RETI MARIE CURIE DI FORMAZIONE MEDIANTE LA RICERCA

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1 ALLEGATO III DISPOSIZIONI SPECIFICHE RETI MARIE CURIE DI FORMAZIONE MEDIANTE LA RICERCA [PIÙ CONTRAENTI] III. 1 Definizioni Oltre alle definizioni di cui all'articolo II.1, al presente contratto si applicano le seguenti definizioni: 1. Accordo: l'accordo scritto concluso tra il contraente e un ricercatore a norma dell'articolo III Ricercatori all'inizio della carriera: i ricercatori nei primi 4 anni (equivalente tempo pieno) della loro attività di ricerca, incluso il periodo di formazione mediante la ricerca a partire dal conseguimento di un diploma universitario (o rilasciato da un istituto equivalente) che dà accesso a studi di dottorato nel paese in cui è stato ottenuto (tale diploma deve consentire al detentore di accedere a studi di dottorato senza dover conseguire ulteriori qualifiche) e che non hanno ancora conseguito un dottorato. 3. Ricercatori esperti: i ricercatori con un minimo di 4 e un massimo di 10 anni di esperienza nel campo della ricerca (equivalente tempo pieno) a partire dal conseguimento di un diploma universitario che dà accesso a studi di dottorato (tale diploma deve consentire al detentore di accedere a studi di dottorato senza dover conseguire ulteriori qualifiche) nel paese in cui è stato conseguito, oppure ricercatori già in possesso di un diploma di dottorato, indipendentemente dal tempo impiegato per ottenerlo. 4. Luogo di origine: il luogo in cui il ricercatore risiedeva o svolgeva la propria attività principale al momento dell'assunzione per svolgere le proprie attività nel campo delle risorse umane e della mobilità, a meno che il ricercatore abbia risieduto o abbia svolto la propria attività principale in tale luogo per meno di 12 mesi immediatamente prima della data in questione. In tal caso il luogo di origine è la capitale del paese di cui il ricercatore ha la cittadinanza. Qualora il ricercatore abbia più di una cittadinanza, il luogo di origine è la capitale del paese in cui il ricercatore ha risieduto per il periodo più lungo nel quinquennio che ne ha preceduto l'assunzione. 1

2 5. Congedo parentale: il periodo di congedo per maternità o paternità cui il ricercatore ha diritto in base alla legislazione di cui all'articolo III.4.1, lettera g). 6. Piano personale di sviluppo della carriera: piano elaborato da ogni ricercatore assunto per più di 6 mesi insieme allo scienziato che funge da supervisore delle sue attività nel campo delle risorse umane e della mobilità e indicante le sue esigenze di formazione e/o di trasferimento delle conoscenze, gli obiettivi scientifici e le misure previste per conseguire tali obiettivi e una descrizione delle sue attività di ricerca nel campo delle risorse umane e della mobilità. 7. Ricercatore: ricercatore idoneo, all'inizio della carriera o esperto, selezionato e assunto da un contraente per beneficiare delle attività condotte nel quadro delle attività "Risorse umane e mobilità" del progetto. 8. Attività del ricercatore nel settore delle risorse umane e mobilità: le attività del ricercatore nell'ambito del progetto come descritte, se del caso, nel piano personale di sviluppo della carriera o nell'accordo qualora non sia richiesto un piano personale di sviluppo della carriera. 9. Periodo di distacco: periodo trascorso da un ricercatore presso la sede di un contraente diversa dalla sede del contraente che lo ha assunto nell'ambito del progetto. PARTE A: ESECUZIONE DEL PROGETTO III.2 Obblighi delle parti 1. Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.3.1, il consorzio: a) garantisce che non più del 30% dei mesi-ricercatore finanziati dalla Comunità nell'ambito del progetto sia assegnato a cittadini di paesi terzi non trattati alla stregua di cittadini di uno Stato membro o di uno Stato associato a norma dell'articolo III.3.2, lettera a). La Commissione può stabilire caso per caso la possibilità di innalzare tale percentuale previa richiesta scritta del consorzio; b) adotta tutte le misure necessarie e ragionevoli affinché almeno il 40% dei ricercatori del progetto siano donne; c) garantisce che non più del 40% del contributo comunitario totale di cui all'articolo 5 del contratto sia assegnato ai contraenti di un paese, escluse le organizzazioni internazionali di interesse europeo; d) garantisce che almeno il 65% del contributo comunitario totale di cui all'articolo 5 del contratto sia assegnato ad attività a beneficio di ricercatori assunti nell'ambito del progetto a norma dell'articolo III.8.1; e) organizza una riunione di revisione intermedia con i rappresentanti di tutti i contraenti e la Commissione. Il coordinatore deve concordare con la Commissione la data, il luogo e l'ordine del giorno della riunione con almeno due mesi di anticipo; 2

3 f) decide in merito alla ridistribuzione tra i contraenti dei mesi-ricercatore, già oggetto di una distribuzione indicativa, da selezionare per il progetto secondo quanto riportato nella tabella relativa dell'allegato I e comunica alla Commissione tali trasferimenti tra contraenti al momento della presentazione delle relazioni periodiche e di quella finale di cui all'articolo II.7. Tali trasferimenti sono tuttavia subordinati al consenso preliminare della Commissione se determinano una variazione di oltre il 35% dei mesi-ricercatore che il contraente deve selezionare nella suddetta tabella. 2. Oltre agli obblighi elencati all'articolo II.3.2, ciascun contraente: a) seleziona ogni ricercatore sulla base dei criteri di ammissibilità indicati all'articolo III.3, verificando che il ricercatore soddisfi tali criteri al momento dell'assunzione da parte del contraente nell'ambito del progetto; b) conclude un accordo con ciascun ricercatore assunto nell'ambito del progetto e ospita il ricercatore per i periodi specificati nell'accordo; c) garantisce al ricercatore la copertura previdenziale prevista per i lavoratori dipendenti nel paese del contraente o una forma di tutela previdenziale adeguata per livello e portata; in particolare, il ricercatore deve poter usufruire di tale tutela previdenziale ovunque svolga le sue attività nel settore risorse umane e mobilità; d) garantisce al ricercatore, ovunque svolga le sue attività nel settore risorse umane e mobilità, gli stessi livelli di sicurezza e salute sul lavoro di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo; e) effettua entro le scadenze previste tutti i pagamenti di sua competenza in base all'accordo di cui all'articolo III.4; f) provvede affinché, al momento dell'assunzione, ciascun ricercatore assunto per più di 6 mesi rediga un piano personale di sviluppo della carriera insieme allo scienziato incaricato di seguirne le attività nel settore risorse umane e mobilità e affinché ciascun ricercatore nell'ambito del progetto, riceva una formazione e operi il trasferimento di conoscenze conformemente a quanto previsto dal suo piano personale di sviluppo della carriera; g) fornisce, per l'intera durata del contratto, i mezzi, compresi l'infrastruttura, le attrezzature e i prodotti, per realizzare il progetto nei settori scientifici e tecnici interessati e mette tali mezzi a disposizione dei ricercatori in funzione delle esigenze; h) fornisce ai ricercatori un'assistenza adeguata nell'espletamento di tutte le procedure amministrative richieste dalle autorità competenti del contraente e in tutte le altre procedure amministrative, quali quelle per il rilascio dei visti e permessi di lavoro richiesti dalle autorità competenti del contraente presso il quale il ricercatore può trovarsi a svolgere un periodo di distacco; i) consente a ciascun ricercatore, ospitato per una durata superiore a un periodo di distacco pari al 30% del periodo totale di validità dell'accordo in vigore tra il ricercatore e l'altro contraente che lo ha assunto in precedenza, a beneficiare delle attività di ricerca nel settore risorse umane e mobilità previste dal progetto; 3

4 j) garantisce a ciascun ricercatore una formazione, della durata specificata nell'accordo, nell'ambito del progetto; k) adotta misure atte a garantire che, al termine delle attività nel settore risorse umane e mobilità, ciascun ricercatore compili i questionari di valutazione forniti dalla Commissione; l) contatta ciascun ricercatore due anni dopo la conclusione del progetto per invitarlo a compilare i questionari di follow-up forniti dalla Commissione; m) registra e tiene aggiornati, per almeno tre anni dopo la conclusione del progetto, i recapiti dei ricercatori; n) trasmette alla Commissione i questionari compilati di cui alle lettere k) e l) e, su richiesta, le informazioni di cui alla lettera m) del presente paragrafo; o) nel rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati di cui all'articolo II.7, segnala ogni modifica della distribuzione periodica indicativa tra le categorie di prestazioni da fornire nell'ambito del progetto, di cui all'allegato I, relative ai ricercatori. Tali modifiche sono tuttavia subordinate al consenso preliminare della Commissione se determinano una variazione di oltre il 35% della distribuzione indicativa tra le categorie della relativa tabella dell'allegato I per ciascun contraente. III. 3 Selezione dei ricercatori 1. Nel rispetto delle condizioni indicate di seguito, i contraenti selezionano il numero necessario di ricercatori in base agli obiettivi del progetto e alla distribuzione indicativa di cui all'allegato I. 2. Criteri di ammissibilità per i ricercatori Per essere ritenuto idoneo, al momento dell'assunzione da parte del contraente nell'ambito del progetto, ciascun ricercatore deve soddisfare simultaneamente i criteri indicati di seguito. a) Cittadinanza Il ricercatore dev'essere cittadino di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato associato, oppure di un paese terzo entro il limite indicato all'articolo III.2.1, lettera a). Un ricercatore di un paese terzo che abbia risieduto legalmente e/o abbia svolto la propria attività principale nella Comunità o in uno o più Stati associati per almeno 4 anni (in totale) nel quinquennio immediatamente precedente la sua assunzione, è trattato alla stregua di un cittadino dello Stato membro o dello Stato associato in cui ha risieduto più a lungo. b) Mobilità Il ricercatore non dev'essere cittadino di uno Stato in cui ha sede l'équipe di ricerca del contraente che lo assume. 4

5 Qualora il ricercatore abbia più di una cittadinanza, può essere ospitato da un contraente avente sede nel paese di cui il ricercatore ha la cittadinanza, ma nel quale non ha risieduto nel quinquennio precedente. Al momento dell'assunzione il ricercatore non può aver risieduto o avere svolto la propria attività principale nel paese del contraente per più di 12 mesi nel triennio immediatamente precedente la sua assunzione. Non rientrano nel computo brevi soggiorni, come ad esempio le vacanze. In deroga alla regola generale, un ricercatore che possiede la cittadinanza di uno Stato membro o di un paese candidato associato può svolgere le proprie attività nel settore risorse umane e mobilità nel paese di cui ha la cittadinanza, se è in grado di dimostrare di avere risieduto legalmente e di avere svolto la propria attività principale in un paese terzo per almeno 4 anni nel quinquennio immediatamente precedente la sua assunzione. Un ricercatore di un paese terzo non può svolgere le proprie attività nel settore risorse umane e mobilità in un paese terzo. Un ricercatore cittadino di uno Stato membro della Comunità o di uno Stato associato può essere assunto da un'équipe di ricerca di un contraente avente sede in un paese terzo soltanto se ciò è essenziale ai fini del progetto e previa approvazione della Commissione. Queste regole di mobilità non valgono quando un ricercatore è assunto da un'organizzazione internazionale di interesse europeo, da un'organizzazione internazionale o dal CCR. c) Qualifiche ed esperienza di ricerca Il ricercatore deve soddisfare i requisiti previsti da una delle seguenti categorie: - Ricercatori all'inizio della carriera quali definiti all'articolo III.1. - Ricercatori esperti quali definiti all'articolo III Criteri di ammissibilità per le attività nel settore risorse umane e mobilità a) Durata Il ricercatore può partecipare al progetto per beneficiare delle attività nel settore risorse umane e mobilità per un periodo non inferiore a 3 mesi e non superiore a 36 mesi. La durata complessiva della formazione ricevuta in qualità di ricercatore all'inizio della carriera nell'ambito delle Borse di ospitalità Marie Curie per la formazione iniziale dei ricercatori e delle Reti Marie Curie di formazione mediante la ricerca, non può essere superiore a 48 mesi (equivalente tempo pieno). Il ricercatore deve dedicarsi a tempo pieno alle proprie attività nel settore risorse umane e mobilità. Soltanto per motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare il ricercatore può usufruire del part-time nello svolgimento delle proprie attività nel settore risorse umane e mobilità. 5

6 Le attività nel settore risorse umane e mobilità possono essere suddivise in più soggiorni di durata complessiva non superiore a 36 mesi compresi entro i limiti di durata del progetto. La durata di ciascuna fase dovrà essere significativa per le attività nel settore risorse umane e mobilità, delle quali dovrà inoltre costituire una parte coerente, oppure essere giustificata da motivi familiari del ricercatore. b) Contenuto Le attività nel settore risorse umane e mobilità devono essere costituite da attività in un settore scientifico e tecnologico previsto dal progetto definito nell'allegato I. c) Sostegno accademico Ove le attività nel settore risorse umane e mobilità del ricercatore contemplino studi di dottorato (PhD), le disposizioni di tutorato e di supervisione devono prevedere un sostegno accademico di qualità adeguata da parte di un supervisore accademico determinato. 4. Procedura di selezione a) Pubblicazione dei posti vacanti I contraenti devono provvedere alla pubblicazione a livello internazionale dei posti disponibili per i ricercatori nell'ambito del progetto per ricercatori all'inizio della carriera e ricercatori esperti presso il massimo numero possibile di potenziali candidati, avvalendosi di tutti i canali di pubblicità adeguati (stampa, manifesti, siti web, Internet, annunci in occasione di conferenze ecc.). b) Criteri di selezione I contraenti devono selezionare i ricercatori mediante procedure di selezione aperte, trasparenti, imparziali ed eque in base agli aspetti seguenti: - competenze scientifiche e pertinenza dell'esperienza di ricerca rispetto al settore di ricerca indicato nell'allegato I; - capacità di svolgere le attività nel settore risorse umane e mobilità; - prestigio del profilo professionale e potenziale di eccellenza; - incidenza prevista della formazione proposta sulla carriera dei ricercatori; e - rispetto dei criteri di ammissibilità per i ricercatori, quali definiti al punto 2. La selezione di ricercatori esperti deve essere giustificata in termini di trasferimento di conoscenze. c) Pari opportunità Ai sensi dell'articolo III.2.1, lettera b), i contraenti si sforzano di garantire un'equa rappresentazione femminile promuovendo una reale parità di opportunità tra uomini e donne lungo l'intero iter della selezione. 6

7 A tal fine i contraenti cercano ed incoraggiano le candidature femminili nella pubblicità di cui alla lettera a) e, nell'applicare i criteri di selezione di cui alla lettera b), si impegnano in modo particolare per evitare la discriminazione di genere. III. 4 Rapporto tra contraente e ricercatore 1. L'accordo determina, a norma del contratto, le condizioni di svolgimento delle attività del ricercatore nel settore risorse umane e mobilità e i diritti e gli obblighi rispettivi del ricercatore e del contraente nell'ambito del progetto. Sono allegati all'accordo il contratto, le sue eventuali modifiche e, se prescritto, il piano personale di sviluppo della carriera. L'accordo dev'essere conservato dal contraente a fini di verifica contabile per il periodo indicato all'articolo II.26. Entro 20 giorni dall'assunzione del ricercatore, il contraente trasmette alla Commissione, tramite il coordinatore, una dichiarazione firmata attestante la conformità dell'accordo con il presente contratto. Il coordinatore registra l'assunzione e aggiorna l'elenco e la descrizione dei posti disponibili secondo le modalità di presentazione e le procedure comunicate dalla Commissione. L'accordo deve indicare in particolare: a) il nome degli scienziati che fungono da supervisori delle attività del ricercatore nel settore risorse umane e mobilità e una descrizione (sintesi) di tali attività se non è previsto un piano personale di sviluppo della carriera; b) gli importi che il ricercatore ha diritto di ricevere dal contraente a norma del presente contratto e le modalità di pagamento degli importi dovuti al ricercatore; c) eventuali ulteriori contributi versati dal contraente al ricercatore ai fini del progetto e le modalità di pagamento di tali importi; d) tutte le trattenute, con la relativa giustificazione giuridica; e) il fatto che il ricercatore, per le proprie attività nel settore risorse umane e mobilità non può beneficiare di altre entrate oltre a quelle ricevute dal contraente a norma delle lettere b) e c) del presente paragrafo; f) i tassi di conversione e di cambio utilizzati, comprese le date e le fonti di riferimento, se i pagamenti sono effettuati in una valuta nazionale diversa dall'euro; g) la legge applicabile all'accordo; h) la copertura previdenziale fornita al ricercatore a norma dell'articolo III.2.2, lettera c); i) le disposizioni relative ai congedi annuali e di malattia in base alle regole interne in vigore presso il contraente; 7

8 j) l'obbligo, per il ricercatore, di dedicarsi a tempo pieno alle proprie attività nel settore risorse umane e mobilità, salvo motivi debitamente giustificati di natura personale o familiare; k) la descrizione e il calendario di svolgimento delle attività del ricercatore nel settore risorse umane e mobilità se esse sono suddivise in periodi separati; l) la durata complessiva dell'accordo, la data di assunzione e lo status del ricercatore purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'articolo III.2.2, lettere c) e d) e dall'articolo III.8.1, lettera a) e le condizioni di lavoro siano analoghe a quelle di cui godono i ricercatori locali che ricoprono un incarico analogo; m) i luoghi in cui si svolgeranno le attività del ricercatore nel settore risorse umane e mobilità; n) l'obbligo, per il ricercatore, di informare quanto prima il contraente di eventi che possano incidere sull'esecuzione del contratto o dell'accordo, quali ad esempio: - se del caso, qualsiasi modifica significativa del proprio piano personale di sviluppo della carriera; - una gravidanza o una malattia che possa incidere direttamente sull'esecuzione dell'accordo; o) le disposizioni stabilite tra il contraente e il ricercatore, per il periodo di svolgimento delle attività nel settore risorse umane e mobilità e per quello successivo, in relazione ai diritti di proprietà intellettuale, in particolare per quanto concerne l'accesso al know-how preesistente, l'uso delle conoscenze, la pubblicità e la riservatezza, purché compatibili con il disposto degli articoli II. 9, 12, 29, 30, 31, 32 e 33 e III. 6, 7, 9 e 10; p) l'impegno da parte del ricercatore di compilare, firmare e trasmettere al contraente i questionari di valutazione e di follow-up di cui all'articolo III.2.2, lettere k) e l); q) l'impegno da parte del ricercatore di tenere informato il contraente delle eventuali variazioni dei propri recapiti per i 3 anni successivi alla conclusione del progetto; r) l'obbligo, per il ricercatore, di dichiarare di avere ricevuto il sostegno della Comunità attraverso una borsa delle Reti Marie Curie di formazione mediante la ricerca in ogni pubblicazione connessa o altro mezzo di comunicazione, a norma dell'articolo III Le modalità di pagamento di cui al punto 1, lettera b) saranno basate sul principio dei versamenti mensili posticipati, a meno che ciò sia in contrasto con la legge applicabile di cui al punto 1, lettera g). Esse devono prevedere il pagamento del ricercatore sin dall'entrata in servizio e la corresponsione entro la fine del progetto di tutti gli importi a favore del ricercatore. 8

9 III. 5 Relazioni e altre prestazioni Oltre alle disposizioni dell'articolo II.7, il consorzio deve fornire: - una relazione sotto forma di banca dati, da aggiornare annualmente e adatta a essere pubblicata in una banca dati elettronica. Tale relazione deve essere presentata all'inizio, entro due mesi dalla data d'inizio del progetto. - una relazione di valutazione di medio termine che servirà da base per la riunione di cui all'articolo III.2.1, lettera e) almeno un mese prima della data della riunione. III. 6 Riservatezza Il contraente garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e soddisfi gli stessi obblighi del contraente come previsto all'articolo II.9. III. 7 Pubblicità Il contraente garantisce che il ricercatore goda degli stessi diritti e soddisfi gli stessi obblighi del contraente come previsto all'articolo II.12. PARTE B DISPOSIZIONI FINANZIARIE III. 8 Costi ammissibili del progetto I costi possono essere imputati al contratto, a condizione che siano conformi alle disposizioni di cui alla parte B dell'allegato II. In particolare, i costi relativi alle attività del ricercatore nel settore risorse umane e mobilità svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito. 1. Contributo a favore del ricercatore L'allegato I stabilisce un importo forfettario, esclusivamente per i ricercatori assunti nell'ambito del progetto, sulla base degli importi di riferimento indicati nel programma di lavoro, a prescindere da ogni ulteriore contributo che può essere corrisposto dai contraenti ai ricercatori. L'importo forfettario è stabilito prendendo in considerazione un'assunzione a tempo pieno dei ricercatori nell'ambito del progetto (in caso di assunzione a tempo parziale le indennità saranno adeguate proporzionalmente al tempo effettivamente dedicato al progetto, ad eccezione dell'indennità di viaggio di cui alla lettera b) del presente paragrafo) ed è composto dalle voci indicate di seguito. 9

10 a) Un'indennità mensile di soggiorno. Il contraente assume i ricercatori esperti sulla base di un contratto di lavoro, eccetto nei casi debitamente giustificati. Il contraente può decidere di assumere i ricercatori all'inizio della carriera sulla base di un contratto di lavoro oppure di corrispondere loro un'indennità o sovvenzione forfettaria stabilita in base agli importi annui seguenti: Categorie Ricercatori assunti in base a un contratto di lavoro/borsa assimilata con piena copertura previdenziale (euro/anno) Ricercatori che percepiscono un'indennità forfettaria (euro/anno) Ricercatori all'inizio della carriera Ricercatori esperti L'importo di riferimento sopra indicato per i ricercatori assunti sulla base di un contratto di lavoro (o qualsiasi altro tipo di contratto, previsto dalla normativa nazionale, che garantisce la stessa copertura previdenziale garantita ai lavoratori dipendenti) comprende tutte le detrazioni obbligatorie ai sensi della normativa nazionale nel contesto del presente contratto. Ogni modalità retributiva proposta al ricercatore, equivalente a un'indennità o sovvenzione forfettaria, dovrà essere compatibile con la normativa applicabile al contraente e garantire al ricercatore un'adeguata tutela previdenziale, anche se non necessariamente compresa nell'indennità forfettaria. b) Un contributo ai costi di mobilità costituito dalle voci indicate di seguito. - Un'indennità mensile di mobilità in base alla situazione familiare del ricercatore al momento dell'assunzione. Il ricercatore ha diritto all'indennità di mobilità se ha effettuato un periodo di mobilità fisica transnazionale all'inizio delle attività nel settore risorse umane e mobilità o entro un periodo massimo di 12 mesi prima dell'assunzione nell'ambito del progetto. i 800 euro/mese: ricercatore con famiglia a carico (matrimonio o equivalente riconosciuto dalla legge applicabile ai sensi dell'articolo III.4.1, lettera g) e/o figli a carico). i 500 euro/mese: ricercatore senza famiglia a carico. Per tenere conto del costo della vita e della struttura retributiva nazionale dei paesi nei quali il ricercatore svolge le attività nel settore risorse umane e mobilità, alle suddette indennità mensili di soggiorno e di mobilità saranno applicati i coefficienti correttivi indicati nel programma di lavoro. 10

11 Il contratto di assunzione del ricercatore subirà revisioni al rialzo o al ribasso dei coefficienti correttivi previsti dal programma di lavoro; tali revisioni saranno applicate a partire dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del programma di lavoro rivisto. - Per ciascun periodo di 12 mesi e per il periodo residuo inferiore a 12 mesi, il ricercatore avente diritto all'indennità mensile di mobilità riceverà inoltre un'indennità per un viaggio tra il proprio luogo di origine e la sede del contraente presso la quale svolge le proprie attività nel settore risorse umane e mobilità. La prima indennità di viaggio sarà versata al momento dell'entrata in servizio; quelle successive saranno versate con frequenza annua. Per ciascun periodo di 12 mesi sarà corrisposta una sola indennità di viaggio. Le indennità sono calcolate in base alla distanza diretta (in linea d'aria) determinata dalle coordinate di latitudine e longitudine del luogo di origine e della sede del contraente, utilizzando gli importi indicati di seguito (biglietto di andata e ritorno). Distanza (km) Importo forfettario (euro) < > > > > > c) Un'indennità di orientamento carriera una tantum di euro se il ricercatore si dedica alle attività di ricerca nel settore risorse umane e mobilità per almeno un anno. d) Un contributo massimo a copertura dei costi relativi alla partecipazione del ricercatore al progetto è fissato nell'allegato I. Questa indennità sarà gestita dal contraente e utilizzata per i costi direttamente attinenti alla partecipazione dei ricercatori al progetto, escludendo i costi direttamente connessi con lo svolgimento dell'attività di ricerca nella struttura del contraente, come beni di consumo e attrezzature. Questi costi possono essere imputati al contratto sulla base dei costi reali. 11

12 L'autorizzazione preliminare della Commissione è necessaria per tutti i viaggi al di fuori (verso o da) del territorio degli Stati membri, degli Stati associati o del paese terzo in cui è stabilito un contraente, salvo quando ciò sia previsto dall'allegato I. L'autorizzazione della Commissione si intende acquisita, in assenza di osservazioni entro un mese dal ricevimento della richiesta del coordinatore. e) In caso di sospensione di un accordo a causa di un congedo parentale, la Commissione può stabilire, su richiesta scritta del contraente, di adeguare a seconda delle esigenze specifiche il contributo finanziario comunitario a favore del ricercatore. Calcolato su base mensile, il contributo non supererà la differenza fra la compensazione che il ricercatore riceve dal regime di previdenza sociale indicato all'articolo III.4.1, lettere g) e h) e l'importo del contributo di cui all'articolo III.8.1, lettera a). I costi relativi alle altre attività svolte nell'ambito del progetto possono essere rimborsati dalla Commissione secondo le modalità indicate di seguito. 2. Contributo a favore dei contraenti a) Possono essere imputati al contratto sulla base dei costi reali i costi relativi alla partecipazione di ricercatori diversi da quelli selezionati e assunti dai contraenti nel quadro del progetto per le attività nel settore risorse umane e mobilità alle attività del progetto in materia di collegamento in rete, di formazione e di trasferimento delle conoscenze. L'autorizzazione preliminare della Commissione è necessaria per tutti i viaggi al di fuori (verso o da) del territorio degli Stati membri, degli Stati associati o del paese terzo in cui è stabilito un contraente, salvo quando ciò sia previsto dall'allegato I. L'autorizzazione della Commissione si intende acquisita in assenza di osservazioni entro un mese dal ricevimento della richiesta del coordinatore. b) I costi relativi all'organizzazione e all'attuazione del progetto, inclusi quelli direttamente connessi con le attività di ricerca svolte dai ricercatori nella struttura del contraente, sono imputati al contratto sulla base dei costi reali. c) I costi di acquisto o di leasing con opzione d'acquisto di beni durevoli possono essere imputati al contratto sulla base dell'autorizzazione scritta preliminare della Commissione. I costi in questione tengono conto dell'ammortamento delle apparecchiature conformemente ai principi contabili applicabili. d) Costi per le attività di gestione del progetto: al progetto non può essere imputata una quota del contributo comunitario superiore al 7%. 3. Costi indiretti Un tasso forfettario del 10% dei costi diretti ammissibili, al netto delle spese di subappalto, può essere imputato al contratto a copertura dei costi indiretti del progetto. 12

13 PARTE C DIRITTI DI PROPRIETÀ INTELLETTUALE III. 9 Diritti di accesso Oltre alle disposizioni dell'articolo II.32, il contraente garantisce al ricercatore, in esenzione da royalty, diritti di accesso al know-how preesistente e alle conoscenze, se tali know-how o conoscenze sono necessari per le sue attività di ricerca nel settore risorse umane e mobilità. III. 10 Impegni incompatibili o limitativi Oltre alle disposizioni dell'articolo II.33, il contraente tenuto a concedere diritti di accesso informa quanto prima il ricercatore in merito a eventuali restrizioni che potrebbero incidere in modo sostanziale sulla concessione di diritti di accesso. 13

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