Servizio Politiche Energetiche
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- Mariano Castellano
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1 Servizio Politiche Energetiche FUNZIONI DEL SERVIZIO Controlli impianti termici 1. Sensibilizzazione utenti E l attività di diffusione presso i cittadini delle informazioni (tramite avvisi pubblici affissi sul territorio di competenza, inserzioni su quotidiani a diffusione provinciale e pubblicazioni nel sito internet istituzionale) sul corretto esercizio e manutenzione degli impianti termici, sugli adempimenti normativamente imposti all utenza in ordine all invio dei rapporti di controllo tecnico unitamente all assolvimento dell onere tariffario (euro 10,33) per il controllo a campione, nonché in merito alla messa a norma degli impianti a seguito visita ispettiva. E rivolta a tutti i Comuni della Provincia, escluso il capoluogo in quanto ha più di abitanti. 2. Aggiornamento catasto informatico (database) impianti termici ed accertamento dei rapporti di controllo tecnico. In base all art. 4 del Regolamento tipo, approvato con delibera di G.R. n del , è stato costituito il catasto degli impianti termici esistenti, realizzato tramite l acquisizione ed informatizzazione dei dati tecnici identificativi degli impianti, desunti dalla modulistica inviata dai cittadini responsabili degli stessi (rapporti di controllo tecnico, nomina, revoca e dimissioni terzo responsabile, variazioni di consistenza e di titolarità dell impianto, ecc.). La trasmissione dei predetti rapporti di controllo, cosiddetti Allegato F (per impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kw) e Allegato G (per impianti con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw), deve obbligatoriamente pervenire alla Provincia, con timbro e firma dell operatore e con annessa assunzione di responsabilità, con le seguenti scadenze temporali: a) ogni due anni nel caso di impianti con potenza nominale al focolare maggiore o uguale a 35 kw; b) ogni quattro anni nel caso di impianti con potenza nominale al focolare minore a 35 kw. In tale contesto gli incaricati provvedono all accertamento di tutti i rapporti di controllo tecnico pervenuti e, qualora si rilevi la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali perché quest ultimi procedano agli adeguamenti necessari. La gestione informatica dei dati è essenziale per una corretta attività di accertamento e di controllo. 3. Pianificazione e gestione dei controlli sugli impianti termici dei Comuni con popolazione inferiore a abitanti Ai sensi dell art. 9 del D.Lgs. 192/95 e s.m.i. la Provincia effettua, con cadenza periodica e con onere a carico dell utente, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell esercizio e manutenzione degli impianti termici. Le ispezioni si suddividono in controlli a campione e controlli d ufficio. 3.1 Controlli a campione. Sulla base delle informazioni desunte dai rapporti di controllo tecnico, opportunamente inserite nel data base, vengono programmate ed eseguite le ispezioni sugli impianti termici siti nel territorio provinciale escluso il Comune Capoluogo. Queste ultime vengono effettuate presso gli utenti finali ai fini del riscontro della rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle autodichiarazioni trasmesse, per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio.
2 Ai fini della programmazione delle ispezioni a campione presso gli utenti viene data priorità agli impianti più vecchi, a quelli per i quali si ha un indicazione di maggiore criticità (mancato rispetto dei parametri del rendimento di combustione ed altre difformità) e/o si evidenziano situazioni di non conformità alle norme vigenti. L esecuzione dei controlli a campione sulle dichiarazioni biennali e quadriennali pervenute entro i termini previsti avviene con raccomandata a.r. di avviso all utente, con preavviso di almeno 30 giorni, con l indicazione della data e ora della visita di controllo sull impianto dichiarato, senza alcun ulteriore onere a carico dell utente. I risultati della verifica sono riportati su apposito verbale di visita di controllo. In caso di controllo con esito negativo, l utente può regolarizzare la propria posizione entro 60 giorni dalla data della visita, trasmettendo all Ente, con raccomandata a.r., idonea documentazione comprovante l adeguamento dell impianto. 3.2 Controlli d ufficio Per controlli d ufficio si intendono i controlli da eseguirsi sugli impianti termici per il quale l utente non ha presentato la prescritta dichiarazione o questa, pur se presentata, risulti non conforme o incompleta. L esecuzione dei controlli d ufficio avviene con le medesime modalità di cui al controllo a campione (raccomandata a.r. con preavviso di 30 gg.) con onere a totale carico dell utente secondo le tariffe stabilite (minimo euro 70,00 per gli impianti termici con potenza nominale al focolare inferiore a 35 kw). Nei casi in cui il controllo a campione o d ufficio non possa essere effettuato per cause imputabili ai soggetti preavvisati, esso è ripetuto con ulteriore avviso ed è richiesto un rimborso aggiuntivo pari al 50% del costo del controllo. Qualora il controllo non possa aver luogo per giustificati motivi nessun onere aggiuntivo è richiesto all utente. Nel caso di reiterato rifiuto a consentire i controlli sugli impianti termici alimentati a gas (anche a seguito di formale diffida tramite il Sindaco del Comune in cui l impianto è installato) la Provincia può richiedere all impresa somministrante la sospensione della fornitura come previsto dall art. 16, comma 6, del D.Lgs.164/ Sanzioni Il proprietario o il conduttore dell unità immobiliare, l amministratore del condominio, o l eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, che non ottempera al mantenimento in esercizio degli impianti e non esegue le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a euro. L operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non esegue dette attività a regola d arte, nel rispetto della normativa vigente, e non ottempera all obbligo di redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalla legge, in relazione alle tipologie e potenzialità dell impianto, da rilasciare all utente, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a euro e non superiore a euro.
3 Contributi in materia di risparmio energetico. In base all art. 20 della L.r. 24/2006 la Provincia ha competenza per la concessione di contributi in conto capitale a soggetti privati e Enti pubblici per interventi mirati al contenimento e riduzione dei consumi ed all utilizzazione di fonti alternative di energia. I criteri e le modalità per la concessione e l erogazione dei contributi sono stati stabiliti con regolamento provinciale approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 16 del ss.mm.ii. Beneficiari Possono presentare domanda per l ammissione la contributo i proprietari o comproprietari di civili abitazioni, adibiti a prima casa, destinati ad abitazione principale con obbligo di residenza, e gli Enti Pubblici con diritto reale su immobili adibiti ad attività di natura istituzionale. Tipologie di interventi Gli immobili per i quali viene richiesto il suddetto contributo dovranno insistere nel territorio della Provincia di Pordenone ed essere in possesso del certificato di abitabilità e/o conformi alla vigente normativa edilizia urbanistica. Sono esclusi gli impianti da installare su edifici di nuova realizzazione. Sono ammissibili a finanziamento le seguenti tipologie di intervento: a) installazione di pannelli solari, anche se effettuati nell'ambito di ristrutturazioni edilizie, destinati al servizio di civili abitazioni e/o di edifici di enti pubblici ad uso istituzionale, per la produzione di acqua calda sanitaria o per il riscaldamento degli ambienti, che consentano almeno il 50% della produzione di acqua calda sanitaria; b) installazione di impianti fotovoltaici, anche se effettuati nell'ambito di ristrutturazioni edilizie, destinati al servizio di civili abitazioni e/o di edifici di enti pubblici ad uso istituzionale, per la produzione diretta di energia elettrica dalla radiazione solare, di potenza nominale non inferiore a 1 KW e non superiore a 20 KW, anche destinati ad operare in parallelo alla rete elettrica di distribuzione e connessi alla rete di utente. Costo di investimento e spesa ammissibile Per la realizzazione degli impianti sono riconosciuti i seguenti costi unitari massimi di investimento: a) pannelli solari: 1.000,00 mq., IVA compresa, fino a un massimo di: 5 mq. per la singola abitazione; 5 mq. con aggiunta dell importo fisso di 1.400,00 per ogni ulteriore unità immobiliare servita oltre la prima in caso di utilizzo condominiale; 40 mq. per edifici adibiti ad attività istituzionale di Enti Pubblici; b) impianti fotovoltaici: 5.000,00 per kw di picco prodotti, IVA compresa, fino ad un massimo di: 5 kw di picco prodotti per gli edifici ad uso civile abitazione; 20 kw di picco prodotti per gli edifici ad uso istituzionale di Enti Pubblici. La Giunta Provinciale con proprio provvedimento può decidere diversamente in relazione agli importi dei costi da ammettere a contributo. La spesa ammissibile, contenuta nel limite del costo massimo di investimento riconosciuto e riferito ad ogni tipologia di intervento è determinata dalle seguenti voci:
4 a) fornitura e posa in opera dei materiali e dei componenti necessari; b) opere edili essenziali e connesse all installazione, nonché gli oneri per la sicurezza; c) opere accessorie di qualsiasi tipo e specie strettamente inerenti gli impianti; d) imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) ove sia stata effettivamente sostenuta e non possa in alcun modo essere recuperata dal beneficiario. Entità del contributo Il contributo in conto capitale deve essere contenuto nelle seguenti misure: a) 30% della spesa ammissibile, nel caso di installazione di pannelli solari per il riscaldamento dell'ambiente o per la produzione di acqua calda; b) 20% della spesa ammissibile, nel caso di installazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica. Cumulabilità dell'incentivo Per gli impianti fotovoltaici è possibile cumulare l'incentivo del presente regolamento con quanto previsto dal Decreto del Ministero delle Attività produttive del 19 febbraio 2007 "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n 387 e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti e nelle disposizioni di cui al comma 1 e comma 2 dell'art. 9 dello stesso. Non sono previste altre forme di cumulabilità pena la decadenza del contributo di cui al presente regolamento. Attribuzione delle risorse per tipologie di interventi La Giunta Provinciale con deliberazione attribuisce le risorse finanziarie disponibili tra gli interventi previsti e nell ambito di questi può ripartire diversamente i fondi rispetto alla suddivisione tra soggetti privati ed Enti pubblici. Domanda per l'ammissione al contributo Possono presentare domanda di contributo i soggetti che alla data di presentazione della domanda stessa risultano proprietari o comproprietari di civili abitazioni, adibiti a prima casa, destinati ad abitazione principale con obbligo di residenza. Le domande di contributo sono trasmesse a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento alla Provincia di Pordenone, Largo San Giorgio, 12, ovvero depositate presso l'ente. Le domande per l installazione di nuovi impianti fotovoltaici e solari termici debbono essere presentate nel periodo ricompresso tra il 1 gennaio di ogni anno ed il 30 giugno dello stesso ovvero entro diverso termine fissato dagli eventuali bandi. Bandi A partire dall anno 2012 eventuali contributi saranno erogati solo a seguito di specifici bandi che disciplineranno le modalità di presentazione della domanda, tipologia di interventi ammissibili e procedure amministrative per la concessione ed erogazione del contributo. A CHI E' RIVOLTO IL SERVIZIO Privati cittadini Amministratori di condomini Imprese che effettuano la manutenzione degli impianti termici Comuni Titolari di attività produttive
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