Decreto Energivori. Decreto MEF 5 aprile 2013

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1 Decreto Energivori Decreto MEF 5 aprile 2013

2 UN PARTO DIFFICILE L articolo 39, comma, 1, del decreto legge 83/12 (cosiddetto DL Sviluppo) prevedeva uno o più decreti del Ministro dell Economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello Sviluppo Economico, da emanare entro il 31 dicembre 2012, per la definizione delle imprese a forte consumo di energia. 5 aprile 2013 GURI 91 del 18 aprile 2013 Consultazione 168/2013/R/eel del Primo atto di indirizzo MSE 24 aprile

3 UN PARTO DIFFICILE Schema di provvedimento AEEG 27 maggio 2013 Secondo atto di indirizzo MSE 24 Luglio 2013 DCO 329/2013/R/eel del Del. AEEG 340/2013/R/eel del Del. AEEG 437/2013/R/eel del Del. AEEG 461/2013/R/eel del Del. AEEG 467/2013/R/eel del

4 REQUISITI A ogni singola partita IVA dichiarata dichiarazione, e viceversa. deve corrispondere una sola Il periodo di prima applicazione delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica è relativo agli anni I. in sede di prima applicazione, le imprese devono avere codice ATECO prevalente riferito ad attività manifatturiero (codici da 10.xx.xx a 33.xx.xx) II. il quantitativo complessivo annuo di energia elettrica utilizzata è uguale o superiore a 2,4 GWh; III. un incidenza del costo dell energia elettrica utilizzata, rispetto al fatturato, non inferiore al 2% [indice intensità del costo elettroenergetico] 4

5 INDICE DI COSTO ELETTRO-ENERGETICO Non è il costo effettivamente sostenuto dall Impresa ma è un costo standard ammissibile Il valore del fatturato è assunto pari al volume di affari relativo all annualità di riferimento dichiarato dall impresa ai fini dell applicazione dell IVA Principio Anno Solare 5

6 COSTO AMMESSO ENERGIA Per l annualità di riferimento 2012: energia elettrica acquistata dal mercato Livello di tensione FISSO [euro/pod/anno] VARIABILE [euro/mwh] Bassa tensione (BT) 257,04 178,544 Media tensione (MT) 7.716,45 154,308 Alta tensione (AT) ,26 151,635 Altissima tensione (AAT <380 kv) ,13 150,744 Altissima tensione (AAT 380 kv o sup.) ,06 150,358 energia elettrica autoprodotta 75,479 EUR/MWh energia elettrica acquistata da RIU o collegamenti diretti con produttori terzi (SEU) il costo effettivo sostenuto per tale acquisto, come risultante dai documenti di fatturazione al netto dell IVA detraibile (senza fatturazione non è per ora imputabile in dichiarazione come ha rilevato AEEG) 6

7 COSTO AMMESSO ENERGIA ,04 x n POD BT + 178,544 x Prelievo BT ,45 x n POD MT + 154,308 x Prelievo MT ,26 x n POD AT + 151,635 x Prelievo AT ,13 x n POD AAT ,744 x Prelievo AAT ,26 x n POD AAT ,358 x Prelievo AAT ,479 x AutoCons + Costo RIU x Prelievo RIU 7

8 COSTO AMMESSO ENERGIA I POD in BT concorrono alla determinazione del ICEE ma non godono delle agevolazioni. I consumi dei POD che non sono dichiarati non potranno entrare nel calcolo di eventuali anticipazioni. Le esenzioni o le riduzioni di accisa non rappresentano incentivi ma fanno parte del regime impositivo delle accise. I ricavi di TEE e CV qualora non siano ricompresi del valore del fatturato andranno indicati nel campo Ammontare di eventuali incentivi percepiti per la produzione di energia elettrica se non ricompresi nel valore del fatturato. 8

9 INDICE DI COSTO ELETTRO-ENERGETICO ED INCENTIVI ALLA PRODUZIONE 9

10 BENEFICI TEMPESTIVI E DATI NON DISPONIBILI Le agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, sono dovute alle imprese che, in ciascun periodo, risultino tali sulla base di dati di consumo effettivi, rilevati a consuntivo nel medesimo periodo. Il contributo relativo al primo periodo di applicazione prevede: una anticipazione del beneficio relativa al secondo semestre 2013, effettuata prendendo a riferimento i dati di consumo (effettivi al netto delle perdite di rete) del 2012; una verifica ed un conseguente conguaglio in forza dei dati effettivi del secondo semestre 2013 (dichiarati dall impresa a CCSE nel 2014 e incrociati con i dati forniti dai distributori) e dunque nel corso del

11 IL 30 NOVEMBRE 2013 La mancata presentazione della dichiarazione relativa al 2012 non pregiudica in alcun modo la possibilità di ottenere l agevolazione relativa al semestre 1 luglio 31 dicembre 2013, qualora in base ai dati relativi al 2013 l impresa rispetti i parametri richiesti e presenti nel 2014 la dichiarazione per essere inclusa nell elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l anno Ai consumi delle imprese che non presentano la dichiarazione per il 2012 entro il 30 novembre 2013 si applicherà la componente tariffaria Ae dal 1 gennaio Qualora tali imprese risultino energivore nel 2013 (sulla base dei dati forniti nel 2014), è previsto un conguaglio nel corso del 2015 a restituzione della componente applicata e non dovuta (deliberazione 467/2013/R/eel, articolo 4 comma 4.6). 11

12 L ANTICIPAZIONE Per chi completa la dichiarazione entro il , CCSE erogherà, entro il 31 marzo 2014, una anticipazione, a titolo di acconto, salvo conguaglio, dell agevolazione relativa al secondo semestre 2013, quantificata: A. sulla base delle aliquote definite B. ipotizzando che i consumi del secondo semestre periodo 1 luglio 31 dicembre 2013 siano pari alla metà di quelli del 2012, come dichiarati dalle imprese; C. applicando in via prudenziale un coefficiente di riduzione, che sarà maggiore per le imprese con intensità di costo dell energia elettrica più vicino alla soglia minima del 2%, in quanto più soggette al rischio di non rispettare i requisiti per la qualifica di imprese a forte consumo di energia elettrica nell annualità a cui si riferiscono i consumi effettivi da agevolare. L anticipazione vi sarà per tutte le imprese, ivi comprese le imprese in stato di crisi (attestato con autorizzazione a CIGS), con l eccezione delle imprese che dichiarano di trovarsi, all atto della dichiarazione, in stato di liquidazione per cessazione di attività, o in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, o di essere estinte. 12

13 LE AGEVOLAZIONI Sulle componenti tariffarie (oneri generali) relative al prelievo, quelle riportate in EUR/MWh: A2 decommissioning nucleare A3 fonti rinnovabili A4 regimi tariffari speciali (ferrovie) A5 ricerca di sistema As bonus sociale Quanto? Rapporto costo/fatturato tra 2% e 6%: 15% degli oneri Rapporto costo/fatturato tra 6% e 10%: 30% degli oneri Rapporto costo/fatturato tra 10% e 15%: 45% degli oneri Rapporto costo/fatturato superiore al 15%: 60% degli oneri 13

14 LE AGEVOLAZIONI 14

15 REGISTRAZIONE Dati necessari dell impresa: a) Ragione sociale; b) Sede legale; c) Codice REA; d) Codice IBAN; e) Contatto di riferimento; f) Telefono; g) Fax; h) Indirizzo di PEC Dati del rappresentante legale o negoziale dell impresa: h) Nome e cognome; i) Data di nascita; j) Luogo di nascita; k) Codice fiscale. Visura Camerale 15

16 REGISTRAZIONE 16

17 REGISTRAZIONE LEGALE RAPPRESENTANTE PARTITA IVA 17

18 DICHIARAZIONE 18

19 DICHIARAZIONE Dichiarazione che l impresa nel corso del 2012 ha beneficiato della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali; in tal caso vengono richiesti l ultimo anno utile prima del ricorso alla CIGS; estremi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui è stato autorizzato il ricorso alla CIGS (numero, data e causale). 19

20 DICHIARAZIONE Dichiarazione che l impresa nel corso del 2012 ha beneficiato della Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) per motivi di ristrutturazione, riorganizzazione, riconversione aziendale, crisi aziendale o procedure concorsuali; in tal caso vengono richiesti l ultimo anno utile prima del ricorso alla CIGS; estremi del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui è stato autorizzato il ricorso alla CIGS (numero, data e causale). 20

21 DICHIARAZIONE Fatturato e consumi possono variare perimetro nel corso dell annualità di riferimento L importante è che numeratore e denominatore del rapporto costi energia elettrica / fatturato siano coerenti I consumi relativi a nuovi rami d azienda acquisiti o ad aziende incorporate devono essere considerati a partire dalla data di efficacia dell operazione straordinaria, in modo analogo a quanto avviene per il fatturato Lo stesso vale per scissioni e cessioni di rami d azienda 21

22 DICHIARAZIONE 22

23 DICHIARAZIONE 23

24 DICHIARAZIONE 24

25 DICHIARAZIONE 25

26 DICHIARAZIONE 26

27 DICHIARAZIONE 27

28 I NON ENERGIVORI Si vuole rendere trasparente l onere derivante dal riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica in capo ai restanti utenti. Per cui dal 01 gennaio 2014 sarà inserita in fattura una nuova componente di tipo parafiscale A E, a carico di tutte le utenze non beneficiarie delle agevolazioni e per le utenze in bassa tensione delle imprese energivore. La quantificazione della componente tariffaria A E avverrà a valle della prima costituzione dell elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica, che in sede di prima applicazione è finalizzato, esclusivamente, ad individuare i soggetti che possono ricevere le anticipazioni sulle agevolazioni per il secondo semestre

29 DISCLOSURE L elenco delle imprese a forte consumo di energia è reso disponibile per via telematica: all Agenzia delle Entrate; all Agenzia delle Dogane e dei Monopoli al Ministero dell Economia e delle Finanze al Ministero dello Sviluppo Economico al Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di Finanza. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede alla pubblicazione sul proprio sito della ragione sociale delle imprese incluse nell elenco delle imprese ad alto consumo di energia elettrica. 29

30 TEMPI ELENCO RELATIVO AL 2012 Chiusura della piattaforma CCSE; Verrà pubblicato dopo il 30 novembre Sulla base di questo elenco CCSE procederà al versamento delle anticipazioni (escluse le imprese liquidate o estinte) entro marzo ELENCO RELATIVO AL 2013 Verrà pubblicato dopo il 31 ottobre 2014 a seguito delle dichiarazioni inviate dalle imprese tra luglio e ottobre del Sulla base di questo elenco la Cassa Conguaglio procederà al versamento dei conguagli. Le imprese distributrici trasmetteranno a CCSE i dati a consuntivo dei consumi delle imprese per i controlli di competenza. Il conguaglio rispetto agli importi oggetto di anticipazione avverrà da parte di CCSE a valle dell invio definitivo da parte di ciascuna impresa a forte consumo di energia elettrica dei propri dati Contestualmente, anticipazione 2014 se l attuale sistema non subirà variazioni nel

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