proposta di legge n. 165
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1 REGIONE MARCHE 1 CONSIGLIO REGIONALE proposta di legge n. 165 d iniziativa popolare ai sensi dell articolo 44 dello Statuto e della l.r. 5 settembre 1974, 23 presentata in data 18 febbraio 2003 dichiarata ammissibile dall Ufficio di Presidenza in data 26 febbraio 2003 RIORDINO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE DELLA REGIONE MARCHE (434)
2 REGIONE MARCHE 2 CONSIGLIO REGIONALE Signori Consiglieri, l Associazione Amici del Cuore del Fermano, costituita in data 16 novembre 2001 con atto del notaio Danielli, nel quadro delle proprie finalità, ritiene opportuno proporre al Consiglio regionale una legge di iniziativa popolare che regolamenti il necessario ed indispensabile riordino del servizio sanitario regionale. La presente proposta di legge nasce dalla necessità di intervenire sull assetto organizzativo del servizio sanitario regionale per offrire ai cittadini prestazioni sempre più qualificate e rispondenti alle loro variegate necessità. La maggiore qualificazione del sistema, però, richiede di investire maggiori risorse che possono essere reperite solo con la razionalizzazione della spesa attuale e le conseguenti economie. L istituzione di Aziende sanitarie con ambito provinciale coincidente con quello della provincia è in linea con la previsione normativa del decreto legislativo 30 novembre 1992, n. 502 e consente alle ASL una funzione di governo della sanità da realizzare in stretto raccordo con il livello istituzionale delle autonomie locali. Un livello ottimale rispetto alla dimensione geografica e demografica della regione, che soddisfa l esigenza della vicinanza dell organo di governo alla popolazione interessata e nel contempo l esigenza di non avere un sovrannumero di strutture che appesantiscono anche a livello economico il sistema. In tale ottica viene istituita la ASL provinciale di Fermo, in quanto il Consiglio regionale con atto del 20 novembre 1990, n. 11 ha deliberato la proposta al Parlamento di istituzione della quinta provincia delle Marche, con sede legale a Fermo e con ambito territoriale delineato nell atto stesso. Altra finalità del presente disegno di legge è quella di rendere operativo tutto un insieme di norme nazionali e regionali già emanate, ma che non sono state mai applicate. Il disegno di legge affronta anche l aspetto della costituzione delle Aziende ospedaliere: a tal proposito si propongono due Aziende, l ospedale San Salvatore di Pesaro già esistente e l Azienda ospedaliera di Ancona, derivante dalla fusione dell ospedale Umberto I, del Salesi e del Lancisi. Con questo disegno di legge ci si propone, inoltre, di razionalizzare il sistema ospedaliero, di sopprimere i reparti poco utilizzati, i quali non solo costituiscono una inutile spesa, ma possono anche rappresentare un rischio per l utenza. Nell ottica della diminuzione delle spese si propone l abolizione dell Agenzia sanitaria regionale, le cui funzioni possono essere svolte con più efficienza e trasparenza dalle strutture regionali a ciò deputate. L articolo 1 determina le finalità della legge. Gli articoli 2 e 3 stabiliscono il nuovo assetto organizzativo del sistema sanitario regionale, con l istituzione delle Asl con ambito provinciale e l individuazione delle loro sedi legali. L articolo 4 istituisce l ASL provinciale di Fermo, con riferimento alla decisione del Consiglio regionale delle Marche a favore della istituzione della quinta provincia marchigiana e con l indicazione dell ambito territoriale di competenza. L articolo 5 individua le Aziende sanitarie ospedaliere delle Marche. Gli articoli 6 e 7 definiscono l iter per la formazione delle ASL, i rispettivi ambiti territoriali di competenza e le modalità di passaggio dei rapporti attivi e passivi tra le Aziende soppresse e quelle istituite. L articolo 8 sopprime l Agenzia regionale sanitaria di cui all articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n. 26, in considerazione del fatto che le funzioni alla stessa attribuite sono un duplicato di quelle previste per il servizio regionale alla persona ed alla comunità. L articolo 9 si propone come primo indispensabile passo per la razionalizzazione della rete ospedaliera. L articolo 10 regolamenta il numero dei posti letto ospedalieri per acuti in rapporto agli abitanti delle singole zone. L articolo 11 concerne i presidi ospedalieri di Amandola e Novafeltria. L articolo 12 prevede che la conferenza dei Sindaci sia integrata da un rappresentante dell Amministrazione provinciale. L articolo 13 regolamenta i rapporti dell Azienda con le associazioni di volontariato, ai fini della loro partecipazione consultiva e propositiva agli atti di programmazione. L articolo 14 riguarda le modalità di finanziamento delle ASL e di quelle ospedaliere, secondo parametri obiettivi territoriali e demografici, tenendo conto degli specifici bisogni della popolazione. L articolo 15 stabilisce l abrogazione di tutte le norme regionali in contrasto con la presente proposta di legge. Nell allegata tabella A sono indicati gli ambiti territoriali delle ASL.
3 REGIONE MARCHE 3 CONSIGLIO REGIONALE Art La presente legge, in applicazione del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, ridefinisce gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie locali, individua le Aziende sanitarie ospedaliere e determina i principi per la riorganizzazione della rete ospedaliera delle Marche. Art Ai fini della migliore organizzazione e della razionalizzazione dei servizi sanitari gli ambiti territoriali e le sedi legali delle Aziende sanitarie locali sono determinati a livello di ambito provinciale, secondo quanto previsto dalla tabella A allegata alla presente legge, di cui è parte integrante. Art In ciascuno degli ambiti territoriali provinciali individuati dalla presente legge è istituita una Azienda sanitaria locale, con sede legale nel capoluogo di provincia. Art E istituita l Azienda sanitaria locale con ambito territoriale provinciale determinato dalla deliberazione del Consiglio regionale del 20 novembre 1990, n. 7, come da tabella A allegata, con sede legale a Fermo. Art E istituita l Azienda ospedaliera Umberto I - G.M. Lancisi - G. Salesi di Ancona. 2. E confermata l Azienda ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro. Art L Azienda sanitaria locale di Pesaro è costituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali di Pesaro, Fano e Urbino. 2. L Azienda sanitaria locale di Ancona è costituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali di Ancona, Fabriano, Jesi e Senigallia. 3. L Azienda sanitaria locale di Macerata è costituita dalla fusione delle aziende sanitarie locali di Macerata, Camerino, Civitanova Marche. 4. L Azienda sanitaria locale di Fermo è costituita dall attuale Azienda sanitaria locale e nel suo ambito territoriale sono compresi i comuni di cui all allegata tabella A. 5. L Azienda sanitaria locale di Ascoli Piceno è costituita dalla fusione delle Aziende sanitarie locali
4 REGIONE MARCHE 4 CONSIGLIO REGIONALE di Ascoli Piceno e S. Benedetto del Tronto e comprende i comuni di cui all allegata tabella A. Art La Giunta regionale disciplina i termini e le modalità di passaggio dei rapporti attivi e passivi del personale e dei beni mobili ed immobili dalle istituzioni soppresse a quelle istituite con la presente legge. 2. Le Aziende sanitarie locali hanno la facoltà di raccordarsi nelle forme organizzative più opportune per l acquisto di beni e gestione di servizi. 3. Le Aziende sanitarie esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per l Azienda ospedaliera Ospedale San Salvatore di Pesaro, sono soppresse ed i relativi organi decadono dalla carica a decorrere dall insediamento dei nuovi organi previsti dal d.lgs. 502/ Art E soppressa l Agenzia regionale sanitaria, di cui all articolo 4 della l.r. 17 luglio 1996, n Le sue funzioni sono riattribuite alla struttura amministrativa regionale a ciò deputata dalle norme di organizzazione della Regione. 3. Il personale di ruolo regionale ed il suo patrimonio sono attribuiti alla Regione. Art Ai fini della riqualificazione e della riorganizzazione della rete ospedaliera sono soppressi i reparti ospedalieri che hanno avuto nel corso degli ultimi tre anni una utilizzazione media annua inferiore al 65 per cento dei posti letto. 2. I direttori generali propongono alla Giunta regionale il piano di utilizzo dei posti letto, del personale, dei beni mobili ed immobili dei reparti soppressi nell ambito dell Azienda sanitaria locale di competenza. Art Il numero dei posti letto per acuti è fissato ad un massimo del 4 per mille degli abitanti delle ASL. 2. I posti letto sono assegnati all Azienda sanitaria locale. 3. Il Direttore generale, sentita la conferenza dei Sindaci, provvede alla distribuzione dei posti letto nell ambito di uno o più presidi ospedalieri, ove presenti nel territorio della ASL. Art In deroga agli articoli 9 e 10, la Giunta regionale potenzia i presidi ospedalieri di Amandola e Novafeltria operanti in territori disagiati con reparti
5 REGIONE MARCHE 5 CONSIGLIO REGIONALE di emergenza per patologie necessitanti di pronto intervento. Art La Conferenza dei Sindaci di cui all articolo 6 della l.r. 28 giugno 1994, n. 22 è integrata da un rappresentante dell Amministrazione provinciale. Art L Azienda sanitaria locale istituisce un albo delle associazioni di volontariato operanti nel settore della sanità. 2. Possono essere iscritte all albo le associazioni con un numero di soci non inferiore a Il Direttore generale dell Azienda sanitaria locale convoca le associazioni di volontariato che operano nel settore della sanità più rappresentative a livello provinciale per acquisire il parere sugli atti di programmazione. Art Le Aziende sanitarie locali sono finanziate dalla Regione in relazione ai livelli essenziali ed uniformi di assistenza. 2. Il finanziamento è ripartito in base ai criteri stabiliti dal Consiglio regionale, tenendo conto della popolazione residente, dell ampiezza e delle caratteristiche orografiche del territorio di riferimento, con le ponderazioni riferite alle diverse categorie di bisogni. 3. La remunerazione dell attività assistenziale delle Aziende ospedaliere è definita sulla base di un sistema tariffario delle prestazioni e dei programmi assistenziali, nell ambito degli accordi stipulati con i Direttori generali delle Aziende sanitarie locali. Art Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.
6 REGIONE MARCHE 6 CONSIGLIO REGIONALE Tabella A Azienda sanitaria locale di Pesaro Fanno parte dell Azienda sanitaria locale di Pesaro tutti i comuni della provincia di Pesaro Urbino. Azienda sanitaria locale di Ancona Fanno parte dell Azienda sanitaria di Ancona tutti i comuni della provincia di Ancona. Azienda sanitaria locale di Macerata Fanno parte dell Azienda sanitaria locale di Macerata tutti i comuni della provincia di Macerata. Azienda sanitaria locale di Fermo Fanno parte dell Azienda sanitaria locale di Fermo i seguenti comuni: 1 Altidona, 2 Amandola, 3 Belmonte Piceno, 4 Campofilone, 5 Falerone, 6 Fermo, 7 Francavilla D Ete, 8 Grottazzolina, 9 Lapedona, 10 Magliano di Tenna, 11 Massa Fermana, 12 Monsampietro Morico, 13 Montappone, 14 Montefalcone Appennino, 15 Montefortino, 16 Monte Giberto, 17 Montegiorgio, 18 Montegranaro, 19 Monteleone di Fermo, 20 Montelparo, 21 Monte Rinaldo, 22 Monterubbiano, 23 Monte S. Pietrangeli, 24 Monte Urano, 25 Monte Vidon Combatte, 26 Monte Vidon Corrado, 27 Montottone, 28 Moresco, 29 Ortezzano, 30 Pedaso, 31 Petritoli, 32 Ponzano di Fermo, 33 Porto S. Giorgio, 34 Porto Sant Elpidio, 35 Rapagnano, 36 Santa Vittoria in Matenano, 37 Sant Elpidio a Mare, 38 Servigliano, 39 Smerillo, 40 Torre S. Patrizio. Azienda sanitaria locale di Ascoli Piceno Fanno parte dell Azienda sanitaria locale di Ascoli Piceno tutti i comuni della Provincia di Ascoli Piceno ad eccezione dei 40 Comuni facenti parte dell Azienda sanitaria locale di Fermo.
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