STATUTO. Articolo 1 Denominazione - Soci
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- Baldassare Murgia
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1 STATUTO Articolo 1 Denominazione - Soci In attuazione di quanto previsto dall Accordo Nazionale 4 dicembre 1998, l Ente bilaterale nazionale per il settore del credito, denominato Enbicredito, che ha natura giuridica di associazione non riconosciuta ai sensi dell art. 36 c.c. è regolato, in via esclusiva, dal presente Statuto. Sono soci: ABI (Associazione Bancaria Italiana) e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Sinfub, Ugl Credito, Uilca-Uil e Unità Sindacale Falcri Silcea. La sede è in Roma, Piazza del Gesù n. 49. Articolo 2 Sede Durata La durata dell Ente è stabilita al 31 dicembre 2020 e può essere prorogata con delibera del Consiglio di Amministrazione. Articolo 3 Scopo L Ente bilaterale nazionale ha la finalità principale di promuovere e sostenere il dialogo sociale tra le parti, con iniziative orientate ad interventi sul sistema di formazione e di riqualificazione professionale esistente nel settore creditizio-finanziario, in relazione alle intese sottoscritte in materia, che saranno stipulate tra l ABI e le Organizzazioni sindacali e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione. In particolare, l Ente bilaterale nazionale ha lo scopo di: a) promuovere attività in tema di formazione, di riconversione e di riqualificazione professionale ed elaborare proposte e progetti formativi da realizzare anche mediante convenzioni con Enti privati e pubblici, strutture scolastiche e universitarie; b) promuovere e realizzare indagini sui fabbisogni di professionalità nel settore del credito e ricerche anche in raccordo con le attività dell Osservatorio nazionale sui temi della formazione;
2 2 c) promuovere e attuare forme di raccordo e di collaborazione con i Fondi interprofessionali per la formazione continua operanti nel settore creditizio, le Regioni e/o con altri Enti pubblici e/o privati in materia di formazione; d) svolgere attività di promozione, assistenza e consulenza, nei confronti delle aziende creditizie e finanziarie, per quanto concerne sia le procedure di accesso alla formazione finanziata che le fasi di attuazione dei piani; e) svolgere, per le aziende di cui alla precedente lett. d), il ruolo di presentatore dei piani formativi finanziabili, conseguendo in tal modo la titolarità per acquisire i relativi finanziamenti; f) promuovere ogni iniziativa diretta a definire e certificare il livello delle competenze acquisite attraverso gli interventi di formazione. g) gestire, tramite l apposita Sezione Speciale di cui all art. 12, l attività del Fondo nazionale per il sostegno dell occupazione nel settore del credito (F.O.C.). L Ente bilaterale nazionale perseguirà anche altre finalità svolgendo i relativi compiti e funzioni che le Parti contrattuali concorderanno a livello nazionale di attribuire allo stesso e che saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione. Articolo 4 Entrate Ad eccezione dei contributi che affluiscono alla Sezione Speciale per il finanziamento del F.O.C., concorrono a formare il fondo comune dell Ente le seguenti entrate: le risorse economiche che i soci stabiliranno di corrispondere all Ente; le somme corrisposte dai soci aggregati a titolo di contributo e di concorso spese di gestione; ogni altra entrata conseguente alle attività istituzionali dell Ente previste dall art. 3, lett. da a) a f). I corrispettivi di prestazioni per i servizi resi a terzi e le misure dei contributi e del concorso spese di gestione annuali dovute all Ente bilaterale nazionale dai partecipanti sono stabilite con accordo tra ABI e le Organizzazioni sindacali. Tali misure saranno, di volta in volta, recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, nel corso della durata dell associazione non potranno essere distribuiti ai soci ovvero a tutti i soggetti partecipanti fondi o riserve di alcun tipo.
3 3 Articolo 5 Soci aggregati Sono soci aggregati: a) le Aziende associate all ABI che hanno conferito alla stessa apposito mandato e corrispondono specifici contributi con la finalità di usufruire dell assistenza, della consulenza, dell informazione e della rappresentanza nel regolamento dei rapporti di lavoro con i dipendenti, compresa la stipulazione di contratti collettivi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e la risoluzione delle vertenze comunque connesse con i rapporti di lavoro; b) le altre Aziende, Enti o Associazioni operanti nel settore creditizio-finanziario: in tal caso l ammissione è subordinata alla delibera del Consiglio di Amministrazione dell Ente bilaterale nazionale. I soci aggregati possono sempre recedere dall Ente. Gli organi dell Ente bilaterale nazionale sono: il Consiglio di Amministrazione; il Comitato di Gestione; il Presidente; il Collegio dei Revisori dei Conti. Articolo 6 Organi Articolo 7 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri tale da assicurare la partecipazione di tutte le Organizzazioni sindacali firmatarie dei ccnl del settore bancario e da un eguale numero di membri designati da ABI. 14 (quattordici) membri: n. 7 (sette) sono designati dall ABI; n. 7 (sette) sono designati dalle Organizzazioni sindacali. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni e può essere riconfermato. In caso di cessazione di uno o più Componenti nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata per il periodo residuo su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale e, ferme le attribuzioni
4 4 riconosciute al Comitato di Gestione per la gestione dell attività del F.O.C., di amministrare l Ente; è investito dei più ampi poteri per la ordinaria e la straordinaria amministrazione e gestione dell Ente stesso, inclusa la facoltà di delegare determinati poteri e funzioni al Comitato di Gestione e/o al Presidente e/o al Vice Presidente, nonché la facoltà di nominare e revocare il Coordinatore. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato dal Presidente dell Ente, con lettera raccomandata, tramite fax o posta elettronica certificata (P.E.C.) da inviare al domicilio dei componenti almeno dieci giorni prima della riunione. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il Presidente convoca il Consiglio entro dieci giorni. Nella comunicazione devono essere indicati il giorno, l ora e il luogo della riunione nonché gli argomenti all ordine del giorno. Nei casi di particolare urgenza la convocazione può essere fatta anche via fax, con posta elettronica certificata (P.E.C.) o con telegramma da inviare cinque giorni prima della riunione. Le riunioni sono valide se vi è la presenza di oltre il 50% (cinquanta percento) dei componenti e le decisioni sono valide se assunte con la maggioranza dei 5/6 dei presenti. Nelle riunioni è richiesta la presenza di almeno i 2/3 dei componenti allorché sono in discussione modifiche statutarie, l approvazione del Regolamento ed ogni altra decisione di straordinaria amministrazione. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione sono invitati tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio medesimo. Alle suddette riunioni deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione può anche svolgersi per teleconferenza o video conferenza, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che possa essere accertata in qualsiasi momento l identità dei partecipanti. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente ovvero, in mancanza, dal Vice Presidente. Articolo 8 Comitato di Gestione Il Comitato di Gestione è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio. Esso è composto da 10 (dieci) membri: 5 (cinque) designati
5 5 dall ABI e 5 (cinque) dalle Organizzazioni sindacali. Tra essi, sono designati il Presidente ed il Vice Presidente dell Ente, ai sensi dell art. 9. Le quattro Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell art. 4 dell Accordo in materia di libertà sindacali del 25 novembre 2015, designano 4 (quattro) membri del Comitato di Gestione. Il quinto membro espressione di parte sindacale è designato a rotazione seguendo il criterio della maggiore rappresentatività da una delle altre Organizzazioni dei lavoratori presenti nel Consiglio di Amministrazione. Il Comitato di Gestione, nell ambito della Sezione Speciale di cui all art. 12, gestisce l attività del F.O.C. secondo le attribuzioni riconosciute dal Regolamento del Fondo nazionale per il sostegno dell occupazione nel settore del credito (F.O.C.) del 31 maggio 2012, allegato al presente Statuto (di seguito Regolamento del F.O.C.). Inoltre, il Comitato di Gestione, in relazione alle delibere del Consiglio di Amministrazione: coordina l attività dell Ente e gestisce, attraverso il Coordinatore, l attività amministrativa, contabile ed operativa; adotta i provvedimenti relativi al funzionamento e all organizzazione interna dell Ente; svolge attività di elaborazione e di proposta, rispettivamente, degli atti e delle attività da sottoporre all approvazione del Consiglio di Amministrazione; sottopone al Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell Ente, nonché quello separato della Sezione Speciale; provvede ad ogni altro compito e funzione che sia ad esso delegata dal Consiglio di Amministrazione. Per la convocazione e validità delle riunioni e per le deliberazioni valgono le stesse norme previste per il Consiglio di Amministrazione. Alle riunioni di Comitato di Gestione deve assistere il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti ovvero, in caso di impedimento, un Revisore dei Conti delegato dal medesimo che viene invitato con le stesse modalità previste per i componenti il Comitato di Gestione. Articolo 9 Presidente Vice Presidente Il Presidente ha la legale rappresentanza dell Ente e la firma sociale, sovrintende alla gestione e amministrazione dello stesso, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; in caso di impedimento, anche temporaneo, egli viene sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente. Il Presidente ed il Vice Presidente dell Ente sono nominati dal Consiglio di Amministrazione, secondo il criterio di alternanza di seguito indicato.
6 6 Per il primo triennio, seguente alla modifica statutaria dell Ente, il Presidente è individuato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati da ABI, mentre il Vice Presidente tra i componenti del Consiglio di Amministrazione designati dalle Organizzazioni sindacali. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare ed alternata. Articolo 10 Coordinatore L attività dell Ente è curata da un Coordinatore nominato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti in possesso di comprovata professionalità ed esperienza. Il Coordinatore esegue le deliberazioni degli Organi sociali ai quali risponde. Il Coordinatore, in particolare: a) svolge tutti i compiti e le funzioni che gli vengono assegnate dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato di Gestione e partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni dei predetti Organi; b) per l espletamento di tali compiti e funzioni potrà avvalersi del supporto di collaborazioni esterne, se autorizzato dal Comitato di Gestione; c) predispone per il Comitato di Gestione e per il Consiglio di Amministrazione il bilancio preventivo e consuntivo dell Ente e redige trimestralmente un rapporto, anche tecnicoeconomico, in merito alle attività svolte; d) assiste il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato di Gestione nello svolgimento delle rispettive funzioni; e) cura la tenuta e l aggiornamento di tutti i libri sociali, compresa la prima nota ed il librocassa, nonché la documentazione relativa alle operazioni eseguite dall Ente. Articolo 11 Il Collegio dei Revisori dei Conti L amministrazione dell Ente, ivi compresa quella della Sezione Speciale di cui all art. 12, è controllata dal Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e tre supplenti designati dall ABI e da ulteriori tre membri effettivi e tre supplenti designati dalle Organizzazioni sindacali. I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Il Collegio elegge nel proprio ambito un Presidente secondo il criterio di seguito indicato.
7 7 Per il primo triennio seguente alla modifica statutaria dell Ente, il Presidente viene eletto nell ambito delle persone designate, in seno al Collegio, dalla componente che ha espresso il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. Per il triennio successivo il Presidente viene eletto nell ambito delle persone designate, in seno al collegio, dall altra componente. Per i mandati triennali seguenti si procede in via similare e alternata. In caso di impedimento, anche temporaneo, il Presidente è sostituito dal Revisore da lui designato o, in mancanza, dal Revisore più anziano in carica o, a parità di anzianità in carica, dal Revisore più anziano di età. In caso di cessazione di un membro del Collegio nel corso del mandato, la sostituzione è effettuata, per il periodo residuo, su designazione delle rispettive Organizzazioni di riferimento. In caso di impedimento il membro effettivo è sostituito dal corrispondente membro supplente. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti deve assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato di Gestione come previsto dagli artt. 7 e 8 e sarà invitato con le stesse modalità previste per i componenti i suddetti organi. I componenti del Collegio sono invitati alle riunioni del Consiglio di Amministrazione come previsto dall art. 7. In caso di mancata partecipazione, non giustificata, di un Sindaco effettivo ad un numero di riunioni del Collegio superiore a tre, lo stesso si considera dimissionario ed il Presidente del Collegio dei Revisori è autorizzato a proporne la sostituzione, inviando la relativa comunicazione ai Soci. Articolo 12 Sezione Speciale In attuazione di quanto previsto dall art. 12 dell Accordo di rinnovo 19 gennaio 2012 e dall art. 32 del ccnl 31 marzo 2015 per i quadri direttivi e le aree professionali, e per le finalità di cui all art. 3 del Regolamento del F.O.C, è istituita la Sezione Speciale dell Ente, gestita, secondo le modalità e i criteri individuati dal medesimo Regolamento, dal Comitato di Gestione di cui all art. 8. Articolo 13 Rendiconto annuale L esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Comitato di Gestione provvede, secondo le modalità previste dall art. 10 del Regolamento del F.O.C., alla redazione di un rendiconto economico e finanziario annuale
8 8 d esercizio relativo alla gestione della Sezione Speciale, separato e distinto da quello relativo a tutte le altre attività dell Ente. Il rendiconto dell esercizio finanziario dell anno, ivi compreso quello della Sezione Speciale di cui al comma che precede, è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 giugno dell anno successivo. Articolo 14 Scioglimento dell Ente La decisione circa lo scioglimento dell Ente, nonché in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi, compete ai soci che hanno costituito l Ente medesimo. Fermo quanto previsto dal comma successivo in relazione ad eventuali residui attivi del F.O.C., in ogni caso, per qualunque causa avvenga lo scioglimento, il patrimonio residuo dell Ente dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra associazione con finalità analoghe ovvero ai fini di pubblica utilità, previo parere dall organismo di controllo previsto dall art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n Al termine del periodo di durata del F.O.C., le Parti, secondo le modalità previste dall art. 12 del relativo Regolamento, decideranno in merito all impiego delle somme eventualmente giacenti nella Sezione Speciale. Articolo 15 Disposizioni finali I componenti degli organi sociali non hanno diritto a compensi. In attuazione dello Statuto il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di realizzare un Regolamento e procedere all approvazione dello stesso. Le modifiche al presente Statuto saranno recepite con delibera del Consiglio di Amministrazione.
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