AVVISO n Aprile 2004

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1 AVVISO n Aprile 2004 Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Oggetto : Criteri di partecipazione degli operatori ai mercati. Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 CRITERI DI PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 12 febbraio 2004, ha approvato i nuovi criteri di partecipazione degli operatori ai mercati. Si riportano di seguito le principali modifiche apportate: - eliminazione della previsione relativa alla determinazione del numero minimo di negoziatori sulla base del numero giornaliero dei contratti per addetto. Il dimensionamento della sala operativa viene lasciato alle scelte imprenditoriali degli operatori, considerato che il sempre maggiore rilievo assunto dall utilizzo di sistemi interconnessi ha ridotto in proporzione il peso dell attività svolta mediante immissione manuale degli ordini dalle postazioni di trading. L operatore dovrà comunicare a Borsa Italiana l elenco degli addetti all attività di negoziazione con facoltà per Borsa Italiana di richiedere che l intermediario si doti di un numero di negoziatori superiore a quello comunicato qualora ciò sia necessario a garantire il regolare svolgimento dell attività di negoziazione; - introduzione della possibilità per l operatore di avvalersi anche di negoziatori legati da un rapporto di lavoro con altra società del gruppo, al fine di consentire una maggiore flessibilità nell utilizzo delle risorse all interno dei gruppi stessi. Rimane fermo il principio di esclusività nello svolgimento dell attività di negoziazione, market making, specialista e di gestione dei rapporti con la Markets Supervision Unit e pertanto dette attività non potranno essere svolte per conto di più operatori ammessi. In ogni caso l operatore deve assicurare pieno controllo e coordinamento delle attività svolte anche dai suddetti negoziatori; - precisazione in ordine ai livelli di ridondanza di cui gli operatori devono dotarsi al fine di garantire la continuità e regolarità dell attività di negoziazione. Con riferimento ai sistemi di disaster recovery introduzione della possibilità di affidarne la gestione a soggetti terzi e di condividerne l infrastruttura con altri operatori ammessi; - individuazione dei requisiti da rispettare nelle ipotesi di outsourcing dei sistemi tecnologici di accesso ai mercati, definendo inoltre la figura del Centro Servizi come il soggetto che, previa stipula di un contratto con Borsa Italiana concernente la fornitura dell infrastruttura fisica di accesso ai mercati, presti all operatore servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di tale infrastruttura e dei sistemi interconnessi ai mercati ad essa collegati. Al fine di assicurare che l outsourcing dell infrastruttura di accesso ai mercati non determini maggiori rischi operativi si disciplina nei Criteri il contenuto minimo dell accordo fra operatore e centro servizi. I nuovi criteri entreranno in vigore il 19 aprile Al fine di consentire gli interventi di adeguamento necessari si prevede un differimento dell entrata in vigore di 12 mesi per le disposizioni in materia di sistemi di back up e di 24 mesi per le disposizioni in materia di sistemi di disaster recovery. Le disposizioni in materia di centri servizi entreranno in vigore il 21 giugno A tale data entreranno inoltre in vigore gli articoli 3.1.3, comma 1, lettera d), e 3.4.1, comma 2, del Regolamento dei Mercati e del Regolamento del Nuovo Mercato e le relative modifiche apportate al contratto operatori. Il testo aggiornato dei nuovi criteri di partecipazione sarà disponibile sul sito di Borsa Italiana Milano, 8 aprile 2004 Avviso 8 aprile 2004 Criteri operatori 1

3 CRITERI PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI OPERATORI AI MERCATI Gli articoli e del Regolamento dei Mercati, nonché e del Regolamento del Nuovo Mercato (di seguito i Regolamenti ), subordinano la partecipazione degli operatori ai mercati alla sussistenza di requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. Detti requisiti devono essere assicurati al momento dell ammissione degli operatori alle negoziazioni (REQUISITI DI AMMISSIONE), nonché successivamente a tale momento (REQUISITI DI PERMANENZA) e devono essere soddisfatti per ciascuna sede, anche secondaria o succursale, che sia dotata di accesso diretto ai mercati. 1 REQUISITI ORGANIZZATIVI 1.1 Front Office L operatore deve impiegare un numero di addetti idoneo a garantire il regolare svolgimento delle attività di negoziazione, assicurando il presidio di detta attività durante l orario di mercato con riferimento a ciascun mercato/gruppo di mercati, come di seguito definiti, a cui abbia accesso diretto. Gruppi di mercati gruppo di mercati A: MTA, Nuovo Mercato, TAH (limitatamente alle negoziazioni di azioni), TAHnm e mercato Expandi gruppo di mercati B: MCW, TAH (limitatamente alle negoziazioni di covered warrant e certificates) gruppo di mercati C: MOT, EuroMOT gruppo di mercati D: IDEM L operatore deve comunicare a Borsa Italiana l elenco degli addetti all attività di negoziazione o negoziatori per ciascun mercato/gruppo di mercati a cui abbia accesso diretto. Borsa Italiana si riserva di richiedere all operatore un numero maggiore di negoziatori qualora ritenga che il numero di addetti comunicato dall operatore non sia idoneo a garantire il regolare svolgimento dell attività tenuto conto di: tipologia delle attività svolte e numero di mercati/gruppi di mercati ai quali l operatore ha accesso diretto; volumi negoziati o presunti; numero dei collegamenti con i mercati; tipologia dei collegamenti con i mercati; 1

4 utilizzo di sistemi interconnessi. Nel caso in cui l operatore svolga anche attività di market making su strumenti finanziari derivati o di specialista, deve comunicare l elenco degli addetti alle attività in esame. Gli addetti all attività di market making e specialista sul MCW non possono coincidere con gli addetti all attività di negoziazione comunicati sulla base di quanto sopra salvo che l operatore operi esclusivamente in conto proprio. L operatore deve comunicare a Borsa Italiana il nominativo del soggetto incaricato di mantenere i rapporti con la Markets Supervision Unit di Borsa Italiana in riferimento a tutti i mercati a cui l operatore abbia accesso. La persona indicata deve essere reperibile durante l orario di mercato. L operatore deve indicare altresì un sostituto del soggetto incaricato che dovrà essere rintracciabile in caso di assenza di quest ultimo. Pur non entrando nel merito del tipo di rapporto di lavoro intercorrente tra l operatore e gli addetti alle attività di negoziazione, market making, specialista e di gestione dei rapporti con la Markets Supervision Unit, si precisa che: a) le attività di negoziazione, market making, specialista e di gestione dei rapporti con la Markets Supervision Unit non possono essere svolte per conto di più operatori ammessi; b) gli addetti alle attività suindicate possono instaurare un rapporto di lavoro anche con società del medesimo gruppo dell operatore ammesso; c) l operatore ammesso deve esercitare - anche nel caso di cui alla lettera b) - pieno controllo e coordinamento delle attività svolte dagli addetti alle attività suindicate UTILIZZO DI SISTEMI INTERCONNESSI Si considerano Sistemi Interconnessi i sistemi di accesso ai mercati non utilizzati in modo diretto ed esclusivo da soggetti negoziatori, ovunque essi siano installati (unità organizzative dell operatore diverse da quelle adibite alla negoziazione, negozi finanziari, sportelli bancari, call center, clientela istituzionale o privata, ivi compreso il cd. online trading, ecc.), nonché i sistemi informatici di generazione automatica degli ordini (ad esempio sistemi di program trading o sistemi di quotazione automatica utilizzati da market maker o specialisti) anche se installati presso unità organizzative dell operatore ammesso. Nel caso di utilizzo di Sistemi Interconnessi l articolo dei Regolamenti dispone che gli operatori devono: a. dotarsi di strumenti automatici di controllo del flusso degli ordini (filtri) in termini di prezzi, quantità e frequenza di trasmissione degli ordini; b. dotarsi di negoziatori addetti al controllo del flusso degli ordini; c. inibire, su richiesta della Borsa Italiana, l accesso ai mercati a soggetti e/o sistemi interconnessi che abbiano provocato situazioni di irregolarità delle negoziazioni; d. garantire l identificazione dell origine degli ordini trasmessi ai mercati. I negoziatori addetti al controllo del flusso degli ordini possono essere individuati nell ambito di quelli comunicati a Borsa Italiana sulla base del paragrafo

5 I filtri di cui al presente punto a) devono essere idonei a individuare e bloccare automaticamente gli ordini derivanti da sistemi interconnessi che risultino anomali sulla base dei parametri di prezzo o di quantità o di frequenza di trasmissione. I filtri di prezzo e di quantità devono poter essere modificati dall operatore per singolo strumento finanziario. I filtri di frequenza devono poter essere modificati dall operatore per cliente/tipologia di cliente. Gli operatori devono mantenere idonea traccia, per un periodo di almeno 12 mesi, delle variazioni apportate ai parametri di configurazione dei filtri nonché dei singoli ordini identificati come anomali secondo i parametri preimpostati. Con riferimento al requisito di cui alla lettera d) e limitatamente ai mercati per i quali tale funzionalità è prevista, l operatore deve, al momento dell inserimento dell ordine (PDN), specificare nel campo Tipo Committente il codice identificativo della tipologia del committente. I codici ammessi sono i seguenti: Codice Tipo Committente Descrizione 21 Operatore Autorizzatse Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immes- sul mercato manualmente dai negoziatori dell operatore autorizzato, indipendentemente dalla tipologia del commit- 22 Cliente Istituzionale Interconnesso 23 Cliente privato Interconnesso 24 Unità organizzativa Interconnessa tente e dalle soluzioni tecnologiche adottate. Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato, tramite sistemi interconnessi, da clienti istituzionali degli operatori ammessi. Non rientrano in tale tipologia le PDN immesse telematicamente da clienti privati del cliente istituzionale interconnesso: in questo caso deve essere inserito il codice 23. Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato, tramite sistemi interconnessi, da clienti privati degli operatori ammessi, nonché immesse telematicamente da clienti privati dei clienti istituzionali interconnessi, di cui sopra. Vanno identificate con questa tipologia tutte le PDN immesse sul mercato, tramite sistemi interconnessi, da unità organizzative degli operatori ammessi diverse da quelle adibite allo svolgimento delle attività di negoziazione nei mercati. Si ricomprendono in tale categoria anche le PDN generate da program trading o da sistemi di quotazione automatica. Si precisa che, qualora una sede dell operatore ammesso sia interconnessa al mercato per il tramite di altra sede del medesimo operatore, la predisposizione dei filtri non è richiesta se le PDN sono immesse da negoziatori della sede interconnessa e la stessa risulta in possesso dei necessari requisiti organizzativi, professionali e tecnologici. In tal caso le PDN immesse sul mercato dai negoziatori della sede interconnessa devono essere identificate con il Tipo Committente 21. 3

6 1.2 Back Office L operatore deve dotarsi di un numero sufficiente di addetti all attività di back office, tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell eventuale ricorso a soluzioni di outsourcing. L operatore deve comunicare a Borsa Italiana il nominativo del soggetto responsabile e del relativo sostituto, nonché il numero di addetti all attività di back office svolta in relazione ai mercati gestiti da Borsa Italiana. L operatore deve informare Borsa Italiana della eventuale stipula di contratti di outsourcing delle attività e/o dei sistemi di back office. L operatore, nella comunicazione suddetta, deve indicare il nominativo dell addetto preposto al coordinamento con il soggetto terzo di cui l operatore si avvale. 1.3 Information Technology L operatore deve dotarsi di una unità interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione a garantire la continuità e puntualità di funzionamento dei sistemi di negoziazione e liquidazione utilizzati tenuto conto del grado di automazione delle procedure interne e dell eventuale ricorso a soluzioni di outsourcing. L operatore deve comunicare a Borsa Italiana il nominativo di un referente per la funzione di information technology che deve essere reperibile durante l orario di mercato, nonché del relativo sostituto. 2. REQUISITI PROFESSIONALI I negoziatori, gli addetti all attività di market making/specialista, il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit, nonché il suo sostituto, devono essere in possesso di un adeguata qualificazione professionale. In particolare per i negoziatori è richiesto: la partecipazione al corso di formazione professionale istituito dalla Borsa Italiana e un periodo di tirocinio di almeno 3 mesi affiancando un negoziatore qualificato, oppure il superamento dell esame per negoziatore abilitato presso altri mercati regolamentati di cui all elenco predisposto dalla Consob, oppure un periodo di esperienza come negoziatore su mercati regolamentati di almeno due anni. In ogni caso l operatore deve rilasciare per ciascun negoziatore segnalato attestazione della conoscenza delle regole, delle modalità di funzionamento del mercato e degli strumenti tecnici funzionali all attività di negoziazione. Per gli addetti all attività di specialista è richiesto: il possesso dei requisiti professionali previsti per i negoziatori e attestazione della conoscenza delle regole, delle modalità di svolgimento dell attività di specialista e dei relativi strumenti tecnici. 4

7 Per gli addetti all attività di market making sul mercato IDEM è richiesto: il possesso dei requisiti professionali previsti per i negoziatori e il superamento di un colloquio di valutazione con la Derivatives Markets Division di Borsa Italiana volto ad accertare l effettiva conoscenza delle regole, delle modalità di svolgimento dell attività di market making e dei relativi strumenti tecnici. Per il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit sono richiesti almeno due anni di esperienza come negoziatore. Il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit può in alternativa essere individuato nel responsabile della funzione di controllo interno o di compliance. Per gli operatori esteri il responsabile incaricato dei rapporti con la Markets Supervision Unit deve avere una buona padronanza della lingua italiana o inglese. Si precisa che gli addetti risultanti dalle comunicazioni inviate dagli operatori a Borsa Italiana ai sensi degli articoli IA.3.1 e IA.3.3 delle Istruzioni ai Regolamenti prima dell entrata in vigore delle presenti disposizioni mantengono la qualifica risultante dalle comunicazioni medesime. 3. REQUISITI TECNOLOGICI 3.1 Requisiti tecnologici dell operatore ammesso Ai sensi degli articoli 3.1.3, comma 1, lettera d) e 3.2.1, comma 1, dei Regolamenti, gli operatori ammessi devono assicurare l adeguatezza dei sistemi tecnologici utilizzati per lo svolgimento della negoziazione e delle attività connesse rispetto alla natura delle attività svolte, al numero e alla tipologia di collegamenti con i mercati, nonché la loro compatibilità con le strutture informatiche e telematiche di supporto predisposte dalla Borsa Italiana per il funzionamento dei mercati. Le infrastrutture tecnologiche fornite da Borsa Italiana linee ed apparati di telecomunicazione, server di accesso ai mercati e ai servizi di informativa, i relativi software e le loro configurazioni sono da considerarsi ad uso esclusivo dell operatore e devono essere installate presso almeno una delle sue unità organizzative salvo nei casi di utilizzo di un centro servizi secondo quanto previsto dal paragrafo 3.2. Tali infrastrutture devono essere utilizzate ai soli fini della negoziazione sui mercati di Borsa Italiana e dello svolgimento delle attività ad essa connesse nelle modalità e configurazioni previste dal mercato. E consentito all operatore collegare in modo diretto sistemi informatici (Sistemi Interconnessi) realizzati dall operatore o forniti da terze parti con le infrastrutture di accesso ai mercati a condizione che essi siano conformi ai Regolamenti e alle relative Istruzioni nonché alle specifiche tecniche di interfaccia previste dal mercato. A tal fine ogni Sistema Interconnesso ai mercati di Borsa (MTA, MOT, MCW, TAH, IDEM, mercato Expandi, Nuovo 5

8 Mercato e TAHnm) dovrà superare un test di omologazione al fine dell accertamento della sua compatibilità con i mercati. L operatore deve assicurare la compatibilità di tali sistemi con le nuove versioni delle infrastrutture di accesso ai mercati rilasciate da Borsa Italiana. Le infrastrutture tecnologiche di accesso ai mercati, ivi compresi i Sistemi Interconnessi, (locali, impianti, hardware, linee ed apparati di telecomunicazione, software e relative configurazioni) devono garantire: - la piena efficienza in termini di tempestività di risposta nell interazione con i sistemi di negoziazione e di liquidazione nonché in termini di allocazione delle risorse in relazione ai volumi trattati; - la continuità e la puntualità delle funzioni di negoziazione e di liquidazione durante gli orari stabiliti dai Regolamenti e dalle relative Istruzioni, secondo le modalità di funzionamento prescritte; - la tempestività di ripristino delle capacità operative a seguito di disfunzioni prevedendo opportuni livelli di ridondanza delle infrastrutture (back up) e, nel caso di completa indisponibilità della sede operativa, adeguate soluzioni di disaster recovery; - opportune procedure che consentano, in caso di disfunzioni tecniche, di ricostruire in tempo utile con riferimento ai termini di liquidazione la situazione delle operazioni effettuate sui mercati di Borsa Italiana; - il massimo livello di sicurezza fisica e logica, in termini di riservatezza e di integrità, al fine di prevenire utilizzi non autorizzati delle infrastrutture di accesso ai mercati e di assicurare che gli ordini trasmessi non siano stati generati da fonti o attività non autorizzate; - opportuni meccanismi di inibizione dell accesso ai mercati a soggetti interconnessi e/o a sistemi di generazione automatica degli ordini in tutte le condizioni in cui non sia possibile controllare i filtri. Borsa Italiana ha la facoltà di esaminare in qualsiasi momento lo stato e le configurazioni delle infrastrutture tecnologiche di accesso ai mercati, ivi compresi i Sistemi Interconnessi, e di richiederne la modifica in caso di difformità da quanto prescritto. L operatore è tenuto ad apportare le modifiche richieste nei tempi e nei modi indicati da Borsa Italiana. L operatore che si avvalga di Sistemi Interconnessi deve disporre di opportuni ambienti di test disgiunti dagli ambienti di produzione. L operatore deve informare Borsa Italiana dell eventuale stipula di contratti aventi ad oggetto l affidamento, in tutto o in parte, ad un soggetto terzo della propria infrastruttura tecnologica di accesso ai mercati (contratti di housing/facility management). Nei contratti in esame deve essere prevista una clausola che consenta alla Borsa Italiana o a suoi incaricati lo svolgimento dell attività di verifica del rispetto dei requisiti tecnologici previsti dai Regolamenti anche presso il soggetto terzo di cui l operatore si avvale. L operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al soggetto terzo. 6

9 Con riferimento ai sistemi di disaster recovery si precisa che la gestione di tali sistemi può essere affidata a un soggetto terzo previa comunicazione a Borsa Italiana. Qualora tale soggetto sia un operatore ammesso è consentita la condivisione dell infrastruttura di disaster recovery. Nei casi di affidamento ad un soggetto terzo, l operatore deve comunicare a Borsa Italiana l attivazione nonché la successiva disattivazione della procedura di disaster recovery. 3.2 Utilizzo di centri servizi I centri servizi sono soggetti che, previa stipula di un contratto con Borsa Italiana concernente la fornitura dell infrastruttura fisica di accesso ai mercati, possono prestare ad operatori ammessi servizi di sviluppo, manutenzione e gestione di tale infrastruttura e dei sistemi interconnessi ad essa collegati. Può rivestire la qualifica di centro servizi una società del gruppo di appartenenza dell operatore (centro servizi di gruppo) oppure una società che svolga attività di information technology (centro servizi autorizzato). Si precisa che la funzione di centro servizi di gruppo può essere svolta anche da un operatore ammesso ai mercati di Borsa Italiana. L infrastruttura tecnologica può essere gestita dal centro servizi autorizzato esclusivamente in regime di separatezza fisica degli ambiti operativi degli operatori collegati. La condivisione di questi ultimi è consentita solo in riferimento ai sistemi o sottosistemi di disaster recovery e di back-office. Il centro servizi di gruppo può invece gestire l infrastruttura tecnologica di accesso ai mercati sia in regime di separatezza che di condivisione degli ambiti operativi degli operatori collegati. Il rapporto tra l operatore e il centro servizi deve essere regolato da un apposito contratto che definisca l oggetto delle prestazioni del centro servizi a favore dell operatore, i livelli di servizio garantiti (tra i quali, a titolo esemplificativo, tempi di risposta, disponibilità, volumi massimi trattati, numero dei collegamenti, tempi di ripristino, etc.), nonché gli obblighi di riservatezza. Nel contratto deve essere prevista una clausola che consenta alla Borsa Italiana o a suoi incaricati lo svolgimento dell attività di verifica dell adeguatezza della struttura tecnologica anche presso il centro servizi ai sensi dell articolo 3.4.1, comma 2, dei Regolamenti. Dal contratto intercorrente fra l operatore e il centro servizi deve risultare l impegno di quest ultimo a garantire il rispetto dei requisiti previsti per gli operatori ammessi (cfr. paragrafo 3.1), nonché degli ulteriori requisiti di seguito indicati: - completa separatezza logica degli ambiti operativi degli operatori collegati, nel caso di condivisione di tali ambiti operativi; - sicurezza e riservatezza dei dati degli operatori collegati, con particolare riferimento ai dati di negoziazione e di liquidazione (proposte di negoziazione, contratti, operazioni, posizioni, margini, volumi di negoziazione, etc); 7

10 - parità di condizioni di accesso e di trattamento per tutti gli operatori che usufruiscano della medesima tipologia di servizio; - struttura organizzativa interna di information technology adeguata per numero di addetti, professionalità e specializzazione alla gestione delle infrastrutture tecnologiche utilizzate, coerentemente con la tipologia dei servizi prestati, con il numero di operatori collegati e con i loro volumi di negoziazione. Tale struttura deve essere disponibile durante gli orari di mercato; - nomina di un soggetto incaricato e di un suo sostituto con il compito di mantenere i rapporti con Borsa Italiana; detti soggetti dovranno essere reperibili durante gli orari di mercato. Il sostituto dovrà essere disponibile in caso di assenza del responsabile; - struttura di help desk adeguata per numero di addetti, professionalità, specializzazione e strumentazione a supportare gli operatori collegati e disponibile durante gli orari di mercato; - infrastrutture tecnologiche (locali, impianti, hardware, linee ed apparati di telecomunicazione, software e relative configurazioni) commisurate alla tipologia dei servizi prestati, al numero di operatori collegati e ai loro volumi di negoziazione; - livelli di ridondanza delle infrastrutture tecnologiche (back up) e soluzioni di disasterrecovery commisurate alla tipologia dei servizi prestati, al numero di operatori collegati e ai loro volumi di negoziazione; - strumenti per la gestione e il monitoraggio delle infrastrutture tecnologiche utilizzate. Dal contratto fra centro servizi e operatore ammesso deve altresì risultare se il centro servizi si avvale di terzi per lo svolgimento di parte dei servizi a lui affidati dall operatore, fermo restando che il contenuto dell affidamento non potrà essere tale da inficiare il ruolo primario che il centro servizi di gruppo o autorizzato è tenuto a svolgere nella prestazione di tali servizi. Resta inteso che la supervisione e il controllo degli ordini immessi sul mercato non può essere demandata ai centri servizi. In particolare gli operatori devono essere in grado di monitorare e gestire i filtri nonché di intervenire su qualsiasi ordine immesso sul mercato mediante interconnessione. L operatore deve disporre presso la propria sede di adeguata documentazione relativa all architettura, alle funzionalità, alle modalità operative, ai livelli di servizio, ai controlli e alle garanzie contrattuali delle attività affidate al centro servizi. 8

11 3.3 Disposizioni transitorie Al fine di consentire agli operatori la predisposizione degli interventi di adeguamento necessari, si prevede un differimento di dodici mesi dell entrata in vigore delle disposizioni in materia di sistemi di back up. Resta inteso che Borsa Italiana non è responsabile per eventuali malfunzionamenti o interruzioni nell attività dell operatore dovuti alla mancata previsione di sistemi di back up dell infrastruttura di accesso ai mercati. Sempre al fine di consentire gli interventi di adeguamento necessari, si prevede: - un differimento di ventiquattro mesi dell entrata in vigore delle disposizioni in materia di sistemi di disaster recovery; - un differimento di sessanta giorni dell entrata in vigore delle disposizioni in materia di centri servizi. * * * Si allegano i moduli predisposti da Borsa Italiana al fine di facilitare le comunicazioni di cui agli articoli IA.3.1 e IA.3.3 delle Istruzioni ai Regolamenti. 9

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