Venerdl, 25 gennaio 1924 Numero 21. Annunzi giudiziari. Altri avvasi. All'importo

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1 S Ogni Pg Arretrto Venerdl, All'importo Le UFFICIO L Pg Pg GAZZETTA UFFICIALE PARTE PR1MA D EL RE GNO D'IT ALIA L 0, 60 Annu LXV Rom 25 gennio 1924 Numero 21 Abbonmnenti Irl Itom, si preso l'3mministrzionc clr domicilio ed in tutto il Regno (Prte I e II) All'estero (Pesi dell'unione postle) In Rom, si presso l'arnministrzione che domicilio ed in tutto il Regno (sol Prte I) All'estero (Pesi dell'uniono postle) Anno Sem Trim » TO» » ISO Un numero seprto fino 32 pgine cent 60 cent 80; ll'cstero L 100 il giornle si compone di oltre 32 pgine um"nt di cent 60 ogni 32 pglne o frzioni foglio dello inscrzioni, di 4 pgine, cent 30 Arretrto cent 40 1xmex mloni Annunzi giudiziri Altri vvsi 200 per ogni line di colonn» 300 spzio di line Le pgine destinte per le inserzioni, gli effetti del comput delle liner e degli spzi di line, si considerno sempre diiiso in due colonne verticli Gli or:ginli degli vvisi debbono essere redtti su crt </ bollo d Lire TRE ed ccompgtnti d un deposito preventivo in rgionc di lire CENTOT ENTI (L 120) per ogni pgin di mnoscritto Gli bbonmenti si prendono presso l'amministrzione e Oli UÏfici postli decory re dl 1 d'ogni trese richieste per le fserzioni debirono essere dirette csclusivmente ll Amministrzione dell «Gzzett Ufficile presso 11 Provveditorto Generle dello Stto Ministero de11e Finnze (Tel 0186) di ciscun rgli postle ordinrio e telegrfic si ggiung sempre l tss di bollo di centesimi cinque o dieci DIREZIONE E ItEDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO I PUBBLIOlZIONE DELLE LEGGI SOMMARIO ORDINI CAVALLERESCHI Ordine dei SS Alurizio e Lzzro e dell Coron d'itli: Nomine e promozioni Pg 414 LEGGI E DECRETI REGIO DECRETO e dicembre 1923, n 2920 Autorizzzione cedere in pplto medinte trtttive pri vte 11 servizio di recpito dei telegrmmi e degli espressi po stli,,pg421 REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 2997 Abolizione dell ctegori degli utlicili di milizi territo= rile, e nuove norme reltive l reclutmento, gli obbilghi di servizio e ll'vnzmento degli utlicili di complemento 122 REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 2998 Fcoltà dt l Governo del Re di compilre un nuovo testo unico delle leggi sul reclutmento del Negio esercito Pg 424 REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3009 Conversione in goverrtivo del liceoginnsio preggito del Collegio itlolbnese di Snt'Adrino, in Sn Demetrio Co= rone,,,,,,,, Pg 424, REGIO DEORETO 31 dicenibre 1923, n 3011 Istituzione in Rom di un Scuol storic nzionle presso PIstituto storico itlino Pg 42õ RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembro 1923, n Iodificzioni l regime dell tss di soggiorno Pg 425 RELAZIONE o REGIÖ DEORETO 80 dicembre 1923, n 3024 Esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette dichirte in=, debite,,,, Pg 426 RETAZIONE o REGIO DEORETO 30 dicembre 1923, n 3026 Esenzione dll'impost di ricchezz mobile fvore delle societa nzionll per zioni pel redditi derivnti d illili e suc= cursli d esse implntte in pesi esteri, Pg 427, RELAZIONE e REGIO DEORETO 30 dicembre 1923, n 3027 Abolizione dell'impost sugli umenti di compensi gli m ministrtori di società Pg 428 RELAZIONE e REGI3 DECRETO 30 dicembre 1923, n 3028 Agevelzioni per i concordti ed i risctti dell'impost sul ntrimonio Pg 428,,,,,,,,,,, 4 RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3032 Distcco delle frzioni di Milocc e di S Bigio di rispet tivi comuni di Suter e di Cmpofrnco e costituzione in unico comune con il nome di Milocc Pg 429 RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3033 Aggregzione del comune di Mortno quello di Snt Sofi,Pg429 REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n 3036 Modificzioni ll'ordinmento giudizirio dell Somli Itlin Pg430 REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n 3038 Disposizioni concernenti i mcchinisti ed il personle di ser= vizio dei Regi IIcel=ginnsi e del Regi ginnsi dell Sicill Pg 432 REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3047 Riform dell,iegge 29 mrzo 1903, n 103, per l'ssunzione dirett dei pubblici tervizi d prte dei Comuni Pg 432 REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n 3055 Estensione l personle dell Associzione itlin dell Croce Ross, chimto in servizio d'ordine del Commissrito per l'eronutic, di tutte le norme contenute nei Regi decreti 3 mggio 1915 n 719, e 14 dicembre 1919, n 2470, per l'nlogo personle del Regio esercito e dell Regi mrin 435 RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923: Prorog di poteri del Commissrio strordinrio di Clt fimi Pg 485 DECRETO MINISTERIALE 5 gennio 1924 Qurt serie del buoni 5 ¾ del Tesoro novennli l porttore, 435 DECRETO MINISTERIALE 15 dioembre 1923 Istituzione di un ufbcio secondrio postle e telegrfico Iliposto (Ctni) Pg 436 DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923 Istituzione di un utlicio secondrio postle e telegrfico liondovi Breo (Cuneo),,, Pg 438 DISPOSIZ10NI E COMUNICATI Ministero delle finnze: Smrrimento di ricevute (Elenco n 22) Pg 436

2 :I92& L GAZZETTA UFFICIALIC DEL REGNO D'ITALIA N 21 ORDINI CAVALLERESCHI ORDINE DEI SS MAURIZIO E LAZZARO Su Mestà si compicque nominre nell'ordine dei Snti Murizio e Lzzro: Ði Suo Motu proprio: Con decreti 5 gennfo 1921: grnd'uffizile: Liguori comm prof Psqule, tenente colonnello dell C R I Rubino comm vv Michele, membro del Consiglio direttivo dell C R I (Npoli) Olivieri comm Crlo, prefetto del Regno Drbesio comm dott Michele, prefetto del Regno Gorrini comm dott Gicomo, Regio console generle, membro dell Giunt superiore degli rchivi commendtore : Rocco comm vv Ferdinndo, direttore generle l Ministero dell'gricoltur Cerrin comm Polo, colonnello di cvlleri riposo Dusmet de Smours duc Luigi, consigliere Comitto regionle C R I (Npoli) I)i Fede mrch comm Gio Btt, segretrio generle l Consiglio d i Stto Gsti comm dott Giovnni, questore di pubblic sicurezz Girrdi comm Gicomo, già direttore generle dei combustibili Miccchi comm prof Rodolfo, cpo sezione l Ministero dell'istruzione, sovrintendente scolstico per l Tripolitni cvliere: Bred comm Ernësto, consigliere provincile di Chieti Accrdi cv uit prof Luigi, segretrio prticolre del Sottosegretrio di Stto ll Presidenz del Consiglio Venditelli cv uff yv Arturo, segretrio prticolre del Sottosegretrio di Stto per l'interno Acmpor cv vv Frncesco, segretrio di Gbinetto del Sotto segretrio di Stto ll Presidenz del Consiglio Zurlo cv uff vv Leopoldo, id id Clbrese cv uff Andre, vice questore di Rom Cslegno vv prof Giovnni di Sebstino, d Druent, residente Torino Slem comm Emnuele, Con decreti 13 gennio 1921: commendtore: di Slonicco cvliere: Ricotti Mgnni cv Sidney, segretrio di Lëgzione Pizz cv Angelo, di Girgenti, fondtore di un sntorio ntitubercolre Lecci vv comm Enrico, di Pis Leicht comm Silverio, professore dell Regi università di Moden Con decrett 16 gennio 1921: coinnrendtore: Petrucci comm Eugenio, cpo rgioniere nel Ministero dell guerr Filippi comm Emilio, tenente colonnello del crbinieri Reli, collocto riposo Rossini cy uff Angelo, rchivist cpo nel Ministero dell'indu stri e commercio Con decreti 20 gennfo 1921: grn cordone: Cmer comm vv GiovunÌ, deliutto l Prlmento Montlcini prof vv Cmillo, segretrio generle dell Cmer dei deputtl grnd'uffizile: Torri comm ing Alberto, presidente di sezione del Consiglio supe riore del lvori pubblioi commendtore: Gtti comm ing Giuseppe, ispettore superiore del Genio civile Gherei ing oonm Adolfo, id id Mgliett comm ing Michele, ispettore superiore del Genio civile Sertour comm ing Adolfo, id id, cvliere : Corno mons Giuseppe, cnonico dell Metropolitn di Torino Dllri cv Giovnni, giudice colle funzioni di primo segretrio l Ministero dell giustizi Con decrett 23 gennio 1921: grn cordone: Guglielmi mrch Giorgio, deputto l Prlmento commendtore : Di Muro comm ing Alberto, membro del Consiglio superiore dei lvori pubblici Slvetti mons Defendente, di Bresci, cnonico convisittore Ilossi comni dott Giovnni, cpo di Gbinetto del Ministro per l pubblic istruzione Pllvicino mrch comm Domenico, presidente Comitto regionle C R I Genov, uffizile : Averone comm ing Antonio, membro del Consiglio superiore dei lvori pubblici Severi dott comm Leonrdo, cpo sezione l Ministero dell pul> blic istruzione, segretrio di Gbinetto del Ministro cvliere: Silenzi comm rg Ludovico, presidente dell'associzione itlin degli lbergtori Cvllotti cr Acliillo fu Giuseppe, d Torino Leonetti pdre Riccrdo Gerolmo, cppellno militre D'Arpino þdre Giuseppe, superiore dell Missione Zezz cr Pietro, membro del Comitto pro mutilti Con decreti 3 febbrio 1921 grnd'uffizile: Gonnell comm Eustchio, procurtore generlo presso l Corte d'ppello di Torino commendtore: Borcchi mons Gio Btt, vescovo di Mss Mrittim cvliere: Mele comm Ferdinndo, direttore mministrtivo del giornlo «Il Messggero» Con decreto 3 febbrio 1921: «uffizile: Delù cv uff geom Enrico, ufficile tecnico del Grn Mgistero Murizino Con giecreti 6 febbrio 1921 grn croce S E Vsnitch Milenko, presidente del Consiglio dei Ministri di Serbi S E Cost Stoynovitch, Ministro delle finwnze di Serbi, grnd'uffizile: Agnelli comm Giovnni, mministrtore delegto dell «Fit» (Torino) Mezztti comm dott Filippo, presidente di sezione dell Corte dei conti Armelissso comm Antonino, id id Rinldi comm nob ing Filippo, direttore generle del tesoro Glli comm Lmo, id id Bttistini comm Mtti, rtist lirico, commendtore: Brvett cv Ettore contrmmirglio nell Regi mrtn l Ministero Clderini comm vv Bsilio, presidente del Club Alpino (Noyr)

3 N GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D ITALIA uffizile : Ostovitch Pule, segretrio prticolre di S E Trumbic cvliere : Cncni comm Pietro fu Luigi, pubblicist in Rom L Bell cv vv Rosrlo, cpitno in congedo, presidente dell Associzione nzionle mutilti di Plermo Prdossi comm Giuseppe Gusti comm Amerigo, rtist drmmtico Mugny conte Clemente, sindco di Brillnt (Alt Svoi) Con decreto 10 febbrio 1921 grnd'uffizile : Cmnni comm Vincenzo, direttore generle del credito l Ministero dell'industri e del commercio uffizile: Dondon cv Filiberto, mggiore nel Genio nvle cvliere: De Bisogno cv GiusePPe, tenente colonnello fnteri Con decreto 13 febbrio 1920 cvliere: Mentuoro comm vv Rffele, consigliere dell C R I (Npoli) Molinri comm dott Vittorio, medico chirurgg in Torino Con decreto 17 febbrio 1920: commendtore: Blsmo comm dott Gustvo, consigliere dell Corte dei conti Mzio comm dott Alberto, id id Lupincci comm dott Alessndro, id id Durnte comm Eederico,,procurtore generle ll Corte dei conti Quttrone comm ing Frncesco, ff Alto Commissrio d'itli gli Stti Uniti d'americ Attolico comm Bernrdo, Nostro Ministro plenipotenzirio Dondeo cv Alfredo, mggiore del Regio esercito Svino cÿ uff Luigi, cpitno di corvett cvliere: Spno Mtteo, cpitno di fregt Bincheri Giovnni, cpitno di corvett Mngno Vittorio, id Vertù Crlo, id Vndone Polo, 1d Bldi Crlo, id Meneglli Umberto, primo te'nente di vscello Rognoni Rul, id Con decreto 3 mrzo 1921: grnd'ufficile: Derenini comm vv Agostino, vice presidente dell Cmer dei deputt Rodino vv comm Giulio, id id Squitti dei broni di Plermiti prof Bldssrre, id Id commendtore: Costndi comm Giovnni, presidente del Regio lbergo di virtil Roi mrch comm Giuseppe, industrile di Vicenz Giordno cv vv Giuseppe, consigliere di Corte d'ppello Fedelt vv Ettore, già mggiore commissrio, cvliere: Verrtti comm dott Sntino, direttore generle presso 11 Commissrito generle pprovvigionmenti e consumi Cngnell cv uff dott Costntino, funzionrio del Ministero del t9eoro Roberti cv uff Roberto, segretrio cpo Comitto liquidzione mer ci requisite nel Comuni invsi dl neynico Mondino comm Giuseppe, Regio notio in Torino< Su propost del Ministro per i lvori pubblici: Con decreto 16 gennio 1921: grnd'uffizile: Mrzollo vv Crlo, direttore generle del Segretrito ginerte del Ministero dei lvori pubblici commendtore: Spppo ing Antonio, cpo servizio Ferrovie Stto Orso ing Quinto, id id Grillo ing Gspre, ispettore supertore Ferrovie Stto uffizioje: Rvioli rg Aldo, sotto cpo servizio Ferrovie Stto De Snctis ing Alfonso, id Id Roset ing Slvtore, cpo comprtimento Primtest Ferrovie Stto ing Andre, sotto cpo servizio Ferrovie Stto Mgnghi ing Gustvo, id id De Cuois vv Torquto, direttore cpo divisione Ministero lvori pubblici Pediconi vv Pietro, direttore cpo divisione Ministero lvori pubblici Pirol ing Benfmino, ingegnere cpo del Genio civile Mgrini prof Giovnni, Venezi cvliere: Rottri cv Virgilio, cipo divisione Ferrovie Stto Rot vv Frncesco, id id Elen vv Getno Filippo, vvocto divisionle Ferrovie Stto Rigzzi ing Silvio, cpo divisione Ferrovie Stto Bignmi ing Giuseppe Mrino Durzzo ing Silvio, cpo divisione Ferrovie Stto Pronzini ing Giuseppe, id id Mlpeli vv Luigi, vvocto divisionle Ferrovie Stto Ngliti ing Gspre, cpo divisione Ferrovie Stto Foh ing Ernesto, id id Bldini ing Ugo, id id Anghileri ing Crlo, id, id Chlliol ing Emilio, id Id Crdini dott Cmillo, ispettore cpo Ferrovie Stto Forquet ing Roberto, ingegnere cpo Genio civile Lombrdi ing Lodovico, id id Slvini ing Nicoló, ingegnere di 1 clsse del Genio civile Mntese ing Achille, id id Troj ing Ottorino, ingegnere del Genio civile D'Alessin vv Tommso, cpo sezione mministrtivo Ministero dei lvori pubblici Aljmo vv Alfredo, primo segretrio Ministero dei lvori pubblici Giustolisi vv Getno, id Id Crcnt vv Giulio, id id Misto vv Getno, id id Con decreti 6 gennio 1921: Stur ing Frncesco, ingegnere dèl Genio civile collocto riposo Mriotti ing Enrico, cpo divisione Ferrovie Stto collocto riposo ORDINE DELLA CORONA D'ITALIA Su Mestà si compicque nominre nell'ordine dell Coron d'itli: Di Suo Motu proprio: Con decreto 6 gennio 1921: grn cordone: Rolndi Ricci cormn vv Vittorio, sentore del Regno, grnd'uffizfle: De Grossi cv Fortunto, contrmniirglio Ippellio, comm prof Getno, presidente Comitto regionle C R I (Npoli) L Vi di Villren mrch comm Alfonso, vice presidente Comituto regionle CR I (Npoli) Cgnoni comm Ginfrnco, Vloe presidente Comitto regionle C R I (Milno) Andreis corim vv Vittorio, Vice presidente Comitto regionle C R I (Torino)

4 gg GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N 21 commendtore: Tosti cv uff ing Luigi Riv cv uff Giovnni, direttore generle del «Credito Piemontese» (Torino) Loctelli cv uff Umberto, di Lecco Rdelli cv Uff Giuseppe, di Milno Cvglià cv uff dott Filippo, ex sindco di Snten (Torino) Cesri cv dott Cesre, colonnello in iposizione usiliri Forster cr dott Cesre, di Zr, residente Npoli Cuppini cv Antonio, membro dell direzione dell Bnc di Reggio Emili Righi Rivi ing Romno, industrile nell'emili Mosc cv ing Michele, cpo fficio presso il Sottosegretrito di Stto per l mrin mercntile Sciug cv uff Giuseppe, sindco di Montefiscone (Rom) Mtrzzo cv Uff Lucino Cpsso cv uff dott Vldimiro, segretrio l Gbinetto del Ministro per le poste e telegrfl Gini dott Luigi, medicochirurgo di Bergmo Sforz Cesrini duc Lorenzo, vice presidente Comitto regionle dell C R I (Rom) Molè vv Frncesco, vvocto in Ctrnzro Pompei cv uff Rffele, Regio console Piccini cv Vittorio, presidente dell'asilo infntile di Ospedletto (Genov) Spsri Frncesco, vvocto in Ctnzro Milni cv vv Giovnni, sindco di Pdov Cntni cv prof Arnldo, medicochirurgo in Npoli Croselli cv uff vv Cmillo, d Velletri, residente in Rom Pinto cv Edgrdo, industrile in Npoli Blzno vv cv Vincenzo, colonnello nell giustizi militre Boggio cv uff dott Edordo, vice prefetto Rele cv uff dott Ernesto, id Bstle cv uff dott Ernesto, id Occelli cv uff vv Polo Emilio, id Sllicno cv nff dott Giuseppe, id Cvlieri cv uff dott Enrico ufdzile: Ludicin cv Antonic, industrile in Plermo Cesno cn cv don Cllisto, dell Cttedrle di Pinerolo Crusi mons dott Enrico, segretrio dell'istituto di studi vincini Vlente prof Umberto, Regio provveditore gli studi in Alessnodri Curti cv Amilcre, cssiere cpo del Monte di pietà di Milno Psclino vv prof Silvio fu Pietro Csretto vv Pier Frncesco, vice presidente Comitto regionle C R I (Genov) Frnchi vv Frncesco, già segretrio comunle di Prto presidente dell Società corle «Guido Monco» Sepe cv dott Frncesco, consigliere ggiunto segretrio di Gbinetto di S E 11 Sottosegretrio di Stto per l'interno Afonticelli cv dott Roberto, consigliero ggiunto, cpo di Gbinetto del Prefetto di Rom Rodno cv dott Adolfo, consigliere ggiunto, segretrio di Gbinetto di S E 11 Ministro per l'interno Vill cv Ferdinndo, rchivist presso il Gbinetto dell Presidenz del Consiglio cvliere: Fumero rg Guido, industrile in Torino Oneglio rg Ignzio, direttore delle otitcine «Dubose» (Torino) Mrchesi Stnislo, insegnnte nelle scuole elementri di Aull Ferrris GiovTmi, direttore rlell Società di ssicurzioni in Genov Turoll Vincenzo, ispettore del Cimitero di Venezi Scretti Gio Btt, procurtore generle dell Bnc Scretti in Rom Grino vv Arturo, d Cuneo, residente Torino Dell Port Teol D Crlo, direttore per l'oper per l ribilitù dei minorenni (Torino) Mriorelli Alberto fu Pietro, d Rom, commercinte Del Genio dott Vincenzo, medicochirurgo Crbonr di Nol Schinnini Polo fu Angelo, d Cpolgo, residente Conturbi (Novr) Slvtori Alberto, priore dell Ambrogin in Montelupo Fiorentini Loctelli Ercole fu Giovnni, d Recco Grzzni Angelo, insegnnto in Melegnno (Milno) Bochen Mrco Rvzzolo Crlo, d Pdov, direttore dell Bnc d'itli Empoli Urgnni Vincenzo, già consigliere provincile di liergmo Doned Agostino, gente procurtore dell SoetetA nonim itlin Incendi (Bergmo) rmri Amostin nresidente dell Società orfeonic bolognese Con decreto 13 gennio 1921: commendtore: Roddolo cv uff Mrcello, R console Gbrielli cv uff Luigi id Fossti cv uff Oreste, rchivist nel Ministero degli ffri esteri Pozzo cv Attilio fu Pietro, industrile in Genov Gy cv ing Corrdo, presidente Associzione democrtic liberle di Torino Mlinverni cv uff ing Cesre, già consigliere comunle di Vercelli Ricci prof Ettore, libero docente nell Regi università di Rúm Tlini cv Frncesco, primo segretrio di Legzione Msnt prof Giovnni, medico chirurgo Strdell Altri cr Lionello, commercinte in Rom Mgri mons Emnuele, prroco dell chies Or Sn Michele in Firenze Robimrg Luigi, direttore del Contenzioso itlino Fiore vv Giuseppe, di Gttinr cvliere : Celli Ugo di Tito, direttore del Credito bncrio in Rom Cntù vv Lorenzo Alberto membro dell Congregzione às erltù di Torton Mgnni Glo Btt, tenente reggimento Cvlleggeri guide Ubertis Piero, id id Grimldi Bernrdino, consigliere comunle di Ctnzro Con decreto 16 gennio 1981 grnd'uf11zile : De Bury comm Giovnni, vvocto in Npoli Lelire comm Giovnni Polo, comproprietrio del lniflcio «Lclire e Sghetti Torino» Frugoni comm Pietro, ex deputto l Prlmento Crletti Gimpieri cmm dott Giuseppe, consigliere provincile di Ancon Pvoni comm Alberto, presidente dell'associzione dei rgionieri (Rom) Gherrdi comm Achille, consigliere delegto del «Resto del Crlino» Bologn commendtore: presidente Associ Rusconi cv Giuseppe, industrile Milno Tommsi prof cv Ntle, rchitetto in Rom Rod cr uff Giuseppe, rchitetto di girdini zione orticol itlin Govnnini cv prof Alberto, libero docento ll'università di Bologn Slvetti Antonio, pittore ed rchitetto d Colle Vl d'els Crver cr uff vv Giuseppe, mministrtore dell'oper pi di Sn Polo (Torino: Ferrri cv uff Luigi già vice bibliotecrio rchivist del Sento del Regno Del Frte Gstone fu, Filippo, vvocto di Rom Spigrelli vv cv Ortensio, consigliero delegto Società imprese o gestioni Ferrris prof Lorenzo, del Rogio politecnico di Torino Scotti br cv uff Cristoforo, presidente del Comitto dell Dnte Allghieri di Bergmo Pompei cv uff Edordo, pubblicist in Rom uffizile : Mrri cv Rffele, presidente dell Congregzione di crità di di Montecrotto (Ancon) Olmed cv dott Nzzreno, notio in Montelevecchie (Pesro) Rossi dott cv Vincenzo, medico chirurgo in Torino Gonell nobile cv Ing, Andre, mministitore dell'oper pi Sn Polo itorino) Aventi cv ing Brunone, id id Cpp Legor cv vv Antonino, id id Bttrr rg Alberto, dell Società itlin prodotti esplodenti (Milno) cvliere: Bi dott Oreste, medicochirurgo in Torino Asinri Edordo, già ronsigliere comunle di Virlc Bonifzi Giuseppe, geometr in hierrtino Mrecchi (Pesro) Psqulucci dott Filippo, notio in Mondolfo (Pesro) Ortoln1 Frncesco, presidente Ptronto scolstico di Serr Sri Quirico (Ancon) Fefrero dott Achille medico condotto in Collegno Nrdi dott Ugo, dell Società itlin prodotti esplodenti (Milno),

5 GAZZETTA Melogrni UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N nrdi dott Angelo, id Crrno dott Giovnni Btt, id Mrinelli Crlo, ispettore di dogn Mlgeri prof Eugenio, del Regio istituto di Rom Tm rg Ettore, controllore cpo dell Oper pi di Sn Polo Berett vv Ercole, vice segretrio cpo id Ctell rg Roberto, Vice cpo ziend ipignorätizi id Torsso, mministrtore id Cvsso vv Vittorio, vice cpo ll'uffielo legle id Nitis rg Giuseppe, vice cpo ziend ipignortizi id Milnesi rg Stefno, vice cpo ufficio rgioneri id Gordv rg Frncesco, vice cipo controllo id Con decreto 20 gennio 1921 grn cordone: Donti comm Lzzro, membro dell Commissione centrle dell Css di risprmio delle provincie lombrde grnd'uffizile: Beneduce comm vv Domenico Curtolo comm prof Gicomo, dem Regi università di Rom commendtore: Bdlá Brssi cv vv Slvtore, sindco di Acirele Mongio cv uff Donto, di Mglie Svoi cv uff prof Umberto, ingegnere in Milno Dolcett cv dott Bruno, direttore centrle dell Bnc commercile itlin,tncredi cv Alfonso, colonnemo riposo, presidente Ospedle S Lzzro (Torino) Gslini rg Dnte, di Milno, Fichet in prof Frncesco, dell Regi università di Ctni Cor cv Egidio, consigliere del Comitto regionle dell C R I in Firenze Cibrrio vv conte Luigi, presidento del Club Alpino itlino (sezione di Torino) Comelli cv uff Adolfo, direttore centrle dell Bnc commercile itlin Vllini cv Uff Giulino, sindco di Piove di Scco, uffizile: Soldti cv Giulio, vvocto in Torino, cvliere: Corzin Antonio fu Luigi, già segretrio comunle di Arcole (Tr,e Viso) Cvllotti Ferdinndo, vvocto in Milno Schivönt dott Alfredo, medicoepirurgo di Rom Selndr Giuseppe fu Giovnni, d Torino 3Izz Muro di Alessndro, d Lono, residente Genov Ricchett Achille, cncelliere di Tribunnle in Torino Npolitno Giuseppe fu Pellegrino, d Sperone (Avellino residento Npoli Sibon don Luigi, prroco di Cnle Peluso Michele, d Lecce, industrile Giovnnol Aucurto, vvocto in Rom Ghiglinzz Crlo fu Luici, d Svon Rozzo Corsi Luigi, concilitore in Copertino Lecce Con decreto 23 gennio 1921: grn cordone: Crpi comm Agostino, tenente generle del Genio nvle Mnfredi conte ing Mnfredo, ex deputto l Prlmento, grnd'uffizile: Pepi comm Umberto, vice presidente dell Cmer di commercio " di irenze Bonnse comm Michele, mggiore generlá dell Regi gurdi ricentini comm Giûseppe, mministrtore delegto unico del Bnco di Rom Asln D'Abbo princiipe Pgrtide, presidente Comitto Promutilti (Npoli) commendtore: GinÈelli cv gdordo, tenente colonnello del Genio nàvle Vrvesi cv rg Smuele, direttore generle dell Società di nvigzione siculnmericn De Grecis cv tiff Antonio, di Bri Mrchetti cv Edordo, mggior generle del corpo dell Regi gurdi Auriti rv Giulio, vvocto in Rom Sorrentino cv Alberto, membro del Comitto Promutilti, Npbli Dolce cv Psqule, id id Donzelli cv Benimino, industrile in Milno Plnese prof Giuseppe, ordinrio dell Regi università di Npoli Fedele cv dott Frncesco Sverio, cpo di Gbinetto del Sottosegretrio di Stto per l pubblic istruzione Sndrini cv Amedeo, deputto l Prlmento Gnecco cv Luigi, segretrio comunle di Svon Ruty vv Rffele, consigliere provinciie di Ctnzro Rdogn cv Michele, cpo sezione l Ministero delle finnze Icchin cv Giuseppe, industrile in Scile uffizile : Serr cv Cmillo fu Vittorio, d Torino industrile Mldotti sc don Pietro, residente Genov Bonnno Frncesco principe di Lingugloss, membro del Comitto Pronlutilti (Npoli) Lrdinelli Becci cv Armndo di Osimo (Ancon) cvliere: Mnfredi Felice fu Aurelio, d Sn Mngo d'aqilino (Ctnzro) Sntmri Niccolini Alfredo di Edurdo, d Npoli Cmpione Pietro, membro del Comitto Promutilti (Npoli) Brndi Crio, pubblicist in Rom Borioni Achille, già sindco di Cuprmontn (Ancon) Rossotto rg Pietro, sindco di Trn Giulinelli Serfino fu Polo, librio in Rom Ferrri Frncesco, librio in Rom Plmieri vv Filoteo, sindco di Vsto (Chieti) Fbroni Alcide, rgioniere in Pesro Con decreto 7 febbrio 1921: commendtore: Inni cr uff Ugo, vvocto in Npoli Fiornte cv uff Crlo, id Brovrone cv Ettore fu Ferdinndo, direttore dell'ammmistrzione lnier itlin in Biell Gemelli Enrico, rtist drmmtico dilettle piemontese Ggn cv Federico, già presidente Cmer commercio itlin M Messico De Gennro Musti cv Gspre, industrile in Milno Rizzni cv Antonio, impresrio costruttore d Udine Alessndri cv Alessndro di Giuseppe, Società editrice romn consigliere delegto dell Fzio cv vy Egidio, d Gressio Boggio cv vv Oscr, gente generle dell'istituto nzionle delle ssicurzioni di Torino Improt dott Psqule, deputto l Prlmento Vcc cv dott Umberto, deputto l Prlmertto Mzzini cv, uff Ferdinndo, console generle Poggi vv Giuseppe, già direttore Società tssicurzioni di Milno Lusignoli dott Arnldo, direttore del Sntorio ntimlrico in Rom Montni cv dott Pietro, medicochirurgo in Torino Boeri cv prof Giuseppe, mministrtore del Ricovero di mendicità di Genov Mlvno cv dott Federico, presidente dell'asilo infntile di Sn G111io (Torino) Crrr cv vv Frncesco, presidente dell Regi oper di mternità di Torino, cvliere: Lvrello Adolfo di Giovnni d Genov, residente Bologn Cmogli ing Frncesco, direttore del Zuccherificio di Bologn Cristini Gustvo, direttore dell'ufficio di coltivzione del Zuccheriflcio di Bologn Con decreto 6 febbrio 1921: grn cordone: S E dott Ante Trumbic ex Ministro degli ffri esteri di S rbi S E Voislv Antonievitch, Invito strordinrio e Ministro pienipotenzirio di Serbi grnd'uffizile: Mirbelli comm dott Enrico, ispettore superiore nel Ministero delle poste e telegrfl Gulino comm vv Riccrdo, vice direttore mministrtivo dell e Fit n (Torino) Bvier comm Giovnni, consigliere Corte di csszione Rom liuggeri comm dott Angelo, consigliere dell Corte dei conti Perrino comm Gennro id id comm dott Crlo, id id

6 condo N QAZZETTA UFFICIALE DEL REGNOD'ITALIA 21 Vicrio comm dott Crlo, id id Liberti comm Frnco, consigliere cðmunle di Rom Stevn K Pulovitch, consigliere di Legzione, cpo Gbinetto del Ministro degli ffri esteri di Serbi M Klftovitch, colonnello, ddetto militre ll Legzione Rele di Serbi Prigi commendtore: Rgnini mons Rodolfo, Vicrio per il servizio religioso dell RegiŒ mrin, esonerto dl servizio Turri prof cv Frncesco, del Regio istituto tecnico di Pdov Brbnti cv Eugenio, vvocto in Firenze Glrdi cv Crlo, id id Frnceschelli cv uff rg Alfredo, rgioniere cpo l Ministero dell'interno Pglir cv Uff dott Ctello, medico chirurgo in Rom Bruno cv uff Tommso, industrile in Npoli Rot cv vv Alfredo, pubblicist in Genov Nesti cv Gustvo vice direttore generle dell'agenzi «Stefni» Mihnovich Brtolo fr Pietro, d Rgus (Dlmzi), residente Snt Mrgherit Ligure Cvlli cv uff Getno, gente colonile (ruolo dell Somli) Mrzuttini cv dott Crlo, ufficile snitrio in Udine Ceretti ing cv uff Vittorio, industrile in Domodossol Cppellini Ambrogio, industrile in Milno Fregoli cv Leopoldo, rtist tetrle Di Frsso Dentice conte Crlo, già deputto l Prlmento Russo cv Uff vv Vincenzo, consigliere provincile di Snt Mrgherit di Svoi Mrtinello cv Tizino, già direttore dell Bnc itlin di sconto in Rom Brtislve Stoynovitch, cpo gbinetto del Ministro delle fininze di Serbi Nsts Illitch, cpp sezione ll Presidenz del Consiglio dei Ministri di Serbi Tzint7r Mreovitcli Alessndro, segretrio l Ministero degli ffri esteri di Serbi Drgutin Doroclis, professore geogrfo D'Amelio pdre Angelico, cppellno cpo dell Regi mrin, di Spensto dl servizio Donzelli dott Giovnni, professore dell Regi università di Plermo Gnn cv ing Ugo, di Torino Peluso Giuseppe, industrile in Lecce Mccferri cv Vittorio, colonnello di rtiglieri Venuti cv ing Venuto, sotto comndnte del Corpo dei vigili di Rom Segre cv Michele di Iscco, gioielliere in Rom Ctterin prof Gicomo dell Regi università df Pdov cvliere : Loctelli sc don Giuseppe, rettore del Collegio A Mnzoni «(Mo rte) Torino Rimondi dott Socrte, medico primrio del Regio mnicomio di Artuffo Riccrdo, pubblicist in Torino Rstelli sc don Tommso, vice prroco dell chies di S Se (Torino) Azrio Giuseppe, industrile in Strmbino (Torino) Grondon dott Enrico, gente di cmbio in Genov D Fno Silvio, consigliere delegto Società nonim seterie (Milno) Romno sc don Andre, di Bresci, già membro di quell Giunt provincile mministrtiv Vssllo Armndo d Genov, rtist scultore Stnislve11ichel, ddetto l Ministero degli ffri esteri di Serbi Petr Ksndrié, ddetto ll Legzione di Serbi Rom, incricto dell stmp l Convegno di Rpllo Con decreto 30 febbrio 1921 commendtore: Delle Scle cv uff Frncesco, consigliere provincile di Reggio Clbri Lechi conte Teodoro, consigliere dell Società di Solferino $n Mrtino Toesc di Cstellzzo vv prof Crlo, consigliere provincile di Torino Bevilnqu cv, uff Armndo, segretrio di redzione del gior nle «B Tempo» Bettini cv uit Ugo, fotogrfo in Rom Circrelli cv uff Romnldo, nvvocto pubblicist in Cgliri Improt cv Slvtore di Psqule, d S Giovnni Teduccio Bertelli cv dott Cmillo, intendente di finnz Muri cv uff, dott Ernesto, cpo sezione l Ministero delle 11 cnze Giustini ing Frncesco fu Pietro, d Npoli, residente Rom Berlese prof Antonio, direttore dell Stzione di grri di Firenze Robbini cv uff dott Domenico fu Giuseppe, d Soresin, residente Milno Bens prof Giuseppe, redttore cpo del giornle «Rom di» Npoli Mzz cv Lendro Bertollo Ernesto di Giuseppe, vvocto in Genov Pllini cv Fildelfio di Nicol, d Antrodoco, industrile Pstore rg iprof Frncesco, cpo uffleio l municipio di Torino cvliere : in To Bttistell prof Ruggero, del Liceo preggito di Biell Venzo Rffello, sindco di Cmposmpiero (Pdov) Brnbè Giulio, iprocurtore generle dell ditt Cnpeneto rino Ambrosio dott Enrico fu Giuseppe Crli rg Ferruccio di Frncesco Aurò prof Giovnni, insegnnte nelle scuole Sclopis in Torino Gobbi prof Frncesco, medico del Regio liceoginnsio «Mnzoni di Milno Vrldo dott prof Frncesco, medicochirurgo in Svon Negri prof Silvio, d Trieste, residente Torino Cosentino NItti fu Egidintonio Con decreto 13 febbrio 1921f commendtore: Mnfredi vv cv Frncesco, presidente dell Deputzione provincile di Terr d'otrnto Brone cv uff Luigi, segretrio l Gbinetto del Ministro Gurdsigilli Mssocco cv Alessndro, vice presidente dell'asilo infntile di Sn Fruttuoso (Genov) Scrmelli rg cv Gicomo, censore dell Bnc d'itli di Venezi Beduschi prof cv Vincenzo, libero docente ll'università di Milno Ferrro ing cv Ernesto, consigliere Comitto distrettule C R I di Npoli D'Istri cv Luigi, presidente Comit o distrettule C R I di Torre del Greco Ddini Giovnni, vice ipresidente Comitto regionle C R I di Veron Pzzi prof Muzio, ispettore medico e vice presidente Comitto C R I di Bologn Boldrini vv Alessndro, segretrio generle Comitto regionle mrittimo C R I di Venezi De Flco cv uff Bernrdo, presidente dell Congregzione di crità di Fiscino (Slerno) Micheli prof Ferdinndo, d Crrr Burtti Vittorio fu Giuseppe, di Biell, industrile Cordoni irig cv Crlo, d Torino Vlenti prof cv Giulio, mggiore medico C R I cvliere: Fenili Angelo, direttore dell Bnc itlin di sconto di Bergmo Fccio Luigi, cpo servizio Società nonim dei trms di Torino Ferro Domenico, ricevitore postle e telegrfico in S Ferdinndo di Rosrno Amendoli Giuseppe, già sindco di Polisten Cstgnoli Giovnni, mestro compositore di music di Prto Bsso mons Emilio, rciprete di Cittdell (Pdov) Bonfiglio Aurelio, vvocto in Rom Con decreto 17 febbrio 1981: commendtore: Bldno cv vv Rocco, deputto l Prlmento Ru cv Ugo, cpitno di Vscello Bnti cv uff Athos Gstone, pubblicist in Firenze Mrtinotti cy dott Crlo, chimicofrmcist in Torino Zini cv uff Lmberto, vvocto in Torino Ambrosi cv Ambrogio, industrile in Genov Imperili sl'afflitto mrch Alfonso, membro del Consiglio dell Bnc d'itli in Npoli Fornios tw uff Gin Doinenico, sindco di Sn Vlentino Torio (Slerno)

7 Guido, GAMETTA UFFICIALE DEL REGNO D ITALIK N Bonldi cv Silvio, clpitno di fregt AIerclli cv Alberto, id Vini cv Frncesco, d Genov Flcone cv Guido, iprocurtore dell ditt Romeo e C di Milno Novro Umberto, tenente di Vscello Cnett cv Ancleto, cpitno di corvett in posizione usiliri specile Puppo cv Giuseppe, tenente di vscello cvliere: Piscitello Vincenzo fu Getno, tesoriere del Comitto triestino dell «Dnte Alighieri» Cinciosi Sebstino, ex sindco di Furi (Chieti) Seniggli Isi, cittdino di Trieste Spio Domenico, industrile in Npoli Pmpinell Antonio, tenente di vscello Rimondo Giuseppe, id Monssi Blill, id Con decreto 20 febbrio 1921: grnd'uffizile : Beneduce comm vv Giuseppe, deputto l Prlmento Reli comm Attilio, direttore centrle dell Bnc itlin di sconto in Rom Auteri Berrett vv comm Giovnni, sentore del Regno commendtore: Congini cv vv Luigi, deputto l Prlmento Giobbe cv uff dott Ernesto, prefetto del Regno Finzi vvocto in Mntov Prise cv uff Giovnni, presidente dell Cmer di commercio di Cosenz Di Gicomo cv uff vv Gicomo, di Rom Rossi cv uff Giuseppe, presidente dell Cmer di commercio di ovr, Pitter ing cv Antonio fu Silvio, residente Venezi Girdini cv uff Ernesto, direttore centrle dell Bnc coopertiv porolre di Novr Flletti Petroni cv Giovnni fu Domenico, d Siderno (Reggio Celbri) Delf1 cv uff Nestore, chimicofrmcist in Torino Gustll cv Vincenzo, sindco di Mis1meri (Plermo) Vrldo Alessndro, direttore generle dell Società itlin degli utori Boll Rodolfo fu Giuseppe, condirettore centrle del Bnco di Rom Bruno ing prof Frncesco di Alfönso, residente in Rom Isj prof Angelo, medicochirurgo in Messin Prodi cv Luigi, d Qurto dei Mille (Genov) Zunipi cv Angelo, ddetto ll'ente portule TorinoSvon Monti cv Spirito, già sindco di Gttinr cvliere: Cretti De Poli Riccrdo di Guido, industrile in Rom Bonfntini sc don Sntino, cppellno delle crceri di Pllnz Crotti Ezechiele, segretrio comunle di Brignno d'add Respini sc don Antonio, prroco di Trobso (Novr) Medici Rffele, di Rom Giulini vv Umberto, sindco di Bgnno (Crrr) Gusmn Crlo fu Michele, ispettore presso l'ente portule Torino Svon Pett Enrico fu Giuseppe, industrile in Torino Ptrizi Frncesco, sindco di Bellegr (Rom) Arcro Vincenzo, d Seminr (Reggio Clbri) Rso vv: Filippo, presiderite Congregzione di tità di Cittnov (Rëggio Clbri) Rnuldi Mnsimo, condirettote dell Bnc commercile itlin in Torino Cors decreti 3 mrzo 1921: grn, cordone: MTTcino prof comm Alessndro, presidente del Cómitto per l liquidzione delle merci requisite nei, Comuni invsi dl nemico,,deputto l Prlmento grnd'uffizile : SáÊt edium, dott Guido, brigdiere generle, membro del Consiglio direttive dell C R I RollErf AW diõvnni di Gicomo, residente Buenos Ayres De IÁone comm vv Teodorico, direttore dell'istituto delle cse popolri di Npoli commendtore: Ppro dott Rffele, deputto l Prlmento, segretrio Cscino vv Clogero, Id id Clò prof Giovnni, id id Snn Rndccio vv cv Giuseppe, id id Gilbert de Winkels cv Igino, colonnello d'rtiglieri Brbieri cv Alberto, tenente colonnelo d'rtiglieri in servizio di stto mggiore Fornsini cv vv Getno, presidente dell'ateneo di Bresci, Srtirn cv uff Oreste, industrile Torino Znelli cv Ottorino, vvocto in Rom Morgno prof Polo, medico chirurgo in Ctni Acutis cv Giuseppe di Evristo, vvocto in Genov Collrile cv dott Gbriele, sindco di Benevento Lpoll cv uff vv Luigi, segretrio cpo dell'amministrzione provincile di Benevento Secondi cv prof dott Giovnni, primrio dell'ospedle di Sn Giovnni (Torino) Ollino cv Crlo, conservtore delle ipoteche riposo Rndone cv Clemente, direttore dell Società di nvigzione «Trnseocemc» Mingioli cv prof Eustchio, dell Regi scuol superiore d'gricoltur Portici Seren cv uff Enrico, vvocto in Venezi Vinello cv Prof Vincenzo, ordinrio nel Regio istituto superiore di studi commercili, Torino, Rossco cr rg Eugenio, presidente dell Mostr dell piccol ins dustri (Como 1920) Biondi cv Serfino, direttore generle id id Bottinelli cv Enrico, vice presidente id, id Bernsconi cv Giuseppe, vice presidente id id Viol Giovnni, vvocto in Biell Psno prof dott Mrio, medico chirurgo in Asti Fuschini cv Giuseppe, funzionrio del Ministero delle terre 11 berte Mncinelli vv Vincenzo, primo segretrio nel Ministero del lvori pubblici Rorromei Crmelo, cpitno di rtiglieri di complemento Tomselli cv Gin Fernndo, consigliere delegto dello stbilimento di utomobili «Binchi» di Milno Vismr vv cv Antonio fu Crlo, professore nelle scuole medie di commercio in Torino, cvliere: Glè dott Psqule, chimico frmcist di Bri Rocc Enrico, direttore tecnico dell'istituto di consumo per gl'ime piegti e slriti dello Stto Rossi Onorto, vice sindco del comune di Fossno Innrelli pdre Filippo, prroco di Cstelporzino (Roth) Veronelli rg Oreste, cssiere dell Mostr dell piccol industri (Como 1920) Cpr dott Ferrnte, medico chirurgo in Asti Mortr dott Mrcello, id id Cerreto Angelo, segretrio generle del Comitto rifiuti d'rchivi dell C R I Grino Ettore, impiegto l municipio di Torino Gogioso sc den Giuseppe Mri, cnonico dell Cttedrle di Veotimigli Su propost del Ministrö per l guerr: Con decreti 3, ß febbrio 1921: commendtore: Bchi cv Snsone, colonnello del genio in posizione di servizid usilirio, collocto riposo, Loschi cv Pietro, colonnello medico in posizione di servizio usilirio, collocto riposo Au propost del Ministro per i hvon pubblici: con decreu 6 gennto 1921: commendtore: Sclvo Giuseppe, ispettore cpo delle Ferrovie dello StAto, colloct4 riposo Ferri ing Giorgio, ingegnere cpo del Genio civile, collocto g riposo Tosco ing Epitnio, id id id Lmbertini ing Lmberto, id, 14 Id

8 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITATAA N 21 Ferrri ing Pietro, ispettere c,po delle Ferrovie dello Stto, collocto riposo Figri ing Brtolomeo, id id id Venerndo Antonio, ispettore principle id id Almusio Lorenzo, id id id Percchi Luigi, ispettore id id Lntini Giuseppe, id id id Guiccirdi Luigi, segretrio cpo id id Mrobbio Ernesto, cpo stzione principle, id, id Frngi Amedeo, id id id Binchi Egisto, id id id Frtt Giuseppe, id, id Sl ing Ruggero, ingegnere cpo id id Lingenti Crlo, ispettore cpo id, id Scrtzzi Arturo, ispettore princtiple id, id Bechetti Cludio, id id id Fumnelli ing nob Alberto, ingegnere principle id, id Giordni Ferruccio, ispettère id id Gogli GennrO, EOttO ÌSþ ÉÍOre id, id De Vecchi Giuseppe, segretrio cpo principle, id id cvliere:,tmgnone Antonio, ispettore principle Ferrovie Stto collocto nposo Fornsero Frnococo, id id id; Pezzetti geom Emilino, ispettore id, id Eli Crlo, id Simion Gino, segretrio cpo id, id Frumento Frncesco, id, id Pstori Luigl, id id Id Colombtto Federico, cpo tecnico principlo id, id Beltrmi Dvide, ispettore principle id, id Delle Plne Ilrio, geometr principle del Genio civile, colloct riposo Nocentini Giulio, ispettore Ferrovie Stto, collocto riposo Tronti Costntino, id id id Piergiovnni geom Giovnni Bttist, sqtto ispettore id, id Fugin Affilino, segretrio cpo id, id Coppol Crlo, id id id Clifno Slitore, id id; id Mrcone Liborio, segretrio teonico id, id Con decreti 2, 6, 13 gennio 1981: commendtore: Hjecli ing Alessndro, ispettoro superiore di 24 clsse Verrdi ing Giuseppe, id id Ermolli ing Leopoldo, cpo divisione Ferrovie Stto De Abte vv Giorgio, di Sluzzo Cmpello Ferruccio, cpo divisione Ferrovie Stto d uffizile: Glleni Silvio, cncelliero ll Corte di csszione Riv vv Rinldo, cpo divisione Ferrovie Stto Mele ing Vincenzo, id id Verg ing Vittorio, ingegnero cpo id Ildro vv Edordo, vvocto id Terruzzi rg Crlo, ispettore cpo id Petrini rg Gino, ingegnere cpo id Fntozzi vv Aioldo, ispettore cpo id Sccrdo ing Luigi, ingegnero cpo del Ventimigli ing Vincenzo, id id Russi ing Giuseppe, ingegnero cpo l blici Genic co ie di Rom Ministero dei lvori pub Lucrelli ing Rnieri, ingegnere di sezione del Genio civile Slvini ing Nicolò, id id Vippini ing Antonio geometr principle del Genio civile Mrcolini dott Vincenzo, primo rgioniere Ente portule Rom Pntnetti rg Syerio, primo rgioniere Ministero lvori pubblicl Lecce Virgilio, rchivist cpo Ministero del lvori pubblici cvliere: Abbo ing Giuseppe Onorto, ingegnere principle Ferrovie Stto Longo ing Bortolo, id id Brdi Girolmo, ispettore principle id Mltese dott Slvtore id id Rttzzi ing Federico, id id Cervelli Tommso, cpo stzione di 1* clsse Ferrovie Stte Mncini ing' Getulio, ingegnere principle id Cndolri ing Aldo, ispettore principle id Guidotti Enrico, id id Cen Defendente, id id Grzzini vv Alberto, vice vvocto id Giribldi dott Antonio Frncesco, medico proyincilg id Righetti ing Riccrdo, ingegnero princìple id Bergonzoni Bellino, cpo stzione di 2 clsse id Crett Augusto, controllore id Polstri dott Luigi, ispettore 1d Cngini Giovnni, rchivist Ministero dei lvori pubblici Lorusso ing Crlo, ingegnere principle Ferrovie Stto Oleri Epiceno rg Ernesto, ispettoro principle id Guidi vv Luigi, id id Rubino dott Frncesco Sverio, id id Moruzzi Antonio, id id Lombrdo rg Frncesco, ingegnero principle id Bellgmb ing Pilo, ispettore principle id De Snctis Vincenzo, id id Periolo ing Edordo, id id Crrers ing Leonid, id id Checcucci ing Gino, ingegnere principle id Lombrdo ing Nicolò, id id De Mtteis Slvtore, id id Fossi Dnte, id id Zuccrdi vv Emilio, ispettore id Giovr Brtolomeo, id id Menghini Vittori,o, id id Aridei dott Giovnni, rgioniere nel Ministero dei lvoripubblic! De Nicoló dott Psqule, id id Gtti dott Giuseppe, id id Topi Luigi, id id Giustini Pietro, rgioniere ggiunto l Ministero dei lvori pubblici Poletti ing Tullio, ingegnere cpo del comune di Pdov Petti Ernesto, rgioniere ggiunto l Ministero dei lvori pubblici Pitt Alfredo, id id Cllegri Fiorenzo, vice ispettore ggiunto Circolo ferrovirio blilno Ficrolo Enrico, rchivist ggiunto Ministero dei lvori pubbliti Sdnu Egisto, id id Cllrini Giuseppe, geometr principle del Genio civile Brunt Rossi Crlo, id id Boselli Fustino, id id Robbiti Enrico, id id De Angelis Arturo, id id Pvnetto Lello, id id GiustinI Angelo, id id GIuntinL Aldo, id id Giordno Aftteo, id id Inor Andre, geometr principle Acquedotto pugliese Ferriori Leopoldo, id id Riccirdtello Donto, id id De Chir Crlo cpo offlcin Societâ nonim elettricitù All Itli Rnce Corrdo, geometr l Ministero dei lvori pubblici Pssrell Giuseppe, geometr Acquedotto pugliese Triolo Alfredo, geometr comprtimento tecnico Psqu Primo, rchivist del Genio civile Dell'Air Angelo, id id Flebne Angelo, id id Su propost del Ministro per Pistruziöno: Con decretl 27 giugno, 11 settembre, 7 e 21 5 e 16 dicembre 1920: commendtore: novembre Frinelli Arturo, professore ordinrio di lottertur tedesc nell Regi università di Torino Snesi Tommso, letterto, preside del liceo riposo, in Sien Albini Giuseppe, professore ordinrio di grmmtic grec e ltin nell Regi università di Bologn Ambrosini Antonio, direttore generle delle scuole elomentrt di Torino Clcgm Crlo, ispettore generle nel Ministero dell pubblic istruzione Csgrndi Vincenzo, professore ordinrio di stori ntic nell Regi università di Ctni d uffizile: Curcio Getno, professore ordinrio di lettertur ltin nell Regi università di Ctni cvliere: Prti Arturo, professore incricto di disegno, d'ornto o di rchitettur elementre nell Regi universitå di Moden Cinquegrn Psqule, insegnnte helle scuolo elementri del comune di Npoli Ottrelli Giuseppe, rchivnr nel Ministero dell pubblic, istruzione ßrdi Dontello, rgioniere id

9 Enrico, Publio, Ë 25I:192& GAZZETTÁ UFFICIALI DEL REGNO IPITALÍA Bruno Gicomo, id id Cervelli Getno, id id De Filippis Frncesco, segretrio id Ficcvento Slvtore, id id Guid Ugo, primo segretrio id Mlgri Ferruccio, id id Pdul Gerrdo, segretrio id Trincs Efisio, istitutore nei Convitti nzionli Pesctori Slvtore, bibliotecrio ll Bibliotec provincile di Avellino Pierro Alrco, tipogrfo editore in Npoli Rtimor Sebstino, vice bibliotecrio dell Bibliotec «Bertolin» di Vicenz Russo Ferdinndo, professore ordinrio di lettere ltine e greche nel Regio liceo «Cutelli» di Ctni Torre Andre, vvocto in Npoli, benemerito dell'istruzione Viterbo Ettore, professore ordinrio di lettere itlino nel Reglo istituto tecnico di Pesro Giovnnini Antonio, professore ordinrio di mterie letterrie nel Regio ginnsio Michelngelo di Firenze Robtto Modesto, insegnnte presso l scuol «Ferrnte Aporto di Torino Su propost del Ministro per il tesoro : Bimonti cv uff vv I uigi Con decreto 30 dicembre 1920: commendtore: Su propóst del Ministro per'l giustizi e gli ffri di culto: Con dccreto 19 dicerbre 1920: d ufilzile: Bonesi vv cr Gicomo, subeconomo dei Renefici vcnti di Zogno, dimissionrio Su propost del Ministro per gli,fi'ri esteri: Con decreti 10 gosto, 10 settembic, 19 e 14 novembre, 16, 26 e 30 dicembre 1920: grn cordone: 26 ottobre, Ricci Bustti conun Arturo, Invito strordinrio o 311lstro pienipotenzirio di l clsse Contrini gr uit Slvtore, consigliere di Stto segretrio generle del Ministero Lbriol prof colmn Frnz Alberto, giù ddetto commercile ll Regi mbscit di Berlino, grnd'uffizile: Lebrecht comm Vittorio, console generle Tommssini comm Frncesco, invito strordmrio e 31inistro nienipotenzirio di 2 clsse, Rossi comm Adolfo, consolo generle Dnco cv Ferdinndo, id Teddschi cv Ugo, console Ctlni cv Giuseppe, consigliere di Legzione De Pretis cv Agostino, id Cerruti cv Vittorio, id Lojecono cv Vincenzo, id Negri cv Rodolfo, rchivist cpo Gugliebrootti Emilio, mggioro generle del Regio esercito d uffizile: Ilertol vv Arnldo, presidente del Tribunle civile e penle di Rodi Spernz cv Vincenzo, interprete Bertuccioli cv Romolo, rgioniere Tmburri cv Antonio, console De Rossi Del Lion Nero nob cv Pier Filippo, id Lnduòci cv id, Chirmonte Bordonro cv Gbriele, secondo segretrio di Legzione Cfiero cv Ugo, id De Nobili mrch Rino (dei Signori di Vezzno), id cvliere: VÍilzi cncelliere del Tribunle civild e penle di Rodi Zirli Dnte ufficile postle di Rodi Rossi Guglielmo, sotto ispettore di dogn distccto d Iselle Mgenz vv Olimpio, vicé commissrio di P S distccto d Iselle Di Sndro tenente Riccrdo, già ddetto ll Regi rnbseist di Londr Levi Bonjuti Mrio, ddetto di Legzione Pns Mrio, tenente di complemento di fnteri Accoll prof Giuseppe, insegnnte nelle scuole itlino ll'estero Consorti prof Arnldo, id id Fer Frncesco, id id Quroni Pietro, ddetto di Legzione Bellrdi Ricci Alberto, id Cstgnetti Augusto, ddetto consolre Crissimo Agostino, id Slvetti Silvno, pplicto di 3 clsse l Commissrito dell'emigrzione Corsi Arnldo, id id Miglio Berengrio, cpo ufficio dei conti correnti ll Bnc d'itli Rom, Mllo cpitno Sebstino, già direttore dell dogn di Vlon Greco doit Giuseppe, cpitno medico dell bse nvle di Durzzo LEGGI E DECRETI REGIO DECRETO 2 dicembre 1923, n 2920 Autorizzzione cedere in pplto medinte trtttive pri Vte 11 servizio di recpito dei telegrmmi e degli espressi pox stli PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D ITALIA In virtù dell delegzione dei poteri conferiti l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Veduti i Regi decreti 7 gennio 1923, n 37, e 5 prile 1923, n 902; Considert l'urgente necessità di pportre lenne modificzioni ed ggiunte lle norme contenute nei decreti suddetti: Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le poste ed i telegrfi, di concerto col Ministro per le finnze; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 II Ministro per le poste ed i telegrfi è utorizzto ðàre in pplto medinte trtttive privte, ditte o coopertive di lvoro ritenute idonce, i servizi di recpito dei telegrmmi e degli espressi postli di cui i Regi decreti 7 gennio 1923, n 37, e 5 prile 1923, n 902, in tutti quei csi nei quli le gre reltive vdno deserte o le ggiudiczioni gin, vvenute sieno, per un qulsisi rgione nnullte, semprechè le ditte concessionrie si ssoggettino lle condizioni stbilite di cpitolti d'oneri e per un prezzo non superiore quello che seryl di bse lpst o ll licitzione Art 2 Qundo in un medesim città esist un ditt o coopertiv già concessionri del servizio di recpito dei telegrmmi o degli espressi postli, il Ministro è nutorizzto dre in pplto ll ditt stess medinte trtttive privte Pltro dei servizi in questione, che non si stto dto in concessione Art 3 Nelle città di secondri importnz PAmministrzione delle poste e dei telegrfi h fcoltà di hndire un'unien licitzione per Ppplto dei servizi di eni l presente decreto, ferm restndo l fcoltà concess con l'rt 1

10 ÛOLONNA DE' Però r1924 GAzzETTA UFFICIALE DEIiREGNO D'It'ALIA N 21 Art 4 Art 1 E' dt l Ministro fcoltà di concedere medinte trtttive privte ll stess ditt o coopertiv che si già concessionri dei servizi di recpito dei telegrmmi e degli espressi postli, Ppplto del servizio di trsmissione fonic dei telegrmmi i destintri che ne fccino richiest ll ditt o c'oopertiv ssuntrice, l rccolt dei telegrmmi dlle succursli e consegn di essi ll'ufficio centrle o lle stzioni di post pneumtic, l distribuzione delle corrispondenze epistolri medinte csellri mericni, e in genere ogni ltro servizio ccessorio delle poste, dei telegrfi e dei telefoni Art 5 E' brogt ogni precedente disposizione contrri l pre sente dedreto Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 2 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MIJSSOLINI DI GESARÕ Visto, il Gtzrdsigilit: OVIGLIO Refistrto ll Corte del conti, ddi 18 gennœto 1924 Atti del Governo, registro 220, foglio 139 GRANATA STEFANI REGIO DEORETO 80 dicembre 1923, n 2997 Abolizione dell ctegori degli uibeili di milizi territorile, e nuove norme reltive l reclutmento, gli obblighi di servizio e ll'vnzmento degli uilicili di complemento PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Vist l legge 2 luglio 1896, n 254, sulpvnzmento nel Regio esercito, e successive modificzioni; Visto il regolmento per l'esecuzione dell legge predett, pprovto con R decreto 21 luglio 1907, n 626, e successive modificzioni; Vist l legge 18 luglio 1912, n 806, sullo stto degli ufficili del Regio esercito e dell Regi mrin, e il regolmento per l su esecuzione, pprovto con R decreto 18 Inglio 1912, n 867, e successive modificzioni; Vist l legge 25 gennio 1888, n 5177, reltiv gli ohblighi di servizio degli ufficili in congedo; Visto il testo unico delle leggi sull ordinmento del Regio esercito e dei servizi dipendenti dlpamministf2ione dell guerr, pprovto con R decreto 14 luglio 1898, n 525, e successive modificzioni; Visto il R decreto 7 gennio 1923, n 12, reltivo ll'ordinmento del Regio esercito, e successive modificzioni; Visto il R decreto 20 prile 1920, n 452, che pportmo dific ioni l testo unico delle leggi sul reclutmento del Regio esercito, e successive modificzioni; In virtil dei poteri conferiti l Nostro Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601 ; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministrö Segretrio di Stto per gli ffri dell guerr, di concerto col Ministro per le finnze; Abbimo decretto e decretimo: L ctegori degli ufficili di milizi territorile è Art 2 bolit Per conseguire l nomin sottotenente di complemento necessrio soddisfre lle seguenti condizioni: 1 Aver compiuto il 18 nno di età e non superto il 30 il limite superiore è portto 40 nni per il conferimento dell nomin predett i sottufficili, eccettuti i mrescilli dell'rm dei crbinieri Reli, per i quli tle limite è di 45 nni; 2 Essere cittdino itlino I non regnicoli che vessero ottenut l cittdinnz itlin debbono inoltre dimostrre di essere liberi d qulunque obbligo di servizio militre d dempiere nello Stto d cui provengono Art 3 In cso di mobilitzione generlè o przile dell'esercito e durnte lo stto di guerr, i sottotenenti di complemento delprm dei crbinieri Reli possono essere trtti in concorrenz col reclutmento previsto dlprt 11 dell legge 2 luglio 1896, n 254 di sottufficili non congedti òel Frm stess, che soddisüno lle condizioni di idoneità che srnno determinte dl Ministro per l guerr I sottotenenti nominti in virtù dell predett disposizione potrnno concorrere ll nomin d uflicile in servizio ttivo permnente nell'rm dei crbinieri Reli fino coprire, ove si ritenuto necessrio, Pinter liquot di posti riservti per tle nomin i sottufficili, semprechè non hhino superto il limite di età ll'uopo prescritto per questi ultimi e soddisfino lle condizioni di idoneità che srnno stbilite dl ûiinistro per l guerr Pure in cso di mobilitzione generle o przile delpesercito, e durnte lo stto di guerr, i sublterni di complemento di fnteri, cvlleri, rtiglieri e genio, esclusi quelli provenienti di sottufficili congedti, possono essere trsferiti, col loro grdo ed nzinità, nel ruolo degli ufficili di complemento de1prm dei crbinieri Reli, qulor ne bbino ottenut l designzione fin dl tempo di pce in bse norme d determinrsi dl Ministro per l guerr Art 4 I gottotenenti di complemento del corpo snitrio (ruolo ufficili medici e ruolo ufficili chimicifrmcisti) e del corpo veterinrio possono essere trtti: 1 Di sottotenenti di complemento di qulsisi rm 4 corpo rispettivmente muniti di lure in medicin e chirurgi, di lure in chimicfrmci o di diplom in frmci, e di lure in zooitri, che bbiáno superto ppositi esperimenti d determinrsi con decreto Rele : 2 Di sottufficili e di militri di trupp di qulsisi rm o corpo, rispettivmente muniti dell lure o del diplom indicti nel precedente comm, che bbino :1 grdo d'istruzione militre e tecnicoprofessionle che srà pure determinto col predetto decreto Rele Art 5 Gli ufficili dispensti dlservizio ttivo permnente, che pprtengono clssi di lev tuttor obbligte l servizio militre, sono inseritt officio, col grdo rispettivo, tr gli ufficili di complemento

11 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N Lo sono del pri, dietro loro domnd, quelli che, senz In tempo di guerr i predetti ulticili possono essere pro mossi per merito di guerr nche i grdi successivi quello di tenente colonnello superre i limiti di eta stbititi dll'rticolo seguente, pprtengono clssi di lev già esonerte dll'obbligo del servizio militre Art G Cessno di fr prte dell ctegori ufficili di compleinento: 58 nni gli ufficili superiori; 52 nni i cpitni; 50 nni i sublterni Cessndo dl fr prte dell suddett ctegori, per limite di età o per motivi di idoneità fisic, gli ufficili possono loro domnd essere inscritti col grdo rispettivo nell riserv In tempo di guerr è sospes l'ppliczione del presente rticolo Art 7 Gli ufficili di complemento hnnö, in tempo di pce, i seguenti obblighi di servizio: ) i sottotenenti di nuov nomin debbono, con tle grdo, ultimre sotto le rmi l loro ferm; e, se già Aves sero ultimt come sottufficili o militri di trupp, debbono prestre tre mesi di servizio come sottotenenti di complemento Nei rigurdi di coloro i quli derivi dll suddett dispo sizione l obbligo di compiere un servizio di nuov nomin di durt superiore tre mesi, il Ministro per l guerr h fcoltà di disporre, in vi eccezionle, un riduzione del servizio stesso, semprechè ciò si imposto d specili necessità; slv, in ogni cso, l durt minim di tre mesi E' ftt eccezione per i sottotenenti di complemento dell'rm dei crbinieri Reli, i quli possono essere chimti in servizio di nuov nomin per un periodo di tempo non soperiore tre mesi; b) gli ufficili di complemento, di qulsisi rolo, possono essere chimti in servizio ogni qulvolt si richi mt lle rmi l rispettiv clsse di nscit; ovvero, per specili esigenze, in ltre circostnze; c) gli ufficili di complemento di qulsisi grdo, possono pure essere chimti in servizio, previo loro consenso, in qulsisi circostnz e per qulunque tempo Possono del pri essere chimti in servizio senz ssegni, se ne fccino domnd Si in tempo di pce, si in tempo di guerr, l chimt in servizio ed il successivo ricollocmento in congedo degli ufficili di complemento hnno luogo per determinzione mimisterile collettiv non nomintiv, qundo sino disposti congiuntmente l richimo ed l licenzimento dlle rmi di clssi di trupp; per decreto Ministerile nomintivo in tutti gli ltri csi Art 8 L permnenz minim in ciscun grdo, necessrí gli utlicili in congedo per poter conseguire l'vnzmento l successivo, è fisst : A nni pel grdo di sottotenente; 6 ngi pel grdo di tenente; G ánni pel grdo di cpitno; 4 nni per tutti gli ltri grdi Art 9 i ufficili di complemento, qulunque sin l loro provp gnz Iiossono essere promossi tino l grdo di tenente coloimello I Art 10 Per le promozioni mggiore e tenente colonnello di complemento nei corpi snitrio e veterinrio, l'idoneità pro fessionle ll'vnzmento è ccertt medinte specili titoli ccdemici e professionli d determinrsi con decreto Rele, slvo le eccezioni dllo stesso decreto stbilite Art 11 Gli rticoli 13, 14, 15, 16, 18, 21 e 47 dell legge 2loglio i896, n 254, modifict con leggi successive; l'rticolo 33 dell legge 8 giugno 1913, n 601; gli rticoli 3 e 4 dell legge 25 gennio 1888, n 5157, sono brogti E' ltresì brogt ogni ltr disposizione che non si in rmoni con le disposizioni del presente decreto Disposizioni trnsitorie Art 12 Gli ufficili ttulmente inscritti nei ruoli dell irizi territorile che non bbino superto l'età di 40 nni ll dt del 31 dicembre 1923, srnno inscritti di fficio col loro grdo ed nzinità nei rispettivi ruoli degli ufficili di complemento con le seguenti modlità: ) prità di grdo e dt di nzinità tr ufficili di complemento e ufficili di milizi territorile, questi eguirnno quelli e conservernno l'nzinità reltiv che vevno nel ruolo di provenienz; b) prità di grdo m non di nzinità, gli fficili di milizi territorile srnno interclti tr gli ufficili di complemento di nzinità immeditmente nteriore e gli ufficili di complemento di nzinità immedtmente posteriore, conservndo PnzinitA reltiv che vevno nel ruolo di provenienz Gli ufficili ttulmente inscritti nei ruoli dell milizi territorile, che ll dt del 31 dicembre 1923 vrnno superto l'età di 40 nni, potrnno essere inscritti, loro Pomnd, col rispettivo grdo ed nzinnita, nei ruoli degli ufficili di complemento oppure in quelli degli ufficili di ri serv Art 13 Il Ministro per l guerr h fcoltà di dispensre dgli esmi od esperimenti prescritti per l'ccertmento dell'idoneità ll'vnzmento, limittmente ll sol promozione l grdo immeditmente superiore quello ttulmente rí vestito, e fermo il disposto del primo comm dell'rticolo 0, gli ttuli ufficili di complemento che soddistino d un delle condizioni seguenti: ) bbino prestto durnte l guerr europe, col grdo ttule non meno di tre mesi di lodevole effettivo servizio presso comndi, reprti o servizi dell'esercito opernte; b) bbino prestto durnte l guerr europe, come ufficili, non meno di tre mësi di lodevole effettivo servizio presso comndi, reprti o servizi dell'esercito opernte, ed lmeno quttro mesi di lodevole effettivo servizio militre col grdo ttule; c) bbino prestto, come ufficili, un minimo di dodici mesi di lodevole effettivo servizio militre, di cui lmeno sei col grdo ttule Le disposizioni sudðette sono pplicbili i fini dell'9vnzmento l grdo superiore, gli ttuli ufficili di comple

12 Visto A DE' op tutte GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N 21 mento dei corpi veterinrio e snitrio, in derog l disposto, dell'rticolo 10 Però, per gli ufficili del corpo snitrio, dovrà nche concorrere il giudizio fvorevole di un specile Commissione d nominrsi dl Ministro per l guerr Le disposizioni del presente rticolo sono estese gli t tuli ufficili di milizi territorile che srnno trsferiti fr gli; ufficili di complemento i sensi dell'rticolo precedente Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre D o Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MussouNI DIAz Visto, il Gttrdsigilli: OVIOLIO Registrto ll Corte dei conti, ddì 21 gennio 19M Atti del Governo, registro 220, foglio 214 GRANATA ÑTEFANI REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 2998 Fcoltà dt l Governo del Ite di compilre un nuovo testo unico delle leggi sul reclutmento del Itegio esercito ER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DULL\ NAZIONE Visto il testo unico delle leggi sul reclutmento del Regio esercito pprovto con R decreto 24 dicembre 1911, numero 1497; Vist l legge 27 giugno 1912, n 660 ; Vist l legge 10 giugno 1913, n 038 ; Visto il decreto Luogotenenzile 18 mggio 1916, n 030 ; Vist l legge 18 mrzo 1917, n 477; Visto il decreto Luogotenenzile 12 prile 1917, n 596; il R decreto 4 settembre 1919, n 1744; Visto il R decreto d convertirsi in legge 20 prile 1920, II 452 ; Visto il R decreto d convertirsi in legge 10 novembre 1920, n 1852 ; Visto il R decreto 19 settembre 1921, n 1331; Vist l legge 6 prile 1922, n 479 ; Vist l legge 28 mggio 1922, n 789 ; Vist l legge 29 giugno 1922, n 1000 ; Visto il R deereto d convertirsi in legge 23 ottobre 1922, ; Vist l legge 30 novembre 1922, n 1643; Visto il R decreto legisltivo 7 genvio 1923, n 3; Visto il R decreto legisltivo 18 mixo 1923, n 590 ; Visto il R decreto legisltivo 27 mggio 1923, n 1309; Visto il R decreto legisltivo 19 luglio 1923, n 1613; In virtù dell delegzione di poteri conferiti l Governo del Re con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per gli ffri dell guerr : Abbimo decretto e decretimo: portunmente coordinte le disposizioni si di legge, si di decretolegge, si di decreto legisltivo, emnte successivmente in tle mteri Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt uincile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE Visto, il Gitrdsigilli: OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddi 21 gennio 19M Atti del Governo, registro 220, foglio $15 GRANATA MUSSOLINI ÜIAZ REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3009 Conversione in governtivo del liceo=ginnsio preggito Collegio del itlo=lbnese di Snt'Adrino, in Sn Demetrio Co= rone PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE In virtù dell delegzione dei poteri conferiti l Nostro Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Veduto il Nostro decreto 2 dicembre 1923, il qule dispone che il Collegio itlolbnese di Snt'Adrino in 8 Demetrio Corone ò posto sotto l tutel e l vigilnz del Ministero dell pubblic istruzione che ne deve curre l sistemzione economic e giuridic; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per l pubblic istruzione, di concerto con quello per le 11 nnze; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 Il liceoginnsio preggito del Collegio itlolbnese di Snt'Adrino in S Demetrio Corone ò convertito in governtivo decorrere dl 1 ottobre 1923 Lo Stto, dll dt sopr indict, provvede l pgmento degli stipendi, delle pensioni, indennità ed ogni ltro emolumento dovuto l personle dirigente, insegnnte e di segreteri, i mcchinisti e bidelli, e riscuote l'importo dellä tsse scolstiche Il Collegio è esonerto dl pgmento lperrio di ogni contributo L spes occorrente per i locli e per il loro mntonientö, per l suppellettile scolstic, per il mterile didttico e scientifico è crico del Collegio, il qule provvede, inoltre, con le proprie rendite ptrimonili e con le rette dei con, vittori, l mntenimento del convitto, in cui srnno ccoltig di preferenz, lunni lbnesie lunni itlini nti e residenti nel Comuni, di origine lbnese dell Clbri, e l mntenimento delle scuole elementri interne Articolo unied Art 3 Il Governo del Re h fcolta di compilre e pubblicre, in Il personle dirigente ed insegnnte del liceoginnsi psostituzione del testo unico delle leggi sul reclutmento del reggito, nel limite dei posti che si ½tituiscono col presente 1Regio ereito pprovto col R decreto 24 dicembre 1911 decreto, è ssunto in servizio dello Stto nei corrispon<lenti n 1497, un nuovo testo unico, in cui sino inserite posti del Regio liceoginnsio, previ fvorevole ispezione,

13 GENTILE DE' N GAZZETTA, UFFICIATÆ DEL REGNO D'ITALIA purchè si fornito di regolre titolo di bilitzione e si stto ssunto in servizio, d lmeno un nno, in seguito pubblico concorso per titoli o per titoli ed esme con l'pprovzione dell'utorità scolstic Nel cso di esubernz di personle è ssunto, pritù di condizioni, l'insegnnte che bbi un mggiore nzinità di servizio Il personle che si trovi nel periodo di prov srà ssunto col grdo di strordinrio e completerà il periodo di esperi mento, i termini delle vigenti disposizioni Il personle, invece, che si «gsume col grdo di ordinrio frà pssggio definitivo nei ruoli dello Stto dopo un periodo di prov di un nno, durnte il qule srà sottoposto d ispezione Il segretrio, il mcchinist e i bidelli possono essere chimti coprire i reltivi posti di nuov istituzione, purchè prestino servizio d lmeno un triennio nell scuol e sino ritenuti idonei Art 1 Con decreto del 3Iinistro per l pubblic istruzione d'ccordo con quello per le finnze si provvederà ll vrizione delle tbelle orgniche del personle delle scuole medie go verntive, in dipendenz dell rt 1 del presente decreto, Con ltro Nostro decreto, su propost del 31inistro pär l pubblic istruzione e del Alinistro per le finnze, srà provveduto ll'pprovzione dello sttuto orgnico del Collegio Ordinimo che il prescute decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Itegno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EM ANUELE AfrSSOLINI Visto, il Gurdsigi li: OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddi 21 Gennio 1924 Alli del Governo, registro 220, foglio 220 GrxATA STEFANI insegnnti di istituti medi di istruzione del Regno per un periodo non superiore i tre nni per ognuno di essi, e nel numero di non piil di tre contempornemente Art 3 Ferme rimnendo le disposizioni emnte con decreti precedenti per l composizione dell'istituto storico itilino, il numero dei membri di esso sin ccresciuto di quttro, due dei quli srnno nominti dl Ministro per l'istruzione pubblic, e due su propost dell Giunt esecutiv dell'ietituto Art 4 Per dr modo ll'istituto storico itlino di sopperire nche lle spese inerenti l funzionmento dell Scuol storic nzionle srà d esso corrisposto un contributo nuno di L 50,000 Quest somm srà prelevt di fondi inscritti nel bilncio del 3Iinistero dell'istruzione per ssegni e spese d istituti e corpi scientifici e letterri Art 5 Con pposito regolmento, che srà pprovto dl Nostro 31inistro per l pubblic istruzione, verrnno emonste le norme per il funzionmento dell Scuol storic nzionle Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt uf!ìcile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddl 31 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE 3ÍUSSOLINI Visto, il Gurdsigilli: OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddi 21 gennio 1924 Atti del Governo, registro 220, foglio 231 GRANATA GENTILE RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3023 Modificzioni l regime dell tss di' soggiorno REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n 3011 Itelzione di S E il Ministro Segretrio di Stto per le Istiturione in Rom di un Scuol storic nzionle presso finnze, S 31 il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul l'istituto storico itlino, decreto reltivo lle modificzioni l regime dell tss 11i soggiorno PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE SIRE, In virtù dell delegzione dei poteri conferit l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per l pubblic istruzione; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 E' istituit in Rom, presso l'istituto störico itlino, un Scuol storic nzionle con lo scopo di promuovere l ricerc e lo studio delle fonti dell stori d'itli e di currne l pubbliczione Art 2 Presso l Senol storic nzionle potrnno essere coinndti, per il rggiungimento dei fini d ess ssegnti, Gon lo schem di decretolegge che mi onoro sottoporre ll'august firm di Vostr Mestà vengono emnte due disposikioni di crttere trnsitorio, che sono riconosciute necessrio net vevolre il pssggio, dlle ntiche lle nuove norme regolntitppliczione dellfl tss di soggiorno : Comuni che hnno in vigore In tss stess secondo l legge 11 dicembre 1910, n 863, ed t Comuni dei territori nnessi l Regno nei nli l tss stess è pplict secondo le leggi del cessto regime Con l'rt 5 e seguenti del R decretolegge 19 novembre 1921, n 1724, con i quli venne istituit e disciplint l nuov tss di soggiorno, fu dt fcoltà i Comuni che vessero in ppliczione l tss medesim secondo le disposizioni dell precedente 'egge 11 dicembre 1910, n 863, di mntenerl in vigore qulor non vessero creduto di sostituirl con l tss di nuov istituzione Il più recente decretolegge 18 novembre 1993 n 2538, h però disposto, con l'rt 21, che cesssse prtire dl 1 gennio 1925 tle fcoltà concess i Comuni predetti e che tutti dovessero pplicre l tss di sorrytorno secondo le norme del decretolegge 19 novembre 1921, n 1724 Ciò llo scopo di ssicurre l uniformità dei criteri di ppliczione del tributo in tutti i Comuni del Regno Senonchè numeros] Comuni venti in vigore l impost di soggiorno disciplint secondo l legge 11 dicembre 1910, n 803, hnno

14 N DE' GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA 21 ftte presenti le grvi difficoltà in cui si srebbero trovti per 11 ftto di dover sostituire l nuov tss ssis sopr divers bse e di provento imprecisto ll tss in vigorc, il cui gettito er già d essi clcolto in bilncio per cifr conosciut ed in bse l qule, non solo vevno potuto fre delegzioni di pgmento d istituti sovventori per mutui contrtti, m ssunti impegni per opere pubbliche già deliberte Le circostnze esposte di Comunipredetti hnno persuso dell necessità di un tempermento trnsitorio lle citte norme di legge nel senso di consentire che i Comuni i quli bbino in vigore l tss di soggiorno secondo l legge 11 dicembre 1910, n 863, possno essere utorizzti dl Ministro per le 11nnzo mntenerl in ppliczione per quel numero di nni che si riconosc necessrio per il pgmento delle somme mutute per l'eseenzione di opere pubbliche già deliberte Al Comuni stessi è ftto obbligo però di versre il qurto dell tss riscoss llo Stto qule contributo fvore dell pubblic beneficenz nlogmente ll'obbligo cui sono tenuti tutti gli ltri Comuni i quli pplicno l tss secondo le norme ttulmente Vigenti per l tss stess L rgione di quest disposizione è di per se stess plese, essendo ingiustiflet un dittormità di trttmento tr Comuni e Comuni m relzione llo specile contributo di beneficenz Qunto i Comuni det territori nnessi, il R decreto 11,gen Rio 1923, n 116, vrebbe d essi imposto di sostituire con effetto dl 1e gennio 1924, ll tss di soggiorno d essi pplict secondo lo leggi del cessto regime, quell disciplint dl R decreto 19 novembre 1921, n 1724, e ciò, come molti dei Comuni stessi hnno ftto presente, vrebbe cgionto qulche diffleoltà nell compilzione dei bilnci di previsione, mentre ncor non sono stti d essi deliberti i regolmenti di lppliczione dell tss stess secondo 10 norme dell legge,itlin Ad ovvire tli inconvenienti viene disposto che i Comuni predetti possno essere utorizzti dl Ministro per le finnze mntenere in ppliczione l tss di soggiorno secondo le leggi del cessto regime, con obbligo però nche per essi di Versre il qurto delle tsse percepite come contributo ll pubblic benefl cenz PElt GItAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE In virtù dei poteri conferiti l Governo del Re con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Visto Prt 22 del R decreto 18 novembre 1923, n 2538, rigurdnte l'ppliczione dell tss di soggiorno; Visto il R decreto 11 gennio 1923, n 116, che estende i territori nnessi le disposizioni in mteri di tributi locli yigenti nel Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le finnze di concerto col Ministro per l'interno; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 I Comuni venti spiccto crttere di luogo di cur termle o idroterpic, nei quli si istituit l tss di soggiorno secondo le norme delle leggi 11 dicembre 1910, n 863, e 6 mggio 1920, n 769, e che bbino in tutto o in prte delegto il reltivo importo in pgmento di mutui, contrtti nteriormente ll dt di pubbliczione del presente decreto, per l esecuzione di lvori o di opere di pubblico interesse, possono essere utorizzti, in vi eccezionle, dl Ministro per le finnze, continure tempornemente Pppliczione dell'impost stess con le norme stbilite dlle leggi predette Ai Comuni stessi è ftto perltro obbligo di versre llo Stto un qurto delpmmontre delle tsse ripcosse qule contributo fvore dell pubblic beneficenz, giust l'rticolo 7 del R decretolegge 19 novembre 1921, n 1724 'Art 2 I Comuni dei territori nnessi l Regno, che, ll dtif di pubbliczione del presente decreto, bbino istituit l tss di soggiorno o di cur secondo le disposizioni già vigenti nello Stto ustroungrico, possono essere utorizzti dl Ministro per le finnze mntenere tempornemente in Appliczione l tss stem nelle forme vigenti, con obbligo di versre llo Stto, decorrere dl 1 gennio 1925, un qurto dell'mmontre delle tsse Tiscosse, qule contributo fvore dell pubblic beneficenz Art 3 Il Ministro per le finnze è utorizzto dettre le norme di ppliczione del presente decreto Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE 1\fUSSOLINI Visto, H Gurds yill : OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddì 22 gennio 1924 Atti del Governo, refistro 220, foglio 244 GRANATA STIDFANI RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3024 Esecuzione dei rimborsi delle imposte dirette dichirte indebite Relzione di S E il Ministro Segretrio di Stto per le fi nnze, S M il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto rigurdnte l'esecuzione dei rimhorsi delle impo ste dirette dichirte indebite SIRE, Secondo le vigenti norme, l procedur per restituire un somm d'impost indebitmente verst dl contribuente, è lung ed ingombrnte, perché le proposte di rimborso, coinpilte dlle genzie delle imposte, sono soggette d un duplice controllo mministrtivo e contbile delle Intendenze di finnz, che, oltre importre inutile un ggrvio di lvoro gli uffici, sono l cus principle dei ritrdi, di cui, giust rgione, i contribuenti si dolgono Sifftti inconvenienti vengono eliminti permettendo che l liquidzione del rimborso vd dll'genzi delle imposte direttmente ll'esttore per l'esecuzione, con procedur gile e snell che vvntggi il contribuente il qule vede soddisftto il suo credito, con quell rpidità che li diritto di ttendersi dll'amministrzione dello Stto Si è inoltre ritenuto che per eliminre uno dei più frequenti ostcoli ll'esecuzione dei piccoli rimborsi si dovesse consentire gli esttori di effetturne, sotto l propri responsbilità, il pgmento flno ll limitt somm di L 500, e sotto determinte formlità, su quietnze di person divers dll ditt iscritt ruolo In sostituzione del controllo fin qui esercitto dlle Intendenze, si ë rvvist l necessità di stbilire, tutel degli interessi dell'errio, ch gli genti delle imposte possono provvedere ll reiscrizione ruolo di somme che risultssero irregolrmente e indebitmente pgte dndo il diritto i contribuenti di ricorrere lle Commissioni mndmentli oye si ritenessero grvti d tle ftto A tutto ein provvede, nell'interesse dei contribuenti lo schem di decreto che ho l'onore di sottoporre ll'august firm dell Mestâ Vostr PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE In virtù dell delegzione dei poteri conferiti l Governö con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Visto il testo unico 17 ottobre 1922, n 1401, delle leggi sull riscossione delle imposte dirette; Riconosciut l necessita di regolre l restituzione delle quote d'imposte dirette riconosciute indebite con più celere procedimento;

15 N A GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNÖ D'ITALIA Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le finnze; Sentito il Consiglio dei Ministri; Abbimo decretto e decretismo: Art 1 L'esecuzione dei rimborsi per quote indebite di impöste dirette è regolt dlle disposizioni contenute negli rticoli seguenti Art 2 L'genzi delle imposte esmin le dämnde di rimbõrso presentte di contribuenti, e qundo le riconosc fondte, provvede, senz'ltro, ll liquidzione dell somm d rimborsre Qundo non trovi giustificte le domnde, le invi ll Commissione mndmentle per il reltivo giudizio, dndo vviso l contribuente del provvedimento dottto L liquidzione del rimhorso e il rinvio dell domnd ll Commissione mndmentle deve effettursi entro sessnt giorni dll dt di presentzione dell domnd Art 'd Le liquidzioni di rimborso sono dll'genzi rccolte in elenchi, genti crttere di ruolo di discrico e recnti, nche gli effetti del controllo, l indiczione precis del ftto e dei documenti che le giustificno Gli elenchi di rimborso sono compilti in doppio esemplre, uno dei quli rimne presso Pgenzi i fini del con, trollo di cui l precedente comm, l'ltro ò invito lpesttore che rimbors od imput fvore dei singoli contribuenti le somme d essi dovute «non liuò procedere contro i inedesimi se non per il residuo loro debito L'esttore delle imposte, sull bse degli ordini di discrico emessi dll'genzi, vers l ricevitore provincile l'm montre delle quote errili e provincili rimborste ed ll css del Comune Pmmontre delle quote comunli Il ricevitore provincile si discric dell'mmontre dei predetti ordini, rispettivmente, verso PErrio e l Provinci Art 4 Sono ritenuti vlidi, tutti gli effetti giuridici, i rimborsi eseguiti dll'esttore, sotto l propri responsbilità, fino ll concorrenz di L 500, su quietns di person di Vers dll ditt intestt nell'elenco, previo il ritiro, medinte rilscio di pposit ricevut, dell hollett di pgmento totle e przile dell impost cui lo sgrvio si riferisce Art 5 L'genzi delle imposte può procedere, medinte reiserizione ruolo, non oltre il secondo nno successivo quello in cui fu eseguito il rimborso, l recupero delle somme indebitmente od erronemente rimborste vvisndone il contribuente Contro tle reiserizione, come contro le risultnze delle liquidzioni di rimborso, il contribueni;e può reclmre, nel perentorio termine di venti giorni dlle rispettive notifiche, ll Commissione mndmentle delle imposte Art 7 Il Ministro per le finnze è utorizzto dettre le norme di ppliczione del presente decreto Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt uflicile delle leggi e det decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spettid: osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddl 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Gurdsigill, : OVIGLIO liegistrto ll Corte dei conti, ddi 22 gennio 1924 itti del Gorcino, registro 220, foglio 245 GRANATA DE' STEFANI RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3026 Esenzione dll'impost di ricchezz mobile fvore delle società nzionli per zioni pei redditi derivnti d filili e suc cursli d esse impintte in pesi esteri Relzione di S E il Ministro Segretrio di Stto per le finnze, S M il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto rigurdnte Fesenzione dlpimpost di ricchezz mobile fvore delle società nzionli per zioni pei red diti derivnti d filili e succursli d esso impi:mtte in pesi esteri SIRE, Il decreto che mi onoro di sottoporre ll firm di Vostr Mestà h lo scopo di promuovere e di fvorire l'ttività itlin in pesi strnieri, tnto sotto l form di industrie o di commerci, qunto sotto l form di esercizio del credito In derog quindi dell ttule legge sull impost di ricchezz mobile, il decreto dispone che le società zionrie venti sede nel llegno, possono godere dell esenzione dll impost di ricchezz mobile dei redditi relizzti d succursli o filili perte in pesi strnieri, nonchè dei redditi costituiti dgli stipendi ed ltri ssegni pgti l personle delle suddette succursli o filili All concessione si pongono però due condizioni: e cioè che si trtti di succurslt o filili stbilmente e regolrmente istituite, e non si trtti invece di eseguire semplici operzioni slturio, e che i redditi, cui in Itli si dovrebbe concedere l'esenzione, sino tssti ll'estero gli effetti di un impost che corrispond l nostro tributo mobilire Con ciò si vuole soltnto impedire che un duplict imposizione sullo stesso reddito, in Itli ed ll'estero, grvi tnto su di esso, d impedire lle nostre società di sostenere l concorrenz strnier e di ffermrsi e consolidrsi fuori del Regno L concessione del beneficio è subordint ll emissione di uno specile provvedimento del Ministro iper le finnze su prere fvorevole del Consiglio dei Ministri; con che si intende che 11 Governo s'impegn di esminre cso per cso se concorrono tutte e condizioni volute perchè le finlità del decreto sino rggiunte PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA DELLA NAZIONE In virtù dell delegzione dei poteri ccordti l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le finnze ; Abbimo decretto e decretimo: Art 6 'Art 1 E' brogt ogni disposizione contrri o divers d quelle E' dt fcoltà l Ministro per le finnze di consentire, su contenute nel presente decreto, che yrà esecuzione de fvorevole prere del Consiglio dei Ministri, che le società per correre dl 1 mggio 1924 zioni le quli bbino l loro sede nel Regno e che impinti

16 DE' 428 2ï I1924 GAZZETTA UFFICIALE DEI/REGNO D'ITALIA N 21 no, in determinti pesi esteri, succursli o filili stbilmente e regolrmente orgnizzte, sieno esenti dl pgmento del l'impost di ricchezz mobile per i redditi propri che d tli succursli o filili derivino, purchè i redditi stessi risultino ssoggettti d nlog impost nel pese strniero Le disposizioni del precedente comm sono pplicbili uche gli stipendi ed ltri ssegni pgti dlle società predette i propri impiegti ed operi ddetti lle succursli e filili ll'estero, ed ivi stbilmente residenti Art 2 Il Ministro per le finnze è utorizzto d emnre le norme per l'ppliczione del presente decreto Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt utilcile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI ÛE' STrANI Visto, il Gurdsigilli: OVIGLIO Repistrto ll Corte dei conti, ddi 22 gennio 19¾ Atti del Goverreo, registro 220, foglio 247 GRtNATt RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3027 Abolizione dell'impost sugli umenti di compensi gli m ministrtori di societ& Relzione di S E il Ministro Segretriö di Stto per le finnze, 8 M il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto rigùrdnte l'bolizione dell'impost sugli umenti di compensi gli mministrtori di società SIRE, Il provvedimento che mi onoro presentre Vostr Mestä h crttere di pur e semplice coordinzione legisltiv In forz dell'rt 2 del R decreto 25 gennio 1923, n 164, cesp completmente l'ppliczione delle imposte sugli mministrtori di società per zioni per i proventi risultnti d bilnci chiusi dopo dicembre 1923 Potrebbe tuttvi sorgere il dubbio che resti ncor in vit quell impost specile del 70 sugli umenti pportti dlle società gli ssegni degli mministrtori, che fu tstituit con il R decreto 12 settembre 1918, n 1503, per impedire che le società le quli vevno l'obbligo di rivlersi sugli mministrtori per l'ímpost d esse pgt, con riserv di ritenerl sui proventi pgti gli mministrtori, eludessero l obbligo dell rivls, nmentndo congrumente l'mmontre dei proventi stessi L'pplicbilità di tle impost specile, invero, ideologicmente è cesst in seguito l decreto del 25 gennio 1923, n 164, che h bolito l'obbligo dell ri Vls dell'impost sugli mministrtori, come già cr stto bolito lo stesso obbligo per l'impost sui dirigenti di società, con 11 Il decretolegge 26 gennio 1922, n 63 M dl punto di vist formle opportun ppre un esplicit brogzione legisltiv A ciò provvederebbe ppunto l'unito schem di decreto, che mi onoro sottoporre ll'august firm dell Mestà Vostr PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALTA In virtù dei poteri conferiti l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Visto il R decretolegge 12 settembre 1918, n 1503, col qule fu istituit un'impost specile nell misur del 70 % sugli nmenti dei compensi fvore dei consiglieri d mmi nistenzione clelle società nonime e dei soci ccomndtri delle società in ccomndit per zioni; Visto il R decretolegge 26 gennio 1922, n 63; Visto il R decreto 25 gennio 1923, n 161; Udito il Consiglio dei Ministri; Su propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le finnze; Abbimo decretto e decretimo: Articolo unico L'impost sugli umenti di compensi i consiglieri di mministrzione e i soci ccomndtri di società, istituit con il R decretolegge 12 settembre 1918, n 1503, cess di pplicrsi in confronto dei proventi per i quli, in virtù dell'ultimo comm dell'rt 3 del R decreto 25 gennio 1923 n 164, le società non hnno obbligo di esercitre l rivls verso gli ssegntri Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo delld Stto, si inserto nell rccolt uilicile delle leeri e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Visto, il Gurdsigilli: ÛVIGLIO Registrto ll Corte del conti, ddl 22 gennio 1924 Atti del Governo, registro 220, foglio 248 GRANATA TEFANI RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3028 Agevolzioni por i concordti ed i risctti dell'impost sul ptrimonio Relzione di S E il Ministro Segretrio di Stto per le fi nnze, Su Mestà il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto reltivo lle gevolzioni per i concordti ed i risctti dell'impost sul ptrimonio SIRE, 11 provvedimento che mi onoro sottoporre ll Mestä Vostr contiene tre disposizioni rigurdnti l'ppliczione dell impost strordinri sul ptrintonio Con l prim di esse, pur mntenendo ferme tutte le ltre disposizioni che regolno l'ppliczione dell'impost ptrimonile, verrebbe stbilit l prorog fino l 30 giugno 1925 dell fcoltà ttribuit ll Finnz di condonre le penlità per omess, infedele o trdiv denunzi nel cso di michevolo concordto tr l'genzi delle imposto ed il contribuente Con l second verrebbe concess coloro che riscttno l'impost ptrimonile, entro l dt suddett, l fcoltà di pgre 11 prezzo di risctto in 18 rte bimestrli Con l terz verrebbe estes l'gevolzione del pgmento di un tss ininim già consentit dl R decreto 10 gosto 1923, n 1784, per l registrzione degli tti di mutuo stipulti llo scopo di riscttre l'imposf sul ptrinonm nche ll iscrizione ipotecri ftt in dipendenz dei mutui stessi Con l'intendimento di dre, medinte queste gevolzioni integrtive di quelle già stbilite con precedenti decreti, un incentivo sempre mggiore i concordti ed i risctti dell'impost predett, mi onoro di presentre l'ccluso schem di decreto ll'august firm di Vostr Mestä PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE In virtù dei poten conferiti l Governo con l legge 8 di mbre 1922 n 1601: Visto il R decreto 5 febbrio 1922, n 78; Visto il R decreto 10 gosto 1923, n 1784;

17 I)E' GAZZETTE>UFFICIALls DEL BEGNO D ITALIA N Udito il Consiglio dei Ministri; Su propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le finnze; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 E' dt fcoltà ll Finnz di rinuncire ll'ppliczione delle pene pecunirie per omess, infedele o trdiv dichirzione, gli effetti dell impost strordinri sul ptrimonio, qulor il contribuente ddiveng concordto prim del 30 giugno 1025, e purchè nell'ccertmento non si intervenut ncor lcun decisione, ferme restndo, per qunto ltro, le disposizioni contenute nel R decretolegge 5 febbrio 1922, n 78, e nel R decreto 10 gosto 1923, n 1784 Art 2 A fvore dei contribuenti teunti, i sensi dell'rt 30 del R decreto 5 febbrio 1922, n 78, l pgmento dell'impost sul ptrimonio in un ventennio, e che procedno l risctto totle dell'impost medesim entro il 30 giugno 1925, può essere ccordt l fcoltà di su pgre, ruoli nomintivi, in diciotto rte bimestrli, l'mmontre del prezzo di risctto e degli eventuli rretrti non ncor iscritti ruolo Art L Per porre rimedio tli inconvenienti un disegno di legge d'inizitiv prlmentre giù deliberto dll Cmer dei deputti, m che il Sento non potè ncor discutere, disponev l riunione di dette frzioni in un unico comune utonomo Poichè 11 progetto risult pienmente giustificto di motivi su ccennti, 11 Governo ritiene conveniente drvi ttuzione con i poteri d esso conferiti dll legge 3 dicembre 1922, n 1601: ed in tl senso provvede ppunto lo schem di decreto che ho l'onore di sottoporre ll'august firm di Vostr Mestä PEft GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE In virtù dell delegzione di poteri conferit l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1ß01; Vedut l legge comunle e provincile, testo unico 4 febbrio 1915, n 148 ; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per gli ffri delpinterno, Presidente del Consiglio dei Ministri: Abbimo decretto e decretimo : Art 1 Le frzioni di Milocc e Sn Bigio di Cmpofrnco sono distccte di rispettivi comuni di Suter e Cmpofrnco e costituite in unico comune con il nome di Milocc L'iscrizione ipotecri grnzi dei mutui indicti ll'rticolo 7 del R decreto 10 gosto 1923, n 1784, ò soggett Art 2 ll tss fiss di L 7 11 territorio del nuovo Comune è costituito dl territoriò Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello giudizirio già ssegnto Milocc in virtù dell legge del Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei 1G prile 1819, n 1565, e dl territorio ttulmente pprteecreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di os nente l comune di Cmpofrnco indicto m ctsto sotto servrlo e di frlo osservre l denominzione ex feudo Sn Bigio Dto Rom ddì $0 dicembre 1928 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI STEFANI Art 3 Il Governo del Re è utorizzto d emnre le norme per l'esecuzione del presente decreto Visto, it Gurdsigitti: Ououo Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Itegistrto ll corte dei conti, ddi 22 gennio 1924 Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei Atti det Governo, registro so, togno MO GRANATA decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre RELAZIONE o REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3032 I)to Rom, ddì 30 dicembre 1923 Distcco delle frzioni di Milocc e di S Blgio di rispet i utpofrnco co ucnem no endte e costituzione in unico VITTORIO EMANUELE MUSSOUNI Relzione di S E il Ministro Segretrio di Stto per gli visto, u Gurdsigini: OVIGLIO ffri dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Registrto n corte dei conti, ddi 22 gennio 19¾ S M il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto Atti del Governo, registro 220, foglf0 253 GRANATA concernente il distcco delle frzioni di Milocc e di Sn Bigio di rispettivi comuni di Suter e di Cmpofrnco RELAZIONE o REGIO DEORETO 30 dicembre 1923, n 3033 e costituzione in unico comune utonomo col nome di'mi Aggregzione del comune di Mortno quello di Snt locc Sofi MAESTA', L borgt di Milocc del comune di Suter e quell di S Bigio del comune di Cmpofrnco, vicinissime tr loro, distno circ dodici chilometri di rispettivi cpoluoghi, cui sono llccite solo medinte un mlgevole s in multtier spesso nche interterrott dll'ingrossmento dei torrenti sforniti di ponti ed ingudhili Sifftt condizione di cose, non eliminbile perctiè l configurzione topogrfic dell loclitit non consente l costruzione di migliori comuniczioni, è cus di grve disgio per le popolzioni delle dette borgte, nello quh i pubblici servizi sono lsciti in deplorcvolo bbndono Relzione di 8 E il Ministro Segretrio di Stto per gli ffri dell'interno, presidente del Consiglio dei Ministri, S M il Ro, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto che ggreg il comune di Mortno quello di Snt Sofi MAFSTA' Il comune di Mortno è diviso in dieci piccole borgte rurli di ssi scrs entità demogrfic, llccite d mlgevoli comuniczioni strdli, che spesso nell'inverno rimngono Interrotte, sicché l s popolzione, e prticolrmente quell del c

18 provvedimento Le Il ' GAEZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N 21 poluogo e delle frzioni di S Gicomo, Reggio e Collin di Pondo, per rgioni di vicinnz e fcilità di comuniczioni, svolge bitulmente ffri e trffici nel contiguo centro di Snt Sofl Il comune di Mortno, inoltre non potendo, cus dell limitt potenzilità finnziri, sopperire d solo lle esigenze dei pubblici servizi in tutte le sue numerose frzioni, d tempo molti di essi (scuole, mcello, mercto, servizio ostetrico e veterinrio, istituzioni pubbliche di benificenz) provvede consorzilmente con quello di Snt Sofl, il che h contribuito rendere pii) sld l comunnz di interessi delle rispettive popolzioni In tli condizioni, ppriv mnifest l'opportunità dell fu stone dei due Comuni, m il incontrv difficoltà perché, prim dell'emnzione del Regio decreto 4 mrzo 1923, n 544, con cui il circondrio di Rocc Sn Cscino venne ggregto ll provinci di Forlì, essi fcevno prte di provincie diyerse Venuto meno tle ostcolo, i frzionisti di Mortno, Sn Gicomo, Rggio e Collin di Pondo, inizirono prtiche per l ggregzione di tll frzioni l comune di Snt Sofi e l costituzione in comune utonomo delle rimnenti con cpoluogo Spinello; m 11 Consiglio comunle, considerto che, perdendo le dette frzioni, il Comune rimrrebbe territorilmente e demogrflemente in condizioni d non poter disporre dei mezzi necessri per conservre Tutonomi, h recentemente chiesto l Governo l'ggregzione totle del Comune quello di Snt Sofl, l cui civic rppresentnz si er già dichirt fvorevole l progetto Poiché questo risult pienmente giustificto dlle nzidette rgioni ed ppoggito dt voti di entrmbi gli Enti interessti, con lo schem di decreto che mi onoro sottoporre ll August 11rm di Vostr Mest, si provvede drvi ttuzione e si stbilisce inoltre l procedur d seguire per l determinzione delle condizioni dell'unione, non essendo, per l specilità del cso, pplicbili le ordinrie norme dell legge comunle e provincile PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE In virtù dell delegzione di poteri conferit l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1601; Vedut l legge comunle e provincile, testo unico 4 febbrio 1915, n 148; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per gli ffri delpinterno, presidente del Consiglio dei Ministri; Abbimo decretto e decretimo: Árt 1 Il comune di Mortno è ggregto quello di Snt Sofi Art 2 Entro il termine prefisso dll'rticolo seguente per l'entrt in vigore del presente decreto, le Amministrzioni comunli stbilirnno d'ccordo le condizioni dell'unione i sensi ed gli effetti delprt 118 dell legge comunle e provincile Per tli dempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunli i Commissri che sino incricti dell'mministrzione dei suindicti Comuni In difetto di dette deliberzioni od in cso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per Pinterno, sentiti l ßiunt provincile mministrtiv ed il Consiglio di Stto Art 3 Il presente decreto entrerà in vigore un mese dopo l su _pubbliczione nell Gzzett Ufficile del Regno Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunqite spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddl 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE Visto, il Gurdsigilti: OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddi 22 gennio 1924 Atti del Governo, registro 220, foglio 2¾ GRANATA MussormI REGIO DECRETO 20 dicembre 1923, n 3036 Modificzioni ll'ordinmento giudizirio dell Somli Itlin VITTORIO EMANITELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Vist l legge 3 prile 1908, n 101, sulpordinmento dell Somli Itlin; Visto il R decreto 8 giugno 1911, n 937, che pprov Pordinmento giudizirio di quell Coloni; Visto il decreto Luogotenenzile 1 settembre 1918, numero 1422, che pport d esso lcune vrinti; Ritenut l necessità di introclurre nell'ordinmento stesso nuove modificzioni, llo scopo di renderlo meglio de guto lle esigenze cui è destinto soddisfre; Udito il Consiglio superiore colonile; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per le colonie, di concerto col Ministro per l giustizi e gli ffri di culto e col Ministro per l guerr; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 Igli rticoli 3, 5, 10, 20, 25, 26, 29, 30, 39, 40, 62 e 65 dell'ordinmento giudizirio dell Somli Itlin, pprovto con il R decreto 8 giugno 1911, n 937, e modificto col decreto Luogotenenzile 1 settembre 1918, n 1422, sono sostituiti i seguenti: «Art 3 cuse tntä in mteri civile che penle, in cui sino interessti cittdini o strnieri, vengono giudicte in conformità lle leggi itline in qunto le condizioni locli lo consentno; le cuse in cui sino interessti esclusivmente sudditi colonili o ssimilti, vengono giudicte secondo le norme del diritto mussulmno (sceri), in qunto non si modificto dll consuetudine (testur) e slvo i csi di eccezione stbiliti dl, presente ordinmento «Il Governtore, con decreti motivti, può introdurre nel diritto indigeno le modificzioni richieste per renderlo comptibile con i principi fondmentli delle leggi itline» «Art 5 Governtore ed i funzionri si civili che militri in servizio dell Coloni, che bbino funzioni di governo, non possono essere chimti rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni fuorchè dlle superiori uto, rità, nè sottoposti per qulsisi rgione procedimento penle od rrestti, slvo i csi di flgrnz, senz previ utorizzzione dt dl Ministero delle colonie se si trtt del Governtore e dl Governtore se si trtt di ltri funzionr1 «Il Governtore inform il Ministero delle colonie delle richieste ricevute dll'utorità giudiziri e delle tisposte dte «Ottenut Futorizzzione, qundo il giudice bbi riconosciuto che vi sono prove sufficienti crico dell'imputto, rimette gli tti l procurtore generle dell Corte

19 Il Avnti Il L L L'ppello L'ppello E' Funzion E' Il GAZZETTÃ UFFICTATÆ Inum REGNO D'ITILIK N di csszione di Rom per l designzione dell'utorità giudiziri del Regno che dovrà conchiudere in sede istruttori e vnti l qule, secondo l competenz stbilit dl Codice di procedur penle, dovrà, se del cso, svolgersi 11 processo; meno che il Ministro per le colonie o il Governtore non bbi chiesto che il giudizio segu in Coloni, secondo le norme di cui l titolo IV de1pordinmento pprovto con R decreto 8 giugno 1911, n 937 «Per i giudizi crico di funzionri civili o militri non compresi fr quelli sopr indicti, il Governtore può chiedere che lo svolgimento di essi bbi luogo nel Regno e sull richiest si provved nlogmente qunto dispone il comm precedente» «Art 10 Governtore, con suo decreto, potrà incricre delle funzioni di consulente legle un funzionrio dell Coloni, che bbi i requisiti necessri per tle ufficio, ovvero il giudice dell Coloni Tnto l'uno che l'ltro, percepirnno per tle titolo un indennità specile di nnue L 4000» «Art 20 le utorità giudizirie dell Coloni le prti possono comprire personlmente «Le utorità giudizirie possono nominre lle prti un difensore d'ufficio nche per le cuse civili, scegliendolo fr i cittdini itlini residenti in Coloni o tr i funzionri del Governo» «Art residente conosce: 1 Dei delitti devoluti nell Mdre ptri ll cömpetenz dei pretori dl Codice di procedur, penle; 2 Di tutti i delitti, non compresi nelprt 29, commessi in dnno di cittdini itlini o strnieri d sudditi colonili od ssimilti; 3 Di tutti i delitti che non sino compresi nell'rt 29 o non sino devoluti ll competenz del Tribunle militre termini dell'rt 62, commessi d individui di trupp non itlini in effettivo servizio o d indigeni l servizio dell'amministrzione, ovvero commessi contro di essi, d sudditi olonili o ssimilti; 4 Delle contrvvenzioni d chiunque commesse «Unlle sentenze del residente, slvo quelle pronuncite in innteri di contrvvenzione, è mmesso ppello l giudice colonile In questo cso contro l decisione del giudice colonile non è mmesso ricorso» «Art 20 giudice colonile conosce dei delitti com= messi d cittdini o strnieri che per il Codice di procedur penle srebbero devoluti l tribunle dell Mdre ptri «Contro l sentenz del giudice colonile è mmesso ppello ll Corte d'ppello di Rom» «Art 29 Corte di ssise conosce dei delitti che, per 11 Codice di procedur, sono devoluti ll competenz dell Corte di ssise nell Mdre ptri, slvo le eccezioni del presente ordinmento (indigento) «Nelle cuse, nelle quli sino imputti sudditi colonili od, ssimilti, è dt fcolta di pplicre i medesimi un pen inferiore ll minim stbilit dll legge itlin» «Art 30 Corte d'ssise si compone del giudice colonile che l prepiede e di quttro ssessori Questi col presidente giudicno del ftto: spett l presidente esclusivmente decidere le questioni di diritto ed pplicre In pen «Qulor il presidente riteng che il Collegio giudicnte si sin ingnnto dnno dell'imputto, può, nzichè pronuncire l sentenz, rinvire l cus nuovo 'ruolo «Tle fcoltà può esercitrsi un volt sol nell medesim cus «JL decisione non è motivt, nè precedut d discussione nè soggett rimedi giuridici Se l cus concerne più reti o più imputti le norme esposte si pplicno solmente quei reti o imputti per i quli 11 presidente riteng che il Collegio si si ingnnto «Nel nuovo giudizio interverrnno ltri ssessori «Gli ssessori sono nominti, in numero non minore di dodici, tr cittdini itlini e sudditi colonili, nno per nno, dl Governtore, nelle cui mni prestno giurmento L formul del giurmento per i cittdini itlini è quell ust dll mgistrtur: per i sudditi colonili è quell del loro rito religioso» «Art 30 delle sentenze dei residenti l giudice colonile si propone nel termine di quindici giorni medinte tto d depositrsi nell cncelleri dell residenz; m può essere nche proposto ll'udienz stess in cui si dà lettur dell sentenz «Il residente vrà cur d'invire, entro otto giorni dll'ppello proposto, copi dell sentenz lpufficio di cncel 1eri del giudice colonile, che convocherà gl'interessti d udienz fiss «Contro le sentenze penli pronuncite in contumci e contro quelle civili notificte fuori dell Coloni, Pppello può essere proposto, nel termine prescritto, medinte tto d depositrsi, per l'ulteriore invio l competente mgistrto, nell cncelleri dell pretur, o nel Consolto, nell cui giurisdizione vviene l notific dell sentenz l condnnto, o in cui costui risiede» «Art 40 dell sentenz del giudice colonile si propone con dichirzione presentt ll cncelleri del giudice entro 15 giorni dll notificzione dell sentenz Per le cuse civili Pppellnte dovrà inizire gli tti secondo le norme del Codice di procedur del Regno nel termine di centottnt giorni sotto pen di decdenz «Nei csi previsti nell'ultimo cpoverso dell'rticolo precedente, Pppello delle sentenze del giudice può essere proposto con dichirzione d presentre, per l'ulteriore suo' corso, ll cncelleri del tribunle e dell pretur, o l Consolto d cui Pppellnte dipende, entro il termine prescritto» «Art 62 devoluto l tribunle militre l conoscenz dei reti contemplti dl Codice penle militre per l'esercito commessi d soldti itlini, militri di trupp indigen e grduti nzionli e indigeni pprtenenti si l Regio corpo di truppe colonili che l corpo di polizi «Sono pure rinviti l giudizio del tribunle militre gli indigeni pprtenenti l corpo delle gurdie dognli e delle gurdie crcerrie che si rendno colpevoli dei seguenti reti contemplti dl Codice penle per l'esercito: ) di diserzione commess nei modi d esso previsti ll'rt 142; b) di insubordinzione commess nelle circostnze di cui ll'rt 119 e seguenti; c) di vendit di oggetti d'rmmento previst ll'rticolo 213» «Art 65 d istruttore ltro ufficile nominto nnulmente dl Governtore» 'Art 2 Al suddetto ordinmento giudizirio dell Somli Itlin sono ggiunti i seguenti rticoli: «Art 20 bit dt fcoltà l residente e l giudice, secondo l rispettiv loró competenz, di negre o ridurre Pefficci dei ptti contrttuli che sino sproporziontmente grvosi, in modo d for presumere che non furono consentiti con sufficiente libertà» «Art 62 bis Tribunle militre è composto di un presidente e di tre giudici

20 Agli TEDEREONI GAZZETTKUFFICIALE DEIrEEGNO D'ITALIA K: 2L «E' presidente Pufficile superiore di grdo più elevto e più nzino presente sul luogo, escluso 11 comndnte del Regio corpo delle truppe colonili Funzionerà d presidente il cpitno più nzino presente sul luogo, in cso di mncnz od impedimento di ufficile superiore o qundo questi bbi compiuto tti istruttori nteriormente l giudizio «Sono giudici gli ufficili superiori di grdo più elevto e più nzini presenti sul luogo» «Art 96 bis Agli effetti delle disposizioni del presente ordinmento, nelle quli i vlori sono indicti in lire itline, l rupi si clcol sull bse del rggnglio fisso di L 108 per ogni rupio,» «Art 96 ter effetti dell'ultimo comm dell'rticolo 20 e de1prt 31, il Governtore, tenuto conto delle condizioni locli, stbilirà con suo decreto i requisiti occorrenti per Pesercizio del pttocinio dvnti le utorità giudiziric ithne dell Coloni e fisserà le norme per l liquidzione degli onorri dovuti dlle prti Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di cservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 20 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MTJSSOLINI ÛVIGLIO Visto, il Gurdsigilli: OVIGIIo Registrto ll Corte del conti, ddi 22 gennio 19M Atti del Goverreo, registro 220, [oglio 259 GRANATA DIAZ REGIO DECRETO 31 dicembre 1923, n 3038, Disposizioni concernenti i mcchinisti ed il personle vizio del Regl licelginnsi e del Regi ginnsi dell Sicili PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE di ser In virtù dell delegzione di poteri conferiti l Nostro Governo con l legge 3 dicembre 1922, ; Veduto 11 Nostro decreto 6 mggio 1923, n 10M; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per l pubblic istruzione, di concerto con quello per le finnze ; Abbimo decretto e decretimõ: Art 1 I mcchinisti e il personle di servizio dei Regi licei ginnsi e dei Regi ginnsi dell Sicili sono crico dello Stto Le occorrenti vrizioni nei ruoli orgnici srnno disposte con decreto del Ministro per l'istruzione pubblic di con certo col Ministro per le finnze 'Art 2 Ai posti d istituirsi in dipendenz dell dispösizione di cui ll'rticolo precedente il Ministro per l pubblic istrnzione ssumer in servizio, di preferenz, coloro che, lmeno d un triennio, prestino nelle qulità sopr ccennte, Poper loro nei detti istituti con regolre nominn dell'ente sinor obbliento ll spes e che sino riconosciuti idonei giudizio delpamministrzione Art 3 E' brogt qulsisi disposizione contrri l presente decreto, che h vigore dl 1 ottobre 1923 Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 31 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MUSSOLINI Ds' SoerNI Visto, il Gurdsigilli: OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddì 22 gennio 195 Atti del Governo, registro 220, foglio 261 GRANATA GsTILE REGIO DECRETO 30 dicembre 1923, n 3047 Itiform dell legge 29 mrzo 1903, n 103, per l'ssunzione dirett del pubblici servizi d prte dei Comuni PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE In virtù dell delegzione di poteri conferit l Governo con l legge 3 dicembre 1922, n 1001; Vedut l legge 29 mrzo 1903, n 103, nonchè il R decreto 4 febbrio 1923, n 253; Udito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per gli ffri delpinterno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 AlPrt 1 dell legge 29 mrzo 1903, n 103, è ggiunto il seguente penultimo comm : «Ugule fcoltà è ttribuit lle Provincie per i servizi di cui i numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per ltri di interesse provincile L'ssunzione e l'esercizio di tli servizi d prte delle Provincie sono regolti dlle disposizioni dell legge 20 mrzo 1903, n 103, e d quelle del presente decreto, intendendosi sostituiti gli orgni del Comune quelli dell Provinci ed equiprte le Provincie i Comuni i quli sono ssegnti 80 consiglieri» Art 2 Le ziende specili hnno l cpcità di compiere tutti i negozi giuridici necessri per il rggiungimento del loro fine e di stre in giudizio per le zioni che ne conseguono Esse sono soggette ll vigilnz del Consiglio comunle, che può sempre esminrne Vndmento All fine del secondo comm dell'rt 2 dell legge sono ggiunte le seguenti prole : «tenendo contbilità seprte» Ai due ultimi cpoversi dell'rt 2 dell legge sono sostituiti i seguenti: «Gli utili netti dell'ziend, ccertti dl conto pprésto slvo il disposto dell'rticolo seguente lettere ) e g) e detrtto qunto si riteng di dover destinre l miglior mento ed llo sviluppo dell ziend stess ed nche ridurre le triffe dei servizi, sono devoluti l bilncio comuunle e srnno verenti ll css el Comune nei modi e tempi d stbilirsi coi regolmenti specili delle singole ziende

21 , « GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALTA N Alle perdite, che eventulmente si verifichino, si f fronte col fondo di riserv costituito come ll letter g) dell'rticolo seguente ed, in cso di instificienz, con ppositi stnzimenti nell prte strordinri dell spes del bilncio comunle, slvi gli effetti delprt 20 dell legge» Allo stesso rticolo 2 dell legge è ggiunto il seguente comm : «Agli mplimenti ed i migliormenti de1pziend si potrà eccezionlmente provvedere nche col fondo di mmortmento e con le riserve» Art 3 Ne1Prt 3, letter ) dell legge è soppress l prol «tecnico» ed lle lettere b), c), d) ed c) dello stesso rticolo è sostituito qunto ppresso: «b) le norme per l'ssunzione in servizio e per il licen zimento del personle, escluso qulsisi onere di pensioni crico diretto delpente o dell'ziend» Art 4 L'rt 4 dell legge è modificto come ppressö: «L direzione delpziend è flidt l direttore che deve prestre l cuzione prescritt dl regolmento specile «Il direttore è, di regol, nominto, in seguito pubblico concorso, dll Commissione di cui lprticolo seguente con l'intervento di lmeno due terzi dei suoi compomenti Egli è nominto per il termine di tre nní, può essere confermto di triennio in triennio e non può essere licenzito prim del termine pel qule fu nominto senz deliberzione motivt pres dll Commissione con l'inter Vento di lmeno due terzi dei suoi componenti «Il direttore potr essere eccezionlmente nominto per chimt, m in tl cso l su nomin dovrà essere pro post dll Commissione voti unnimi e pprovt dl Consiglio comunle con l'intervento lmeno di due terzi dei consiglieri in cric «Il direttore rppresent Fziend di fronte i terzi e può stre in giudizio, qundo si trtt dell riscossione dei crediti dipendenti dl normle esercizio dell'ziend; per qulsisi ltr lite deve essere utorizzto dall Commissione mministrtrice» Art 5 Il primo comm de1frt 5 dell legge ù ppresso: modificto come «Per ciscun ziend è istituit un Commissione, nomint dl Consiglio comunle e compost di persone che bbino le qulità per essere elette consiglieri comunli e sino fornite di competenz tecnic od mministrtiv; non piti del due quinti dei commissri può pprtenere nel tempo stesso l Consiglio comunle» L'tiltimo comm de1prt 5 dell legge è modificto come ppresso: «Ïl presidente ed i commissri durno in cric quttro nni e sono sempre rieleggibili» Art 6 Il tirimo ed il secondo comm dell'rt O dell legge söno modifloti come ppresso: «L commissione deliber nnulmente, nei modi e ter mini che srnno stbiliti dl regolmento specile dell'siend, il bilncio preventivo e provvede ll presentzione l Consiglio comunle dei conti «Ess provvede inoltre tutte le opere e spese, gli pplti e qunt'ltro occorr pel funzionmento dell'ziend con le norme che srnno stbilite dl regolmento per l esecuzione dell'rt 6 dell legge» E' soppresso il penultimo comm dell'rt G dell legge; nelpultimo comm sono soppresse le prole: «escluso il direttore», ed è ggiunto l detto rticolo ill seguente comm: «Ogni ziend dovrà llegre l bilncio di previsione di ciscun esercizio l tbell numeric del personle e dei reltivi stipendi e slri, l qule srà pprovt di volt in volt insieme l bilncio» Art 7 All'rt 7 dell legge è sostituito il seguente: «Per l'ceertmento delle responsbilità mministrtive e contbili degli mministrtori, del direttore e degli impiegti delle ziende specili si pplicno le norme dell legge comunle e provincile» Art 8 Al primo comm dell'rt 10 dell legge ò sostituito il seguente: «L'ssunzione dirett dei pubblici servizi d prte dei Comuni e delle Provincie, in conformità delle disposizioni dell presente legge, deve essere delibert rispettivmente nelle forme stbilite dgli rticoli 190 (modificto dll'rticolo 2 del R decreto 20 ottobre 1921, n 1576) e 259 dell vigente legge comunle e provincile» Art 9 Agli rticoli 11 e 12 dell legge è sostituito il seguente: «L deliberzione, così istruit, è sottopost d'urgenz ll Giunt provincile mministrtiv, l qule esmin l propost risultnte dlle deliberzioni di cui ll'rticolo precedente, specilmente nei rigurdi finnziri ed economici, e decide sull'mmissibilità dell medesim» Art 10 L votzione di referendum di cui ll'rt 13 dell legge viene effettut soltnto nel cso che ll propost del Consiglio comunle'si stt ftt opposizione, nei modi e nei termini che srnno stbiliti nel regolmento, d prte di un ventesimo lmeno degli elettori del Comune, ovvero di lmeno un terzo dei consiglieri in cric L'ssunzione dirett dei pubblici servizi d prte delle Provincie non è mi soggett votzione di referendum Art 11 NelPrt14 dell legge sono soppresse le prole: «dl voto degli elettori» Art 12 I regolmenti specili delle ziende dei Comuni i quli sono ssegnti 80 consiglieri sono soggetti ll'pprovzione dell Giunt provincile mministrtiv soltnto nel cso che vi si opposizione d prte di un qurto lmeno dei consiglieri in cric Art 13 Sono di regol esercitti in economi i servizi di cui i numeri 1, 3, 7 8, 10, 11, 12, 14 e 19 dell'rt 1 dell legge, nonchè tutti gli ltri servizi per l eni tenue importnz in rpporto quell del Comune, o perchò non venti crttere prevlentemente industrile, non si il cso di frne

22 GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA N 21 ss11mere l'esercizio nelle forme e col procedimento stbilito per l costituzione dell'ziend specile L'esercizio in economi deve essere deliberto nei modi stbiliti dll'rt 9 del presente decreto Pei Comuni i quli sono ssegnti 80 consiglieri l deliberzione reltiv ed il regolmento che disciplin il servizio non sono soggetti ll pprovzione dell Giunt provincile mministrtiv, meno che vi si opposizione d prte di un qurto lmeno dei consiglieri in cric Agli ultimi due comm delprt 10 dell legge è sostitito il seguente: «Contro i provvedimenti dell Giunt provincile mministrtiv reltivi ll deliberzione per Pesercizio in economi dei servizi e l regolmento specile è mmesso ricorso entro il termine di 30,giorni l Ministro per Pinterno, che provvede definitivmente» Art 14 Il primö ed il secondo comm delprt 17 dell legge sono modificti come ppresso: «I bilnci delle ziende e le deliberzioni dell Commissione mministrtrice per nuove spese che si rendno necessrie durnte Pesercizio finnzirio e per i contrtti ed ltri specili provvedimenti che vincolino il bilncio oltre Pnno sono comunicti ll Amministrzione del Comune Nel termine di 15 giorni il Consiglio comunle può formulre le proprie osservzioni che srnno comunicte, cur del sindco, ll Commissione mministrtrice Ove quest non cred di uniformrsi i rilievi del Consiglio, il bilncio e le deliberzioni suindicte sono sottoposte lle definitive determinzioni dell Giunt provincile mministrtiv, cui sono soggette nche qundo vi si opposizione d prte di un qurto lmeno dei consiglieri in cric «Per le ziende provincili provvede definitivmente il Consiglio dell Provinci» Art 15 All'rt 18 dell legge è sostituito il seguente: «Debbono essere di volt in volt trsmesse in copi l Sottoprefetto le deliberzioni e gli tti di cui il medesimo fcci richiest «Il Sottoprefetto, entro quindici giorni dll dt di ricevimento, può nnullre le deliberzioni che violino le leggi od i regolmenti generli od il regolmento specile den'ziend «Contro il provvedimento del Sottoprefetto è mmesso entro il termine di quindici giorni ricorso l Prefetto, che provvede definitivmente «Il Prefetto può nnullre nel termine di giorni trent dll dt di cui l secondo comm, e su conforme prere dell Giunt provincile mministrtiv nche le delihe zioni che importino un evidente lesione degli interessi dell'ziend In tl cso contro il provvedimento del Prefetto è mmesso rico o nel termine di trent giorni l Ministro per l'interno, che provvede definitivmente» Art 16 L'ultim prte del qurto comm de1prt 19 dell legge ù modifict come ppresso : «L Commissione può sempre essere sciolt dl Prefetto, previo prere dell Giunt provincile mministrtiv» Art 17 Le ttribuzioni indicte nel secondo e terzo comm dell'rt 21 dell legge sono demndte, nel cso di scioglimento del Consiglio provincile, rispettivmente, l presidente dell Commissione strordinri od ll Commissione stess "Art 18 Il primo comm delprt 22 dell legge è modificto cönte segue: «Per ssumere direttmente Pimpinto e Pesercizio dei servizi che sino di comune interesse, e per l'cquisto e l'pprovvigionmento di qunto occorre per l'esercizio dei servizi direttmente ssunti, possono costituirsi consorzi fr Comuni, fr Provincie e fr Provincie e Comuni, nche se questi pprtengono Provincie diverse» Al secondo e terzo comm è sostituito il seguente: «A tl uopo dopo le deliberzioni prese nelle forme del Prt 8 del presente decreto e dopo l procedur di cui l successivo rt 9, i singoli Consigli nominno, in rgione delpinteresse che i rispettivi Enti hnno nelfziend, un congruo numero di propri rppresentnti» Al detto rticolo è gginnto il seguente comm: «Nel cso di consorzio fr Provincie e Comuni le deliberzioni dei Comuni fcenti prte del consorzio, reltive l Pssunzione dirett del servizio, non sono in nessun cso soggette ll votzione di referendum» Wrt 19 AlPrt 2ß dell leggeks'ostituito il seguente: «In qunto non si diversmente disposto dl presente decreto, lle ziende consorzili si pplicno le disposizioni dell legge comunle e provincile sui consorzi «L'ssemble consorzile nomin l Commissione mministrtrice dell'ziend, i termini de1prt 5 dell legge e 5 del presente decreto «Tutte le ttribuzioni che per i servizi ssunti d un sold Comune o d un sol Provinci sono ttribuite l Consiglio comunle o provincile, sono invece per le ziende costituite fr Comuni, o fr Provincie, o fr Comuni e Provincid deferite ll'ssemble consorzile, compres l fcoltà di sciogliere l Commissione mministrtrice di cui lprt 19 dell legge» Trt 20 Il secöndo comm dell'rt 26 dell legge è come ppresso: modifictö «Qundo, dopo l decisione fvorevole dell Giunt provincile mministrtiv, Findennità di risctto si determint d'ccordo o dgli rbitri in misur mggiore di quell presumibile post bse del pino di mssim, si deve provvedere nuovmente in conformità degli rticoli 10 dell legge ed 8 e 9 del preselite decreto» Art 21 Al secondo comm delprt 29 dell legge è seguente: sostituito il «Per l'utorizzzione ll'eccedenz del limite legle dell sovrimpost si pplienno le norme dell legge comunle e provincile, fermo il disposto del R decreto 18 febbrio 1923, n 419» Art 22 Per i servizi già esercitti direttmente <1lle Provincie queste debbono, entro un nno dll pn%\ie "E del presente decreto, deliberre circ il modo di esercizio

23 25 r1924 GAZZETTA UETIOIALE DEL REGNO D'ITALIA N Art 23 RELAZIONE e REGIO DECRETO 30 dicembre 1923: Prorog di poteri del Commissrio strordinrio di Clt Il Governo del Re è utorizzto riunire 'e cõordinre in ¾sto unico le disposizioni del presente decrete con quelle dell legge 29 mrzo 1903, n 103, e del decreto 4 febbrio 1928, n 253 Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stto, si inserto nell rccolt ufficile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 Relzione di S E 11 Ministro Segretrió di Stto per gli ffri dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, Su Mestà il Re, in udienz del 30 dicembre 1923, sul decreto che prorog i poteri del Commissrio strordinrio di Cltfimi (Trpni) e conferisce llo stesso i poteri del Consiglio comunle SIRE, VITTORIO EMANUELE evisto, il Gurdsigilli: OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddl 23 gennio 1924 Aggi del Governo, registro 220, foglio 267 GRANATA MUSSOLINI REGIO DEORETO 31 dicembre 1923, n 3055 Estensione l personle dell Associzione itlin dell Croce Ross, chimto in servizio d'ordine del Commissrito per l'eronutic, di tutte le norme contenute nel Regi decreti 23 mggio 1015, n 719, e 14 dicembre 1919, n 2470, per l'nlogo personle del Regio esercito e dell Regi mrin PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE Visto il R decreto 24 gennio 1923, n 62; Visto il R decreto 28 mrzo 1923, n 645; Visto il decreto Commissrile 22 giugno 1923; Visti i decreti Commissrili in dt 31 luglio e 12 ottobre 1923; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sull propost del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissrio per l'eronutic; Abbimo decretto e decretimo: Art 1 'Al personle delfassocizione itlin dell Croce Ross, chimto in servizio d'ordine del Commissrito per Peronutic sono estese tutte le norme contenute nel R decreto 23 mggio 1915, n 719 e 14 dicembre 1919, n 2470 per Pnlogo personle del Regio esercito e dell Regi mrin Art 2 Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso dell su pubbliczione nell Gzzett Ufficile del Regno Ordinimo che il presente decreto, munito del sigillo dello 'Stto, si inserto nell rccolt ufucile delle leggi e dei decreti del Regno d'itli, mndndo chiunque spetti di osservrlo e di frlo osservre Dto Rom, ddì 31 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE Visto, il Gurdstgillf : OVIGLIO Registrto ll Corte dei conti, ddi 23 gennio 1924 Atti del Governo, regislto $20, foglio ß78 GRANATA MussoLu Mi onoro sottoporre, ll'august firm di Vostr Mestà lo schem d1 decreto che prorog di tre mesi i poteri del Regio commissrio del comune di Cltfimi (Trpni) per dr modo ll gestione strordinri di completre l sistemzione dell finnz e dei spubblici servizi e non rvvisndosi, d'ltronde, conveniente, ttes l situzione dei prtiti locli, di indire subito le elezioni per l ricostituzione dell normle rppresentnz Con 10 stesso decreto si conferiscono l Regio commissrio i ipoteri del Consiglio comunle i sensi del R decreto 24 settembre 1923, n 2074 PEli GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÂ DELLA NAZIONE Sull propost del Nostro Ministro Segretrio di Stto per gli fri dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri; Veduto il Nostro precedente decreto in dt 24 settembre 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunle di Cltfimi, in provinci di Trpni; Vedut l legge comunle e provincile, nonchè il R decreto 24 settembre 1923, n 2074; Abbimo decretto e decretismo: Art 1 Il termine per l ricostituzione del Consiglio comunle di Cltfimi è prorogto di tre mesi Art 2 Al Regio commissrio del Comune soprdetto sono conferiti i poteri del Consiglio comunle i sensi del citto R decreto 24 settembre 1923, n 2074 Il Nostro Ministro proponente è incricto dell esecuzione del presente decreto Dto Rom, ddì 30 dicembre 1923 VITTORIO EMANUELE MussoLuu DECRETO MINISTERIALE 5 gennio 1924 Qurt serie dei buoni 5 ¾ del Tesoro novennli l porttore IL MINISTRO PER LE FINANZE Vedut l legge 6 luglio 1922 che utorizzò Pemissione dei buoni del Tesoro scdenz di 9 nni; Veduto il R decretolegge 22 mrzo 1923, n 583, che pportò modifiche ll predett legge; Veduto il R decreto 6 dicembre 1923, n 2652, con cui viene utorizzt P emissione di un qurto milirdo di lire di buoni del Tesoro novennli l porttore;

24 Titoli Titoli Ammontre Intestzione Intestzione Ufficio Ufficio Consolidto Uffleto Uffit:io Intestzione Ammontre Titoli Consolidto Dt Dt Dt Dt Consolidto Titoli 436 ' , GAZZETTA UFFICIALE DIBL BEGNO D'ITAL1A E221 Determin: I buoni del Tesoro l porttore 5 per cento novennli premi dell lv serie, porternno tnto nel testo del buono qunto su quello delle cedole, come specile distintivo di emissione, l indiczione «IV serie» ed vrnno il fondo dell prte nteriore del buono e delle cedole in color turchino chiro Sono pprovti per i titoli ntidetti i modelli qui nnessi Rom, ddì 5 gennio 1924 Il Ministro: DE' STEFANI DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923 Istituzione di un ulbcio secondrio postle e Riposto (Ctni) IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI telegrfico Visto il II decreto 3 mggio 1928, n 1133; Visto il R decreto n 2128 del 16 ottobre 1923: Riconosciut l'opportunità di istituire Riposto un officio secondrio postle e telegrfico in sostituzione di quell ricevitori postle e telegrfic; Decret: 1 E' istituito Itiposto, in provinci di Ctni, un ufficio secondrio postle e telegrfico in sostituzione di quell ricevitori postle e telegrfic Col decreto di concessione previsi:o dll'rt 6 del R decreto del 3 mggio 1923, n 1133, srà stbilit l decorrenz del provvedimento 2 All'ufficio secondrio postle e telegrfico di Riposto ò ssegnt l retribuzione complessiv nnu di L 20,570 e l person ll qule verrà concess l titolrità dell'ufficio secondrio postle e telegrfico di Riposto dovrà pre stre l cuzione di L 20,500 Il presente decreto vei'rà registrto ll Corte dei conti Rom, ddl 15 dicembre 1923 p Il Ministro : CARADoNNA DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1923 Istituzione di un utcio secondrio postle e telegrfico Mondovl Breo (Cuneo) IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LE POSTE ED I TELEGRAFI Visto il R decreto del 3 mggio 1923, n 1133, col qule si stbiliscono le norme per l istituzione e l concessione degli uffici secondri postli, telegrfici, telefonici; Riconosciut l'opportunità di istituire Mondovl Broo (Cuneo) _un ufficio secondrio postle e telegrfico in sostituzione dell'ufficio principle postle e telegrfico ivi esistente ; Proceduto ll liquidzione dell retribuzione d ssegnrsi ll'ufficio postle e telegrfico predetto i sensi dell'rt 54, n 4 dell'ordinmento delle ricevitorie pprovto col R decreto del 13 febbrio 1921, n 196: Visto il R decreto n 2128 del 16 ottobre 1923; Decret: 1 E' istituito 3Iondovl Breo, in provinci di Cuneo, un ufficio secondrio postle e telegrfico in sostituzione dell'ufficio principle postle e telegrfico ivi esistente Col decreto di concessione previsto dll'rt 6 del 11 decreto del 3 mggio 1923, n 1133, srà stbilit l decorrenz del provvedimento 2 All'ufficio secondrio postle e telegrpaico di Mondovi Breo ò ssegnt l retribuzione nnu complessiv di L 35,420 3 L person ll qule verrà concess l titolrità dell'ufficio secondrio postle e telegrfico di 3Iondovl Breo dovrà prestre l cuzione di L 35,100 Il presente decreto verrà registrto ll Corte dei conti Rom ddì 15 dicembre 1928 p Il 31inistro : CARAnoxxA DISP0SIZI0NI E COMUNICATI MINISTERO DELLE FINANZE DIREZIONE GENERALE DEL DEBTIO PUBBLICO SMARRIMENTO DI RICEVUTE (36 pubbliczione' Elenco n 22 Si notiflc:1 Clie è stto denunzito lo smrrimento done sottoindicte ricevute reltive titoli di debito pubblico presentti per operziorn: Numero ortiinle portto dll ricevut: 237 dell ricevut: 10 ottobre 1923 che rilsciò l ricevut: Bnc d'it li di Messin dell ricevut: Guttrolo Giovnni fu Frncesco del Debito pubblico nomintivi: n 5 Ammontre dell rendit: L % con decorrenz senz cedole Numero ordinle portto dll ricevut: 006 dell ricc vut: 17 luglio 1923 che rilsció l ricevut: Bnc d'itli di Firenze dell ricevut: Sc Frncesco Men tguti del Debito pubblico nomintivi: n 1 Ammonire dell rendit: L 40 5% con decorrenz senz redole Numero ordinle portto dll ricevut: 62 dell ricevut: 19 gennio 1920 che rilsciò l ricevut: Intendenz di flnnz di Forli Intestzione dell ri^evut: Presidente del l'asilo infntile Giuseppe Gribldi in Bertinoro del Debito pubblico nomintivi: n 1 dell rendit: L 39 Consolidto 50 % con decorrenz 1o ottobre 1919 Numero ordinle portto dll ricevut: 843 dell ricevnt: 24 gosto 1923 che rilscio l ricevut: Direzione generle del debito pubblico dell ricevut: Arteggini Armndo di Frncesco del Debito pubblico nomi ntivi: n 12 dell rendit: L 66 3 con decorrenz 1 luglio 1923 Ai termini dell'rt 230 del regolmento 19 febbrio 1911 n 998, si diffid chiunque poss vervi interesse, che trscorso nn mese dll d,to dell prim pubbliczione del presente vviso senz che sieno intervenute opposizioni, srnno consegnti coi di rgione i nuovi titoli provenienti dll eseguit operzione, senz obbligo di restituziono dell reltiv ricevut, l qule rimrr di nessun vlore Rom, 29 dicembre 1923 Il direttore generle: D'ARIENZO BOSELL1 GIUSEPPE get nte Rom Stbilimento Poligrfico dello Stto

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