1. Osservazioni generali
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- Lorenzo Parente
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1 Orientamenti per la definizione del meccanismo a copertura del rischio di morosità relativo alla fornitura di energia elettrica, gas e del servizio idrico integrato, alle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e giorni successivi DCO 645/2014/R/com, Documento per la consultazione dell Autorità per l energia elettrica il gas e il sistema idrico del 18 dicembre Osservazioni generali In conseguenza degli eventi sismici verificatisi nel corso del 2012, si sono prodotti, nei confronti dei soli operatori che si sono trovati coinvolti in ragione della loro collocazione territoriale, significativi impatti negativi, quali: a) l incremento del livello di morosità, indotto sia per effetto degli interventi imposti a livello normativo (sospensione dei termini di pagamento e successiva dilazione), sia per effetto del deterioramento stesso della capacità della clientela di onorare i propri impegni contrattuali (conseguente all incremento del tasso di mortalità delle imprese colpite dagli eventi calamitosi). Tale incremento ha indotto gli operatori ad iscrivere accantonamenti per rischi su crediti, che possono avere avuto effetto sulla valutazione del loro merito di credito e, dunque, sul costo dell indebitamento per l esercente; b) i costi sorgenti di investimento per la implementazione degli interventi di adeguamento sui sistemi informativi conseguenti agli adempimenti normativi richiesti (modifiche al motore di calcolo ed ai layout di fatturazione, et ); c) i costi operativi aggiuntivi per la gestione della nuova regolazione indotta dagli eventi sismici (contatti con la clientela, gestione delle rateizzazioni obbligatorie, etc.). La misura posta ora in consultazione, che si limita ad affrontare alcuni di tali impatti (in particolare, quelli conseguenti al costo morosità relativo ai crediti oggetto di sospensione dei termini di pagamento e, comunque, fatturati ai sensi della deliberazione 16 gennaio /2013/R/com), presenta tuttavia, a giudizio della scrivente, significative criticità, per il cui superamento si formulano alcuni suggerimenti. In particolare, il meccanismo di copertura delineato nel DCO a commento, basato su criteri parametrici e sfidanti, può apparire adeguato, se riferito ad un assetto ordinario della gestione dell attività di impresa, ma risulta non congruo nel caso che occupa, in cui il fenomeno risulta invece ascrivibile ad eventi esterni alla sfera di governo dell operatore e, tipicamente, imprevedibili (sotto questo profilo, il richiamo alla disciplina della reintegrazione degli oneri della morosità nell ambito della regolazione dei servizi di ultima istanza non pare compiutamente pertinente, se si considera che, in tali casi, si è pur sempre di fronte a scelte effettuate da operatori che hanno valutato ex ante il costo-opportunità di inserirsi in tali segmenti di attività). Oltre a ciò, un sistema di copertura di tipo parametrico, come quello proposto, non pare intercettare adeguatamente la circostanza che il rischio-morosità si distribuisce in modo disomogeneo all interno del perimetro dei comuni terremotati, per dinamiche non solo esogene ma anche casuali (in considerazione del diverso impatto che l evento sismico ha prodotto nei singoli comuni e, dunque, di riflesso, sulla clientela insediata). Posto che il livello del costo-morosità nell attività di gestione del credito ex -sisma è, per ogni esercente considerato, funzione di variabili ad andamento stocastico, non adeguatamente intercettabili e, in ogni caso, non imputabili all esercente, risulterebbe incongrua la implementazione di un meccanismo premiante. Alla luce di tanto, si ritiene coerente con la finalità indennitaria che l intervento pare perseguire, e sulla quale si conviene, l implementazione di un meccanismo che garantisca copertura con riferimento all effettivo
2 impatto che la morosità nell area sisma 2012 ha prodotto nei confronti di ciascun esercente coinvolto, come meglio si dettaglierà in sede di osservazioni puntuali. Infine, si auspica che il processo volto al riconoscimento di tali crediti (che viene proposto in una articolazione di sessioni annuali successive) sia declinato nella sua massima semplicità operativa e gestionale, per minimizzare gli impatti sugli esercenti, come detto, già pesantemente impattati come risulta dalla ricostruzione della vicenda rappresentata nel presente paragrafo. 2. Osservazioni puntuali Q1. Si ritiene che gli obblighi di informativa al cliente finale debbano essere inseriti tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura, in considerazione del fatto che tali obblighi sono previsti dall articolo 11 della deliberazione 6/2013/R/com? Se no, indicarne le ragioni. Q2. Si condivide l inclusione dei crediti oggetto di una rateizzazione superiore ai 24 mesi? Q.3 Si condivide la proposta relativa alla durata della procedura? Q.4 Si condividono le proposte circa l operatività delle sessioni annuali? Q.5 Si ritiene corretto includere, tra gli oneri ammessi al meccanismo, anche gli oneri di cessione, gli oneri gli oneri relativi ad accordi transattivi o di ristrutturazione del debito col cliente finale e parte degli oneri legali? Si premette che il meccanismo di copertura, tenendo conto delle oggettive difficoltà emerse nel periodo considerato, dovrebbe potere intercettare anche le fatture di conguaglio e non emesse successivamente al 20 maggio 2013, ed almeno fino al 31 dicembre I suddetti tempi di emissione sono stati infatti determinati da un lato dall adeguamento dei sistemi informatici alle prescrizioni dell AEEGSI in materia (delibera 6/2013), rivelatosi particolarmente complesso dal punto di vista implementativo, dall altro dall attività di recupero dei dati di lettura dei clienti ai quali era stata sospesa la fatturazione, perché residenti nelle c.d. zone rosse o in edifici a vario titolo inagibili. Ciò premesso, non si ritiene condivisibile la previsione di inserire una distinta condizione di ammissibilità alla procedura, rappresentata dal rispetto degli obblighi di informativa al cliente finale, in quanto ritenuta ultronea e ridondante, dal momento che il provvedimento 6/2013/R/com ha obbligato gli esercenti ad effettuare la rateizzazione secondo quanto previsto nel citato articolato. Si condivide, invece, la prospettazione di includere, nel meccanismo di copertura, anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi. Si ritiene, peraltro, opportuno che il numero dei mesi, a decorrere dal quale i crediti scaduti possono essere ammessi al meccanismo, proposto nel DCO nella misura pari a 24, venga convenientemente ridotto, non solo per garantire maggiore celerità della procedura ed evitare interferenze con termini prescrizionali, ma anche per tenere conto della circostanza che il grado di esigibilità del credito è inversamente correlato al tempo decorso dalla sua scadenza. Si propone, pertanto, che il termine dalla scadenza della fattura/rata per l ammissione al meccanismo sia articolato, come segue: a) crediti scaduti da utenze cessate e da utenze i cui titolari sono sottoposti a procedure concorsuali: immediata ammissibilità in ragione, rispettivamente, del loro bassissimo livello di realizzabilità e della irrilevanza di un ulteriore decorso di tempo; b) altri crediti scaduti: ammissibilità decorsi almeno 12 mesi dalla scadenza dei termini della relativa fattura/della singola rata.
3 Si ritiene, infine, opportuno, per le ragioni già espresse in sede di osservazioni generali, che la inclusione degli oneri di cessione, di quelli transattivi e di ristrutturazione del debito, avvenga nella misura integrale del 100% di quanto sostenuto e documentato dall esercente, e che tale integrale riconoscimento sia parimenti previsto per gli oneri legali. Si propone, inoltre, che sia previsto anche il riconoscimento degli oneri sostenuti per recupero stragiudiziale affidato a soggetti terzi, in quanto attività tipicamente utilizzata dagli esercenti (soprattutto per fattispecie di credito di importo unitario, tale da non giustificare l esperimento di iniziative legali). Q6. Si condividono le proposte dell Autorità in merito alla quantificazione del meccanismo e dei relativi criteri incentivanti? Motivare la risposta. Per le ragioni espresse nelle considerazioni generali, si ritiene opportuno che il meccanismo garantisca la integrale copertura dei crediti non riscossi da ciascun esercente coinvolto nella gestione del credito ex - sisma, e che la percentuale di copertura sia, pertanto, parametrata al 100% dei crediti scaduti e non incassati di pertinenza, debitamente documentati. In via del tutto subordinata, qualora codesta Autorità intendesse confermare l impostazione di tipo parametrico, si propone che l ammontare delle coperture per il tramite del meccanismo sia fissato posizionandone il livello al valore massimo della forchetta proposta e, dunque, all 80%, ma che sia in ogni caso riconosciuto il 100% dell importo dei crediti scaduti da utenze cessate e da utenze sottoposte a procedure concorsuali, atteso il livello di bassissima realizzabilità che contraddistingue tale tipologia di credito. Sempre in via subordinata, qualora codesta Autorità intendesse confermare l implementazione di un meccanismo premiale, di cui si sono peraltro rappresentate le criticità, si ritiene opportuno dettagliare che esso deve consentire all operatore più efficiente, da intendersi come l esercente che presenta il rapporto (ponderato per il numero dei clienti) tra oneri ammissibili di pertinenza e la media degli oneri ammissibili di tutti i partecipanti al meccanismo più basso, la integrale copertura degli oneri di pertinenza documentati e ammessi. Q7. Si condivide la proposta dell Autorità di subordinare la partecipazione al meccanismo tramite la presentazione di un istanza predefinita nei contenuti? Q8. Si condivide la proposta di prevedere un termine di decadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, decorso il quale, in mancanza di domanda, l esercente la vendita non può chiedere la copertura dei crediti non riscossi? In caso di non condivisione della proposta, motivare la risposta. Q 9 Si condivide la proposta dell Autorità circa la conferma di una generale previsione in base alla quale la cassa è legittimata a verificare i requisiti previsti? Si ritiene necessario introdurre disposizioni più specifiche al riguardo? Si condivide la proposta di subordinare la partecipazione al meccanismo alla presentazione, tramite la presentazione di un istanza predefinita e sottoposta ad un termine decadenziale. Pur tuttavia, in considerazione dell effetto connesso alla mancata osservanza del detto termine e della complessità della procedura, si propone che il termine per la presentazione della domanda sia incrementato a 120 giorni dalla pubblicazione del provvedimento.
4 Inoltre, si ritiene sproporzionata (in considerazione anche della sua onerosità) la previsione a corredo dell istanza di una relazione da parte di una società di revisione legale che non pare essere requisito necessario, atteso che già il legale rappresentante della società ha autocertificato l esistenza del credito e che la sussistenza del credito non pare essere tema che si presta a differenti letture in funzione dei principi di revisione contabile utilizzati. Q10. Si condividono le proposte dell Autorità in merito al meccanismo di copertura dei crediti non riscossi dal gestore del servizio idrico integrato? Q11. Si ritiene che gli obblighi di informativa al cliente finale debbano essere inseriti tra le condizioni di ammissibilità al meccanismo di copertura, in considerazione del fatto che tali obblighi sono previsti all articolo 21 della deliberazione 6/2013/R/com? Se no, indicarne le ragioni. Q 12. Si condivide l inclusione dei crediti oggetto di una rateizzazione superiore ai 24 mesi? Si richiamano anche per il servizio idrico le osservazioni dianzi espresse riguardo l estensione del meccanismo i copertura anche alle fatture di rateizzazione emesse entro il 31 dicembre Si ritiene opportuno non differenziare tipicamente il regime di copertura dei crediti non riscossi dal gestore servizio idrico integrato rispetto a quello dei crediti degli esercenti delle forniture energy, sia perché la diversa natura del bene oggetto del contratto non è tale da determinare differenze, almeno di ordine qualitativo, in ordine al fenomeno della morosità, sia per ragioni di gestibilità delle procedure. Si propone, pertanto, quanto segue: a) che siano inclusi, meccanismo di copertura, anche i crediti oggetto di rateizzazione superiore ai 24 mesi; b) che il numero dei mesi a decorrere dal quale i crediti scaduti possono essere ammessi al meccanismo sia ridotto, rispetto a quanto prospettato nel DCO, tenendo conto anche della circostanza che il grado di esigibilità del credito è inversamente correlato al tempo decorso dalla sua scadenza e che, pertanto, sia articolato come segue: i) crediti scaduti da utenze cessate e da utenze i cui titolari sono sottoposti a procedure concorsuali: immediata ammissibilità, in ragione del loro bassissimo livello di realizzo e del fatto che oramai sono cristallizzati ; ii) altri crediti scaduti: ammissibilità decorsi almeno 12 mesi dalla scadenza dei termini della relativa fattura/della singola rata. c) che siano inclusi, nella misura integrale del 100% di quanto sostenuto e documentato dall esercente, gli oneri di cessione, quelli transattivi e di ristrutturazione del debito e che tale integrale riconoscimento sia parimenti previsto per gli oneri legali. Si propone inoltre che sia previsto anche il riconoscimento degli oneri sostenuti per recupero stragiudiziale affidato a soggetti terzi, in quanto attività tipicamente utilizzata dagli esercenti; d) che il livello di copertura dei crediti non riscossi sia determinato nella misura integrale del 100%, almeno per quanto concerne quelli di più ardua esigibilità quali i crediti scaduti da utenze cessate e da utenze i cui titolari sono sottoposti a procedure concorsuali e che la copertura dei altri crediti scaduti sia fissata nella misura di almeno l 80%. Q13. Si condividono i tempi e le modalità operative proposte dall Autorità per l attuazione del meccanismo di riconoscimento? In caso contrario, motivare la risposta e proporre soluzioni alternative. Q14 Si condivide la proposta dell Autorità di subordinare la partecipazione al meccanismo tramite la presentazione di un istanza predefinita nei contenuti? Q15. Si condivide la proposta di prevedere un termine di decadenza per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, decorso il quale, in mancanza di domanda, l esercente la vendita non
5 Si condivide la proposta di subordinare la partecipazione al meccanismo alla presentazione, tramite la presentazione di un istanza predefinita e sottoposta ad un termine decadenziale. Pur tuttavia, in considerazione dell effetto connesso alla mancata osservanza del detto termine e della complessità della procedura, si ritiene che il termine debba essere incrementato, da 75 giorni a far data dalla pubblicazione del provvedimento (come proposto nel DCO), a 120 giorni. Per ragioni di non aggravio della procedura si propone inoltre che, nel caso di successiva riscossione dei crediti, gli stessi siano versati alla Cassa entro il 31 dicembre di ogni anno, indipendentemente dal loro ammontare. Anche con riguardo all istanza di partecipazione al meccanismo relativa ai crediti da fornitura del servizio idrico integrato, si ritiene sproporzionata (in considerazione anche della sua onerosità) la previsione a corredo dell istanza di una relazione da parte di una società di revisione legale, che non pare essere requisito necessario, atteso che già il legale rappresentante della società ha autocertificato l esistenza del credito e che la sussistenza del credito non pare essere tema che si presta a differenti letture in funzione dei principi di revisione contabile utilizzati. Li 30/01/2015
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OSSERVAZIONI AL DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE ARERA 713/2018/R/rif avente ad oggetto CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO INTEGRATO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI
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