Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale dell Avvocato
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1 Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 1 di 7 Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile Professionale dell Avvocato Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni) Compagnia assicurativa: Lloyd s Insurance Company S.A. Intermediario in veste di Manufacturer de facto: Assigeco S.r.l. Product: CONVENZIONE CASSA FORENSE Numero di versione di DIP Aggiuntivo Danni: 2 Data di realizzazione del DIP Aggiuntivo Danni: Settembre 2019 Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l ultimo disponibile. Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell impresa. Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto. Lloyd s Insurance Company S.A. è una società belga a responsabilità limitata avente sede a Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Bruxelles, Belgio. E soggetta alla vigilanza della Banca Nazionale del Belgio dalla quale ha ricevuto autorizzazione all esercizio Nr Sito web: enquiries.lloydsbrussels@lloyds.com Telefono: +32 (0) Lloyd s Insurance Company S.A. è autorizzata ad operare in Italia sottoscrivendo rischi in regime di Stabilimento ed in Libera Prestazione di Servizi. La sede legale della Lloyd's Insurance Company S.A. in Italia è Corso Garibaldi 86, Milano informazioni@lloyds.com Telefono: Il capitale sociale di Lloyd's Insurance Company S.A. ammonta ad EUR Indice di solvibilità di Lloyd's Insurance Company S.A. disponibile su Al contratto si applica la legge italiana Che cosa è assicurato? L'attività di libero docente nonché titolare di cattedra universitaria, limitatamente alle discipline economiche, legali e tributarie; La responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori anche occasionali, fermi in tal caso i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo; La responsabilità civile derivante all'assicurato per danni cagionati a terzi da collaboratori, consulenti e professionisti in genere nell ambito di un rapporto di lavoro non-dipendente, provato che gli emolumenti o somme o parcelle pagati a quest ultimi vengano dichiarati agli assicuratori;
2 Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 2 di 7 La responsabilità derivante all'assicurato da fatto colposo o doloso di sostituti, praticanti abilitati o professionisti in genere delegati di volta in volta in base all'art. 108 delle Disposizione di Attuazione del Codice di Procedura Civile, fermi in tal caso i diritti di rivalsa verso costoro nel caso abbiano agito con dolo; La responsabilità civile dell'assicurato per colpa nella scelta di corrispondenti o di domiciliatari, restando in ogni caso esclusa la responsabilità professionale personale degli stessi; Le sanzioni di natura fiscale inflitte ai clienti dell'assicurato per errori imputabili all'assicurato stesso; La responsabilità civile derivante all'assicurato per fatto dei collaboratori identificati in polizza facenti parte dello studio e iscritti all'albo del relativo Ordine o nel Registro sociale, nonché dei dipendenti; La responsabilità civile che possa derivare all Assicurato per fatto commesso da praticanti, collaboratori anche occasionali, sostituti d udienza, procuratori delegati, impiegati od apprendisti dell Assicurato; La responsabilità civile derivante all Assicurato dall espletamento delle funzioni di carattere pubblico o di natura giudiziale ad esse connesse, ivi comprese quella di tutore o protutore di minori interdetti, di curatore di scomparso, di emancipato e/o inabilitato, nonché nell eredità giacente o beneficiata e tutte le altre fattispecie di curatela speciale, previste dal Codice Civile e/o altre leggi; L attività di amministratore di stabili o condominii svolta nei modi e nei termini previsti dall'art C.C.; L attività di consulenza relativamente a fusioni ed acquisizioni; L attività di Mediazione Civile e Commerciale, così come disciplinata dal D.Lgs. 28/10, dal D.M. 180/10 e dal D.M. 145/11. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto nell elenco dei Mediatori presso il Ministero della Giustizia. L attività di negoziazione assistita come disciplinata dal Decreto Legge 132/2014, dalla Legge 162/2014 e successive modifiche e/o integrazioni. L attività di rappresentanza e difesa dinanzi all autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali che irrituali, nonché gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l iscrizione a ruolo della causa o l esecuzione di notificazioni; L attività di consulenza o assistenza stragiudiziale; La redazione di pareri o contratti; L attività di amministratore di sostegno e/o curatore speciale di minori e/o incapaci svolta su incarico del Tribunale e/o del Giudice Tutelare; Errato trattamento dei dati personali: L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento Europeo 2016/679 e s.m.i. per Danni cagionati a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Studio Associati-Persone Assicurate: Qualora il Contraente sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza e fermo restando il limite Massimale di risarcimento, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l'attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti a condizione che i relativi compensi percepiti siano stati dichiarati agli Assicuratori e considerati al fine del calcolo del premio di assicurazione. Pertanto nel caso di studio associato si intendono assicurate le persone indicate nella Scheda di Copertura. Si precisa inoltre che, per i soli Studi Associati, il Massimale di Indennizzo cumulativo per Periodo di Assicurazione si intende raddoppiato, fermo restando il limite per singolo Sinistro. Nell'eventualità di cessazione di attività professionale da parte di uno o più Assicurati, oppure di cessazione anticipata dall'incarico di uno o più persone associate, le garanzie si intendono comunque sempre valide nei confronti dei subentranti dal momento della nomina nell'incarico e previa comunicazione di inserimento da parte del Contraente.; Protezione Legale: La garanzia di polizza viene estesa in caso di sanzioni tributarie comminate dall Amministrazione Finanziaria agli Assicurati ritenuti personalmente responsabili ai sensi dei DD.LLgs. 471/97, 472/97, 473/97 e successive modifiche e integrazioni alla protezione legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla Controparte, per la difesa dei diritti ed interessi dell Assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale. Questa garanzia copre onorari, spese e competenze del legale liberamente scelto dall Assicurato, spese giudiziarie e processuali, spese per l intervento del Consulente Tecnico d Ufficio e di Periti in genere. La presente estensione è valida per controversie denunciate per la prima volta durante la Durata del Contratto e non note all atto di stipulazione della polizza. Questa estensione viene prestata entro un limite di risarcimento di Euro ,00 per Sinistro e di Euro ,00 per anno assicurativo. Danni per interruzione o sospensione di attività di terzi: Relativamente ai Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, la copertura è prestata fino al al 50% del Massimale per sinistro, indipendentemente dal numero di Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo di Assicurazione a carico dell'assicurato. Attività di amministratore di stabili: Resta convenuto e stabilito che, fermi restando gli altri termini, limiti, articoli e condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, la copertura è prestata relativamente alla responsabilità civile derivante all'assicurato nell'esercizio dell'attività di amministratore di stabili condominiali, svolta nei modi e nei termini previsti dall'art C.C., fatte valere le seguenti esclusioni aggiuntive: - per danni connessi alla proprietà e/o conduzione dei fabbricati (compresi relativi impianti e/o dipendenze); - per danni derivanti da omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazione; - per danni derivanti da omissioni e/o ritardi nel pagamento dei premi di assicurazione. Garanzia a favore di eredi: In caso di morte dell Assicurato nel corso del Periodo di Assicurazione, la copertura assicurativa è prestata a favore degli eredi dell Assicurato, fermi restando le condizioni operative e il limite temporale della garanzia postuma di 10 anni nelle condizioni generali all articolo inerente l inizio e termine della garanzia;
3 Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 3 di 7 RC Conduzione dello Studio: A parziale deroga da quanto previsto dalle condizioni generali e speciali di polizza, rimane convenuto che la presente assicurazione viene estesa alla copertura della responsabilità civile dell Assicurato per danni cagionati a terzi e derivanti dalla negligenza dell Assicurato nella gestione e conduzione dei locali precisati nella Scheda di Copertura, presso i quali viene svolta l attività professionale oggetto dell assicurazione. Relativamente alla suindicata estensione di copertura, gli Assicuratori non risponderanno per somme in eccesso ad Euro ,00 per singolo Sinistro e in aggregato per il Periodo di Assicurazione, quale sottolimite di risarcimento compreso nel Massimale di polizza indicato nella Scheda di Copertura e non in aggiunta allo stesso; Responsabilità relative alla sicurezza informatica, perdita di dati dovuta a cybercrime/errori/omissioni: La garanzia è prestata con il massimale pari a EUR 100,000 per sinistro e in aggregato. Il sovra indicato massimale è parte integrante del massimale indicato in scheda di copertura. Gli Assicuratori accettano di sostenere per conto dell Assicurato: 1. Danni e Spese di Liquidazione Sinistro, per quanto superino la Franchigia, che l Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per: la mancata prevenzione della trasmissione di Codici Dannosi dai Sistemi informatici dell Assicurato a quelli di terzi; la mancata fornitura di prodotti (in base ai contratti stipulati) in seguito al blocco del sistema di distribuzione dell Assicurato da parte di hacker o a causa di virus; il furto di informazioni di terzi custodite dall Assicurato, come i dati relativi a carte di credito; l errato trasferimento, il pagamento o la consegna di fondi o altri beni a causa di attacchi informatici; attacchi informatici alla rete dell Assicurato, ivi comprese le responsabilità derivanti da: trasmissione di virus informatici, accesso non autorizzato, servizio negato, rivelazione di informazioni riservate e furto di identità; direttamente riconducibili all incapacità dei sistemi di Sicurezza Informatica di impedire Violazioni della Sicurezza. Tali violazioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di Assicurazione. 2. Danni e Spese di Liquidazione Sinistro, per quanto superino la Franchigia, che l Assicurato sia per legge tenuto a pagare a terzi a fronte di Richieste di Indennizzo avanzate per la prima volta nei confronti dell Assicurato e da questi denunciate agli Assicuratori durante il Periodo di Assicurazione per la distruzione, la corruzione, il furto o la mancata disponibilità di importanti beni informatici dell Assicurato (anche qualora l attacco ai danni dell Assicurato sia stato compiuto dai suoi dipendenti o con la loro complicità) quali computer, reti (compresa la banda larga), Internet, , siti web, esposti a: hackeraggio; frodi; virus; phishing" e "pharming", ovvero false comunicazioni concepite con l intento di trarre in inganno l utente ed estorcergli informazioni personali; perdite dovute al furto dell identità digitale dell Assicurato Tali esposizioni devono verificarsi a partire dalla Data di Retroattività ed entro la fine del Periodo di Assicurazione RCO -RCT; Servizi EDP: Quest assicurazione copre la società per l elaborazione informatizzata dei dati (EDP) di cui l Assicurato sia proprietario, o della quale abbia una quota di proprietà, o con la quale abbia stipulato un accordo commerciale, fino a e non eccedendo il Massimale indicato in polizza, e sempreché l Assicurato abbia dichiarato il fatturato totale della società EDP ai fini del calcolo del Premio. All Indennizzo liquidato ai termini della presente estensione di copertura viene applicata una Franchigia a carico dell'assicurato come indicato nella Scheda di Copertura QUALI OPZIONI/PERSONALIZZAZIONI E POSSIBILE ATTIVARE? OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Consigliere d Amministrazione, Sindaco, Revisore, Le garanzie di cui alla polizza vengono estese previo pagamento di un premio aggiuntivo Membro dell Organismo di Vigilanza di Società o altri all esplicazioni delle funzioni di cui è la presente opzione. Enti Insolvenze, Liquidazioni e Curatele Gestione delle Crisi da Sovraindebitamento Le garanzie di cui alla polizza vengono estese previo pagamento di un premio aggiuntivo all esplicazioni delle funzioni di cui è la presente opzione. Le garanzie di cui alla polizza vengono estese previo pagamento di un premio aggiuntivo all esplicazioni delle funzioni di cui è la presente opzione.
4 Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 4 di 7 Postuma per cessazione dell attività professionale o decesso durante la durata del contratto Su richiesta scritta e formale del Contraente, l'assicurazione può essere estesa alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni successivi alla scadenza dell Assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio una tantum equivalente al 90% dell ultimo Premio annuo pagato. In caso di radiazione dall albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all albo e riprenda ad esercitare l attività professionale Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro. La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente comunque, nel momento in cui l Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali. Postuma in caso di cessazione per altri motivi Su richiesta scritta e formale del Contraente, l'assicurazione può essere estesa, alla copertura dei Sinistri denunciati agli Assicuratori nei 10 (dieci) anni, successivi alla scadenza della Durata del Contratto, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il Periodo di Efficacia. In questo caso, gli Assicuratori rilasceranno una polizza analoga (o un Appendice alla presente Polizza) della durata di 10 anni, a fronte del pagamento di un Premio una tantum equivalente al 200 % dell ultimo premio pagato. In caso di radiazione dall albo, la presente estensione cessa automaticamente nel momento in cui a seguito della riabilitazione, il professionista si iscriva nuovamente all albo e riprenda ad esercitare l attività professionale Qualora risulti che un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sia risarcibile da altra polizza o polizze stipulata direttamente dall Assicurato o da altri per suo conto, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro. La suindicata garanzia postuma cesserà automaticamente comunque, nel momento in cui l Assicurato stipulerà altra polizza assicurativa a garanzia degli stessi rischi professionali. Responsabile Protezione Dati Resta convenuto e stabilito che, fermi restando i termini, i limiti, gli articoli e le condizioni contenuti nella polizza o ad essa aggiunti, e sempre che l Assicurato abbia pagato il Premio addizionale convenuto, la garanzia di cui alla presente polizza viene estesa all esplicazione di tutte le mansioni e funzioni svolte dall'assicurato sulla base del Regolamento europeo 2016/679, e successive modifiche o integrazioni, sulla protezione dei dati personali e le rispettive norme vigenti in materia sempre che l'assicurato sia debitamente qualificato ad esercitarle. Che cosa NON è assicurato? RISCHI ESCLUSI incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto nell oggetto dell assicurazione; circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o ritardi nel pagamento dei relativi premi; attività diverse da quella professionale definita in polizza; in particolare non vale in relazione all'attività di controllo e di certificazione dei bilanci di Società per azioni quotate in Borsa, ai sensi del D.Lgs. 58/1998; inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché Danno ambientale, la presenza e gli effetti, diretti e indiretti, di muffa tossica di qualsiasi tipo e di amianto; responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti concernenti la professione; calunnia, ingiuria, diffamazione; multe e ammende inflitte direttamente all Assicurato; direttamente o indirettamente dall insolvenza dell Assicurato; direttamente o indirettamente da virus informatici o dal malfunzionamento del sistema informatico installato per negare l accesso ai dati personali dei clienti; difetti e/o errori del software utilizzato per l elaborazione dati dell Assicurato, realizzato e adattato dallo stesso o da Società di cui sia titolare, amministratore o socio, fermo quanto previsto alla responsabilità relativa alla sicurezza informatica; derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
5 Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 5 di 7 che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato; salvo che l'assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti. per atti compiuti dopo che l Assicurato sia stato colpito da provvedimento giudiziario di sospensione dalle funzioni, oppure dopo la cessazione della rispettiva carica per qualunque motivo; per reclami già presentati a taluna delle persone assicurate, o derivanti da circostanze di cui taluna delle persone assicurate fosse a conoscenza o diligentemente avrebbe dovuto essere a conoscenza, prima dell'inizio del Periodo di Assicurazione in corso; relativi alle attività svolte dall Assicurato per conto di società le quali, alla data di decorrenza del periodo di assicurazione continua con Assicuratori dei Lloyd s, tramite il Corrispondente dei Lloyd s Assigeco S.r.l., indipendentemente dal numero di rinnovi accordati dagli Assicuratori, fossero in stato di liquidazione, amministrazione controllata, fallimento, o nei confronti delle quali una richiesta di una qualsiasi procedura concorsuale fosse stata avanzata od accolta; questa esclusione non si applica: alle attività di gestione della contabilità ordinaria ed elaborazione contabili e dati paghe; alle attività definite nell estensione di copertura B delle Condizioni Particolari Aggiuntive, ove applicabile; per tutte le conseguenze di finanziamenti e compensi elargiti illecitamente. Tranne esplicita pattuizione tra le parti, e previo pagamento del sovrapremio convenuto, sono esclusi i Sinistri derivanti dalle seguenti attività: 1. Consigliere d Amministrazione, Sindaco, Revisore, Membro dell Organismo di Vigilanza di Società o altri Enti (si veda la Condizione con premio aggiuntivo); 2.Insolvenze, Liquidazioni e Curatele (si veda la Condizione con premio aggiuntivo); Relativamente alle Responsabilità relative alla sicurezza informatica, perdita di dati dovuta a cybercrime/errori/omissioni La copertura della presente Assicurazione non si applica a Richieste di Indennizzo o Perdite nei confronti di qualsiasi singolo Assicurato qualora la Richiesta di Indennizzo sia relativa o conseguente a qualsivoglia atto, errore od omissione di natura criminale, disonesta, fraudolenta o dolosa, a qualsiasi Violazione della Sicurezza, Minaccia di estorsione, violazione intenzionale di una Politica sulla Privacy o di una violazione intenzionale o consapevole della legge, se compiute da detto Assicurato o da altri soggetti, ove l Assicurato abbia partecipato o fosse colluso in tali condotte o attività. Relativamente alla Responsabilità RCT Ferme tutte le esclusioni di cui alle condizioni generali di polizza, sono esclusi dall estensione di garanzia in esame i seguenti Danni: alle opere edili in costruzione ed alle cose sulle quali si eseguono i lavori, ai beni e attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell attività professionale; cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a terzi; da opere ed installazioni in genere dopo il loro compimento e quelli conseguenti ad omessa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazione e posa in opera; dovuti a perdita, danneggiamento o distruzione di cose o animali che siano in possesso dell Assicurato o affidate alla sua custodia, fermo quanto disciplinato nelle condizioni generali; dovuti a spargimento d acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture; da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il sedicesimo anno di età; a cose in genere dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno, nonché derivanti da gelo, da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; derivanti dalle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate e scaricate; derivanti da inosservanza di obblighi assunti per contratto. La garanzia di cui alle malattie professionali: per quei prestatori di lavoro Dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; per le malattie professionali conseguenti: - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge; - alla intenzionale mancata prevenzione del Danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni;
6 la presente esclusione cessa di avere effetto per i Danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze; per le malattie professionali che si manifestino più di sei mesi dopo la data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. per i lavoratori interinali e i parasubordinati i quali pertanto rimangono comunque esclusi dall estensione alle malattie professionali. Che obblighi ho? Quali obblighi ha l impresa? COSA FARE IN CASO DI SINISTRO? Denuncia di sinistro: l Assicurato deve procedere alla denuncia per iscritto all Ufficio Gestione Sinistri indicato nella scheda di copertura al più presto e comunque non oltre i 30 (trenta) giorni successivi a quello in cui ne sia venuto a conoscenza. Assistenza diretta/in convenzione: La compagnia assume fino a quanto ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che amministrativa, designando ove necessario i legali e/o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all assicurato stesso con l assenso del medesimo. Gestione da parte di altre imprese: La trattazione del sinistro potrà avvenire per il tramite della Società CHP Legal S.r.l. DICHIARAZIONI INESATTE O RETICENZE OBBLIGHI DELL IMPRESA Prescrizione: Anni 2 Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell assicurazione (Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.) La liquidazione avverrà entro 60 giorni dalla compilazione e sottoscrizione dell atto di quietanza da parte dell assicurato/contraente. Quando e comune devo pagare? PREMIO RIMBORSO L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. A parziale deroga dell Art C.C. le garanzie saranno valide anche se il Premio sarà corrisposto entro 30 (trenta) giorni successivi alla data di decorrenza dell assicurazione. Non previsto. Quando comincia la copertura e quando finisce? DURATA SOSPENSIONE L assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno stabilito nel Modulo se il premio è pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento. L assicurazione è prestata nella forma Claims Made ovvero opera per i Sinistri che si siano verificati per la prima volta nel corso del Periodo di Assicurazione e che siano regolarmente denunciati agli Assicuratori durante lo stesso periodo, sempreché siano conseguenti a comportamenti colposi successivi alla data di retroattività convenuta, e che non fossero già noti all Assicurato alla data di stipulazione del presente contratto. Non prevista. Come posso disdire la polizza? RIPENSAMENTO DOPO LA STIPULAZIONE RISOLUZIONE Il contraente non può recedere dal contratto dopo la sua sottoscrizione. Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 120 giorni e comunque con effetto dalla successiva scadenza di rata annuale. A chi è rivolto questo prodotto? Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 6 di 7
7 Riferimento Nr.:[1909AIJ4525-LB] - Ultimo aggiornamento:[09/09/2019] - Pagina: 7 di 7 All Avvocato e/o al Dottore in Legge iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense. Quali costi devo sostenere? Il costo di intermediazione è al massimo pari al 20% COME POSSA PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? ALL IMPRESA ASSICURATRICE I reclami vanno presentati per iscritto a: Servizio Reclami Lloyd s Insurance Company S.A. Corso Garibaldi Milano Fax: servizioreclami@lloyds.com o servizioreclami@pec.lloyds.com ALL IVASS Conferma di ricezione verrà fornita per iscritto tempestivamente. Un riscontro scritto al reclamo verrà fornito entro 45 (quarantacinque) di calendario dal presentazione del reclamo. In caso di insoddisfazione con riferimento alla decisione finale, ovvero in caso di mancata ricezione di una decisione in merito entro quarantacinque (45) di calendario dal presentazione del reclamo, l assicurato avrà il diritto di presentare il proprio reclamo all Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai seguenti recapiti: IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni via del Quirinale Roma Tel (chiamate dall Italia) Tel..: (chiamate dall estero) Fax : ivass@pec.ivass.it Il sito IVASS fornisce ulteriori informazioni sulle modalità di presentazione del reclamo, oltre a mettere a disposizione l apposito modulo disposto a tale scopo. PRIMA DI RICORRERE ALL AUTORITA GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: MEDIAZIONE Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito (Legge 9/8/2013, n. 98) NEGOZIAZIONE ASSISTITA ALTRI SISTEMI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE Tramite richiesta del proprio Avvocato all Impresa.
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