una terminologia uniforme, per ridurre al minimo i dubbi interpretativi Una chiara inversione di tendenza rispetto al passato: razionalizzata e semplificata la normativa processuale presente nella legislazione speciale; 6 di 18
7 un unico testo normativo contenente tutte le disposizioni speciali; un testo complementare rispetto al codice di procedura civile (un codice B); in un unico testo tutte le norme che disciplinano ciascun procedimento speciale, con una formulazione ideata appositamente per evitare i dubbi interpretativi conseguenti all adattamento dei modelli processuali; un nuovo metodo di lavoro per il legislatore, anche per il periodo futuro: Far confluire in un unico testo tutte le norme processuali speciali in modo da garantire la coerenza del sistema processuale e ridurre le diseconomie che l eccessiva frammentazione dei modelli processuali ha fino ad oggi provocato I. I riti semplificati ricondotti al rito del lavoro 7 di 18
8 l opposizione a sanzione amministrativa; l opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada; opposizione ai provvedimenti di recupero di aiuti di Stato; l opposizione a sanzioni in materia di stupefacenti; i procedimenti in materia di applicazione delle disposizioni del codice della privacy; le controversie agrarie; l impugnazione dei provvedimenti in materia di registro dei protesti 8 di 18
9 E) I riti semplificati ricondotti al rito sommario di cognizione i procedimenti in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; i procedimenti in materia di immigrazione: in materia di diritto di soggiorno dei cittadini dell Unione Europea; in materia di allontanamento dei cittadini dell Unione Europea o dei loro familiari; in materia di allontanamento dei cittadini Stati che non sono membri dell Unione europea; 9 di 18
10 di riconoscimento della protezione internazionale; di diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari; le opposizioni alla convalida del trattamento sanitario obbligatorio; le azioni popolari e le controversie in materia di eleggibilità, decadenza ed incompatibilità nelle elezioni: comunali, provinciali, regionali; per il Parlamento Europeo; le impugnazioni delle decisioni della Commissione elettorale circondariale in tema di elettorato attivo; 10 di 18
11 i procedimenti in materia di riparazione a seguito di illecita diffusione del contenuto di intercettazioni telefoniche; le impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a carico dei notai; le impugnazione delle deliberazioni del consiglio nazionale dell ordine dei giornalisti; i procedimenti in materia di discriminazione; fondate su motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; per l accesso al lavoro, ed accesso a beni e servizi; fondate su handicap, orientamento sessuale ed età; 11 di 18
12 nei confronti di disabili; le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato F) I riti semplificati ricondotti al rito ordinario di cognizione le opposizioni opposizione a procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici; le opposizioni alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità; controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri; le controversie in materia di liquidazione degli usi civici; 12 di 18
13 i procedimenti in materia di rettificazione del sesso. A quanto premesso, ha provveduto il legislatore delegato ovvero il Governo con il DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150, Rubricato "Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69". (11G0192), pubblicato nella GURI n. 220 del , il quale entrerà in vigore il prossimo Un testo unico, il d.lgs. n. 150/2011, prodotto per razionalizzare e semplificare la normativa speciale in materia civile a soli tre modelli procedimentali contenuti nei codici: il rito del lavoro; il rito sommario di cognizione; e il rito ordinario di cognizione. 13 di 18
14 Eliminate le differenze di regolamentazione non giustificate da effettive esigenze uniformati i passaggi procedurali, per consentire una migliore organizzazione del lavoro degli uffici giudiziari; scritte regole più chiare e con terminologia uniforme, per ridurre al minimo i dubbi interpretativi. Dopo oltre cinquant'anni di legislazione priva di un disegno organico, è la prima volta che viene attuato un intervento legislativo così vasto ed incisivo all'insegna della semplificazione del sistema processuale civile. Il provvedimento, per avere accorpato e riassunto in unico testo tutte le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali - dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV - è destinato un fulcro fondamentale per tutti gli operatori del diritto e risponde all esigenza di accelerare il sistema giudiziario civile ed evitare ulteriori condanne della Corte di Giustizia Europea per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sancito dall'art. 6, par. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Pertanto con la suddetta riforma, volta lla riduzione ed alla semplificazione dei riti civili, concernente il puntellamento della giurisdizione civile su tre riti, quali: quello del lavoro, quello sommario di cognizione e quello di cognizione, le materie oggetto di conflitto cui essi competono posso essere così ripartitre: A). nell'area del rito del lavoro sono collocate: le controversie in materia di opposizione alle procedure di recupero degli aiuti di Stato; le opposizioni alle sanzioni amministrative, al verbale di accertamento del codice della strada; 14 di 18
15 i procedimenti in materia di applicazione del codice della privacy; le controversie di natura agraria e le sanzioni in materia di stupefacenti; le opposizioni ai provvedimenti in materia di riabilitazione del debitore protestato. B). col procedimento sommario di cognizione sono definite: le cause sugli onorari forensi; le opposizioni ai decreti di pagamento delle spese di giustizia; le controversie in materia di immigrazione; 15 di 18
16 le opposizioni alle decisioni di convalida dei trattamenti sanitari obbligatori e le cause che hanno per oggetto la materia elettorale; le liti sulle misure disciplinari a carico dei notai; quelle sul risarcimento danni per le intercettazioni telefoniche; quelle sulla discriminazione. I. Infine, nell'area dell'ordinario processo di cognizione sono collocate: 16 di 18
17 le opposizioni alle procedure coattive per la riscossione delle entrate di Stato e degli altri enti pubblici; quelle alle stime effettuate nell'ambito di procedimenti di espropriazione; le controversie in materia di attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri ed in materia di liquidazione di usi civici; i procedimenti in materia di rettificazione del sesso. In termini generali, toccherà al giudice rettificare con un'ordinanza l'errore commesso quando una controversia viene promossa in una forma diversa da quella disciplinata dal decreto, stabilendo anche l'eventuale passaggio a un altro giudice in caso di difetto di competenza. Quanto al regime transitorio, si stabilisce che i nuovi modelli di procedura civile non saranno comunque applicati ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del decreto (6 ottobre 2011). Come abbiamo visto, il decreto riconduce gli attuali riti speciali in materia civile a tre modelli unitari: il 17 di 18
18 rito del lavoro, il rito sommario di cognizione e il rito ordinario di cognizione. Vengono raccolte, in un unico testo normativo, le disposizioni che disciplinano i procedimenti giudiziari previsti dalle leggi speciali, dando così luogo ad un testo complementare al codice di procedura civile, in sostanziale prosecuzione del libro IV. Rimangono fuori dalla riforma, perché la delega conferita dal Parlamento al Governo non li comprendeva, i seguenti riti speciali: Procedure fallimentari (per le quali non è previsto alcun intervento in quanto si dà atto che ci sono state ben due riforme negli ultimi cinque anni); Procedimenti in materia di famiglia e minori (per i quali il Governo si riserva di intervenite nell ambito della istituzione del tribunale della famiglia e delle persone); e Procedimenti in materia di titoli di credito, diritto del lavoro, codice della proprietà industriale, codice del consumo riguardo-alla-riduzione-e-semplificazione-dei-riti-civili/ 18 di 18
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Tribunale Bologna 24.07.2007, n.7770 - ISSN 2239-7752 Direttore responsabile: Antonio Zama Breve sintesi sulle novità introdotte dal Decreto Legislativo del 1 settembre 2011, n. 150 riguardo alla riduzione
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