REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

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1 REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento, in conformità alle leggi e regolamenti vigenti, disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione di lavori con il sistema in economia presso questa Azienda Sanitaria Locale n. 18 Alba-Bra. 2. Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto dell'i.v.a. ART. 2 TIPOLOGIE DI LAVORI ESEGUIBILI IN ECONOMIA 1. Si possono eseguire in economia i seguenti lavori nell'ambito delle categorie di opere generali e specializzate descritte nell'allegato A del D.P.R , n. 34 e s. m.: a) manutenzione di opere o di impianti per un importo non superiore a Euro (pari a Lire ); b) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici attraverso le procedure di pubblico incanto, licitazione privata e licitazione privata semplificata, fatti salvi i casi in cui la legge prevede l'affidamento degli appalti attraverso appalto-concorso o trattativa privata; c) interventi non programmabili in materia di sicurezza; d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; e) lavori necessari per la compilazione di progetti; f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori. 2. I lavori in economia di cui alle lettere b), e), d), e), f) del comma 1 sono comunque ammessi solo fino all'importo di Euro (pari a Lire ). 3. Nessun lavoro può essere artificiosamente frazionato allo scopo di sottoporlo alla disciplina di cui al presente regolamento. 4. Il programma annuale dei lavori è corredato dell'elenco dei lavori da eseguire in economia per i quali è possibile formulare una previsione, ancorché sommaria. 5. Nel bilancio di previsione sono tenuti distinti gli stanziamenti per gli interventi da eseguire in economia prevedibili e quelli per gli interventi non preventivabili. Questi ultimi sono stimati sulla base delle risultanze relative agli esercizi finanziari precedenti. ART. 3 MODALITA DI ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. I lavori in economia si possono eseguire: a) in amministrazione diretta; b) per cottimi.

2 2. Sono in amministrazione diretta i lavori per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale dell'azienda Sanitaria Locale impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'azienda o in uso; 3. Sono a cottimo i lavori per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, l'affidamento a imprese, ditte o persone fisiche esterne all'a.s.l. ART. 4 GESTIONE DELL'ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. Quando si presenti la necessità di disporre l'esecuzione in economia, il relativo procedimento viene avviato dal Responsabile dell'unità operativa interessata all'intervento con la semplice comunicazione al Responsabile dell'u.o.a. Servizi Tecnici o al Responsabile dell U.O.A. Tecnologie Biomediche e Impianti 2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere l'esatta indicazione degli interventi da realizzare, le cause che hanno determinato la necessità dell'intervento e le caratteristiche tecniche dell'intervento. 3. La comunicazione non è dovuta qualora il procedimento in economia sia avviato d'ufficio dal responsabile dell'u.o.a. S.T. U.O.A. T.B.I. o suo delegato. 4. Per ogni singolo lavoro in economia è nominato un responsabile del procedimento ed è istituito un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione, alla tipologia ed alla categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere. 5. Nel caso di interventi compresi nel programma di cui all'articolo 2, comma 4, il responsabile del procedimento provvede a predisporre gli atti necessari ed a concedere direttamente l'autorizzazione nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici dei citati interventi. 6. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal Direttore Generale, su proposta del Responsabile dell'u.o.a. S.T. e del Responsabile dell U.O.A. T.B.I., attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta. ART. 5 LAVORI D'URGENZA 1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato ed i lavori necessari per rimuoverlo. 2. Il verbale è compilato dal Responsabile dell'u.o.a. S.T. o U.O.A T.B.I. o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa al Direttore Generale per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori. 3. Nelle circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 147 del D.P.R n ART. 6 LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 1. Quando si procede in amministrazione diretta, il Responsabile del procedimento organizza ed esegue per mezzo di personale dell'azienda i lavori individuati all'articolo 2.

3 2. Il Responsabile del procedimento acquista i materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la realizzazione dell'opera. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a Euro (pari a Lire ). ART. 7 MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI A COTTIMO 1. Qualora si intenda fare ricorso al cottimo, le modalità di affidamento dei lavori avviene come segue: a) fino a Euro (pari a Lire ), mediante ricerca di mercato informale a trattativa diretta da parte del responsabile del procedimento; b) oltre Euro (pari a Lire ), mediante gara informale da esperirsi a seguito di indagine di mercato fra almeno cinque imprese, individuate dal responsabile del procedimento sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative dei soggetti desunte dal mercato e nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione. 2. Per i lavori di cui alla lettera a), il preventivo - offerta inviato dalla ditta contraente deve contenere i seguenti elementi: l'indicazione degli interventi; l'elenco dei prezzi unitari per i lavori a misura e l'importo di quelli a corpo; l'impegno ad eseguire i lavori nei modi, tempi e condizioni stabiliti dall'azienda Sanitaria Locale ed a uniformarsi ad ogni altra disposizione da quest'ultima impartita nel rispetto della vigente normativa in materia. 3. Nel caso di gara informale, le imprese, individuate ai sensi della lettera b), sono contemporaneamente invitate dal responsabile del procedimento a presentare le offerte oggetto della negoziazione, con lettera o altro atto (fax, telegramma, ecc.) contenente: l'indicazione degli interventi da realizzare; le modalità di scelta del contraente; le caratteristiche tecniche; le condizioni di esecuzione; eventualmente la somma massima a disposizione dell'a.s.l.; le modalità di pagamento; l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme vigenti, nonché la facoltà, per l'azienda Sanitaria Locale, a provvedere all'esecuzione a rischio e pericolo del cottimista e di rescindere l'obbligazione mediante semplice denuncia, nei casi in cui il suddetto cottimista venga meno ai patti concordati ovvero alle norme legislative e regolamenti vigenti. 4. L'Azienda negozia il contratto con l'impresa che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante pubblico incanto o licitazione privata, sulla base della documentazione esibita dalla impresa prescelta. ART. 8 IL CONTRATTO DI COTTIMO 1. L'affidamento degli interventi con il sistema del cottimo avviene mediante stipula di apposito contratto che deve contenere i seguenti elementi: a) L'elenco dei lavori e delle somministrazioni conferiti;

4 b) I prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) Le condizioni di esecuzione; d) II termine di ultimazione dei lavori; e) Gli obblighi generali a carico dell'impresa e comunque l'obbligo di uniformarsi alle norme legislative e regolamenti vigenti; f) Le modalità di pagamento; g) Le penalità in caso di ritardo e il diritto dell'azienda di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi del successivo articolo 10. ART. 9 ONERI A CARICO DEL COTTIMISTA 1. L'impresa affidataria del cottimo deve: a) produrre il certificato rilasciato dalla Camera di Commercio I. A. A. competente con riportata l'apposita dicitura antimafia; b) osservare ed applicare le norme riguardanti l'assicurazione dei propri dipendenti e collaboratori contro gli infortuni sul lavoro, quelle sulle assicurazioni sociali ed in materia di sicurezza; c) costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale dei lavori da eseguire; d) stipulare, ai sensi di legge, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Azienda verifìcatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e contro la responsabilità civile per danni causati a terzi. ART. 10 INADEMPIMENTO DI CONTRATTI PER COTTIMO 1. Per i contratti relativi a cottimo, in caso d'inadempimento dell'appaltatore la risoluzione è dichiarata per iscritto dal Responsabile del procedimento, previa ingiunzione del Direttore dei lavori, salvi gli ulteriori i diritti e le facoltà riservate dal contratto all'azienda. ART. 11 PUBBLICITA DEGLI AFFIDAMENTI TRAMITE COTTIMO 1. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti a post-informazione mediante comunicazione alla competente Sezione Regionale dell'osservatorio dei lavori pubblici e pubblicazione nell'albo e sul sito Internet dell'a.s.l. dei nominativi degli affidatari. ART. 12 PERIZIA SUPPLETIVA PER MAGGIORI SPESE 1. Ove, durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si rilevi insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva,

5 predisposta dal Direttore dei lavori, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa. 2. In nessun caso, comunque, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata nei limiti di Euro (pari a Lire ). ART. 13 CONTABILITA' DEI LAVORI IN ECONOMIA 1. La contabilità dei lavori in economia è disciplinata dal Titolo XI del D.P.R n ART. 14 PUBBLICITA DEL REGOLAMENTO 1. Una copia del presente regolamento è messa a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione. 2. Del regolamento viene sempre fatto esatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivo che negli atti di affidamento. ART. 15 RINVIO 1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione, in quanto applicabili, le leggi ed i regolamenti statali e regionali in materia.

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