Corso di aggiornamento RSPP aziende edili. Lezione: Rischio da vibrazioni meccaniche
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1 Corso di aggiornamento RSPP aziende edili Lezione: Rischio da vibrazioni meccaniche
2 In questa unità didattica saranno affrontati i contenuti della normativa che regolamenta le prescrizioni minime di sicurezza e di salute dei lavoratori che sono esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. Verrà posta attenzione sui nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del19 Agosto 2005, n.187, ed in particolare verranno analizzati: i campi di applicazione della normativa, gli obblighi a cui è tenuto il datore di lavoro e come quest'ultimo deve effettuare la valutazione dei rischi da esposizione e applicare le misure di prevenzione e protezione da dover adottare.
3 Il Decreto Legislativo del 19 Agosto 2005, numero 187, recepito dalla 16ª direttiva particolare 2002/44/CE, prescrive le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche (Art. 1). I principali settori lavorativi coinvolti nella nuova normativa sono: per il corpo intero, quello estrattivo, la movimentazione inerti, l'agricoltura, i trasporti; per il sistema mano-braccio quello lapideo, la silvicoltura, le costruzioni, il legno, la metalmeccanica.
4 Le vibrazioni meccaniche, oggetto della normativa, comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori e possono interessare sia il sistema mano-braccio, sia il corpo intero. Le vibrazioni meccaniche trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, possono causare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari. Invece, le vibrazioni trasmesse al corpo intero, possono provocare lombalgie e traumi del rachide. Per salvaguardare la salute è importante che vengano rispettati i valori limite di esposizione alle vibrazioni, precisati nell'art.3 del presente decreto.
5 Secondo quanto stabilito dall'art.4. della presente normativa, ai fini della valutazione dei rischi da esposizione a vibrazioni, il datore di lavoro deve tener conto dei seguenti elementi: il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; i valori limite di esposizione e i valori d'azione specificati nell'articolo 3; gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio; gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature; le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro.
6 Ai fine della valutazione dei rischi di esposizione il datore deve tener conto, inoltre: dell'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche; del prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile; delle condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature; delle informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica. Per la violazione degli obblighi sanciti dall'articolo 4 sono previste delle sanzioni, sia per il datore di lavoro, sia per il dirigente.
7 Secondo gli obblighi stabiliti dalla normativa, il datore di lavoro, a decorrere dal 1 Gennaio 2006 (Art.13 c.1) valuta e, nel caso non siano disponibili informazioni relative ai livelli di vibrazione presso banche dati dell'ispesl, delle Regioni o del CNR o presso i fornitori, misura i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti. La normativa riconosce, però, che non esiste un valore di vibrazione univoco per una data macchina, e che non si può prescindere dalle particolari condizioni d'uso. Deve essere, infatti considerato il dato ricavato nelle medesime condizioni operative, altrimenti si andrà incontro ad una sovrastima o sottostima dell'esposizione. Il livello (valutato o misurato) e la durata di esposizione determinano l'esposizione giornaliera.
8 Le valutazioni dell'esposizione alle vibrazioni del sistema manobraccio e corpo intero si basano principalmente sul calcolo del valore dell'esposizione giornaliera normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore, A(8). I metodi di misurazione utilizzati possono includere la campionatura, purché sia rappresentativa dell'esposizione di un lavoratore alle vibrazioni meccaniche considerate. Inoltre, sia i metodi, sia le apparecchiature devono essere adattati alle particolari caratteristiche delle vibrazioni meccaniche da misurare, ai fattori ambientali e alle caratteristiche dell'apparecchio di misurazione, conformemente alla norma ISO (2001).
9 Secondo le disposizioni dell'art. 4 comma 6 lett. D, il datore di lavoro deve tener conto di eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori, risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature. Tali disposizioni si applicano, in particolare, nei casi in cui le vibrazioni meccaniche: ostacolano il corretto uso manuale dei comandi o la lettura degli indicatori, incidono sulla stabilità delle strutture o sulla buona tenuta delle giunzioni.
10 Ai fini della valutazione del rischio, il datore di lavoro deve tener conto, anche, del prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile. Tali disposizione si applicano nei casi in cui, data la natura dell'attività svolta, un lavoratore utilizza locali di riposo e ricreazione messi a disposizione dal datore di lavoro. Tranne nei casi di forza maggiore, l'esposizione del corpo intero alle vibrazioni in tali locali deve essere ridotta a un livello compatibile con le funzioni e condizioni di utilizzazione di tali locali.
11 Secondo gli Articoli 5 e 3 del Decreto Legislativo n.187 del 2005, i valori limite di esposizione non possono essere superati. Nel caso di esposizioni variabili che possono occasionalmente superare il valore limite, il datore di lavoro può richiedere all'organo di Vigilanza la deroga al rispetto dei valori limite e riferire la valutazione alla settimana, non al giorno, valutando cioè A(40), non A(8), intensificando la sorveglianza sanitaria. Il datore di lavoro, se viene superato il valore di azione: sottopone il lavoratore a sorveglianza sanitaria comunicando al Medico Competente i valori di esposizione da riportare nella cartella sanitaria, elabora ed applica un programma di misure di prevenzione e protezione volte a ridurre l'esposizione.
12 In base alla valutazione dei rischi secondo quanto previsto dall'art. 4, quando sono superati i valori di azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione a vibrazioni e i rischi che ne conseguono, considerando in particolare: 1. altri metodi di lavoro per ridurre i tempi di esposizione; 2. la scelta di attrezzature accessorie che rispettino i principi ergonomici per evitare lesioni (sedili, maniglie o guanti); 3. adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature; 4. la progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro.
13 Il programma di prevenzione e protezione prevede, inoltre, altre misure tecniche e organizzative di cui il datore di lavoro deve tener presente, quali: 1. l'adeguata informazione e formazione dei lavoratori; 2. la limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione; 3. l'organizzazione di orari di lavoro appropriati; 4. la fornitura di indumenti di lavoro per il freddo e l'umidità.
14 Secondo l'art. 6 della normativa, il datore di lavoro garantisce, ai lavoratori esposti alle vibrazioni, un'adeguata informazione e formazione sulla base della valutazione dei rischi effettuata, con particolare riguardo: alle misure adottate e alle procedure di lavoro sicure per eliminare o a ridurre al minimo i rischi derivanti da vibrazioni meccaniche; ai valori di esposizione e ai valori di azione e ai risultati delle valutazioni e misurazioni effettuate; alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'utilità e al modo di segnalare sintomi da lesioni.
15 Secondo l'articolo 7 della presente normativa, i lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 del D.Lgs. 626/94, che viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa stabilita dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
16 Gli obblighi di misurazione e valutazione di cui all'art. 4 del presente decreto decorrono dalla data del 1 gennaio In caso di attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che non permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto conto del progresso tecnico e delle misure organizzative messe in atto, l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3 entra in vigore il 6 luglio Per il settore agricolo e forestale l'obbligo del rispetto dei valori limite di esposizione di cui all'articolo 3, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, entra in vigore il 6 luglio 2014.
17 In questa unità didattica sono stati presentati i contenuti della normativa che regolamenta le prescrizioni minime, di sicurezza e di salute, dei lavoratori che sono esposti o che possono essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. E' stata posta attenzione ai nuovi adempimenti previsti dal Decreto Legislativo del19 Agosto 2005, n.187, ed in particolare sono stati analizzati: i campi di applicazione della normativa, gli obblighi a cui è tenuto il datore di lavoro e come quest'ultimo deve effettuare la valutazione dei rischi da esposizione e applicare le misure di prevenzione e protezione da dover adottare.
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