ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AMBIENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2
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1 D.R.S. n. 592 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E AMBIENTE DIPARTIMENTO REGIONALE DELL AMBIENTE IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 Visto lo Statuto della Regione Siciliana; Vista la Legge Regionale n. 2 del 10/04/1978; Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale e ss.mm.ii.; Visto il Decreto Legislativo del 29 giugno 2010 n. 128 con la quale si modifica e si integra il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale; Visto il D.M. del 25/08/2000 Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88 ; Visto il D.M. 5 aprile 2006 n. 186 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998); Visto l articolo 271, comma 4, del sopra citato D.Lgs 152/06 e ss.mm ii., secondo il quale i piani e i programmi di qualità dell aria previsti dalla normativa vigente possono stabilire appositi valori limite di emissione e prescrizione più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II, e III e V alla parte quinta del presente Decreto, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio, purché ciò sia necessario al perseguimento ed al rispetto dei valori e degli obiettivi di qualità dell aria; Visto il parere dell Ufficio Legislativo e Legale della Regione Sicilia n del 02/10/06; Visto il parere dell Avvocatura dello Stato n del 08/03/2007; Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2008 n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante norme in materia ambientale); Visto il D.M. 15/01/2014 recante modifiche all allegato IV della parte V del D.L.vo 152/06 e ss.mm ed ii; Visto l articolo 2 del D.A. 176/GAB. del 09/08/07, che, in considerazione del progressivo miglioramento e dell elevata efficacia delle migliori tecnologie in atto disponibili, e fatto salvo quanto eventualmente disposto dalla normativa regionale di cui all art. 271, commi 3 e 4 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., e/o dalla normativa statale di settore per specifiche tipologie di impianti, per le polveri totali, fissa sul territorio regionale i seguenti valori limite massimi di emissione: 1 per le aree ad elevato rischio di crisi ambientale: polveri totali (PTS): 20 mg/nm 3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); 2 per le altre aree: polveri totali (PTS): 40 mg/nm 3 (soglia di rilevanza = 0,1 Kg/h); Visto il comma 1 dell art.269 così come modificato dal D.Lgs vo n. 128 del 29/06/2010 che recita testualmente: [ ] L autorizzazione è rilasciata con riferimento allo stabilimento. I singoli impianti e le singole attività presenti nello stabilimento non sono oggetto di distinte autorizzazioni e che, pertanto, tutti i provvedimenti già emessi e riguardanti singoli impianti devono confluire in unica autorizzazione che riguarda l intero stabilimento; Vista la Circolare n del 27 luglio 2009 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per le attività produttive che rientrano nei casi previsti dagli articoli 36 e 37 della L.R. 15 maggio 2000);
2 Viste le disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera impartite dall Assessorato Regionale Territorio e Ambiente Dipartimento Ambiente con nota prot. n del 12/07/2012; Visto il Decreto dell'assessore Regionale per il Territorio e Ambiente, n. 154/GAB del 24 settembre Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni di sostanze odorigene nell'ambito della lotta all'inquinamento atmosferico; Visto il D.D.G. n. 214 del 25/03/2013, con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento Regionale dell Ambiente con l individuazione di Aree e Servizi e delle rispettive Unita Operative; Visto il D.D.G. n. 32 del 12/01/2016, con il quale è stato proposto all'ing. Paola Pendino l incarico di dirigente del Servizio 2 Tutela dall inquinamento atmosferico e ad interim gli incarichi di Dirigente responsabile dei Servizi 6 e 7 del DRA Vista la nota di prot del 14/01/2016 con la quale l Ing. Paola Pendino ha accettato l incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 Tutela dall inquinamento atmosferico e ad interim l incarico di Dirigente responsabile solo del Servizio 7/DRA; Visto il D.D.G. n. 58 del 28/01/2016, con il quale è stato riproposto all'ing. Paola Pendino l incarico di Dirigente responsabile del Servizio 2 - Tutela dall inquinamento atmosferico e ad interim l incarico di Dirigente responsabile solo del Servizio7/DRA; Visto l art. 68, Legge Regionale n. 21 del 12/08/2014 e ss.mm.ii.; Vista la nota prot n del 22/12/2015, assunta al prot. del D.R.A. Serv. 2 U.O. 4 Ufficio Periferico di Catania Messina con n. 53/Gen.le del 19/01/2016, con la quale la Società Veolia Water Technologies Italia S.p.A., come previsto dall art. 269 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., chiede l autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dalla linea trattamento fanghi, prodotti dall impianto di depurazione delle acque reflue civili, ubicato nel Comune di Lipari, S.P. n. 180 Canneto Dentro; Visti gli elaborati progettuali allegati a detta nota e di seguito elencati; planimetria di inquadramento dell impianto; planimetria generale; grafico trattamento aria esausta; grafico assieme meccanico monoblocco trattamenti tubazioni deodorizzazione (pianta e particolari); grafico assieme meccanico monoblocco trattamenti tubazione deodorizzazione (sezioni); scheda tecnico punto di emissione E1; relazione tecnica; specifica tecnica impianto di deodorizzazione; quadro riassuntivo delle emissioni; dichiarazione del tecnico estensore della documentazione; relazione tecnica logiche di funzionamento impianto ; Visto il verbale della conferenza di servizi, tenutasi in data 29/02/2016, presso i locali dell Ufficio Periferico U.O. 4, Catania Messina, convocata, ai sensi dell art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii,. con nota n. 131/Gen.le del 10/02/2016, nel corso della quale viene richiesta documentazione tecnica integrativa; Vista l integrazione tecnica prodotta dalla Società, trasmessa dal SUAP di Lipari con pec del 12/03/2016, assunta al protocollo dell Ufficio Periferico U.O. 4 Catania Messina al n. 231/Gen.le del 14/03/2016; Visto il parere favorevole, con prescrizioni, espresso dal Comune di Lipari con protocollo n del 26/02/2016, acquisita dall Ufficio Periferico U.O. 4 Catania Messina con prot. 193/Gen.le del 26/02/2016;
3 Visto il parere favorevole, con prescrizioni, dell A.R.P.A. Struttura Territoriale di Messina, trasmesso con prot del 18/04/2016, acquisito al prot. n. 336/Gen.le del 21/04/2016 dell Assessorato Territorio ed Ambiente D.R.A. Servizio 2 U.O. 4, Ufficio Periferico di Catania - Messina; Visto il rapporto istruttorio conclusivo del D.RA Servizio 2, U.O. 4 di Catania Messina, favorevole con prescrizioni al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all art. 269 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.e ii., trasmesso con nota n. 447/Gen.le del 30/05/2016, assunto all ARTA con prot. n del 01/06/2016; Visto il rapporto istruttorio supplementare D.RA Servizio 2, U.O. 2, favorevole con prescrizioni al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all art. 269 del D. Lgs. 152/06 ss.mm.e ii., di cui al protocollo dell ARTA n del 29/06/2016; Considerato che la Ditta ha ottenuto con D.D.G. n. 71 del 21/02/2011, rilasciato dell'assessorato Regionale Territorio ed Ambiente di Palermo, la verifica di assoggettabilità al V.I.A. - V.A.S., ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; Ritenuto di procedere, conformemente a quanto previsto dall art. 269, comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., al rilascio dell autorizzazione alle emissioni in atmosfera richiesta per l intero stabilimento; Considerato che le previsioni di emissione, nel rispetto della normativa vigente, devono essere conformate ad una corretta e obiettiva valutazione dello stato dell arte e che la stima preventiva delle emissioni fornisce elementi oggettivi di valutazione, atti a dimostrare che il funzionamento a regime degli impianti consente, con congrui margini di sicurezza, il rispetto dei limiti prescritti, i cui valori sono univocamente determinati all Allegato I degli Allegati alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.; Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica e, in ogni caso, subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, emanate a modifica e/o integrazione della normativa attualmente vigente; DECRETA Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., è concessa alla Società Veolia Water Technologies Italia S.p.A., l autorizzazione per le emissioni in atmosfera, derivanti dalla linea trattamento fanghi, prodotti dal ciclo di depurazione delle acque reflue civili che conferiscono presso l'impianto ubicato nel Comune di Lipari, S.P. n Canneto Dentro. Gli atti e gli elaborati progettuali di cui in premessa, costituiscono parte integrante del presente decreto. Art. 2 L autorizzazione di cui all articolo precedente ha una durata di quindici anni a partire dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza. Nelle more dell adozione del provvedimento sulla domanda di rinnovo della presente autorizzazione, l esercizio dell impianto può continuare anche dopo la scadenza in caso di mancata pronuncia in termini del Ministro dell Ambiente e della tutela del territorio, a cui sia stato richiesto di provvedere ai sensi del comma 3 dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; Art. 3 L autorizzazione di cui all art. 1 è concessa nel rispetto dei seguenti limiti alle emissioni e prescrizioni seguenti: Limiti Punto Emissione Inquinante Classe di appartenenza VLE (mg/nm 3 )
4 Polveri 40 S.O.V. (come C.O.T.) Composti organici classe I V 1,3,4,5,6 E1 Idrogeno solforato 4,5 Composti inorganici classe II 2,3,7 Ammoniaca 4, 5 Composti inorganici classe IV 2,3,8 Ossidi di azoto 5, Ossidi di zolfo 5 Composti inorganici classe V 2,3,9 1 Allegato,I, parte II, punto 4, tab. D - parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.; 2 Allegato I, parte II, punto 3, tab. C - parte V del D.Lgs. n e ss.mm.ii.; 3 Allegato I, parte I, punto 3, - parte V del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii. Nei casi in cui le parti II e III stabiliscano delle emissioni, i valori di emissione devono essere rispettati solo se tali soglie sono raggiunte o superate; 4 Analiti rilevati negli impianti di depurazione Tab. 3.7 MLG APAT n. 19/2003 ''Metodi di misura delle emissioni olfattive"; 5 ARPA Puglia- Linee Guida per il rilascio di pareri riguardanti le emissioni in atmosfera prodotte dagli impiamti di depurazione - Tab. 6 Valori limite di emissione fissati ai sensi del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. ; 6 Solo qualora il VLE o la soglia di rilevanza delle S.O.V. totali siano superate per il valore della classe minore (classe l) si dovrà procedere alla determinazione specifica dei composti appartenenti a ciascuna classe; 7Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa) di 50 g/h; 8Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa) di 2000g/h; 9 Soglia di rilevanza (espressa come flusso di massa) di 5000 g/h se. Prescrizioni 1. I condotti, le sezioni e i siti di prelievo, le piattaforme di lavoro relativi all'esecuzione di misurazioni delle emissioni periodiche manuali o automatiche dovranno essere conformi ai requisiti strutturali e tecnici, indicati nella norma tecnica UNI EN 15259:2008 ed alle considerazioni di natura pratica relative agli strumenti di misura descritti nella norma UNI EN ISO : L accesso alle postazioni di prelievo deve avvenire in sicurezza, in accordo alla normativa di settore vigente (D.Lg. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). 3. Presso i punti di misurazione dovrà essere disponibile quanto necessario (alimentazione elettrica, servizi ausiliari, ecc.) per permettere l'esecuzione dei campionamenti, assicurando le opportune condizioni di protezione dagli agenti atmosferici per gli operatori e le apparecchiature. 4. Tutti i camini dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata in autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici presentati. 5. Qualora le norme tecniche non fossero attuabili, l'azienda potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con la S.T. ARPA di Messina. Nel caso in cui qualunque norma tecnica indicata nel presente parere o in autorizzazione o, comunque, pertinente sia modificata/integrata, l'azienda dovrà recepire quanto modificato o implementato. In caso di abrogazione, si intende traslato il rispetto delle condizioni alla norma tecnica successiva emanata dagli organismi nazionali di normazione riconosciuti in sostituzione della precedente. 6. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti dovranno essere sottoposti a manutenzione, ai fini di garantirne la perfetta efficienza, secondo le indicazioni del fornitore ed in accordo alle condizioni di utilizzo.
5 7. Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate sul Registro impianto, reso sempre disponibile alla consultazione da parte delle Autorità preposte al controllo, riportando la data, il tipo di intervento con descrizione sintetica e l'operatore che ha svolto l'attività. 8. Nel caso in cui si verifichi un interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento, il Gestore dovrà intervenire per ripristinarne il corretto funzionamento nel minore tempo possibile. Qualora il disservizio dell'impianto di abbattimento dovesse perdurare per più di 12 ore, il Gestore dovrà darne comunicazione agli enti competenti per il controllo entro il giorno successivo, indicando: le cause dell'interruzione del funzionamento, gli interventi posti in essere, l avvenuto ripristino di funzionamento a seguito degli interventi oppure le tempistiche necessarie per la risoluzione della problematica, gli accorgimenti utilizzati per mantenere in conformità i livelli emissivi, nelle more del ripristino dell'impianto. 9. Verifica dell'efficienza dei filtri, mediante analisi del campione, da effettuarsi con cadenza semestrale. Per il primo anno di vita, a decorrere dalla messa a regime dell'impianto,dovrà effettuarsi con cadenza trimestrale, al fine di raccogliere dati utili a stabilire un trend di funzionalità dei media filtranti. 10.Le attività di campionamento ed analisi dovranno essere programmate, tenendo conto delle tempistiche necessarie al trasferimento del campione, della durata dell'analisi ed elaborazione del dato, della trasmissione del certificato in modo da rispettare la cadenza stabilita. 11.La sostituzione dei media filtranti dovrà essere programmata già nella c.d. 'fase di attenzione", ossia in un range di funzionamento compreso tra il 10% ed il 20% della vita residua del filtro, provvedendo alla sostituzione in tempo necessario ad evitare il raggiungimento dello 0% di funzionalità; ogni operazione, anche di verifica, effettuata sui filtri dovrà essere annotata nel Registro impianto sopra richiamato. 12.In merito alle emissioni diffuse, lungo tutto il perimetro del sito, il Gestore dovrà realizzare una barriera arborea autoctona, al fine di minimizzare gli impatti visivi ed olfattivi. 13.La movimentazione e lo stoccaggio dei fanghi devono essere eseguiti in ambiente confinato, oppure limitando lo spazio fisico dedicato alla movimentazione e/o allocando ed utilizzando sistemi di nebulizzazione di prodotti deodorizzanti. In ogni caso i cassoni di raccolta dei fanghi e di ogni altro residuo di processo devono essere coperti, riducendo al minimo la loro permanenza nello stabilimento. 14.In merito alle emissioni ed immissioni a carattere odorigeno, dovrà essere eseguita una campagna di monitoraggio degli odori, mediante misurazioni con i metodi previsti dalle norme tecniche vigenti, comprensiva di elaborazione di modelli di dispersione, con frequenza di campionamento trimestrale su un intervallo temporale di un anno solare, secondo le indicazioni che saranno fornite dalla S.T. di ARPA Messina. 15.Il Gestore dovrà eliminare o, più realisticamente, ridurre le emissioni olfattive imputabili da fattori tecnici/gestionali dell impianto. 16.Gli organi di controllo (ARPA Messina e Città Metropolitana di Messina) sottoporranno a revisione, al fine di renderli congruenti con un tenore di emissione odorigena, tollerabile dai ricettori sensibili, i valori limite fissati per il punto di emissione E1, qualora dalla campagna odorimetrica dovessero emergere elementi di molestia olfattiva significativa. 17.Osservanza del D.A. n. 154 del 24/09/2008 Approvazione delle linee guida per il contrasto del fenomeno delle emissioni odorigene nell ambito della lotta all inquinamento atmosferico e del D.A.597/gab del 15/12/ In merito alle materie prime, prodotti ed additivi chimici e biologici, adottare ogni utile precauzione, sia in fase di stoccaggio che di utilizzo, per evitare la dispersione e la
6 diffusione in atmosfera dei prodotti o di loro parti componenti e, ad ogni modo di operare una gestione conforme a quanto indicato nelle Schede di Sicurezza, in ottemperanza alle norme vigenti in materia. 19.Attuare una corretta movimentazione dei materiali di utilizzo o di scarto legati al ciclo depurativo (prodotti chimici, grigliati/vagli, sabbie ed oli, fanghi, ecc.), operando la gestione dei rifiuti con le modalità conformi alla vigente normativa di settore. 20.Il Gestore dovrà comunicare, con anticipo di almeno 15 giorni, la data di messa in esercizio nonché il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto. Per un periodo continuativo di marcia controllata decorrente dalla messa a regime e per una durata non inferiore a dieci giorni dovrà essere effettuato almeno l campionamento e analisi per ciascun punto di emissione autorizzato. Entro i 60 giorni successivi, devono essere comunicati alla Città Metropolitana di Messina, alla ST ARPA d i Me ssina ed al Sindaco, territorialmente competente, i dati relativi alle analisi effettuate. 21.Le prescrizioni di cui sopra sono fissate alla luce delle migliori tecnologie disponibili, visto il parere dell ARPA- Struttura Territoriale di Messina prot. n del 18/04/2016, ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dal Gestore negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato. 22. Dovranno essere rispettati i criteri generali di tutela ambientale del contesto zonale in cui insiste lo stabilimento. 23. Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, si rimanda agli elaborati allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto. Si rimanda altresì, ai contenuti ed alle prescrizioni tecniche del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. e/o delle altre norme tecniche di settore, vigenti in materia. Per gli inquinanti non espressamente indicati si dovranno rispettare i limiti fissati dall all. l, parte Il, degli allegati alla parte V del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. 24.Gli Organi di controllo, Città Metropolitana di Messina e S.T. A.R.P.A., effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dal presente decreto, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico del Gestore. 25.Il Gestore dovrà relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Città Metropolitana di Messina) competenti per territorio ed al Servizio 2 di questo Assessorato, sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni diffuse e puntuali e sull attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia. 26. E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore. 27.Il Gestore dovrà trasmettere agli organi di controllo (S.T. A.R.P.A. e Città Metropolitana di Messina, territorialmente competenti, copia, anche su supporto informatico, degli elaborati tecnici e degli allegati al presente decreto. 28.Ai sensi dell art. 271, comma 14, del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà informare tempestivamente (fax, , ecc) il Dipartimento Regionale Territorio e Ambiente - Servizio 2, Città Metropolitana di Messina ed la S.T. A.R.P.A. competenti per territorio. Dovrà inoltre, annotare sul registro previsto all Appendice 2 dell Allegato VI, alla parte V, del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, riportando motivo, data e ora dell interruzione, data e ora del ripristino e durata della fermata in ore. Il registro deve essere tenuto a disposizione degli Organi competenti al controllo. Art. 4. La presente autorizzazione è rilasciata ai sensi dell art.269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. fatta
7 salva ogni altra autorizzazione, parere e/o nulla osta previsti dalla normativa vigente Art. 5. Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. e ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Art. 6. Ai sensi dell art. 68 della L.R. 12/08/14 n. 21, il presente Decreto verrà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Ambiente e per per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Palermo 30/06/2016 firmato IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 ( Paola Pendino)
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