MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
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- Fabio Valle
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1 Visti i propri decreti con i quali sono state iscritte nei relativi registri, ai sensi dell articolo 19 della legge n. 1096/71, le varietà di specie agricola indicata nel dispositivo, per le quali è stato indicato il nominativo del responsabile della conservazione in purezza; Vista la richiesta del responsabile della conservazione in purezza delle varietà indicate nel dispositivo, volta ad ottenere la cancellazione delle varietà medesime dai registri nazionali; Ritenuto che non sussistano motivi ostativi all accoglimento della proposta sopramenzionata; Decreta: Articolo unico - Ai sensi dell articolo 17 -bis, quarto comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varietà, iscritte nei registri nazionali delle varietà di specie di piante agrarie con il decreto a fianco di esse indicato, sono cancellate dai registri medesimi: Colza Codice Sian Varietà DM iscrizione 8908 Libri CS 14/03/ Magali CS 14/03/ Facti CS 13/02/ Loveli CS Sunni CS 13/02/ /02/2007 Responsabile della conservazione in purezza Caussade Semences Caussade Semences Caussade Semences Caussade Semences Caussade Semences Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 febbraio 2014 AVVERTENZA: Il direttore generale: CACOPARDI Il presente atto non è soggetto al visto di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, né alla registrazione da parte dell Uffi cio centrale del bilancio del Ministero dell economia e delle fi nanze, art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 38/ A01736 MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 10 febbraio Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013. IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica 74/2013) recante la definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell acqua per usi igienici e sanitari ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di attuazione delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, ed in particolare: l art. 7, comma 5, secondo cui gli impianti termici per la climatizzazione e l acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di impianto per la climatizzazione ; l art. 8, comma 5, secondo cui, al termine delle operazioni di controllo, l operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica, nelle forme indicate all Allegato A del medesimo regolamento; l art. 7, comma 6, secondo cui i modelli dei libretti di impianto di cui al comma 5 e dei rapporti di efficienza energetica di cui all art. 8, comma 5, nelle versioni o configurazioni relative alle diverse tipologie impiantistiche, sono aggiornati, integrati e caratterizzati da una numerazione progressiva che li identifica, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, entro il 1 luglio 2013, ferma restando la facoltà delle Regioni e Province autonome di apportare ulteriori integrazioni; Considerate le analisi sviluppate in fase istruttoria con il supporto tecnico-scientifico dal Comitato Termotecnico Italiano sulla base delle esperienze fin qui maturate, delle evoluzioni previste nella normativa tecnica europea e nazionale e dei confronti avuti con gli operatori del settore; Considerata l opportunità di prevedere un lasso temporale di adeguamento del sistema per l adozione dei modelli aggiornati con il presente decreto, evitando anche di intervenire con nuovi adempimenti nel corso della stagione di riscaldamento; 85
2 Decreta: Art. 1. Modello di libretto di impianto per la climatizzazione 1. A partire dal 1 giugno 2014, gli impianti termici sono muniti di un libretto di impianto per la climatizzazione (di seguito: il Libretto) conforme al modello riportato all allegato I del presente decreto. Art. 2. Modelli di rapporto di efficienza energetica 1. A partire dal 1 giugno 2014, in occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione di cui all art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza utile nominale maggiore di 10 kw e di climatizzazione estiva di potenza utile nominale maggiore di 12 kw, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, il rapporto di controllo di efficienza energetica di cui all art. 8, comma 5, (di seguito: il Rapporto) si conforma ai modelli riportati agli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 2. Il comma 1 non si applica agli impianti termici alimentati esclusivamente con fonti rinnovabili di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, ferma restando la compilazione del libretto. Art. 3. Compilazione e modalità di utilizzo dei modelli 1. Il libretto e il rapporto sono compilati e utilizzati conformemente alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 74/ Gli allegati al presente decreto sono resi disponibili in formato PDF sul sito del Ministero dello sviluppo economico e sono pubblicati, nel medesimo formato e con i medesimi contenuti, anche nell ambito della documentazione inerente il catasto territoriale degli impianti termici che ciascuna Regione predispone ai sensi dell art. 10, comma 4, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 74/ Eventuali integrazioni del libretto, apportate dalle Regioni o dalle Province autonome ai sensi dell art. 7, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 74/2013, sono predisposte sotto forma di scheda aggiuntiva con numerazione coerente con quella della sezione del libretto cui afferiscono. 4. Gli allegati al presente decreto possono essere resi disponibili anche dalle associazioni di categoria degli operatori termoidraulici o da altri operatori del settore e dalle associazioni di interesse senza alcuna modifica o integrazione, eccezion fatta per l eventuale aggiunta del logo delle associazioni, e con evidenziazione degli estremi del decreto ministeriale di adozione. 5. Al responsabile dell impianto è data facoltà di selezionare e fare compilare e aggiornare le sole schede del libretto pertinenti alla tipologia dell impianto termico al quale il libretto stesso si riferisce. 6. Nel caso di integrazioni dell impianto con componenti o apparecchi aggiuntivi, il libretto è aggiornato mediante compilazione delle sole schede pertinenti agli interventi eseguiti. Nel caso di dismissione dall impianto senza sostituzione di componenti o apparecchi, le relative schede sono conservate dal responsabile dell impianto per almeno 5 anni dalla data di dismissione. 7. Il Libretto può essere reso disponibile anche in formato PDF, o elettronico, editabile ai fini della sua compilazione e aggiornamento in forma elettronica. In questo caso, copia conforme del file, stampata su carta, deve essere resa disponibile in sede di ispezione da parte dell autorità competente. 8. Per gli impianti esistenti alla data del 1 giugno 2014, i libretti di centrale ed i libretti di impianto, già compilati e conformi rispettivamente ai modelli riportati negli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003, devono essere allegati al Libretto. 9. Al fine di facilitare e uniformare la compilazione dei libretto di impianto per la climatizzazione e dei rapporti di controllo di efficienza energetica, il CTI mette a disposizione degli esempi applicativi per le tipologie impiantistiche più diffuse. Art. 4. Disposizioni finali 1. Gli allegati I e II del decreto ministeriale 17 marzo 2003 sono sostituiti dall allegato I del presente decreto. 2. Gli allegati F e G del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono sostituiti dagli allegati II, III, IV e V del presente decreto. 3. Il presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 febbraio 2014 Il Ministro: ZANONATO 86
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Oggetto: DECRETO 10 febbraio 2014. Descrizione:
Comitato Termotecnico Italiano Energia e Ambiente Ente Federato all UNI Iscritto c/o la Prefettura di Milano nel Registro delle Persone Giuridiche al n. 604 Via Scarlatti 29-20124 Milano - P.IVA 11494010157
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