30 Giugno Indice. 1- Conversione in legge del Decreto Legge Jobs act 2- Istituzione del Fondo residuale Inps 5 3- Il modello 730/2014 7

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1 Tutti i diritti sono riservati alla Zucchetti S.p.a. Indice 1- Conversione in legge del Decreto Legge Jobs act 2- Istituzione del Fondo residuale Inps 5 3- Il modello 730/ Redazione: Pedrazzini Raffaella, Calzari Alessandra, Fedele Barbara, Balestrieri Gloria, Preda Elisa

2 1 Conversione in legge del Decreto Legge Jobs act Fonti: Decreto Legge n.34 del 20/03/2014 in G.U. 66 del 20/03/2014 Legge n. 78 del 16/05/2014 in G.U. n. 114 del 19/05/2014 Nel notiziario del lavoro n. 4/2014 si è provveduto a fornire i necessari approfondimenti legati alla sfera giuslavoristica in relazione al Decreto Legge n. 34 battezzato Jobs Act. Nei termini legislativi previsti il Decreto legge è stato convertito nella Legge n. 78 in data 16/05/2014 assumendo quindi carattere definitivo. In sede di conversione del Decreto Legge sono state apportate delle modifiche a seguito dei numerosi emendamenti che sono stati proposti in sede di discussione parlamentare. Per facilitare l utente nella lettura del contenuto della legge, si riporta la sintesi di quanto già anticipato in occasione del notiziario del lavoro n. 04/2014 con le modifiche apportate dalla legge di conversione evidenziate nel colore verde. Articolo 1 Contratto a termine - Viene stabilito un limite percentuale del 20% dell organico complessivo dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza al 01 gennaio dell anno di assunzione (nel concetto di organico rientrano, sulla base delle indicazioni fornite dalla circolare del consiglio dell OCL, tutti i rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato) per stipulare contratti a termine. Questo limite percentuale non si applica per le imprese con un numero di dipendenti fino a 5 per i quali è sempre possibile stipulare 1 contratto a termine; - Viene meno il vincolo della causalità con la conseguenza che ormai non è più richiesta la causa per la conclusione del contratto a tempo determinato; - Viene meno, per logica conseguenza, l obbligo che debba essere scritta la ragione che giustifica il ricorso al contratto a termine. L obbligo della forma scritta riguarda l apposizione del termine senza l indicazione della quale il contratto si considera a tempo indeterminato. Appare chiaro che laddove il contratto a termine venga stipulato ad esempio per ragioni che danno diritto ad agevolazioni contributive ( ad esempio in caso di sostituzione per maternità) l indicazione della motivazione è opportuna ai fini della ragione che dà diritto all agevolazione; - E riconosciuta la possibilità di prorogare il contratto nel limite massimo di 5 volte rispettando la durata complessiva del rapporto a 36 mesi e in riferimento alle stesse attività lavorative per le quali il contratto è stato stipulato. - È abrogata la disposizione che attribuiva al datore di lavoro l onere della prova relativa all esistenza di ragioni che giustificano la proroga; 2

3 - Viene stabilito che il periodo di congedo di maternità deve essere considerato periodo utile ai fini del conseguimento del diritto di precedenza in caso di assunzioni; - In caso di mancato rispetto dei limiti di percentuali vengono introdotte delle sanzioni; - Il limite percentuale del 20% non si applica ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati tra istituti di ricerca ovvero enti privati di ricerca e lavoratori chiamati a svolgere in via esclusiva attività di ricerca scientifica o tecnologica - Inoltre è stabilito l obbligo di indicare nella lettera di assunzione a Tempo determinato i motivi che danno diritto di precedenza ed in particolare: Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi ha diritto di precedenza, fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine. In particolare è previsto che: «Fermo restando quanto gia' previsto dal presente articolo per il diritto di precedenza, per le lavoratrici il congedo di maternita' di cui all'articolo 16, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, intervenuto nell'esecuzione di un contratto a termine presso la stessa azienda, concorre a determinare il periodo di attivita' lavorativa utile a conseguire il diritto di precedenza di cui al primo periodo. Alle medesime lavoratrici e' altresi' riconosciuto, con le stesse modalita' di cui al presente comma, il diritto di precedenza anche nelle assunzioni a tempo determinato effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi, con riferimento alle mansioni gia' espletate in esecuzione dei precedenti rapporti a termine» Il lavoratore assunto a termine per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza, rispetto a nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali. Articolo 2 Contratto di apprendistato In riferimento all istituto dell apprendistato il Governo ha voluto intervenire apportando delle modifiche al Testo Unico, D.Lgs 167/2011. Tra le modifiche apportate al Testo unico è prevista l obbligatorietà della forma scritta in riferimento alla stipulazione del contratto e del patto di prova. Nella forma scritta del contratto deve essere indicato anche, in forma sintetica, il piano formativo individuale.(che poteva di fatto prendere spunto da formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva). Comunque la contrattazione collettiva stabilisce durata e modalità legata alla formazione che deve essere impartita durante il rapporto di apprendistato. In occasione della conversione in legge il Legislatore prevede che, per i datori di lavoro che occupano più di 50 dipendenti, l assunzione di nuovi apprendisti è subordinata al fatto di aver mantenuto e confermato a tempo indeterminato nei 36 mesi precedenti, almeno il 20% degli apprendisti precedentemente assunti. Questo presupposto occupazionale non deve essere rispettato per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. 3

4 In riferimento alla formazione non è più perentorio il fatto che la formazione debba essere integrata dall offerta formativa pubblica ma è riconosciuta solo come possibilità per il datore di lavoro di avvalersi di una sorta di compartecipazione della formazione regionale. E chiaro che sarebbe interessante approfondire se questa facoltà è riconosciuta solo ai nuovi contratti di apprendistato stipulati a far data dalla data di entrata in vigore della norma o anche alla parte di formazione residuale relativa ai contratti di apprendistato già in essere. In relazione poi all apprendistato per l acquisizione di una qualifica o di un diploma professionale è previsto che la retribuzione delle ore di formazione sia almeno pari al 35% della retribuzione di riferimento. Rispetto alla formulazione originale che prevedeva che questa riduzione fosse rivolta a tutte le forme di apprendistato, il fatto che si sia circoscritta solo all apprendistato di primo livello fa probabilmente ridimensionare la portata della novità. Infatti fino ad oggi questa tipologia di contratto di apprendistato non ha trovato una forte regolamentazione a livello contrattuale. In sede di conversione è stato inserito l articolo 2 bis in base al quale le disposizioni modificate hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto. Articolo 3 Elenco anagrafico dei lavoratori Per contrastare il fenomeno del lavoro abusivo è previsto che solo i cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono avvalersi dei centri per l impiego. In particolare i soggetti regolarmente soggiornati in Italia verranno inseriti in un elenco anagrafico. Articolo 4 Semplificazione in materia di documento di regolarità contributiva Il Governo prevede una sorta di esclusiva telematizzazione del DURC. Infatti a decorrere dal 21/03/2014 (data di entrata in vigore del decreto legge) chiunque abbia interesse, verifica esclusivamente in via telematica e in tempo reale, la regolarità contributiva nei confronti dell INPS, INAIIL e Casse Edili. L esito della verifica ha una validità temporale di 120 giorni. Per poter tuttavia veder decollare la previsione normativa è necessario che venga emanato un DM entro il 21/05/2014 (alla data di pubblicazione del presente notiziario non ci risulta che tale decreto sia stato emanato) che abbia come scopo quello di definire: - i requisiti di regolarità; - i contenuti e le modalità di verifica; - le esclusioni all interrogazione telematica. Articolo 5 Contratti di solidarietà Nel Jobs act viene previsto che debba essere emanato un DM per stabilire i criteri per individuare i datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, art. 6 della L.608/98 entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all'articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall'anno 2014, e' pari ad euro 15 milioni annui. Viene introdotto un comma 1bis che modifica le percentuali di riduzione contributiva. In particolare viene prevista una unica riduzione contributiva pari al 35% a prescindere sia dall ubicazione del datore di lavoro sia dalla percentuale di riduzione dell orario di lavoro. 4

5 2 Istituzione del Fondo residuale Inps Fonti: Legge n.92/2012 art. 3 comma 4 e seguenti Decreto 07/02/2014 in G.U. n. 129 del 06/06/2014 La riforma Fornero (Legge 92/2012) ha introdotto l obbligo di strumenti idonei a permettere un sostegno del reddito per quei settori nei quali non è prevista copertura in materia di integrazione salariale. In particolare la norma ha previsto tre tipologie di intervento che possono essere così schematizzate: Fondi di solidarietà bilaterali (ARTICOLO 3, commi 4-13) Le organizzazioni sindacali ed imprenditoriali devono stipulare accordi al fine di istituire Fondi di solidarietà bilaterali per i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria al fine di assicurare ai dipendenti una tutela nei casi di riduzione o sospensione dell attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di cig/cigs. La disciplina delle prestazioni erogate o la misura delle aliquote saranno adottate con Decreto direttoriale. I decreti inoltre dovranno definire l ambito di applicazione dei Fondi in riferimento al settore di attività ed al limite dimensionale dell azienda. A tal fine la soglia dimensionale fissata per la partecipazione al Fondo deve essere verificata mensilmente in riferimento alla media del semestre precedente. L istituzione dei Fondi solidarietà è obbligatoria per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale in riferimento alle aziende che occupino mediamente più di 15 dipendenti. Sono esclusi dalle prestazioni ed agli obblighi contributivi i dirigenti. I Fondi solidarietà possono avere ulteriori finalità: possono assicurare una tutela in caso di cessazione rapporto integrativa rispetto all ASPI; possono prevedere assegni straordinari per il sostegno al reddito per incentivare l esodo dei lavoratori prossimi alla pensione; possono contribuire a finanziare programmi formativi di riqualificazione professionale. Per tali finalità aggiuntive i Fondi possono essere istituiti anche in settori già rientranti nel campo di applicazione della Cig. Dal 01/01/2017 per le aziende che l abbiano disposto contrattualmente e per le quali si applica la mobilità, è possibile prevedere che il Fondo solidarietà sia finanziato con un aliquota contributiva pari allo 0,30% dell imponibile previdenziale. Gli accordi possono anche prevedere che nel Fondo solidarietà confluisca l eventuale Fondo interprofessionale e la relativa contribuzione (0,30%). Fondi di solidarietà bilaterali alternativi ARTICOLO 3, commi In alternativa ai Fondi di solidarietà bilaterali le organizzazioni sindacali e imprenditoriali hanno la facoltà, nei settori in cui siano già operativi sistemi di bilateralità consolidati (es. nell artigianato), di adeguare le fonti istitutive degli Enti bilaterali alle finalità previste dai Fondi solidarietà. 5

6 Gli accordi dovranno anche definire l aliquota complessiva di contribuzione ordinaria non inferiore allo 0,20%, la tipologia delle prestazioni, la possibilità di far confluire al Fondo solidarietà quota o parte del contributo per il Fondo interprofessionale, criteri e gestione del Fondo. Con Decreto ministeriale saranno definiti i requisiti di professionalità dei soggetti preposti alla gestione dei Fondi medesimi. E previsto in via sperimentale per il periodo , l erogazione dell ASPI, per un periodo massimo di 90 giornate da computare in un biennio mobile nei confronti di quei lavoratori sospesi per crisi aziendale o occupazionale che siano in possesso di particolari requisiti. La condizione per usufruire dell indennità è che ci sia un intervento integrativo da parte dei Fondi bilaterali o dei Fondi solidarietà bilaterali pari almeno alla misura del 20% dell indennità stessa. Tali disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti da aziende destinatarie dei trattamenti di integrazione salariale nonché nei casi di contratto di lavoro a tempo indeterminato con sospensioni programmate e di contratti part-time verticali. Fondi di solidarietà residuali ARTICOLO 3, commi E previsto l obbligo di istituire un Fondo di solidarietà residuale per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, esclusi dall ambito di applicazione della Cig/Cigs e per i quali non siano ancora stati definiti accordi per la costituzione dei Fondi solidarietà. Con il comma 185 dell articolo 1 della legge stabilità per l anno 2014 viene modificata, ancora una volta, la normativa riguardante i fondi di solidarietà bilaterali da attivare nei settori non coperti dagli ammortizzatori sociali ordinari, introdotti e disciplinati ordinariamente dalla Legge Fornero. Viene eliminato il termine del 31 ottobre 2013 (data che in passato è stata posticipata più volte) per la creazione dei fondi o l'adeguamento di quelli già esistenti. Viene previsto che dal 1 gennaio 2014 le aziende dei settori in cui non sono stati attivati i nuovi fondi debbano versare un contributo dello 0,5% per il finanziamento del fondo residuale in cui dovranno confluire i contributi. Il Legislatore, tuttavia, introduce una ulteriore proroga per concedere un termine più ampio ai settori per attivarsi, per adeguare o creare fondi. Se al 1 gennaio sono in corso procedure per la costituzione dei fondi bilaterali di settore, il contributo è sospeso fino alla data di costituzione del fondo. Se entro tale data i fondi non saranno costituiti, le aziende dovranno versare lo 0,5% al fondo residuale retroattivamente anche per i primi tre mesi del Rispetto alla previsione contenuta nella legge di stabilità solo qualche settore si è mosso per prevedere le forme di tutela come stabilito dalla Legge Fornero. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 06 giugno 2014 è stato pubblicato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 7 febbraio 2014 con il quale si sono fornite indicazioni circa l istituzione, il funzionamento e il finanziamento del fondo di solidarietà residuale. Il Decreto prevede che l'inps, entro il 06/07/2014, dovrà individuare i soggetti tenuti al versamento del contributo al fondo. La contribuzione, mensile al Fondo è dovuta a far data dal 01/01/2014 con la particolarità che, in caso di istituzione di fondi settoriali in una data successiva rispetto all obbligo di versamento contributivo, quanto già versato al Fondo deve intendersi acquisito al fondo stesso. 6

7 Il contributo è versato dalle aziende con una media occupazionale con più di 15 dipendenti nel semestre precedente. Il fondo sarà alimentato da due contributi che assumono le seguenti caratteristiche: - da un contributo ordinario pari allo 0.50% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti con esclusione dei dirigenti ripartiti nella misura pari a 2/3 a carico del datore di lavoro e a 1/3 a carico del lavoratore; - da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro che ricorra alla sospensione o alla riduzione dell'attività lavorativa calcolato in rapporto alle retribuzioni perse nella misura del 3% (imprese con numero di dipendenti pari a 50) o del 4.5% imprese con numero di dipendenti oltre 50). Nell ambito delle sue finalità il Fondo riconosce la prestazione di un assegno ordinario pari all integrazione salariale al netto della contribuzione a carico degli apprendisti nei limiti dei massimali previsti ordinariamente in materia di cassa integrazione guadagni. Pertanto allo stato attuale ci si aspetta, entro il 06 luglio 2014, l individuazione da parte dell Inps di quei settori interessati al versamento del contributo al Fondo residuale istituito presso l Inps. 3 Il modello 730/2014 Fonti: Risoluzione n.57/e del 30 maggio 2014 Il modello 730 è una dichiarazione che può essere presentata da dipendenti e pensionati e che ha notevoli vantaggi per il contribuente che possono essere così schematizzati: la compilazione non presuppone, da parte del contribuente, nessuna sorta di calcolo; la trasmissione del modello all Agenzia delle Entrate non è un onere che grava sul contribuente (dipendente o pensionato) ma grava sul datore di lavoro ( se presta assistenza fiscale) all ente pensionistico o all intermediario abilitato cui si è affidato il contribuente; l eventuale rimborso scaturente dalla dichiarazione è corrisposto direttamente nella busta paga del mese di luglio (o se pensionato nella rata di pensione del mese di agosto); l eventuale risultato a debito è trattato direttamente mediante trattenute operate dalla retribuzione a decorrere dal mese di luglio (o se pensionato a partire dal mese di agosto o settembre). Ogni anno l Agenzia delle Entrate emana una circolare con i chiarimenti riguardanti l assistenza fiscale prestata dai sostituti di imposta, dai centri di assistenza fiscale per lavoratori dipendenti e professionisti abilitati. Per l anno 2014 l Agenzia delle Entrate ha ritenuto opportuno non emanare la solita circolare ma una Risoluzione, la 57/E del 30 maggio 2014, con le principali novità e con il rimando, per quanto non variato rispetto allo scorso anno alla circolare dello scorso anno relativa al modello 730/

8 Due sono le principali novità relative al modello 730/2014 contenute nelle istruzioni del modello e riprese dalla Risoluzione: la prima riguarda l apertura anche ai soggetti che hanno cessato il rapporto di lavoro (e quindi sono privi dei sostituti) di poter presentare il modello 730 barrando nel riquadro Dati del sostituto di imposta che effettuerà il conguaglio la relativa casella Modello 730 dipendenti senza sostituto, la seconda riguarda il fatto che, se dalla dichiarazione emerge un rimborso superiore a euro in presenza di familiari a carico o eccedenze rispetto all anno precedente, l Agenzia ha l obbligo di effettuare controlli preventivi e rimborsare lei direttamente il risultato al contribuente. Un aspetto di particolare rilevanza contenuto nella Risoluzione n. 57 riguarda inoltre il corretto comportamento che deve essere adottato dal sostituto di imposta in riferimento ai conguagli da effettuare in busta paga ed in particolare viene espresso in modo chiaro, e in linea con il prospetto di liquidazione, che il dato di partenza per rimborsare o trattenere è costituito dal saldo contabile. 8

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