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1 DEC. N. 506 /DRPC/98 Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia L ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile ; ATTESO che con proprio decreto n. 258/DRPC/96 di data 20 giugno 1996 è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio regionale, ai sensi dell art. 9, 2 comma della citata legge regionale, a seguito della straordinaria ondata di maltempo e delle precipitazioni atmosferiche di eccezionale intensità a carattere continuativo a decorrere dal giorno 19 giugno 1996; VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di data 27 giugno 1996, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nei territori delle province di Udine e Pordenone colpiti dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996; VISTA l ordinanza n di data 27 giugno 1996, pubblicata sulla G.U. n. 153 di data 2 luglio 1996, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della protezione civile, relativa agli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi alluvionali del giorno 22 giugno 1996 sul territorio delle province di Udine e Pordenone; RILEVATO che l art. 1 della stessa ordinanza individua i Comuni che sono stati colpiti da detto evento calamitoso, al fine di provvedere agli interventi di emergenza finalizzati al soccorso delle popolazioni, alle attività di assistenza ed agli interventi necessari alla salvaguardia della incolumità pubblica e privata; VISTO il decreto legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, in legge 31 dicembre 1996, n. 677, recante: Interventi urgenti a favore delle zone colpite dagli eventi calamitosi dei mesi di giugno e ottobre 1996 ; VISTO, in particolare, l art. 4, comma 8 del citato decreto legge n. 576/96, convertito in L. 677/96, con il quale viene demandato alle Regioni di provvedere alla concessione di contributi a favore di privati danneggiati dagli eventi alluvionali in argomento, nonché di disciplinare con propri provvedimenti le relative disposizioni operative; CONSIDERATO che sono, tra l altro, da disciplinare: le modalità per determinare la percentuale di contributo in rapporto al valore deei danni subiti, nel rispetto dei limiti massimi prescritti dallo stesso decreto legge, le modalità per la concessione ed erogazione dei contributi medesimi, nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa statale; CONSIDERATO, altresì, che il medesimo art. 4, comma 4 della suddetta legge, prevede che le Regioni possano avvalersi, per l accertamento dei danni, l assegnazione e l erogazione dei contributi, dei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali in argomento e individuati dall art. 1 dell ordinanza n. 2451/1996; RAVVISATA, pertanto la necessità di determinare le disposizioni operative per la concessione dei contributi di cui al citato D.L. 576/96;

2 RICORDATO che, ai sensi dell art. 8 dell ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 2451/96, la Giunta regionale, con deliberazione n di data e n di data , ha disposto il riparto dei fondi stanziati dalla medesima ordinanza ministeriale per il ristoro dei danni subiti dai privati e dalle imprese a seguito degli eventi alluvionali in argomento; RICORDATO altresì che i suddetti contributi costituiscono anticipazione sulle provvidenze che verranno erogate ai privati ai sensi del D.L. 576/96, secondo le disposizioni operative del presente decreto; RITENUTO di provvedere, ai sensi del D.L. 576/96, convertito in legge 677/96, e della L.R. 64/86, all approvazione delle necessarie disposizioni operative, finalizzate al riparto fra i soggetti interessati delle provvidenze previste dall art. 4, comma 10, dello stesso decreto legge; VISTO il D.P.G.R. 0437/Pres dd ; D E C R E T A Sono approvate, ai sensi dell art. 4, comma 8, del D.L. 576/96, convertito in L. 677/96, e della L.R. 64/86, per i motivi indicati in premessa, le disposizioni operative per la concessione dei contributi ai privati aventi diritto, danneggiati dagli eventi calamitosi del giugno 1996, secondo l allegato articolato, che fa parte integrante del presente atto. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Trieste, 10 giugno 1998 L ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE - Gianfranco Moretton - SS/gbd

3 DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA CONCESSIONE A FAVORE DEI PRIVATI DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI ALL ART. 4 DEL D.L , N. 576 CONVERTITO IN LEGGE , N DISPOSIZIONI GENERALI Le presenti disposizioni disciplinano, ai sensi e per gli effetti di cui all art. 4, comma 8 del decreto legge 12 novembre 1996 n. 576, convertito in legge 31 dicembre 1996, n. 677 (di seguito denominato decreto legge), la concessione dei contributi a fondo perduto a favore dei soggetti i cui beni immobili o mobili sono stati distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 1996 nei Comuni delle Province di Udine e Pordenone di cui all ordinanza del Ministro dell Interno, delegato per il coordinamento della protezione civile, n del 27 giugno Le percentuali dei contributi sono determinate, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dal decreto legge, sulla base della disponibilità finanziaria di 22 miliardi di lire, dando priorità agli interventi di ricostruzione, nuova costruzione ed acquisto dei beni immobili ad uso abitativo, distrutti o per i quali non vi siano possibilità di ripristino. Tutti i contributi di cui alle presenti disposizioni sono concessi al netto delle anticipazioni (contributi di prima assistenza) erogate ai sensi del decreto n. 323/DRPC/96 e della deliberazione n. 1009/97. Non costituiscono anticipazioni ai fini di cui alla presente disposizione i contributi destinati all autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati. Qualora per i danni subiti a seguito degli eventi alluvionali siano stati concessi contributi da parte di enti pubblici o indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, ai sensi di quanto previsto dall art. 7 del decretolegge, i contributi di cui alle presenti disposizioni sono erogati fino alla concorrenza dell eventuale differenza tra l ammontare dei danni e le somme già concesse dagli enti pubblici o dalle compagnie assicuratrici, comunque nel rispetto dei limiti massimi previsti per ciascuna tipologia di contributo dal presente decreto. In caso di indennizzi da parte di compagnie assicuratrici, il contributo è integrato con un ulteriore somma pari ai relativi premi assicurativi pagati dal 1 giugno 1991 alla data dell alluvione. Tale somma integrativa non può superare, comunque, la metà dell indennizzo corrisposto dalle compagnie assicuratrici. Per l assegnazione e l erogazione dei contributi, la Regione si avvale dei Sindaci dei Comuni territorialmente competenti. 2

4 L erogazione i soggetti aventi diritto potrà avvenire anche con provvedimenti singoli. 2. EROGAZIONE DEI FONDI DA PARTE DELLA REGIONE Sulla base dei dati relativi ai danni subiti dai privati, comunicati dai Comuni alla Regione ed eventualmente rideterminati a seguito dell attività di controllo esercitata dall Amministrazione regionale sugli anticipi corrisposti, vengono erogati ai Comuni i fondi necessari alla liquidazione dei saldi dei contributi spettanti, in applicazione dei criteri stabiliti dal presente decreto. I Sindaci provvedono ad informare i cittadini aventi titolo dell avvenuta disponibilità dei fondi, affinché gli stessi possano, entro i termini prescritti, inoltrare la documentazione necessaria ad ottenere il saldo del contributo, o l accordo provvisorio, qualora richiesto. 3. TITOLARITA DEL CONTRIBUTO IN CASO DI MORTE DEL BENEFICIARIO Gli eredi sono ammessi a subentrare nel contributo spettante al cuius, previa presentazione al Comune di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della legge n. 15/68, da cui risulti la qualità di erede. La medesima dichiarazione può essere resa da un erede anche a nome dei coeredi, con l indicazione delle quote spettanti. In tal caso, il contributo va ripartito pro-quota fra gli eredi. 4. BENI IMMOBILI DISTRUTTI O PER I QUALI NON VI E POSSINILITA DI RIPRISTINO (art. 4, comma 1 decreto legge) 4.1 Soggetti beneficiari Beneficiano del contributo previsto dall art. 4, comma 1, del decreto-legge, i proprietari e titolari di diritti reali di godimento di beni immobili ad uso di propria residenza principale alle date del 19 e 22 giugno I proprietari dei beni immobili diversi da quelli ad uso di propria residenza principale beneficiano dei contributi di cui al successivo punto Oggetto del contributo 3

5 Sono oggetto del contributo di cui sopra i beni immobili distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino per effetto degli eventi alluvionali. Sono esclusi dal contributo gli immobili, o le porzioni di immobile, costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria. 4.3 Ammontare del contributo Il contributo a fondo perduto è concesso per la ricostruzione, per la nuova costruzione o per l acquisto di un alloggio di civile abitazione nello stesso Comune ove è sito l immobile distrutto o per il quale non vi sia possibilità di ripristino. Qualora il proprietario provveda alla nuova costruzione od all acquisto di un alloggio in comune diverso, in luogo del contributo di cui al presente punto 4 è concesso il contributo di cui al successivo punto 5. Il contributo è calcolato in un somma pari al costo per metro quadrato per la superficie utile abitabile dell unità immobiliare ricostruita, di nuova costruzione o acquistata. La superficie utile abitabile non può essere superiore a quella dell unità immobiliare distrutta o per la quale non vi sia possibilità di ripristino, e comunque fino ad un limite massimo di 200 metri quadrati. Il costo a metro quadrato non può essere superiore ai limiti massimi di costo per gli interventi di nuova edificazione di edilizia residenziale sovvenzionata, così come determinati dalla Regione con Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 maggio 1997, n. 0165/Pres. In conformità alla legge 5 agosto 1978, n. 457 (supplemento straordinario del Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 del ): Lire (unmilioneottocentomila) al mq più IVA, in caso di ricostruzione nei comuni compresi nella fascia A di cui all art. 3 del citato DPGR , n. 0165/Pres. Lire (unmilionesettecentomila) al mq più IVA, nel caso di ricostruzione in tutti i comuni non Compresi nella fascia A. 4.4 Termine dei lavori La ricostruzione, la nuova costruzione o l acquisto dovranno essere effettuati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 12 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, motivatamente prorogabile di altri 6 mesi. La decadenza è disposta dal Sindaco che provvede al recupero degli acconti corrisposti. 4

6 4.5 Acconto provvisorio Nel caso di ricostruzione o di nuova costruzione il danneggiato ha facoltà di richiedere un acconto che sarà calcolato nella misura del 50% del contributo massimo concedibile, su presentazione di istanza corredata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 4 della legge , n. 15, attestante che sono stati effettuati lavori per un importo almeno pari all anticipo corrisposto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1009/97. Nel caso di acquisto di alloggio, il danneggiato ha facoltà di richiedere un acconto non superiore alla quota risultante dal contratto preliminare da allegare, in copia autentica, all istanza, e comunque in misura non superiore al 50% del contributo massimo concedibile. Qualora il danneggiato intenda richiedere l acconto, deve presentare istanza al Sindaco entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il contributo è soggetto alla condizione risolutiva dell effettiva ricostruzione o costruzione o acquisto di un alloggio nel medesimo comune. 4.6 Erogazione del contributo definitivo Al termine dei lavori di ricostruzione o di nuova costruzione, ovvero dopo la stipula del contratto di compravendita dell alloggio, i proprietari interessati inoltrano al Sindaco, e comunque entro 24 mesi dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la decadenza dal beneficio, la documentazione di seguito elencata per l erogazione della quota a saldo: A. Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell art. 4 della legge n. 15/1968, contenete: a) l ammontare degli eventuali contributi percepiti da altri enti pubblici, gli eventuali indennizzi percepiti da parte di compagnie assicuratrici ed i relativi premi corrisposti dal 1 giugno 1991 alla data dell alluvione; b) l indicazione dei metri quadrati di superficie utili abitabili dell immobile distrutto o per il quale non c è possibilità di ripristino, i metri quadrati di superficie utili abitabili dell immobile ripristinato, costruito o acquistato, nonché la spesa sostenuta, compreso l eventuale costo del terreno per la nuova costruzione; c) in caso di ricostruzione o di nuova costruzione, la data di fine lavori; B. contratto di compravendita nel caso di acquisto di alloggio. 5

7 Ai fini dell erogazione del saldo, il Sindaco dispone un sopralluogo dei tecnici comunali attestante l esecuzione dei lavori previsti dalla perizia di stima giurata e presentata ai sensi del decreto n. 323/DRPC/96. Di detto sopralluogo verrà redatto apposito verbale, il cui originale verrà trasmesso alla Direzione regionale della protezione civile assieme al rendiconto di cui al punto 7. Una copia dello stesso verbale verrà rilasciata al soggetto danneggiato. Il Sindaco, sulla base delle istanze presentate, dei documenti agli atti e degli ulteriori atti istruttori, determina l importo definitivo del contributo ed entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, dispone l erogazione della quota a saldo, detraendovi gli eventuali contributi percepiti da parte di enti pubblici e gli indennizzi da parte di compagnie assicuratrici. In quest ultimo caso, l ammontare complessivo del contributo è integrato con un ulteriore somma pari ai premi corrisposti dal 1 giugno 1991 alla data degli eventi alluvionali. Tale somma integrativa non può superarre, comunque, la metà dell indennizzo corrisposto dalle compagnie assicuratrici. 5. BENI IMMOBILI GRAVEMENTE DANNEGGIATI (art. 4, comma 4 decreto-legge) 5.1 Soggetti beneficiari Beneficiano del contributo previsto dall art. 4, comma 4, del decreto-legge, i proprietari di beni immobili che siano stati gravemente danneggiati dagli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno Sono compresi tra i soggetti beneficiari del contributo di cui al presente punto i proprietari di beni immobili distrutti o per i quali non vi sia possibilità di ripristino, non adibiti ad uso di residenza principale, nonché i proprietari di immobili adibiti ad uso di residenza principale che provvedono alla ricostruzione, ovvero alla nuova costruzione ad all acquisto di un alloggio in Comune diverso rispetto a quello in cui si trova l immobile distrutto. 5.2 Oggetto del contributo Sono oggetto del contributo di cui sopra i beni immobili ad uso abitativo ed a uso non abitativo censiti al Nuovo Catasto Urbano nella categoria catastale A, comprese le eventuali pertinenze (garage, contine, soffitte, box), escluse le categorie A/9, A/10, A/11. 6

8 Sono esclusi dal contributo gli immobili o le porzioni di immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie, senza che sia intervenuta sanatoria. 5.3 Ammontare del contributo Il contributo a fondo perduto è concesso nella percentuale determinata ai sensi del punto 1, e comunque non oltre il 75% del valore del danno accertato. 5.4 Termine dei lavori I lavori di ripristino degli immobili gravemente danneggiati dovranno essere effettuati, a pena di decadenza dal contributo, entro il termine di 8 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, motivatamente prorogabile di altri 4 mesi. La decadenza è disposta dal Sindaco che provvede al recupero acconti corrisposti. degli 5.5 Acconto provvisorio Il danneggiato ha facoltà di richiedere un acconto che sarà calcolato nella misura del 50% del contributo massimo concedibile, su presentazione di istanza corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell art. 4 della legge , n. 15, attestante che sono stati effettuati lavori per un importo almeno pari all anticipo corrisposto ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1009/97. Qualora il danneggiato intenda richiedere l acconto, deve presentare istanza al Sindaco entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il contributo è soggetto alla condizione risolutiva dell effettivo ripristino dell alloggio danneggiato. 5.6 Erogazione del contributo I beneficiari dei contributi devono presentare ai Sindaci dei Comuni interessati, entro 18 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione, pena la decadenza dal contributo, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi della L. n. 15/1968, attestante: a) La data di fine lavori; 7

9 b) I contributi corrisposti da altri enti pubblici, nonché gli eventuali indennizzi percepiti da parte di compagnie assicuratrici ed i relativi premi corrisposti dal 1 giugno 1991 alla data dell alluvione. Ai fini dell erogazione del saldo, il Sindaco dispone un sopralluogo dei tecnici comunali attestante l esecuzione dei lavori previsti dalla perizia di stima giurata e presentata ai sensi del decreto n. 323/DRPC/96. Di detto sopralluogo verrà redatto apposito verbale, il cui originale verrà trasmesso alla Direzione regionale della protezione civile assieme al rendiconto di cui al punto 7. Una copia dello stesso verbale verrà rilasciata al soggetto danneggiato. Il Sindaco, sulla base delle istanze presentate, dei documenti agli atti e degli ulteriori atti istruttori, determina l importo definitivo del contributo ed entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, dispone l erogazione della quota a saldo, detraendovi gli eventuali contributi percepiti da parte di compagnie assicuratrici. In quest ultimo caso, l ammontare complessivo del contributo è integrato con un ulteriore somma pari ai premi corrisposti dal 1 giugno 1991 alla data dell evento alluvionale. Tale somma integrativa non può superare, comunque, la metà dell indennizzo corrisposto dalle compagnie assicuratrici. Il contributo va commissionato ai lavori effettivamente eseguiti, così come accertati dal sopralluogo tecnico. 6. BENI MOBILI (art. 4, comma 5 decreto-legge) 6.1 Soggetti beneficiari Beneficiano del contributo previsto dall art. 4, comma 5, del decreto legge i soggetti residenti ed il personale militare avente sede operativa nei comuni di cui all ordinanza D.P.C. n. 2451/1996, che abbiano subito la distruzione od il danneggiamento grave di beni mobili e di beni mobili registrati, in loro proprietà al momento degli eventi alluvionali del 19 e 22 giugno 96. Sono esclusi dal beneficio i soggetti collettivi in qualsiasi forma costituiti ed i soggetti pubblici. 6.2 Oggetto del contributo Sono oggetto del contributo i beni mobili ed i beni mobili registrati, con esclusione dei beni per i quali sono previsti i contributi di cui all art. 5 del decreto legge ovvero i contributi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185 Nuova disciplina del Fondo di Solidarietà nazionale. 8

10 6.3 Ammontare del contributo Il contributo a fondo perduto è concesso nella percentuale determinata ai sensi del punto 1, e comunque non oltre il 40% del valore del danno accertato, nel limite massimo complessivo di lire (cinquantamilioni) per nucleo familiare. 6.4 Erogazione del contributo I beneficiari dei contributi devono presentare ai Sindaci, entro 3 mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale, pena la decadenza dal beneficio, l autocertificazione resa ai sensi della legge n. 15/1968, contenente: A. La dichiarazione di aver provveduto al ristoro dei danni subiti dai beni mobili, secondo quanto previsto dalla perizia di stima giurata; B. L ammontare degli eventuali contributi percepiti da altri enti pubblici, gli eventuali indennizzi percepiti da parte di compagnie assicuratrici ed i relativi premi corrisposti dal 1 giugno 1991 alla data dell alluvione. Il Sindaco, sulla base delle istanze presentate, dei documenti agli atti e degli ulteriori atti istruttori, determina l importo definitivo del contributo ed entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, dispone l erogazione della quota a saldo, detraendovi gli eventuali contributi percepiti da parte di enti pubblici e gli indennizzi da parte di compagnie assicuratrici. In tal caso l ammontare complessivo del contributo è integrato con un ulteriore somma pari agli importi pagati a titolo di premio assicurativo dal 1 giugno 1991 alla data dell alluvione, nella misura massima della metà dell indennizzo corrisposto dalle compagnie assicuratrici. 7. PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO Non appena concluse tutte le erogazioni dei contributi a saldo, e comunque entro il termine perentorio di 30 mesi dalla data di pubblicazione delle presenti disposizioni sul Bollettino Ufficiale della Regione, il Sindaco trasmetterà alla Direzione regionale della protezione civile, a titolo di rendiconto, la documentazione, in originale, inoltrata dai beneficiari al Sindaco stesso per l erogazione del contributo, i provvedimenti adottati dagli organi competenti per la determinazione e l erogazione dei contributi, nonché gli originali dei relativi mandati di pagamento. 9

11 VISTO: L ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE - Gianfranco Moretton - SS/bc 10

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