CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE MAZZOCCHIN, CASTELLANI. Istituzione dell Osservatorio nazionale per l astronomia alle Canarie (ONAC)

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEI DEPUTATI MAZZOCCHIN, CASTELLANI Istituzione dell Osservatorio nazionale per l astronomia alle Canarie (ONAC) Presentata il 5 febbraio 1997 ONOREVOLI COLLEGHI! Questa proposta di legge risponde alla necessità imprescindibile di rendere operativo, con la massima urgenza, il telescopio nazionale «Galileo» installato sul Roque de Los Muchachos, nell isola di La Palma, arcipelago delle Canarie, inaugurato il 29 giugno Il telescopio «Galileo» costituisce una risorsa fondamentale per l astronomia italiana che, pur nella sua grande vitalità, produttività e competitività a livello internazionale, ha risentito negativamente per la mancanza di telescopi con diametro di oltre 3 metri, di cui le altre nazioni più sviluppate si sono andate dotando a partire dagli anni Sessanta. Con il suo specchio primario avente un diametro di 3.58 metri, di eccezionale qualità ottica, con l adozione delle più moderne soluzioni tecniche sia in campo ingegneristico che informatico, grazie alla sua collocazione in uno dei siti astronomici migliori del mondo, il telescopio «Galileo» apre la strada per un sostanziale progresso dell astronomia italiana. Esso è il primo telescopio ottico nazionale, su cui possono convergere le risorse e le competenze tecnico-scientifiche dell intero Paese, in modo da assicurare quel ritorno scientifico che la comunità attende e da porre le basi per ulteriori sviluppi tecnologici ed industriali proporzionati ai notevoli investimenti che l Italia compie per l astronomia sia da terra che dallo spazio. Si tratta ora di porre le condizioni perché esso possa divenire al più presto pienamente operativo. È necessario sotto-

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 3153 lineare che, da questo punto di vista, si è già in drammatico ritardo: già da tempo sarebbe stato necessario disporre di una struttura adeguata a garantirne la gestione, in grado di provvedere al reclutamento ed all addestramento del personale in modo da rendere il telescopio immediatamente produttivo. Non è esagerato affermare che qui è in gioco la credibilità stessa della comunità nazionale. Il «Galileo», infatti, è situato all interno di un complesso in cui sono presenti telescopi ed installazioni scientifiche di numerosi altri Paesi europei: Danimarca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Norvegia, Spagna e Svezia. Tutti questi Paesi sono fortemente interessati ed attenti alle vicende del «Galileo», come dimostra l altissimo livello delle autorità politiche internazionali presenti alla sua inaugurazione. Giungono dalla comunità internazionale continue richieste per sapere quando comincerà il suo utilizzo scientifico. Ora che il telescopio è stato realizzato, l Italia non può dare una risposta inadeguata a queste attese. La presente proposta di legge configura l istituzione di un Osservatorio nazionale con una struttura sostanzialmente analoga a quella degli osservatori astronomici, così come delineata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, con opportuni adattamenti in funzione della sua particolare natura di interesse nazionale. Vanno segnalati in particolare i seguenti punti: all articolo 1 è prevista l articolazione su due sedi: una sede amministrativa-legale in Italia ed una sede operativa alle Canarie. Questa articolazione riproduce quella, ampiamente collaudata, dei maggiori osservatori italiani e stranieri. Un unica sede alle Canarie renderebbe estremamente difficili ed onerose sia la gestione amministrativa che quella dei rapporti con la comunità nazionale nel suo insieme, cui si deve far continuo riferimento sia per la fruizione dei dati scientifici prodotti che per le scelte programmatiche di sviluppo; l articolo 3 innova rispetto alla composizione del consiglio direttivo prevista per gli osservatori astronomici dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 1982 per introdurre una adeguata rappresentanza della comunità nazionale. È inoltre previsto che il direttore non possa essere riconfermato per più di una volta consecutiva, come usualmente avviene per le cariche accademiche. Alla sede delle Canarie è attribuita una notevole autonomia operativa, con la nomina di un proprio direttore; l articolo 5 disciplina la dotazione di personale; in particolare, per quello in servizio con continuità presso la sede alle Canarie, è prevista una speciale indennità.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 3153 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione). 1. È istituito l Osservatorio nazionale per l astronomia alle Canarie (ONAC), di seguito denominato «Osservatorio». Esso ha piena capacità di diritto pubblico e privato nel rispetto delle norme disciplinanti gli enti di ricerca ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero». 2. L Osservatorio ha il compito di gestire e promuovere l utilizzo scientifico del Telescopio nazionale Galileo installato presso l Osservatorio internazionale del Roque de los Muchachos alle Canarie, nell ambito degli accordi internazionali siglati fra il Governo italiano e quello spagnolo e fra le istituzioni italiane e quelle spagnole. L Osservatorio può gestire anche altra strumentazione astronomica di carattere nazionale che sia eventualmente installata presso gli osservatori internazionali delle Canarie. 3. L Osservatorio è articolato in due sedi: una amministrativo-legale situata in Italia ed una operativa situata alle Canarie. ART. 2. (Autonomia regolamentare). 1. L Osservatorio è ente di ricerca a carattere non strumentale ai sensi dell articolo 8 della legge 9 maggio 1989, n. 168, ed adotta propri regolamenti concernenti il funzionamento, le strutture, l amministrazione e le finanze, ed il personale. 2. I regolamenti, deliberati dal consiglio direttivo dell Osservatorio a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono sottoposti al controllo del Ministero secondo le disposizioni di cui all articolo 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati Nell esercizio della propria autonomia amministrativa, e nel rispetto delle finalità di cui alla presente legge, l Osservatorio può avvalersi della collaborazione delle università e di altri enti pubblici e privati attraverso apposite convenzioni. ART. 3. (Organi dell Osservatorio). 1. Sono organi dell Osservatorio: a) il consiglio direttivo; b) il direttore; c) il collegio dei revisori dei conti. 2. Il consiglio direttivo, nominato dal Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, è composto da: a) il direttore dell Osservatorio, che lo presiede; b) sei esperti designati dal Consiglio per le ricerche astronomiche (CRA); c) un esperto designato dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), su indicazione del comitato competente; d) un esperto designato dal Consiglio universitario nazionale (CUN), su indicazione del comitato competente; e) da un esperto con competenza giuridico-amministrativa, designato dal Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica. 3. Il consiglio direttivo dura in carica tre anni. 4. Il consiglio direttivo esercita i compiti relativi alla programmazione e alla organizzazione dell attività dell Osservatorio, approva i bilanci, delibera i regolamenti, delibera sulle convenzioni ed, in generale, ha competenza in materia di gestione del personale, di amministrazione e di contabilità. Il consiglio direttivo pianifica la gestione e l aggiornamento tecnico del Telescopio nazionale Galileo e ne assicura l uti-

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 3153 lizzo, basato su criteri di merito, da parte della comunità scientifica nazionale. 5. Il direttore dell Osservatorio è nominato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, su parere del CRA, fra esperti italiani e stranieri di riconosciuta competenza nel settore. Tale carica è incompatibile con l appartenenza al CRA. Il direttore, che dura in carica tre anni e non può essere riconfermato per più di una volta consecutiva, ha la rappresentanza legale dell Osservatorio, presiede il consiglio direttivo, predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, prepara i lavori del consiglio e cura l esecuzione delle relative deliberazioni, emana i regolamenti, stipula le convenzioni ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dal regolamento sul funzionamento dell Osservatorio. In caso di assenza o di impedimento il direttore è sostituito dal vice direttore nominato dal consiglio direttivo fra i suoi membri. 6. Nell esercizio delle sue attribuzioni il direttore è coadiuvato da una giunta esecutiva, da lui presieduta, composta dal vice direttore e da tre membri eletti dal consiglio direttivo nel proprio seno. La giunta esecutiva esercita i compiti previsti nel regolamento e quelli ad essa delegati dal consiglio direttivo. Può deliberare in via d urgenza nelle materie di competenza del consiglio direttivo al quale le deliberazioni devono essere sottoposte per la ratifica nella prima seduta utile. 7. Il consiglio direttivo nomina, su parere del CRA, il direttore della sede operativa situata alle Canarie, scelto fra esperti italiani e stranieri di riconosciuta competenza nel settore. I regolamenti di cui all articolo 2 determinano la durata dell incarico, comunque non inferiore a tre anni, le attribuzioni, le responsabilità e ne garantiscono l autonomia operativa. Il direttore della sede operativa situata alle Canarie partecipa alle riunioni del consiglio direttivo con voto consultivo. 8. Nel caso sia nominato direttore dell Osservatorio un professore universitario lo stesso può richiedere una limitazione dell attività didattica ai sensi dell articolo 13 del decreto del Presidente della Repub-

6 Atti Parlamentari 6 Camera dei Deputati 3153 blica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni. Nel caso sia nominato direttore dell Osservatorio un esperto straniero il decreto di nomina deve determinare il trattamento economico ed i relativi obblighi. Nel caso sia nominato direttore dell Osservatorio un esperto appartenente ad un ente con sede in località diversa dalla sede legale dell Osservatorio allo stesso devono essere corrisposte le relative indennità di missione a carico del bilancio dell Osservatorio. La direzione della sede operativa situata alle Canarie non è compatibile con altri incarichi. Nel caso sia nominato un professore universitario lo stesso deve essere collocato in aspettativa ai sensi dell articolo 12 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, e successive modificazioni. 9. Il collegio dei revisori dei conti, nominato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, è composto da un funzionario del Ministero del tesoro, che ne assume la presidenza, da un funzionario del Ministero e da un rappresentante del CRA. I revisori dei conti provvedono al riscontro degli atti di gestione, accertano la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, ed esaminano il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni. I revisori dei conti assistono alle sedute del consiglio direttivo e durano in carica tre anni. ART. 4. (Programmazione e risorse finanziarie). 1. L attività dell Osservatorio si svolge sulla base di piani triennali predisposti dall Osservatorio e approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il parere del CRA. Il direttore dell Osservatorio sottopone al CRA una relazione annuale relativa all utilizzazione del Telescopio nazionale Galileo ed alla sua programmazione tecnico-scientifica, allo stato delle risorse

7 Atti Parlamentari 7 Camera dei Deputati 3153 finanziarie e del personale ed alle corrispondenti necessità. 2. I mezzi finanziari destinati all Osservatorio sono iscritti in un apposito capitolo del bilancio del Ministero e sono trasferiti all Osservatorio senza vincolo di destinazione. 3. L Osservatorio può ricorrere a forme autonome di finanziamento quali proventi di attività, atti di liberalità autonomamente accettati, rendite, contributi volontari, frutti e alienazioni del patrimonio, corrispettivi di contratti e convenzioni. 4. L autonomia finanziaria e contabile dell Osservatorio si esercita nei limiti stabiliti dall articolo 8, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n ART. 5. (Personale). 1. L Osservatorio è fornito di proprio personale la cui dotazione organica, articolata in ruoli distinti per il personale dirigente, di ricerca, tecnico ed amministrativo, è determinata dal regolamento per il personale. Il regolamento è approvato con decreto del Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica. 2. Il regolamento determina i relativi contingenti di livello per il personale di cui al comma 1. Per il personale dei ruoli tecnico ed amministrativo il regolamento individua i relativi profili professionali. Il personale di ricerca è inquadrato nel ruolo degli astronomi degli osservatori ed è reclutato con le procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, e successive modificazioni. 3. Inizialmente la dotazione organica dell Osservatorio è di dieci unità di personale tecnico ed amministrativo e di cinque unità di personale di ricerca. 4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l Osservatorio può avvalersi di personale italiano e straniero, sia di ri-

8 Atti Parlamentari 8 Camera dei Deputati 3153 cerca che tecnico e amministrativo, reclutato con contratti di durata quinquennale. 5. L Osservatorio può avvalersi della collaborazione di personale tecnico e scientifico di altri enti, previo il relativo consenso dell amministrazione di appartenenza e su parere conforme del consiglio direttivo dell Osservatorio stesso. Tale personale deve essere temporaneamente distaccato presso l Osservatorio. 6. Il personale italiano operante con continuità presso la sede operativa situata alle Canarie può godere di una speciale indennità la cui natura ed importo è determinata dal regolamento del personale in conformità alle disposizioni in materia vigenti presso altre istituzioni pubbliche per il personale italiano che opera all estero. ART. 6. (Norme transitorie). 1. In sede di prima applicazione della presente legge, l Osservatorio ha sede legale in Padova, in locali appositamente reperiti. 2. Entro sei mesi dalla nomina del consiglio direttivo la proprietà dei beni inventariati presso l Osservatorio astronomico di Padova (OAP), nonché quella dei fondi non ancora impegnati, di pertinenza del Telescopio nazionale Galileo, è trasferita all Osservatorio. Il repertorio di tali beni e fondi è compilato da una commissione di cinque membri di cui due in rappresentanza dell OAP, due dell Osservatorio ed uno, con funzioni di presidente, nominato dal Ministro dell università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta del CRA. La stessa commissione determina le modalità per il trasferimento dei contratti in corso concernenti il Telescopio nazionale Galileo dall OAP all Osservatorio. DDL Lire 500

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