Riferimento/Numero d incarto: G /SU 19 maggio 2015
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- Ignazio Baldini
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1 Dipartimento federale dell ambiente, dei trasporti, dell energia e delle comunicazioni DATEC Ufficio federale dell ambiente UFAM Sezione EIA e ordinamento del territorio /SU 19 maggio 2015 Revisione dell ordinanza del 19 ottobre 1988 concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA) Rapporto esplicativo (successivo all indagine conoscitiva) Indice 1 Revisione dell ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA) Situazione iniziale Aspetti essenziali della revisione dell allegato OEIA Commento alle singole modifiche dell OEIA Altre modifiche Rapporto con il diritto europeo Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e l economia /8
2 1 Revisione dell ordinanza concernente l esame dell impatto sull ambiente (OEIA) 1.1 Situazione iniziale Il 27 settembre 2013 il Parlamento federale ha approvato l adesione della Svizzera alla Convenzione di Aarhus (Convenzione sull accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l accesso alla giustizia in materia ambientale). Nel contempo ha approvato le modifiche della legge federale sulla protezione dell ambiente (LPAmb) emanate nel quadro della ratifica della Convenzione di Aarhus. La Convenzione di Aarhus è vincolante per la Svizzera dal 1 giugno 2014 (RU segg.). Le modifiche della LPAmb sono entrate in vigore il 1 giugno 2014 (RU segg.). Le modifiche della LPAmb non comportano ulteriori modifiche a livello di ordinanza. Invece, il carattere vincolante della Convenzione di Aarhus implica per la Svizzera l ampliamento dell elenco degli impianti che sottostanno all obbligo dell esame dell impatto sull ambiente (EIA). L articolo 6 della Convenzione esige la partecipazione del pubblico interessato ai processi decisionali per gli impianti che figurano nell allegato I. L articolo 6 stabilisce al capoverso 6 che la domanda di autorizzazione deve contemplare la descrizione degli effetti significativi sull ambiente e la descrizione delle misure previste per prevenire o ridurre tali effetti. Secondo il diritto svizzero, simili documenti corrispondono a un rapporto concernente l impatto sull ambiente (RIA). Di conseguenza, gli impianti che figurano nell allegato I della Convenzione devono essere sottoposti in Svizzera all esame dell impatto sull ambiente secondo l allegato OEIA. Già nel messaggio concernente l approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento (FF ) il Consiglio federale aveva fatto riferimento a ciò, specificando anche i tipi d impianto interessati (FF nota 43). Infine, la revisione dell ordinanza offre l opportunità per eseguire alcuni altri adeguamenti nell allegato OEIA (aggiornamento di rinvii a leggi ecc.). 1.2 Aspetti essenziali della revisione dell allegato OEIA La maggior parte degli impianti sottoposti alla valutazione dell impatto ambientale 1 in virtù dell allegato I della Convenzione di Aarhus figura già nell allegato OEIA. In Svizzera, alcuni impianti industriali indicati nell allegato della Convenzione non sono sottoposti all esame dell impatto sull ambiente secondo l elenco attuale degli impianti dell OEIA. Poiché tali impianti hanno un notevole impatto ambientale, il loro inserimento nell elenco degli impianti sottoposti all EIA è conforme all articolo 10a capoverso 2 LPAmb. Già nel messaggio concernente l approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento, il Consiglio federale ha esposto nel dettaglio gli 11 nuovi tipi d impianto da includere nell allegato 2. Inoltre, due tipi d impianto esistenti devono essere completati con nuove componenti (nell ordinanza in vigore: «raffineria di petrolio» e «vetreria»; nella modifica proposta: «raffineria di petrolio e raffineria di gas» e «impianti per la fabbricazione del vetro, comprese le fibre di vetro»). Inoltre viene cancellato un tipo d impianto (n. 70.9) poiché il contenuto di questo punto viene inserito nel nuovo tipo d impianto di cui al n L allegato I della Convenzione di Aarhus elenca anche tipi d impianto la cui costruzione in Svizzera è praticamente improbabile, ad esempio impianti per la fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite artificiale mediante incenerimento o grafitizzazione o aree di estrazione di torba. Tali impianti non sono stati inseriti nell allegato OEIA. 1 Termine usato dalla legislazione dell Unione europea corrispondente a quello usato dalla legislazione svizzera «esame dell impatto sull ambiente» 2 FF nota 43 2/8
3 Inoltre, per alcuni tipi d impianto i valori soglia prescritti dalla Convenzione di Aarhus sono diversi da quelli dell OEIA. In linea di principio, i valori soglia dell ordinanza, che determinano il carattere obbligatorio dell EIA, devono essere adeguati soltanto se sono più alti di quelli prescritti dalla Convenzione di Aarhus. Ciò riguarda soltanto due tipi d impianto (n e n ). Invece se sono più bassi, l OEIA attualmente in vigore è conforme alla Convenzione di Aarhus e i valori, che riflettono le peculiarità del nostro Paese, possono essere mantenuti. Infine, la modifica dell allegato contempla alcuni adeguamenti che non riguardano direttamente la revisione basata sulla Convenzione di Aarhus (ad es. aggiornamento di rinvii a leggi ecc.). Nel corso dell indagine conoscitiva sono pervenute anche osservazioni che non riguardano direttamente la revisione. Quando si trattava ad esempio di precisazioni delle procedure o di sovrapposizioni tra tipi d impianto esistenti e tipi nuovi, sono state introdotte modifiche. Invece, quando erano richieste di cancellazione di tipi d impianto o di variazioni di valori soglia, non sono state apportate modifiche: ciò perché non era consentito dalla Convenzione oppure perché le modifiche proposte dell allegato OEIA, senza alcun nesso con la Convenzione di Aarhus, saranno sottoposte a verifica solo in occasione della successiva valutazione di tutto l allegato OEIA. 1.3 Commento alle singole modifiche dell OEIA Ingresso, disposizione transitoria ed entrata in vigore Ingresso: poiché dal 1 giugno 2014 la Svizzera è Parte contraente della Convenzione di Aarhus e tale Convenzione contiene prescrizioni in materia di esame dell impatto sull ambiente, è necessario che essa sia citata nell ingresso. Articolo 24. Disposizione transitoria: per garantire sicurezza del diritto ai richiedenti l autorizzazione e per uno svolgimento il più efficiente possibile delle procedure di autorizzazione già in corso, le domande pendenti al momento dell entrata in vigore della modifica devono essere trattate secondo il diritto previgente. Data dell entrata in vigore (cifra IV): l entrata in vigore è prevista per il 1 ottobre Allegato OEIA 11 Circolazione stradale Tipo d impianto n Strada principale costruita con il contributo della Confederazione La legge federale del 22 marzo concernente l utilizzazione dell imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l utilizzazione delle strade nazionali (LUMin) ha sostituito la legge federale concernente i dazi sui carburanti. Viene pertanto aggiornato il riferimento a questa legge. La modifica non ha alcun rapporto con la Convenzione di Aarhus. 12 Ferrovie Tipo d impianto n Nuova linea ferroviaria Da quando è stata attuata la riforma delle ferrovie I (1999) non si fa più distinzione tra FFS e altre imprese ferroviarie concessionarie. La procedura è stata quindi uniformata e corrisponde al testo dell articolo 6 della legge federale sulle ferrovie 4. La modifica non ha alcun rapporto con la Convenzione di Aarhus. 3 RS RS /8
4 21 Produzione di energia Tipo d impianto n Impianto termico per la produzione di energia (all. I n. 1 punto 3 Convenzione di Aarhus) Gli impianti termici per la produzione di energia sono già sottoposti all EIA. L allegato OEIA distingue tra vettori energetici fossili, vettori energetici rinnovabili e vettori energetici combinati. Per i vettori energetici fossili, il valore soglia al di sopra del quale l EIA è obbligatorio viene abbassato da 100 a 50 MW per rispettare la Convenzione di Aarhus. Contemporaneamente, la struttura redazionale del numero 21.2 viene migliorata elencando con le lettere «a», «b» e «c» i tre diversi tipi d impianto della categoria descritta. I principali inquinanti emessi dalle turbine a gas, che in futuro potrebbero essere utilizzate sempre più spesso per coprire il carico massimo di produzione di elettricità, sono gli ossidi d azoto. Il loro impatto giustifica la definizione di un valore soglia più elevato rispetto a quello stabilito per gli impianti alimentati con biocarburanti. Inoltre le emissioni di polveri fini e di fuliggine causate dalle turbine a gas sono trascurabili in confronto a quelle degli impianti funzionanti a biomassa. Tipo d impianto n Centrali idroelettriche e a bacino d accumulazione La procedura rimane identica per i corsi d acqua internazionali ed è costituita da una sola fase nella quale viene rilasciata la concessione e vengono approvati i piani. La modifica delle procedure per i corsi d acqua cantonali non ha alcun nesso con la ratifica della Convenzione di Aarhus, bensì segue la prassi cantonale e consente di semplificare la procedura stessa. Nel caso degli impianti idroelettrici sui corsi d acqua cantonali, anche i Cantoni avranno la possibilità di eseguire la procedura relativa all EIA in una sola fase se il diritto cantonale prevede la possibilità di accorpare la procedura di concessione e la procedura per il rilascio della licenza di costruzione. Dal 1 gennaio 2000, conformemente all articolo 62 della legge del 22 dicembre sull utilizzazione delle forze idriche (LUFI), una simile possibilità è prevista per le centrali idroelettriche di frontiera autorizzate dalla Confederazione. Normalmente, anche per i corsi d acqua cantonali si segue una procedura per il rilascio della concessione (art. 38 LUFI). Tuttavia è possibile anche applicare un altra procedura conforme al diritto cantonale, qualora a una comunità il diritto d utilizzazione sia accordato sotto una forma diversa da quella della concessione (art. 3 cpv. 2 LUFI). Le lettere «a» e «b» sono state scambiate e leggermente riformulate per una migliore comprensibilità. Tipo d impianto n Raffineria di petrolio e di gas (all. I n. 1 punto 1 Convenzione di Aarhus) L EIA è attualmente obbligatorio per le raffinerie di petrolio. La Convenzione di Aarhus prevede la valutazione dell impatto ambientale anche per le raffinerie di gas. Considerato che non si può escludere che in futuro vengano costruite raffinerie di gas in Svizzera, occorre modificare il n aggiungendo anche questo tipo di impianto. 22 Trasporto e deposito d energia Tipo d impianto n Impianti di trasporto in condotta La denominazione del tipo d impianto n non corrisponde alla Legge federale del 4 ottobre sugli impianti di trasporto in condotta di combustibili e carburanti liquidi o gassosi (Legge sugli impianti di trasporto in condotta, LITC). Invece di condotta, la denominazione deve essere impianti di trasporto in condotta in conformità alla LITC. Inoltre devono essere sottoposti all EIA solo gli impianti approvati con una procedura ordinaria. 5 RS RS /8
5 7 Industria Tipo d impianto n Macello e azienda per la lavorazione delle carni, con una capacità di produzione superiore a 5000 tonnellate all anno Questo tipo d impianto già compreso nell allegato viene cancellato e il contenuto relativo viene inserito nel nuovo tipo d impianto di cui al numero (cfr. anche le osservazioni di cui al tipo d impianto n ). Tipo d impianto n Impianti per la fabbricazione del vetro e di fibre di vetro (all. I n. 3 punto 3 Convenzione di Aarhus) La vigente ordinanza prevede l obbligo dell EIA per le vetrerie con una capacità di produzione superiore a tonnellate all anno. La Convenzione di Aarhus contempla l obbligo di valutazione dell impatto ambientale sia per la fabbricazione del vetro che per quella delle fibre di vetro e stabilisce per entrambe un valore soglia inferiore (capacità di fusione superiore a 20 t al giorno) a quello attualmente previsto dall OEIA per le vetrerie. Pertanto, occorre modificare nell allegato OEIA il tipo d impianto numero aggiungendo la fabbricazione delle fibre di vetro e riprendendo il valore soglia della Convenzione. Tipo d impianto n Impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartone (all. I n. 7 lett. b Convenzione di Aarhus) Oltre alle fabbriche di cellulosa, che in virtù del diritto svizzero sono sottoposte all EIA, la Convenzione di Aarhus menziona anche gli impianti per la fabbricazione di carta e di cartone con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno. Conformemente alla Convenzione, questo tipo d impianto viene pertanto inserito nell allegato OEIA. Tipo d impianto n Impianti per il trattamento superficiale di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici (all. I n. 2 punto 6 Convenzione di Aarhus) Questi impianti vengono ripresi nell allegato OEIA e saranno in futuro sottoposti all obbligo dell EIA se il volume della vasca di trattamento supera i 30 metri cubi. Tipo d impianto n Impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni (all. I n. 3 punto 1 Convenzione di Aarhus) Già oggi l OEIA prescrive per i cementifici l esame dell impatto sull ambiente (tipo d impianto n ). La produzione di clinker fa parte della produzione di cemento e rientra pertanto nel numero Adesso, viene introdotto l obbligo dell EIA anche per gli impianti per la produzione di calce viva in forni rotativi o in altri forni con una capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno. Tipo d impianto n Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresa la produzione di fibre minerali (all. I n. 3 punto 4 Convenzione di Aarhus) Anche per questi tipi d impianto sarà in futuro effettuato un esame dell impatto sull ambiente. Il valore soglia corrisponde a una capacità di fusione superiore a 20 tonnellate al giorno. Tipo d impianto n Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (all. I n. 3 punto 5 Convenzione di Aarhus) Anche per questi tipi d impianto l EIA diventa obbligatorio. Il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione superiore a 75 tonnellate al giorno o a una capacità del forno superiore a 4 metri cubi e a una densità di carico per forno superiore a 300 chilogrammi per metro cubo. La Convenzione menziona come prodotti ceramici le tegole, i mattoni, i mattoni refrattari, le piastrelle, il gres e le porcellane. Tipo d impianto n Impianti di pretrattamento o tintura di fibre o tessili (all. I n. 19 punto 1 Convenzione di Aarhus) All elenco degli impianti sottoposti all EIA vengono aggiunti anche questi nuovi tipi d impianto. Il valore soglia corrisponde a una capacità di trattamento superiore a 10 tonnellate al giorno. Per «pretrattamento» si intendono ad esempio le operazioni di lavaggio, l imbianchimento o la mercerizzazione. 5/8
6 Tipo d impianto n Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti mediante solventi organici (all. I n. 19 punto 5 Convenzione di Aarhus) Per questi nuovi impianti, il valore soglia corrisponde a una capacità di consumo di solvente superiore a 150 chilogrammi l ora o a 200 tonnellate all anno. Tipo d impianto n Macello, azienda per la lavorazione delle carni e altra azienda per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime animali (all. I n. 19 punto 3b i Convenzione di Aarhus) Nel caso di materie prime di origine animale (ad eccezione del latte) il valore soglia corrisponde, secondo l allegato della Convenzione di Aarhus, a una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 75 tonnellate al giorno. Nel caso di materie prime di origine vegetale, il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale 7 ). Il nuovo tipo d impianto numero presentava sovrapposizioni con il tipo d impianto numero 70.9 già esistente. Il modo più semplice per risolvere questi problemi di sovrapposizione consiste nel cancellare il tipo d impianto numero 70.9 e nel completare la denominazione del tipo d impianto numero con la dicitura «Macello, azienda per la lavorazione delle carni e». Inoltre il valore soglia di 5000 tonnellate all anno dell impianto numero 70.9 cancellato (lett. a) è calcolato sulla base della produzione giornaliera e adeguato alla situazione svizzera con l indicazione di 30 tonnellate di prodotti finiti al giorno. Ciò si traduce all incirca in un raddoppio del valore soglia dell attuale tipo d impianto numero (Macello e azienda per la lavorazione delle carni). Tipo d impianto n Impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari a partire da materie prime vegetali 8 (all. I n. 19 punto 3b ii Convenzione di Aarhus) Conformemente alla Convenzione di Aarhus, il valore soglia corrisponde a una capacità di produzione di prodotti finiti superiore a 300 tonnellate al giorno (valore medio su base trimestrale). Tipo d impianto n Impianti di trattamento e trasformazione del latte (all. I n. 19 punto 3c Convenzione di Aarhus) Per questi nuovi impianti, il valore soglia corrisponde a un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 tonnellate al giorno (valore medio su base annuale). 8 Altri impianti Tipo d impianto n (Migliorie fondiarie integrali) Riguarda solo i testi francese e quello italiano. Il termine migliorie fondiarie generali è sostituito da quello di migliorie fondiarie integrali" secondo la terminologia utilizzata nell ordinanza del 7 dicembre sui miglioramenti strutturali nell agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt). Tipo d impianto n Impianti di ravvenamento o captazione delle acque sotterranee (all. I n. 10 Convenzione di Aarhus) Anche per questi impianti l EIA diventa obbligatorio. Il valore soglia corrisponde a un volume annuo di acqua estratta o ricaricata pari o superiore a 10 milioni di metri cubi. I termini della Convenzione di Aarhus vengono adeguati alla terminologia svizzera. 7 I valori medi su base trimestrale consentono di equilibrare i picchi temporanei di produzione (ad es. delle fabbriche di zucchero). 8 Rispetto alla versione sottoposta all indagine conoscitiva, la produzione di alimentari è stata ripartita tra distinti tipi d impianto a seconda che fosse effettuata a partire da materie prime animali o vegetali. 9 RS /8
7 Il valore soglia di 10 milioni di metri cubi all anno è relativamente elevato per la Svizzera e implica che solo i maggiori impianti di pompaggio delle acque sotterranee sottostanno all obbligo dell EIA. 1.4 Altre modifiche Modifica dell ODO: inserimento della Società svizzera di pedologia nell elenco delle organizzazioni legittimate a ricorrere Il 12 luglio 2013 la Società svizzera di pedologia (SSP) ha chiesto al Consiglio federale di conferirle il diritto di ricorso in virtù degli articoli 55 LPAmb e 12 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN). La concessione del diritto di ricorso presuppone una modifica dell ordinanza che designa le organizzazioni di protezione dell ambiente nonché di protezione della natura e del paesaggio legittimate a ricorrere (ODO 10 ). Gli articoli 55 LPAmb e 12 LPN prevedono cinque condizioni per la concessione del diritto di ricorso. La documentazione presentata dalla SSP prova che queste condizioni sono adempiute: - si tratta di un associazione e pertanto di un organizzazione senza scopo di lucro (art. 1 dello statuto). Anche le attività pratiche dell organizzazione perseguono scopi ideali; - si tratta di un organizzazione di protezione dell ambiente o di protezione della natura e del paesaggio: conformemente allo statuto, la SSP promuove in particolare l approfondimento e la diffusione delle conoscenze pedologiche e si adopera per la conservazione a lungo termine di un suolo sano. La protezione del suolo è contemplata dalla LPAmb (cap. 5: Deterioramento del suolo, art ). Anche concretamente l organizzazione si impegna per la protezione del suolo; - si tratta di un organizzazione attiva a livello nazionale: sia dallo statuto che dai rapporti annuali risulta che la SSP è attiva a livello svizzero. L organizzazione opera principalmente nella Svizzera tedesca, ma è presente anche nella Svizzera romanda e in Ticino. Inoltre, i membri provengono da tutta la Svizzera; - l organizzazione non esercita attività economiche eccessive: le attività economiche della SSP non oltrepassano quelle ordinarie. Inoltre, il tipo di attività economica corrisponde allo scopo dell organizzazione; - l organizzazione esiste da più di 10 anni (anno di fondazione: 1975). Inoltre, le condizioni elencate in precedenza sono sempre state adempiute nel corso dell ultimo decennio. La SSP soddisfa pertanto i requisiti previsti dagli articoli 55 LPAmb e 12 LPN per la concessione del diritto di ricorso delle associazioni Modifica dell ODO: fusione di Aqua Viva e Rheinaubund Aqua Viva (n. 17 all. ODO) e Rheinaubund (n. 1 all. ODO), due associazioni legittimate a ricorrere, si sono fuse l 8 settembre 2012 creando un unica organizzazione «Aqua Viva Rheinaubund». Il 10 maggio 2014, l organizzazione ha cambiato nome. Di conseguenza, la denominazione che figura al numero 1 dell allegato viene sostituita da «Aqua Viva» mentre quella al numero 17 viene abrogata Modifica dell ordinanza sulla protezione delle acque Art. 50 OPAc Con la ratifica della Convenzione di Aarhus, la Svizzera si è anche impegnata a garantire ai cittadini l accesso alle informazioni ambientali ai sensi dell articolo 4 della Convenzione (art. 10g cpv. 1 LPAmb). A livello federale, l accesso è garantito già da un certo tempo dalla legge del 17 dicembre sulla trasparenza (LTras). Anche la maggior parte dei Cantoni si è dotata di una legge sulla trasparenza. I Cantoni in 10 RS RS /8
8 cui manca applicano per analogia la LTras (art. 10g cpv. 4 LPAmb) per quanto riguarda le informazioni ambientali. Pertanto, le condizioni per la pubblicazione dei documenti concernenti la protezione delle acque sono disciplinate dalla LTras o dai corrispondenti atti normativi cantonali. L applicazione di queste disposizioni garantisce anche il rispetto della protezione dei dati. Alla luce di ciò, la regolamentazione distinta nell ordinanza sulla protezione delle acque non è più necessaria ed è pertanto abrogata. 2 Rapporto con il diritto europeo Nell Unione europea, per gli impianti di cui all allegato I della Convenzione di Aarhus deve essere eseguita la valutazione di impatto ambientale. Tali impianti figurano nell elenco degli impianti della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati oppure nell elenco degli impianti della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali. Per quanto concerne gli impianti elencati nell allegato di quest ultima direttiva, la procedura di autorizzazione è simile a quella dell EIA. Il richiedente l autorizzazione deve anche redigere un rapporto ambientale. 3 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e l economia Le modifiche proposte non hanno alcuna ripercussione per la Confederazione. I tipi d impianto aggiunti nell elenco degli impianti sottoposti all EIA saranno autorizzati dalle autorità cantonali. L onere supplementare sarà comunque modesto visto che, nella maggior parte dei casi, questi impianti non sono frequenti in Svizzera. L inserimento dei nuovi impianti industriali nell allegato OEIA ha ripercussioni per le imprese interessate. Tuttavia, l obbligo dell esame dell impatto sull ambiente riguarda soltanto la costruzione di nuovi impianti oppure la modificazione sostanziale di impianti esistenti. Nella maggior parte dei casi le ripercussioni economiche possono pertanto essere considerate modeste (cfr. anche il messaggio concernente l approvazione e la trasposizione della Convenzione di Aarhus e del suo emendamento, FF n. 4.3). 12 Modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997 che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati 8/8
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