C I T T A d i A L T A M U R A REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI ALTAMURA
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1 C I T T A d i A L T A M U R A REGOLAMENTO PER L ACCESSO AL SERVIZIO DI ASILO NIDO DEL COMUNE DI ALTAMURA
2 Capo I Finalità e Funzionamento del Servizio di Asilo Nido Art. 1 Finalità del servizio 1. L asilo nido è un servizio educativo e d interesse pubblico, che garantisce l armonico e completo sviluppo delle potenzialità cognitive emotive e relazionali dei bambini in età compresa fra i tre mesi e i tre anni e che concorre, in collaborazione con le famiglie, all affermazione di un modello educativo finalizzato a fungere da riferimento per la costruzione di un sistema integrato dei servizi educativi rivolti all infanzia. 2. L asilo nido è un servizio che si propone di assicurare le condizioni ottimali per lo sviluppo dei bambini fino a tre anni appoggiando e integrando l opera della famiglia attraverso una risposta di assistenza, di cura, di stimoli e interventi educativi in ottemperanza alle leggi vigenti. 3. L asilo nido, inoltre, mette a disposizione dei genitori (o di chi ne fa veci) un luogo in cui confrontarsi, condividere i problemi legati alla crescita dei bambini e affrontare con altri genitori e con esperti del settore infanzia (educatrici e coordinatore pedagogico), diverse tematiche riguardanti l educazione. Art. 2 Destinatari e requisiti di accesso L asilo nido accoglie i bambini che abbiano compiuto tre mesi entro il 1 settembre e che non abbiano compiuto tre anni alla data del 31 dicembre dell anno educativo di riferimento, residenti nel territorio comunale e ammessi alla fruizione del servizio ai sensi del presente Regolamento, senza alcuna distinzione di sesso, nazionalità o religione. Possono accedere al nido anche i bambini non residenti ad Altamura che si trovano nelle seguenti condizioni: a) bambini in adozione o in affido familiare, purché la famiglia accogliente sia residente ad Altamura; b) bambini ospiti in strutture di accoglienza madre-bambino presenti sul territorio comunale;
3 c) bambini non residenti, dei quali almeno un genitore svolga attività lavorativa nel territorio, qualora sia stipulata apposita convenzione con il Comune di residenza; 3. La perdita, nel corso dell anno educativo, del requisito della residenza comporta la decadenza dal diritto al servizio con decorrenza dall inizio dell anno scolastico successivo. Fino al termine della frequenza la quota di contribuzione rimane la stessa già stabilita. Art. 3 Iscrizioni e graduatorie 1. L ammissione al servizio è subordinata alla compilazione, da parte del genitore del bambino o di chi ne fa le veci, della domanda d iscrizione, utilizzando la modulistica appositamente predisposta, da presentare anche in modalità telematica indirizzata al Dirigente dell ufficio competente ( Ufficio di piano ) presso il Comune di Altamura entro il 31 maggio di ogni anno, salvo quanto previsto dal successivo comma La domanda riguardante bambini portatori di handicap deve essere corredata da una relazione specialistica psico medica rilasciata dall ASL, contenente la diagnosi funzionale e le condizioni didattico-ambientali necessarie per l inserimento. 3. Sino al termine di scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, è data la possibilità di comunicare variazioni di condizioni che possano comportare modifiche nell assegnazione del punteggio. 4. Unitamente alla domanda di iscrizione dovrà essere prodotta attestazione ISEE valida relativa al nucleo familiare del bambino. In mancanza della suddetta attestazione sarà attribuito il punteggio previsto per la fascia reddituale più elevata di cui alla tabella B) dell art Le ammissioni sono previste in un turno unico. Le relative domande devono essere presentate dal 1 al 31 maggio per gli inserimenti di settembre. 6. Per il primo anno di funzionamento le iscrizioni saranno raccolte a seguito dell effettiva individuazione del soggetto gestore del servizio nei termini e con le modalità indicate nello specifico avviso pubblico. 7. Entro il 15 giugno di ogni anno, l ufficio competente esamina le domande d iscrizione pervenute e procede alla formazione di Graduatoria provvisoria di ammissione all asilo nido formulata per fasce di età, assegnando il punteggio secondo i criteri di priorità di cui all art. 4 e
4 quelli di valutazione di cui all art. 5. La graduatoria provvisoria è pubblicata mediante affissione all Albo Pretorio Comunale e negli spazi dedicati all asilo nido. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, gli interessati possono formulare osservazioni in merito alla stessa graduatoria. Entro i successivi quindici giorni si procederà alla pubblicazione della Graduatoria definitiva. 8. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, i soggetti selezionati dovranno perfezionare l iscrizione attraverso il versamento di una cauzione dell importo di 50,00 (euro cinquanta/00), che sarà trattenuta e rimborsata a conguaglio con la retta relativa all ultimo mese di frequenza dell asilo. La cauzione non è rimborsabile in caso di rinuncia prima dell inserimento al nido. La restituzione della cauzione in caso di rinuncia sarà possibile solo nei seguenti casi: a) impossibilità di frequenza a causa di motivi di salute attestati con certificazione medica; b) cambio di residenza documentato 9. Nel caso di rinuncia o di decadenza dal servizio, si procederà all ammissione di ulteriori iscrizioni mediante scorrimento delle graduatorie, da comunicare agli interessati. In caso di esaurimento delle graduatorie, è facoltà dell Amministrazione comunale riaprire i termini di presentazione delle domande di iscrizione stabilendone i relativi termini. Art. 4 Priorità di ammissione all asilo nido Hanno priorità assoluta di ammissione al servizio: a) i bambini in condizione di disabilità certificati ai sensi della Legge 5 febbraio 1992 n. 104, o i bambini in condizione di compromissione psico-fisica attestata da struttura sanitaria specialistica pubblica che rilevi l esigenza di un precoce inserimento nel nido d infanzia; b) i bambini segnalati dai servizi sociali del Comune, in quanto inseriti in nuclei familiari già in carico al servizio medesimo; c) i bambini ospitati in strutture di accoglienza madre-bambino presenti nel territorio comunale. Art. 5 Criteri per la valutazione delle domande di iscrizione.al fine della formazione delle graduatorie di cui al precedente art. 3, l ordinamento delle domande avviene sulla base di un punteggio ottenuto sommando i punti derivanti dalle condizioni di carico familiare e di situazione economica, come indicati nelle seguenti tabelle:
5 A. Condizione di carico familiare Bambino inserito in nucleo familiare monoparentale, anche nel caso di affido esclusivo; Punti 15 Bambino convivente con familiare portatore di handicap con situazione di gravità, documentata da servizi pubblici; Punti 10 Bambino inserito in nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati da almeno 6 mesi e non oltre 5 anni (in caso di bambino in nucleo monoparentale vi è cumulo tra i punteggi dei due criteri) ; Punti 8 Bambino con genitore studente non lavoratore in corso regolare di studi o fuori corso da massimo 3 anni (in caso di nucleo monoparentale vi è cumulo tra i punteggi dei due criteri); Punti 6 Bambino inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età scolare da 0 a 5 anni compiuti o da compiere nell anno; Punti 3 Bambino in affidamento o adozione ; Punti 3 Bambino inserito in nucleo familiare in cui almeno uno dei genitori sia lavoratore autonomo; Punti 3 Bambino inserito in nucleo familiare in cui almeno uno dei genitori sia lavoratore subordinato con orario di lavoro oltre 25 ore settimanali; Punti 4 Bambino inserito in nucleo familiare in cui almeno uno dei genitori sia lavoratore subordinato con orario di lavoro sino a 25 ore settimanali; Punti 2 Bambino inserito in nucleo familiare con presenza di altri figli in età scolare da 6 a 14 anni; Punti 1 B) Condizione economica Al punteggio ottenuto dal carico familiare, sarà aggiunto quello relativo alla condizione economica del nucleo familiare, determinato attraverso l impiego dello strumento di misurazione denominato ISEE (Indicazione della Situazione Economica Equivalente), secondo il prospetto seguente: ISEE fino a 4.000,00 ; Punti 20 ISEE da 4.000,01 fino a ,00; Punti 15; ISEE da ,01 fino a ,00; Punti 12; ISEE da ,01 fino a ,00; Punti 10; ISEE da ,01 fino a ,00; Punti 8; ISEE da ,01 fino a ,00; Punti 5; ISEE da ,01 fino a ,00 ; Punti 2;
6 ISEE oltre ,00 ; Punti 1 In caso di parità di punteggio conseguito, al fine di stabilire la precedenza in graduatoria, si terrà conto del nucleo familiare con valore ISEE inferiore. In caso di ulteriore parità, si terrà conto della data di presentazione della domanda di iscrizione, con priorità per quella precedentemente pervenuta. Art. 6 Posti e tempi di erogazione del servizio 1. L asilo nido può accogliere 45 bambini, contemporaneamente, suddivisi in gruppi-sezione in base a tre differenti fasce d età: 3-12 mesi, mesi, mesi. 2. Il calendario dell anno educativo inizia i1 1 settembre e si conclude il 31 luglio. 3. L asilo sarà aperto dal lunedì al venerdì e potrà funzionare: a) a tempo pieno, con orario complessivo di 10 ore e 30 minuti dalle 7:30 alle 17:30; b) a tempo parziale, con un orario di 6 ore al giorno su moduli nell arco temporale dalle ore 7:30 alle ore 14:30. Art. 7 Personale dell asilo nido 1. Il personale operante nell asilo nido è composto da educatori e collaboratori. Il personale educatore, che concorre ai processi formativi del bambino nella prima infanzia; il personale collaboratore partecipa all attività complessiva del servizio, sia in relazione ai bambini, sia in relazione all ambiente. 2. All asilo nido è assegnato il personale educatore nel numero di base determinato nel rispetto del rapporto minimo indicato dalla normativa regionale e contrattuale vigente. 3. Le attività dell asilo nido sono dirette da un Coordinatore pedagogico. Art. 8 Rette di frequenza
7 1.La frequenza del servizio asilo nido è soggetta al pagamento di una quota di contribuzione mensile (retta di frequenza) la cui entità è stabilita e modificata annualmente con provvedimento della Giunta Comunale, che ne determina gli importi in relazione ai singoli indici di ricchezza, valutati attraverso l Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE). 2. Il pagamento della retta, decorrente dalla data fissata per l inserimento del bambino, deve essere corrisposto entro il 20º giorno del mese cui si riferisce. 3. Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, o la mancata frequenza per oltre un mese non giustificata da certificazione medica, comporta la decadenza dal diritto di servizio. L ufficio comunale competente procederà, esperiti i solleciti del caso, al recupero nelle modalità di legge degli arretrati dovuti. 4. L utente dovrà comunque corrispondere la relativa retta di frequenza per tutto il periodo in cui il bambino è iscritto al nido. 5.Per i posti a frequenza Part Time, (determinati in misura del 20%) è prevista l applicazione di una riduzione della retta mensile pari al 35%, fermo restando il mantenimento di tutte le altre condizioni per le modalità di calcolo. 6. In caso di assenza giustificata del bambino, nel mese successivo, sarà operata una riduzione della retta di frequenza commisurata ai soli costi del pasto e del materiale di consumo personale del bambino, fissati in quota giornaliera e moltiplicati per i giorni di assenza. Si considerano giorni di effettiva presenza anche quelli di apertura parziale del servizio. 7. Si accettano in corso d anno richieste di trasformazione part-time in full-time e viceversa, con il conseguente mutamento tariffario, solo sino al 31 dicembre. Tali richieste saranno valutate tenendo in considerazione le possibilità organizzative di trasformazione. 8. I mutamenti di tariffa in corso d anno non hanno effetto retroattivo e decorreranno dal primo mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione. 9. Annualmente, alla scadenza della dichiarazione si richiede la presentazione della nuova documentazione ISEE per l aggiornamento della tariffa. 10. Periodicamente saranno effettuate delle verifiche a campione sulla certificazione presentata e chi risulterà aver reso false dichiarazioni sarà denunciato alle autorità competenti. Qualora sia accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l obbligo di pagare i mesi di erogazione servizio arretrati, calcolati questi ultimi a tariffa massima, e non potrà presentare per l anno scolastico in corso altre richieste di beneficio per il pagamento della retta. La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.
8 Art. 9 Rinunce e Dimissioni Il genitore del bambino (o chi ne fa le veci) può rinunciare al servizio presentando specifica dichiarazione scritta all ufficio competente trenta giorni prima della data di effettiva dimissione. In caso di spedizione a mezzo posta raccomandata A/R, fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale. Resta fermo che la retta è dovuta sino al termine di effettiva efficacia della dimissione. Durante la normale frequenza, l assenza del bambino superiore a 10 giorni consecutivi, senza alcuna comunicazione, potrà comportare, previa valutazione del responsabile del servizio, la decadenza e la cessazione dal servizio che sarà comunicata tempestivamente a cura dell ufficio competente ai genitori o di chi ne fa le veci. Art. 10 Deroghe A fronte di casi particolari segnalati per iscritto dagli Assistenti Sociali del Comune di Altamura, l ufficio competente, può determinare azioni di sostegno economico per il pagamento delle rette o riduzioni delle stesse. Art.11 Strumenti di partecipazione L Amministrazione Comunale assicura forme di partecipazione e controllo da parte degli utenti del servizio mediante: a) Colloqui con le famiglie che rappresentano la prima occasione per creare un rapporto individualizzato tra scuola e famiglia, allo scopo di dare ai genitori o a chi ne fa le veci i chiarimenti desiderati e agli educatori informazioni sulla storia del bambino e le sue abitudini familiari. Incontri individuali sono previsti nel corso dell anno educativo come momenti di verifica della situazione, organizzati in maniera flessibile in base alle esigenze dei genitori. b) Assemblee costituite da genitori, dei bambini ammessi al nido e i referenti del servizio, allo scopo di promuovere e favorire la partecipazione delle famiglie alla vita dell asilo nido. Le assemblee possono essere convocate dagli educatori, dal Direttore o dall Amministrazione Comunale, anche su richiesta di un gruppo di genitori, mediante avviso scritto almeno 5 giorni
9 prima della data fissata per la riunione. CAPO II Norme Sanitarie e Divieti Art.12 Ammissione e allontanamenti Il genitore del bambino o chi ne fa le veci dovrà presentare, al momento di ammissione al nido, copia del libretto sanitario delle vaccinazioni effettuate o idonea documentazione equipollente o autocertificazione sempre attestante le vaccinazioni effettuate, nel rispetto della legislazione vigente, che in ogni caso prevarrà su quanto previsto dal presente regolamento in materia. In caso di assenza per malattia della durata superiore a quattro giorni e in caso di assenze dovute a malattie esantematiche e/o patologiche trasmissibili, il bambino sarà riammesso solo dietro presentazione del certificato medico. Il personale educativo del nido è tenuto ad accertare quanto sopra previsto e ad aggiornare la relativa certificazione di ciascun bambino iscritto, conservandola agli atti della cartella personale. Quando risulti necessario allontanare il bambino, il personale educativo avverte i genitori che sono obbligati a provvedervi tempestivamente. Pertanto, i genitori dei bambini o chi ne fa le veci, devono fornire all educatrice di riferimento del proprio bambino uno o più recapiti telefonici che consentano in qualunque momento di rintracciarli o di rintracciare altre persone disponibili. I genitori o chi ne fa le veci sono tenuti a comunicare tempestivamente il motivo dell assenza del proprio bambino, particolarmente quando possa trattarsi di malattia infettiva diffusiva, al fine di consentire l attuazione sollecita di opportune misure profilattiche. Quando l assenza non sia dovuta a malattia del bambino, ma ad altri motivi, i genitori sono tenuti a avvertire preventivamente il personale del nido, indicando il periodo di assenza previsto. Art. 13 Casi di infortunio o incidente In caso di infortunio o incidente che richiedano un intervento urgente, il bambino dovrà essere tempestivamente accompagnato al posto di Pronto Soccorso ospedaliero più vicino in osservanza alle direttive ricevute telefonicamente dal servizio 118 di Pronto soccorso, che il Responsabile dell asilo nido dovrà immediatamente allertare, provvedendo altresì, alla immediata
10 comunicazione ai genitori del bambino o di chi ne fa le veci, Art. 14 Alimentazione Il nido garantisce a tutti i bambini un vitto adeguato all età tenendo conto della qualità e della provenienza dei prodotti alimentari. Sarà favorito in ogni modo l allattamento materno. E fatto rigoroso divieto di introdurre alimenti e bevande dall esterno. Art. 15 Divieti L accesso al nido non è consentito a persone al di fuori della cerchia parentale prossima dei bambini, se non preventivamente autorizzati dal Direttore della struttura. Non è consentito al personale della struttura assumere iniziative riguardanti variazioni di orario o chiusura del nido, senza preventiva autorizzazione del Direttore. L esposizione di materiale pubblicitario, manifesti, avvisi relativi ad inviti, divieti, prescrizioni o altro deve essere autorizzato dal Direttore. Resta fermo quanto previsto del vigente regolamento sanitario. Art. 16 Norma finale 1. Per quanto non specificamente previsto dal presente regolamento, si applicano le norme vigenti nazionali e regionali in materia di asilo nido.
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