Novità fiscali del 13 giugno In evidenza: arrivati sostanziali ecoincentivi per l'acquisto di motorini
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- Battista Fabiani
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1 Novità fiscali del 13 giugno In evidenza: arrivati sostanziali ecoincentivi per l'acquisto di motorini di Vincenzo D'Andò Pubblicato il 13 giugno ) DISPONIBILE LA NUOVA GUIDA ALLA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DEI RESIDENTI ALL ESTERO Sul sito Internet dell Agenzia delle Entrate é disponibile, dal 12/06/2007, la nuova guida alla compilazione della dichiarazione dei redditi da parte dei residenti all estero. Per ottenere i rimborsi d imposta dovuti in base a convenzioni internazionali non si deve presentare il modello UNICO. Nel caso in cui il contribuente abbia subito in Italia una ritenuta superiore a quanto previsto dalla Convenzione internazionale, deve chiedere il rimborso delle imposte pagate in eccedenza, presentando un istanza all Agenzia delle Entrate, Centro operativo di Pescara, Via Rio Sparto, Pescara. Il termine di decadenza per la presentazione della domanda di rimborso è di 48 mesi dal momento in cui è stata effettuata la ritenuta. L istanza può essere presentata oltre che dal soggetto possessore del reddito (il 1
2 sostituito) anche dal sostituto che ha effettuato la ritenuta. Le domande dovranno essere corredate in ogni caso da una certificazione di residenza rilasciata dalle Autorità fiscali del Paese di residenza, nonché dalla documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla Convenzione stessa. I non residenti Ai fini delle imposte sui redditi sono considerati non residenti coloro che non sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d imposta, cioè per almeno 183 giorni (184 per gli anni bisestili) e, ai sensi del codice civile, non hanno nel territorio dello Stato italiano né il domicilio (sede principale di affari e interessi) né la residenza (dimora abituale). Se manca anche una sola di queste condizioni i contribuenti interessati sono considerati residenti. I non residenti che hanno prodotto redditi o possiedono beni in Italia sono tenuti a versare le imposte allo Stato italiano, salvo eccezioni previste da eventuali Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate tra lo Stato italiano e quello di residenza (l elenco delle convenzioni stipulate dall Italia è riportato al capitolo 5). Tutti i cittadini italiani, ovunque siano nati, che risiedono fuori dal territorio nazionale per più di un anno devono richiedere al proprio Comune la cancellazione dall Anagrafe della popolazione residente (se residenti precedentemente in Italia) e 2
3 conseguentemente il trasferimento nell Anagrafe dei residenti all estero (A.I.R.E.) del Comune italiano di origine o di ultima residenza prima dell espatrio, entro tre mesi dall arrivo nel paese estero (Legge n. 470/88). Sono previste alcune eccezioni: trasferimento temporaneo, di durata non superiore all anno; dipendenti dello Stato inviati all estero per motivi di servizio. Tuttavia, si considerano residenti, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati in un elenco di cui al decreto del Ministro delle Finanze 4/5/1999 (1). Coloro che hanno trasferito la propria residenza in uno dei Paesi indicati in tale elenco, nel caso in cui siano effettivamente residenti dove hanno indicato, devono essere pronti a fornire la prova del reale trasferimento all estero. I redditi di lavoro dipendente e assimilati (quadro RC) Nel modello Unico, quadro RC, vanno dichiarati i redditi di lavoro dipendente e assimilati (come le pensioni e i compensi per le collaborazioni coordinate e continuative, ora collaborazioni a progetto) percepiti in Italia da contribuenti residenti all estero. 3
4 In particolare, per quanto riguarda i redditi di lavoro dipendente e assimilati, sono soggetti a imposizione (e quindi all obbligo di dichiarazione) i redditi: percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale non è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni; percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi sia in Italia che nello Stato estero; percepiti dal residente di uno Stato estero con il quale è stata stipulata una Convenzione contro le doppie imposizioni che prevede la tassazione di tali redditi solo in Italia. Nelle prime due ipotesi il contribuente ha diritto, nel proprio Paese di residenza fiscale, al rimborso delle imposte pagate in Italia. Per il trattamento di stipendi e pensioni è quindi necessario consultare le singole Convenzioni che sono reperibili nel sito internet del Ministero dell Economia e delle Finanze ( nella sezione Fiscalità internazionale. Stipendi Per quanto riguarda gli stipendi pagati da un datore di lavoro privato, in quasi tutte le 4
5 Convenzioni (ad esempio quelle con Argentina, Australia, Belgio, Canada, Francia, Germania, Regno Unito, Spagna, Svizzera e Stati Uniti) è prevista la tassazione esclusiva nel Paese di residenza del percettore quando esistono contemporaneamente le seguenti condizioni: a) il lavoratore residente all estero presta la sua attività in Italia per meno di 183 giorni; b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro residente all estero; c) l onere non è sostenuto da una stabile organizzazione o base fissa che il datore di lavoro ha in Italia. In tali casi gli stipendi non vanno dichiarati allo Stato italiano. Pensioni Sono imponibili comunque in Italia le pensioni corrisposte, a persone non residenti nello Stato italiano, da enti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso. Con alcuni Paesi sono in vigore Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sul reddito, in base alle quali le pensioni corrisposte a cittadini non residenti sono tassate in modo diverso a seconda che si tratti di pensioni pubbliche o di pensioni private. 5
6 Sono pensioni private quelle corrisposte da enti, organismi o istituti previdenziali italiani preposti all erogazione del trattamento pensionistico (ad esempio l Inps). In linea generale tali pensioni sono imponibili soltanto nel Paese di residenza del beneficiario. Borse di studio Per quanto riguarda le borse di studio è previsto, in genere, dalle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, che le somme che gli studenti e gli apprendisti percepiscono, allo scopo di provvedere al mantenimento e alla loro istruzione e formazione, non sono imponibili in Italia qualora sussistano entrambe le seguenti condizioni: siano percepite da soggetti non residenti, o che erano non residenti immediatamente prima di giungere nel nostro paese, che qui soggiornano al solo scopo di compiere gli studi o completare la propria formazione; provengano da fonti estere. Collaborazioni coordinate e continuative (ora collaborazioni a progetto) Se il reddito é imponibile in Italia, l imposizione avviene secondo le disposizioni della normativa nazionale in materia. Pertanto, il sostituto ha operato una ritenuta a titolo d imposta sulla parte imponibile 6
7 del reddito e questo caso, tale reddito non deve essere indicato in dichiarazione. Come si presenta la dichiarazione I contribuenti non residenti che hanno la possibilità di presentare la dichiarazione dall Italia possono consegnare la dichiarazione, agli uffici postali, alle banche convenzionate, agli uffici dell Agenzia delle Entrate e agli intermediari autorizzati (come ad esempio i Caf e i professionisti). I contribuenti non residenti possono comunque presentare la propria dichiarazione dei redditi dall estero inviandola per raccomandata o con altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione. La dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza di dimensioni tali da contenerla senza piegarla. La busta deve essere indirizzata all Agenzia delle Entrate Centro operativo di Venezia via Giorgio De Marchi n. 16, Marghera (VE) Italia, e deve recare scritto: cognome e nome del contribuente codice fiscale del contribuente la dicitura: Contiene dichiarazione Modello UNICO Persone Fisiche. 7
8 Presentazione in via telematica La dichiarazione può anche essere presentata direttamente via internet. Infatti, i cittadini italiani residenti all estero possono richiedere il loro codice Pin, inoltrando una richiesta via web, collegandosi al sito nella sezione Se non sei ancora registrato ai servizi. NOTA (1) Alderney, Grenada, Niue Andorra, Guernsey, Oman Anguilla, Hong Kong, Panama Antigua e Barbuda, Isola di Man, Polinesia Francese Antille Olandesi, Isole Cayman, San Marino Aruba, Isole Cook, Sark 8
9 Bahama, Isole Marshall, Seychelles Bahrein, Isole Vergini Britanniche, Singapore Barbados, Jersey, Saint Kitts e Nevis Belize, Libano, Saint Lucia Bermuda, Liberia, Saint Vincent e Grenadine Brunei, Liechtenstein, Samoa Cipro, Macao, Svizzera Costa Rica, Malaysia, Taiwan Domenica, Maldive, Tonga Emirati Arabi Uniti, Malta, Turks e Caicos Ecuador, Mauritius, Tuvalu Filippine, Monaco, Uruguay Gibilterra, Monserrat, Vanuatu Gibuti, Nauru 9
10 (Agenzia delle Entrate, Comunicato Stampa del 12/06/2007 e relativa Guida) 2) POSSONO ESSERE SCARICATI DAL REDDITO D IMPRESA GLI INTERESSI PAGATI PER IL TARDIVO PAGAMENTO DI IMPOSTE Gli interessi per tardiva riscossione su iscrizione a ruolo di imposte per accertamento di nuovi o maggiori imponibili (art. 20, D.P.R. n. 602/1973) non sono conseguenze legali di una violazione tributaria, né costituiscono di per se stessi uno specifico onere fiscale, ma rappresentano accessori il cui rilievo economico è collegato al semplice fatto dell iscrizione a ruolo tardiva e come tali, la loro deducibilità non può essere esclusa, alla luce del disposto dell ex art. 63, del D.P.R. n. 917/1986. (Cassazione civile Sentenza, Sez. trib., 04/06/2007, n ) 3) ACQUISTO CASA: IL NUOVO CONTRATTO PRELIMINARE PIÙ SICURO E VANTAGGIOSO PER IL CITTADINO Il nuovo preliminare notarile, per essere vantaggioso per il cittadino, dovrà essere 10
11 dotato di caratteristiche precise, da definire attraverso modifiche legislative: Neutralità fiscale, sia per quanto riguarda la caparra (versata al momento del preliminare e sottoposta a una tassa di registro dello 0,50%) e gli acconti (tassati al 3%), sia per quanto riguarda le tasse fisse, ed in particolare di trascrizione. Pertanto, il cittadino, in sede di atto definitivo, dovrebbe recuperare quanto già pagato al momento del preliminare. Unitarietà del costo notarile; preliminare e atto definitivo vengono considerati come un unica operazione. L onorario del notaio potrà quindi essere pagato per il 50% al momento del preliminare e per il 50% in sede di atto definitivo. (Consiglio Nazionale del Notariato, Comunicato del 8/6/2007) 4) ARRIVATI GLI ECOINCENTIVI PER I MOTORINI Dal 11/6/2007 sono disponibili gli ecoincentivi del ministero dell Ambiente per il popolo delle due ruote. Nell ambito delle politiche di miglioramento della qualità dell aria l obiettivo è quello 11
12 di eliminare dalla circolazione i ciclomotori più vecchi e inquinamenti per sostituirli con mezzi a basso o nullo impatto ambientale. Per la prima volta i cittadini che decidono di demolire il loro vecchio ciclomotore (euro 0, o comunque costruito prima del 2001) possono ottenere interessanti contributi per l acquisto di biciclette, veicoli elettrici e ciclomotori di ultima generazione a basso livello di emissioni. Non solo, è stata prevista la copertura totale delle spese di demolizione anche senza contestuale acquisto di un nuovo mezzo. A fronte della demolizione di un ciclomotore euro 0, o comunque costruito prima del 2001, si ottengono i seguenti incentivi: per l acquisto di una bicicletta il 30% del listino, fino a un massimo di 250 euro; per un motociclo o quadriciclo a trazione elettrica il 30% del listino fino a un massimo di mille euro; per un ciclomotore elettrico o una bicicletta a pedalata assistita il 30% del listino fino a un massimo di 700 euro; per un ciclomotore euro 2 a 4 tempi o comunque a basso consumo (2,3 litri per 100 chilometri) il 15% del listino fino a un massimo di 300 euro; per un ciclomotore Euro 2 a 2 tempi l 8% del listino, fino a un massimo di 150 euro. 12
13 Per la demolizione è necessario presentare la fotocopia della tassa di circolazione in corso oppure dell annualità precedente. L accordo di programma sottoscritto dal ministero dell Ambiente e da Confindustria ANCMA, che rappresenta i principali costruttori del settore delle 2 ruote, si avvale della collaborazione attiva di: Associazione Demolitori di Autoveicoli (ADA) che metterà a disposizione i propri associati per adempiere alla raccolta e avvio alla demolizione dei vecchi ciclomotori secondo le leggi vigenti; Commissione Italiana Veicoli Elettrici Stradali (CIVES) che si occuperà del coordinamento dei produttori di veicoli a trazione elettrica. (Confindustria ANCMA, Nota 11/6/2007) Vincenzo D Andò Giugno
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