LUGLIO Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente
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- Maria Teresa Lisa Lolli
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1 1 Lunedì Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2013 Invio al CONI, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente - Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 6 - Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del "Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università" ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell'irpef per l'anno Finanziario 2013 (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica) Invio al MIUR, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare al MIUR - Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 -D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 3 Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco degli "Enti del Volontariato" tenuto dall'agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno Finanziario 2013, vale a dire: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997 Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Tramite raccomandata A/R o PEC alla Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. - Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 2 - Circolare n. 6/E del 21 marzo D.P.C.M. 20 aprile 2012, art. 3 Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi Trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia,modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod ) Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi Unico PF 2013 e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Mediante invio telematico Mediante presentazione presso gli uffici postali Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei Versamento dell'imposta, maggiorata di versamenti di imposte relative all'anno 2012 non interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75% effettuati (o effettuati in misura insufficiente) - con per i (ravvedimento annuale) Sanzione pecuniaria Irpef Interessi sul ravvedimento - Irpef Art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 - Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013, 12 febbraio 2013 e 20 maggio 2013 D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi 20-22
2 Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef Eredi delle persone decedute nel 2012 o entro il 28 febbraio 2013 Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2013 Mediante presentazione presso gli uffici postali L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'irpef - Autotassazione T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo Art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 17 - Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici
3 Soggetti passivi Iva che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 27/07/2010 Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi Iva, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Intermediari finanziari Imprese di assicurazione Comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" (nel mese di Maggio 2013) Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente (Maggio 2013), dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (Maggio 2013) Comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Maggio 2013), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2013 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2013 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate ovvero Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Esclusivamente mediante invio telematico (utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet) - Modello F24-Accise con modalità telematiche - D.L. 25/03/2010, n. 40, art. 1, commi 1 e 2; D.M. 30/03/2010; Provv. Ag.Entr. 28/05/2010; Provv. Ag.Entr. 05/07/2010; D.M. 27/07/2010; D.M. 05/08/2010; Circolare 21/10/2010 n. 53/E; Circolare 28/01/2011, n. 2/E D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 16 aprile 2010 prot. n Iva D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49, comma 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 07 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 D.P.R. 29/09/1973, n. 605, art. 7, comma 6; D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, comma 5; Provv. Ag.Entr. 19/01/2007, prot. 9647; Provv. Ag.Entr. 29/02/2008; Circolare 04/04/2007, n. 18/E e Circolare 24/09/2009, n. 42/E Imposta sulle Legge 29/10/1961, n. 1216, artt. 4-bis e 9; D.M. 15/07/2010; assicurazioni - Erario - Risoluzione 22/10/2010, n. 109/E; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, Art. 4-bis, comma 5 e art. 17 art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n imposta sulle assicurazioni RC auto Province" contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Friuli Venezia Giulia contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Trento" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Bolzano"
4 Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente (Maggio 2013) Versamento della 3 rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2013 Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell usura aumento aliquota - 456T - Imposta di bollo - Tassa sui contratti di borsa Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, art. 4-bis, comma 5 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 maggio Risoluzione 06/08/2010, n. 80/E - Risoluzione n. 19/E del 21/02/2011 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art Art. 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2013, pubblicato in G.U. n. 26 del 31 gennaio 2013 (decreto valido solo per l'anno 2012) Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 luglio 2011 Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata per i Imposta Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio sostitutiva delle 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge imposte sui redditi per 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre la rideterminazione dei 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge valori di acquisto di 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre partecipazioni non 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 negoziate nei mercati regolamentati Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2011 Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata per i Imposta Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio sostitutiva delle 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge imposte sui redditi per 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre la rideterminazione dei 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge valori di acquisto dei 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre terreni edificabili e con 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 destinazione agricola Società di capitali che si sono avvalsi della Versamento della 2 rata, dell'imposta facoltà di rideterminare il valore delle sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non negoziate in mercati partecipazioni non qualificate e del 4% per le regolamentati e di terreni edificabili e con partecipazioni qualificate e per i terreni - del destinazione agricola che, per il periodo di valore risultante dalla perizia giurata di stima applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. con l'applicazione degli interessi nella misura del 448/2001 siano stati oggetto di misure cautelari e 3% annuo da versare contestualmente alla rata che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità N.B.:La rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1 luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla medesima data Imposta Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio sostitutiva delle 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge imposte sui redditi per 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre la rideterminazione dei 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge valori di acquisto di 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre partecipazioni non 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 negoziate nei mercati regolamentati Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola
5 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei tereni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2013 Scade il termine per la redazione della perizia giurata di stima Rivolgendosi ai soggetti abilitati (con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati,si tratta degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti; per i terreni, si tratta degli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili; sia per i terreni che per le partecipazioni sono inclusi anche i periti iscritti alle CCIAA ai sensi del Regio Decreto 20/09/1934, n. 2011) - Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2013 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima. N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata per i presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva per i presso Banche, Agenzie Postali, Concessionari o con modalità telematiche, per i non titolari di partita Iva Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Persone fisiche tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF) che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore e che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno Versamento della 2 rata dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art Irpef acconto - prima rata Versamento della 2 rata dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 50 -
6 Interessi tributi regionali Versamento della 2 rata dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E Versamento della 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669 D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art.5 - D.M. 23 luglio Provvedimento 28/02/2002 Versamento della 2 rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012
7 Versamento della 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA Versamento della 2 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Imposta sul D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, valore delle attività convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, finanziarie n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 detenute all'estero dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre dalle persone fisiche 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art residenti nel territorio D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - dello Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno Stato - art. 19, c. 18, 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile DL. n. 201/2011 conv., Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E con modif., dalla L. n. del 3 maggio 2013, capitolo V 214/2011, e succ. modif. SALDO Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA
8 Versamento della 2 rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali, Agenti della riscossione o con modalità telematiche Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n del 3 marzo Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012 Locatori, persone fisiche e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno Versamento della 2 rata, dell'imposta Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie sostitutiva operata nella forma della "cedolare Postali o Agenti della riscossione secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno Circolare n. 20/E del 04/06/ Circolare n 47/E del 20/12/ Circolare n. 13/E del 09/05/2013
9 Enti ed organismi pubblici nonché le Comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati amministrazioni centrali dello Stato individuate dal dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta D.M. 5 ottobre 2007 e dal D.M. 22 ottobre 2008 rateale del canone di abbonamento alla che corrispondono redditi di pensione di cui televisione, dell'importo trattenuto, di quello all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. residuo e delle motivazioni della cessazione 917/1986 di importo non superiore a euro ,00 annui Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro ,00 annui Comunicazione all'agenzia delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione Mediante invio telematico Mediante invio telematico - - Art. 38, comma 8, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n Provv. Ag. Entr. 29/09/ Art. 38, comma 8, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n Provv. Ag. Entr. 29/09/ Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012 Mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili oppure mediante raccomandata in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2012, utilizzando il modello approvato con D.M. 30 ottobre La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC) Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre 2012 Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta per i. A decorrere dal 1 dicembre 2012 l'imu può essere versata anche tramite bollettino postale 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze Art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 COMUNE Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolari del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE 3914 IMU per i terreni COMUNE 3915 IMU per i terreni STATO 3916 IMU per le aree fabbricabili COMUNE 3917 IMU per le aree fabbricabili STATO 3918 IMU per gli altri fabbricati COMUNE 3919 IMU per gli altri fabbricati STATO
10 IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE Enti pubblici, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili, tenuti al pagamento dell'imu Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta 350E - IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolari del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre E - IMU per i terreni - COMUNE 352E - IMU per i terreni - STATO 353E - IMU per le aree fabbricabili - COMUNE 354E - IMU per le aree fabbricabili - STATO 355E - IMU per gli altri fabbricati - COMUNE 356E - IMU per gli altri fabbricati - STATO 359E - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 360E - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE
11 3 Mercoledì Operatori finanziari indicati all'art. 7, sesto comma, del D.P.R. n. 605 del 1973 Comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di importo pari o superiore a 3.600,00, rilevate dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, che hanno come acquirente un consumatore finale, che ha pagato il bene o il servizio con carta di credito, di debito o prepagata - Comunicazione, per il periodo dal 6 luglio al 31 dicembre 2011, del numero di codice fiscale dei soggetti associati ovvero con in quali hanno stipulato un contratto di installazione ed utilizzo dei dispositivi POS (Point of sale), comprese le cessazioni, evidenziando il codice identificativo di ciascun terminale. Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando i prodotti software distribuiti gratuitamente dall'ageniza delle Entrate - D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Art. 23, comma 41; D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 21, comma 1-ter - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 31 gennaio Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 29 dicembre 2011 n. 2011/ Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 22 dicembre 2010 n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 13 aprile 2012, prot. n Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate dell' 11 ottobre 2012, prot. n. 2012/ Lunedì Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati Persone Fisiche titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Trasmissione in via telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia,modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod ) Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Mediante invio telematico per i - Art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 14/E del 9 maggio D.P.C.M. 29 maggio Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, deli'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i per i per i Irpef acconto - prima rata Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo Irap - acconto - prima rata Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto
12 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione per i Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata. Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C- bis) a C-quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/2013 per i Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n D.M. 9 giugno D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio Provv. 28/02/ Circolare n. 165/E del 24/06/ Circolare 11/E del 28 marzo 2012 D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i per i Contributo di D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, solidarietà di cui all'art. con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n , comma 2, del D.L. D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio n. 138/ Risoluzione n. 47/E del 14 maggio D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V per i Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA
13 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i per i Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V Società fiduciarie soggette agli studi di settore o Versamento, in unica soluzione o come prima che partecipano, ai sensi degli artt del rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal si applicano gli studi di settore, con le quali sia contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per stato stipulato un contratto di amministrazione l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, degli immobili detenuti all'estero a titolo di senza alcuna maggiorazione proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista. N.B. Chi ha pagato l'ivie per l'anno 2011 può considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO
14 Locatori, persone fisiche titolari di partita IVA Versamento, in unica soluzione o come prima soggette agli studi di settore o che partecipano, ai rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma sensi degli artt del TUIR, a società, della "cedolare secca", a titolo di saldo per associazioni e imprese alle quali si applicano gli l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, studi di settore, titolari del diritto di proprietà o di senza alcuna maggiorazione altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca per i Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno Circolare n. 20/E del 04/06/ Circolare n 47/E del 20/12/2012 per i Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO Persone fisiche tenute ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo (c.d. forfettino) e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef dovuta in base alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, senza alcuna maggiorazione Imposta sostitutiva dell'irpef per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 14 marzo Circolare n. 23/E del 9 marzo 2001 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Legge 23 dicembre 2000, n. 388, art Provv. Agenzia delle Entrate 14 marzo D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6
15 Persone fisiche tenute ai versamenti risultanti Versamento, in unica soluzione o come prima dalle dichiarazioni dei redditi che si avvalgono del rata, dell'imposta sostitutiva dell'irpef e delle regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria addizionali regionali e comunali dovuta in base giovanile e lavoratori in mobilità e che esercitano alla dichiarazione dei redditi Unico 2013, a titolo attività economiche per le quali sono stati di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per elaborati gli studi di settore e che dichiarano l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Imposta Art. 27 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con sostitutiva sul regime modificazioni, con legge 15 luglio 2011, n fiscale di vantaggio per Provvedimento Direttore Agenzia Entrate 22 dicembre 2011 l'imprenditoria prot. n / Risoluzione n. 52/E del 25 maggio giovanile e lavoratori in Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art 1, commi da 96 mobilità - SALDO - Art. a D. M. 2 gennaio Circ. Agenzia delle Entrate 27, D.L. 06/06/2011, n. 21 dicembre 2007, n. 73/E 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/ Imposta sostitutiva sul regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità - ACCONTO PRIMA RATA - Art. 27, D.L. 06/06/2011, n. 98, conv., con modif., dalla L. n. 111/2011 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativa all'anno 2012 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale Sostituti d'imposta che durante l'anno corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a meno di quattro soggetti ed effettuano ritenute inferiori ad euro 1.032,91 e che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Versamento delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nell'anno Ritenute sui redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445, art. 2 - Ris. Min. 2 novembre 1998, n. 165/E Versamento ritenute alla fonte su provviggioni corrisposte nell'anno Ritenute su provviggioni per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rapporti di commercio Versamento ritenute alla fonte su indennità per cessazione del rapporto di agenzia corrisposte nell'anno Ritenute su redditi di lavoro autonomo: compensi per l'esercizio di arti e professioni
16 Società di persone ed enti equiparati ex art. 5 del TUIR tenuti ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Versamento, in unica soluzione o come prima rata, deli'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Irap - acconto - prima rata Versamento D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre IVA sulla base della 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. dichiarazione annuale 17, 18, 19 e 20 Contribuenti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di Irap e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'ires, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Ires - Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art. 17. D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irap, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Ires acconto - prima rata Imposta regionale sulle attività produttive - Saldo D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art Irap - acconto - prima rata Versamento Iva D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre sulla base della 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. dichiarazione annuale 17, 18, 19 e 20
LUGLIO 2013 ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO
1 Lunedì Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare
SCADENZARIO LUGLIO 2013 CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO
1 Lunedì Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare
LUGLIO Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente
1 Lunedì Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare
ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO 1 Lunedì
1 Lunedì Soggetti passivi che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati
Scadenze fiscali: GENNAIO 2017
Scadenziario Rif. 001/17 09-01-2017 Scadenze fiscali: GENNAIO 2017 2 GENNAIO 2017 PARTI CONTRAENTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO CHE NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA " Versamento
Scadenze fiscali: LUGLIO 2014
Scadenze fiscali: LUGLIO 2014 data soggetti adempimento modalità codici tributo Mediante Modello F23 o, per i contratti di locazione e affitto di beni immobili, mediante modello "F24 versamenti con elementi
Scadenze fiscali: LUGLIO 2015
Scadenze fiscali: LUGLIO 2015 1 LUGLIO 2015 PARTI CONTRAENTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO CHE NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA " Versamento dell'imposta di registro sui contratti
Scadenze fiscali: OTTOBRE 2014
Scadenze fiscali: OTTOBRE 2014 1 OTTOBRE 2014 PARTI CONTRAENTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO CHE NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA " Versamento dell'imposta di registro e degli
Scadenze fiscali: GIUGNO 2015
Scadenze fiscali: GIUGNO 2015 1 GIUGNO 2015 PARTI CONTRAENTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO CHE NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA " Versamento dell'imposta di registro e degli
Scadenze fiscali: OTTOBRE 2011
Scadenze fiscali: OTTOBRE 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo titolari di contratti di locazione che hanno esercitato l opzione per il regime della cedolare secca ed hanno optato per
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Le scadenze in sintesi DATA Lunedì 1 Luglio ADEMPIMENTI CINQUE PER MILLE - Invio dichiarazione sostitutiva - Enti del volontariato CINQUE PER MILLE - Invio dichiarazione sostitutiva- ASD CINQUE PER MILLE
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Scadenze fiscali: OTTOBRE 2012 data soggetti adempimento modalità codici tributo lunedì 1 contribuenti non titolari di possessori di strumenti finanziari in regime dichiarativo che hanno optato per l affrancamento
Scadenze fiscali: GENNAIO GENNAIO 2015 SOGGETTI IVA
Scadenze fiscali: GENNAIO 2015 15 GENNAIO 2015 SOGGETTI IVA La fattura deve anche contenere l'indicazione della data e del numero dei documenti cui si riferisce. Per tutte le cessioni e prestazioni di
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Scadenze fiscali: GENNAIO 2013 data soggetti adempimento modalità codici tributo giovedì 10 soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo
Che cosa: Liquidazione e versamento dell'iva relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese di maggio
Chi: Soggetti Iva che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati dal D.M.
Scadenze fiscali: AGOSTO 2011
Scadenze fiscali: AGOSTO 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo lunedì 1 titolari di contratti di locazione che non hanno optato per il regime della cedolare secca versamento imposta di
Scadenze fiscali: GIUGNO 2011
Scadenze fiscali: GIUGNO 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo lunedì 6 mercoledì 15 parti contraenti dei contratti di locazione aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo contribuenti
Scadenze fiscali: NOVEMBRE 2011
Scadenze fiscali: NOVEMBRE 2011 data soggetti adempimento codici tributo lunedì 14 soggetti ires comunicazione delle minusvalenze di ammontare superiore a 50.000 euro locatori, persone fisiche, non titolari
Scadenze fiscali: SETTEMBRE 2011
Scadenze fiscali: SETTEMBRE 2011 data soggetti adempimento modalità codici tributo versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi di lavoro dipendente corrisposti nel mese precedente, comprese
Scadenze fiscali: LUGLIO 2012
Scadenze fiscali: LUGLIO 2012 data soggetti adempimento modalità codici tributo lunedì 2 persone fisiche non obbligate all invio telematico della dichiarazione dei redditi presentazione in formato cartaceo
SCADENZARIO FISCALE SETTEMBRE 2015
ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI E DI PRASSI 15 Martedì Soggetti Iva Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare
SCADENZARIO FISCALE OTTOBRE 2015
ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO 1 Giovedì Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" Versamento dell'imposta di registro
Scadenzario Le scadenze del mese
Scadenzario Le scadenze del mese N. 09 Settembre 2014 Le scadenze in sintesi DATA Lunedì 1 Settembre ADEMPIMENTI CONTRATTI DI LOCAZIONE Registrazione e versamento IVA Comunicazione dati Black list IVA
Scadenze fiscali: AGOSTO 2012
Scadenze fiscali: AGOSTO 12 data soggetti adempimento modalità codici tributo sostituti di imposta sostituti di imposta sostituti di imposta versamento delle ritenute d'acconto irpef operate sui redditi
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Scadenziario Rif. 158/16 01-12-2016 Scadenze fiscali: DICEMBRE 2016 1 DICEMBRE 2016 PARTI CONTRAENTI DI CONTRATTI DI LOCAZIONE E AFFITTO CHE NON ABBIANO OPTATO PER IL REGIME DELLA "CEDOLARE SECCA " Versamento
Scadenze fiscali: MARZO MARZO 2015
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ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO RIFERIMENTI NORMATIVI 1 Lunedì
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Scadenze fiscali: FEBBRAIO 2016
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Via Guelfa, 5 Bologna C.F. TRZFRC69H69A944P P.I 04145300374 Tel. 051333788 Fax 051584448 mail federica.terzi@studioterzi.eu Iscritta all Albo Dott. Comm. Ed Esp. Contabili di Bologna n. 1703/A SCADENZARIO
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Torino, 10/10/2012 SCADENZARIO TRIBUTARIO: OTTOBRE 2012. Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di ottobre 2012.
Torino, 10/10/2012 SCADENZARIO TRIBUTARIO: OTTOBRE 2012 Vi ricordiamo le principali scadenze tributarie del mese di ottobre 2012. 15 Lunedì IVA Fatturazione differita: scade il termine per l emissione
studio associato zaniboni
N.protocollo: 32/2008 Data: 9 giugno 2008 Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 15 GIUGNO AL 15 LUGLIO 2008 Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 15 giugno al 15 luglio 2008, con il commento dei