Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06)
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- Chiara Longhi
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1 Rendimento energetico Disposizioni correttive al D. Lgs. n. 192/06 (D. Lgs. n. 311/06) Nuovo ambito di applicazione Certificazione energetica Controllo e manutenzione degli impianti termici Verifiche del rendimento Diagnosi energetica Uso di fonti rinnovabili ed impianti fotovoltaici NUOVO AMBITO DI APPLICAZIONE Il D. Lgs. n. 311/06 nel modificare il campo di applicazione del D. Lgs. n. 192/05, considera oltre che gli edifici anche gli impianti in essi installati, precisando dunque che il Decreto 192/05 si applica alla progettazione e realizzazione di: -) edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati; nuovi impianti installati in edifici esistenti; opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti. Altresì, il Decreto 192/05 trova applicazione nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, nel caso in cui detta attività sia riferita ad un applicazione: 1) integrale a tutto l edificio, nei casi di ristrutturazione integrale oppure di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2; 2) integrale, ma limitata al solo ampliamento dell edificio nel caso in cui l ampliamento superi il 20% del volume dell intero edificio esistente; 3) un applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti quali: la ristrutturazione totale o parziale, la manutenzione straordinaria dell edificio ed ampliamenti volumetrici all infuori di quanto previsto nei punti 1) e 2); nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi; sostituzione di generatori di calore; Nel riconfermare l esclusione dell applicazione del Decreto per: i fabbricati industriali, artigianali ed agricoli non residenziali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici dello stesso; -) gli edifici culturali e paesaggistici; i fabbricati isolati con superficie utile totale inferiore a 50 m2; si aggiungono ora anche: gli impianti installati ai fini del processo produttivo anche se utilizzati in parte per usi tipici del settore civile.
2 CERTIFICAZIONE ENERGETICA Il D. Lgs. n. 192/05 ha avuto il pregio di rendere operativi nel nostro ordinamento, molti degli obblighi previsti dalla precedente Legge 10/91, la quale non ha trovato una reale applicazione in quanto mancavano i provvedimenti attuativi, come ad esempio l introduzione di misure di contenimento dei consumi energetici estivi e la certificazione energetica degli edifici. Riteniamo opportuno ricordare che: l attestato di qualificazione energetica è il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell edificio, nel quale sono riportati: i fabbisogni di energia primaria di calcolo; la classe di appartenenza dell edificio o dell unità immobiliare. indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell edificio o dell unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonché i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. la certificazione energetica dell edificio è il complesso delle operazioni svolte dai soggetti esperti qualificati per il rilascio dell attestato di certificazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell edificio. Per quanto concerne la certificazione energetica degli edifici, il D. Lgs. n. 192/05 prevede che, a partire dallo scorso ottobre 2006, il costruttore ha l obbligo di dotare l edificio (se la richiesta del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività è stata presentata dopo l 8 ottobre 2005), di un specifico attestato di certificazione energetica nel caso di: nuova costruzione di edificio; ristrutturazione integrale oppure demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2. L art. 2 del D. Lgs. n. 311/06 estende gradualmente l obbligo della certificazione energetica per tutti gli edifici esistenti ed oggetto di compravendita, indipendentemente dall eventuale effettuazione di eventuali interventi di ristrutturazione. L obbligo della certificazione energetica decorre: a decorrere dal 1 luglio 2007, per gli edifici di superficie utile superiore a 1000 m2, nel caso di trasferimento oneroso dell intero immobile; a decorrere dal 1 luglio 2008, per gli edifici di superficie utile fino a 1000 m2 nel caso di trasferimento oneroso dell intero immobile; a decorrere dal 1 luglio 2009 per le singole unità abitative nel caso di trasferimento a titolo oneroso. Inoltre a decorrere dal prossimo 1 luglio 2007 tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell attestato di certificazione energetica dell edificio o dell unità immobiliare entro i primi 6 mesi di vigenza contrattuale con esposizione al pubblico della targa energetica. L attestato di certificazione energetica ha validità 10 anni e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione che modifichi la prestazione energetica dell edificio o dell impianto. Lo stesso deve comprendere i dati relativi all efficienza energetica propri dell edificio e riportare anche utili suggerimenti per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici. Il D. Lgs. n. 311/06 lascia tuttavia irrisolto il problema del riconoscimento dei soggetti abilitati a produrre le certificazioni (il decreto contenente i requisiti professionali degli esperti alla certificazione energetica degli edifici era infatti atteso per l 8 febbraio 2006) così come quello delle Linee guida nazionali alla certificazione energetica degli edifici che erano attese per l 8 aprile 2006.
3 Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali recanti disposizioni per la certificazione energetica, l articolo 5 del D. Lgs. n. 311/06 stabilisce che l attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito: dall attestato di qualificazione energetica; oppure da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal comune con proprio regolamento antecedente l 8 ottobre Sia l attestato di qualificazione energetica che l equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune, perdono la loro efficacia trascorsi 12 mesi dall emanazione delle Linee guida nazionali. Pertanto, una volta emanate le suddette Linee guida si dovrà provvedere alla certificazione energetica. L attestato di qualificazione energetica può essere rilasciato dal progettista dell edificio o degli impianti o dal direttore dei lavori, diversamente dall attestato di certificazione energetica che, come prescritto dalla stessa direttiva europea n. 91/2002, dovrà essere redatto da un soggetto terzo indipendente i cui requisiti sono da definire. L attestato di qualificazione energetica, unitamente alla conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al Comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il D. Lgs. n. 311/06 lascia aperta anche la questione legata alla messa a punto di una metodologia nazionale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici in quanto la mancata emanazione dei Decreti contenenti i criteri generali e le metodologie di calcolo per l indice di prestazione energetica (attesi per l 8 febbraio 2006), sta determinando una proliferazione di strumenti e metodi diversi. CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI Il D. Lgs. n. 311/06 conferma che è l impresa installatrice a definire la periodicità della manutenzione sugli impianti termici. In particolare il Decreto prevede che: le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici devono essere eseguite seguendo le istruzioni tecniche fornite dall impresa installatrice dell impianto; qualora queste non fossero disponibili, le suddette operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici devono essere effettuate conformemente alle istruzioni del fabbricante degli apparecchi; qualora anche tali indicazioni non fossero disponibili, si deve far riferimento alle istruzioni delle norme UNI e CEI che regolano la materia; in ultima analisi, nel caso in cui non fossero disponibili le indicazioni di cui ai punti precedenti, si fa riferimento alle seguenti periodicità minime: almeno ogni anno, normalmente all inizio del periodo di riscaldamento, per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido, di qualsiasi potenza, e per quelli alimentati a gas di potenza maggiore o uguale a 35 KW; almeno ogni 2 anni per gli impianti termici alimentati a gas di potenza inferiore a 35 KW dotati di generatori di calore installati da oltre 8 anni oppure dotati di generatori di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all interno di locali abitati; almeno ogni 4 anni per tutti gli altri impianti di potenza inferiore a 35 KW. L operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti termici ha l obbligo di redigere e sottoscrivere: il rapporto di controllo tecnico di cui all allegato F per gli impianti termici di potenza maggiore o uguale a 35 KW;
4 il rapporto di controllo tecnico di cui all allegato G per gli impianti termici di potenza inferiore a 35 KW che, come noto, ha ormai sostituito l allegato H al DPR 412/93 e successive modifiche. Tale rapporto: deve essere rilasciato al Responsabile dell impianto ed allegato al libretto di impianto/centrale; deve essere trasmesso all amministrazione competente per le ispezioni sugli impianti per quelli almeno con le seguenti scadenze temporali: ogni 2 anni nel caso di impianti di potenza maggiore o uguale a 35 KW; ogni 4 anni nel caso di impianti di potenza minore di 35 KW. VERIFICHE DEL RENDIMENTO In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione vanno inoltre effettuate le verifiche del rendimento di combustione. Le periodicità minime previste dal D. Lgs. n. 192/05, per la verifica del rendimento di combustione, sono le seguenti: almeno una volta all anno, normalmente all inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore alimentati a combustibili liquido o solido, indipendentemente dalla potenza, oppure alimentati a gas con potenza superiore o uguale a 35 KW. Per le centrali termiche dotate di generatori di calore con potenza complessiva maggiore o uguale a 350 KW è prescritta anche una seconda determinazione del rendimento di combustione; almeno ogni 2 anni per i generatori di calore alimentati a gas di potenza inferiore a 35 KW, installati da oltre 8 anni oppure a focolare aperto e installati all interno di locali abitati; almeno ogni 4 anni per i generatori di calore con potenza inferiore a 35 KW. Tuttavia la verifica di rendimento va effettuata in occasione di qualunque intervento che possa modificare le modalità di combustione. Tutti i generatori di calore che hanno rendimenti di combustione inferiori ai limiti normativi e non riconducibili a questi mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni dalla data della verifica. Inoltre, essi sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo di cui alle lettere e-f-g-h dell art 9, comma 6, del D.P.R. n. 412/93 (es. impianti centralizzati ed individuali dotati di termoregolazioni, impianti condotti con contratti di servizio energia). DIAGNOSI ENERGETICA Il punto 3 dell allegato I al D. Lgs. n. 311/06, prevede l obbligo di allegare alla relazione tecnica una diagnosi energetica dell edificio e dell impianto nei seguenti casi: installazione di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 100 KW; installazione di impianti termici individuali a seguito di decisione condominiale di dismissione dell impianto termico centralizzato o di decisione autonoma dei singoli, quando il limite di 100 KW è raggiunto o superato dalla somma delle potenze dei singoli generatori di calore da installare nell edificio o dalla potenza nominale dell impianto termico preesistente, se superiore. Nella diagnosi energetica dell edificio e dell impianto vanno individuati: gli interventi di riduzione della spesa energetica; i relativi tempi di ritorno degli investimenti; i possibili miglioramenti di classe dell edificio nel sistema di certificazione in vigore. Il punto 17 dell allegato L al D. Lgs. n. 311/06, prevede inoltre che le autorità competenti per le ispezioni sugli impianti termici, realizzino una diagnosi energetica dell impianto nel caso in cui l impianto termico sia dotato di generatori di calore di età superiore a 15 anni con potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 350 KW.
5 USO DI FONTI RINNOVABILI ED IMPIANTI FOTOVOLTAICI L allegato I del D. Lgs. n. 192/05 modificato dal D. Lgs. n. 311/06, rende obbligatorio l utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia termica ed elettrica per tutte le categorie di edifici pubblici che privati. In particolare è obbligatorio prevedere che l uso delle fonti rinnovabili copra almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria di acqua calda sanitaria (20% per gli edifici nei centri storici) nei seguenti casi: costruzione di nuovi edifici; installazione di nuovi impianti termici; ristrutturazione di impianti termici esistenti. Inoltre è previsto l obbligo di installare un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica nei seguenti casi: costruzione di nuovi edifici; ristrutturazione integrale oppure demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con superficie utile superiore a 1000 m2. Per le modalità applicative di tali obblighi si rimanda all emanazione di specifici Decreti in materia, in vista del fatto che è stato abrogato nel D. Lgs. n. 192/05 l allegato D, recante prime indicazioni circa le predisposizioni per l integrazione di impianti solari termici e fotovoltaici nelle coperture degli edifici e per l allaccio alle reti di teleriscaldamento.
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