Aspetti normativi e legislativi nella valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche alla luce del nuovo D. Lgs.. 187/05

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1 Corso di Aggiornamento IL RISCHIO DA VIBRAZIONI Aspetti normativi e legislativi nella valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche alla luce del nuovo D. Lgs.. 187/05 Dott. Enrico Marchetti ISPESL - enrico.marchetti@ispesl.it

2 IL DECRETO LEGISLATIVO 187/05 Il Decreto costituisce il recepimento della Direttiva Europea 2002/44/CE Titola: Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche

3 CAMPO DI APPLICAZIONE il presente decreto legislativo prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Per le forze armate e di polizia si applica tenendo conto delle peculiarità del servizio.

4 COSA SONO LE VIBRAZIONI MECCANICHE CHE CI INTERESSANO?

5 MANO BRACCIO CORPO INTERO

6 DEFINIZIONI MANO BRACCIO vibrazioni trasmesse al sistema mano- braccio: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari

7 CORPO INTERO vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide

8 LIMITI Per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,, e' fissato a 5 m/s 2 ; il valore d'azione giornaliero, sempre normalizzato a 8 ore, che fa scattare l'azione e' fissato a 2,5 m/s 2.

9 Per le vibrazioni trasmesse al corpo intero il valore limite di esposizione giornaliero, normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, e' fissato a m/s 2 ; il valore d'azione giornaliero, sempre riferito a 8 ore, e' fissato a m/s 2. 1,15 0,5

10 Il Datore di Lavoro deve valutare i rischi da esposizione a vibrazioni: il datore di lavoro valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ispesl ISPESL, delle regioni o del CNR o direttamente presso i produttori o fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.

11 LA DIRETTIVA EUROPEA RECITA: Nell assolvere gli obblighi definiti, il datore di lavoro valuta e, se del caso, misura i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti.

12 Per effettuare le misure si deve avvalere di quanto specificato nell allegato tecnico I (parte( A mano-braccio braccio, parte B corpo intero). Questi sono, sostanzialmente, le norme tecniche UNI EN ISO 5349 per il mano- braccio e ISO 2631 per il corpo intero. Per la navigazione marittima si prendono in considerazione solo le frequenze superiori ad 1 Hz.

13 La valutazione e la misurazione di cui al comma 1 devono essere programmate ed effettuate a intervalli idonei sulla base di quanto emerso dalla valutazione del rischio da personale adeguatamente qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione, e i relativi risultati devono essere riportati nel documento di valutazione dei rischi.

14 In base alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, quando sono superati i valori d'azione,, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative,, volte a ridurre al minimo l'esposizione e i rischi che ne conseguono.

15 Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n n 626, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche sul luogo di lavoro ricevano informazioni e una formazione adeguata sulla base della valutazione dei rischi di cui all'articolo 4.

16 I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria. La sorveglianza viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione.

17 Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli, in un lavoratore, l'esistenza di anomalie imputabili ad esposizione a vibrazioni, il medico competente informa il datore di lavoro di tutti i dati significativi emersi dalla sorveglianza sanitaria tenendo conto del segreto medico.

18 Conseguentemente il DL sottopone a revisione la valutazione dei rischi: b) sottopone a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi; c) tiene conto del parere del medico competente nell'attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio; d) prende le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito un'esposizione simile

19 LA DIRETTIVA EUROPEA RECITA: organizza una sorveglianza sanitaria continua e prende misure affinché sia riesaminato lo stato di salute di tutti gli altri lavoratori che hanno subito un esposizione simile.

20 DEROGHE Nei settori della navigazione marittima e aerea, il datore di lavoro, in circostanze debitamente giustificate, può richiedere la deroga, limitatamente al rispetto dei valori limite di esposizione per il corpo intero qualora, tenuto conto della tecnica e delle caratteristiche specifiche dei luoghi di lavoro, non sia possibile rispettare tale valore limite nonostante le misure tecniche e organizzative messe in atto.

21 Nel caso di attività lavorative in cui l'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche e' abitualmente inferiore ai valori di azione, ma varia sensibilmente da un momento all'altro e può occasionalmente superare il valore limite di esposizione, il datore di lavoro può richiedere la deroga al rispetto dei valori limite a condizione che il valore medio dell'esposizione calcolata su un periodo di 40 ore sia inferiore al valore limite di esposizione e si dimostri, con elementi probanti, che i rischi derivanti dal tipo di esposizione cui e' sottoposto il lavoratore sono inferiori a quelli derivanti da un livello di esposizione corrispondente al valore limite.

22 SANZIONI Sono sanzionati solo il Datore di Lavoro ed il Medico Competente. Non ci sono sanzioni a carico del misuratore!!!

23 ENTRATA IN VIGORE Il decreto legislativo entra in vigore il 6 ottobre 2005,, ma per alcune parti subisce dei ritardi scadenzati (e talvolta sensati). Gli obblighi di misurazione e valutazione decorrono dalla data del 1 gennaio 2006

24 In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio 2010.

25 Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione al corpo intero entra in vigore il 6 luglio 2014.

26 NORMATIVA TECNICA

27 UNI EN ISO (2004)

28 La presente norma specifica i requisiti generali per la misurazione e la registrazione dell'esposizione alle vibrazioni trasmesse alla mano su tre assi ortogonali. Essa definisce una ponderazione in frequenza per consentire un confronto uniforme delle misurazioni. I valori ottenuti possono essere utilizzati per prevedere effetti avversi della vibrazione trasmessa alla mano nell'intervallo di frequenza da 8 Hz a 1000 Hz.

29 La presente parte della ISO 5349 è applicabile a vibrazioni periodiche e a vibrazioni casuali o non periodiche. Provvisoriamente,, la presente parte della ISO 5349 è inoltre applicabile alle vibrazioni di tipo impattivo ripetitivo.

30 Il metodo specificato nella 5349 tiene conto dei seguenti fattori che influenzano gli effetti dell'esposizione umana alle vibrazioni trasmesse alla mano: a) lo spettro in frequenza delle vibrazioni; b) l'ampiezza della vibrazione; c) la durata dell'esposizione per giornata lavorativa;

31 Nella legge italiana manca un riferimento, come invece c èc per il rumore, alle caratteristiche della strumentazione. Questa carenza rischia di far fare le misure, da chi di queste torbidità si approfitta, con i cosiddetti accelerometri di plastica. Però c èc un accenno nella 5349 che dice:

32 La misurazione delle vibrazioni trasmesse alla mano deve essere intrapresa usando la strumentazione conforme ai requisiti della ISO Questa attrezzatura deve essere verificata per il corretto funzionamento prima e dopo l'uso. La taratura deve essere riconducibile rispetto ad un riferimento riconosciuto impiegato da un laboratorio accreditato.

33 Le dimensioni dei trasduttori devono essere tali da non interferire con il funzionamento della macchina e tali da poter identificare la posizione del punto di misura. La ISO contiene una ulteriore guida alla selezione dei trasduttori.

34 La vibrazione nelle tre direzioni dovrebbe preferibilmente essere misurata simultaneamente.. Le misurazioni effettuate sequenzialmente lungo ciascuno dei tre assi sono accettabili purché le condizioni operative siano simili per tutte e tre le misurazioni. Le misurazioni devono essere effettuate sulla superficie vibrante quanto più prossime possibile al centro della zona di impugnatura della macchina,, utensile o pezzo in lavorazione. La posizione dei trasduttori deve essere annotata.

35 La vibrazione trasmessa alla mano deve essere misurata e riportata sui tre assi di un sistema di coordinate ortogonali quale quello definito dalla figura:

36 I trasduttori dovrebbero essere montati rigidamente. Una guida pratica al montaggio dei trasduttori in situazioni difficili (quali quelle superfici resilienti o dove la vibrazione è di tipo impulsivo), e sull'uso degli adattatori è inoltre fornita nella ISO

37 Le forze tra la mano e la zona di prensione dovrebbero essere misurate e registrate. Si raccomanda inoltre di annotare una descrizione della postura dell'operatore per le condizioni individuali e/o le procedure operative. Magari facendo una o due fotografie.

38 La grandezza primaria utilizzata per descrivere l'ampiezza della vibrazione deve essere l'accelerazione quadratica media (r.m.s.) a hi ponderata in frequenza. Il tempo di integrazione deve essere scelto in modo tale da utilizzare un campione rappresentativo del segnale di vibrazione.

39 a hi = 1 T T a 2 i ( t ) dt 0 Questa è espressa in metri al secondo quadrato (m/s 2 ).

40 La misurazione dell'accelerazione ponderata in frequenza richiede l'applicazione di una ponderazione della frequenza e di filtri di limitazione della banda. La ponderazione della frequenza W h riflette l'importanza assunta dalle diverse frequenze nel provocare lesioni alla mano.

41 CURVA DI PONDERAZIONE W h

42 La ponderazione in frequenza avviene sul segnale nel tempo (filtro ISO 8041): a hwi = ( a W hni n ) 2 n Dove si somma sulle n banda di frequenza.

43 La valutazione dell'esposizione alla vibrazione si basa su una grandezza che combina tutti e tre gli assi (indice i). Questo è il valore totale della vibrazione, a hv, ed è definito come la somma dei quadrati dei tre valori componenti: 2 a = a + a + hv hwx 2 hwy a 2 hwz

44 La valutazione dell esposizione esposizione alla vibrazione dipende dall'ampiezza della vibrazione e dalla durata dell'esposizione. La durata di esposizione giornaliera è il tempo totale durante il quale la mano è esposta alla vibrazione nella giornata lavorativa.

45 ATTENZIONE!! Il tempo di esposizione effettiva alla vibrazione è spesso più breve del tempo nel quale la persona sta lavorando con le macchine o i pezzi in lavorazione.

46 L'esposizione alla vibrazione giornaliera è derivata dall'ampiezza della vibrazione (valore totale della vibrazione) e dalla durata dell'esposizione giornaliera. A(8) = a hv T T 0

47 Quando una valutazione dell'esposizione alla vibrazione trasmessa alla mano è eseguita in conformità alla presente parte della ISO 5349, si devono registrare le seguenti informazioni: - il soggetto della valutazione di esposizione; - le operazioni che provocano le esposizioni alla vibrazione; - le macchine, gli utensili inseriti e/o gli altri pezzi in lavorazione coinvolti;

48 - la posizione e l'orientamento dei trasduttori; - le accelerazioni quadratiche medie ponderate in frequenza, misurate sul singolo asse; - il valore totale della vibrazione per ogni operazione; - la durata giornaliera totale per ogni operazione; - l'esposizione alla vibrazione giornaliera.

49 ISO

50 Lo scopo principale di questa parte della ISO 2631 è di definire i metodi per quantificare le vibrazioni al corpo intero in relazione a: Salute umana e comfort; Probabilità di percezione delle vibrazioni; Incidenza di mal di moto.

51 Intervalli di frequenza ed effetti valutati Ma per la navigazione marittima in Italia solo se superiori ad 1 Hz!! (D.( Lgs. 187/05)

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53 W d W k

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56 Quantità da misurare a wi = 1 T T a 2 i ( t ) dt 0

57 La valutazione degli effetti delle vibrazioni sulla salute devono essere fatti sui tre assi e questi devono essere ponderati; ma da qui in poi si prende il valore dell asse più sollecitato. Per poter comparare i valori sui tre assi si devono moltiplicare per dei fattori di raffronto: x 1,4 y 1,4 z 1

58 Se due o più assi sono comparabili come valori si dovrà allora calcolare il vettore somma, o modulo dello pseudovettore, dato dalla: w 2 wx 1,4 2 a 2 1,4 2 a 2 wy wz a = a + +

59 Per confrontare due valori si devono confrontare anche i tempi di esposizione tramite un criterio di uguale energia: a T 1/ 2 = a T 1/ w1 1 w2 2 2

60 Ossia dalla: A(8) = a hv T T 0

61 Se sono coinvolti uno o più periodi di esposizione si compongono mediante la: A(8) = a 2 wi T i T i

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63 ALCUNI CASI DELICATI Si definisce un fattore di cresta come il modulo del rapporto del massimo valore di picco istantaneo dell accelerazione ponderata in frequenza sul suo valore r.m.s. FC = MAX a ( a w pi )

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65 Per vibrazioni con fattore di cresta inferiore o uguale a 9 il metodo base è sufficiente, altrimenti si dovranno usare altri metodi: metodo MTVV oppure del VDV.

66 Metodo MTVV (Maximun Transient Vibration Value) Si calcola una media rms con tempo di integrazione τ variabile ma breve (1 s): a w ( t 0 ) = 1 τ t 0 t o τ a 2 w ( t ) dt

67

68 E si prende il massimo valore misurato. Per τ si consiglia di solito un valore di 1 secondo.

69 Metodo VDV (Vibration Dose Value) T VDV = 4 a w 4 ( t ) dt 0

70 BANCA DATI

71 Valutazione senza misurazioni Le linee guida sono uscite nel 2001 e contenevano il primo nucleo della banca dati, frutto delle misure dell ISPESL e dell ASL 7 di Siena.

72 La prima versione della banca dati era inserita come appendice nelle linee guida ed era molto contenuta, sia come quantità delle informazioni sui vari veicoli o attrezzi, sia sul numero dei veicoli e degli attrezzi.

73

74 Scuola di Specializzazione in Fisica Sanitaria

75 Caratteristiche di una banca dati nazionale 1)Facilit Facilità di accesso (lingua e software) 2)Controllo di qualità dei dati immessi 3)Rilevazione dei dati in campo secondo protocolli severi 4)Aggiornamento periodico 5)Rispondenza al mercato italiano

76 Successivamente ne è uscita una versione run-time su CD, distribuito liberamente nel corso di convegni, seminari e corsi (DBA( 2004: versione su CD).

77 In dicembre è finalmente uscita la terza versione della banca dati ed è in rete, anche in considerazione che la legge la cita espressamente e quindi essa assurge a valore quasi assoluto. È reperibile gratuitamente,, in via sperimentale, all indirizzo:

78 Validità e limiti della banca dati I valori di certificazione non sono di solito presenti nei depliant illustrativi dei macchinari. Per consentire una scelta consona con il D. Lgs. 187/05 servono i dati di emissione; solo in difetto di questi si possono usare i dati misurati in condizioni varie di utilizzo ed invecchiamento.

79 Condizioni di uso I dati di certificazione dei produttori sono ricavati in situazioni molto differenti da quelle operative; dovranno quindi essere moltiplicati per un coefficiente come riportato nelle tabelle della guida introduttiva. In generale i coefficienti variano tra 1 e 2 2.

80 Non usare i valori della banca dati se le condizioni d uso d sono diverse da quelle riportate dal costruttore o dalle misure.

81 Usare i dati presenti in BD se ci si trova in condizioni estreme anche se non ci si trova nelle stesse condizioni di utilizzo o se l attrezzo l non è lo stesso. Ad esempio se tutti i valori degli attrezzi simili, o in condizioni operative simili, danno valori molto maggiori del limite. In questo caso si può prendere il valore maggiore ed utilizzarlo per la valutazione, tanto serve solo per ridurre i tempi di utilizzo ad un valore sano.

82 In tutti gli altri casi è molto meglio fare le misurazioni. Infatti ci sono pesanti responsabilità del DL in caso di inesatta valutazione del rischio.

83 Grazie per la vostra attenzione

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