ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI 1 Lunedì

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1 1 Lunedì Contribuenti (non titolari di partita IVA) possessori di strumenti finanziari in "regime dichiarativo" che abbiano optato per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio Versamento della 4 rata dell'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con, per i non titolari di partita Iva Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c- quinquies, del T.U.I.R. a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 29 a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 13 dicembre Circolare n. 11/E del 28 marzo Risoluzione n. 36/E del 19 aprile D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Contribuenti (non titolari di partita IVA) possessori di strumenti finanziari in "regime dichiarativo" che abbiano optato per l'affrancamento dei valori degli strumenti finanziari posseduti al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale alla data del 31 dicembre 2011 e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva del 12,50% sui redditi di capitale nonché quella eventualmente dovuta sui redditi diversi di natura finanziaria, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi nella misura dello 0,44% per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con, per i non titolari di partita Iva Interessi pagamento dilazionato imposte erariali Imposta sostitutiva sui redditi diversi di cui all'art. 67, c. 1, lett. da c-bis a c- quinquies, del T.U.I.R. a seguito dell'opzione per l'affrancamento - art. 1, c. 3, lett. a), del decreto 13/12/2011, attuativo del DL n. 138/2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 148/2011 D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi da 29 a 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 13 dicembre Circolare n. 11/E del 28 marzo Risoluzione n. 36/E del 19 aprile D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Interessi pagamento dilazionato imposte erariali Persone fisiche non titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 9 luglio Versamento della 4 rata dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, con applicazione degli interessi mella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Irpef acconto - prima rata Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

2 Versamento della 4 rata dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2011, con applicazione degli interessi mella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 4 rata dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Interessi pagamento dilazionato tributi regionali Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Versamento della 4 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi mella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 4 rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art.5 - D.M. 23 luglio Provvedimento 28/02/ D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012

3 Versamento della 4 rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annual, con applicazione degli interessi mella misura dello 0,89% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 4 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, risultante dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.M. 23 luglio Provv. n. 2012/72442 del 05 giugno Risoluzione n. 54 del 7 giugno D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Circolare n. 28/E del 02/07/2012 Versamento della 4 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, risultante dalla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Provvedimento del Direttore dell'ag. Delle Entrate n del 05 giugno Risoluzione n. 54 del 7 giugno D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Circolare n. 28/E del 02/07/2012

4 Versamento, da parte del partecipante a fondi comuni d'investimento immobiliari che alla data del 31/12/2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, della 4 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 32, comma 4-bis, del D.L. 78/ PARTECIPANTE D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 32, comma 4-bis - Risoluzione n. 119/E del 9 dicembre D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 4 rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,89% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n del 3 marzo Risoluzione n. 50/E del 14 maggio D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012

5 Locatori, persone fisiche non titolari di Versamento della 4 rata partita Iva, proprietari o titolari di altro dell'imposta sostitutiva nella diritto reale di godimento su unità forma della c.d. "cedolare immobiliari abitative locate, per finalità secca", dovuta a titolo di saldo abitative, che abbiano esercitato l'opzione per l'anno 2011 e di primo per il regime della cedolare secca, che acconto per l'anno 2012, con hanno scelto il pagamento rateale ed applicazione degli interessi nella hanno effettuato il primo versamento misura dello 0,89% entro il 9 luglio Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno 2011 D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO Interessi pagamento dilazionato imposte erariali Persone fisiche non titolari di partita Iva tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto Versamento della 3 rata dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Irpef acconto - prima rata

6 Interessi pagamento dilazionato imposte erariali Versamento della 3 rata dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2011, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 3 rata dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Interessi pagamento dilazionato tributi regionali Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Versamento della 3 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012

7 Versamento della 3 rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art.5 - D.M. 23 luglio Provvedimento 28/02/ D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 3 rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2011 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.M. 23 luglio Provv. n. 2012/72442 del 05 giugno Risoluzione n. 54 del 7 giugno D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Circolare n. 28/E del 02/07/2012

8 Versamento della 3 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, dovuta a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, risultante dalla dichiarazione dei redditi, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Provvedimento del Direttore dell'ag. Delle Entrate n del 05 giugno Risoluzione n. 54 del 7 giugno D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Circolare n. 28/E del 02/07/2012 Versamento, da parte del partecipante a fondi comuni d'investimento immobiliari che alla data del 31/12/2010 detenevano una quota di partecipazione al fondo superiore al 5%, della 3 rata dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 5% del valore medio delle quote possedute nel periodo d'imposta risultante dai prospetti periodici redatti nel periodo d'imposta 2010, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 32, comma 4-bis, del D.L. 78/ PARTECIPANTE D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), art. 32, comma 4-bis - Risoluzione n. 119/E del 9 dicembre D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012

9 Versamento della 3 rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n del 3 marzo Risoluzione n. 50/E del 14 maggio D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno 2012 Locatori, persone fisiche non titolari di partita Iva, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 20 agosto Versamento della 3 rata dell'imposta sostitutiva nella forma della c.d. "cedolare secca", dovuta a titolo di saldo per l'anno 2011 e di primo acconto per l'anno 2012, con la maggiorazione dello 0,40% e con applicazione degli interessi mella misura dello 0,44% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno 2011 D.P.C.M. 6 giugno Risoluzione n. 69/E del 21 giugno Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO Interessi pagamento dilazionato imposte erariali

10 Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 27/07/2010 Comunicazione mensile degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'ageniza delle Entrate D.L. 25/03/2010, n. 40, art. 1, commi 1 e 2; D.M. 30/03/2010; Provv. Ag.Entr. 28/05/2010; Provv. Ag.Entr. 05/07/2010; D.M. 27/07/2010; D.M. 05/08/2010; Circolare 21/10/2010 n. 53/E; Circolare 28/01/2011, n. 2/E Imprese di assicurazione Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di agosto 2012 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di luglio 2012 Modello F24-Accise con modalità telematiche Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n Legge 29/10/1961, n. 1216, artt. 4-bis e 9; D.M. 15/07/2010; Risoluzione 22/10/2010, n. 109/E; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, art imposta sulle assicurazioni RC auto Province" contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Friuli Venezia Giulia contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Trento" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Bolzano" contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell usura aumento aliquota

11 Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi Intermediari finanziari Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente (agosto 2012) Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate Comunicazione all'anagrafe Esclusivamente Tributaria dei dati, riferiti al mese mediante invio solare precedente (agosto 2012), telematico (utilizzando relativi ai soggetti con i quali il servizio telematico sono stati intrattenuti rapporti di Entratel o Internet) natura finanziaria Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, art. 4-bis, comma 5 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 maggio Risoluzione 06/08/2010, n. 80/E - Risoluzione n. 19/E del 21/02/2011 D.P.R. 29/09/1973, n. 605, art. 7, comma 6; D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, comma 5; Provv. Ag.Entr. 19/01/2007, prot. 9647; Provv. Ag.Entr. 29/02/2008; Circolare 04/04/2007, n. 18/E e Circolare 24/09/2009, n. 42/E Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente, dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (agosto 2012) Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 16 aprile 2010 prot. n Iva D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49, comma 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 07 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19

12 Enti del volontariato: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997 Per gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2012 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2012, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell'elenco degli "enti del volontariato"; trasmettere alla competente Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare preventivamente una sanzione di 258,00. La sanzione di 258,00 deve essere versata con il Mod. F24. La domanda di iscrizione deve essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet ov.it. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, alla Direzione Regionale dell'agenzia delle Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 2 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012

13 Per gli enti interessati a La sanzione di partecipare al riparto della quota 258,00 deve essere del cinque per mille dell'irpef per versata con il Mod. l'esercizio finanziario 2012 che F24. La dichiarazione hanno presentato la domanda di sostitutiva di atto di iscrizione entro il termine notorietà, ai sensi ordinario del 7 maggio 2012 ma dell'art. 47 del D.P.R. hanno omesso la trasmissione 28 dicembre 2000, n. della documentazione integrativa 445, attestante il entro il termine del 2 luglio 2012, possesso dei requisiti scade il termine per regolarizzare richiesti dalla legge ai la propria posizione. Per fini dell'iscrizione, con regolarizzare è necessario: allegata la fotocopia trasmettere alla competente non autenticata del Direzione Regionale dell'agenzia documento d'identità delle Entrate la dichiarazione del legale sostitutiva di atto di notorietà con rappresentante allegata la copia del documento dell'ente, deve essere del sottoscrittore; pagare inviata, tramite preventivamente una sanzione di 258,00. raccomandata A/R, alla Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 2 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012

14 Per gli enti interessati a La sanzione di partecipare al riparto della quota 258,00 deve essere del cinque per mille dell'irpef per versata con il Mod. l'esercizio finanziario 2012 che F24. La fotocopia non hanno presentato la domanda di autenticata del iscrizione e la dichiarazione documento d'identità sostitutiva di atto di notorietà nei del legale termini, ma hanno omesso di rappresentante allegare copia del documento dell'ente, deve essere d'identità del sottoscrittore, inviata, tramite scade il termine per regolarizzare raccomandata A/R, alla la propria posizione. Per Direzione Regionale regolarizzare è necessario: dell'agenzia delle trasmettere alla competente Entrate nel cui ambito Direzione Regionale dell'agenzia si trova la sede legale delle Entrate la fotocopia non dell'ente. autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare preventivamente una sanzione di 258, Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 2 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012

15 Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale Per le ASD interessate a La sanzione di partecipare al riparto della quota 258,00 deve essere del cinque per mille dell'irpef per versata con il Mod. l'esercizio finanziario 2012 che F24. La domanda di non hanno presentato la iscrizione deve essere domanda di iscrizione entro il presentata termine del 7 maggio 2012, esclusivamente in via scade il termine per regolarizzare telematica, la propria posizione. Per direttamente o tramite regolarizzare è necessario: intermediari abilitati, presentare la domanda di utilizzando il prodotto iscrizione nell'elenco degli informatico reso "associazioni sportive disponibile sul sito dilettantistiche "; trasmettere al internet CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con allegata la ov.it. La dichiarazione copia del documento del sostitutiva di atto di sottoscrittore; pagare notorietà, attestante il preventivamente una sanzione di possesso dei requisiti 258,00. richiesti per l'iscrizione, con allegata la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 6 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012

16 Per le ASD interessate a La sanzione di partecipare al riparto della quota 258,00 deve essere del cinque per mille dell'irpef per versata con il Mod. l'esercizio finanziario 2012 che F24. La dichiarazione hanno presentato la domanda di sostitutiva di atto di iscrizione entro il termine del 7 notorietà, ai sensi maggio 2012 ma hanno omesso dell'art. 47 del D.P.R. la trasmissione della 28 dicembre 2000, n. documentazione integrativa entro 445, attestante il il 2 luglio 2012, scade il termine possesso dei requisiti per regolarizzare la propria richiesti dalla legge ai posizione. Per regolarizzare è fini dell'iscrizione, con necessario: trasmettere al CONI allegata la fotocopia la dichiarazione sostitutiva di atto non autenticata del di notorietà con allegata la copia documento d'identità del documento del legale del legale rappresentante dell'ente; pagare rappresentante preventivamente una sanzione di dell'ente, deve essere 258,00. inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 6 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012

17 Per le ASD interessate a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2012 che hanno presentato la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nei termini, ma hanno omesso di allegare copia del documento d'identità del sottoscrittore, scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: trasmettere al CONI la fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente; pagare preventivamente una sanzione di 258,00. La sanzione di 258,00 deve essere versata con il Mod. F24. La fotocopia non autenticata del documento d'identità del legale rappresentante dell'ente, deve essere inviata, tramite raccomandata A/R, al CONI Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 6 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'irpef (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica) Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2012 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini del 30 aprile e del 30 giugno 2012, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, previo pagamento di una sanzione di 258,00. Le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione sono illustrate sul sito web del MIUR ur.it. La sanzione di 258,00 deve essere versata con modello F Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 3 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012

18 Enti rientranti nella previsione di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del D.P.C.M. 23/04/2010 ("Finanziamento della ricerca sanitaria ") che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille dell'irpef (si tratta di: enti destinatari di finanziamenti pubblici riservati alla ricerca sanitaria; fondazioni o enti istituiti per legge e vigilati dal Min. Salute; associazioni senza fini di lucro e fondazioni che svolgono attività di ricerca traslazionale in collaborazione con i predetti enti) Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2012 che non abbiano posto in essere gli adempimenti relativi all'iscrizione al contributo e alle successive integrazioni documentali nei termini di legge, possono regolarizzare la propria posizione, procedendo alla trasmissione della domanda di iscrizione al beneficio ovvero all'integrazione documentale, previo pagamento di una sanzione di 258,00. Per le modalità da seguire per la regolarizzazione della propria posizione bisogna contattare il Ministero della Salute - Direzione Generale per la ricerca scientifica e teconologica. La sanzione di 258,00 deve essere versata con modello F Sanzione di cui all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. N. 471/1997, dovuta ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. n. 16/ Rimessione in bonis 5 per mille Art. 2, comma 2, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44) - Legge 12 novembre 2011, n. 183, art. 33, comma 11 - D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 4 - D.L. 25 marzo 2010, n. 40, art. 2, commi da 4- novies a 4-quaterdecies - Circolare n. 10/E del 20 marzo Risoluzione n. 46/E del 11 maggio 2012 Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi che non hanno presentato alle Poste il modello Unico 2012 entro il 02/07/2012 Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012 Ultimo giorno utile per sanare la mancata presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2012 e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Mediante raccomandata o presentazione diretta presso gli uffici comunali, utilizzando il modello approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (art. 9, comma Mediante presentazione presso gli uffici postali Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio 2012 Art. 13 c. 1 lett. c) D. lgs. 18 dicembre 1997, n Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Persone fisiche obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi in via telematica e non obbligate che hanno scelto l'invio telematico Presentazione della dichiarazione dei redditi UNICO PF 2012 e della scheda contenente la scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille Mediante invio telematico Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 maggio 2012

19 Ultimo giorno utile per la Versamento regolarizzazione dei versamenti dell'imposta, di imposte relative all'anno 2011 maggiorata di interessi non effettuati (o effettuati in legali e della sanzione misura insufficiente) - ridotta al 3,75% con (ravvedimento) per i titolari di partita Iva, ovvero, modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con Sanzione pecuniaria Irpef D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Circolare 21/01/2002, n. 5/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi Interessi sul ravvedimento - Irpef Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'irpef - Autotassazione - Ultimo giorno utile per la Versamento regolarizzazione del versamento dell'imposta, dell' Ici relativa all'anno 2011 non maggiorata di interessi effettuato o effettuato in misura legali, e della sanzione insufficiente (ravvedimento) ridotta al 3,75%, con bollettino di c/c/p intestato al Concessionario presso le Agenzie Postali, direttamente presso i Concessionari o tramite le Banche convenzionate o bollettino di c/c/p intestato al Comune presso le Agenzie Postali o le Banche convenzionate, nonché Imposta comunale sugli immobili (ICI) per l'abitazione principale Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni agricoli Art. 13 c. 1 lett. b) D. lgs. 18 dicembre 1997, n Art. 10, comma 2 D.lgs. 30 dicembre 1992, n Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Ris. N 35 del 12/4/2012

20 Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili Imposta comunale sugli immobili (ICI) per gli altri fabbricati Imposta comunale sugli immobili - Interessi Imposta comunale sugli immobili - Sanzioni Contribuenti che si avvalgono Comunicazione al sostituto dell'assistenza fiscale del datore di lavoro d'imposta di non voler effettuare o del CAF il secondo o unico acconto dell'irpef o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a quello indicato nel modello Consegna al sostituto d'imposta Art. 19, comma 6, del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 15/E del 25 maggio 2012 Persone fisiche non obbligate alla presentazione della dichiarazione dei redditi Presentazione a intermediari abilitati della scheda per la scelta della destinazione dell'8 e del 5 per mille dell'irpef Mediante consegna all'intermediario A-B-C Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 gennaio Circolare n. 15/E del 25 maggio 2012 Società di persone ed enti equiparati di cui all'art. 6 del D.P.R. 29/09/1973, n. 600 Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello UNICO SP 2012 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati Art. 2 del D.P.R. 22 luglio 1998, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 31 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 18 maggio 2012 Soggetti Ires con esercizio coincidente con l'anno solare Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello UNICO SC 2012 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 31 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 18 maggio 2012

21 Soggetti ammessi alla tassazione di gruppo di imprese controllate residenti e soggetti ammessi alla determinazione dell'unica base imponibile per il gruppo di imprese non residenti, con esercizio coincidente con l'anno solare Presentazione del modello CNM (Consolidato Nazionale e Mondiale). Il modello deve essere presentato dalla società o ente controllante in forma autonoma, non potendo essere inserito nel modello Unico 2012 SC. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati Artt. da 117 a 142 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n D.M. 9 giugno Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 31 gennaio 2012, prot. n Soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Irap Presentazione della dichiarazione Irap 2012 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati Art. 1, comma 52, Legge 24 dicmebre 2007, n Art. 19 del D. lgs. 15 dicembre 1997, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 gennaio 2012 Contribuenti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva Presentazione in forma autonoma della dichiarazione annuale Iva relativa al 2011 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati Artt. 3 e 8, del D.P.R. 22 luglio 1998, n Circ. Ag. Entr. 1/E del 25 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 16 gennaio 2012 Enti pubblici e privati diversi dalle società, compresi i trust, soggetti all'ires, nonché società ed enti non residenti soggetti all'ires Presentazione della dichiarazione dei redditi - Modello UNICO ENC 2012 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati Art. 2, D.P.R. 22 luglio 1998, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 18 maggio 2012 Soggetti Iva Versamento dell'iva dovuta in caso di adeguamento alle risultanze dei paramentri per l'anno di imposta 2011 F24 con modalità telematiche Integrazione Iva Art. 4, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195 Soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato Presentazione istanza per il rimborso dell'imposta assolta in un altro Stato membro in relazione a beni e servizi ivi acquistati o importati. Presentazione con modalità telematica.per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'agenzia delle Entrate. Art. 38-bis1 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010, prot. n /2010

22 Soggetti passivi stabiliti in altri Stati membri della Comunità Istanza per il rimborso dell'iva assolta nello Stato da parte dei soggetti stabiliti in altri Stati Membri della Comunità Art. 38-bis2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 1 aprile 2010, prot. n /2010 Soggetti passivi Iva stabiliti in Stati non appartenenti alla Comunità Europea con cui esistono accordi di reciprocità Proprietari di autoveicolo con oltre 35 Kw con bollo scadente ad agosto 2012 residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi Soggetti che risultino proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di autovetture e di autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore a 185 Kw, con bollo scadente ad agosto 2012 e residenti in Regioni che non hanno stabilito termini diversi Presentazione istanza per il rimborso dell'imposta assolta nello Stato italiano in relazione a beni e servizi ivi acquistati e importati. Pagamento tasse automobilistiche (bollo auto) Pagamento dell'addizionale erariale alla tassa automobilistica (c.d. superbollo), pari a venti euro per ogni kilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 Kw, ridotta dopo cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del veicolo rispettivamente al 60%, al 30% e al 15%. Non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di costruzione Presentazione modello Iva 79 al Centro Operativo di Pescara. Per maggiori informazioni consultare il sito internet dell'agenzia delle Entrate. Presso le Agenzie Postali con apposito bollettino di C/Cp, presso gli Uffici dell'a.c.i., le Mediante modello F24 - Versamenti con elementi identificativi, con esclusione della compensazione, con modalità telematica per i titolari di partita Iva ovvero presso Banche, Poste, Agenti della riscossione o mediante i servizi di pagamento on-line per i non titolari di partita Iva Addizionale Erariale alla tassa automobilistica Art. 38-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 1 aprile Prvvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 29 aprile 2010 D.M. 18 novembre 1998, n. 462 Art. 23, comma 21, D.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n Decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze 7 ottobre Risoluzione n. 101/E del 20 ottobre Circolare n. 49/E del 08 novembre 2011

23 Locatori, persone fisiche, titolari del diritto Per i locatori che si avvalgono di proprietà o di altro diritto reale di del regime della "cedolare secca" godimento su unità immobiliari abitative per l'annualità decorrente dal locate, per finalità abitative, che 2011 direttamente in sede di esercitano l'opzione per il regime della dichiarazione dei redditi da cedolare secca, per l'annualità decorrente presentare nel 2012 (contratti di dal 2011, direttamente nella dichiarazione locazione in corso alla data del dei redditi da presentare nel /04/2011, per i quali è già stata eseguita la registrazione e per i contratti prorogati per i quali è già stato effettuato il relativo pagamento) scade il termine per comunicare al conduttore, a mezzo raccomandata, la scelta del regime alternativo e la rinuncia all'aggiornamento del canone a qualsiasi titolo A mezzo raccomandata Circolare n. 20/E del 4 giugno 2012, paragrafo 2 - D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno 2011 Enti che effettuano le operazioni di finanziamento indicate negli artt. 15 e 16 del D.P.R. n. 601/1973 con esercizio coincidente con l'anno solare Presentazione della dichiarazione relativa alle operazioni di finanziamento soggette all'imposta sostitutiva di cui all'art. 17 del D.P.R. n. 601/1973 effettuate nel primo semestre dell'esercizio 2012 Presentazione all'ufficio dell'agenzia delle Entrate territorialmente competente. L'Ufficio effettua, sulla base dei dati dichiarati, la liquidazione dell'imposta dovuta e la annota su un esemplare della dichiarazione che viene poi restituito D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, artt. da 15 a 20 - D.L. 27 aprile 1990, n. 90, art. 8, comma 4 - D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 3, comma 3 - D.M. 28 febbraio 1975

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