LUGLIO 2013 ENTRO IL CHI CHE COSA COME CODICE TRIBUTO

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1 1 Lunedì Associazioni Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale, che hanno presentato la domanda per partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell'irpef per l'esercizio finanziario 2013 Enti senza scopo di lucro di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 23/04/2010 che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco del "Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università" ai fini dell'ammissione al riparto della quota del 5 per mille dell'irpef per l'anno Finanziario 2013 (si tratta di enti ed istituzioni di ricerca, indipendentemente dallo status giuridico e dalla fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca scientifica) Enti che hanno presentato la domanda di iscrizione nell'elenco degli "Enti del Volontariato" tenuto dall'agenzia delle Entrate ai fini dell'ammissione al riparto della quota del cinque per mille per l'anno Finanziario 2013, vale a dire: ONLUS di cui all'art. 10 del D.lgs. N. 460/1997; Associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'art. 7 della L. n. 383/2000; Associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a) del D.lgs. n. 460/1997 Invio al CONI, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Invio al MIUR, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Invio, a pena di decadenza, della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la persistenza dei requisiti previsti dalla legge ai fini dell'iscrizione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente. N. B. Alla dichiarazione sostitutiva deve essere allegata, a pena di decadenza dal beneficio, la fotocopia non autenticata del documento d'identità del sottoscrittore. Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare all'ufficio del CONI territorialmente competente Esclusivamente a mezzo raccomandata a.r. da inviare al MIUR Tramite raccomandata A/R o PEC alla Direzione Regionale dell'agenzia delle Entrate nel cui ambito si trova la sede legale dell'ente. _ Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 6 - Circolare n. 6/E del 21 marzo 2013 Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 -D.P.C.M. 23 aprile 2010, artt. 1 e 3 Art. 23, comma 2, del D.L 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n Art. 2, commi da 4-novies a 4-undecies, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n D.P.C.M. 23 aprile 2010, art. 2 - Circolare n. 6/E del 21 marzo D.P.C.M. 20 aprile 2012, art. 3

2 Sostituti d'imposta che prestano assistenza fiscale Trasmissione in via Mediante invio telematico telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia,modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod ) _ Art. 17 del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 14/E del 9 maggio 2013 Persone fisiche non obbligate all'invio telematico della dichiarazione dei redditi Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi Unico PF 2013 e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Mediante presentazione presso gli uffici postali _ D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 - Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate 31 gennaio 2013, 12 febbraio 2013 e 20 maggio 2013 Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte relative all'anno 2012 non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) - (ravvedimento annuale) Versamento dell'imposta, maggiorata di interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75% con per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Sanzione pecuniaria Irpef D.Lgs. 18/12/1997, n. 472, art Circolare 10/07/1998, n. 180/E - Circolare 25/01/1999, n. 23/E - Legge di stabilità per il 2011 n. 220 del 13/12/2010, art. 1, commi Interessi sul ravvedimento - Irpef Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale regionale Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef Interessi sul ravvedimento - Addizionale Comunale all'irpef - Autotassazione -

3 Eredi delle persone decedute nel 2012 o entro il 28 febbraio 2013 Presentazione, in formato cartaceo, della dichiarazione dei redditi del contribuente deceduto e della scelta per la destinazione dell'otto per mille e del cinque per mille Mediante presentazione presso gli uffici postali _ Art. 65 del D.P.R. 29 settembre 1973, n D. P. R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2 Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/06/2013 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/06/2013 L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della Riscossione, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'ufficio Territoriale dell'agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 5 e 17 - Art. 5 della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. n. 131 del T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto 108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici

4 Soggetti passivi che abbiano effettuato operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato (Paesi c.d. "black-list") individuati dal D.M. 04/05/1999 e dal D.M. 21/11/2001, come modificati dal D.M. 27/07/2010 Comunicazione mensile delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. "black-list" (nel mese di Maggio 2013) Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate - D.L. 25/03/2010, n. 40, art. 1, commi 1 e 2; D.M. 30/03/2010; Provv. Ag.Entr. 28/05/2010; Provv. Ag.Entr. 05/07/2010; D.M. 27/07/2010; D.M. 05/08/2010; Circolare 21/10/2010 n. 53/E; Circolare 28/01/2011, n. 2/E Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Enti non commerciali di cui all'art. 4, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972 e agricoltori esonerati di cui all'art. 34, sesto comma, dello stesso D.P.R. n. 633/1972 N.B. Sono tenuti a quest'adempimento sia gli enti non commerciali non soggetti passivi d'imposta sia quelli soggetti passivi, limitatamente alle operazioni di acquisto realizzate nell'esercizio di attività non commerciali Intermediari finanziari Dichiarazione mensile dell'ammontare degli acquisti intracomunitari di beni registrati nel mese precedente (Maggio 2013), dell'ammontare dell'imposta dovuta e degli estremi del relativo versamento (Modello INTRA 12) Liquidazione e versamento dell' relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente (Maggio 2013) Comunicazione all'anagrafe Tributaria dei dati, riferiti al mese solare precedente (Maggio 2013), relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello INTRA 12 disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate ovvero Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Esclusivamente mediante invio telematico (utilizzando il servizio telematico Entratel o Internet) - D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18; Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate 16 aprile 2010 prot. n D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 49, comma 2; D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633; D.Lgs. 07 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.P.R. 29/09/1973, n. 605, art. 7, comma 6; D.L. 04/07/2006, n. 223, art. 37, comma 5; Provv. Ag.Entr. 19/01/2007, prot. 9647; Provv. Ag.Entr. 29/02/2008; Circolare 04/04/2007, n. 18/E e Circolare 24/09/2009, n. 42/E

5 Imprese di assicurazione Imprese di assicurazione estere che operano in Italia in regime di libera prestazione di servizi Soggetti autorizzati a corrispondere l'imposta di bollo in maniera virtuale Versamento dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di maggio 2013 nonché gli eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di aprile 2013 Presentazione della denuncia mensile relativa ai premi ed accessori incassati nel mese precedente (Maggio 2013) Versamento della 3 rata bimestrale dell'imposta di bollo relativa alla dichiarazione presentata entro il 31 gennaio 2013 Modello F24-Accise con modalità Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il modello disponibile sul sito internet dell'agenzia delle Entrate Modello F23 presso Banche, Agenzie postali o Agenti della riscossione Imposta sulle assicurazioni - Erario - Art. 4-bis, comma 5 e art. 9, comma 1 della legge 29 ottobre 1961, n imposta sulle assicurazioni RC auto Province" contributo al SSN sui premi di assicurazione RC auto" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Friuli Venezia Giulia contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Trento" contributo al SSN sui premi di assicurazione per RC auto Bolzano" contributo al Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell usura aumento aliquota - 456T - Imposta di bollo - Tassa sui contratti di borsa Legge 29/10/1961, n. 1216, artt. 4-bis e 9; D.M. 15/07/2010; Risoluzione 22/10/2010, n. 109/E; D.lgs. 09/07/1997, n. 241, art. 17 Legge 29 ottobre 1961, n. 1216, art. 4-bis, comma 5 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 18 maggio Risoluzione 06/08/2010, n. 80/E - Risoluzione n. 19/E del 21/02/2011 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, art Art. 1 del D.P.C.M. 21 gennaio 2013, pubblicato in G.U. n. 26 del 31 gennaio 2013 (decreto valido solo per l'anno 2012)

6 Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 luglio 2011 Contribuenti che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 luglio 2011 Società di capitali che si sono avvalsi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e di terreni edificabili e con destinazione agricola che, per il periodo di applicazione degli artt. 5 e 7 della legge n. 448/2001 siano stati oggetto di misure cautelari e che all'esito del giudizio ne abbiano riacquistato la piena titolarità N.B.:La rideterminazione è consentita con riferimento ai beni posseduti alla data del 1 luglio 2011 e risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso alla medesima data Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima con applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva - nella misura del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate e per i terreni - del valore risultante dalla perizia giurata di stima con l'applicazione degli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente alla rata per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011 Art. 7, comma 2, lettere da dd) a gg), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/2011, n. 106) - Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21/02/2003, n. 27) - Artt. 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 47/E del 24 ottobre 2011

7 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei tereni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2013 Scade il termine per la redazione della perizia giurata di stima Rivolgendosi ai soggetti abilitati (con riferimento ai titoli, quote e diritti non negoziati nei mercati regolamentati,si tratta degli iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali nonché degli iscritti nell'elenco dei revisori legali dei conti; per i terreni, si tratta degli iscritti agli albi degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei dottori agronomi, degli agrotecnici, dei periti agrari e dei periti industriali edili; sia per i terreni che per le partecipazioni sono inclusi anche i periti iscritti alle CCIAA ai sensi del Regio Decreto 20/09/1934, n. 2011) Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola _ Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6

8 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati possedute alla data del 1 gennaio 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, per i titolari di dell'imposta sostitutiva - nella partita, ovvero, misura del 2% per le modello F24 presso partecipazioni non qualificate e del 4% per le Concessionari o con partecipazioni qualificate - modalità, per del valore risultante dalla i non titolari di partita perizia giurata di stima. N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Contribuenti che intendono avvalersi della facoltà di rideterminare il valore dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1 gennaio 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva nella misura del 4% del valore risultante dalla perizia giurata di stima N.B. In caso di pagamento rateale, sulle restanti due rate annuali successive (da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2014 ed entro il 30 giugno 2015) sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso Concessionari o con modalità, per i non titolari di partita Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola Art. 1, comma 473, della Legge 24 dicembre 2012, n Art. 2, comma 2, del D.L. 24 dicembre 2002, n Artt. 5 e 7 della Legge 28 dicembre 2001, n Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, par. 6 Persone fisiche non titolari di partita e che non partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi annuali (UNICO PF), che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno Versamento della 2 rata dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso con modalità Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art Irpef acconto - prima rata

9 Versamento della 2 rata dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze conseguite a partire dal 01/07/1998 dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso con modalità Modello F24 presso con modalità Modello F24 presso con modalità Modello F24 presso con modalità Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Interessi tributi regionali Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenza per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669 D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461, art.5 - D.M. 23 luglio Provvedimento 28/02/2002

10 Versamento della 2 rata del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale,con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013 con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Modello F24 presso con modalità Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/2011 determinato in sede di dichiarazione annuale dei redditi Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Modello F24 presso Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a con modalità qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio 2012 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V

11 Versamento della 2 rata dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Versamento della 2 rata dell'imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Modello F24 presso con modalità Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. SALDO Modello F24 presso Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute con modalità all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. 19, c. 18, DL. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. ACCONTO PRIMA RATA Modello F24 presso con modalità Imposta sui redditi a tassazione separata, a ritenuta a titolo d'imposta o a imposta sostitutiva derivanti da pignoramento presso terzi dovuta dal creditore pignoratizio - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate del 3 marzo 2010 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V Art. 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'art. 15, comma 2, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102) - Provvedimento del Direttore dell'agenzia delle Entrate prot. n del 3 marzo Risoluzione n. 50/E del 14 maggio 2012

12 Locatori, persone fisiche non titolari di partita e che non partecipano ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR a società, associazioni e imprese soggette agli studi di settore, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari abitative locate, per finalità abitative, che abbiano esercitato l'opzione per il regime della cedolare secca, che hanno scelto il pagamento rateale ed hanno effettuato il primo versamento entro il 17 giugno Versamento della 2 rata, dell'imposta sostitutiva operata nella forma della "cedolare secca", a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, con applicazione degli interessi nella misura dello 0,14% Mediante Modello F24 presso Banche, Agenzie Postali o Agenti della riscossione Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ ACCONTO PRIMA RATA D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, art. 3 - Provvedimento Direttore Agenzia Entrate prot. 2011/55394 del 7 aprile Risoluzione n. 59/E del 25 maggio 2011; Circolare n. 26/E del 1 giugno Circolare n. 20/E del 04/06/ Circolare n 47/E del 20/12/ Circolare n. 13/E del 09/05/ Imposta sostitutiva dell'irpef e delle relative addizionali, nonché delle imposte di regsitro e di bollo, sul canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione - Art. 3, D.Lgs. n. 23/ SALDO Enti ed organismi pubblici nonché le Comunicazione all'agenzia Mediante invio telematico amministrazioni centrali dello Stato delle Entrate dei dati dei individuate dal D.M. 5 ottobre 2007 e soggetti per i quali è cessata dal D.M. 22 ottobre 2008 che la trattenuta rateale del corrispondono redditi di pensione di canone di abbonamento alla cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del televisione, dell'importo D.P.R. n. 917/1986 di importo non trattenuto, di quello residuo e superiore a euro ,00 annui delle motivazioni della cessazione - Art. 38, comma 8, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n Provv. Ag. Entr. 29/09/2010 -

13 Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro ,00 annui Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Comunicazione all'agenzia Mediante invio telematico delle Entrate dei dati dei soggetti per i quali è cessata la trattenuta rateale del canone di abbonamento alla televisione, dell'importo trattenuto, di quello residuo e delle motivazioni della cessazione Presentazione della dichiarazione IMU per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2012 Mediante consegna al Comune sul cui territorio insistono gli immobili oppure mediante raccomandata in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU 2012, utilizzando il modello approvato con D.M. 30 ottobre La dichiarazione può essere, altresì, trasmessa in via telematica con posta certificata (PEC) - Art. 38, comma 8, D.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n Provv. Ag. Entr. 29/09/ Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolare del MEF n. 1/DF del 29 aprile Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre 2012 Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita. A decorrere dal 1 dicembre 2012 l'imu può essere versata anche tramite bollettino postale 3912 IMU su abitazione principale e relative pertinenze Art. 13, c. 7, D.L. 201/2011 COMUNE 3913 IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale COMUNE Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolari del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre 2012

14 Enti pubblici, proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili, tenuti al pagamento dell'imu Ultimo giorno utile per la regolarizzazione del versamento dell' Imposta Municipale Propria (IMU o IMP) relativa all'anno 2012 non effettuato o effettuato in misura insufficiente (ravvedimento). L'imposta deve essere maggiorata degli interessi legali e della sanzione ridotta al 3,75%. Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta 3914 IMU per i terreni COMUNE 3915 IMU per i terreni STATO 3916 IMU per le aree fabbricabili COMUNE 3917 IMU per le aree fabbricabili STATO 3918 IMU per gli altri fabbricati COMUNE 3919 IMU per gli altri fabbricati STATO IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE 350E - IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale - COMUNE 351E - IMU per i terreni - COMUNE 352E - IMU per i terreni - STATO 353E - IMU per le aree fabbricabili - COMUNE 354E - IMU per le aree fabbricabili - STATO 355E - IMU per gli altri fabbricati - COMUNE Art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, converito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni (tra cui art. 10 del D.L. 8 aprile 2013 n Art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n Circolari del MEF n. 1/DF del 29 aprile 2013 e n. 2/DF del 23 maggio Circolare del MEF n. 3/D del 18 maggio Art. 9 del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n D.M. 30 ottobre 2012

15 356E - IMU per gli altri fabbricati - STATO 359E - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO 360E - IMU per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE

16 8 Lunedì Centri di assistenza fiscale (CAF) e professionisti abilitati Trasmissione in via Mediante invio telematico telematica all'agenzia delle Entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione nonché delle buste contenenti le schede relative alla scelta dell'otto e del cinque per mille (ossia,modelli 730 unitamente alle buste chiuse contenenti il mod ) _ Art. 16 del D.M. 31 maggio 1999, n Circolare n. 14/E del 9 maggio D.P.C.M. 29 maggio 2013 Persone Fisiche titolari di partita IVA tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di IRAP e dalla dichiarazione unificata annuale che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito con D.M. per lo studio di settore di riferimento o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.R. 22 dicembre 1986, n D.P.C.M. 13 giugno 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, deli'rap risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, senza alcuna maggiorazione Irpef acconto - prima rata Imposta regionale per i titolari di sulle attività produttive - partita, ovvero, Saldo modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Irap - acconto - prima rata Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.C.M. 13 giugno 2013 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.C.M. 13 giugno 2013

17 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C- quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 13 giugno 2013 Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n D.P.C.M. 13 giugno 2013 Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n D.M. 9 giugno D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio Provv. 28/02/ Circolare n. 165/E del 24/06/ Circolare 11/E del 28 marzo D.P.C.M. 13 giugno 2013 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, del saldo IVA relativo al 2011 risultante dalla dichiarazione annuale, maggiorata dello 0,40% per mese o frazione di mese per il periodo 16/03/ /06/ Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, art. 6 - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 28 e 30 - D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.C.M. 13 giugno 2013

18 Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/ Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul per i titolari di valore degli immobili partita, ovvero, situati all'estero, a modello F24 presso qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio con modalità, dello Stato - Art. 19, per i non titolari di partita comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.C.M. 13 giugno 2013 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 13 giugno 2013

19 Persone Fisiche non titolari di partita IVA e che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese interessate dagli studi di settore, tenute ad effettuare i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul per i titolari di valore delle attività partita, ovvero, finanziarie detenute modello F24 presso all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. con modalità, 19, c. 18, DL n. per i non titolari di partita 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 13 giugno Irpef Saldo D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.R. 22 dicembre 1986, n D.P.C.M. 13 giugno Irpef acconto - prima rata

20 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale regionale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, dovuta per l'anno d'imposta 2012, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'addizionale comunale all'irpef risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'acconto d'imposta in misura pari al 20% dei redditi sottoposti a tassazione separata da indicare in dichiarazione e non soggetti a ritenuta alla fonte, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sugli altri redditi diversi di cui alle lettere da C-bis) a C- quinquies del comma 1 dell'art. 67 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986) dovuta in base alla dichiarazione dei redditi, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - saldo Addizionale comunale all'irpef - Autotassazione - acconto Acconto imposte sui redditi soggetti a tassazione separata Imposta sostitutiva su plusvalenze per cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art D.P.C.M. 13 giugno 2013 D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, art. 1 - Circ. Agenzia delle Entrate 16 marzo 2007, n. 15/E - D.P.C.M. 13 giugno 2013 Art. 1, comma 3, D.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n D.P.C.M. 13 giugno 2013 Art. 5 del D. Lgs. 21 novembre 1997, n D.M. 9 giugno D.lgs. 09/07/1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 - D.M. 23 luglio Provv. 28/02/ Circolare n. 165/E del 24/06/ Circolare 11/E del 28 marzo D.P.C.M. 13 giugno 2013

21 Versamento in unica soluzione o come prima rata, del contributo di solidarietà dovuto per l'anno d'imposta 2012 risultante dalla dichiarazione dei redditi annuale, senza alcuna maggiorazione Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Contributo di solidarietà di cui all'art. 2, comma 2, del D.L. n. 138/ Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul per i titolari di valore degli immobili partita, ovvero, situati all'estero, a modello F24 presso qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio con modalità, dello Stato - Art. 19, per i non titolari di partita comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA D.L. 13 agosto 2011, n. 138, art. 2, commi 1 e 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n D.M. 21 novembre Circolare n. 4/E del 28 febbraio Risoluzione n. 47/E del 14 maggio D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.P.C.M. 13 giugno 2013 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 13 giugno 2013

22 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, risultante dalle dichiarazioni annuali, a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione per i titolari di partita, ovvero, modello F24 presso con modalità, per i non titolari di partita Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, c. 18, D.L. n. 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - SALDO Imposta sul per i titolari di valore delle attività partita, ovvero, finanziarie detenute modello F24 presso all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - art. con modalità, 19, c. 18, DL n. per i non titolari di partita 201/2011 conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - ACCONTO PRIMA RATA D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 18 a 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 13 giugno 2013

23 Società fiduciarie interessate dagli studi di settore o che partecipano, ai sensi degli artt del TUIR, a società, associazioni e imprese alle quali si applicano gli studi di settore, con le quali sia stato stipulato un contratto di amministrazione degli immobili detenuti all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche residenti in Italia, e che abbiano ricevuto apposita provvista. N.B. Chi ha pagato l'ivie per l'anno 2011 può considerare i versamenti effettuati come acconto per il periodo d'imposta 2012 Versamento, in unica soluzione o come prima rata, dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati, dovuta dal contribuente/ fiduciante a titolo di saldo per l'anno 2012 e di primo acconto per l'anno 2013, senza alcuna maggiorazione Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - SALDO Imposta sul valore degli immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato - Art. 19, comma 13, D.L. n. 201/2011, conv., con modif., dalla L. n. 214/2011, e succ. modif. - Società fiduciarie - ACCONTO D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 19, commi da 13 a 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 1, comma 518, legge 24 dicembre 2012, n Art. 1, comma 519, L. 24 dicembre 2012, n D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, art D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, artt. 17, 18, 19 e 20 - Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate del 5 giugno 2012 prot. n. 2012/ Risoluzione n. 27/E del 19 aprile Circolare 28/E del 2 luglio Circolare n. 12/E del 3 maggio 2013, capitolo V - D.P.C.M. 13 giugno D.P.C.M. 13 giugno 2013

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