POLIZZA KASKO DI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE USATI PER RAGIONI DI SERVIZIO

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1 Versione del Pag. 1 di 12 POLIZZA KASKO DI VEICOLI NON DI PROPRIETÀ DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE USATI PER RAGIONI DI SERVIZIO La presente polizza è stipulata tra AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PARMA Strada della Repubblica PARMA e Società Assicuratrice Durata del contratto Dalle ore del : Alle ore del : Prima scadenza:

2 Versione del Pag. 2 di 12 Definizioni Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato. RELATIVE ALL ASSICURAZIONE IN GENERALE per Contraente per Assicurato per Broker per Ente Il soggetto che stipula l Assicurazione Il soggetto il cui interesse è protetto dall Assicurazione ATI: AON S.p.A. Studio Garulli S.r.l. L'Amministrazione Comunale di Parma contraente della polizza per Società... per Assicurazione per Polizza per Premio per Rischio per Sinistro per Indennizzo per Somma Assicurata per Franchigia per Veicoli Il contratto di assicurazione il documento che prova l Assicurazione La somma dovuta dal Contraente alla Società La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa La somma dovuta dalla Società all'assicurata in caso di sinistro La somma che rappresenta il limite fino al quale la Società è obbligata L'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'assicurato tiene a suo carico e per il quale la società non riconosce l'indennizzo. quelli definiti agli articoli 46 e 47 del nuovo Codice della Strada

3 Versione del Pag. 3 di 12 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE ART. 1) OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società risponde dei danni materiali e diretti subiti da veicoli adibiti ad uso privato e/o promiscuo in conseguenza di collisione con altri veicoli, persone o animali, urto, ribaltamento, uscita di strada, durante la circolazione sia su area pubblica che su area privata. ART. 2) ESTENSIONE DI GARANZIA Premesso che: - sono compresi i danni agli impianti, dispositivi vari ed eventuali altre attrezzature inerenti l'uso cui il veicolo e destinato, purché ad esso incorporati o validamente fissati, a patto che si verifichino in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza; - sono compresi, i danni agli accessori fono-audio-visivi forniti dalla casa costruttrice del veicolo a patto che si verifichino in seguito e congiuntamente ad un sinistro indennizzabile ai sensi di polizza. ART. 3) ESCLUSIONI L'assicurazione non comprende i danni: a) avvenuti in conseguenza diretta ed esclusiva di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, caduta di grandine, sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività; b) determinati o agevolati da dolo del Conducente, del Contraente e/o dell'assicurato; c) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove ed allenamenti; d) avvenuti quando il Conducente guidi in stato di ubriachezza o di alterazione psichica determinata da uso di sostanze stupefacenti; e) verificatisi in occasione di attività illecita del Contraente e/o Assicurato e/o Conducente; f) determinati da vizi di costruzione; g) cagionati da operazioni di carico e/o scarico; h) subiti a causa diretta di manovre a spinta o a mano o di traino che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati a norma del Codice della Strada; i) conseguenti e successivi a furto o rapina - consumati o tentati - del veicolo oppure derivanti da incendio, esplosione o scoppio, salvo che non si verifichino in conseguenza di uno degli eventi indicati all art. 1); 1) riportati dalle parti meccaniche e/o elettriche, dai teloni di copertura e dalle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria), se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza. ART. 4) GARANZIE AGGIUNTIVE La Società, a seguito di un evento indennizzabile della presente polizza, presta le seguenti garanzie: a) Tassa di proprietà In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società si impegna a corrispondere, congiuntamente alla liquidazione del sinistro stesso, un indennizzo pari alla quota della tassa di proprietà corrispondente al periodo che intecorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

4 Versione del Pag. 4 di 12 b) Spese di immatricolazione. In caso di danno totale che colpisca il veicolo assicurato la Società rimborsa le spese di immatricolazione sostenute al momento dell acquisto del veicolo o le spese di immatricolazione di un veicolo che sostituisca quello assicurato. c) Autovettura in sostituzione. La Società rimborsa le spese sostenute dall assicurato per il noleggio di una autovettura in sostituzione di quella assicurata resa indisponibile a seguito di sinistro indennizzabile. d) Rottura cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo Assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del limite previsto all art. Limiti di indennizzo indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. e) Ripristino airbag Limitatamente alle autovetture, la Società rimborsa all'assicurato, le spese sostenute a seguito dell'attivazione dell'airbag dovuta per cause accidentali oppure per incidente da circolazione. f) Traino Qualora il veicolo assicurato non sia in condizione di circolare autonomamente, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di traino fino al più vicino punto di assistenza oppure fino alla residenza abituale dell'assicurato, o sua autocarrozzeria di fiducia. Sono esclusi in ogni caso dal rimborso il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per la riparazione e tutte le altre spese effettuate in officina. g) Recupero del veicolo Qualora il veicolo Assicurato risulti danneggiato in modo tale da: dover essere sollevato e trasportato; dover essere sollevato e poi trainato; dover essere rimosso sulla sede stradale; la Società rimborserà le spese di recupero del veicolo. h) Spese di rimessaggio Qualora il danno non sia riparabile in giornata o i punti di assistenza siano chiusi, la Società rimborserà, purché documentate, le spese di rimessaggio per le prime 24 ore. ART. 5) ESTENSIONE TERRITORIALE L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e per tutti gli Stati aderenti al sistema della Carta verde.

5 Versione del Pag. 5 di 12 ART. 6) DECORRENZA GARANZIA E PAGAMENTO DEL PREMIO L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato nel contratto di assicurazione sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all art Cod. Civ., entro sessanta giorni dalla sopracitata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l effetto dell assicurazione decorrerà dalle ore del giorno di pagamento del premio. Il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima si intende fissato in 60 giorni. ART. 7) PERIODO DI ASSICURAZIONE Il presente contratto ha effetto dalle ore del e scade alle ore del senza obbligo di disdetta. Il premio verrà corrisposto in due rate semestrali scadenti rispettivamente il e il di ogni anno. Il premio alla firma verrà corrisposto per il periodo dal al e successivamente sarà da corrispondere semestralmente. Qualora ne ricorrano i presupposti di Legge e secondo le modalità e le condizioni previsti dalla Legge stessa, è in facoltà del Contraente richiedere il rinnovo del contratto di anno in anno, per una durata massima di tre anni dalla scadenza del primo affidamento, a mezzo lettera raccomandata da inoltrarsi con preavviso di almeno 60 giorni prima della scadenza. Si conviene inoltre che il Comune di Parma ha la facoltà di rescindere il contratto anche ad ogni scadenza annuale, con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 60 giorni di anticipo. Il Comune di Parma, inoltre, si riserva la facoltà di prorogare il contratto di 180 (centottanta) giorni dopo la scadenza, se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l aggiudicazione di un nuovo contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. ART. 8) DICHIARAZIONI E COMUNICAZIONI DEL CONTRAENTE BUONA FEDE Il premio e calcolato con riferimento ai fattori di rischio dichiarati dal Contraente. Nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese dal Contraente al momento della stipulazione, o di mancata comunicazione di ogni successivo mutamento che aggravi il rischio, si applicheranno rispettivamente gli artt. 1892/1893 e 1898 del Codice Civile. Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte dell'assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano tuttavia il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti degli assicurati. ART. 9) RINUNCIA AL DIRITTO DI SURROGA L'impresa rinuncia al diritto di surrogazione che le compete ai sensi dell art C.C. nei confronti del Conducente e dei trasportati del veicolo danneggiato.

6 Versione del Pag. 6 di 12 ART. l0) MODALITÀ PER LA DENUNCIA DI SINISTRI I sinistri debbono essere denunciati per iscritto entro 30 giorni da quando il Contraente e/o l'assicurato ne siano venuti a conoscenza, con l'indicazione della presumibile entità del danno, della data, del luogo e delle modalità del fatto, nonché degli eventuali testimoni. ART.11) RIPARAZIONE - SOSTITUZIONE "IN NATURA" DELLE COSE DANNEGGIATE La Società ha la facoltà di fare eseguire a regola d arte in officina di sua fiducia le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato, oppure di sostituire con altro di eguale valore, nelle stesse condizioni e con le stesse caratteristiche tecniche, il veicolo o parte di esso, oppure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro. ART. 12) DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO DELLE COSE DANNEGGIATE Salvo il disposto dell'art. 11), il danno, se parziale, viene calcolato in base al costo delle riparazioni al momento del sinistro con l'avvertenza che: - il valore dei pezzi di ricambio, relativi alle parti meccaniche, viene ridotto del l0% per ogni anno intero di vita del veicolo dalla data di prima immatricolazione, con il massimo del 50%; - non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia ed i danni da deprezzamento e da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali. L'indennizzo, anche in caso di danno totale, non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, riportato su Eurotax Giallo o in mancanza su Quattroruote o altra rivista specializzata. Inoltre viene considerato danno totale, il danno il cui costo di riparazione sia superiore all 80% del valore del veicolo al momento del sinistro. Nella determinazione dell ammontare del danno si terrà conto dell incidenza dell IVA, ove l Assicurato la tenga a suo carico. ART.13) LIQUIDAZIONE DEL DANNO - NOMINA DEI PERITI La liquidazione del danno ha luogo mediante l'accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato; i periti in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale di Parma. I periti decidono inappellabilmente a maggioranza senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le Parti anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta. Ciascuna delle parti sostiene la spesa del proprio perito, la spesa del terzo è a carico della parte totalmente soccombente; negli altri casi essa viene suddivisa fra impresa e Assicurato in parti uguali. ART. 14) PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO Il pagamento dell indennizzo per i danni parziali deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia, mentre i danni totali non prima di 30 giorni e non dopo 90 giorni dalla trasmissione della denuncia.

7 Versione del Pag. 7 di 12 Il pagamento dell indennizzo viene effettuato a favore dell intestatario del libretto di circolazione con contestuale sottoscrizione della quietanza da parte dell Assicurato, se diverso. Per i danni verificatisi all estero, la liquidazione viene effettuata in Italia e in lire italiane. ART.15) RECESSO DAL CONTRATTO DOPO OGNI DENUNCIA DI SINISTRO Dopo la definizione di ogni sinistro e fino al 60 giorno dall eventuale pagamento, la Società può recedere dall assicurazione alla scadenza annuale del contratto mediante lettera raccomandata con preavviso di 120 giorni. ART. 16) ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. ART.17) FORO COMPETENTE Per le eventuali controversie riguardanti l applicazione e l esecuzione della presente polizza le Parti possono presentare domanda congiunta, oppure la parte interessata può presentare apposita domanda, presso un Organismo di mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia ed istituito presso le sedi appositamente previste, che inviterà l altra parte ad aderire e a partecipare all incontro di mediazione finalizzato alla conciliazione ai sensi del D.Lgs 28/2010, nel rispetto del Regolamento di conciliazione da questo adottato. In caso di più domande relative alla stessa controversia trova applicazione il criterio di priorità cronologica, e cioè la mediazione si svolgerà avanti l organismo presso il quale è stata presentata la prima istanza di mediazione. Qualora il tentativo di mediazione abbia esito negativo, la parte interessata potrà agire in giudizio presso il Foro competente esclusivo ove ha sede la Contraente oppure, in alternativa, l Assicurato. ART. 18) INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Resta inteso che, in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole all Assicurato. ART.19) RINVIO ALLE NORME DI LEGGE Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti. ART.20) CLAUSOLA BROKER Alla Società di Brokeraggio ATI: Aon S.p.A. Studio Garulli S.r.l. è affidata l assistenza per tutti gli atti di gestione e di esecuzione della presente assicurazione in qualità di Brokers incaricati ai sensi, del D.Lgs 209/2005 e successive integrazioni e iscritti al Registro Unico degli Intermediari, sezione B. Il Contraente e l Assicuratore si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente la gestione e l esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite dei Brokers incaricati. ART. 21) COASSICURAZIONE E DELEGA

8 Versione del Pag. 8 di 12 Qualora l'assicurazione fosse divisa per quote fra diverse Società Coassicuratrici, in caso di sinistro le Società stesse concorreranno nel pagamento dell'indennizzo, liquidato a termini delle Condizioni di Assicurazione in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale. Il Contraente dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al Broker incaricato e le Società hanno convenuto di affidare la delega alla Società Delegataria indicata in esso; di conseguenza tutti i rapporti inerenti la presente Assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker incaricato il quale tratterà con la Delegataria. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti il Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici. Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società. La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto. Pertanto la firma apposta dalla Direzione della Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici. Il dettaglio dei capitali assicurati, dei premi, accessori e imposte, spettanti a ciascuna Coassicuratrice, risulta dall'apposito prospetto allegato alla presente Polizza. ART. 22) STATISTICHE SINISTRI La Società è tenuta a fornire all'assicurato o al broker indicato in polizza, a seguito di semplice richiesta ed entro 30 giorni da ricevimento della stessa, le statistiche sinistri riservati/liquidati che evidenzino: - la controparte, - gli importi pagati e riservati, - la tipologia - lo stato per ciascun sinistro a mezzo tabulato predisposto dalla Compagnia delegataria. ART. 23) VALIDITA DELLE NORME DATTILOSCRITTE Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d atto del premio e la eventuale ripartizione del rischio fra le società partecipanti alla coassicurazione. ART. 24) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto. Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori,

9 Versione del Pag. 9 di 12 servizi, forniture. In difetto l Ente si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall art c.c., alla risoluzione del contratto. L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne l Ente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto l Ente potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell art c.c. Inoltre, l'assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. ART. 25) LIMITI D I INDENNIZZO Per sinistri riferiti alle garanzie sottoindicate si conviene fra le parti che sono applicabili i limiti di indennizzo ivi indicati. EVENTI/GARANZIE LIMITI DI INDENNIZZO PER SINISTRO Rottura cristalli Euro 550,00 Traino Euro 260,00 Recupero del veicolo Euro 300,00 Spese di rimessaggio Euro 260,00 Perdita delle chiavi Euro 200,00 Spese di immatricolazione Euro 300,00 Tassa di proprietà Euro 300,00 Ripristino airbag Euro 520,00 Autovettura in sostituzione Euro 100,00 L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

10 Versione del Pag. 10 di 12 APPLICAZIONE DELLA COPERTURA 1) AMBITO DELLA GARANZIA La garanzia è prestata per la copertura dei rischi indicati all art.1) Oggetto dell Assicurazione delle Condizioni Generali di Assicurazione riguardanti i veicoli, utilizzati da: A) Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario Generale e Direttore Generale B) Dipendenti del Comune di Parma durante missioni e/o servizi autorizzati dalla Contraente ed annotati su appositi registri e/o documentazione interna tenuti dalla Contraente stessa. La garanzia si intende estesa ad alcune funzioni/mansioni atipiche (obbligo di disponibilità e/o reperibilità) che possono utilizzare il proprio veicolo per servizio, oltre l orario di lavoro senza la necessaria autorizzazione. La garanzia è operante per i veicoli suindicati, di proprietà degli assicurati o di un famigliare degli stessi ed in via eccezionale di un terzo, purché non risultino intestati al P.R.A. a nome della Contraente. Il parametro di riferimento per l'individuazione dei rischi assicurati è il numero dei kilometri percorsi. 2) FORMA DELLA GARANZIA La garanzia è prestata nella forma "A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO" fino ad un massimo risarcimento di ,00 per ogni evento. La determinazione dell'ammontare dei danni viene effettuata in ottemperanza a quanto disposto all art. 12) delle Condizioni Generali di Assicurazione che precedono. 3) SCOPERTO - MINIMO NON INDENNIZZABILE Si precisa che, in caso di sinistro, verrà applicato uno scoperto pari al 10% del danno, col minimo di 155,00 per ciascun sinistro.

11 Versione del Pag. 11 di 12 4) PREMIO ANTICIPATO - REGOLAZIONE PREMIO Il premio annuo lordo, conteggiato in base al costo finito (inclusa imposta) sotto indicato, è pari a e viene anticipato in via provvisoria nella misura del 75% del premio annuo pari a. Chilometri annui percorsi nell anno precedente n al costo di. al Km. Premio annuo lordo = Premio anticipato annuo lordo (75% del premio annuo lordo che rappresenta il premio minimo annuo comunque acquisito dalla Società.) Euro. Premio lordo alla firma per il periodo al Euro Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo entro 90 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione l'assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate o rimborsate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice di regolazione emessa dalla Società. Se l'assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

12 Versione del Pag. 12 di 12 Ai fini degli artt e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di avere attentamente letto e di approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli delle Condizioni Generali: - art. 15: Diritto di recesso delle parti dopo ogni denuncia di sinistro; - art. 17: Foro competente. L'ASSICURATO/CONTRAENTE LA SOCIETA'

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