Unità Operativa Complessa E-Procurement - Settore Beni
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- Giulia Brunetti
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1 Unità Operativa Complessa E-Procurement - Settore Beni Capitolato speciale d oneri per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di n. 1 unità mobile equipaggiata con mammografo digitale diretto per le attività di screening mammografico dell Azienda USL Viterbo. Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la fornitura ed installazione, chiavi in mano, di n. 1 unità mobile di screening mammografico equipaggiata con n. 1 mammografo digitale diretto da destinare alle attività di screening mammografico esercitate dall Azienda Unità Sanitaria Locale di Viterbo. Tali attività sono attualmente espletate mediante due unità mobili di proprietà della medesima Azienda, equipaggiate con due distinti mammografi ed una linea di acquisizione analogica delle immagini radiografiche. Sono richiesti: - n 1 unità mobile adeguatamente attrezzata ed idonea all uso richiesto da fornire completa di logo da realizzare indicativamente come da immagini allegate al presente Capitolato del quale formano parte integrante e sostanziale. Il logo in argomento sarà definito in fase di aggiudicazione concordando lo stesso con la Responsabile UOSD Diagnostica e Prevenzione Senologica dell Ospedale di Belcolle, sede di Montefiascone; - n 1 mammografo digitale diretto, con le caratteristiche minime specificate nel seguito. Tale apparecchio dovrà essere fornito su mezzo mobile adeguatamente equipaggiato per garantirne il corretto e sicuro trasporto e funzionamento, anche dal punto di vista radioprotezionistico; - n 1 sistema di veicolazione delle immagini dall unità mobile all archivio digitale. L appalto comprende, altresì, il servizio di manutenzione full risk per un periodo di cinque anni post garanzia nel caso in cui l AUSL eserciti il diritto di opzione ex art c.c. di cui al punto II.2.2 del Bando G.U.C.E. nonché del Disciplinare di gara punto 7) Busta B e punto 3) Busta C. Si precisa, inoltre, che la fornitura dovrà essere chiavi in mano e, quindi, comprensiva di tutti i lavori edili, impiantistici etc. nonché di tutti gli allacciamenti e di ogni accessorio che dovessero essere necessari per l installazione ed il corretto funzionamento delle strumentazioni e dell unità mobile offerte. Art. 2 Descrizione dettagliata delle prestazioni Premessa: la eventuale presenza di acronimi o definizioni di funzionalità proprietarie utilizzate nelle seguenti specifiche tecniche non deve essere intesa come elemento di esclusiva ma come definizione gergale per meglio individuare la funzione in oggetto o tutte quelle ad essa equivalenti. Sono richieste le seguenti caratteristiche tecniche minime: Mammografo Generatore ad alta frequenza con controllo a microprocessore, potenza massima erogabile non inferiore a 5 kw. Ampio intervallo di selezione dei kv e dei mas. Tubo radiogeno ad anodo rotante, preferibilmente a doppia pista e con diverse combinazioni anodo - filtro. Elevata capacità termica dell anodo e del complesso tubo guaina, in via indicativa HU e HU rispettivamente. Esposimetro automatico, con selezione automatica e visualizzazione dei parametri di esposizione (inclusa la combinazione anodo-filtro); possibilità di modalità di lavoro completamente manuale. Detettore digitale tipo flat panel con alti valori di MTF e DQE e dimensioni del pixel non superiori a 100 µm, con possibilità di acquisire diversi formati (24x30 e 18x24 cm 2 ). 1
2 Profondità di bit non inferiore a 12. Workstation di acquisizione e preview con monitor LCD da 3 Mpixel, possibilmente integrata con la consolle dell apparecchio. Tempo tra l esposizione e la visualizzazione della immagine di preview il più breve possibile. Tempo tra due esposizioni successive il più breve possibile. Visualizzazione dei parametri dell esame alla fine dell esposizione (kv, mas, combinazione anodo/filtro, dose (AGD e/o ESAK)). Possibilità di visualizzare ed esportare le immagini non processate ( for processing ). Software avanzato di elaborazione e post-processing delle immagini. Possibilità di customizzazione dei parametri di post-processing. Fortemente gradita la presenza di tool software e/o hardware (fantocci) per il controllo della qualità (bad pixel, omogeneità ecc.). Conformità Conformità allo standard DICOM3, con tutte le classi funzionali necessarie per una corretta gestione delle immagini ed integrazione con il sistema RIS-PACS attuale. Marcatura CE di tutte le apparecchiature offerte ai sensi del D.Lgs. n. 37/2010, che recepisce la Direttiva 47/2007/CE che emenda la Direttiva 93/42/CE - Dispositivi Medici con indicato il numero dell organismo certificato che le ha rilasciate. La ditta dovrà fornire copia dei certificati CE di conformità e loro eventuale traduzione in italiano. Il D.Lgs. n. 46/97 relativo all attuazione della Direttiva Comunitaria 93/42/CEE sui Dispositivi Medici, specifica, tra l altro, che (art. 5) le indicazioni fornite dal fabbricante all utilizzatore sono espresse in lingua italiana e che (allegato I, punto 13) ogni dispositivo deve essere corredato dalle necessarie informazioni per garantire un utilizzazione sicura. Le apparecchiature offerte dovranno essere conformi alla norma EN (CEI 62-5), alle norme particolari, secondo i casi, ed alle norme di prodotto applicabili. La ditta dovrà dichiarare espressamente nell offerta che le apparecchiature proposte sono costruite a regola d arte e sono conformi alle prescrizioni previste dalla normativa italiana in materia. E possibile presentare offerta per apparecchiature anche non conformi alle specifiche sopra riportate purché funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico. In tal caso l offerta dovrà essere corredata, pena esclusione, da una relazione tecnica che, evidenziando le non conformità, motivi l equivalenza/e funzionale/i anche con eventuali riferimenti bibliografici. Unità mobile Le ditte dovranno garantire che l unità mobile fornita sia idonea alla installazione dei prodotti offerti, e produrre idoneo progetto dell impianto di climatizzazione, dei rinforzi, delle schermature RX e delle tramezzature interne. Il mezzo dovrà essere fornito completo di tutte le certificazioni di Legge necessarie e di omologazione da parte della Motorizzazione Civile. Le caratteristiche di ingombro e peso in condizioni di esercizio dovranno essere conformi a quelle di omologazione. La idoneità del progetto sotto il profilo radioprotezionistico sarà in ogni caso vagliata dall Esperto Qualificato della Azienda, che definirà le eventuali prescrizioni. L unità mobile dovrà essere fornita completa di logo da realizzare indicativamente come da immagini allegate al presente Capitolato del quale formano parte integrante e sostanziale. Il logo predetto sarà poi definito in fase di aggiudicazione concordando lo stesso con la Responsabile UOSD Diagnostica e Prevenzione Senologica dell Ospedale di Belcolle, sede di Montefiascone. Art. 3 Ammontare dell appalto L appalto, IVA inclusa, al lordo del ribasso offerto dall aggiudicatario per l effettuazione delle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 che precedono nonché: a) della fornitura ed installazione, chiavi in mano, delle apparecchiature tutte e dell unità mobile; 2
3 b) di tutti i lavori edili-impiantistici che saranno necessari per l installazione ed il corretto funzionamento delle apparecchiature e dell unità mobile stesse; ammonta ad un importo massimo di ,00 euro. L appalto comprende anche il servizio di manutenzione full risk per un periodo di cinque anni post garanzia al prezzo offerto in sede di gara dall aggiudicatario nel sol caso in cui l AUSL eserciti il diritto di opzione ex art c.c. di cui al Bando G.U.C.E. nonché al Disciplinare di gara. Art. 4 Garanzie e coperture assicurative Ai sensi dell art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., l'affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l articolo 75, comma 7, del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e, comunque, dopo il decorso dell intero tempo contrattuale inerente l oggetto dell appalto di cui al precedente art. 1. L impresa aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o ai suoi incaricati. In merito, l impresa dovrà provvedere, a proprie spese, alla assicurazione presso primaria compagnia che copra i rischi RCT, con un massimale almeno di Euro ,00. L impresa dovrà presentare, al momento della stipula del contratto, copia conforme della suddetta polizza di assicurazione. Art. 5 Luogo di consegna Le apparecchiature e l unità mobile debitamente equipaggiata dovranno essere consegnate, installate e collaudate presso l UOSD Diagnostica e Prevenzione Senologica del P.O. Montefiascone Via Verentana, Montefiascone (VT). Art. 6 Stipula del contratto La ditta aggiudicataria sarà tenuta, nel termine di dieci giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, a presentare i documenti che saranno richiesti dall AUSL per la stipula del contratto. L AUSL provvederà alla stipula del contratto entro 60 giorni, ma non prima di 35 giorni, dall invio dell ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il contratto sarà stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell ufficiale rogante dell AUSL, previa consegna della cauzione di cui al precedente art. 4. Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto (bolli, registrazioni, ecc.), nonché tutte le imposte e tasse, nessuna esclusa, saranno a carico della Ditta aggiudicataria. L aggiudicatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 n. 136 comma 3. 3
4 Art. 7 Tempo utile per l ultimazione della fornitura e collaudo Il tempo utile per la fornitura ed installazione, chiavi in mano, delle apparecchiature è di 60 giorni dall ordine dell Amministrazione, salvo tempi inferiori indicati dalla Ditta con la dichiarazione prevista al punto 11, Busta B, del Disciplinare di gara. È fatto obbligo all affidatario di rispettare i tempi di consegna. Le operazioni di messa in funzione e collaudo delle apparecchiature dovranno concludersi entro 60 giorni dalla consegna. Tale collaudo avverrà secondo le modalità meglio descritte all art. 8. Art. 8 Collaudo Entro 30 giorni dalla data d ultimazione, posa in opera ed attivazione della fornitura l Amministrazione provvederà al collaudo che dovrà verificare tutte le condizioni previste dal presente capitolato speciale d oneri e, comunque, certificare la funzionalità delle apparecchiature, la corrispondenza all offerta e la corrispondenza alle norme CEI vigenti ed a quelle di cui al D.L.vo n. 37/2010, della normativa in tema di radiazioni ionizzanti (D.L.vo n. 230/95 e ss.mm.ii. e D.L.vo n. 187/00), il rispetto degli standard e delle prescrizioni di cui alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento. Art. 9 Oneri, obblighi e responsabilità dell affidatario Saranno a carico dell affidatario gli oneri e le prestazioni seguenti: 1) la perfetta efficienza delle apparecchiature per l intero periodo di garanzia che decorrerà dalla data del collaudo positivo; 2) la responsabilità per casi di infortunio e di danni arrecati, eventualmente, al Committente ed a terzi in dipendenza di manchevolezze o di trascuratezza nell esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto; 3) l obbligo di garantire al Committente il sicuro ed indisturbato possesso di ogni attrezzatura fornita; 4) la responsabilità per l uso di dispositivi o per l adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti per invenzioni, modelli industriali, marchi e diritti d autore; 5) l osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi, nonché il pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro, come gli assegni familiari e le indennità ai richiamati alle armi e l osservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Art. 10 Oneri ed obblighi a carico della stazione appaltante Rimangono a carico del Committente i contratti di fornitura di energia elettrica cui provvederà separatamente l AUSL di Viterbo. Art. 11 Revisione dei prezzi Il prezzo dell appalto e tutti gli oneri ad esso correlati non sono soggetti a revisione. Art. 12 Cessione dei crediti Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 4
5 I crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell art. 117 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., sono cedibili nell assoluto rispetto della legge 21 febbraio 1991, n. 52. Le cessioni di crediti possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. Ai fini dell'opponibilità all AUSL Viterbo, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice e saranno efficaci e opponibili all AUSL Viterbo qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso, l AUSL Viterbo cui sarà notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente affidatario in base al contratto con questo stipulato. Art. 13 Subappalto E ammesso il subappalto nel rispetto di quanto stabilito dall art. 118 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii.. L affidatario è tenuto a eseguire in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. In caso di subappalto, l affidatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, sono tenuti a trasmettere all Azienda prima dell'inizio dei lavori e delle prestazioni, se dovuta, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma che segue. I piani di sicurezza devono essere conformi a quanto stabilito dall'art. 131 del D.L.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii. in quanto applicabile alle prestazioni oggetto del presente capitolato e devono essere messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Art. 14 Modalità e termini di pagamento Le forniture sono finanziate con fondi di finanziamento in conto capitale propri del Dipartimento di Prevenzione. I pagamenti sono fissati secondo le disposizioni di legge e le relative fatture potranno essere emesse solo ad avvenuto collaudo con esito positivo. Il predetto termine di pagamento verrà applicato soltanto nel caso in cui tutte le condizioni della fornitura siano state rispettate. Si ribadisce che la presentazione delle fatture, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, dovrà avvenire solo a seguito dell esito positivo dei collaudi. Si fa presente che, in caso di ritardato pagamento di quanto dovuto, gli interessi decorreranno solo dopo che siano trascorsi 30 giorni dalla messa in mora dell Azienda da parte del creditore. Il saggio di interessi dovuto dall Azienda è conforme a quello prescritto dall art. 5 del D.L.vo n. 231 del 9/10/
6 Art. 15 Penali L affidatario è soggetto a penalità quando ritardi l ultimazione della prestazione di fornitura rispetto al termine indicato in sede di offerta. Per il ritardato adempimento delle suddette obbligazioni, la penale da applicare è stabilita nella misura giornaliera del 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento. E altresì prevista l applicazione di una penale di 100,00 pro die qualora l appaltatore: 1) non ottemperi, od ottemperi con ritardo, agli obblighi derivanti dalla prestazione di manutenzione del sistema fornito, decorrente dalla data del collaudo; 2) non adempia, o adempia con ritardo, all obbligo di ritiro dei prodotti che al collaudo sono risultati difettosi. L ammontare delle penali fa salvo ed impregiudicato il diritto della Amministrazione al risarcimento del maggior danno. L ammontare delle penali eventualmente applicate verrà addebitato sul primo pagamento successivo da effettuarsi in favore dell affidatario, ovvero, nell ipotesi in cui questo ultimo non vanti crediti sufficienti a compensare l ammontare delle penali irrogate nei suoi confronti, queste verranno addebitate sulla cauzione. In tal caso, l integrazione dell importo della cauzione dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta. Art. 16 Recesso L AUSL Viterbo ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti a piè d opera, senza dovere riconoscere altro ulteriore compenso, risarcimento o indennizzo. L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'affidatario da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali l AUSL Viterbo prenderà in consegna l eseguito ed effettuerà il collaudo definitivo. Art. 17 Risoluzione del contratto per reati accertati Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato della prestazione e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Art. 18 Risoluzione del contratto per inadempimento L AUSL Viterbo ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo del contratto; 6
7 b) frode nell'esecuzione delle prestazioni; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione delle prestazioni; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione delle prestazioni da parte dell affidatario senza giustificato motivo; f) rallentamento delle prestazioni senza giustificato motivo; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) perdita, da parte dell'affidatario, dei requisiti per l'esecuzione delle prestazioni quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. L'affidatario è sempre tenuto al risarcimento dei danni. Art. 19 Procedure di affidamento in caso di fallimento dell affidatario o risoluzione per inadempimento L AUSL Viterbo si riserva, in caso di fallimento dell'affidatario o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del medesimo, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell appalto ovvero del completamento delle prestazioni. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario affidatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara. Art. 20 Foro competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere, sia relative alla procedura di gara sia derivanti dalla sua esecuzione, è competente esclusivamente il Foro di Viterbo. Art. 21 Disposizione finale e di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato con il presente capitolato, valgono e si applicano le norme vigenti in materia ed in particolare il D.L.vo n. 163/2006 ss.mm.ii. e la vigente legislazione regionale per le AUSL. Per delega del Commissario Straordinario Il Dirigente dell U.O.C. E-Procurement Dott. Andrea Bianchini Allegate n. 7 immagini indicative per logo da realizzare su unità mobile. Per accettazione delle condizioni contenute nel presente capitolato 7 L Impresa Il Legale Rappresentante:Timbro e firma leggibile Luogo e data
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