BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT
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1 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE Registrazione Tribunale di Trento: n. 290 del Iscrizione al ROC n dell Indirizzo della Redazione: Trento, via Gazzoletti 2 Direttore responsabile: Hedwig Kapeller AMTSBLATT DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-SÜDTIROL Eintragung beim Landesgericht Trient: Nr. 290 vom Eintragung im ROC Nr vom Adresse der Redaktion: Trient, via Gazzoletti 2 Verantwortlicher Direktor: Hedwig Kapeller ANNO JAHRGANG PARTE PRIMA E SECONDA ERSTER UND ZWEITER TEIL BOLLETTINO UFFICIALE - AMTSBLATT DELLA REGIONE AUTONOMA DER AUTONOMEN REGION TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL N./Nr. 6 marzo März 2012 SOMMARIO INHALTSVERZEICHNIS Anno 2011 Jahr 2011 PARTE 1 Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [78959] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 novembre 2011, n Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- p.ed. 34 in P.T. 21/I, C.C. Cengles, Comune di Lasa... P. 10 Provincia Autonoma di Trento 1. TEIL Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [78959] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. November 2011, Nr Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Bp. 34 in E.Zl. 21/I, K.G. Tschengls, Gemeinde Laas... S. 10 [78933] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all'art. 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n anno P. 12 [78934] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l'anno P. 27
2 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ [78932] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n Approvazione del piano di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 13 del d.p.r. n. 670/1972 per il 2012, ai sensi dell'art. 21 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m.... P. 102 Ordinanze, sentenze e ricorsi Erkenntnisse, Urteile, Rekurse und Beschlüsse Stato Tribunale ordinario di Trento [78989] ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO del 15 novembre 2011, n. 31 Ordinanza del 15 novembre 2011 emessa dal Tribunale di Trento nei procedimenti civili promossi da Longo Stella, Russo Giuseppe e Mosna Alessandra c/provincia autonoma di Trento... P. 115 [78990] ORDINANZA DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO del 15 novembre 2011, n. 32 Ordinanza del 15 novembre 2011 emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile promosso da Lucian Chiara ed altri e/provincia autonoma di Trento e Presidenza del Consiglio dei Ministri... P. 142 Anno 2012 Jahr 2012 Leggi Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [78946] LEGGE PROVINCIALE del 27 febbraio 2012, n. 5 Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici... P. 169 Provincia Autonoma di Trento Gesetze Autonome Provinz Bozen - Südtirol [78946] LANDESGESETZ vom 27. Februar 2012, Nr. 5 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen... S. 169 [78988] LEGGE PROVINCIALE del 1 marzo 2012, n. 3 Modificazioni della legge provinciale 3 novembre 2009, n. 13 (Norme per la promozione dei prodotti agricoli e agroalimentari a basso impatto ambientale e per l'educazione alimentare e il consumo consapevole)... P. 176
3 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Decreti Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [78969] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 31/1.1 Associazione "Kiwanis Club Bozen" con sede in Bolzano, via Laurin n. 4 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... P. 183 [78970] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 34/1.1 Associazione "Kiwanis Club Vinschgau" con sede in Lasa, via Venosta n riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... P. 184 [78971] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 36/1.1 Associazione "Kiwanis Club Meran" con sede in Merano, via Manzoni n. 1 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato... P. 185 [78942] DECRETO ASSESSORILE del 15 febbraio 2012, n. 137/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Mairdorf - con sede a St. Andrea (Comune di Bressanone): ampliamento del comprensorio in C.C. S. Andrea... P. 186 [78910] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 7 febbraio 2012, n. 130/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante - Nova Levante (BZ)... P. 187 [78945] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 22 febbraio 2012, n. 184/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Campo Tures - Campo Tures (BZ)... P. 192 Dekrete Autonome Provinz Bozen - Südtirol [78969] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 27. Februar 2012, Nr. 31/1.1 Verein Kiwanis Club Bozen, mit Sitz in Bozen, Laurinstraße Nr. 4 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes... S. 183 [78970] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 27. Februar 2012, Nr. 34/1.1 Verein Kiwanis Club Vinschgau, mit Sitz in Laas, Vinschgauer Straße Nr Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes... S. 184 [78971] DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 27. Februar 2012, Nr. 36/1.1 Verein Kiwanis Club Meran, mit Sitz in Meran, Manzonistraße Nr. 1 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes... S. 185 [78942] DEKRET DES LANDESRATES vom 15. Februar 2012, Nr. 137/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Mairdorf" mit Sitz in St. Andrä (Gemeinde Brixen): Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. St. Andrä... S. 186 [78910] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 7. Februar 2012, Nr. 130/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Welschnofen - Welschnofen (BZ)... S. 187 [78945] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. Februar 2012, Nr. 184/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Sand in Taufers - Sand in Taufers (BZ)... S. 192
4 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ [78928] DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 22 febbraio 2012, n. 185/29.6 Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei metalli e la rottamazione dei veicoli fuori uso - deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non - Autodemolizione Erac Srl, Bolzano (BZ)... P. 199 Provincia Autonoma di Trento [78928] DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. Februar 2012, Nr. 185/29.6 Sammelzentrum für die Sicherstellung, den Abbruch, die Metallverwertung und die Verschrottung von Altfahrzeugen - Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Autodemolizione Erac GmbH, Bozen (BZ)... S. 199 [78953] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 2-77/Leg. Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n /Leg.)"... P. 206 [78984] DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 febbraio 2012, n. 3-78/Leg. Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n /Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)"... P. 214 Accordi e contratti collettivi Kollektivabkommen und -verträge Enti funzionali e strumentali della Provincia Autonoma di Trento A.P.Ra.N. - Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziale [78964] A.P.Ra.N. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE del 25 gennaio 2012, AVVISO DI RETTIFICA Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato Fondo per la riorganizzazione e l efficienza gestionale per il personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale... P. 216
5 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige [78979] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 febbraio 2012, n. 175 Comune di Egna: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 44 del 12/09/ P. 217 [78960] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 febbraio 2012, n. 176 Comune di Appiano s. S. d. V.: Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico con correzioni d ufficio. Delibera consiliare n. 44 del 23/06/ P. 218 [78950] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 febbraio 2012, n. 220 Comune di Lagundo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 21 del 31 agosto P. 221 [78978] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 febbraio 2012, n. 249 Indicazioni provinciali per i curricoli della scuola secondaria di II grado in lingua italiana - organici funzionali... P. 222 Provincia Autonoma di Trento Beschlüsse Autonome Provinz Bozen - Südtirol [78979] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Februar 2012, Nr. 175 Gemeinde Neumarkt: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 44 vom S. 217 [78960] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Februar 2012, Nr. 176 Gemeinde Eppan a. d. W.: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom S. 218 [78950] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Februar 2012, Nr. 220 Gemeinde Algund: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 21 vom 31. August S. 221 [78978] BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 27. Februar 2012, Nr. 249 Rahmenrichtlinien für die Festlegung der Curricula in den Oberschulen in italienischer Sprache - Funktionalstellenplan... S. 222 [78939] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 299 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Stenico - Variante al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze e alla legge 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell attività commerciale nella provincia di Trento - Approvazione con modifiche... P. 225 [78937] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 300 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Arco - Variante n. 10 al piano regolatore generale - Approvazione... P. 226
6 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ [78938] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 303 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - Comune di Ivano Fracena - Variante al piano regolatore generale comunale per opere pubbliche - Approvazione con prescrizioni... P. 227 [78962] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 315 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Besagno, con sede in Besagno, comune di Mori (TN)... P. 228 [78954] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 316 Articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Criteri per l'attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare il finanziamento dell'attività di promozione turistica... P. 229 [78951] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 326 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento Calaverna" nel Comune di Arco, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n di data 7 settembre P. 234 [78949] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 327 Artt. 65 e 66 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta La Cicogna servizi società cooperativa, nel Comune di Vezzano... P. 236
7 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ [78941] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 333 Criteri e modalità per la concessione dei contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei centri storici realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010). Riapertura del termine di presentazione delle domande di contributo per l'anno P. 238 [78993] DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 2 marzo 2012, n. 379 Applicazione della misura "Investimenti" per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna 2011/2012 secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 04 marzo 2011 n. 1831, in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/ P. 240 Disposizioni - determinazioni Bestimmungen Provincia Autonoma di Trento [78986] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 16 febbraio 2012, n. 12 Disposizioni relative all'orario di apertura al pubblico degli uffici del Servizio Valutazione ambientale... P. 246 [78948] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 17 febbraio 2012, n. 66 Deliberazione G.P. n. 160 del 4 febbraio Approvazione e divulgazione del programma d'attività per l'anno 2012 dei corsi di formazione in materia di utilizzazioni forestali... P. 248 [78921] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 febbraio 2012, n. 107 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 1260/3 C.C. Samone (F )... P. 251 [78955] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 febbraio 2012, n. 108 Autorizzazione alla sdemanializzazione delle pp.ff. 717/14, 717/15, 717/16, 717/18 e 717/19 in C.C. Zambana (F )... P. 252
8 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ [78931] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 febbraio 2012, n. 81 Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell Associazione Casa degli Scoiattoli con sede a Sfruz... P. 253 [78947] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 24 febbraio 2012, n. 16 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Potenziamento dell impianto idroelettrico sul Rio Valle Lago Corvo" - Comune di Rabbi - Screening SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale... P. 255 [78985] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 28 febbraio 2012, n. 17 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Centrale idroelettrica sul torrente Magnone e ricostruzione della pescicoltura in loc. Freri" - Comune di Tenno - Screening SCR Proponente: Comune di Tenno. Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale... P. 257 [78987] DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 29 febbraio 2012, n. 18 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto Centro di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi loc. Fossati Comune di Vezzano - progetto SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale... P. 260
9 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SUPPLEMENTO N. 1 BEIBLATT NR. 1 Anno 2011 Jahr 2011 Deliberazioni Comuni in provincia di Bolzano Comune di Bronzolo [78943] DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE del 20 ottobre 2011, n. 35 Approvazione del piano comunale per le medie strutture di vendita Beschlüsse Gemeinden der Provinz Bozen Gemeinde Branzoll [78943] GEMEINDERATSBESCHLUSS vom 20. Oktober 2011, Nr. 35 Genehmigung des Gemeindeplanes für die mittleren Handelsbetriebe
10 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2011 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 7. November 2011, Nr Aufhebung der Denkmalschutzbindung- Bp. 34 in E.Zl. 21/I, K.G. Tschengls, Gemeinde Laas Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 7 novembre 2011, n Cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica- p.ed. 34 in P.T. 21/I, C.C. Cengles, Comune di Lasa Nach Einsichtnahme in den Kodex der Kulturund Landschaftsgüter (Gesetzesvertretendes Dekret vom 22. Januar 2004, Nr. 42); Nach Einsichtnahme in das Landesgesetz vom 12. Juni 1975, Nr. 26, in geltender Fassung; Nach Einsichtnahme in den Beschluss der Landesregierung Nr vom , mit welchem die Bp. 34, K.G. Tschengls, Gemeinde Laas, unter Denkmalschutz gestellt wurde; Festgestellt, dass sich auf der Bp. 34 der Stadel des Stoan-Hofes befindet und eigentlich das Wohngebäude auf der Bp. 33 unter Schutz gestellt werden sollte; Festgestellt, dass das Wirtschaftsgebäude nicht die Voraussetzungen für eine Denkmalschutzbindung aufweist; Als notwendig erachtet, die Denkmalschutzbindung für den Stadel auf der Bp. 34 zu löschen; beschließt DIE LANDESREGIERUNG mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit: a) die Aufhebung der Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzesvertretenden Dekretes vom 22. Januar 2004, Nr. 42 betreffend die Bp. 34 in E.Zl. 21/I, K.G. Tschengls, Gemeinde Laas Eigentümer: Spechtenhauser Thomas Josef, geboren am in Laas DENKMALSCHUTZBINDUNG: Beschluss der Landesregierung Nr vom Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42); vista la legge provinciale del 12 giugno 1975, n. 26, e successive modifiche ed integrazioni; vista la deliberazione della Giunta Provinciale n del , con il quale la p.ed. 34, C.C. Cengles, comune di Lasa, è stato sottoposto a vincolo di tutela storico-artistica; accertato che sulla p.ed. 34 si trova il fienile del maso Stoan e che l intenzione era di sottoporre a vincolo di tutela storico-artistica la casa abitativa sito sulla p.ed. 33; Constatato che l edificio agricolo non presenta i presupposti per un vincolo di tutela storicoartistica; Ritenuto opportuno di cancellare il vincolo di tutela storico-artistica per il fienile sito sulla p.ed. 34; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi espressi nei modi di legge: a) la cancellazione del vincolo di tutela storicoartistica ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, riguardante le p.ed. 34 in P.T. 21/I, C.C. Cengles, Comune di Lasa Proprietario: Spechtenhauser Thomas Josef, nato il a Lasa VINCOLO STORICO-ARTISTICO: Deliberazione della Giunta n del
11 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Begründung: Das Wirtschaftsgebäude weist keine geschichtlich-künstlerischen Elemente auf, die eine Denkmalschutzbindung rechtfertigen würde; b) von diesem Beschluss, im Verwaltungswege, den Eigentümer der unter Schutz gestellten Parzelle zu verständigen; c) beim Grundbuchsamt in Schlanders den Antrag auf Löschung der Anmerkung der direkten Denkmalschutzbindung im Sinne des Gesetzes zu Lasten der oben angeführten Parzelle zu stellen und gleichzeitig den Direktor der Landesabteilung Denkmalpflege zu ermächtigen, den diesbezüglichen Antrag einzubringen; d) der vorliegende Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Motivazione: L edificio agricolo non presenta elementi storico-artistici, che giustificherebbero un vincolo di tutela storico-artistica. b) di notificare la presente deliberazione in via amministrativa al proprietario della particella vincolata; c) di presentare all ufficio tavolare di Silandro domanda di cancellazione dell annotazione del vincolo diretto di tutela storico-artistica a- gli effetti della citata legge a carico della particella di cui sopra, autorizzando il direttore della Ripartizione provinciale Beni culturali a presentare la relativa domanda; d) la presente deliberazione viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
12 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell'alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all'art. 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n anno 2012 Il Relatore comunica: l art. 3 sexies della l.p. 29 maggio 1980, n. 14 (Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia) è stato introdotto dall art. 30 della l.p. 11 marzo 2005, n. 3. Tale disposizione prevede la possibilità di erogare contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti, alle condizioni stabilite dalla Giunta provinciale con apposita deliberazione che definisce i criteri, da adottare previo parere della competente Commissione consiliare. La prima attuazione di questa norma è avvenuta nel 2006 con l approvazione da parte della Giunta provinciale con deliberazione del 27 gennaio 2006, n Per gli anni successivi si è provveduto con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 242 del 9 febbraio 2007, n. 248 del 8 febbraio 2008, n. 690 del 3 aprile 2009, n del 19 maggio 2010 e n del 30 dicembre Con il presente atto si propone di approvare la disciplina di criteri la concessione di contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all art. 3 sexies della legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14, valevole per il 2012, che confermando i contenuti dei criteri già approvati, aggiornandoli ed integrandoli in alcuni punti. Segnatamente si prevede la possibilità di richiedere l agevolazione provinciale prevista per le biciclette a pedalata assistita anche nel caso in cui sia stato montato alla bicicletta convenzionale il dispositivo in grado di trasformarla in pedalata assistita. Si è quindi ritenuto opportuno distinguere gli importi della spesa ammessa in relazione all acquisto o all adeguamento del veicolo e alle caratteristiche della batteria di alimentazione. Conseguentemente, si è anche ritoccata la percentuale di agevolazione che, tuttavia, consente l erogazione di un contributo congruo e analogo a quello stabilito negli anni scorsi per tale tipologia di intervento. Si è poi chiarita la definizione di nuovo veicolo per i motoveicoli specificando, per l appunto che deve trattarsi, di ciclomotori e quadricicli di prima immatricolazione (per il quale, quindi, non sono presenti precedenti passaggi di proprietà). Si è ritenuto quindi di richiedere all interessato, oltre al certificato di circolazione, anche la dichiarazione del venditore circa il rispetto di tale circostanza, dato che l attuale Codice della strada prevede che sia emesso un nuovo certificato di circolazione ad ogni trasferimento di proprietà. Infine si ritiene opportuno precisare che l intervento realizzato deve essere documentato da un unica fattura/ricevuta fiscale, sia in ragione del modesto costo degli interventi in questione, sia per consentire una più veloce rendicontazione degli stessi. In considerazione della limitatezza delle risorse, si stanzia un budget di spesa che, per l anno 2012, verrà fissato nei provvedimenti di approvazione dei relativi Bandi. Al raggiungimento di detto budget le telefonate di prenotazione delle rendicontazioni potranno continuare ad essere ricevute dal contactcenter dell Agenzia provinciale per l energia, sempre nei termini temporali previsti dai Bandi 2012, ma senza assegnazione della data di appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione. In tale evenienza (superamento budget, prenotazione rendicontazione senza appuntamento), qualora nel corso di validità del Bando 2012 il budget fosse integrato con nuovi fondi, il contact-center potrà procedere a ricontattare telefonicamente (seguendo l ordine di priorità delle telefonate ricevute) quegli utenti che nella precedente fase avevano richiesto (senza seguito) la prenotazione/rendicontazione e procedere alla assegnazione degli appuntamenti ovviamente fino al raggiungimento dell eventuale nuovo limite finanziario. In nessun caso la telefonata di prenotazione delle rendicontazioni effettuata dopo il
13 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ raggiungimento del budget potrà costituire titolo o anche solo aspettativa per il riconoscimento del contributo, a meno che il budget iniziale non venga integrato e fino a detto nuovo limite. Visti i pareri positivi dei servizi di staff ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio Considerato altresì che è stato acquisito il parere da parte della competente Commissione consiliare, come previsto art. 3 sexies della l.p. n. 14/1980 e s.m. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visto l art. 39 della l.p. n. 3/2006 e il d.p.p. 11 dicembre 2006, n /Leg.; - visto l art. 3 sexies della l.p. 29 maggio 1980, n. 14; - visto l art. 5, quinto comma, della l.p. 29 maggio 1980, n. 14; - vista la propria deliberazione n. 40 del 22 gennaio 2010; - visti i pareri dei servizi di staff ai sensi della delibera della Giunta provinciale n. 40 del 22 gennaio 2010; - visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 19 dicembre 2011; - visti gli atti citati in premessa; - a voti unanimi, espressi nella forma di legge, delibera 1) di approvare, per le motivazioni in premessa espresse, i nuovi criteri per la concessione di contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all art. 3 sexies della l.p. 29 maggio 1980, n per l anno 2012, nel testo contenuto nell ALL. 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 2) di stabilire che i provvedimenti di approvazione dei Bandi 2012 dovranno individuare il relativo budget di spesa e che al raggiungimento di detto budget non sarà più possibile prenotare la rendicontazione dell intervento al contact-center dell Agenzia provinciale per l energia e l intervento stesso non sarà quindi agevolato, a meno che detto budget non venga integrato: in tal caso e fino al raggiungimento del nuovo limite finanziario, vale quanto stabilito nelle premesse; 3) di stabilire che: - i criteri di cui al punto 1) sono validi e si applicano a tutti gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013; - le domande/rendicontazioni relative ad interventi realizzati dopo la scadenza dei Bandi 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013 potranno essere presentate dopo l apertura dei Bandi per l anno 2013, secondo le scadenze e le modalità in essi previste; alle suddette domande continuano ad essere applicati i presenti criteri di finanziamento; 4) di dare atto, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n del 30 dicembre 2010, che gli interventi effettuati dal 29 ottobre 2011, successivamente alla chiusura del Bando per il 2011, fino al giorno precedente la decorrenza dei presenti criteri, sono ammessi al finanziamento nel corso del 2012, nell ambito del budget di risorse stabilito con i provvedimenti di approvazione dei Bandi 2012, secondo la disciplina contenuta nella citata deliberazione n. 3089/2010; 5) di rinviare a successivi provvedimenti l approvazione dei Bandi per il 2012 con cui verranno definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio quale i termini di presentazione delle rendicontazioni degli interventi, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale e con cui verrà individuato il budget di risorse di cui al punto 2); 6) di stabilire che l Agenzia provinciale per l energia, nell ambito delle risorse disponibili sul proprio bi-
14 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ lancio può sviluppare, in coerenza con i propri compiti istituzionali, attività di informazione e sensibilizzazione in materia di mobilità sostenibile, nonché altre iniziative che siano strumentali alla politica di incentivazione a favore dei veicoli a basso impatto ambientale; 7) di dare atto che l approvazione dei criteri allegati costituisce attuazione del Piano energeticoambientale provinciale, relativamente alla promozione del metano per autotrazione, nonché del Piano provinciale di tutela della qualità dell aria; 8) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell Agenzia provinciale per l energia, nonché nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
15 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ALLEGATO 1 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA MODIFICA DELL ALIMENTAZIONE CON CARBURANTI MENO INQUINANTI. 1. LA DISCIPLINA NORMATIVA PROVINCIALE Il fondamento legislativo della politica provinciale di incentivazione a favore dell acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la trasformazione dell alimentazione convenzionale con carburanti meno inquinanti, è individuabile nell articolo 30 della L.P. 11 marzo 2005, n. 3. Con questa disposizione è stata modificata la L.P. 29 maggio 1980, n. 14 Provvedimenti per il risparmio energetico e l'utilizzazione delle fonti alternative di energia, introducendo ex novo l art. 3 sexies con il quale si stabilisce che La Provincia può concedere contributi in conto capitale per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti. Con deliberazione della Giunta provinciale sono determinate le tipologie di veicoli il cui acquisto può essere finanziato nonché i criteri e le modalità di concessione dei contributi. Tale deliberazione è adottata previo parere della competente commissione consiliare. La L.P. 29 maggio 1980, n. 14 è stata ulteriormente modificata con l art. 45 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, che ha introdotto l art. 10 bis riguardante l installazione e l incentivazione di impianti fissi senza serbatoi d accumulo adibiti al rifornimento a carica lenta di gas naturale a uso domestico o aziendale per autotrazione. Si tratta di una disposizione che consente il rifornimento a domicilio di veicoli alimentati a metano e che pertanto favorisce l impiego di veicoli a basso impatto ambientale. In sede di prima applicazione di questa disposizione nel corso del 2008 la Giunta provinciale ha approvato la deliberazione n del 20 giugno 2008 concernente la disciplina attuativa per l installazione di tali impianti, e successivamente ha integrato i propri criteri per l incentivazione di veicoli a basso impatto ambientale, con deliberazione n del 5 settembre 2008, demandando all Agenzia provinciale per l energia l erogazione dei contributi riguardanti la nuova tipologia, nella misura massima del 50% della spesa ammissibile. Si è ritenuto opportuno di non inserire la tipologia di intervento di cui al sopra citato art. 10 bis della L.P. n. 14/1980 e s.m., all interno dei criteri per i veicoli a basso impatto ambientale, ma di disciplinarla all interno della delibera dei criteri riferita alle altre tecnologie incentivate dalla L.P. n. 14/1980, in relazione alle peculiarità tecniche e di documentazione che sono rilevabili in questa fattispecie di intervento. 2. IL CONTESTO PROGRAMMATICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO L incentivazione dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili acquista significatività e rilevanza qualora sia inquadrata anche e soprattutto all interno di strategie e obiettivi di rilevanza generale che l Amministrazione provinciale via via stabilisce con propri atti, documenti e accordi. Tra questi vanno sicuramente ricordati: Il Piano energetico-ambientale provinciale Il Piano energetico-ambientale provinciale (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n del 3 ottobre 2003 ed aggiornato con deliberazione n.
16 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ del 16 luglio 2010, costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO 2 in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor contenuto di CO 2, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell obiettivo, il PEAP stabilisce un elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente: Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO 2 Ordine Tipologia di intervento Azioni Priorità 1 A Efficienza riscaldamento usi civili Omissis Priorità 2 B Sostituzione combustibili Omissis Priorità 3 Priorità 4 C Trasporti D Controllo efficienza/ emissioni grandi impianti termici (ad esempio, di potenza termica > 10 MW) C1 Diffusione gas naturale per autotrazione (sinergia con B3) C2 Armonizzazione ed integrazione con piano dei trasporti provinciale Omissis E stato stimato che, per raggiungere il risparmio di CO 2 indicato per la promozione del metano per autotrazione, si dovrebbero introdurre sul mercato, ovvero trasformare, circa autoveicoli entro il E opportuno specificare peraltro che le indicazioni quantitative per le singole tecnologie sono di natura meramente orientativa e che, fermo restando l obiettivo totale, i risultati ottenuti con le singole tecnologie potranno essere reciprocamente compensati in relazione ai risultati che man mano si raggiungeranno. Il Piano provinciale di tutela della qualità dell aria Il Piano provinciale di tutela della qualità dell aria, approvato dalla Giunta Provinciale con deliberazione n del 21 settembre 2007 è, in sintesi, uno strumento di pianificazione e coordinamento delle strategie d intervento volte a migliorare e tutelare la qualità dell aria e prevede, tra gli interventi specifici nel settore dei trasporti, di confermare e rafforzare quanto già intrapreso negli anni precedenti in materia di incentivazione all acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e alla conversione dell alimentazione a carburanti meno inquinanti. 3. TIPOLOGIE DEGLI INTERVENTI E MISURA DEL CONTRIBUTO PROVINCIALE Ai sensi dell art. 3 sexies della L.P, 29 maggio 1980, n. 14, oggetto degli incentivi provinciali sono: - l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale; - la modifica dell alimentazione di veicoli con carburanti meno inquinanti. Ai fini del presente provvedimento la definizione di veicolo ricomprende: ai sensi delle disposizioni del nuovo Codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992), - autovetture e autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose (quali autoveicoli);
17 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ciclomotori, motocicli e quadricicli (quali motoveicoli); - biciclette a pedalata assistita ai sensi della normativa statale e provinciale, del Codice della navigazione e dei relativi regolamenti di attuazione - le unità di navigazione addette alla navigazione interna e immatricolate per il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone in conto terzi con conducente. La disciplina provinciale di criteri per la concessione di contributi per l acquisto di veicoli a basso impatto ambientale e per la modifica dell alimentazione con carburanti meno inquinanti di cui all art. 3 sexies della L.P , n. 14 e s.m, prevede per l anno 2012, di finanziare le tipologie di intervento descritte nelle schede tecniche di cui al successivo punto 12 di questi criteri: - scheda 1: acquisto di nuovi motoveicoli elettrici; - scheda 2: acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita o adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita - scheda 3: modifica dell alimentazione di autoveicoli con carburanti meno inquinanti - scheda 4: acquisto di nuove unità di navigazione a basso impatto ambientale. Le tipologie di intervento ammesse a contributo, ai sensi della disciplina provinciale per l anno 2012, sono riportate in sintesi nella seguente tabella. N. Tipologia di intervento Specificazioni Acquisto di nuovi quadricicli elettrici o ibridi (cat. L6e e L7e - art. 53 comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada) Acquisto di nuovi ciclomotori e motocicli elettrici o ibridi a due ruote (cat. L1e e L3e - art. 47 comma 2 lettera a) del nuovo codice della strada) Acquisto di nuove biciclette a pedalata assistita o adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita Acquisto di nuove unità di navigazione a basso impatto ambientale Modificazione dell alimentazione da benzina a metano di autoveicoli, effettuata in officine convenzionate/autorizzate o direttamente dal concessionario. Modificazione dell alimentazione da benzina a GPL di autoveicoli, effettuata in officine convenzionate/autorizzate o direttamente dal concessionario % Contribuzione Spesa max ammessa ,00 ciclomotori ,00 motocicli ,00 acquisti (a seconda delle caratteristiche della batteria) adeguamenti (a seconda delle caratteristiche della batteria) , , , , , , , ,00 Contributo forfettario Euro 0 o 1 800,00 diversi da Euro 0 o ,00 Euro 0 o 1 600,00 diversi da Euro 0 o 1 800,00
18 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ a) La misura del contributo è fissata per le tipologie n. 5 e 6 in maniera forfettaria. Qualora la spesa effettivamente sostenuta sia inferiore al contributo forfettario, lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa sostenuta. b) Per le tipologie n. 1-2 e 3 la misura del contributo è stabilita nella misura percentuale del 50% o 40% da applicarsi alla spesa sostenuta, compresa IVA. Per la tipologia 4, invece, la misura del contributo è stabilita nella misura percentuale del 15% da applicarsi alla spesa sostenuta, esclusa IVA. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (come evidente dal documento fiscale) risulti superiore al predetto limite massimo, la misura del contributo viene definita con riferimento al valore massimo della spesa ammessa, come indicato nelle schede tecniche e nella tabella riassuntiva sopraesposta. Nel caso in cui la spesa effettivamente sostenuta dal beneficiario (come evidente dal documento fiscale) sia inferiore al valore massimo stabilito per quella tipologia di intervento, l erogazione dell incentivo sarà calcolata applicando la percentuale alla spesa effettivamente sostenuta. Ai fini dell ammissibilità della domanda di contributo risulta necessario in particolare che: - gli autoveicoli e i motoveicoli oggetto di incentivazione non siano soggetti a fermo amministrativo; - i requisiti e le condizioni previsti dai presenti criteri e dal Bando annuale siano verificabili alla data di presentazione della domanda di contributo/rendicontazione dell intervento. 4. SOGGETTI BENEFICIARI Possono essere beneficiari dei contributi di cui all art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m., con riferimento alle tipologie indicate nel precedente capitolo 3 i soggetti di seguito indicati: - soggetti privati (persone fisiche e giuridiche); - imprese; - enti pubblici. Non possono essere ammessi ai contributi di cui si tratta: - i soggetti che acquistano i veicoli mediante locazione finanziaria; - le imprese per le quali la vendita dei veicoli in questione è oggetto della propria attività commerciale; - le imprese esercenti attività di trasporto merci per conto terzi limitatamente agli acquisti di motoveicoli. Rientrano tra i soggetti privati che non svolgono attività d impresa, le associazioni senza scopo di lucro e le ONLUS. Gli organismi non lucrativi di utilità sociale sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritti nell Anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell Agenzia delle Entrate o nell Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.. Il soggetto impresa individuale il quale certifichi che il veicolo oggetto dell intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell attività di impresa è considerato a tutti gli effetti alla stregua di un soggetto privato. Sono considerati imprese, i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che svolgono attività di impresa e che ricorrono ai benefici in questione per interventi connessi all attività d impresa. Tali soggetti possono fruire dei medesimi nel rispetto della regola del de minimis di cui al
19 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Sono requisiti dei soggetti richiedenti il contributo: - essere proprietari dei veicoli acquistati o trasformati, con iscrizione al P.R.A laddove prevista; - essere residenti in provincia di Trento per i soggetti privati; - avere sede legale in provincia di Trento per le imprese. 5. L ATTUAZIONE DEI CRITERI: IL/I BANDO/I ANNUALE/I L attuazione dei presenti criteri per l erogazione dei contributi in materia di veicoli a basso impatto ambientale, avviene attraverso l approvazione del/i Bando/i annuale/i, con cui vengono definiti gli aspetti organizzativi di dettaglio come i termini di presentazione delle domande di contributo, la modulistica da utilizzare e ogni altro aspetto di natura procedurale e viene individuato il budget di risorse messo a disposizione dall Agenzia provinciale per l energia per tale scopo. In particolare nel/i bando/i vengono stabiliti: - i termini di presentazione delle domande/rendicontazioni nonché le modalità di comunicazione ai soggetti interessati circa l eventuale insufficienza delle risorse finanziarie messe a disposizione sul Bando; - le modalità di prenotazione telefonica per presentare la domanda/rendicontazione; - la modulistica da utilizzare e le modalità di sottoscrizione della domanda/rendicontazione, ai sensi di quanto previsto nei criteri; - le modalità istruttorie per l inserimento dei dati nell applicativo informatico; - eventuali ulteriori disposizioni di specificazione e dettaglio; - il budget di risorse disponibili. 6. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI Ai sensi dell articolo 5, quinto comma, della L.P. n. 14/1980 e s.m., analogamente a quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2744/2007, n. 809/2009, n. 1190/2010 e n. 3090/2010, anche per i contributi previsti dall art. 3 sexies viene introdotta una procedura semplificata ad avvenuta realizzazione degli interventi, secondo la quale la domanda di contributo viene presentata contestualmente alla rendicontazione dell acquisto dei veicoli o della modifica dell alimentazione. Ciò vale anche per gli interventi previsti nella scheda n. 4 (vedi successivo punto 12. SCHEDE TECNICHE), anche se la spesa massima ammessa è superiore a ,00. L istanza di contributo viene presentata, quindi, insieme alla documentazione elencata di seguito in questo punto, successivamente all effettuazione dell intervento, entro l arco temporale previsto dal/i Bando/i annuale/i e fino all esaurimento del budget di risorse disponibili come individuato nel provvedimento di approvazione del/i Bando/i medesimo/i. La data di emissione della fattura, o della ricevuta fiscale nei casi consentiti, rappresenta la data di realizzazione dell intervento ai fini di individuare quale disciplina di criteri si rende applicabile e quindi stabilire se la tipologia è ammissibile a contributo e con quale misura. L intervento, pertanto, deve essere dimostrato da un unica fattura/ricevuta fiscale.
20 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Per garantire una presentazione ordinata delle domande/rendicontazioni relative agli interventi, il cittadino, a seguito della realizzazione dell intervento, si deve rivolgere telefonicamente al contactcenter (numero ) che prenoterà, fino all esaurimento del budget di risorse disponibili, un appuntamento con un operatore dell Agenzia a Trento o presso gli sportelli periferici della Provincia, il cui elenco sarà indicato nel/i Bando/i annuale/i. La data, l ora e il minuto della telefonata al contact center per richiedere la prenotazione di un appuntamento definiscono l ordine di priorità tra i richiedenti. Gli interventi realizzati in corso di validità del/i Bando/i annuale/i per il 2012 che non troveranno copertura nel budget, non potranno essere agevolati. Ai fini della concessione e liquidazione del contributo, il proprietario del veicolo è tenuto a presentare la seguente documentazione: 1. Acquisto di nuovi veicoli - carta di circolazione o certificato di circolazione (per i ciclomotori) da cui si possa risalire alla tipologia di autoveicolo o motoveicolo acquistato; - un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita e munita della dizione pagato con timbro e firma dell emittente; nel caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita o di adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita il documento fiscale deve specificare altresì marca, modello e numero di matricola della bicicletta o numero di serie del kit di trasformazione; - certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo al motoveicolo acquistato, laddove previsto; - nel caso di acquisto di ciclomotori e di quadricicli (per i quali è presente il certificato di circolazione), dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del venditore relativamente alla circostanza che si tratta di veicolo di prima immatricolazione e quindi con assenza di precedenti passaggi di proprietà; - nel caso di acquisto di biciclette a pedalata assistita o di adeguamento di biciclette convenzionali alla pedalata assistita, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del produttore o distributore del veicolo o dell installatore del kit di trasformazione che il veicolo acquistato o adeguato è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell art. 50 del nuovo codice della strada, con indicazione delle caratteristiche della batteria di alimentazione. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l inammissibilità della domanda; - nel caso di acquisto di unità di navigazione, dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà resa dall interessato relativa agli estremi dell autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea rilasciata dal Servizio Trasporti Pubblici della P.AT. 2. Modifica dell alimentazione di autoveicoli - carta di circolazione da cui si possa risalire alla data di prima immatricolazione, anche in un Paese estero, e alla data di modifica e collaudo del sistema di alimentazione dell autoveicolo; - un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo fìnale della trasformazione e munita della dizione pagato con timbro e firma dell emittente; - certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo all autoveicolo. La documentazione sopraindicata viene richiesta anche nel caso il beneficiario sia un ente pubblico.
21 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ La domanda/rendicontazione deve essere redatta in bollo, ad eccezione degli enti pubblici e delle ONLUS che sono esenti. La documentazione sopra citata viene esibita in originale all operatore che raccoglie la domanda, il quale provvede ad acquisirne copia da allegare alla pratica. Va sottolineato che i soggetti richiedenti il contributo hanno solo l onere di presentarsi allo sportello prescelto, nella data e ora fissata dal contact center, con tutta la documentazione sopraindicata. La domanda di contributo e le dichiarazioni richieste verranno generate e stampate tramite il software su cui lavora l operatore dell Agenzia o dello sportello periferico, previo inserimento da parte dello stesso di tutti i dati recuperati dai documenti prodotti dal richiedente. Una volta che tutti i dati sono inseriti nell applicativo informatico sarà possibile stampare la domanda di contributo/richiesta di liquidazione con annesse le necessarie dichiarazioni sostitutive di atto notorio che quindi devono essere sottoscritte e consegnate in copia al richiedente. Ulteriori dettagli in ordine alle modalità di prenotazione e alla procedura vengono definiti dal/i successivo/i provvedimento/i che approverà/nno il/i Bando/i per il INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE Con l approvazione del/i Bando/i annuale/i, in attuazione dei presenti criteri, l Agenzia provinciale per l energia vincolerà sul proprio bilancio il budget di risorse necessarie per l erogazione di incentivi a favore delle tipologie di intervento previste in questo provvedimento nel corso del 2012 (periodo di validità dei presenti criteri). In tale budget saranno pure considerate, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale n del 30 dicembre 2010, le domande/rendicontazioni relative ad interventi realizzati dopo la scadenza del Bando 2011 e fino al giorno precedente la decorrenza dei presenti criteri (con criteri 2011 ). Gli interventi rendicontabili in corso di validità del/i Bando/i annuale/i per il 2012 che non troveranno copertura nell ambito del budget stanziato a tale scopo, non potranno essere agevolati. 8. NON CUMULABILITA DEI CONTRIBUTI Come disposto dall art. 7 della L.P. n. 14/1980, per i contributi di cui al presente provvedimento vale il principio della non cumulabilità con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. 9. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, CONTROLLI E REVOCA DEI CONTRIBUTI Salvo autorizzazione specifica, accordata dall Agenzia provinciale per l energia in presenza di particolari e verificabili circostanze, i veicoli acquistati o trasformati con i benefici previsti dall art. 3 sexies della L.P. n. 14/1980 e s.m. non possono essere alienati, né può essere disinstallato l impianto a gpl/metano o il dispositivo per rendere la bicicletta a pedalata assistita, per almeno tre anni dalla data di realizzazione dell intervento. In caso di inosservanza di tale obbligo, il richiedente decade dal beneficio concesso, con il conseguente recupero della somma eventualmente erogata, comprensiva degli interessi, computati al tasso legale, maturati dalla data del mandato di pagamento e fino alla data del provvedimento di revoca. Ai fini della verifica del rispetto di tali obblighi si stabilisce che il controllo a campione sulle pratiche verrà effettuato dall Agenzia su un campione minimo pari all 5% delle domande presentate.
22 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Si dispone, parimenti, che il controllo a campione sulle eventuali dichiarazioni sostitutive rese dai richiedenti in sede di presentazione della domanda di contributo e rendicontazione dell intervento, sia effettuato con riferimento ad un campione minimo pari all 5% del numero complessivo di pratiche istruite. 10. ATTIVITA DI INFORMAZIONE E SENSIBILIZZAZIONE L Agenzia provinciale per l energia è autorizzata a stabilire, con proprio provvedimento o nell ambito di programmi periodici di spesa, le attività di informazione e sensibilizzazione, nonché altre iniziative in materia di mobilità sostenibile, strumentali alla politica di incentivazione sui veicoli a basso impatto ambientale, individuando sul proprio bilancio le risorse necessarie. 11. DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE. Si stabilisce che i criteri di cui al presente atto sono validi e si applicano a tutti gli interventi realizzati dal 1 gennaio 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il Le domande/rendicontazioni relative ad interventi realizzati dopo la scadenza del Bando 2012 e fino al giorno antecedente alla data di decorrenza dei criteri per il 2013 potranno essere presentate dopo l apertura del/i Bando/i per l anno 2013, secondo le scadenze e le modalità dallo/dagli stesso/i previste; alle suddette domande saranno applicati i presenti criteri di finanziamento. Così come previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n del 30 dicembre 2010, gli interventi realizzati (fa fede la data della fattura) dal 29 ottobre 2011 e fino al giorno precedente la decorrenza dei presenti criteri, sono ammessi al finanziamento nel corso del 2012 nell ambito del budget di risorse stabilito con il bando 2012, secondo la disciplina (tipologie di intervento e misura del contributo) contenuta nella predetta deliberazione. 12. SCHEDE TECNICHE
23 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA 1 TIPOLOGIA DI INTERVENTO ACQUISTO DI NUOVI MOTOVEICOLI ELETTRICI L acquisto deve riguardare: - nuovi quadricicli elettrici o ibridi come definiti dall art. 53 comma 1, lettera h) del nuovo codice della strada (cat. L6e e L7e) - nuovi ciclomotori o motocicli elettrici o ibridi a due ruote come definiti dall art. 47 comma 2, lettera a) del nuovo codice della strada (cat. L1e e L3e). Per nuovo motoveicolo si intende quello di prima immatricolazione e quindi con assenza di precedenti passaggi di proprietà. Sono esclusi i motoveicoli acquistati con contratto di leasing. Il nuovo motoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo (con atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico, qualora ne ricorra la circostanza) e non essere soggetto a fermo amministrativo. Per spesa effettivamente sostenuta si intende il costo di acquisto del motoveicolo (esclusi eventuali accessori) compresa IVA. Tipologie di intervento QUADRICICLI ELETTRICI CICLOMOTORI ELETTRICI MOTOCICLI ELETTRICI 1 CUMULABILITA NO NO NO 3 CONTRIBUTO PERCENTUALE 50% 50% 50% 4 SPESA MASSIMA AMMESSA 8.000, , ,00 Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. carta di circolazione (o del certificato di circolazione) del motoveicolo acquistato; b. un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell emittente; c. per i motoveicoli, certificato di proprietà rilasciato dal PRA, laddove previsto; d. per i ciclomotori e i quadricicli (per i quali è stato emesso il certificato di circolazione), dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà del venditore relativamente alla circostanza che si tratta di veicolo di prima immatricolazione.
24 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA 2 TIPOLOGIA DI INTERVENTO ACQUISTO DI NUOVE BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA O ADEGUAMENTO DI BICICLETTE CONVENZIONALI ALLA PEDALATA ASSISTITA L acquisto deve riguardare biciclette a pedalata assistita nuove di fabbrica, conformi, in maniera letterale e puntuale, al disposto dell art. 50 del nuovo Codice della Strada che stabilisce che il motore ausiliario elettrico, di cui sono dotate, debba avere una potenza nominale continua massima di 0,25 KW e la cui alimentazione è progressivamente ridotta ed infine interrotta quando il veicolo raggiunge i 25 km/h o prima se il ciclista smette di pedalare. L adeguamento deve invece riguardare una bicicletta convenzionale alla quale sia stato montato il dispositivo in grado di trasformarla a pedalata assistita in conformità a quanto disposto del citato art. 50 del nuovo Codice della Strada. Non sono ammessi a contributo velocipedi o modifiche di velocipedi di altro genere rispetto alla bicicletta. Per spesa effettivamente sostenuta si intende: per gli acquisti: il costo di acquisto della bicicletta (esclusi eventuali accessori), compresa IVA per gli adeguamenti: i costi di acquisto del kit di trasformazione (compresa la batteria di alimentazione e il suo caricatore) e della sua messa in opera, compresa IVA. Caratteristiche della batteria di alimentazione Ah V SPESA MASSIMA AMMESSA Adeguamento alla pedalata assistita Acquisto bicicletta a pedalata assistita 1 6 Ah , >Ah V 1.100, ,00 > 26 V 1.300, ,00 3 >10 Ah , ,00 CONTRIBUTO PERCENTUALE 40% Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. dichiarazione sostituiva dell atto di notorietà del produttore o distributore del veicolo o installatore del kit di trasformazione, che il veicolo acquistato o adeguato è conforme in maniera letterale e puntuale al disposto dell art. 50 del nuovo codice della strada con indicazione delle caratteristiche della batteria di alimentazione (in base a fac simile). Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore, pena l inammissibilità della domanda; b. un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell emittente, riportante nel caso di: - acquisto: il prezzo finale di vendita nonché marca, modello e numero di matricola del veicolo - adeguamento: il prezzo di vendita nonché la marca, modello e il numero di serie del kit di trasformazione e il costo del montaggio.
25 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA 3 TIPOLOGIA DI INTERVENTO MODIFICA DELL ALIMENTAZIONE DI AUTOVEICOLI CON CARBURANTI MENO INQUINANTI La modifica dell alimentazione deve riguardare autoveicoli, intesi unicamente quali autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo persone/cose così come definite dal nuovo codice della strada. La modifica può essere effettuata sia prima che dopo l immatricolazione dell autoveicolo. L autoveicolo deve essere intestato al beneficiario il contributo, giusto atto trascritto al Pubblico Registro Automobilistico e non essere soggetto a fermo amministrativo. Tipologie di intervento MODIFICA A GPL MODIFICA A METANO Euro 0 o 1 Diversi da Euro 0 o 1 Euro 0 o 1 Diversi da Euro 0 o 1 1 CUMULABILITA NO NO NO NO 2 CONTRIBUTO. FORFETTARIO (*) 600,00 800,00 800, ,00 (*) Il contributo forfettario non può essere superiore alla spesa effettivamente sostenuta. Qualora la spesa sostenuta sia inferiore al contributo forfettario lo stesso viene ridotto ed erogato in misura coincidente alla spesa documentata. Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. carta di circolazione dell autoveicolo aggiornata alla modifica e collaudo del sistema di alimentazione; b. un unica fattura o ricevuta fiscale, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale della trasformazione e munita della dizione pagato con timbro, data e firma dell emittente; c. certificato di proprietà rilasciato dal PRA relativo all autoveicolo modificato.
26 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA 4 TIPOLOGIA DI INTERVENTO ACQUISTO DI NUOVE UNITA DI NAVIGAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE L acquisto deve riguardare nuove unità di navigazione con propulsione ibrida termica-elettrica e portata passeggeri fino a 10 unità, addette alla navigazione interna e autorizzate ad effettuare il servizio pubblico non di linea per il trasporto di persone in conto terzi con conducente. Sono escluse le unità di navigazione acquistate con contratto di leasing. Per spesa effettivamente sostenuta si intende il costo di acquisto dell unità esclusa IVA. Tipologie di intervento UNITA DI NAVIGAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE 1 CUMULABILITA NO 2 CONTRIBUTO PERCENTUALE 15% 3 SPESA MASSIMA AMMESSA ,00 Gli incentivi non sono cumulabili con analoghe agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base a disposizioni provinciali (ad es. L.P. 6/1999), nazionali, internazionali o con riferimento ad iniziative comunali. Le imprese possono fruire del contributo nel rispetto della regola del de minimis di cui al regolamento comunitario in vigore (Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006). Documentazione tecnica necessaria per la concessione e liquidazione del contributo a. dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà in cui vengono dichiarati gli estremi dell autorizzazione per il trasporto pubblico non di linea rilasciata dal Servizio Trasporti Pubblici della P.A.T.; b. un unica fattura, intestata al beneficiario del contributo, riportante il prezzo finale di vendita, regolarmente quietanzata (la dimostrazione dell avvenuto pagamento della fattura dovrà avvenire producendo ad esempio copia del bonifico bancario, postale, online, etc. Nel caso di Enti pubblici, è sufficiente la copia del mandato di pagamento).
27 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n Approvazione dei criteri per la concessione di contributi per interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla legge provinciale 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16, con validità per l'anno 2012 omissis omissis - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare i criteri per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. e alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l anno 2012, contenuti nell Allegato 1 che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 2) di approvare le schede tecniche, contenute nell Allegato 2, che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 3) di stabilire, per le tipologie per le quali i beneficiari imprese risultano ammessi a presentare la domanda, che i contributi nell ambito della procedura valutativa possono essere concessi secondo le disposizioni contenute nel Regolamento CE n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea il 9 agosto 2008 (articoli 21 e 23) o, in alternativa, secondo la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28 dicembre 2006, questo ultima disciplina, peraltro, unica ed obbligatoria nell ambito della procedura semplificata; 4) di non incentivare gli impianti fotovoltaici in rete, considerata da una parte la maturità tecnicoeconomica conseguita ed il ridimensionamento dei relativi costi di installazione e dall altra il perdurare degli incentivi del cosiddetto Conto energia di cui al Decreto del Ministero dello sviluppo economico di data 5 maggio 2011 e di altri incentivi resi disponibili da enti operanti sul territorio provinciale nonché, da ultimo, le esigenze di razionalizzazione della spesa della Provincia; 5) di stabilire che la validità temporale dei presenti criteri, le modalità di istruttoria delle domande presentate a valere sulla procedura semplificata e sulla procedura valutativa, nonché le priorità per la concessione e liquidazione del contributo sono quelle riportate in premessa e nell Allegato 1; 6) di dare atto che con successivo provvedimento verrà approvato il Bando annuale per il 2012 con il quale sarà individuato il budget delle risorse che l Agenzia provinciale per l energia stanzierà per ciascuna delle due procedure per il Bando medesimo; 7) di disporre, anche per estratto, la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige e di demandare all Agenzia provinciale per l energia il compito di darne tempestiva informazione sul proprio sito internet e in altre forme ritenute opportune. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
28 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CRITERI 2012 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 ALLEGATO 1 Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l anno
29 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ INDICE 1. PREMESSE RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA DEFINIZIONI TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITA Individuazione delle tipologie/tecnologie, delle priorità e della finanziabilità Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità SOGGETTI BENEFICIARI, PROCEDURE DI FINANZIAMENTO, SCHEDE TECNICHE, SPESA AMMESSA, SPESE TECNICHE, PERCENTUALE E MODALITA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO Soggetti beneficiari Procedure per la richiesta del finanziamento: semplificata e valutativa Procedura semplificata: quali interventi possono essere finanziati Procedura valutativa: quali interventi possono essere finanziati Schede tecniche Spesa ammessa. Aspetti generali Spesa ammessa: procedura semplificata imprese Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese regolamento (CE) n. 800/ Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese a titolo de minimis Spese tecniche Percentuale di contributo. Aspetti generali Percentuale di contributo: ONLUS Percentuale di contributo: imprese regolamento (CE) n. 800/ Modalità di calcolo del contributo. Aspetti generali Modalità di calcolo del contributo: imprese Modalità di calcolo del contributo: E.S.Co. ed E.S.P.Co Disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari TERMINI GENERALI VALIDITA CRITERI. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEICONTRIBUTI Termini generali di validità criteri Procedura semplificata: periodo transitorio Procedura valutativa: periodo transitorio Procedura semplificata: definizione delle priorità nella concessione dei contributi Procedura semplificata: aspetti generali Procedura semplificata: privati, imprese ed Enti Pubblici Procedura semplificata: E.S.Co. ed E.S.P.Co Procedura valutativa: modalità operative Procedura valutativa: presentazione domanda. Aspetti generali Procedura valutativa: presentazione domanda. Enti pubblici Procedura valutativa: presentazione domanda. E.S.Co. ed E.S.P.Co Procedura valutativa: graduatoria priorità e concessione del contributo Procedura valutativa: rendicontazione. Aspetti generali Procedura valutativa: rendicontazione. Soggetti privati ed imprese Procedura valutativa: rendicontazione. Enti pubblici Procedura valutativa: termini di realizzazione degli interventi DISCIPLINA DEI CONTROLLI Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà Altre tipologie di controllo
30 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Criteri e modalità per la concessione di contributi di cui alla L.P. 29 maggio 1980, n. 14 e s.m. ed alla L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 per l anno 2012 (Allegato 1) 1. PREMESSE La L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. Provvedimenti per il risparmio energetico e l utilizzazione delle fonti alternative di energia, promuove l impiego di tecnologie e la realizzazione di interventi aventi come scopo il miglioramento dell efficienza energetica e l utilizzo delle fonti rinnovabili (cfr. capitolo 3). La legge dispone che l Amministrazione provinciale può concedere contributi per le iniziative ritenute valide e significative con riferimento alla maturità tecnologica ed economica delle iniziative stesse; per tenere conto degli avanzamenti della tecnica realizzati nelle specifiche tecnologie e della relativa penetrazione sul mercato, la significatività e i criteri tecnico-economici degli interventi sono periodicamente rivisti e aggiornati. La Giunta provinciale, ai sensi dell art. 10, comma 1, lett. d), del D.P.P , n /Leg., impartisce all Agenzia provinciale per l energia (APE) direttive, indirizzi e criteri per la concessione di contributi o finanziamenti per la realizzazione di interventi di utilizzo razionale dell energia e per l impiego di fonti rinnovabili. Oltre alle tipologie di interventi riportate nei presenti criteri, la L.P. n. 14/1980 e s.m. prevede, all articolo 3 sexies, contributi per i veicoli a basso impatto ambientale: i criteri per l individuazione dei veicoli incentivabili ed i valori dell aiuto sono disciplinati con altra deliberazione della Giunta provinciale. Le presenti direttive e criteri riguardano anche i contributi previsti dall art. 2, comma 1, lett. g) e dall art. 5 della L.P. 3 ottobre 2007, n. 16 e relativi alla redazione dei piani comunali per la riduzione dell inquinamento luminoso nonché degli interventi veri e propri per il medesimo scopo. Come disposto nella deliberazione della giunta provinciale 709/2010 i presenti criteri riguardano domande relative ad interventi che non presentano i requisiti di significatività di cui alla disciplina della programmazione settoriale; le domande presentate a valere sui presenti criteri riguardano, pertanto, esclusivamente interventi con spesa ammessa fino a 1 milione di euro. 3
31 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ RIFERIMENTI PROGRAMMATICI NEL SETTORE DEGLI INCENTIVI IN MATERIA DI ENERGIA L azione di incentivazione dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili viene perseguita nell ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dalla Provincia autonoma di Trento in atti e documenti di diversa natura e rilevanza. Nel seguito sono elencate le indicazioni più significative del contesto programmatico provinciale. - La Legge provinciale 9 marzo 2010, n. 5 concernente Il Trentino per la protezione del clima stabilisce che la Provincia orienta le attività e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali all'obiettivo di raggiungere l'autosufficienza energetica entro il 2050, puntando sul contributo delle fonti rinnovabili interne e mira al conseguimento dell'obiettivo Trentino Zero Emission con la riduzione tendenziale delle emissioni di anidride carbonica e degli altri gas climalteranti in misura del 50 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2030 e del 90 per cento rispetto ai livelli del 1990 entro l'anno 2050, tenendo conto dei contesti tecnologici ed economici a scala nazionale ed internazionale. - Il Programma di Sviluppo Provinciale (PSP) per la XIV Legislatura, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 608 del 26 marzo 2010 nonché il relativo Documento di attuazione, approvato con deliberazione n del 28 ottobre 2011: nella parte relativa agli assi strategici, in particolare nell asse strategico 5 capitale ambientale e infrastrutturale, la materia energia risulta trasversale e ben presente in tutte le attività ivi previste. A parte i riferimenti al rafforzamento della filiera foresta legno energia, i punti fondamentali che interessano il presente atto, sono quelli relativi alla promozione del risparmio energetico ed alla produzione di energia da fonte rinnovabile, in coerenza con le finalità e gli obiettivi della L.P. n. 5/2010, ampliando le tipologie di interventi da finanziare, anche ai fini di adeguarsi all evoluzione tecnologica, quelli relativi all implementazione di un sistema di certificazione energetica ed ambientale degli edifici, nonchè a quello di dare attuazione al Piano provinciale per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso, approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 3265/ Il Piano energetico-ambientale provinciale (indicato in seguito come PEAP), approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n del 3 ottobre 2003 ed aggiornato con deliberazione n del 16 luglio 2010, che costituisce il contributo della Provincia Autonoma di Trento al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riduzione della CO2 in attuazione degli impegni di Kyoto. Tale contributo prevede, come obiettivo al 2012, di ridurre le emissioni di anidride carbonica di tonnellate/anno con una serie di misure basate principalmente sul miglioramento dell efficienza negli usi civili e sulla promozione di combustibili a minor emissione di CO2, segnatamente biomasse e gas naturale. Per il raggiungimento dell obiettivo, il PEAP stabilisce un elencazione di azioni e la relativa priorità sulla base di un rapporto di efficienza tecnico-economica; le priorità sono riportate nella tabella seguente: TAB. 1: Quadro riepilogativo delle priorità di intervento per la riduzione delle emissioni fisiche di CO2 (Fonte: Estratto dalla Tabella 16 del PEAP) Ordine Tipologia di intervento Azioni Priorità 1 Priorità 2 A Efficienza riscaldamento usi civili B Sostituzione combustibili A1 Sostituzione generatori di calore A2 Produzione solare dell acqua calda sanitaria A3 Coibentazione e Edifici a basso consumo A4 Reti teleriscaldamento A5 Azioni di contesto B1 Biomasse vs fossili (sinergia con A4 e A1) B2 Solare vs gas/elettricità (sinergia con A2) B3 Gas naturale vs prodotti petroliferi (sinergia con A1) 4
32 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Il Piano provinciale di tutela della qualità dell aria, approvato con deliberazione della giunta provinciale n del 21 settembre Il Piano, redatto in conformità alle indicazioni del D.M. 1 ottobre 2002, n. 261, costituisce uno dei documenti di riferimento per lo sviluppo delle linee strategiche delle politiche settoriali e per l armonizzazione dei diversi atti di programmazione e pianificazione, con particolare riferimento al settore dei trasporti e dell energia. La tutela della qualità dell aria necessita infatti di strumenti trasversali, richiedendo il coinvolgimento attivo degli enti locali, delle imprese e dei singoli cittadini. Il Piano, nell individuare il Settore Civile come uno dei macrosettori su cui concentrare gli interventi, prevede esplicitamente che l Amministrazione si dovrà impegnare nel proseguire l opera di promozione ed incentivazione di interventi di risparmio energetico già promossa tramite la L.P. n. 14/ Il Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso, previsto dall articolo 4 della legge provinciale n. 16/2007 ed approvato con deliberazione della Giunta provinciale n del 30 dicembre 2009, persegue gli obiettivi della tutela dei valori ambientali finalizzati allo sviluppo sostenibile della comunità provinciale, promuove la minimizzazione dei consumi energetici nell illuminazione esterna e la riduzione dell inquinamento luminoso, al fine di conservare e proteggere l ambiente naturale, inteso anche come territorio, sia all interno che all esterno delle aree naturali protette, nel rispetto della sicurezza dei cittadini. I soggetti coinvolti, oltre alla Provincia, sono i Comuni, le associazioni e gli istituti che si occupano di contenimento dell inquinamento luminoso, i progettisti e gli installatori. In particolare, i Comuni si devono dotare di Piani Regolatori di Illuminazione Comunali o Sovracomunali (P.R.I.C.). - Il decreto del Presidente della Provincia 13 luglio 2009, n /Leg. [Disposizioni regolamentari in materia di edilizia sostenibile in attuazione del titolo IV della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (Pianificazione urbanistica e governo del territorio)] e successive delibere attuative, con cui sono disciplinati tra l altro i requisiti minimi di prestazione energetica per l'edilizia, i criteri e le modalità per il rilascio della certificazione energetica, i criteri e le modalità di promozione della formazione delle professionalità che concorrono al processo di certificazione. - Le misure di incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell Allegato 2 Incrementi volumetrici della deliberazione della Giunta provinciale n del , in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4. Le disposizioni sopra richiamate hanno la funzione di consentire l immediata applicazione di misure di incentivazione per la diffusione dell edilizia sostenibile, in attesa dell approvazione da parte dei Comuni di eventuali misure più favorevoli. In particolare, sono stabiliti indici edilizi volti a favorire: a) per gli edifici che presentano livelli di prestazioni energetiche superiori a quelli obbligatori, è riconosciuto un incremento volumetrico, anche per il calcolo degli altri indici edilizi, determinato in rapporto alla qualità del livello di prestazione, fermo restando il rispetto delle norme in materia di distanze; b) per gli interventi realizzati nel rispetto degli indici massimi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti, in alternativa all'incremento volumetrico previsto nella lettera a), è prevista la facoltà di richiedere la riduzione del contributo di concessione in misura pari alla somma dovuta per l'incentivo volumetrico. Oltre ai Piani e Programmi provinciali sopra riportati, l azione di incentivazione dell efficienza energetica e delle fonti rinnovabili deve venir perseguita anche nell ambito delle strategie e degli obiettivi definiti dall Unione Europea (Obiettivi ) e dallo Stato in atti e documenti di diversa natura e rilevanza. A questo scopo, a livello statale, sono previste incentivazioni alla produzione di energia da fonte rinnovabile concesse sotto forma tariffaria, nonché detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (come confermata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201). Nella redazione dei presenti criteri, tenuto conto dei piani, programmi ed altre agevolazioni qui sopra elencate e delle loro possibili combinazioni (anche con riferimento ai casi di non cumulabilità), si è operato per assicurare, per quanto possibile, ai soggetti beneficiari di cui al successivo capitolo 5 la possibilità di usufruire comunque di un aiuto economico per incentivare gli interventi di efficienza energetica e di produzione di energia da fonte rinnovabile. 5
33 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ DEFINIZIONI Ai fini dei presenti criteri si applicano le seguenti definizioni: beneficiari del contributo: sono considerati beneficiari del contributo il proprietario, il nudo proprietario dell immobile, il titolare di un diritto reale di godimento sullo stesso (uso, usufrutto, abitazione), il condominio (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), l inquilino, il comodatario e, comunque, tutti i soggetti che dispongano di un idoneo titolo in base alle disposizioni del Codice Civile e ad altre disposizioni di legge. Sono altresì considerati beneficiari anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado, e gli affini entro il secondo grado) ed i conviventi con il possessore o detentore dell immobile oggetto dell intervento che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori. codice ATECO: le imprese con attività caratterizzata da codici ATECO ricompresi nell Allegato a) alla deliberazione G.P. n. 2804/2005 sono escluse dalla presentazione in procedura valutativa delle domande per interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili (cfr. paragrafo 4.2 lettera g). contratto di rendimento energetico: (vedi anche E.S.Co. e paragrafo 5.7.2) deve tra l altro contenere: - l obbligo dell inalienabilità dell opera (3, 5 o 10 anni); - l obbligo dell osservanza dei presenti criteri; - il computo metrico-estimativo dell opera (come allegato); - la descrizione degli interventi concordati; - la misura del vantaggio ambientale conseguibile con l intervento attraverso l indicazione dei parametri di efficienza o di risparmio energetico ante e post intervento e relative variazioni riportati in una specifica scheda di analisi energetica; - la spesa sostenuta per gli interventi; - l entità del contributo ottenibile; - l indicazione di chi acquisirà il contributo e in che percentuale; - nel caso risulti in essere un contratto di fornitura energetica da parte della E.S.Co., la variazione della relativa tariffa di fornitura ante e post intervento.) contributo: (per approfondimenti si rimanda ai paragrafi e 5.7.2) sia per la procedura semplificata che per la procedura valutativa, con le eccezioni e le limitazioni in ordine al valore dei contributi massimi concedibili evidenziati nelle singole schede tecniche, di norma è calcolato moltiplicando il valore della spesa ammessa per la percentuale di contributo; è il valore da liquidare (procedura semplificata) o, inizialmente, da indicare nel provvedimento di concessione (procedura valutativa) per la successiva conferma in sede di rendicontazione. data di fine lavori: s intende coincidente con la data dell ultima fattura relativa alla realizzazione dell intervento. data di inizio lavori: è determinata dalla data di emissione di qualsiasi documento (contabile e non) comprovante la volontà del beneficiario a realizzare l intervento. Normalmente, la data di inizio lavori si intende coincidente con la data di emissione della prima fattura (anche d acconto) o, in alternativa, con la data di consegna dei primi materiali occorrenti per la realizzazione dell intervento rilevabile da documenti contabili (anche d acconto) o dai documenti di trasporto emessi anteriormente alla data della prima fattura e da questa richiamati. Per tipologie/tecnologie che non prevedono l acquisto di materiali quali, ad esempio, gli studi di fattibilità, la data di inizio lavori è quella del contratto di affidamento dell incarico, o desunta dallo stesso, o desunta dalle lettere di affidamento dell incarico. edificio esistente: è l edificio (o un suo ampliamento) la cui domanda per il titolo edilizio (concessione, DIA, ecc) risulta anteriore all 8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto 6
34 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. edificio nuovo: è l edificio (o porzione materiale) la cui domanda per il titolo edilizio (concessione, DIA, ecc) risulta di data posteriore o uguale all 8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 concernente l attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell edilizia. edificio riscaldato: è l edificio (o parte di esso) che alla data di inizio dell intervento (procedura semplificata) o alla data di presentazione della domanda (procedura valutativa) risulta dotato di impianto termico come definito dall art. 1 del d.p.r. 26 ottobre 1993, n. 412 e s.m. enti pubblici ed enti strumentali: sono considerati gli enti pubblici, compresi i Comuni e le Comunità di valle, le ASUC, le agenzie della Provincia di cui all'art. 32 della L.P. n. 3/2006 e s.m. nonché gli enti pubblici, le fondazioni, le associazioni e le società controllate dalla Provincia, indicate dall'articolo 33, comma 1, lettere a), b) e c) della medesima legge e le società totalmente controllate dalle stesse. Si chiarisce che, nel presente Allegato 1 ed anche nell altro Allegato 2, sotto la denominazione ente pubblico s intendono ricompresi gli enti come elencati nella presente definizione. E.S.Co.: sono considerate E.S.Co le persone fisiche o giuridiche che forniscono servizi energetici, accettando un certo margine di rischio finanziario, così come definite nel decreto Leg.vo n. 115/2008 che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile Le E.S.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri, a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto di rendimento energetico: in tal caso, il calcolo della spesa ammessa sarà effettuato con le regole previste dai presenti criteri nella stessa misura e con gli stessi criteri e limitazioni compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità - riservati ai clienti che avessero presentato loro medesimi domanda di contributo, purché il contratto di rendimento energetico (per i contenuti vedi apposita voce) E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici. La E.S.Co. è considerata per sua natura ed a tutti gli effetti impresa. E.S.P.Co.: sono considerate E.S.P.Co. i soggetti fisici o giuridici, ivi incluse le imprese artigiane e le loro forme consortili, che hanno come scopo l offerta di servizi energetici atti al miglioramento dell efficienza nell uso dell energia, così come definiti nel decreto Leg.vo n. 115/2008, che recepisce la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile Le E.S.P.Co. possono eseguire interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile previsti nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri (con le limitazioni nelle stesse previste, compresi i casi di non ammissibilità e di non cumulabilità), a favore di clienti (pubblici, privati o imprese) con i quali hanno stipulato un contratto. Il meccanismo tramite il quale operano, viene riassunto nel seguente esempio. La E.S.P.Co. stipula un contratto con n soggetti privati per sostituire n generatori di calore con altrettanti a condensazione: essa emette fattura nei confronti di ciascun soggetto privato, nella quale viene riportato il totale del corrispettivo richiesto al privato con evidenziato, in maniera esplicita, l importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. al privato pari al contributo che il privato stesso avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto direttamente, come soggetto beneficiario individuale, a valere sui presenti criteri. A questo punto, nel caso ad es. di procedura semplificata, è la E.S.P.Co. stessa che presenta la richiesta di liquidazione dei contributi che lei stessa ha già anticipato al privato (facendogli lo sconto), contributi che riceverà dietro presentazione delle fatture emesse nei confronti dei privati ed in presenza di una delega di incasso a favore della E.S.P.Co. medesima rilasciatale dai singoli privati. fonti rinnovabili: ai sensi del Decreto legislativo del 3 Marzo 2011, n. 28 recante Attuazione della direttiva 2009/28/ce del parlamento europeo e del consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell uso dell energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, sono adottate le seguenti definizioni: 7
35 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ a) energia da fonti rinnovabili: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; b) energia aerotermica: energia accumulata nell'aria ambiente sotto forma di calore; c) energia geotermica: energia immagazzinata sotto forma di calore nella crosta terrestre; d) energia idrotermica: energia immagazzinata nelle acque superficiali sotto forma di calore; e) biomassa: la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, gli sfalci e le potature provenienti dal verde pubblico e privato, nonché la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani. impresa individuale: vedi impresa e quanto previsto in soggetti privati. impresa: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 4.2 lettere f) e g)) si considera ogni entità, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un attività economica. intervento: si intende il complesso delle attività esclusa la progettazione, ancorché essa risulti finanziabile - concorrenti al calcolo della spesa ammessa secondo le schede tecniche relative alle tipologie/tecnologie elencate dai vigenti criteri. intervento completato: si deve intendere l intervento realizzato per il quale tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) concorrenti al calcolo della spesa ammessa secondo la relativa scheda tecnica risultano debitamente quietanzate (pagate) secondo le modalità previste dai presenti criteri. intervento realizzato: come implicitamente precisato dalla definizione di data di fine lavori, si deve intendere l intervento per il quale sono state emesse tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) concorrenti al calcolo della spesa ammessa secondo la relativa scheda tecnica, anche se non quietanzate (pagate). luogo dell intervento: è il luogo dove si realizza fisicamente l intervento proposto. Gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc. previsti nei presenti criteri devono essere realizzati o riguardare il territorio della Provincia autonoma di Trento. ONLUS: vedi organismi non lucrativi di utilità sociale. organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS): sono quelli riconosciuti ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e devono essere iscritti nell'anagrafe ONLUS tenuta dagli uffici dell Agenzia delle entrate o nell Albo provinciale delle associazioni di volontariato, di cui alla L.P. 13 febbraio 1992, n. 8 e s.m.. Qualora le ONLUS svolgano attività economica, devono essere assoggettate alla disciplina propria delle imprese. Relativamente alle tipologie per le quali è prevista la possibilità di presentare domanda, le ONLUS beneficiano di una percentuale di contributo pari al 50% o superiore qualora prevista dalla relativa scheda tecnica. Per la tipologia relativa agli impianti fotovoltaici la percentuale rimane quella riportata nelle corrispondenti schede tecniche. pagamento delle fatture: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafi 6.3 e 6.4) per entrambe le procedure deve essere eseguito tramite una delle seguenti forme: bonifico bancario, postale, on-line o tramite ricevuta bancaria (RIBA). Le fatture (acquisto materiali e messa in opera) quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate valide ai fini della verifica della spesa sostenuta e potrebbero essere motivo di esclusione dell intervento dai benefici dei presenti criteri. percentuale di contributo: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.6) di norma il valore della percentuale di contributo è riportato in ciascuna delle schede tecniche di cui all Allegato 2 della 8
36 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ deliberazione che approva i presenti criteri: ad esso valore, applicato alla spesa ammessa calcolata con le modalità previste, va fatto riferimento per il calcolo del contributo. periodo transitorio: è il periodo intercorrente tra la fine di un Bando e l inizio del Bando successivo. Nel corso del periodo transitorio non è consentito telefonare al contact center per richiedere prenotazioni per interventi rientranti nella procedura semplificata o presentare agli sportelli preposti domande per interventi rientranti nella procedura valutativa. Nel corso di tale periodo possono essere iniziati gli interventi rientranti nella procedura semplificata ma non quelli rientranti in procedura valutativa poiché per questa ultima procedura i lavori devono iniziare successivamente alla data di presentazione della relativa domanda di contributo. procedura semplificata: (per approfondimenti, si rimanda alla tabella del paragrafo 4.1, al paragrafo ed al capitolo 6) di norma, ricadono nella procedura semplificata gli interventi che - già realizzati alla data della richiesta/rendicontazione avanzata tramite telefonata al contact center dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una spesa ammessa (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell intervento e con le eventuali prescrizioni previste a seconda del soggetti richiedenti) inferiore o uguale a Euro. procedura valutativa: (per approfondimenti, si rimanda alla tabella del paragrafo 4.1, al paragrafo ed al capitolo 6) di norma ricadono in questa procedura gli interventi che - non ancora iniziati alla data della domanda avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una spesa ammessa (calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell intervento e con le eventuali prescrizioni previste a seconda del soggetto richiedente) superiore a Euro e non oltre 1 milione di Euro. soggetti privati: sono i soggetti che non svolgono attività d'impresa ma anche i soggetti impresa individuale che dichiarino, ai sensi dell art. 47 del d.p.r. 445/2000, che il bene oggetto dell intervento agevolabile non rientra in alcun modo nell attività di impresa. schede tecniche: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.3) riportano i parametri tecnico/economici utili al calcolo della spesa ammessa per ogni tipologia di lavori espressa in funzione delle caratteristiche tecnico/dimensionali dell intervento: gli importi sono comprensivi di IVA (ad eccezione di quelli della scheda tecnica n. 21) e costituiscono, riferimento per il calcolo della spesa ammessa per i beneficiari che non possono detrarre l IVA mentre, per quelli che possono detrarre l IVA, gli importi della spesa ammessa calcolati con l uso delle schede tecniche devono essere diminuiti forfettariamente del 10%. spesa ammessa: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.4) di norma è calcolata facendo riferimento alla scheda tecnica relativa alla tipologia da rendicontare ed alle dimensioni fisiche dell intervento e con le eventuali prescrizioni previste a seconda del soggetto richiedente. spesa sostenuta: è la spesa resasi necessaria per realizzare l intervento. La spesa sostenuta è comprovata dalle fatture ((acquisto materiali e messa in opera relative all intervento) emesse tra la data inizio di lavori e la data di fine lavori; le fatture (acquisto materiali e messa in opera) devono risultare quietanzate (pagate) con le modalità previste nei presenti criteri (cfr. pagamento delle fatture). spese tecniche: (per approfondimenti, si rimanda al paragrafo 5.5) possono essere aggiunte alla spesa ammessa solo in procedura valutativa. 9
37 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ TIPOLOGIE/TECNOLOGIE DI INTERVENTO AMMISSIBILI A FINANZIAMENTO E CASI DI INAMMISSIBILITA La L.P. n. 14/1980 e s.m. e la L.P. n. 16/2007 elencano una serie di interventi che possono beneficiare dei contributi. La significatività degli interventi da finanziare, nonché l individuazione dei soggetti beneficiari devono essere valutati in rapporto sia agli obiettivi della politica provinciale in materia energetico-ambientale, sia alle opportunità offerte al cittadino ed alle imprese dalle detrazioni fiscali e/o dagli incentivi per la produzione di energia da fonte rinnovabile, così come riportato al capitolo 2. Le tipologie/tecnologie riportate nella tabella sottostante trovano riferimento negli articoli 3, 3 bis, 3 quinquies, 3 septies e 10 bis della L.P. n.14/1980 e s.m., nonché negli articoli 2, comma 1, lettera g) e 5 della L.P. n. 16/ Individuazione delle tipologie/tecnologie, delle priorità e della finanziabilità La seguente tabella individua per ogni tipologia/tecnologia l ordine di priorità - rilevante solo ai fini della determinazione dell ordine di finanziamento degli interventi trattati secondo la cosiddetta procedura valutativa (vedi paragrafo 6.5) - la corrispondente scheda tecnica, la descrizione della tipologia/tecnologia e la finanziabilità dell intervento secondo le due procedure: priorità scheda tecnica n scheda tecnica n. 1 scheda tecnica n. 22 scheda tecnica n. 2 scheda tecnica n. 3 scheda tecnica n. 4 scheda tecnica n. 5 scheda tecnica n. 6 Descrizione tipologia/tecnologia interventi di tutte le tipologie/tecnologie cofinanziate in base a disposizioni, progetti o programmi interregionali, nazionali o comunitari, ovvero interventi derivanti da Accordi, Protocolli e altri strumenti volontari stipulati dalla Provincia Autonoma di Trento; diagnosi energetiche e studi di fattibilità (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 1); piani comunali/sovracomunali di intervento per la riduzione dell inquinamento luminoso e per l adeguamento degli impianti pubblici di illuminazione esterna, ai criteri tecnici previsti dalla L.P. n, 16/2007 (L.P. 16/2007 art. 2, c 1, lett. g); interventi dimostrativi (L.P. 14/1980 art. 3 quinquies, c. 4); reti energetiche (L.P. 14/1980 art. 3, c.1; art. 3 bis, c. 2); edifici sostenibili (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); edifici a basso consumo esistenti (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); edifici a basso consumo nuovi (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 4bis); procedura semplificata procedura valutativa finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) 10
38 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ scheda tecnica n. 10 scheda tecnica n. 12 scheda tecnica n. 15 scheda tecnica n. 7 scheda tecnica n. 8 scheda tecnica n. 11 scheda tecnica n. 23 scheda tecnica n. 9 scheda tecnica n. 17 scheda tecnica n. 18 scheda tecnica n. 13 scheda tecnica n. 19 scheda tecnica n. 16 scheda tecnica n. 14 scheda tecnica n. 21 coibentazioni termiche (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 1); sistemi di controllo e regolazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1,punto 3); impianti finalizzati al recupero del calore (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); generatori di calore a biomassa Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato. (L.P. 14/1980 art. 3, c,1); generatori di calore a biomassa Caldaie a caricamento manuale e caldaie a policombustibile (L.P. 14/1980 art. 3, c,1); generatori di calore a condensazione (L.P. 14/1980 art. 3 bis, c. 1, punto 2); interventi e misure finalizzate alla riduzione dell inquinamento luminoso mediante impianti ad alto rendimento energetico (L.P. 16/2007 art.5); collettori solari (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); pompe di calore (l.p. 14/1980 art. 3, c.1); cogenerazione (l.p. 14/1980 art. 3, c. 1); impianti fotovoltaici in isola (l.p. 14/1980 art. 3, c. 1); impianti idroelettrici di potenza fino a 20 kw (L.P. 14/1980 art. 3 septies); impianti eolici (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); impianti fotovoltaici in rete (L.P. 14/1980 art. 3, c. 1); Impianto fisso per il rifornimento di gas metano per autotrazione (L.P. 14/1980 art. 10 bis); non finanziabile (**) non finanziabile (**) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) non finanziabile (**) non finanziabile (**) non finanziabile (**) non finanziabile (**) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) non finanziabile (*) non finanziabile (*) finanziabile (*) finanziabile (*) (*) per la puntuale individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento e per le altre limitazioni si rimanda alla lettura della scheda tecnica (**) escluse ONLUS In considerazione del mantenimento, per l anno 2012, delle detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (come confermata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), si escludono dai contributi di cui ai criteri per l anno 2012 sia per la procedura semplificata che per la procedura valutativa - gli interventi relativi a tipologie rientranti nei benefici fiscali di cui alle predette leggi, vale a dire i collettori solari (scheda n. 9), le coibentazioni termiche (scheda n. 10) e le pompe di calore (scheda n. 17). Per quanto riguarda i generatori di calore a condensazione (scheda n. 11), per garantire comunque un aiuto a coloro che non beneficiano di sufficiente capienza fiscale per godere delle detrazioni per l acquisto di una apparecchiatura indispensabile nei nostri climi, essi risultano ammissibili ai contributi di cui ai criteri per l anno 2012 solo per i beneficiari privati, pur nell ovvio rispetto degli obblighi stabiliti dal paragrafo 5.8 (disciplina sulla cumulabilità del contributo con altre agevolazioni) dei presenti criteri. Le ONLUS (come definite al capitolo 3 e nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo 5.8) sono invece ammesse a chiedere contributo per tutte e quattro le tipologie di cui al presente alinea. 11
39 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Si precisa, inoltre, che gli interventi relativi alle tipologie: scheda n. 9 collettori solari scheda n. 10 coibentazioni termiche scheda n. 11 generatori di calore a condensazione scheda n. 12 sistemi di controllo e regolazione scheda n. 15 impianti finalizzati al recupero del calore scheda n. 17 pompe di calore sono finanziabili singolarmente solo su edifici esistenti (cfr. capitolo 3); gli interventi relativi alla tipologia di cui alla scheda n. 5 Edifici a basso consumo esistenti sono finanziabili solo se l edificio risulta essere già riscaldato alla data di inizio dell intervento (procedura semplificata) o alla data di presentazione della domanda (procedura valutativa). Gli interventi relativi alle tecnologie sopra specificate (schede n. 9, n. 10, n. 11, n. 12, n. 15 e n. 17) non sono finanziabili singolarmente se realizzati su edifici nuovi (od anche su edifici esistenti di cui alla scheda n. 5 se gli interventi stessi consentono all edificio di guadagnare almeno due classi energetiche) poiché concorrono alla determinazione del finanziamento complessivo calcolato sulla base della prestazione energetica dell intero edificio; la relativa spesa del singolo intervento è, infatti, già ricompresa nella spesa ammessa di cui alla scheda n. 4 Edifici sostenibili, alla scheda n. 5 Edifici a basso consumo esistenti ed alla scheda n. 6 Edificio a basso consumo di nuova costruzione. 4.2 Tipologie/tecnologie non ammesse a contributo ed altri casi di inammissibilità Non sono ammessi a contributo: a) gli interventi non previsti nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri; b) gli interventi previsti nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri ma che le stesse schede individuano non ammissibili se realizzati da determinati soggetti beneficiari; c) la quota parte degli interventi che risultano obbligatori per disposizione normativa; d) gli interventi per i quali anche solo parte dei lavori, le cui spese concorrono al calcolo della spesa totale, hanno usufruito o usufruiscono di agevolazioni finanziarie derivanti da altre disposizioni normative; e) gli interventi, gli impianti, gli studi, ecc., previsti nelle schede tecniche allegate, riguardanti strutture od altro situati al di fuori del territorio della Provincia autonoma di Trento; f) gli interventi di produzione di energia da fonte rinnovabile e di risparmio di energia da fonti primarie, ricadenti nella procedura valutativa, di cui alle leggi del settore agricolo, il cui beneficiario risulti essere un impresa agricola o un associazione di imprese agricole. Non sono inoltre ammesse a contributo le iniziative del settore agricolo che conseguano un economia non inferiore al 15% dei consumi iniziali di idrocarburi e di energia elettrica ai sensi dell art. 3 ter, comma 2, della L.P. n. 14/1980 poiché divenuti interventi di prassi corrente che non necessitano di essere agevolati. Per le motivazioni espresse nel 12
40 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ successivo paragrafo gli interventi di cui al presente alinea se previsti dalle schede tecniche sono, invece, consentiti in procedura semplificata. Per casi particolari, l Agenzia provinciale per l energia (APE) ed il Dipartimento Agricoltura e alimentazione stabiliranno i dettagli operativi circa l individuazione della struttura competente; g) gli interventi di risparmio energetico, di cogenerazione ad alto rendimento e di produzione di energia da fonti rinnovabili, ricadenti nella procedura valutativa, il cui beneficiario risulti essere un impresa la cui attività è caratterizzata da codici ATECO (così come definiti nell Allegato a) - Norme di carattere generale - della deliberazione della Giunta provinciale n del 22 dicembre 2005 e s.m.) ricompresi fra quelli per i quali i settori industria, artigianato, commercio e turismo della Provincia hanno disciplinato i relativi aiuti nei limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008. Per le motivazioni espresse nel successivo paragrafo 5.2.1, gli interventi di cui al presente alinea se previsti dalle schede tecniche sono, invece, consentiti in procedura semplificata. Per casi particolari, l Agenzia provinciale per l energia (APE) e l Agenzia provinciale per l incentivazione alle attività economiche (APIAE) stabiliranno i dettagli operativi circa l individuazione della struttura competente; h) gli interventi che non presentano una soglia minima di spesa o di dimensione dell intervento ritenuta significativa, in termini energetici, per l ammissibilità al finanziamento pubblico: dette soglie sono indicate nelle schede tecniche per ciascuna tipologia/tecnologia di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. 13
41 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SOGGETTI BENEFICIARI, PROCEDURE DI FINANZIAMENTO, SCHEDE TECNICHE, SPESA AMMESSA, SPESE TECNICHE, PERCENTUALE E MODALITA DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO 5.1 Soggetti beneficiari Possono essere beneficiari dei contributi per interventi sul territorio della Provincia di Trento, con le limitazioni riportate sotto la voce Ammissibilità nelle singole schede tecniche, i soggetti di seguito individuati (per le singole definizioni si rimanda al capitolo 3): 1. soggetti privati (persone fisiche e persone giuridiche) e organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS); 2. imprese; 3. enti pubblici ed enti strumentali; 4. Energy Services Companies (E.S.Co.); 5. Energy Services Provider Companies (E.S.P.Co.) 5.2 Procedure per la richiesta del finanziamento: semplificata e valutativa Le domande di contributo sono finanziabili secondo due distinte procedure: la procedura semplificata e la procedura valutativa. Le richieste/rendicontazione per interventi rientranti nella procedura semplificata (cfr. paragrafo 6.2 e paragrafo 6.3; si anticipa che in procedura semplificata, la domanda di contributo è generata dal sistema informatico al termine della fase di rendicontazione, previa presentazione da parte dell interessato della richiesta/rendicontazione) o le domande per interventi rientranti nella procedura valutativa (cfr. paragrafo 6.4) devono essere avanzate dagli interessati che possono essere privati, legali rappresentanti di impresa, di Enti pubblici, di Enti no profit, di Fondazioni, di ONLUS, ecc. Pena il non accoglimento, all atto della richiesta/rendicontazione o della domanda gli interessati (o il soggetto che loro rappresentano) devono avere titolo per richiedere il beneficio e, pertanto, non rientrare nei casi di esclusione o inammissibilità previsti dai presenti criteri o dalle schede tecniche a questi criteri allegate. Ciascuna richiesta/rendicontazione per intervento rientrante nella procedura semplificata e ciascuna domanda per intervento rientrante nella procedura valutativa deve riguardare una sola tipologia/tecnologia (come individuata nelle schede tecniche); nel caso di domanda relativa ad un intervento complesso presentata con la procedura valutativa, il computo metrico estimativo dovrà essere opportunamente suddiviso fra le diverse tipologie/tecnologie caratterizzanti l intervento e le domande dovranno essere tante quante le tipologie di cui l intervento si compone. Per evidenti ragioni di razionalità ed economicità dell azione amministrativa si rende necessario introdurre il principio secondo il quale in procedura valutativa - il destinatario di un provvedimento di concessione del contributo non può rinunciare a questo beneficio e ripresentare una domanda, per lo stesso intervento, nel Bando dell anno successivo né che per lo stesso intervento possa essere presentata nel corso dello medesimo Bando prima la domanda in procedura valutativa (con intervento non ancora iniziato) e successivamente ad 14
42 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ intervento concluso la richiesta rendicontazione in procedura semplificata. Nel rispetto di quanto previsto al paragrafo 5.8, si rende altresì necessario introdurre il principio secondo il quale per lo stesso intervento non possono essere richiesti altri contributi qualora si intenda inoltrare richiesta/rendicontazione (procedura semplificata) o presentare domanda (procedura valutativa) ai sensi dei presenti criteri. I presenti criteri non si applicano agli interventi per investimenti significativi nel settore dell energia con spesa ammessa superiore ad un milione di Euro, in attesa dell adozione di una specifica disciplina ai sensi del comma 8 bis dell articolo 32 della Legge provinciale n. 3/2006 e ss.mm. che prevederà anche il periodo temporale entro il quale sarà possibile presentare tali fattispecie di domande. Interventi con rilevanti finalità pubbliche e che rivestono particolari motivi di urgenza in relazione alla necessità di integrazione funzionale ed esecutiva con lavori già finanziati da altre leggi di settore ed in fase di completamento possono essere ammessi a contributo nel corso dello stesso anno di presentazione. Tali fattispecie sono comunque individuate singolarmente con apposito provvedimento della Giunta provinciale che individua contestualmente l entità della spesa e le modalità con le quali la stessa deve essere sostenuta Procedura semplificata: quali interventi possono essere finanziati Di norma, ricadono nella procedura semplificata gli interventi che - già realizzati (cfr. capitolo 3) alla data della richiesta/rendicontazione avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una spesa ammessa (cfr. capitolo 3) inferiore o uguale a Euro ma anche gli interventi che, pur presentando (in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche) una spesa ammessa superiore al predetto limite, sono stati realizzati con una spesa documentata da fatture quietanzate (pagate) il cui importo risulti inferiore a Euro. Gli interventi che presentano una spesa ammessa (con la specificazione di cui sopra) inferiore o uguale ai Euro devono essere rendicontati tramite la procedura semplificata da tutti i soggetti beneficiari come sopra individuati ad eccezione: - degli enti pubblici che, se lo desiderano, possono effettuare domanda tramite la procedura valutativa anche in presenza di interventi con spesa ammessa inferiore ai Euro; - delle imprese che optano per seguire le norme previste nel regolamento (CE) n. 800/2008 (vedi paragrafo 5.6.2): in questo caso, infatti, poiché il regolamento comunitario dispone che le domande di contributo devono essere presentate prima dell effettuazione dei lavori, l impresa che intende avvalersi delle regole del regolamento medesimo deve presentare la domanda esclusivamente tramite procedura valutativa Procedura valutativa: quali interventi possono essere finanziati Di norma ricadono in questa procedura gli interventi che - non ancora iniziati alla data della domanda avanzata dal soggetto interessato - in base alle loro dimensioni e caratteristiche tecniche presentano una spesa ammessa (cfr. capitolo 3) superiore a Euro. Possono ricorrere a questa procedura, anche per interventi caratterizzati da una spesa ammessa 15
43 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ inferiore o uguale a Euro, gli enti pubblici ed anche le imprese che optano per seguire le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Nel caso in cui, ad istruttoria avvenuta, la spesa ammessa risultasse inferiore o uguale a Euro, l intervento cui la domanda si riferisce rimane confermato nella relativa graduatoria di priorità (cfr. paragrafo 6.5). Particolare attenzione deve essere posta nella valutazione degli interventi la cui spesa di realizzazione si colloca nell intorno dei Euro. Se la spesa risultasse inferiore a detto limite, infatti, si ricadrebbe nella procedura semplificata la quale, come sopra descritto, prevede domanda e rendicontazione dopo aver effettuato l intervento. Ma se la spesa dovesse risultare superiore (procedura valutativa), è necessario produrre domanda prima di effettuare l intervento: si devono, quindi, stimare con attenzione gli importi in gioco, soprattutto se essi si avvicinano al valore di soglia. Questo per non incorrere in una riduzione del beneficio stesso qualora si fosse valutato che l intervento potesse ricadere nella procedura semplificata e quindi si era proceduto alla sua realizzazione salvo poi, a fine lavori, accorgersi che la spesa sostenuta e documentata risultava superiore ai Euro e quindi che la richiesta di contributo doveva essere presentata seguendo la procedura valutativa, prima dell inizio dei lavori stessi. Infatti, in questo caso, il calcolo del contributo con la procedura semplificata potrà essere effettuato solo sull ammontare della spesa sostenuta e documentata nel limite massimo dei Euro, con sacrificio della spesa eccedente. In procedura valutativa, in base all opzione esercitata al momento della presentazione della domanda, il contributo alle imprese è concesso con una delle seguenti modalità alternative: 1) ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea 28 dicembre 2006; 2) ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell Unione europea il 9 agosto 2008 (articoli 21 e 23) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria). Per quanto riguarda l appartenenza dell impresa alla dimensione piccola, media o grande, si farà riferimento all allegato 1 del regolamento CE n. 800/2008. Il citato regolamento esplicitamente esclude il pagamento di aiuti individuali a favore di imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale per l applicazione del regolamento (vedi art. 1, par. 6, lett. a) del regolamento). Inoltre il regolamento non si applica alle imprese in difficoltà. Per le imprese operanti nel settore edilizio ed immobiliare si rimanda ai successivi paragrafi Le E.S.P.Co. nel rispetto di quanto esposto al capitolo 3 - possono accedere alla procedura valutativa a condizione che la spesa ammessa relativa ai singoli interventi riferiti alla tipologia/tecnologia rispetto alla quale è chiesto il contributo rispetti il limite stabilito per l accesso alla procedura stessa (spesa superiore a Euro). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più beneficiari, per ciascuna tipologia/tecnologia. Le E.S.Co. nel rispetto di quanto esposto al capitolo 3 - possono accedere alla procedura valutativa a condizione che la spesa ammessa relativa a tutti gli interventi eseguiti nei confronti di un solo cliente, anche caratterizzati da più tipologie/tecnologie, rispetti il limite stabilito per l accesso alla procedura stessa (spesa ammessa superiore a Euro). Si ricorda che deve essere presentata una domanda, ancorché riferita a più interventi anche di diverse tipologie/tecnologie, per ciascun cliente con il quale la E.S.Co. ha stipulato un contratto di rendimento energetico. 16
44 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Indipendentemente dal soggetto interessato, la presentazione della domanda non comporta, verso il richiedente, impegno da parte dell Agenzia per la concessione e/o la liquidazione del contributo. 5.3 Schede tecniche Le schede tecniche riportano i parametri tecnico/economici utili al calcolo della spesa ammessa per ogni tipologia di lavori espressa in funzione delle caratteristiche tecnico/dimensionali dell intervento: gli importi sono comprensivi di IVA (ad eccezione di quelli della scheda tecnica n. 21); per le modalità di calcolo della spesa ammessa si rimanda al paragrafo 5.4 mentre per le modalità di calcolo del contributo si rimanda al paragrafo 5.7. In ciascuna scheda tecnica sono elencati gli elementi da considerare nel caso concreto, comprese le caratteristiche tecniche degli apparecchi ed impianti, ai fini della definizione dell istruttoria tecnica e della ammissibilità al contributo. Le schede tecniche di cui all Allegato 2 riportano, ove ritenuto necessario, i valori dei contributi minimi/massimi (indipendentemente dal risultato del prodotto fra spesa ammessa e percentuale di contributo) nonché ulteriori limitazioni quali, ad esempio, quelle relative alla spesa massima o al non superamento del contributo massimo a favore di un solo beneficiario che presenti più domande sulla stessa tipologia. 5.4 Spesa ammessa. Aspetti generali Di norma e con le eccezioni nel seguito riportate, le modalità di calcolo della spesa ammessa (cfr. capitolo 3) sono le stesse per entrambe le procedure e per tutti i beneficiari, con l eccezione, in procedura valutativa, degli interventi eseguiti dalle imprese che scelgano le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008. A parte questa ultima eccezione, l individuazione del limite massimo di spesa ammessa, ove previsto nelle schede tecniche, è stato effettuato facendo riferimento: 1) a prezzi medi parametrici in funzione delle caratteristiche tecnico-dimensionali, comprensivi del costo di acquisto dei materiali e della messa in opera. I prezzi assunti alla base delle valutazioni parametriche sono stabiliti con riferimento a valori medi di mercato; 2) ad un valore complessivo parametrizzato in funzione del risparmio energetico ottenibile, ad esempio Euro/kWh. Di norma, la spesa ammessa è calcolata utilizzando i parametri delle schede tecniche i cui valori economici come anticipato al precedente paragrafo sono comprensivi di IVA (ad eccezione di quelli della scheda tecnica n. 21) costituendo, pertanto, riferimento per i beneficiari che non possono detrarre l IVA. Per i beneficiari che possono detrarre l IVA, gli importi della spesa ammessa calcolati con l uso delle schede tecniche devono essere diminuiti forfettariamente del 10%. Nel caso di interventi di particolare complessità tecnica, il limite massimo di spesa ammessa è definito in relazione ai costi esposti nel preventivo. Tali fattispecie sono puntualmente indicate nelle schede tecniche per tipologia/tecnologia. Si ritiene utile precisare quanto segue: 17
45 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ in procedura semplificata, ai fini della liquidazione del contributo, il calcolo della spesa ammessa è effettuato ad intervento completato al momento della rendicontazione (cfr. paragrafo 5.7); in procedura valutativa il calcolo della spesa ammessa prevede due fasi: - in sede istruttoria, ai fini del calcolo del contributo che sarà indicato nel provvedimento di concessione (cfr. paragrafo 6.5), il calcolo della spesa ammessa (eventualmente comprensivo delle spese tecniche cfr. paragrafo 5.5) è effettuato sulla base della documentazione (di norma progetto) allegata alla domanda relativa all intervento e confrontato con la spesa prevista da progetto secondo modalità analoghe a quelle descritte al successivo paragrafo 5.7 (dove in luogo di spesa sostenuta dal beneficiario leggasi spesa prevista da progetto); - in sede di rendicontazione, ad intervento completato, ai fini della liquidazione del contributo (cfr. paragrafo 6.6) la spesa ammessa (già calcolata nella fase istruttoria o ricalcolata in base ai definitivi parametri tecnici dell intervento completato qualora detti parametri risultino inferiori a quelli di progetto) è confrontata con la spesa sostenuta secondo le modalità descritte al successivo paragrafo Spesa ammessa: procedura semplificata - imprese In procedura semplificata, il contributo alle imprese è concesso unicamente ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006. La spesa ammessa è calcolata come descritto al precedente paragrafo 5.4 ed il valore massimo è riportato nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese regolamento (CE) n. 800/2008 Nel caso di interventi con domanda presentata sulla procedura valutativa, il valore della spesa ammessa per le imprese che scelgono le norme di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 e che non siano fra quelle escluse dai presenti criteri - vedi lettere f) e g) del precedente paragrafo è pari a quello dei costi ammissibili calcolati come indicato ai paragrafi 6 e 7 dell art. 18 del regolamento (CE), senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi e con riferimento alle tipologie investimenti per la tutela ambientale in misure di (1) risparmio energetico, (2) cogenerazione ad alto rendimento e (3) produzione di energia da fonti rinnovabili. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti d investimento necessari a raggiungere un livello di tutela ambientale superiore a quello contemplato dalle norme comunitarie applicabili, senza tener conto, come detto, dei vantaggi e dei costi operativi. Nel caso in cui il costo dell investimento sia facilmente individuabile all interno del costo complessivo dell investimento, il costo ammissibile corrisponde a tale costo mentre, in tutti gli altri casi, i sovraccosti di investimento sono calcolati rapportando l investimento alla situazione controfattuale caratterizzata da un investimento paragonabile dal punto di vista tecnico (investimento di riferimento). Per investimento di riferimento s intende un investimento che presenti la stessa capacità produttiva e che, dal punto di vista commerciale, sia un alternativa credibile all investimento in esame. I contributi alle imprese operanti nel settore edilizio ed immobiliare non possono essere concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 ma solamente ai sensi della disciplina 18
46 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 (cfr. paragrafo 5.4.3) Spesa ammessa: procedura valutativa - imprese a titolo de minimis Nel caso di interventi con domanda presentata sulla procedura valutativa, qualora le imprese optassero per il regime di aiuti a titolo di de minimis, il contributo è concesso ai sensi della disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammessa stabilite nei presenti criteri. La spesa ammessa è calcolata come descritto al precedente paragrafo 5.4 ed il valore massimo è riportato nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Per le imprese operanti nel settore edilizio e immobiliare, il contributo è concesso unicamente ai sensi della disciplina degli aiuti de minimis nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammessa stabilite nei presenti criteri: in fase di vendita, l impresa dovrà informare gli acquirenti di beneficiare o di aver beneficiato dei contributi provinciali ai sensi della L.P. 14/1980 e s.m. per la realizzazione dell immobile oggetto della vendita. Detta informazione dovrà, inoltre, esplicitamente essere riportata nel rogito notarile nel quale l acquirente/promissorio dovrà, anche, prendere atto dei vincoli imposti dalla legge, ad esempio in merito alla inalienabilità delle strutture fisse installate oggetto del contributo e dovrà, infine, impegnarsi a sua volta a riportare nel nuovo contratto/rogito, qualora cedesse l immobile, analogo impegno a carico del nuovo compratore. 5.5 Spese tecniche Ai fini del calcolo del contributo (cfr. paragrafo 5.7) in procedura semplificata alla spesa ammessa non possono essere aggiunte le eventuali spese tecniche. Ai fini del calcolo del contributo (cfr. paragrafo 5.7) in procedura valutativa, alla spesa ammessa possono essere aggiunte le eventuali spese tecniche, al netto o al lordo dell IVA a seconda del soggetto richiedente, nelle seguenti misure: fino ad un massimo del 5% della spesa ammessa (cfr. paragrafo 5.4) per interventi proposti da soggetti privati, ONLUS, imprese o E.S.Co.: interamente, per gli interventi proposti da enti pubblici. Si accede alla procedura valutativa quando la somma della spesa ammessa (come calcolata in sede istruttoria cfr. paragrafo 5.4) e delle spese tecniche è superiore a euro e fino a 1 milione di euro. 5.6 Percentuale di contributo. Aspetti generali Di norma e con le eccezioni degli interventi eseguiti dalle imprese che, in procedura valutativa, non escluse ai sensi del precedente paragrafo 4.2, scelgono le regole indicate dal regolamento (CE) n. 800/2008 (vedi successivo paragrafo 5.6.2) e dalle ONLUS (vedi successivo paragrafo 5.6.1), il valore della percentuale di contributo da applicare in procedura semplificata ed in procedura valutativa per i restanti soggetti è puntualmente riportato in ciascuna delle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione che 19
47 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ approva i presenti criteri: ad esso valore, applicato alla spesa ammessa calcolata con le modalità di cui ai precedenti punti, va fatto riferimento per il calcolo del contributo Percentuale di contributo: ONLUS Sia in procedura semplificata che in procedura valutativa, le ONLUS (come definite al capitolo 3), relativamente alle tipologie per le quali è prevista loro la possibilità di presentare domanda, beneficiano di una percentuale di contributo pari al 50% o superiore qualora prevista dalla relativa scheda tecnica. Per la tipologia relativa agli impianti fotovoltaici la percentuale rimane quella riportata nelle corrispondenti schede tecniche Percentuale di contributo: imprese regolamento (CE) n. 800/2008 Nel caso di interventi con domanda presentata sulla procedura valutativa, qualora le imprese che possono chiedere contributi secondo i presenti criteri optassero per il calcolo del contributo con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008 (escluse, quindi, le imprese operanti nel settore edilizio e immobiliare cfr. paragrafo 5.4.2), le percentuali di contributo applicabili sono le seguenti: 1. per investimenti per la tutela dell ambiente in misure di risparmio energetico: 30% (piccola impresa) 30% (media impresa) 20% (grande impresa) 2. per investimenti per la tutela dell ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento: 30% (piccola impresa) 30% (media impresa) 20% (grande impresa) 3. per investimenti per la tutela dell ambiente per produzione di energia da fonti rinnovabili: 30% (piccola impresa) 30% (media impresa) 20% (grande impresa) Per quanto riguarda la definizione di piccola, media e grande impresa si fa riferimento all allegato 1 al regolamento (CE) n. 800/ Modalità di calcolo del contributo. Aspetti generali Sia per la procedura semplificata che per la procedura valutativa, con le eccezioni riportate ai successivi paragrafi , e le limitazioni in ordine al valore dei contributi massimi concedibili evidenziati nelle singole schede tecniche, di norma: - qualora la spesa sostenuta dal beneficiario (al netto o al lordo dell IVA a seconda del soggetto richiedente) risulti uguale o superiore alla spesa ammessa (cfr. paragrafo 5.4), il valore del contributo è calcolato moltiplicando la percentuale di contributo per il valore della spesa ammessa; - qualora la spesa sostenuta dal beneficiario (al netto o al lordo dell IVA a seconda del soggetto richiedente) risulti inferiore alla spesa ammessa (cfr. paragrafo 5.4), il valore del contributo è calcolato moltiplicando la percentuale di contributo per il valore della spesa sostenuta. 20
48 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Modalità di calcolo del contributo: imprese Una eccezione rispetto al principio di cui al precedente paragrafo è rappresentata dalle imprese che hanno titolo per richiedere i contributi secondo i presenti criteri ed optano a favore del contributo calcolato con le norme del regolamento (CE) n. 800/2008: in questo caso i valori della spesa ammessa (che diventa costo ammissibile) e della percentuale di contributo sono quelli indicati, rispettivamente, nei precedenti paragrafi e Qualora le suddette imprese, obbligatoriamente in caso di procedura semplificata ed a loro scelta in caso di procedura valutativa, dovessero indirizzarsi verso il regime del de minimis, la spesa ammessa e la percentuale di contributo sono quelli indicati nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri Modalità di calcolo del contributo: E.S.Co. ed E.S.P.Co Per come sono state definite nel precedente capitolo 3, le E.S.Co. possono beneficiare dei contributi purché il contratto di rendimento energetico (cfr. capitolo 3) E.S.Co./cliente ne tenga esplicitamente conto nella definizione dei rispettivi obblighi economici. Per come sono state definite nel precedente capitolo 3, la E.S.P.Co. può beneficiare dei contributi purché le fatture emesse evidenzino in modo esplicito l importo dello sconto praticato dalla E.S.P.Co. stessa al cliente pari al contributo che questo ultimo avrebbe percepito qualora lo avesse chiesto come soggetto beneficiario individuale. 5.8 Disciplina sulla cumulabiltà del contributo con altre agevolazioni I beneficiari di contributi di cui alle presenti direttive e criteri non possono utilizzare alcun altro strumento di incentivazione attivato dallo Stato come, ad esempio, i certificati verdi, la tariffa omnicomprensiva, le detrazioni fiscali del 36% (di cui alla legge 27 dicembre 1997 n. 449 e s.m.) e del 55% (come confermata dal decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201), ad eccezione di quanto disposto all art. 6, comma 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 18 dicembre 2008 per gli impianti alimentati da biomasse da filiera. I contributi di cui alle presenti direttive e criteri possono essere cumulati con i certificati bianchi (titoli derivanti dall applicazione delle disposizioni attuative dell articolo 9, comma 1, del decreto Leg.vo n. 79/1999, nonché dell articolo 16, comma 4, del decreto Leg.vo n. 164/2000. Quanto sopra discende dal combinato disposto dell articolo 7 della L.P. n. 14/1980 e s.m. con il quale si stabilisce che i contributi previsti dalla medesima legge e, quindi, dai presenti criteri, non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse, per lo stesso intervento, in base ad altre disposizioni provinciali, statali o comunitarie, salvo diversa indicazione della Giunta provinciale e dall articolo 6 del decreto Leg.vo n. 115/2008 (armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di efficienza energetica) con il quale si stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2009, gli strumenti di incentivazione di ogni natura attivati dallo Stato per la promozione dell efficienza energetica, non sono cumulabili con ulteriori contributi comunitari, regionali o locali, fatta salva la possibilità di cumulo con i certificati bianchi. 21
49 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Si precisa, inoltre, che i contributi di cui alle presenti direttive e criteri non sono cumulabili con le misure di incentivazione degli indici edilizi volti a favorire l'uso di tecniche di edilizia sostenibile, come stabiliti nell Allegato 2 Incrementi volumetrici della deliberazione della Giunta provinciale n del , in attuazione delle leggi provinciali 4 marzo 2008, n. 1 e 3 marzo 2010, n. 4. Eventuali eccezioni alla cumulabilità dei contributi sono riportate nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione che approva i presenti criteri. Per ottemperare ai soprascritti divieti, nei fac-simile di domanda di contributo relativa alla procedura semplificata ed alla procedura valutativa, il richiedente dichiarerà esplicitamente di essere a conoscenza e di impegnarsi al puntuale rispetto della disciplina della cumulabilità di cui al presente paragrafo. In procedura semplificata, con riferimento alla cumulabilità con gli incentivi previsti dal Conto energia per gli interventi (impianti potenza max 3kW con data inizio lavori nell anno 2011 e completati nel c.d. periodo transitorio anno 2011/2012) eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati, il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dai decreti del Ministero dello Sviluppo Economico 6 agosto 2010 e 5 maggio Tramite la disciplina dei controlli, descritta al successivo capitolo 7, si procederà alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. E opportuno, peraltro, sottolineare che, qualora un intervento si componga di più parti distinguibili tra loro, alcune delle quali non possono beneficiare dei certificati verdi, queste ultime possono beneficiare dei contributi di cui ai presenti criteri. Ad esempio, nel caso di impianti di produzione mista termica ed elettrica alimentata da fonti rinnovabili, è ammissibile a contributo provinciale la parte di produzione dell energia termica non riconducibile alla produzione elettrica: sono fatti comunque salvi i casi appena qui sotto riportati. Nel caso in cui un impresa optasse per il calcolo del contributo con le regole di cui al regolamento (CE) n. 800/2008, il contributo previsto nei presenti criteri soggiacerebbe alle seguenti disposizioni: è possibile il cumulo con qualsiasi altro aiuto esentato ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008, purché tali misure di aiuto riguardino differenti costi ammissibili e individuabili; non è possibile il cumulo con altri aiuti esentati in virtù del regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008 o con gli aiuti d'importanza minore (de minimis) che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione (GU L 379 del , pag. 5) ovvero con altri finanziamenti della Comunità relativi agli stessi costi coincidenti in parte o integralmente ammissibili, ove tale cumulo porti al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili all'aiuto in questione in base al presente provvedimento; sono escluse dal divieto di cumulo le misure fiscali, riconosciute dalla Commissione europea come non costituenti aiuti di stato, previste a favore delle imprese. 5.9 Ulteriori obblighi in capo ai beneficiari Titoli di Efficienza Energetica Le norme che regolano la promozione del risparmio energetico, in particolare i decreti del Ministero delle Attività Produttive del 20 luglio 2004, prevedono la possibilità, in capo a determinati soggetti (e la Provincia rientra fra questi), di richiedere all Autorità per l energia elettrica e il gas (AEEG) l emissione di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) per interventi di risparmio energetico: peraltro i TEE vengono 22
50 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ emessi dall AEEG solo al raggiungimento di una soglia minima, che gli interventi realizzati tramite la procedura semplificata singolarmente non raggiungono. Per gli interventi oggetto di domanda di contributo/richiesta di liquidazione rientranti nella procedura semplificata come descritta nei presenti criteri, i beneficiari (E.S.Co. ed E.S.P.Co. escluse) si impegnano a cedere alla Provincia il diritto a chiedere all AEEG i TEE che si rendessero eventualmente disponibili a seguito della realizzazione degli interventi soggetti al contributo. Nel caso di interventi rientranti nella procedura valutativa il beneficiario, all atto della presentazione della domanda, può scegliere se cedere o meno alla Provincia il diritto a richiedere i TEE. Scambio di quote di emissione Le norme che regolano il sistema per lo scambio di quote di emissione, istituito dalla direttiva europea 2003/87/CE, integrata dalla direttiva 2004/101/CE, prevedono, tra l altro, la possibilità di utilizzare le riduzioni generate da progetti di CDM (Clean Development Mechanism) e di JI (Joint Implementation). Detti meccanismi flessibili possono essere utilizzati da soggetti pubblici (e privati) che, pur non avendo obblighi di riduzione di emissione (come la Provincia) hanno facoltà di acquisire crediti e collocarli sul mercato delle emissioni. Pur nelle indubbie difficoltà operative per l attuazione di quanto reso possibile dalle soprarichiamate direttive europee, con i presenti criteri la Provincia è autorizzata a ricercare gli opportuni meccanismi per sfruttare le possibilità offerte dal sistema di scambio di quote di emissione estendendo ai beneficiari, come descritto al paragrafo precedente e con le medesime distinzioni fra procedura semplificata e valutativa, gli eventuali obblighi cui dovranno sottostare. Norme in materia di urbanistica ecc. Come richiesto all articolo 3 bis della L.P. 14/1980, gli interventi che beneficiano dei contributi di cui ai presenti criteri devono essere in regola con le norme in materia di urbanistica, di tutela storico-artistica e di tutela paesaggisticoambientale. Inoltre, devono essere installati a regola d arte e comunque nel rispetto delle norme tecniche che regolano ciascun settore caratterizzante l intervento in questione. 23
51 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ TERMINI GENERALI VALIDITA CRITERI. PROCEDURE PER LA CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI In questo capitolo sono individuati i termini di validità dei presenti criteri; sono anche descritte le fasi per la richiesta, la concessione e la liquidazione dei contributi tramite la procedura semplificata e tramite la procedura valutativa: l accesso all una o all altra delle stesse è determinato di norma e con le eccezioni riportate ai paragrafi e dal fatto che la spesa ammessa (cfr. capitolo 3) risulti, rispettivamente, inferiore/uguale a o superiore a Euro ma non oltre 1 milione di Euro. 6.1 Termini generali di validità criteri I presenti criteri, come meglio specificato nel dispositivo della deliberazione di approvazione degli stessi, sono validi e si applicano: per la procedura semplificata: con le eccezioni riportate al successivo paragrafi 6.1.1, di norma agli interventi realizzati (cfr. capitolo 3) nel periodo fra l entrata in vigore dei presenti criteri (1 gennaio 2012) ed il giorno precedente la data di decorrenza dei criteri per il 2013; per la procedura valutativa: a tutte le domande presentate dal primo giorno di vigenza del Bando 2012 e fino al giorno di chiusura dello stesso: l arco temporale entro cui sarà possibile presentare le domande sarà stabilito con successiva provvedimento che definirà le modalità operative del Bando Procedura semplificata: periodo transitorio Una caso particolare è rappresentato dagli interventi iniziati o eseguiti o terminati nel così detto periodo transitorio (cfr. capitolo 3). Il successivo schema costituisce la linea guida per la formulazione delle modalità di accesso ai finanziamenti degli interventi realizzati nel periodo transitorio 1 gennaio dicembre 2012 e di quelli che alla data di fine Bando 2012 risulteranno in corso di ultimazione. 24
52 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Schema per la formulazione nei prossimi Bandi delle modalità di accesso ai finanziamenti degli interventi in procedura semplificata 25
53 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ In tale schema sono stati individuati tre criteri: quello in corso di validità per l anno 2012 e quelli ad esso anteriore (anno 2011) e posteriore (anno 2013); sono stati individuati altresì tre Bandi: quello in corso (anno 2012) e quelli ad esso anteriore (anno 2011) e posteriore (anno 2013). Per le definizioni delle date (data inizio lavori e data fine lavori) nonché di intervento realizzato si rimanda al capitolo 3. Nel corso di validità del Bando 2012 (penultima colonna) sono indicati quali criteri si applicano in funzione dei tempi di realizzazione degli interventi. Analogamente, nel corso di validità del Bando 2013 sono indicati quali criteri si applicheranno in funzione dei tempi di realizzazione degli interventi Procedura valutativa: periodo transitorio Per la sola procedura valutativa, si richiama quanto disposto dal punto 1) alla deliberazione della G.P. n.3090/2011 (omissis: non è possibile presentare domande al di fuori del periodo di validità del Bando2011) e si conferma anche per i presenti criteri la non possibilità di presentare domande al di fuori del periodo di validità del Bando Procedura semplificata: definizione delle priorità nella concessione dei contributi La procedura semplificata, è resa possibile dal comma 5 dell art. 5 della L.P. 14/1980. Il finanziamento degli interventi rendicontabili in procedura semplificata è disposto per singolo esercizio finanziario, successivamente all approvazione del bilancio preventivo dell APE relativo all esercizio medesimo, e sarà quantitativamente indicato dal provvedimento che definirà le modalità operative del Bando Nell esercizio 2012, detta copertura finanziaria prevederà due budget: il primo budget relativo al finanziamento di tutte le tipologie/tecnologie previste dai presenti criteri per la procedura semplifica ad esclusione degli interventi eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati relativi alla scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete (impianti potenza max 3kW con data inizio lavori nell anno 2011 e completati nel c.d. periodo transitorio anno 2011/2012); il secondo budget relativo al finanziamento dei soli interventi eseguiti da privati o soggetti a questi equiparati relativi alla scheda n. 14 impianti fotovoltaici in rete (impianti potenza max 3kW con data inizio lavori nell anno 2011 e completati nel c.d. periodo transitorio anno 2011/2012). Per le definizioni dei precedenti termini si rimanda al capitolo 3 dell Allegato 1 al presente provvedimento). La liquidazione dei contributi a favore dei soggetti richiedenti, ferma restando la disponibilità di risorse finanziarie sui due budget messi a disposizione per ciascuna dei due gruppi di tipologie di intervento, avverrà nel rispetto dell ordine cronologico di prenotazione delle richieste/rendicontazioni effettuate telefonicamente al contact-center. Da quanto sopra ne deriva che il contac-center riceverà le telefonate di richiesta/prenotazione della rendicontazione (nei termini temporali previsti dal Bando 2012) e potrà procedere alla comunicazione della data dell appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione stessa - presso uno sportello APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT - fino al raggiungimento del budget disponibile per ciascuno dei due gruppi di tipologie/tecnologie di intervento. All esaurimento di uno (od entrambi) dei detti budget, qualora ricorresse il caso, l utenza interessata sarà tempestivamente informata tramite comunicati - aventi carattere generale - 26
54 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ pubblicati sulla stampa locale, sul sito web della Provincia Autonoma e dell Agenzia Provinciale per l energia nonché tramite contact-center attraverso messaggio audio. Tuttavia, qualora si raggiungesse il limite massimo di uno (od entrambi) dei detti budget, le telefonate di prenotazione della richiesta/rendicontazione inerenti quel gruppo di tipologie/tecnologie di intervento potranno continuare ad essere ricevute dal contact-center, sempre nei termini temporali previsti dal Bando 2012 ma senza assegnazione della data di appuntamento per la formalizzazione della rendicontazione. In tale evenienza (superamento budget, prenotazione rendicontazione senza appuntamento) qualora nel corso di validità del Bando 2012 il budget di uno o di entrambi i due gruppi di tipologie/tecnologie di intervento sopra specificati fosse integrato con nuovi fondi, il contactcenter potrà procedere (per il gruppo di tecnologie/tipologie relativo, seguendo l ordine cronologico della precedente telefonata di richiesta/rendicontazione) a ricontattare telefonicamente quegli utenti che nella precedente fase avevano richiesto (senza sèguito) la prenotazione/rendicontazione e procedere alla assegnazione degli appuntamenti ovviamente fino al raggiungimento dell eventuale nuovo limite finanziario, raggiunto il quale si ricadrebbe nella fattispecie precedente. Le richieste di prenotazione rendicontazione degli interventi che al termine del Bando 2012 non trovassero copertura nelle risorse individuate saranno considerate annullate: qualora ricorresse questo caso, l utenza interessata attraverso un nota avente carattere generale - sarà tempestivamente informata tramite comunicati pubblicatati sulla stampa locale, tramite il sito web della Provincia Autonoma e dell Agenzia Provinciale per l energia. Le telefonate di prenotazione al contact-center relative agli interventi fuori budget non potranno costituire titolo per il riconoscimento dei contributi. 6.3 Procedura semplificata: aspetti generali Come precisato al paragrafo 6.1 con successivo provvedimento saranno definite le modalità operative del Bando 2012 indicando, tra l altro, per gli interventi in procedura semplificata l arco temporale di esecuzione degli interventi rendicontabili su tale procedura in vigenza del citato Bando. In procedura semplificata (cfr. paragrafo 5.2.1), nel rispetto delle esclusioni e delle modalità di priorità di cui al precedente 6.2, di norma e con le eccezioni di seguito esposte, per gli interventi completati (cfr. capitolo 3), l erogazione dei contributi a favore dei soggetti beneficiari è effettuata fatta salva la completezza della documentazione - nel rispetto del budget disponibile e dell ordine cronologico di prenotazione telefonica delle rendicontazioni, cioè, nel rispetto della data, dell ora e del minuto delle telefonate al contact-center. All atto della telefonata di prenotazione della rendicontazione (che deve essere attivata da uno degli interessati al contributo c.d. beneficiario/beneficiari) l intervento deve risultare realizzato (cfr. capitolo 3) e gli interessati al contributo devono essere in possesso di tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) relative all intervento debitamente loro intestate anche se non ancora quietanzate; in tale fase, sarà richiesto loro l importo sostenuto per la realizzazione dell intervento. Alla data dell appuntamento presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT l intervento deve risultare completato (cfr. capitolo 3): 27
55 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ pertanto, tutte le fatture relative all intervento (acquisto materiali e messa in opera) devono risultare quietanzate (pagate) tramite bonifico bancario, postale, on-line o tramite ricevuta bancaria (RIBA). Le fatture quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate valide ai fini della verifica della spesa sostenuta e potrebbero essere motivo di esclusione dell intervento dai benefici dei presenti criteri. Sono ammesse anche le spese documentate da autofattura emesse ai sensi della vigente normativa fiscale. Inoltre, alla data dell appuntamento presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT, gli interessati devono produrre la scheda descrittiva dell intervento (che verrà approvata con successivo provvedimento con il quale si definiranno le modalità operative del Bando 2012) ed eventuale altra documentazione prevista nella medesima scheda e/o nella corrispondente scheda tecnica. Qualora il richiedente non dovesse presentarsi all appuntamento o all atto dell appuntamento si riscontrasse che una delle fatture relative all intervento è stata emessa in data posteriore alla data di prenotazione e/o una delle fattura non è stata quietanzata si procederà all annullamento della prenotazione e del relativo ordine cronologico dovuto alla prenotazione telefonica. In tale fattispecie, su richiesta avanzata entro i termini di validità del Bando 2012 ed in presenza di budget disponibile per quel gruppo di tipologie/tecnologie di intervento, il contact-center comunicherà una nuova data di appuntamento (con nuovo ordine di prenotazione) per rendicontare. In tutti i casi, il contact center non potrà assegnare appuntamenti se richiesti al di fuori della validità temporale del Bando Terminata la fase rendicontale, previo controllo della documentazione inserita nell applicativo informatico, APE procederà alla concessione ed alla liquidazione del contributo ed all invio dei dati a Cassa del Trentino S.p.A. che provvederà al pagamento con il sistema on-banking, direttamente sul conto corrente intestato o contestato al beneficiario. La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso Procedura semplificata: privati, imprese ed Enti Pubblici Nel rispetto delle esclusioni e delle modalità di priorità di cui ai precedenti paragrafi, dopo la fase propedeutica precedentemente descritta, a rendicontazione effettuata presso APE o presso uno sportello di assistenza ed informazione al pubblico della PAT, l applicativo informatico stampa la domanda di contributo e la contestuale richiesta di liquidazione; tale atto sarà così composto: a) dalla domanda di contributo/richiesta di liquidazione, completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, anche con riferimento alla cessione, a favore 28
56 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2 (questi due ultimi obblighi non sono posti in capo alle E.S.Co. ed alle E.S.P.Co.); b) dalla documentazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, resa ai sensi dell art. 47 del D.P.R , n. 445, riportante: 1. specifica dichiarazione in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare, in alternativa, che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa, oppure che la concessione del contributo soddisfa le regole comunitarie degli aiuti de minimis; 2. le informazioni tecniche relative all intervento effettuato; 3. il rendiconto finale in ordine alla spesa sostenuta per l'intervento e la regolare esecuzione dello stesso. Per quanto riguarda la documentazione di cui alla precedente lettera b), particolare attenzione deve essere riservata al caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto: devono allora essere rispettate le prescrizioni disposte dall art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni) e s.m.. Nel caso il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione sopra indicata andrà integrata con quanto riportato al punto 3 e) dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni, che prevede un atto di approvazione della contabilità finale e del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori, nonché del riepilogo delle spese sostenute, della copia conforme del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori e, per i lavori in diretta amministrazione, quando non potesse essere prodotto il certificato di collaudo o di regolare esecuzione, dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori sulla regolare esecuzione dell opera e sul rispetto dei termini assegnati per l ultimazione dei lavori; le fatture dovranno risultare quietanzate nei modi consentiti dalla normativa vigente Procedura semplificata: E.S.Co. ed E.S.P.Co Per quanto riguarda le richieste/rendicontazioni presentate dalle E.S.Co. e dalle E.S.P.Co., in considerazione del numero limitato delle richieste medesime, non è stato ritenuto conveniente estendere l applicativo informatico a detti beneficiari. Nel rispetto dei termini temporali previsti dal Bando 2012 e con riferimento alla data e all ora della telefonata ed alla disponibilità dei budget messi a disposizione per ciascuna dei due gruppi di tipologie di intervento, E.S.Co. ed E.S.P.Co., tramite il contact-center, contatteranno per la rendicontazione dei loro interventi direttamente APE che provvederà alla raccolta delle domande in formato cartaceo (i relativi fac-simile saranno approvati con successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2012), alla loro concessione, liquidazione e pagamento nei modi tradizionali ma con rispetto a quelli della procedura semplificata. Per accedere alla procedura semplificata le E.S.P.Co. devono osservare le seguenti disposizioni: - ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare una sola tipologia di interventi e l ammontare complessivo dei contributi ricompresi nell elenco dei beneficiari non potrà superare indicativamente i Euro; - ciascun intervento eseguito dalla E.S.P.Co. a favore dei singoli beneficiari deve possedere le caratteristiche previste per l accesso alla procedura in questione. 29
57 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Per accedere alla procedura semplificata le E.S.Co. devono osservare le seguenti disposizioni: - ciascuna domanda/rendicontazione potrà riguardare interventi relativi a più tipologie purché eseguiti nei confronti di un solo cliente. Ciascun intervento deve possedere le caratteristiche previste per l accesso alla procedura in questione e l ammontare complessivo dei contributi ricompresi in ciascuna domanda/rendicontazione non deve superare indicativamente i Euro; - sia prodotto originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima benefici dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi capitolo 3). Nel caso il beneficiario sia una E.S.P.Co. oppure una E.S.Co., il fac-simile di domanda di contributo/richiesta di liquidazione, che sarà riportato, come modello, nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando 2012 e non gestito tramite l applicativo informatico, dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti al precedente paragrafo 6.3.1, lettera a), anche: - nel caso di una E.S.P.Co.: domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti; delega di incasso alla E.S.P.Co., a firma autenticata di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell art. 38, comma 2 e dell art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000; fatture (in originale o in copia conforme all originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile; - nel caso di una E.S.Co.: originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente punto 5.3); fatture (in originale o in copia conforme all originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000; dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra. 6.4 Procedura valutativa: modalità operative Di norma (cfr. paragrafo 5.2), la procedura valutativa rappresenta il modo tradizionale di presentazione di una domanda di contributo ed il solo ammesso (indipendentemente dalla spesa ammessa) per quanto riguarda le imprese che seguano le norme previste dal regolamento (CE) n. 800/2008. Questi i principali passaggi previsti nella procedura valutativa: - presentazione della domanda, prima dell inizio dell intervento, seguendo apposito fac-simile che verrà approvato con successivo provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012; - verifica delle condizioni per l ammissibilità e determinazione analitica della spesa ammessa e del contributo (istruttoria); - ordinamento degli interventi secondo le tipologie/tecnologie (cfr. paragrafo 6.5); - approvazione della graduatoria di priorità (cfr. paragrafo 6.5) e successiva concessione del contributo in presenza di copertura finanziaria; - ad intervento completato, riesame della spesa ammessa e determinazione definitiva del contributo sulla base della documentazione di rendicontazione e liquidazione dello stesso. 30
58 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Procedura valutativa: presentazione domanda. Aspetti generali Come precisato al paragrafo 6.1 l arco temporale entro cui sarà possibile presentare le domande in procedura valutativa sarà stabilito con successivo provvedimento che definirà le modalità operative del Bando La domanda presentata a valere sulla procedura valutativa, deve contenere le seguenti informazioni e documentazione: a) domanda di contributo completa dei dati anagrafici, bancari e fiscali, in regola con le disposizioni tributarie in materia di bollo; in tale atto il richiedente dichiara di essere a conoscenza degli obblighi posti in capo al beneficiario del contributo, come riportati nei presenti criteri, disponendo, o meno, la cessione, a favore della Provincia, dei titoli di efficienza energetica e dei crediti di CO2; b) dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, reso ai sensi dell art. 47 del D.P.R , n. 445, in ordine allo svolgimento o meno di attività di impresa. Nel caso il soggetto svolga attività di impresa, lo stesso dovrà specificare: - che il bene oggetto dell'intervento agevolabile non rientra in nessun modo nell'attività d'impresa; - che il bene oggetto dell'intervento agevolabile rientra nell'attività d'impresa. In tale evenienza, deve dichiarare il cod. ATECO che caratterizza detta attività ed il regime di concessione del contributo (regole comunitarie degli aiuti de minimis o, in alternativa le norme stabilite nel regolamento (CE) n. 800/2008); c) progetto preliminare, comprensivo di relazione tecnica, piante, sezioni, prospetti, computo metricoestimativo, parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, specificatamente indicati nelle schede appositamente predisposte da APE, per stabilire, nel caso di più domande presentate sulla medesima tipologia/tecnologia, l ordine di priorità nell elaborazione delle graduatorie. La domanda di contributo deve essere presentata dal richiedente - si rimanda alla attenta lettura del paragrafo 4.2, lettere f) e g) e del paragrafo con riferimento alle tecnologie previste nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri. In sede istruttoria, le domande per interventi riconducibili al citato paragrafo 4.2 lettere f) e g) ed al paragrafo 5.2 saranno considerate non accoglibili e saranno restituite all interessato; l eventuale impossibilità da parte dello stesso interessato a presentare per lo stesso intervento nuova domanda presso altre strutture della Provincia non potrà essere imputata all Agenzia Prov.le per l Energia. La documentazione allegata alle domande dovrà contenere dati ed informazioni che saranno indicati nei fac-simile individuati nella successiva deliberazione della Giunta provinciale che definirà le modalità operative del Bando E' fatta comunque salva la facoltà del soggetto richiedente di allegare qualsiasi elaborato o documento volto a migliorare la conoscenza dell intervento per il quale si chiede il contributo. Nel caso in cui il contributo sia corrisposto agli eredi di un beneficiario defunto, devono essere rispettate le prescrizioni disposte dall art. 48, comma 3 del testo Unico 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l imposta sulle successioni e donazioni) e s.m. Tutte le fatture (acquisto materiali e messa in opera) relative all intervento ed utili al fine del calcolo della spesa sostenuta dovranno risultare quietanzate (pagate) tramite bonifico bancario, postale od on-line relativo o tramite ricevuta bancaria (RIBA). Le fatture quietanzate (pagate) con forme di pagamento diverse da quelle sopra indicate non saranno considerate valide ai fini della verifica della spesa sostenuta e potrebbero essere motivo di esclusione dell intervento dai benefici dei presenti criteri. 31
59 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Sono ammesse a liquidazione anche le spese documentate con autofattura, emessa ai sensi della vigente normativa fiscale (D.P.R. n. 635/1972). Qualora l intervento sia eseguito parzialmente rispetto alla richiesta presentata, la liquidazione è disposta in misura proporzionale a quanto eseguito purché il tutto sia funzionante, eseguito in armonia con la richiesta presentata ed inoltre la quantità, o il valore, di quanto portato a termine corrisponda a più della metà di quello inizialmente previsto e comunque superiore alla dimensione minima eventualmente stabilita per l intervento in questione e riportata nelle schede tecniche di cui all Allegato 2 della deliberazione della Giunta provinciale che approva i presenti criteri. In caso contrario sarà disposta la revoca del contributo. Di norma, nel caso l intervento sia stato eseguito per intero, o anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto nella domanda, la liquidazione è disposta sulla base della spesa ammessa a contributo indicata nel provvedimento di concessione (cfr. paragrafo 5.7). L'erogazione del contributo in conto capitale, per i soggetti privati ed imprese, potrà essere disposta solo dopo il completamento delle opere. Tuttavia, qualora l'ammontare della spesa ammessa superi l'importo di Euro, l'erogazione del contributo può essere disposta in più soluzioni, in via anticipata, in base agli stati di avanzamento dei lavori, per importi non inferiori al 20 per cento della spesa ammessa a contributo. In questi casi la liquidazione è effettuata previa presentazione della documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute ed ammesse a contributo, nonché della documentazione attestante che le stesse sono state liquidate. La documentazione fiscale e tecnica relativa alla realizzazione dell intervento deve essere debitamente intestata al beneficiario del contributo e conservata dallo stesso per almeno cinque anni dalla data di liquidazione del contributo stesso. A seguito di attivazione da parte dei servizi competenti della procedura di controllo in ordine alla veridicità dei dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive di atto notorio, rese ai sensi dell art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, tale documentazione deve essere esibita al personale incaricato. Non sono ammessi a contributo gli interventi realizzati con contratto di leasing Procedura valutativa: presentazione domanda. Enti pubblici Nel caso la domanda sia presentata da un Ente pubblico, la documentazione da allegare è quella prevista al punto A) 1. dell Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2839/2004 e successive modificazioni Procedura valutativa: presentazione domanda. E.S.P.Co. ed E.S.Co Nel caso sia presentata da una E.S.P.Co. oppure da una E.S.Co., la domanda di contributo dovrà contenere, oltre alle informazioni ed agli obblighi descritti alla paragrafo lettera a), anche: - nel caso di una E.S.P.Co.: domanda di contributo a firma dei singoli richiedenti; delega di incasso alla E.S.P.Co., con firma autenticata, di ogni soggetto richiedente, ai sensi dell art. 38, comma 2 e dell art. 21, comma 2, del DPR n. 445/2000; (e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo): 32
60 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ fatture (in originale o in copia conforme all originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate dalla E.S.P.Co. ai singoli richiedenti, riportante il totale della spesa effettuata con, in dettaglio, l'importo dello sconto operato dalla stessa, pari al contributo concedibile; - nel caso di una E.S.Co.: originale o copia autentica del contratto di rendimento energetico (cfr. paragrafo 5.7.2) stipulato fra E.S.Co. e cliente nel quale si tenga esplicitamente conto, nella definizione dei rispettivi obblighi economici, della possibilità che la E.S.Co. medesima possa beneficiare dei contributi previsti nei presenti criteri (per i contenuti del contratto, vedi precedente paragrafo 5.7.2). (e, successivamente, solo per la liquidazione del contributo): fatture (in originale o in copia conforme all originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 dopo le necessarie verifiche, le fatture verranno restituite) rilasciate alla E.S.Co. per ciascuno degli interventi eseguiti nel rispetto del contratto di rendimento energetico di cui sopra. 6.5 Procedura valutativa: graduatoria priorità e concessione del contributo Le domande di contributo presentate nel periodo di validità del Bando 2012 saranno istruite e poste in una graduatoria di priorità (valutativa Bando 2012): come indicato nella tabella al precedente paragrafo 4.1, l'elencazione di priorità tra le tipologie/tecnologie (individuata dal numero d ordine delle stesse) è rilevante ai fini di determinare l ordine di finanziamento degli interventi di cui alla presente procedura valutativa. In caso di presenza di più interventi all interno della medesima priorità, per l elencazione della priorità si ricorrerà ai parametri tecnici, dimensionali, prestazionali o altro, per l occorrenza specificatamente indicati nelle singole schede tecniche (Allegato 2). Relativamente alla scheda tecnica n. 3 Reti energetiche, si stabiliscono le seguenti sottopriorità (in caso di presenza di più interventi all interno della medesima sottopriorità, si ricorre ai criteri di ordinamento specificati nella scheda tecnica n. 3): 3.a ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione; 3.b impianti di teleriscaldamento alimentati a biomassa, con o senza cogenerazione, in Comuni o in aree non metanizzate; 3.c impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a biomassa in comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale; 3.d ampliamenti di impianti di teleriscaldamento alimentati a metano, con o senza cogenerazione; 3.e impianti di teleriscaldamento realizzati utilizzando il calore recuperato da processi di vario genere; 3.f impianti di teleriscaldamento urbano, con o senza cogenerazione, alimentati a metano proveniente da feeder di trasporto e distribuzione, in comuni o in aree nei quali il teleriscaldamento sostituisce la rete di distribuzione di gas naturale; 3.g impianti di teleriscaldamento urbano, con cogenerazione, alimentati a metano in Comuni già serviti da reti di distribuzione di gas naturale. A conclusione dell istruttoria e dell ordinamento delle domande secondo le modalità sopra descritte, si procederà alla approvazione della graduatoria di priorità e, successivamente, alla concessione del relativo contributo fino ad esaurimento delle risorse, come individuate nel successivo provvedimento che definirà le modalità operative del Bando Qualora esigenze di bilancio lo richiedano, ai sensi dell art. 5 della L.P. n. 14/1980 e s.m., in relazione all entità del contributo, è previsto che la concessione dei contributi per gli interventi di risparmio energetico e di produzione di energia da fonte rinnovabile di cui alla suddetta legge rientranti in procedura valutativa potrà essere disposti in rate annuali per la durata massima di dieci anni. 33
61 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Le domande che non troveranno copertura sulla predetta graduatoria (Valutativa Bando 2012) saranno dichiarate decadute con atto dirigenziale e relativa notifica ai soggetti interessati. 6.6 Procedura valutativa: rendicontazione. Aspetti generali L erogazione delle agevolazioni concesse è disposta a seguito di presentazione della documentazione di rendicontazione e di verifica in ordine alla conformità e congruità della stessa con quanto stabilito nel provvedimento di concessione dei contributi (cfr. paragrafo 5.7). La disciplina dei presenti criteri è definita sulla base dei principi e delle disposizioni contenute nell art. 20 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e s.m. e nel capo II del D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., nonché dell art. 45, comma 2, della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 che ha autorizzato l introduzione nei criteri anche in deroga ai principi generali di nuove modalità semplificate di finanziamento degli interventi di minore rilevanza. Le verifiche finali di carattere tecnico ed i controlli amministrativi possono essere disposti dalla struttura competente dell Agenzia in qualsiasi momento e con riferimento a qualsiasi tipologia di intervento Procedura valutativa: rendicontazione. Soggetti privati ed imprese La liquidazione del contributo a favore dei soggetti privati e delle imprese è disposta a seguito di presentazione da parte del beneficiario di una dichiarazione (resa ai sensi dell art. 47 del d.p.r. 445/2000) che l intervento è stato completato (cfr. capitolo 3) ed è funzionante, alla quale sono allegati in funzione di rendicontazione: a) per interventi la cui spesa sostenuta è inferiore o uguale a euro: - la scheda descrittiva dell intervento (approvata nel provvedimento che definirà le modalità operative del Bando 2012) che, per ciascuna tipologia di intervento eseguito, certificherà la regolare esecuzione delle opere da parte dei professionisti coinvolti. Tale scheda non risulta necessaria se la rendicontazione è effettuata attraverso perizia asseverata da parte di professionista abilitato; - le fatture - acquisto materiali e messa in opera - in originale o in copia conforme all originale ai sensi del d.p.r. n. 445/2000 (dopo le necessarie verifiche, le fatture saranno restituite) relative all intervento in parola (corredate da specifico elenco descrittivo e riassuntivo) quietanzate (pagate) con le modalità del paragrafo 6.4.1; in alternativa alle fatture (acquisto materiali e messa in opera), la dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del d.p.r n. 445 con rappresentazione dettagliata delle spese sostenute, della natura delle stesse, delle forme e modalità di pagamento (conformi a quelle previste dal paragrafo 6.4.1) e del relativo ammontare; b) per interventi la cui spesa sostenuta è superiore a euro: - la perizia asseverata di professionista abilitato concernente la regolare esecuzione delle opere, le informazioni ed i parametri tecnici relativi all intervento eseguito ed il rendiconto dettagliato della spesa sostenuta. Le informazioni ed i parametri da specificare in perizia sono quelli richiesti nella apposita scheda descrittiva dell intervento di cui alla precedente lettera a) che si considera assorbita dalla perizia medesima. 34
62 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Procedura valutativa: rendicontazione. Enti pubblici La liquidazione dei contributi a favore degli enti pubblici, è disposta in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data e dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg Procedura valutativa: termini di realizzazione degli interventi Al fine di accelerare i procedimenti di spesa e per contenere la formazione di residui passivi, l art. 71, comma 4, della L.P. 14 settembre 1979, n. 7 (legge di contabilità generale della Provincia), come da ultimo modificato con l art. 27 della L.P. n. 11/2006, dispone che la Giunta provinciale emani direttive alle strutture provinciali per raggiungere gli obiettivi anzidetti. In particolare la Giunta provinciale ha inteso ridurre a due le categorie dei termini (termine di avvio e termine di rendicontazione) facendo assorbire il preesistente termine di completamento delle opere nel termine di rendicontazione. La disciplina generale dei termini a cui provvede direttamente la Giunta provinciale fa salve eventuali e peculiari discipline dei termini disposte ai sensi delle leggi o dei criteri di settore, quali quelle dettate dalla L.P. 14/1980. L art. 28 del Regolamento di contabilità di cui all art. 78 ter della L.P. n. 7/79 ha inoltre disposto che, relativamente ai contributi finanziari concessi, i termini apposti negli atti possano essere prorogati secondo i criteri stabiliti dalla Giunta, superando quindi il precedente limite di una sola proroga. L attuazione di questi principi è stata definita con la deliberazione della Giunta provinciale n del 14 settembre 2007 che ha approvato un testo coordinato con le modifiche alle precedenti direttive n del 23 giugno 2006 e n. 790 del 20 aprile La nuova disciplina dei termini si riferisce a tutte le domande presentate dopo il 3 gennaio 2007 (allegato 2), ma prevede anche disposizioni per considerare opportunamente gli interventi pregressi a tale data. Per quanto riguarda gli interventi finanziari previsti dai presenti criteri si stabilisce che sia applicata la disciplina provinciale generale contenuta nella citata deliberazione n. 1980/2007 con le modifiche eventualmente apportate successivamente. In particolare si richiama la necessità, come stabilito nella circolare del Presidente della Provincia del 28 agosto 2006, prot. n. 3087/06-C15, che la fissazione dei termini sia congrua in relazione agli adempimenti che il beneficiario deve attuare e che sia garantito un monitoraggio dei termini apposti nei provvedimenti allo scopo di avvisare con le modalità ritenute più idonee i beneficiari dell approssimarsi delle scadenze. 35
63 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ DISCIPLINA DEI CONTROLLI 7.1 Controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà La disciplina di controllo delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova specifico riferimento nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" ed in particolare agli art. 71 e 72. Con riferimento ai controlli a campione delle dichiarazioni sostitutive, la Giunta provinciale ha determinato nel 5% il campione minimo di pratiche che l Agenzia provinciale per l energia deve sottoporre al controllo, rispetto al numero complessivo di pratiche che hanno beneficiato di un contributo ai sensi dei presenti criteri. 7.2 Altre tipologie di controllo Un ulteriore attività di controllo riguarda le imprese per le quali viene concesso il contributo in regime de minimis. A queste imprese viene richiesta una dichiarazione sostitutiva di non aver percepito nell arco dell anno in cui riceve il contributo di cui ai presenti criteri e nei due anni precedenti, contributi in misura complessivamente superiore alla misura stabilita nella disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore (de minimis) di cui al regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, nel rispetto delle intensità di aiuto e delle modalità di calcolo della spesa ammissibile stabilite nei presenti criteri, Tali dichiarazioni sostitutive dovranno anch esse essere riscontrate con un controllo a campione per verificarne la veridicità attraverso una richiesta di informazioni presso i settori economici dell amministrazione provinciale. 36
64 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CRITERI 2012 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN MATERIA DI ENERGIA L.P. 29 maggio 1980 n. 14 e s.m. - L.P. 3 ottobre 2007 n. 16 ALLEGATO 2 Schede tecniche Nella presente sezione vengono riportate le schede tecniche che illustrano, in dettaglio, le tipologie di intervento ammissibili a contributo, i soggetti che ne possono beneficiare, le condizioni, le soglie ed i parametri tecnici e finanziari da applicare per il calcolo delle agevolazioni previste.
65 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 1 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: DIAGNOSI ENERGETICHE E STUDI DI FATTIBILITA Sono ammessi a contributo gli studi di fattibilità tecnico-economica e le diagnosi energetiche, relative a produzione, recupero, trasporto e distribuzione del calore derivante dalla cogenerazione o dall utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. Sono altresì ammessi a contributo i Piani d Azione per l Energia Sostenibile (PAES) redatti dagli Enti Locali nell ambito del Patto dei Sindaci (Covenant of Majors) promosso dall Unione Europea, secondo le apposite Linee-guida dalla stessa pubblicate. Nella definizione degli obiettivi, il PAES dovrà tenere conto delle indicazioni e obiettivi espressi dal Piano Energetico Provinciale redatto in funzione del Burden Sharing nazionale. Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario non può essere concesso un contributo complessivo, per una o più istanze, superiore al contributo massimo previsto per la presente scheda. La percentuale di contributo è stabilita all 80% nel caso di istanze presentate da Comunità di Valle, Territorio Val d Adige, da Enti Locali aggregati o, nel caso di singoli Enti Locali, con popolazione superiore a abitanti; negli altri casi, la percentuale di contributo è ridotta al 70%. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA NO NO SI 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri 3 SPESA MAX AMMESSA - - Preventivo di spesa 4 PERCENTUALE % 5 CONTRIBUTO MINIMO CONTRIBUTO MASSIMO SPESA MAX AMMESSA Preventivo di spesa Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: a) (solo per la procedura valutativa, da allegare alla presentazione della domanda) idonea documentazione - emessa dall Ente Pubblico interessato- che illustri la diagnosi o lo studio, ne attesti la necessità ed individui il costo per lo svolgimento dell incarico. Nel caso di PAES, copia dell atto di adesione al Patto dei Sindaci; b) (per entrambe le procedure, alla richiesta della liquidazione) deliberazione dell'ente Pubblico interessato attestante la necessità della diagnosi o dello studio ovvero dell adesione al Patto, l assegnazione dell incarico e l impegno di spesa; deve essere inoltre prodotta copia della diagnosi o dello studio ovvero del PAES realizzati; c) (per entrambe le procedure, alla richiesta della liquidazione) deliberazione dell'ente Pubblico interessato contenente una valutazione dei risultati della diagnosi o dello studio ovvero del PAES, con eventuali indicazioni sugli interventi da realizzare. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relativa alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.
66 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 2 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: INTERVENTI DIMOSTRATIVI E prevista la possibilità di concedere contributi in conto capitale per la realizzazione di Interventi Dimostrativi per l efficienza energetica e l utilizzazione delle fonti energetiche rinnovabili. La qualifica di Intervento Dimostrativo è attribuita motivatamente, per ogni intervento, sulla base di almeno una delle seguenti caratteristiche: 1. impiego di tecnologie innovative non ancora mature per la diffusione su larga scala e non ancora realizzate sul territorio provinciale; 2. impiego coordinato nello stesso intervento di una pluralità di tecnologie e/o metodologie progettuali o gestionali in grado di ottenere significative sinergie di risultati ovvero di prefigurare modalità di applicazione e di uso innovativi rispetto alle applicazioni correnti; 3. utilizzazione dell edificio e/o dell impianto a scopi didattici o formativi. In deroga a quanto previsto al punto 1., al fine di acquisire dati e informazioni circa le caratteristiche di ventosità e produttività, è ammesso il finanziamento di impianti eolici dimostrativi nella misura di un progetto per ogni Comunità di valle (L.P. n. 6/2006). Le spese ammissibili a contributo saranno quelle strettamente attinenti all efficienza energetica, alle fonti rinnovabili e all eventuale monitoraggio. Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario non può essere concesso un contributo complessivo, per una o più istanze, superiore al contributo massimo previsto per la presente scheda. La proposta di Intervento Dimostrativo dev essere integrata, per gli interventi a scopo didattico o formativo, da una proposta di attività didattiche collegate all impianto e da attrezzature in grado di supportare tali attività (es.: monitoraggio della produzione e/o dei risultati). Negli altri casi, da un programma di monitoraggio sistematico della durata di almeno 3 anni, da realizzarsi da parte di enti o Istituti di dimostrata competenza nel settore energetico che abbiano già stipulato, all atto della domanda, un accordo preliminare sull effettuazione dei monitoraggi stessi. Tale accordo dovrà essere prodotto contestualmente alla domanda di contributo. Il contributo verrà concesso con l espressa clausola di cui sopra; tra le spese ammesse potranno essere conteggiate anche le spese relative al monitoraggio, ma la mancata consegna di un report annuale, entro un congruo termine stabilito dall atto di concessione del contributo, comporta la revoca del contributo concesso. In caso di Intervento Dimostrativo che preveda la realizzazione di collettori solari autocostruiti, ad esempio su edifici scolastici, impianti sportivi, ecc., lo scopo didattico o formativo di cui al precedente punto 3. deve comprendere: i) specifico materiale didattico (dispensa e presentazione in formato digitale) che riguardi l energia solare in generale, il solare termico in generale e quello autocostruito, le caratteristiche tecniche e funzionali dell impianto realizzato ed il risparmio di energia e di CO2; ii) attività formativa teorico/pratica di almeno cinque ore, rivolta agli utenti dei servizi comunali e delle associazioni ed istituti educativi, che riguardi l energia solare in generale, il solare termico in generale e quello autocostruito, il dimensionamento e il posizionamento ottimale dell impianto che si va a realizzare, i vantaggi economici/ambientali e la lettura (monitoraggio) di dati che li quantifichino; iii) ad impianto realizzato, l utilizzo dello stesso per le sue caratteristiche sperimentali, dimostrative e didattiche, per svolgere attività formativa di almeno tre ore rivolta agli scolari/studenti delle scuole elementari/medie/superiori locali finalizzata a fornire indicazioni teorico/pratiche relative all energia solare in generale, il solare termico in generale e quello autocostruito, il dimensionamento ed il posizionamento ottimale dell impianto solare termico, i vantaggi economici ed ambientali, la visita dell impianto realizzato e la lettura dei dati caratteristici dell impianto medesimo tramite centralina elettronica in grado di interfacciarsi con il contacalorie e le sonde di rilevamento delle temperature dell impianto; iv) monitoraggio dell impianto nei tre anni successivi alla sua realizzazione consistente nella raccolta trimestrale e conservazione dei dati caratteristici dell impianto medesimo rilevati da parte delle società gestrici degli impianti sportivi, la loro organizzazione ed elaborazione, la redazione di un rapporto annuale sul funzionamento ed il calcolo dei risparmi economici ed ambientali conseguiti.
67 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Per la parte dell Intervento Dimostrativo relativa alla realizzazione dei collettori solari autocostruiti verrà riconosciuta una spesa massima ammessa con i valori riportati nella scheda tecnica n. 9, sotto la voce autocostruiti o aria eventualmente aumentata di un importo pari a massimi euro 4.300,00 per le attività di didattica, monitoraggio ed attività formative - tenendo conto che la percentuale di contributo sarà pari al 100% della spesa ammessa. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI NO SI 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 50% - 100% 4 CONTRIBUTO MINIMO * 5 CONTRIBUTO MASSIMO SPESA MAX AMMESSA Preventivo di spesa * nel caso di Intervento Dimostrativo relativo a collettori solari autocostruiti (non abbinato ad altro intervento), il contributo minimo è pari a euro. Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda : a) relazione illustrativa dell'intervento che dimostri che lo stesso possiede almeno una delle tre caratteristiche sopra descritte; b) nel caso di intervento a scopo didattico e formativo, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà contenere un prospetto di attività didattiche collegato all'edificio e/o all'impianto che prevedano l'uso di attrezzature in grado di supportare tale attività. Se l intervento dimostrativo riguarda specificatamente la realizzazione di collettori solari autocostruiti, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà evidenziare tutte le attività previste nei punti i), ii), iii), iv) sopra scritti; c) nel caso di interventi di cui alle caratteristiche descritte ai punti 1 e 2 sopra elencati, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà contenere un accordo di monitoraggio sistematico della durata di almeno 3 anni, eseguito da enti o Istituti di provata esperienza in campo energetico; d) nel caso in cui l'intervento preveda spese per l'effettuazione di monitoraggi, spese sulle quali viene richiesta l'erogazione del contributo, la relazione illustrativa di cui alla precedente lettera b) dovrà contenere l'espresso impegno, pena la revoca del contributo, della consegna all'ape di un report annuale; Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative, vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.
68 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 3 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: RETI ENERGETICHE La presente tipologia/tecnologia comprende impianti di produzione e di distribuzione di energia termica, le cui caratteristiche sono riconducibili alle tecnologie della cogenerazione, agli impianti di produzione di energia da biomassa o ai generatori di calore ad alto rendimento, purché abbinati ad una rete di teleriscaldamento. Non sono ammessi a contributo gli impianti alimentati a gasolio, ad olio combustibile, a gas non proveniente da Feeder di distribuzione ovvero le reti energetiche ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata altra rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all allacciamento stabilite dall Azienda distributrice. Il gasolio è ammesso solo come combustibile per la caldaia di soccorso o di punta. Sono riconducibili alla presente tipologia/tecnologia gli interventi di teleriscaldamento qualora il costo della rete di distribuzione dei fluidi (fornitura e posa delle sottostazioni escluse) sia superiore al 20% della spesa ammessa. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 30% se impianto a metano 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 35% se impianto a biomassa o a calore di recupero da impianti già esistenti - 4 CONTRIBUTO MINIMO ,00-5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00 - De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA Preventivo di spesa N.B. Gli interventi di cui alla presente scheda rientrano solo nella procedura valutativa Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: secondo i gruppi di sottopriorità descritti nel punto 4.1 dei presenti criteri. Nel caso di più domande ricadenti all interno di ciascun gruppo di sottopriorità, l ordinamento avverrà sulla base dell energia termica prodotta (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia termica prodotta, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
69 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 4 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI SOSTENIBILI Edifici nuovi, demoliti e ricostruiti o ristrutturati, che ottengono la certificazione di sostenibilità ambientale rilasciata in riferimento ad uno dei protocolli Leed, al protocollo GBC Home o al protocollo Arca. La tipologia di intervento ammesso è in tal senso definita dalle specifiche previste dal protocollo adottato. E considerato edificio: una costruzione/volume edilizio classificabile in una delle categorie di cui all art. 3 del D.P.R , n E considerato un unico edificio anche un insieme di costruzioni autorizzate con lo stesso titolo autorizzativo. E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all' ; è considerato nuovo l'edificio con titolo edilizio dall' Gli edifici nuovi, demoliti e ricostruiti o ristrutturati devono avere l impianto di riscaldamento centralizzato nonché raggiungere una prestazione energetica corrispondente almeno alla classe B+ (vedi classificazione energetica allegata). Il contributo di cui alla presente scheda non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n del 25 giugno Il contributo per l edificio sostenibile non è cumulabile con altra tipologia/tecnologia eccetto quelle di cui alle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n.14, purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Il contributo di cui alla presente scheda è riferito ad interventi per i quali sia possibile rendicontare tutta la spesa sostenuta ai fini del raggiungimento della prestazione energetica certificata. Devono cioè essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura, delle murature perimetrali e del primo solaio ed i lavori relativi all installazione degli infissi, dell eventuale generatore di calore o degli impianti che hanno consentito il raggiungimento della classe energetica, nonché le spese tecniche e amministrative necessarie alla certificazione di sostenibilità.. Per superficie si intende la Superficie Netta Calpestabile Riscaldata (m 2 ), per volume si intende il Volume Lordo Riscaldato (m 3 ). SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA la soglia minima ammessa fa riferimento ai requisiti minimi individuati dal protocollo secondo cui si vuole certificare l edificio - 5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00 - De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA SNCR 500 m m 2 <SNCR 2000 m 2 SNCR> 2000 m 2 classe Certificato/Green /m 2 192,00*S ,00+ /m 2 140,00*S ,00+ /m 2 96,00*S2 classe Silver /m 2 216,00*S ,00+ /m 2 160,00*S ,00+ /m 2 112,00*S2 classe Gold /m 2 240,00*S ,00+ /m 2 180,00*S ,00+ /m 2 128,00*S2 classe Platinum /m 2 300,00*S ,00+ /m 2 230,00*S ,00+ /m 2 160,00*S2
70 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ N.B.: S : SNCR fino a 500 m 2 compresi; S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m 2 e fino a 2000 m 2 compresi; S2: SNCR per la parte eccedente i m 2. La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza. Esempio: Edificio da SNCR 700 m 2 di classe Certificato : Spesa max ammessa = , ,00 /m 2 *( ) m 2 = ,00. Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1 ai sensi del D.P.R. 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m 3 anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa ) per un fattore 3. Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative:vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) valutazione preliminare secondo il protocollo di sostenibilità con cui si intende certificare l edificio e relazione energetica comprensiva di calcolo del fabbisogno energetico preliminare secondo il DPP n /Leg del 13 luglio 2009; c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: livello di sostenibilità con al vertice il livello Platinum, poi il Gold, poi il Silver ed infine il Certificato. All interno dello stesso livello, l ordinamento avverrà secondo il valore dell energia consumata (kwh/anno), dal valore più basso al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
71 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in KWh/ m 2 /anno): Riscaldamento Fabbisogno in kwh/m 2 a Acqua calda sanitaria Totale CLASSE A+ <22 <9 <30 CLASSE A <22 <18 <40 CLASSE B+ <35 <18 <50 CLASSE B <45 <18 <60 CLASSE C+ <60 <21 <80 CLASSE C <100 <21 <120 CLASSE D <155 <24 <180 CLASSE E <195 <30 <225 CLASSE F <230 <36 <270 CLASSE G >230 >36 >270 Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/ m 3 /anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente: Fabbisogno in kwh/m 3 a Riscaldamento Acqua calda sanitaria Totale CLASSE A+ < 6 <3 <9 CLASSE A < 6 <5 <11 CLASSE B+ < 9 <5 <14 CLASSE B < 13 <5 <17 CLASSE C+ < 17 <6 <23 CLASSE C < 29 <6 <34 CLASSE D < 44 <7 <51 CLASSE E < 56 <9 <64 CLASSE F < 65 <10 <77 CLASSE G >65 >10 >77 Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell edificio stesso.
72 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 5 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO ESISTENTI Interventi su edifici esistenti già riscaldati o su porzioni di essi che, con riferimento al D.P.P. n /Leg del 13 luglio 2009, migliorano di almeno due classi la propria classificazione energetica per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (vedi classificazione energetica degli edifici allegata). Sono ammessi a contributo le singole porzioni materiali di edifici purché gli interventi riguardino anche la coibentazione di soffitti o pavimenti disperdenti verso l esterno o verso locali non riscaldati. Qualora gli interventi prevedano la conversione in nuove zone riscaldate di porzioni dell edificio in origine non riscaldate (es. trasformazione del sottotetto in abitazione) o l ampliamento di volume per una quota inferiore al 20% del volume dell edificio esistente (es. sopraelevazione della copertura), per un esatta definizione delle condizioni dell intervento si rimanda allo schema riepilogativo riportato in allegato. E considerato edificio una costruzione/volume edilizio già classificato in una delle categorie di cui all art. 3 del D.P.R , n E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all' E' considerato riscaldato l'edificio/volume già dotato di impianto termico come definito dall art. 1 del D.P.R , n. 412 e s.m.. Il contributo di cui alla presente scheda non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n del 25 giugno Il contributo per l'edificio a basso consumo esistente non è cumulabile con contributi riferiti ad altra tipologia/tecnologia eccetto quelle delle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n. 14 purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Per superficie (m 2 ) si intende la Superficie Netta Calpestabile Riscaldata, per volume (m 3 ) si intende il Volume Lordo Riscaldato. Il contributo di cui alla presente scheda è riferito ad interventi per i quali sia possibile rendicontare tutta la spesa sostenuta ai fini del raggiungimento della prestazione energetica certificata (ovvero, devono essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura e/o delle murature perimetrali e/o del primo solaio e/o i lavori relativi all installazione degli infissi e/o del generatore di calore e/o degli eventuali impianti che hanno consentito il raggiungimento della classe energetica). SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA 80 m m 2-5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00 - De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA SNCR 500 m m 2 <SNCR 2000 m 2 SNCR> 2000 m 2 almeno 2 classi /m 2 180,00*S ,00+ /m 2 130,00*S ,00+ /m 2 80,00*S2 almeno 3 classi /m 2 210,00*S ,00+ /m 2 150,00*S ,00+ /m 2 100,00*S2 almeno 4 classi /m 2 240,00*S ,00+ /m 2 175,00*S ,00+ /m 2 120,00*S2
73 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ N.B.: S : SNCR fino a 500 m 2 compresi; S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m 2 e fino a 2000 m 2 compresi; S2: SNCR per la parte eccedente i m 2. La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza. Esempio: Edificio da SNCR m 2, salto di 2 classi: Spesa max ammessa = , ,00 /m 2 *( ) m 2 = ,. Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1ai sensi del D.P.R. 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m 3 anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3. Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico ante intervento e di progetto (Calcolo di Ep gl ); c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: miglioramento di classe conseguiti con, al vertice, il miglioramento di 4 classi, poi di 3 classi ed infine di 2 classi. All interno dello stesso miglioramento, l ordinamento avverrà secondo il valore dell energia risparmiata (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
74 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in KWh/ m 2 /anno): Riscaldamento Fabbisogno in kwh/m 2 a Acqua calda sanitaria Totale CLASSE A+ <22 <9 <30 CLASSE A <22 <18 <40 CLASSE B+ <35 <18 <50 CLASSE B <45 <18 <60 CLASSE C+ <60 <21 <80 CLASSE C <100 <21 <120 CLASSE D <155 <24 <180 CLASSE E <195 <30 <225 CLASSE F <230 <36 <270 CLASSE G >230 >36 >270 Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/ m 3 /anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente: Riscaldamento Fabbisogno in kwh/m 3 a Acqua calda sanitaria Totale CLASSE A+ < 6 <3 <9 CLASSE A < 6 <5 <11 CLASSE B+ < 9 <5 <14 CLASSE B < 13 <5 <17 CLASSE C+ < 17 <6 <23 CLASSE C < 29 <6 <34 CLASSE D < 44 <7 <51 CLASSE E < 56 <9 <64 CLASSE F < 65 <10 <77 CLASSE G >65 >10 >77 Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell edificio stesso.
75 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Schema sintetico per la collocazione degli interventi che prevedono ampliamenti o conversioni di porzioni dell edificio in nuove zone riscaldate Sottotetto non riscaldato Appartamento 2 Appartamento 1 Stato di fatto Volume edificio = 1000 m 3 Garage Interventi riconducibili alla scheda tecnica n.5 Conversione porzione dell edificio in una nuova unità riscaldata (senza ampliamento) A. Realizzazione nuova porzione riscaldata B. Ampliamento porzione riscaldata esistente Appartamento 3 Stato di progetto Volume edificio = 1000 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Stato di progetto Volume edificio = 1000 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Ampliamento inferiore al 20% del volume dell edificio esistente C. Realizzazione nuova porzione riscaldata D. Ampliamento porzione riscaldata esistente Stato di progetto Volume edificio = 1100 m 3 Appartamento 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Stato di progetto Volume edificio = 1100 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage
76 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Interventi riconducibili alla scheda tecnica n.6 Ampliamento superiore al 20% del volume dell edificio esistente E. Realizzazione nuova porzione riscaldata F. Ampliamento porzione riscaldata esistente Stato di progetto Volume edificio = 1300 m 3 Appartamento 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Stato di progetto Volume edificio = 1300 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Riepilogo Intervento Scheda di riferimento Classe pre intervento Condizione post intervento A 5 convenzionalmente C+ salto minimo di 2 classi per l Appartamento 3 B 5 come da relazione tecnica allegata salto minimo di 2 classi per l Appartamento 2 C 5 convenzionalmente C+ salto minimo di 2 classi per l Appartamento 3 D 5 come da relazione tecnica allegata salto minimo di 2 classi per l Appartamento 2 E 6 -- minimo classe B+ per l Appartamento 3 F 6 -- minimo classe B+ per l Appartamento 2
77 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 6 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: EDIFICI A BASSO CONSUMO NUOVI Edifici nuovi o soggetti agli interventi di cui al comma 3 dell art. 4 del D.P.P. n.11-13/leg del 13 luglio 2009 (sostituzione edilizia, demolizione e ricostruzione, ampliamenti di volumi superiori al 20% del volume dell edificio esistente, ristrutturazione dell intero edificio) che, secondo il decreto medesimo, raggiungono la classificazione energetica A+, A, o B+ per il riscaldamento invernale e la produzione di acqua calda sanitaria (vedi classificazione energetica degli edifici allegata). Gli edifici nuovi, gli edifici demoliti e ricostruiti, gli edifici soggetti ad interventi di sostituzione edilizia o interamente ristrutturati devono avere l impianto di riscaldamento centralizzato. In caso di ampliamenti di volume superiori al 20% del volume dell edificio esistente (es. sopraelevazione della copertura), per un esatta definizione delle condizioni dell intervento si rimanda allo schema riportato in allegato. E considerato edificio: una costruzione/volume edilizio classificabile in una delle categorie di cui all art. 3 del D.P.R , n Gli interventi di cui alla presente scheda devono essere rendicontati attraverso un unica domanda riferita all edificio complessivo. E considerato come unico edificio anche un insieme di costruzioni autorizzate con lo stesso titolo autorizzativo. E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all' ; è considerato nuovo l'edificio con titolo edilizio dall' Il contributo di cui alla presente scheda non è cumulabile con gli incrementi volumetrici ovvero delle superfici equivalenti o con la riduzione del contributo di concessione così come individuati dal punto 1), lettere b) e c), del dispositivo della deliberazione G.P. n del 25 giugno Il contributo per l'edificio a basso consumo non è cumulabile con contributi riferiti ad altra tipologia/tecnologia eccetto quelle delle schede n. 7, n. 8, n. 13 e n. 14 purché i relativi interventi siano realizzati nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute. Il contributo di cui alla presente scheda è riferito ad interventi per i quali sia possibile rendicontare tutta la spesa sostenuta ai fini del raggiungimento della prestazione energetica certificata (ovvero, devono essere rendicontabili i lavori eseguiti per la coibentazione della copertura, delle murature perimetrali e del primo solaio ed i lavori relativi all installazione degli infissi, dell eventuale generatore di calore o degli impianti che hanno consentito il raggiungimento della classe energetica). Per superficie (m 2 ) si intende la Superficie Netta Calpestabile Riscaldata, per volume (m 3 ) si intende il Volume Lordo Riscaldato. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA 80 m m 2-5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00 - De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008
78 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SPESA MAX AMMESSA SNCR 500 m m 2 <SNCR 2000 m 2 SNCR>2000 m 2 Classe B+ /m 2 120,00*S ,00+ /m 2 80,00*S ,00+ /m 2 40,00*S2 Classe A /m 2 150,00*S ,00+ /m 2 100,00*S ,00+ /m 2 60,00*S2 Classe A+ /m 2 180,00*S ,00+ /m 2 130,00*S ,00+ /m 2 80,00*S2 N.B.: S : SNCR fino a 500 m 2 compresi; S1: SNCR per la parte eccedente i 500 m 2 e fino a 2000 m 2 compresi; S2: SNCR per la parte eccedente i m 2. La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie netta calpestabile riscaldata (SNCR) attribuibile a ciascuno scaglione di superficie di appartenenza. Esempio: Edificio da SNCR m 2, in Classe B+ : Spesa max ammessa = , ,00 /m 2 *( ) m 2 = ,00. Per tutte le categorie di edifici non rientranti in E1ai sensi del D.P.R. 412/93, le cui classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/m 3 anno, i valori di spesa massima ammessa per metro quadrato vanno riferiti al volume netto riscaldato, dividendo le cifre esposte (relative alla spesa max ammessa) per un fattore 3. Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) relazione energetica comprensiva del calcolo del fabbisogno energetico preliminare (calcolo di Ep gl ); c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: classe energetica conseguita con al vertice la classe A+, poi la classe A ed infine la classe B+. All interno della stessa classe, l ordinamento avverrà secondo il valore di energia consumata (kwh/anno), dal valore più basso al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
79 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CLASSIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI Per le categorie di edifici classificati E1. 1 (abitazioni adibite a residenza continuativa) ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria desunti dalla deliberazione della Giunta provinciale n del 20/10/2006, sono riportati nella tabella seguente (valori espressi in KWh/ m 2 /anno): Riscaldamento Fabbisogno in kwh/m 2 a Acqua calda sanitaria Totale CLASSE A+ <22 <9 <30 CLASSE A <22 <18 <40 CLASSE B+ <35 <18 <50 CLASSE B <45 <18 <60 CLASSE C+ <60 <21 <80 CLASSE C <100 <21 <120 CLASSE D <155 <24 <180 CLASSE E <195 <30 <225 CLASSE F <230 <36 <270 CLASSE G >230 >36 >270 Per tutte le altre categorie di edifici non rientranti in E1. 1 ai sensi del DPR 412/93, le classi energetiche e i relativi valori di fabbisogno di energia primaria sono espressi in KWh/ m 3 /anno. Tali valori sono riportati nella tabella seguente: Riscaldamento Fabbisogno in kwh/m 3 a Acqua calda sanitaria Totale CLASSE A+ < 6 <3 <9 CLASSE A < 6 <5 <11 CLASSE B+ < 9 <5 <14 CLASSE B < 13 <5 <17 CLASSE C+ < 17 <6 <23 CLASSE C < 29 <6 <34 CLASSE D < 44 <7 <51 CLASSE E < 56 <9 <64 CLASSE F < 65 <10 <77 CLASSE G >65 >10 >77 Ai fini del rispetto dei valori di classificazione degli edifici va considerato il valore globale dell edificio stesso
80 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Schema sintetico per la collocazione degli interventi che prevedono ampliamenti o conversioni di porzioni dell edificio in nuove zone riscaldate Sottotetto non riscaldato Appartamento 2 Appartamento 1 Stato di fatto Volume edificio = 1000 m 3 Garage Interventi riconducibili alla scheda tecnica n.5 Conversione porzione dell edificio in una nuova unità riscaldata (senza ampliamento) A. Realizzazione nuova porzione riscaldata B. Ampliamento porzione riscaldata esistente Appartamento 3 Stato di progetto Volume edificio = 1000 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Stato di progetto Volume edificio = 1000 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Ampliamento inferiore al 20% del volume dell edificio esistente C. Realizzazione nuova porzione riscaldata D. Ampliamento porzione riscaldata esistente Stato di progetto Volume edificio = 1100 m 3 Appartamento 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Stato di progetto Volume edificio = 1100 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage
81 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Interventi riconducibili alla scheda tecnica n.6 Ampliamento superiore al 20% del volume dell edificio esistente E. Realizzazione nuova porzione riscaldata F. Ampliamento porzione riscaldata esistente Stato di progetto Volume edificio = 1300 m 3 Appartamento 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Stato di progetto Volume edificio = 1300 m 3 Appartamento 2 Appartamento 1 Garage Riepilogo Intervento Scheda di riferimento Classe pre intervento Condizione post intervento A 5 convenzionalmente C+ salto minimo di 2 classi per l Appartamento 3 B 5 come da relazione tecnica allegata salto minimo di 2 classi per l Appartamento 2 C 5 convenzionalmente C+ salto minimo di 2 classi per l Appartamento 3 D 5 come da relazione tecnica allegata salto minimo di 2 classi per l Appartamento 2 E 6 -- minimo classe B+ per l Appartamento 3 F 6 -- minimo classe B+ per l Appartamento 2
82 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 7 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento automatico a pellet o cippato E finanziata l installazione, sia su edifici nuovi sia su edifici esistenti, di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le seguenti caratteristiche: 1. generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore; 2. presenza di un accumulo inerziale con volume non inferiore a 500 l per generatori aventi potenza 35 kw; non inferiore a 1000 l, per generatori aventi potenza compresa fra 35 e 60 kw; non inferiore a 1500 l, per generatori di potenza superiori a 60 kw. Per i soli generatori a pellet le dimensioni minime degli accumuli sono ridotte della metà. 3. efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN e presenza della sonda lambda. E escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali è in esercizio o è stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'azienda distributrice. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 CONTRIBUTO MINIMO CONTRIBUTO MASSIMO , ,00 - De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA Potenza al focolare 35 kw a corpo: ,00 35 kw< Potenza al focolare 60 kw a corpo: ,00 60 kw< Potenza al focolare 116 kw a corpo: ,00 Potenza al focolare > 116 kw Preventivo di spesa Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda : Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) ai fini dell istruttoria del contributo deve essere compilata l apposita scheda Valori significativi dell impianto a biomassa il cui modulo è allegato alla scheda descrittiva. c) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore di energia risparmiata (kwh/anno) dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
83 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 8 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A BIOMASSA - Caldaie a caricamento manuale e Caldaie policombustibile E finanziata l installazione, sia su edifici nuovi sia su edifici esistenti, di nuovi generatori di calore o la sostituzione di generatori di calore esistenti con nuovi generatori aventi le seguenti caratteristiche: 1. impianti termici con generatori alimentati a biomassa a gassificazione forzata, dotati di elettroventilatore; 2. presenza di un accumulo inerziale con volume non inferiore a 500 l per generatori aventi potenza 35 kw; non inferiore a 1000 l, per generatori aventi potenza compresa fra 35 e 60 kw; non inferiore a 1500 l, per generatori con potenza superiori a 60 kw; 3. efficienza compatibile con la classe 3 della norma EN e presenza della sonda lambda. E escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento. Sono fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'azienda distributrice. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 CONTRIBUTO MINIMO CONTRIBUTO MASSIMO De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA Potenza al focolare 35 kw a corpo: ,00 35 kw< Potenza al focolare 60 kw a corpo: ,00 Potenza al focolare > 60 kw a corpo: ,00 Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia risparmiata (kwh/anno) dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
84 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 9 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COLLETTORI SOLARI Istallazione di collettori solari finalizzati alla produzione di energia termica per riscaldamento, produzione di acqua calda sanitaria, calore di processo, calore per produzione di freddo. Non è ammesso a contributo il singolo intervento realizzato su edifici nuovi, essendo considerati tali gli edifici con titolo edilizio dall' Non sono ammessi interventi che presentino un azimut rispetto a Sud maggiore di 90. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA NO NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA Autocostruito o ad aria Piano: 4 m 2 Sottovuoto tubolare o a concentrazione: 3 m 2-5 CONTRIBUTO MASSIMO REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA autocostr. o aria piano sottovuoto tubolare o a concentrazione S 10 m 2 /m 2 880,00 *S1 /m ,00 *S1 /m ,00 *S1 S > 10 m , ,00 /m 2 *S , ,00 /m 2 *S , ,00 /m 2 *S2 N.B.: S =superficie lorda totale; S1= superficie lorda fino a 10 m 2 compresi; S2= superficie lorda per la parte eccedente i 10 m 2. La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla superficie lorda attribuibile a ciascuno dei due scaglioni di superficie di appartenenza. Esempio. Collettore piano con superficie lorda captante totale pari a 12 m 2 : Spesa massima ammessa = ,00+ /m 2 880,00*(12-10) m 2 = ,00 Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia risparmiata (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. Ai fini del calcolo del valore dell energia risparmiata si assumono i seguenti valori :
85 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ collettori sottovuoto o a concentrazione: 1140 kwh/m 2 anno; collettori piani o autocostruiti: 970 kwh/m 2 anno; collettori ad aria: 560 kwh/m 2 anno. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo il valore decrescente dei gradi-giorno ed, in caso di ulteriore parità, varrà la data di presentazione della domanda.
86 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 10 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COIBENTAZIONI TERMICHE Interventi di coibentazione di murature perimetrali e/o di porticati esterni su edifici esistenti che prevedono un incremento di resistenza termica uguale o superiore a 2,00 m 2 K/W, equivalente mediamente a 8,00 cm di coibente con conduttività uguale a 0,04 W/ m 2 K. E' considerato esistente l'edifico con titolo edilizio anteriore all' SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA NO NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - SOGLIA MINIMA m 2 - TECNICO/ECONOMICA 5 CONTRIBUTO MASSIMO De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA 66,00 /mq * mq superficie coibentata Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia risparmiata (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
87 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 11 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: GENERATORI DI CALORE A CONDENSAZIONE E finanziata la sostituzione di una o più caldaia/e esistenti con uno (o più) nuovo/i generatore/i a condensazione, con sistema di regolazione collegato ad una sonda climatica esterna ed agente sulla temperatura del fluido di mandata. Nel caso di due (o più) nuovi generatori, ai fini del calcolo della spesa ammessa complessiva si considerano le potenze dei singoli generatori. E escluso il finanziamento di generatori in edifici di nuova costruzione o di generatori di prima installazione. E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all' ed è considerato nuovo l'edificio con titolo edilizio dall' E escluso il finanziamento di generatori di calore nel caso di trasformazione di impianto centralizzato in autonomi. Per gli impianti di potenza fino a 35 kw e nel caso l impianto risulti realizzato con temperature medie del fluido termovettore superiori o uguali a 45 C, l impianto deve risultare provvisto di valvole termostatiche (a bassa inerzia termica o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti. Non saranno ammesse a contributo le installazioni di generatori di calore ricadenti in aree per le quali sia in esercizio o sia stata finanziata una rete di teleriscaldamento, fatte salve le eventuali limitazioni all'allacciamento stabilite dall'azienda distributrice. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 CONTRIBUTO MASSIMO REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA Potenza al focolare (P) in kw Generatori a gas Generatori a gasolio P < 35 kw a corpo: 4.000,00 a corpo: 5.000,00 35 kw < P < 60 kw a corpo: 8.000,00 a corpo: 8.500,00 60 kw < P < 116 kw a corpo: ,00 a corpo: , kw < P < 180 kw a corpo: ,00 a corpo: , kw < P < 230 kw a corpo: ,00 a corpo: , kw< P < 290 kw a corpo: ,00 a corpo: , kw< P < 350 kw a corpo: ,00 a corpo: , kw< P < 500 kw a corpo: ,00 a corpo: ,00 P> 500 kw Preventivo di spesa Preventivo di spesa Eventuali contabilizzatori 440,00 /cad
88 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia risparmiata (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
89 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 12 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: SISTEMI DI CONTROLLO E REGOLAZIONE Installazione di sistemi di controllo integrati realizzati in edifici il cui titolo edilizio è stato rilasciato anteriormente al (art. 5 d.p.r , n. 551) purché dotati di impianto di riscaldamento con potenza termica al focolare superiore a 116 kw, in grado di regolare e simultaneamente contabilizzare per ogni singola utenza i consumi energetici. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% - 4 CONTRIBUTO MINIMO 600,00-5 CONTRIBUTO MASSIMO ,00-6 REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA Contabilizzazione semplice Contabilizzazione informatizzata e telegestita 440,00/utenza contabilizzata 1.100,00/utenza contabilizzata Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda : Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia risparmiata (kwh/anno), valutata pari al 20% del consumo energetico dell edificio prima dell intervento (vedi software di calcolo pubblicato sul sito di APE), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
90 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 13 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN ISOLA Installazione di impianti fotovoltaici non allacciabili alla rete elettrica (impianti in isola) che presentano un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90. Sono altresì ammessi a finanziamento gli impianti di illuminazione pubblica alimentati da pannelli fotovoltaici (lampioni fotovoltaici): anche in questo caso i pannelli devono presentare un azimut rispetto a Sud non maggiore di 90. In entrambi i casi la distanza dal più vicino punto di consegna dell energia elettrica deve essere superiore ad 1 chilometro. Nel caso la distanza sia inferiore ad 1 km in linea d aria, la misura reale della stessa cui fare riferimento sarà quella desunta dal preventivo di allacciamento che il distributore dell energia elettrica fornisce a richiesta dell interessato. La spesa massima ammissibile comprende il sistema di accumulo batterie, l inverter ed i pannelli fotovoltaici compreso il sistema di ancoraggio degli stessi. Sono ammesse a contributo potenze elettriche non superiori a 5 kwp. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 50% - 4 SOGLIA MIN/MAX TECNICO/ECONOMICA 0,25 kwp / 5 kwp - 5 CONTRIBUTO MASSIMO ,00-6 REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA potenza di picco 5 kwp: /kw p 6.600,00 * kw p di progetto Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a
91 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 14 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FOTOVOLTAICI IN RETE Installazione di impianti ammessi al Conto energia statale (D.M ). Non sono ammessi a contributo gli impianti obbligatoriamente realizzati per disposizioni Statali, Provinciali o Comunali. Il beneficiario dovrà, sotto la sua piena responsabilità, controllare che gli aiuti ricevuti, sia tramite questo sistema di incentivazione sia, eventualmente, tramite altri soggetti (es. BIM, istituti bancari, ecc.), non eccedano i vincoli imposti dal Conto energia in vigore. Nel corso di validità del Bando, ad ogni soggetto beneficiario non può essere concesso un contributo complessivo, per una o più istanze presentate anche a valere su precedenti Bandi, superiore al contributo massimo previsto per la presente tipologia. Gli impianti con potenza superiore a 3 kw/p non sono ammessi a contributo. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA NO NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 10% - SOGLIA MIN/MAX 4 1 kw p / 3 kw TECNICO/ECONOMICA p - 5 CONTRIBUTO MASSIMO REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA potenza di picco 3 kwp: /kw p *kw p di progetto Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore della potenza di picco (in kw), dal valore più basso al valore più alto. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore della potenza di picco, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
92 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 15 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI FINALIZZATI AL RECUPERO DEL CALORE Installazione su edifici/impianti esistenti di impianti finalizzati al recupero di calore da fluidi di processo, da ricambio e rinnovo, da raffrescamento o riscaldamento, dove non già obbligatori a termini di legge. E' considerato esistente l'edificio/impianto con titolo edilizio anteriore all' Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di canalizzazioni e altri accessori. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE 30% 30% - 4 CONTRIBUTO MINIMO 1.500, ,00-5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00-6 REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA 12,00 /kwh recuperati * kwh recuperati di progetto Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore di energia risparmiata (kwh/anno), da valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
93 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 16 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI EOLICI Installazione di impianti eolici fino alla potenza di 20 kw. Gli impianti devono avere certificazione CE e dichiarazione di conformità alle norme IEC 61400; le relative domande/rendicontazioni debbono essere corredate da copia di un contratto assicurativo contro danni a terzi e di una relazione sui limiti di emissioni acustiche. In ogni caso, gli impianti devono rispettare i valori limite per le immissioni (in prossimità dei ricettori) ed emissioni sonore (in prossimità degli impianti) stabiliti dalla vigente normativa statale e provinciale in materia di inquinamento acustico. L area A (m 2 ) è intesa come area spazzata totale dell impianto ed è determinata secondo quanto riportato più sotto. E escluso il montaggio di macchine ad asse orizzontale sulle coperture degli edifici. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE 50% (*) - 4 SOGLIA MIN/MAX TECNICO/ECONOMICA 1 kw/20 kw - 5 CONTRIBUTO MASSIMO ,00 - De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 (*) Ridotta al 20% se la produzione di energia elettrica immessa in rete usufruisce della tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile ovvero allo scambio sul posto (vedi D.M. 18 dicembre 2008, n. 244, art. 3, comma 2, ed art. 17 commi 1 e 2). SPESA MAX AMMESSA /m ,00 * Area spazzata totale Per rotori ad asse orizzontale: l area è determinata da: A= 3,14*Diametro 2 / 4 Per rotori ad asse verticale: l area è determinata da: A= Diametro*Altezza dove diametro e altezza sono riferiti al rotore. Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia producibile (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
94 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 17 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: POMPE DI CALORE Installazione su edifici esistenti di pompe di calore alimentate ad energia elettrica, a gas, da un motore primo o ad assorbimento. E richiesto, per la pompa di calore, un indice di prestazione termodinamica (COP) 4, calcolato alle condizioni di progetto. E' considerato esistente l'edificio con titolo edilizio anteriore all' Sono ammessi a contributo anche i costi per la realizzazione di pozzi per l utilizzazione dell energia geotermica; in questo caso per l'insieme pompa-pozzi, la spesa massima ammissibile a contributo è raddoppiata. Sono esclusi gli impianti finalizzati alla sola climatizzazione estiva. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA NO NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% 30% - 4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA 2 kw potenza assorbita - 5 CONTRIBUTO MASSIMO De minimis o 6 REGIME CONTRIBUTO - - Reg. CE. 800/2008 SPESA MAX AMMESSA Senza pozzo geotermico Con pozzo geotermico 2.200,00 /kw assorbito * kw di progetto 4.400,00 /kw assorbito * kw di progetto Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia primaria risparmiata (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso (per il calcolo si applica la formula contenuta nella scheda descrittiva). In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
95 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 18 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: COGENERAZIONE Installazione di impianti di cogenerazione, o Total-energy : impianti di produzione combinata di energia elettrica e termica. Non sono ammessi impianti di cogenerazione la cui efficienza energetica complessiva sia inferiore all 80%. Viene definita efficienza energetica complessiva il rapporto tra: - i quantitativi annui, espressi in kwh, di ogni forma di energia generata dall impianto (elettrica, termica, frigorifera ecc.) e destinata direttamente agli utilizzatori finali, oppure destinata ad impianti di trasformazione energetica (ad es.: gruppi ad assorbimento per la trasformazione di energia termica in frigorifera) ma con l esclusione degli impianti di trasformazione destinati alla produzione di energia elettrica, e - l energia termica, espressa in kwh, introdotta annualmente come combustibile. Nel caso di impianti industriali, è ammessa a finanziamento, per la parte elettrica, la sola quota di impianto strettamente necessaria a coprire i consumi elettrici relativi allo stabilimento in cui è installato l impianto stesso. Le condizioni tecniche per l'ammissibilità a contributo degli impianti di cogenerazione sono quelle previste dalle vigenti norme europee e dalle delibere dell'autorità per l'energia elettrica e il gas. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE 30% 30% - 4 SOGLIA MINIMA TECNICO/ECONOMICA 1 kwe - 5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00-6 REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ CALCOLO SPESA MAX AMMESSA 1 kw e P e^ 3 kw e 5.000,00 /kw e * P e^ 3 kw e < P e 10 kw e 2.750,00 /kw e * P 10 kw e < P e 50 kw e , ,00 /kw e * P1 50 kw e < P e 150 kw e , ,00 /kw e * P2 P e > 150 kw e , ,00 /kw e * P3 N.B.: P e^: potenza elettrica prodotta solo da fonti rinnovabili o da celle a combustibile P: potenza elettrica per la parte eccedente i 3 kw e fino a 10 kw e P1: potenza elettrica per la parte eccedente i 10 kw e fino a 50 kw e P2: potenza elettrica per la parte eccedente i 50 kw e fino a 150 kw e P3: potenza elettrica per la parte eccedente i 150 kw e La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento alla Potenza elettrica (P e ) in kw e
96 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Esempio. Impianto con potenza elettrica pari a 170 kw e : Spesa massima ammessa = , ,00 /kw e * ( ) = ,00 Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva alla quale dovrà essere allegata, per entrambe le procedure, la specifica scheda denominata Valori significativi dell impianto di cogenerazione. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia risparmiata (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. Per il relativo calcolo deve essere compilata l apposita scheda Valori significativi dell impianto di cogenerazione. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
97 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 19 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTI IDROELETTRICI DI POTENZA FINO A 20 kw Sono ammesse domande riguardanti le seguenti iniziative: - riattivazione di impianti che utilizzano concessioni di piccole derivazioni, rinunciate o il cui esercizio sia stato dismesso prima dell entrata in vigore della L.P. 15 novembre 1983 n. 40; - costruzione di nuovi impianti, o potenziamento di impianti esistenti, che utilizzino concessioni di piccole derivazioni d acqua purchè, in entrambi i casi, con potenza nominale media di concessione fino a 20 kw. Sono ammessi a contributo esclusivamente gli interventi che rispettano i Piani e gli indirizzi di settore vigenti. Per potenziamento di impianti esistenti è da intendersi l intervento che comporti un aumento della producibilità dell impianto pari almeno al 15%. Al momento della presentazione della domanda, la documentazione va integrata con la copia o gli estremi della concessione di derivazione idroelettrica. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI NO NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri - 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 30% SOGLIA MIN/MAX TECNICO/ECONOMICA 1 kw/20 kw - 5 CONTRIBUTO MASSIMO , SPESA MAX AMMESSA 3 kw 8.800,00 *P 3< kw , ,00 /kw *P1 10< kw , ,00 /kw *P2 N.B: P: potenza nominale fino a 3 kw compresi. P1: potenza nominale per la parte eccedente i 3 kw fino a 10 kw compresi P2: potenza nominale per la parte eccedente i 10 kw fino a 20 kw compresi. Esempio. Impianto con potenza nominale media di 18 kw: Spesa massima ammessa = , ,00 /kw *(18-10) = Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: Si rimanda alla corrispondente scheda descrittiva Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: valore dell energia producibile ovvero dell incremento di energia producibile in caso di potenziamento (kwh/anno), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
98 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 21 TIPOLOGIA/TECNOLOGIA: IMPIANTO FISSO PER IL RIFORNIMENTO DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE Per impianto fisso s intende l insieme costituito da: apparecchio di rifornimento, tubo di adduzione del gas e linea elettrica di alimentazione. Rientrano nelle spese ammissibili a contributo il costo di acquisto dell apparecchio e i costi relativi alla sua messa in opera (al netto dell IVA), nel limite max sotto indicato. Il contributo non è concedibile se il costo complessivo dell intervento a carico del beneficiario (comprensivo di IVA), risultante da specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio, è superiore a 5.040,00 in caso di impianto con una manichetta e di 6.840,00 in caso di impianto con due manichette. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITA SI SI NO 2 CUMULABILITA Vedi punto 5.8 dei Criteri 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO 50% - 4 CONTRIBUTO MASSIMO REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ SPESA MAX AMMESSA (IVA esclusa) Con una manichetta 4.200,00 Con due manichette 5.700,00 Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: a) dichiarazione che l impianto ed la sua installazione è conforme alle norme, resa da installatore abilitato e relativa al rispetto delle prescrizioni contenute nelle norme di sicurezza di cui alla deliberazione G.P. n 1565 del 20 giugno 2008; b) dichiarazione sostitutiva di atto notorio certificante che il costo complessivo dell intervento a carico del beneficiario non è superiore ad 5.040,00 in caso di impianto con una manichetta e di 6.840,00 in caso di impianto con due manichette. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda.
99 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 22 TIPOLOGIA TECNOLOGIA: PIANI COMUNALI/SOVRACOMUNALI DI INTERVENTO PER LA RIDUZIONE DELL INQUINAMENTO LUMINOSO E PER L ADEGUAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICI DI ILLUMINAZIONE ESTERNA AI CRITERI TECNICI PREVISTI DALLA L.P n. 16/2007 Sono ammesse a contributo le spese per studi relativi alla realizzazione dei Piani regolatori di illuminazione comunali o sovracomunali (di seguito PRIC) di cui alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16. I PRIC dovranno essere redatti tenendo conto delle prescrizioni della stessa l.p. n. 16/07, del relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della provincia 20 gennaio 2010, n. 2-34/Leg.) e delle linee guida indicate nel Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso. In particolare, si ricorda che i PRIC devono comprendere gli impianti di illuminazione esterna sia pubblici che privati, inclusi quelli di illuminazione di impianti ed attività sportive all aperto, di edifici storici e monumenti, nonché le insegne luminose con superficie illuminata superiore a 10 m 2. La percentuale di contributo è pari al 70% in caso di PRIC comprendente un solo Comune, all 80% in caso di PRIC comprendente due o più Comuni. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI (solo Enti locali) 1 AMMISSIBILITÀ NO NO SI 2 CUMULABILITÀ Vedi punto 5.8 dei Criteri 3 PERCENTUALE CONTRIBUTO % - 80% 4 CONTRIBUTO MINIMO/MASSIMO 4.000,00 / ,00 SPESA MAX AMMESSA (IVA inclusa) La spesa massima ammessa è calcolata con riferimento ai Punti Luce (PL) rilevati; per Punto Luce si intende il singolo corpo illuminante (su un singolo sostegno o palo possono essere installati più Punti Luce). PL 190 PRIC non ammissibile contributo inferiore al minimo ammesso 190 < PL / PL * P 250 < PL / PL *P1 500< PL / PL *P < PL / PL *P < PL / PL *P5 > PL / PL *P6 N.B: P: punti luce fino a 250 PL compresi. P1: punti luce per la parte eccedente i 250 PL fino a 500 PL compresi. P2: punti luce per la parte eccedente i 500 PL fino a 1000 PL compresi. P3: punti luce per la parte eccedente i 1000 PL fino a 2000 PL compresi. P4: punti luce per la parte eccedente i 2000 PL fino a 5000 PL compresi. P5: punti luce per la parte eccedente i 5000 PL. Esempio. Punti luce rilevati n. 515: Spesa massima ammessa = / PL *( ) PL =
100 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: a) in caso di procedura valutativa, in allegato alla domanda, relazione tecnica di inquadramento generale comprensiva della stima del numero dei Punti luce contenuti nel PRIC e della spesa prevista; b) prima dell eventuale provvedimento di concessione, sia nel caso di procedura semplificata che valutativa, elaborato di sintesi del PRIC approvato dal Comune interessato e redatto in modo conforme a quanto stabilito dal Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso di cui all art. 4 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 approvato con deliberazione della Giunta provinciale n di data 30 dicembre Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: data di presentazione della domanda con priorità alle domande relative a piani sovracomunali.
101 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ SCHEDA N. 23 TIPOLOGIA TECNOLOGIA: INTERVENTI E MISURE FINALIZZATE ALLA RIDUZIONE DELL INQUINAMENTO LUMINOSO MEDIANTE IMPIANTI AD ALTO RENDIMENTO ENERGETICO Sono ammissibili gli interventi effettuati su impianti di illuminazione esterna esistenti finalizzati alla riduzione dell inquinamento luminoso ed al risparmio energetico in modo conforme alla legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 16 (di seguito L.P.16/07 ), al relativo regolamento di attuazione ed alle linee guida indicate nel Piano provinciale di intervento per la prevenzione e la riduzione dell inquinamento luminoso (di seguito Piano provinciale ). Sono ammissibili unicamente le spese relative alla sostituzione, rifacimento, adattamento, inserimento delle seguenti tipologie di componenti: lampade, corpi illuminanti, ottiche, regolatori di flusso luminoso, sistemi elettronici di controllo accensione e spegnimento. SOGGETTI BENEFICIARI PRIVATI IMPRESE ENTI PUBBLICI 1 AMMISSIBILITÀ SI SI NO 2 CUMULABILITÀ Vedi punto 5.8 dei Criteri 3 PERCENTUALE 30% 30% - 4 CONTRIBUTO MINIMO 1.000, ,00-5 CONTRIBUTO MASSIMO , ,00-6 REGIME CONTRIBUTO - De minimis o Reg. CE. 800/ CALCOLO SPESA AMMESSA: valore inferiore tra VALORE CALCOLO 1 e VALORE CALCOLO 2: VALORE CALCOLO 1 per kwh di energia annua risparmiata (*) /kwh 1,65 VALORE CALCOLO 2 importo max per ogni Punto Luce (PL) di progetto (**) 660,00 (*) Il valore di 1,65 per singolo kwh deve essere moltiplicato per la differenza tra i kwh consumati dall impianto prima del rifacimento ed i kwh consumati dal nuovo impianto. Detta differenza deve essere calcolata secondo le modalità previste dal Piano provinciale approvato con deliberazione della Giunta provinciale n di data 30 dicembre (**) Il valore di 660,00 per singolo PL di progetto deve essere moltiplicato per il numero di PL del nuovo impianto. Per Punto Luce si intende il singolo corpo illuminante (su un singolo sostegno o palo possono essere installati più Punti Luce). Documentazione specifica richiesta per gli interventi di cui alla presente scheda: a) energia risparmiata annua calcolata dal progettista in kwh, rispetto alla spesa complessiva ammessa in ; b) numero dei PL del nuovo impianto; c) modello A o B di cui al Piano provinciale. Procedura semplificata: adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.2 a Procedura valutativa: a) adempimenti, ulteriore documentazione e modalità operative: vedi punti da 6.4 a 6.7; b) criteri di ordinamento delle domande presentate tramite la procedura valutativa e relative alla tipologia di cui alla presente scheda: quantità di energia risparmiata (kwh/anno) rispetto alla spesa complessiva ammessa ( ), dal valore più alto al valore più basso. In presenza di due o più interventi caratterizzati dallo stesso valore dell energia risparmiata rispetto alla spesa complessiva ammessa, l ordinamento avverrà secondo la data di presentazione della domanda.
102 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2011 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 30 dicembre 2011, n Approvazione del piano di cessione dell'energia elettrica di cui all'art. 13 del d.p.r. n. 670/1972 per il 2012, ai sensi dell'art. 21 della l.p. 6 marzo 1998, n. 4 e s.m. omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare ai sensi dell art. 21 della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 - per le motivazioni e con le indicazioni esposte in premessa - il Piano di cessione dell energia elettrica spettante alla Provincia autonoma di Trento ai sensi dell art. 13 del d.p.r. n. 670/1972, per l anno 2012, nel testo allegato al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale (Allegato A); 2) di dare atto che la gestione e l'attuazione del Piano di cui al punto 1) sono demandati all'agenzia provinciale per l'energia (APE) di cui all'art. 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ai sensi dell'art. 12 del relativo regolamento per l'organizzazione e il funzionamento; 3) di dare atto che, per le motivazioni esposte in premessa, la quantificazione in via presuntiva delle entrate derivanti dall'attuazione del Piano di cui al punto 1) è di Euro più IVA. Tale importo rappresenterebbe l'ammontare complessivo delle entrate proprie dell'agenzia provinciale per l'energia, da iscrivere nel proprio bilancio; tenuto tuttavia conto che nel corso del 2012 il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche potrà assumere provvedimenti volti a rideterminare la potenza nominale media delle concessioni interessate dagli obblighi di cui all articolo 13 del d.p.r. 670/72 - con diminuzione della potenza nominale media stessa (ipotesi legata alle modifiche del Deflusso Minimo Vitale imposto ai concessionari a partire dal 1 gennaio 2009 dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche) - nonché della possibilità di dover provvedere a conguagli, nei confronti dei concessionari obbligati, relativi ai maggiori quantitativi di energia ex art. 13 dello Statuto ritirati in passato, è opportuno che nel bilancio di previsione per l anno 2012 dell Agenzia provinciale per l energia il sopra citato importo di entrata previsto in euro più IVA venga prudenzialmente diminuito del venti per cento circa, per un importo previsto pari a Euro IVA inclusa; 4) di autorizzare l Agenzia provinciale per l'energia alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 23, commi 3 e 4, della l.p. 6 marzo 1998, n. 4, nonché a porre in essere tutte le iniziative necessarie ed opportune a dare una pronta e completa attuazione al Piano di cui al punto 1); 5) di disporre la pubblicazione, anche per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
103 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Allegato parte integrante Piano di cessione dell'energia elettrica gestita dall'agenzia provinciale per l'energia (APE) per l'anno 2012 PIANO DI CESSIONE DELL ENERGIA ELETTRICA GESTITA DALL AGENZIA PROVINCIALE PER L ENERGIA (APE) PER L ANNO 2012 (art. 21 l.p. n. 4/1998 e s.m.) Premesse ed obiettivi generali. Ai sensi dell art. 13 del d.p.r. n. 670/1972, i concessionari di grandi derivazioni a scopo idroelettrico hanno l obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano - per servizi pubblici e categorie di utenti da determinare con legge provinciale kwh per ogni kw di potenza nominale media di concessione, da consegnare all officina di produzione, o sulla linea di trasporto e distribuzione ad alta tensione collegata con l officina stessa, nel punto più conveniente alla Provincia. Il quantitativo di energia dovuto dai concessionari per l anno 2012 è attualmente preventivabile, in base alle concessioni idroelettriche in essere, in circa 161 GWh. Si veda al riguardo l appendice riportante in dettaglio le concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico attualmente tenute al rispetto del predetto obbligo. Ai sensi dell art. 8 del d.p.r. n. 235/1977, i consorzi dei comuni previsti dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959 (consorzi BIM), possono cedere alla Provincia di Trento il diritto alla fornitura di energia elettrica ai sensi dell art. 3 della legge citata verso il pagamento di un corrispettivo equivalente al sovracanone stabilito dall art. 1 della citata legge n La Provincia dispone dell energia così acquisita ai sensi dell art. 13 del d.p.r. n. 670/1972. L articolo 39 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo dell Agenzia provinciale per l energia (APE), assegna all APE stessa la gestione dell energia in argomento (comprensiva delle citate energie ex art. 13 d.p.r. n. 670/1972 ed ex art. 8 d.p.r. n. 235/1977), mentre la legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 prevede, all art. 21, i servizi pubblici e le categorie di utenti cui l energia può essere destinata. Tenuto conto delle disposizioni contenute nell art. 13 del citato d.p.r. n. 670/1972 nonché delle limitazioni contenute nell art. 26 della l.p. n. 4/1998, il Piano prevede la cessione di energia a soli soggetti pubblici e/o gestori di servizi pubblici. In termini generali, che verranno di seguito meglio dettagliati, ai titolari delle utenze di ener-gia elettrica di competenza provinciale che hanno beneficiato della fornitura negli ultimi anni verrà garantita per il 2012 la fornitura agevolata dello stesso quantitativo di energia consuma-to nel 2005 agli stessi prezzi di cessione praticati nel Eventuali superi rispetto a tale quantitativo potranno essere addebitati alle utenze alle normali tariffe previste dal mercato dell energia elettrica. 1 Contenuti del Piano Nel corso degli ultimi anni, l Azienda speciale provinciale per l energia prima ed APE dal 2007 hanno provveduto a stipulare specifiche convenzioni con i Concessionari debitori e le Aziende distributrici per fornire alle utenze interessate l energia ex art. 13 del d.p.r. n. 670/72, al fine di concretizzare quanto contenuto nei precedenti Piani di cessione. I risultati del Piano di cessione per l anno 2011, che sono in corso di acquisizione, sono quantificabili nell utilizzo complessivo di circa 153 milioni di kwh dei 161 disponibili (oltre il 95%).
104 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Il presente Piano di cessione conferma l esclusione dalla fornitura - effettuata a partire dal 1 gennaio delle utenze di competenza comunale, le quali dovrebbero essere alimentate con l energia spettante ai Consorzi BIM (art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959), con le sole eccezioni delle utenze destinate al sollevamento dell acqua negli acquedotti idropotabili e degli impianti sportivi pubblici federali ed a gestione sovracomunale. Si riassume di seguito la distribuzione dell energia tra le categorie nel 2012: CONSUMI MASSIMI CLIENTI AMMESSI (anno 2012) Gruppo/Ente di riferimento utenze kwh Agenzia per la depurazione PAT Servizio Gestione strade PAT Utenze Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali PAT Servizio Bacini montani PAT Utenze altri Servizi PAT Musei e centri culturali Azienda provinciale per i servizi sanitari Strutture residenziali sociali Istituti di istruzione secondaria, enti di formazione professionale Istituti di ricerca Università degli studi di Trento Trasporto pubblico Impianti di depurazione industriali finanziati dalla PAT Impianti sportivi pubblici - federali - a gestione sovracomunale Acquedotti comunali Tenuto conto degli obiettivi generali da perseguire, dei vincoli connessi alla applicazione del piano e della dotazione potenziale complessiva di energia da utilizzare, si prevede la cessione a soggetti pubblici operanti in Provincia di Trento di seguito elencati, con la specificazione, per ciascuna categoria di utenze, dei prezzi per la cessione proposti per l anno 2012, che vengono confermati pari a quelli praticati nell anno precedente: 1) Agenzia per la depurazione: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a zero /kwh, Tipologia u- tenze: impianti idraulici di depurazione, sollevamento e trattamento delle acque, impianti connessi alla depurazione delle acque; 2) Servizio Gestione strade: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a zero /kwh, della quantità massima di energia, pari a circa 17,8 GWh, necessaria all illuminazione e ventilazione delle gallerie stradali di competenza del Servizio Gestione strade. Tipologia utenze: gallerie stradali; 3) utenze provinciali di competenza del Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali (uffici, cantieri, magazzini ecc.): a tale categoria, che si prevede necessiti di una quantità massima di energia annua corrispondente a circa 4,5 GWh, si applicherà un prezzo di cessione pari a zero /kwh. Tipologia utenze: impianti, laboratori, uffici; 4) Servizio Bacini montani: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a zero /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 0,5 GWh necessaria per l alimentazione degli impianti di competenza del Servizio. Tipologia utenze: cantieri, impianti idraulici; 5) altre utenze di competenza delle singole strutture provinciali (es: laboratorio chimico dell Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Ufficio laboratorio tecnologico impianti a fune, caserma dei Vigili del Fuoco di Trento del Servizio Antincendi e protezione civile, ecc.): a tale categoria, che si prevede necessiti di una quantità massima di energia annua corrispondente a circa 1,9 GWh, si applicherà un prezzo di cessione pari a zero /kwh. Tipologia utenze: impianti, laboratori ed uffici;
105 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ) musei e centri culturali gestiti da enti collegati alla Provincia autonoma di Trento (Museo Castello del Buonconsiglio, Museo Tridentino di Scienze Naturali, Museo d arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto, Centro Servizi Culturali Santa Chiara ecc.): a tale categoria, che si prevede necessiti di una quantità massima di energia corrispondente a 6,0 GWh, si applicherà un prezzo di cessione pari a zero /kwh. Tipologia utenze: musei, castelli, teatri, centri culturali ed uffici, impianti tecnologici principalmente a servizio di dette strutture ma comuni anche ad altri servizi pubblici; 7) Azienda provinciale per i servizi sanitari: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,026 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 30,0 GWh necessaria per l alimentazione degli ospedali, delle strutture sanitarie e degli uffici di competenza dell Azienda provinciale per i servizi sanitari. Tipologia utenze: ospedali, strutture sanitarie ed uffici; 8) strutture residenziali sociali e socio-sanitarie per non autosufficienti e portatori di handicap convenzionate con l Azienda provinciale per i servizi sanitari o finanziate direttamente dalla Provincia: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 19,0 GWh necessaria per l alimentazione delle predette strutture residenziali. Tipologia utenze: residenze sociali, socio sanitarie ed uffici; 9) istituti di istruzione secondaria ed enti di formazione professionale: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 4,6 GWh necessaria per l alimentazione delle utenze dei predetti soggetti. Tipologia utenze: istituti scolastici ed uffici; 10) istituti di ricerca provinciali (ad esempio, Fondazione Edmund Mach, Fondazione B.Kessler): si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 7,5 GWh necessaria per l alimentazione delle utenze dei predetti soggetti. Tipologia utenze: centri di ricerca ed uffici; 11) utenze dell Università degli studi di Trento: si prevede la cessione, al prezzo di 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 7,7 GWh necessaria per l alimenta-zione delle predette u- tenze. Tipologia utenze: istituti universitari, laboratori ed uffici; 12) aziende di trasporto pubblico, individuate con provvedimento della Giunta provinciale: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 5,4 GWh necessaria per l alimentazione delle predette utenze. Tipologia utenze: impianti di trasporto pubblico, officine ed uffici connessi all attività di trasporto pubblico; 13) impianti di depurazione industriali finanziati dalla Provincia autonoma di Trento: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 0,6 GWh necessaria per l alimentazione dei depuratori industriali finanziati dalla P.A.T.. Tipologia utenze: impianti di depurazione; 14) impianti sportivi pubblici di tipo federale (definiti come impianti che ospitano regolarmente manifestazioni sportive a carattere internazionale e che alla data di approvazione del presente piano siano accreditati come centri sportivi federali) oppure a gestione sovracomunale (definiti come impianti finalizzati all esercizio dell attività sportiva di esclusiva proprietà di comuni della Provincia autonoma di Trento anche gestiti da soggetti diversi dai comuni stessi, purché le spese relative all energia elettrica gravino direttamente o indirettamente sul bilancio comunale di più comuni convenzionati): si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,06 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 1,3 GWh (1,2 GWh per gli impianti federali e 0,1 GWh per gli impianti a gestione sovracomunale) necessaria per l alimentazione dei predetti impianti. Tipologia utenze: impianti sportivi; 15) utenze per il sollevamento dell acqua negli acquedotti idropotabili comunali: si prevede la cessione, ad un prezzo pari a 0,047 /kwh, della quantità massima di energia pari a circa 1,5 GWh necessaria per l alimentazione di parte delle predette utenze. Tipologia utenze: impianti di sollevamento delle acque ad uso idropotabile. Le utenze servite saranno alimentate in media o in bassa tensione (eccettuate le categorie dalla n.11 alla n.14, per le quali saranno ammesse solo utenze alimentate in media tensione), con la limitazione operativa di ammissibilità per le eventuali nuove utenze di bassa tensione costituita dal seguente criterio: il consumo annuo del relativo sito di consumo deve essere superiore a kwh. Nelle convenzioni ed accordi che regolano la cessione dell energia in questione alle predette categorie di utenze si prevederà un puntuale controllo dei consumi delle singole utenze interessate e la verifica della possibilità di destinare il beneficio economico eventualmente rimasto ai predetti enti e non assorbito dalla Provincia ad iniziative tese a favorire il risparmio energetico nelle strutture degli enti stessi. Quanto sopra riportato consentirà di utilizzare nell anno 2012 una quantità di energia programmata in circa 152 GWh.
106 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Aspetti Operativi L energia ex art. 13 d.p.r. n. 670/1972 teoricamente disponibile per la Provincia autonoma di Trento è pari a circa 161 milioni di kwh. Tuttavia, essa non è distribuita uniformemente tra i concessionari: si veda in proposito la seguente tabella riassuntiva. Concessionario Totale energia ex art. 13 DPR 670/72 dovuta (kwh) Hydro Dolomiti Enel Srl ( ) Dolomiti Edison Energy Srl ( ) Primiero Energia SpA ( ) Enel Produzione SpA SF Energy Srl ( ) Enel Green Power SpA Azienda Generale Servizi Municipali Verona SpA ( ) Dolomiti Energia SpA ( ) Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati Primiero SpA ( ) Eusebio Energia SpA ( ) Altri concessionari minori (n. 32) circa 6 milioni ( ) Concessionario con cui è stato attivato il ritiro dell energia elettrica ex art. 13 d.p.r. n. 670/1972 Con gli otto maggiori concessionari sono state stipulate convenzioni per la cessione dell energia in parola; essi devono circa il 96% dell energia complessiva, mentre il restante 4% di energia è suddivisa tra 32 concessionari diversi, che devono mediamente meno di kwh ciascuno. La convenienza del ritiro dell energia diminuisce nel caso dei concessionari idroelettrici minori: va infatti tenuto presente che gli adempimenti amministrativi sono sostanzialmente gli stessi per ciascun concessionario (trattativa iniziale - inclusa l individuazione delle modalità operative di fornitura, spesso complesse - e stipula ed eventuale aggiornamento della convenzione per la cessione, trasferimento mensile dei dati e fatturazione degli oneri previsti in convenzione, bilancio aggiornato mensilmente dell energia prelevata rispetto a quella dovuta, comunicazioni periodiche ecc.), mentre esigenze pratiche quali l individuazione di utenze beneficiarie aventi consumi energetici rilevanti, l abbinamento di ciascuna u- tenza beneficiaria ad un solo concessionario fornitore, nonché la determinazione di riserve preventive di energia (finalizzate alla prevenzione del rischio di supero dei prelievi massimi consentiti dalla normativa) richiedono la gestione di grandi quantitativi di energia ritirata da parte di ciascun concessionario. In tal senso va ricordato che l energia non ritirata non viene comunque perduta, bensì valorizzata ai sensi del comma 3 dell articolo 13 dello Statuto, secondo un meccanismo di adeguamento annuale che tiene conto dell effettivo andamento del mercato dell energia. Tenuto conto dei prelievi già conseguiti nel 2011, dei margini di riserva operativa di energia e del fatto che il ritiro dell energia dai concessionari idroelettrici minori - come detto - non è conveniente dal punto di vista economico-amministrativo, si può affermare che i margini di possibile ritiro ulteriore dell energia ex art. 13 d.p.r. n. 670/1972 sono estremamente contenuti. Analogamente a quanto avvenuto negli ultimi anni, riguardo all ordine di priorità fra i conces-sionari cui richiedere la fornitura dell energia in argomento, si seguirà il criterio di sfruttare in primis l energia dovuta dai concessionari che risultano complessivamente debitori dei mag-giori quantitativi (risultanti dalla sommatoria dell energia dovuta per ogni singola concessio-ne) di energia ex art. 13, per poi rivolgersi ai concessionari debitori di quantitativi minori. A fronte della predetta situazione, è necessario confermare per l anno 2012 i criteri per gestire l energia stessa in un contesto di consumi delle utenze al limite o addirittura eccedenti la disponibilità. Come anticipato, alle singole utenze che hanno beneficiato della fornitura nell anno 2011 verrà garantita per il 2012 la fornitura agevolata del quantitativo di energia consumato nel 2005 (anno in cui si è raggiunto il completo utilizzo dell energia dovuta dai principali concessionari). Eventuali superi rispetto a tale quantitativo potranno essere addebitati alle utenze alle normali tariffe previste dal mercato dell energia elettrica.
107 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Vediamo come si concretizzerà in termini operativi nel 2012 il predetto principio: A) Attivazione nuove utenze di energia ex art. 13 In linea generale, una volta effettuato l inserimento iniziale delle nuove utenze di competenza provinciale in luogo di quelle di competenza comunale, l attivazione di nuove utenze non sarà ammessa. Tuttavia, qualora APE verifichi mediante i propri controlli periodici - effettuati anche nell ambito dei gruppi di lavoro per la valutazione dei consumi delle utenze di energia ex art che una o più delle richieste presentate (e raccolte nel corso dei semestri gennaio-giugno, luglio-dicembre) potrebbero essere ammesse in virtù dei risparmi di energia elettrica conseguiti dalle utenze appartenenti alla stessa categoria dei richiedenti (anche in seguito agli interventi stabiliti dai predetti gruppi di lavoro), le nuove forniture potranno essere attivate. B) Eventuale supero del quantitativo di energia ex art. 13 d.p.r. n. 670/1972 ammesso (pari ai consumi effettuati nel 2005) per ciascuna utenza o gruppo omogeneo di utenze facenti capo ad un unico intestatario APE controllerà puntualmente l evoluzione dei consumi ed informerà le utenze in merito alle proiezioni di consumo globale previsto nell anno. Nel caso venisse superato il quantitativo consumato nell anno 2005 da parte di singole utenze o di gruppi di utenze omogenee facenti capo ad un unico intestatario, APE si riserva la facoltà di far addebitare le quote eccedenti alle medesime utenze, seguendo le procedure operative stabilite coi concessionari e con le utenze stesse nell ambito delle specifiche convenzioni inerenti la cessione in parola, con applicazione delle normali tariffe del mercato dell energia elettrica. L eventuale supero dei consumi dell anno 2005 potrà pertanto determinare unicamente un aggravio tariffario relativo ai quantitativi eccedenti consumati, senza influire sulla continuità della fornitura di energia elettrica. C) Eventuali modificazioni del quantitativo di energia ex art. 13 d.p.r. n. 670/1972 disponibile a seguito dell eventuale rideterminazone della potenza nominale media delle concessioni idroelettriche interessate Qualora nel corso del 2012 il Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche dovesse assumere provvedimenti volti a rideterminare la potenza nominale media delle concessioni interessate dagli obblighi di cui all articolo 13 del d.p.r. n. 670/1972 con diminuzione della potenza nominale media stessa (ipotesi legata alle modifiche dei Deflussi Minimi Vitali imposti ai concessionari a partire dal 1 gennaio 2009 dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), APE provvederà a modificare di conseguenza i quantitativi di energia disponibile tra tutte le utenze beneficiarie. In caso di scostamenti significativi dei quantitativi di energia disponibile rispetto a quelli previsti nel presente Piano, sarà opportuno provvedere alla redazione ed approvazione dei una specifica variante al Piano stesso. Come nel 2011, tra le utenze appartenenti alla categoria acquedotti idropotabili comunali andranno privilegiate le utenze dei comuni che registrano i maggiori fabbisogni specifici di energia elettrica per acqua potabile erogata (kwh/m 3 ), anche tenendo conto della percentuale di copertura dei costi tramite le tariffe praticate dai comuni stessi in relazione al servizio di erogazione dell acqua potabile. Inoltre, come stabilito con deliberazione della Giunta Provinciale n del 26 agosto 2011, una volta ultimati gli interventi per l impiego delle fonti rinnovabili di energia presso il depuratore di Folgaria, finalizzati a rendere autonomo in termini di bilancio energetico complessivo il depuratore stesso, il quantitativo di energia risparmiato in tale sito (utenza della categoria 1 - Agenzia per la depurazione ) verrà destinato al sollevamento dell acqua negli acquedotti idropotabili del Comune di Folgaria (tra le utenze appartenenti alla categoria 15 - Utenze per il sollevamento dell acqua negli acquedotti idropotabili comunali ). * * * Anche nel corso del 2011 APE ha registrato l aumento dei consumi di energia elettrica da parte di diverse utenze già servite con energia ex art. 13, soprattutto a seguito di interventi di ristrutturazione, ampliamento o ammodernamento delle strutture volti a garantire una migliore qualità dei servizi. Come detto, non è spesso possibile fare fronte a tali incrementi di richieste ricorrendo alla sola energia ex art. 13
108 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ del d.p.r. n. 670/1972, neanche in presenza di miglioramento dell efficienza energetica di alcune utenze (determinato anche in seguito alle attività dei gruppi di lavoro istituiti da APE per questo fine specifico). L ulteriore energia che potrebbe essere utilizzata a tal fine da APE ai sensi della legge istitutiva è quella ex art. 8 del d.p.r. n. 235/1977 (energia dei consorzi BIM). Anche se la legge n. 239/2004 (comma 32, art.1) prevede la possibilità per i predetti consorzi di destinare l energia elettrica al mercato libero o ad Acquirente Unico S.p.A., i consorzi BIM sono tuttora in fase di approfondimento delle relative implicazioni giuridico amministrative, anche tramite la federazione italiana di riferimento, e quindi non hanno ancora intrapreso passi decisivi per pervenire a detta valorizzazione, sia direttamente sia tramite APE (ai sensi dell art. 8 del d.p.r. n. 235/1977). Non vi sono pertanto elementi sufficienti per poter ipotizzare l impiego di energia ex art. 8 del d.p.r. n. 235/1977 da destinare a servizi pubblici nel corso del Tale impiego sarà perseguito dai consorzi BIM nel corso del prossimo anno; in caso di esito positivo, a partire dal 1 gennaio 2012 l energia gestita da APE potrebbe essere riorganizzata secondo il seguente schema: ENERGIA EX ART. 13 d.p.r. n. 670/1972 CATEGORIE DI UTENZE DA SERVIRE: Servizi e Agenzie PAT Musei e centri culturali provinciali Azienda provinciale per i servizi sanitari Strutture residenziali sociali Istituti di istruzione secondaria ENERGIA EX ART. 8 d.p.r. n. 235/1977 (ART. 3 L. n. 959/1953) CATEGORIE DI UTENZE DA SERVIRE: Istituti scolastici comprensivi (scuole elementari e medie), scuole materne e asili nido pubblici Impianti sportivi pubblici Acquedotti e fognature comunali Illuminazione pubblica Uffici ed altre utenze comunali (municipi, biblioteche, musei comunali, sale pubbliche ) Istituti di ricerca Università degli studi di Trento Impianti di depurazione industriali finanziati dalla Provincia Trasporto pubblico Qualora l energia ex art. 3 della legge n. 959/1953 venisse gestita dai consorzi BIM senza il coinvolgimento di APE, quest ultima si limiterebbe a gestire l energia ex art. 13 del d.p.r. n. 670/1972, sempre secondo la predetta riorganizzazione. Aspetti economico-finanziari derivanti dall applicazione del Piano. In relazione all obiettivo generale di una migliore utilizzazione dell energia in questione vengono esposte le conseguenze economiche dell applicazione per le varie categorie di utenza degli stessi prezzi di cessione determinati negli anni precedenti. Nel caso di monetizzazione dei quantitativi di energia elettrica sopra accennati, la P.A.T. introiterebbe un importo, su base annua, pari a:
109 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Quantità di energia Prezzo di monetizzazione Euro (ultimo valore stabilito)( ) 152 GWh 0, Euro/kWh ( ) Il prezzo di monetizzazione è stato determinato, applicando il comma 3 dell articolo 13 del d.p.r. n. 670/1972 relativamente all anno 1999 (deliberazione della Giunta provinciale n del 29 dicembre 2000), in 48,72 Lire/kWh. Il valore qui riportato - approvato dalla Giunta con deliberazione n del 27 maggio è quello risultante dall adeguamento di detto valore sulla base delle variazioni dell indice ISTAT EPP19.D fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata Indice dei prezzi di produ-zione e distribuzione dell energia elettrica negli anni successivi e in particolare tra il 2009 ed il Sempre su base annua, se i servizi pubblici sopra indicati dovessero pagare a tariffa intera l energia consumata dovrebbero sostenere una spesa almeno pari a Euro, come dettagliato nella successiva tabella. Qualora si monetizzassero i predetti quantitativi di energia ex art. 13 del d.p.r. n. 670/1972, il sistema Provincia/servizi pubblici perderebbe almeno = Euro (la stima del prezzo di acquisto è prudenziale e non comprende l IVA, che spesso per le utenze costituisce un costo). Nel Piano che qui si propone, i reali risparmi per i singoli servizi pubblici, rispetto al costo di acquisto a tariffa intera, sono i seguenti: CLIENTI CONSUMI MASSIMI AMMESSI (anno 2012) PREZZO DI ACQUISTO (stima a valori anno 2010) a tariffa intera COSTO TOTALE a tariffa intera PREZZO DI CES- SIONE agevolato IMPOTO SPESO (a prezzo di cessione agevolato) RISPARMIO Gruppo/Ente di riferimento utenze kwh /kwh /kwh Agenzia per la depurazione , Servizio Gestione strade , Servizio Espropriazioni e gestioni patrimoniali 0, Servizio Bacini montani , Utenze di altri servizi della Provincia 0, Musei e centri culturali , Azienda provinciale servizi sanitari , , Strutture residenziali sociali , ,
110 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CLIENTI PREZZO IMPOTO DI AC- PREZZO SPESO CONSUMI QUISTO COSTO DI CES- (a prezzo MASSIMI (stima a TOTALE SIONE di cessione AMMESSI valori anno 2010) intera a tariffa agevolato agevola- (anno 2012) a tariffa to) intera RISPARMIO Gruppo/Ente di riferimento utenze kwh /kwh /kwh Istituti di istruzione secondaria, enti formazione , , professionale Istituti di ricerca , , Università degli studi di Trento , , Trasporto pubblico , , Impianti di depurazione industriali finanziati dalla , , Provincia Impianti sportivi pubblici federali e a gestione sovracomunale , , Acquedotti comunali , , La colonna Importo speso (a prezzo di cessione agevolato) rappresenta gli introiti per APE. Risulta evidente quindi che il Piano proposto consente una valorizzazione dell energia ex art. 13 particolarmente significativa e di gran lunga maggiore rispetto alla pura monetizzazione dell energia (ad una mancata monetizzazione di corrisponde una valorizzazione complessiva di almeno , di cui come risparmio per le utenze servite e come introiti per APE, da destinare alle attività stabilite in capo all Agenzia. La regolazione dei rapporti economici tra APE e le utenze potrà avvenire con cadenza mensile o superiore, anche in forma di acconto computabile in base a consumi registrati in precedenza. Conclusioni. Come visto, l energia di cui all art. 13 dello Statuto di autonomia relativa all anno 2012 sarà destinata alle categorie, nelle quantità ed ai prezzi di cessione sopra indicati. Ricordiamo che ai titolari delle utenze che hanno beneficiato della fornitura nell anno 2011 verrà garantita per il 2012 la fornitura agevolata dello stesso quantitativo di energia consumato nel 2005, qualora tale quantitativo non venga rivisto in modo significativo a seguito dell eventuale rideterminazione della potenza nominale media delle concessioni idroelettriche interessate. Eventuali superi rispetto a tale quantitativo potranno essere addebitati alle utenze alle normali tariffe previste dal mercato dell energia elettrica. Fatte salve le predette limitazioni, tutte le utenze interessate dal presente Piano di Cessione per il 2012 usufruiranno per l intero arco dell anno di energia elettrica allo stesso prezzo di cessione agevolato del 2011, indipendentemente dalle variazioni tariffarie deliberate dall Autorità per l Energia Elettrica e il Gas e dall andamento del mercato elettrico.
111 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Evidenziamo inoltre un ulteriore beneficio per i destinatari dell energia in questione legato al prezzo di cessione che rimane costante indipendentemente dalle fasce orarie di consumo: ciò è di rilevanza economica, considerato che le utenze di norma hanno un maggior bisogno di energia elettrica in corrispondenza delle fasce a tariffa più onerosa. APE si riserva di elaborare sistemi di incentivazione dell utilizzo efficiente dell energia oggetto del presente piano da parte delle utenze beneficiarie. In relazione all effettiva utilizzazione dell energia disponibile, si dovrà provvedere entro il mese di marzo 2013 alla rendicontazione dell energia ritirata nel Trento, dicembre APPENDICE - ELENCO CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ENERGIA ELETTRICA ATTUALMENTE SOTTOPOSTE AGLI OBBLIGHI DI CUI ALL ART. 13 DEL D.P.R. N. 670/1972 Concessionario Impianti/derivazioni Potenza nominale media di concessione [kw] Energia ex art. 13 DPR n. 670/72 [kwh] Hydro Dolomiti Enel srl Malgamare 3.417, Hydro Dolomiti Enel srl Cogolo , Hydro Dolomiti Enel srl Boazzo , Hydro Dolomiti Enel srl Cimego I , Hydro Dolomiti Enel srl Cimego II 3.803, Hydro Dolomiti Enel srl Storo 8.711, Hydro Dolomiti Enel srl Nembia 7.506, Hydro Dolomiti Enel srl S. Massenza I , Hydro Dolomiti Enel srl S. Massenza II , Hydro Dolomiti Enel srl Torbole , Hydro Dolomiti Enel srl Fies 389, Hydro Dolomiti Enel srl Dro 705, Hydro Dolomiti Enel srl Riva , Hydro Dolomiti Enel srl Predazzo , Hydro Dolomiti Enel srl Pradastua 392, Hydro Dolomiti Enel srl Avio 4.325, Hydro Dolomiti Enel srl Ala , Hydro Dolomiti Enel srl Carzano-Maso 4.963, Hydro Dolomiti Enel srl Carzano-Ceggio 2.011, Hydro Dolomiti Enel srl Costabrunella 741, Hydro Dolomiti Enel srl Grigno 8.767, Hydro Dolomiti Enel srl Val Noana , Hydro Dolomiti Enel srl Bussolengo , Hydro Dolomiti Enel srl Chievo , Dolomiti Edison Energy Taio s.r.l , Dolomiti Edison Energy Mezzocorona s.r.l , Dolomiti Edison Energy Pozzolago s.r.l ,
112 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Primiero Energia S.p.A. San Silvestro , Primiero Energia S.p.A. Caoria , Primiero Energia S.p.A. Val Schener 1.865, Primiero Energia S.p.A. Moline , SF Energy Srl S. Floriano , SF Energy Srl Stramentizzo 827, Azienda Generale Servizi Maso Corona Municipali S.p.A. (VR) 8.759, Azienda Generale Servizi Valbona 502, Municipali S.p.A. (VR) AGSM VR e Dolomiti Energia S.p.A. al 50% cad. (impianti C.E.T.) AGSM VR e Dolomiti Energia S.p.A. al 50% cad. (impianti C.E.T.) S. Colombano (2 salto) S. Colombano (3 salto) 6.952, , Dolomiti Energia S.p.A. Tesino I e Tesino II 533, Dolomiti Energia S.p.A. Chizzola di Ala 1.088, Dolomiti Energia SpA Fontanedo 1.045, Dolomiti Energia SpA La Rocca 2.895, Concessionario Impianti/derivazioni Potenza nominale media di concessione [kw] Energia ex art. 13 DPR n. 670/72 [kwh] Dolomiti Energia SpA Pozzena-Dambel 523, Dolomiti Energia SpA Ponte Cornicchio 651, Dolomiti Energia SpA S. Mauro Baselga di Pinè 305, Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero Castelpietra 2.846, S.p.A. Azienda Consorziale Servizi Municipalizzati di Primiero Zivertaghe 2.589, S.p.A. Eusebio Energia S.p.A. Pianello di Sopra 4.300, Enel Produzione S.p.A. - D.G.E.M. - U.B.I. Vittorio Malga Ciapela 2.164, Veneto Enel Produzione S.p.A. - D.G.E.M. - U.B.I. Vittorio Saviner I 1.719, Veneto Enel Green Power SpA Cavia2 892, Az.Servizi Municip. Comune Tione Az.Servizi Municip. Comune Tione Torrente Arnò 313, Corso d'acqua in C.C. Bolbeno (Squero) 290, Az.Servizi Municip. Comune Tione Rio d'aprico 251, Cartiere Fedrigoni & C. Varone S.p.A. 302, Centrale Molini S.r.l. (c/o Rio di Valle (Rumo) San Pellegrino S.p.A.) 552,
113 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Comune di Avio Sorgenti Pian della Cenere Alta e Bassa 239, e Acque Nere Comune di Avio Al Pian, Fratiele 87, Comune di Calavino Roggia di Calavino e rio Freddo 362, Comune di Cles e Comune di Tuenno c/o A.E.M. S. Emerenziana I 811, Comune di Cles e Comune di Tuenno c/o A.E.M. S. Emerenziana II 416, Comune di Fondo Torrente Novella C.C. Castelfondo 454, Comune di Ledro Val Molini e val Vesì 270, Comune di Malè Torrente Rabbies 487, Comune di Ossana Torrente Foce di Valpiana 910, Comune di Palù del Fersina Lenzi e rio Valcava Torrente Fersina, rio 406, Comune di Pellizzano Rio Foce di Fazzon 632, Comune di Roncone Torrente Roldone 843, Comune di Rumo Torrente Lavazè e 507, Comune di Sant'Orsola Terme 1.419, rio Tornes Torrente Fersina in loc. foce del rio Redebus Comune di Tesero Rio val di Stava 287, Comune di Vermiglio Torrente Vermigliana 810, Comune di Vermiglio Rio Strino 582, Cons.Elettrico Pozza di Torrente Avisio Fassa sc 2.583, Cons.Elettrico Pozza di Rio S. Nicolò Fassa sc 410, Consorzio Elettrico di Storo sc Storo 1.922, Consorzio Elettrico di Storo sc Val Lorina 323, Cons.Elettrico Industr. Ponte Pià Stenico sc 1.265, Cons.Elettrico Industr. Duina Stenico sc 376, Cons.Elettrico Industr. C.C. Stenico I pf 275 Stenico sc 260, Consorzio Idroelettrico Barnes c/o Cementi Tassullo Torrente Barnes 1.575, SpA Consorzio Miglioramento Torrente Lovernatico Fondiario di Masi di Vigo 401, E.S.CO. BIM del Chiese Rio Santa Barbara SpA 773,
114 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Concessionario Impianti/derivazioni Potenza nominale media di concessione [kw] Energia ex art. 13 DPR n. 670/72 [kwh] Edison S.p.A. (MI) Gaver 482, Gruppo Cordenons S.p.A. Scurelle 232, Loppio Energia s.r.l. Loppio rio Gresta 487, S.T.E.T. Servizi Territoriali Est Trentino S.p.A. Torrente Fersina 1.718, Società Elettrica Moenese Rio S. Pellegrino S.r.l. 899, Società Energetica Cirelle Rio di val Contrin Contrin S.r.l. 779, Società Energetica Elettrica Antermont S.r.l. Rio Antermont 489, Tassullo Energia S.p.A. Ponecla 2 545, Vermigliana S.p.A. Torrente Vermigliana 1.133, , NB: nella prima parte sono evidenziate le concessioni relative ai concessionari che attualmente forniscono energia elettrica ex art. 13 DPR n. 670/1972
115 PUBSUeA2lONE DISPOSTA 5At PRESIOENTE DEL~ CORTE COSTITUZIONAlE A NORMA N. 31 Reg. ordinanze 2012 DELl.:.blt 25 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953 n Ordinanza del 15 novembì:è2011 emessa dal Tribunale di Trento nei procedimenti civili promossi da Longo Stella, Russo Giuseppe e Mosna Alessandra c/provincia autonoma di Trento N. 525/2011 Ruolo sezione controversie di lavoro TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro ORDINANZA ex al t. 23 co.2 L , n. 87 Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dotto Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 15 novembre 20Il la seguente ordinanza: RILEVATO IN FATTO Con ricorsi depositati in data 16 e 21 settembre 2011 LONGO ESTELLA, RUSSO GIUSEPPE e MOSNA ALESSANDRA - premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata "sovrintendenza scolastica provinciale", successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi: I) Ìn un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 L , n. 124, applicabile nel territorio della provincia di Trento anche successivamente all'entrata in vigore del d.p.r , n. 405 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentina-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento") in forza della previsione ex art. 2 co.7 dello stesso d.p.r. ("Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto d~gìi stessi non disciplinato. al ~(-:;:. personale insegnante appartenente ai ruoli di cui lq/ comma 2 e al personale docente supplente in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il trattamento economico, le norme vigenti per il corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato");
116 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ II) successiv3.q1ente della disciplina provinciale ex art. 93 co.1, 2 e 3 L.P , n. 5 proponevano nei confronti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, tra l'altro, domanda di accertamento della nullità per violazione della clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro CE S, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del ha dato attuazione delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato o quanto meno dal superamento del periodo complessivo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi. RITENUTO IN DIRITTO Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. l L , n. 124 e dell'art. 93 co.1 e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui in violazione degli artt. Il e 117 co.1 Cast., in riferimento alla clausola 5, punto 1, letto a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dell' Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro'" secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. 2
117 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ :. SULLA RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale. Applicando le norme impugnate la domanda proposta dai ricorrenti dovrebbe essere rigettata; è infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale scolastico (in particolare dell'art. 4 co. l L. 124/1999 e dell'art. 93 co.1 e 2 L.P. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente dì ruolo, anche qualora ciò comporti l'utilizzo senza limiti di durata e di numero dei rinnovi di una successione di contratti a tempo determinato; quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullità parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con Li }'Amministrazione convenuta. *** Assai di recente il legislatore (art. 9 co.18 D,L , n. 70 conv, con L , n. 106) ha aggiunto nell'art. lo d.lgs. 368/2001 il co.4bis. secondo cui "stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all' articolo 40, comma J, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4, comma 14-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il.conjèrimento delle supplenze del 3
118 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ personale docente ed ATA> considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto". Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la disciplina ex d.lgs. 368/2001 trovasse integrale applicazione anche in ordine ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed A T A. L'assunto non può essere condiviso: è evidente, attesa la contiguità cronologica, che il legislatore è intervenuto in reazione al formarsi di una giurisprudenza di merito che ha statuito l'illegittimità per contrasto cqn le prescrizioni contenute nel d.lgs. 368/ in tema di sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. co. 1 ), dell'indicazione scritta delle stesse (art. 1 co. 2) e soprattutto dei limiti alla successione di contratti a tempo determinato (art. 5) - con declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto a tempo indetenninato (ed infatti la stessa ratio è sottesa ad altro intervento del legislatore, costituito dall'art. 1 co. l D.L , n. 134, conv. con L , n. 167, che, novellando l'art. 4 L. 124/1999, ha 4 introdotto il co. 14bis, secondo cui "i contratti a tempo determinato stipulati per il conftrimento delle supplenze previste dai commi I, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solo nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dali 'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni") o, in altre pronunce, di risarcimento del danno ai sensi dell'art. 36 co.s d.lgs. 165/2011; invero l'inapplicabilità della disciplina ex d.lgs. 368/200 l ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed 4
119 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ATA emergeva già dalle previsioni ex d.lgs. 165/2001, dove a fronte dell'art. 36 co.1 (testo originario), secondo cui: "Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile n , nonché da ogni successiva modtficazione o integrazione della relativa disciplina" - l'art. 70 co.8, dopo aver stabilito che "le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola", ha precisato che "sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni" (tale norma è rimasta im;mutata anche dopo la novella dell'art. 36 co.1 d.lgs. 165/ ulteriore riprova della persistente vigenza anche dopo l'emanazione del d.lgs. 369/2001 dell'art. 36 d.lgs introdotto in precedenza - ad opera dell'art. 17 co. 26 D.L , n. 78 conv. con L , n. 102, secondo cui: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368"); inoltre, come acutamente evidenziato da Trib. Genova, Billeci e a.imiur (com. Trib. Trieste, Matiassi e a./miur): "il d. 19s. 368/2001 non contiene norme che abbiano abrogato in modo espresso l'articolato normativo relativo al reclutamento del personale scolastico, dianzi delineato. Alt 'art. 11 co.1 si è resa 5
120 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ espressa la conseguenza dell 'abrogazione tacita per incompatibilità (art. 15 prel. cod.c/v.). E' opinabile che il meccanismo riconducibile al t.u. 297/94 ed alla L. 124/99 sia coerente con le regole introdotte dal d. 19s 368/2001. Ma riesce d'altro canto difficile immaginare che un tale complesso di norme possa ritenersi abrogato senza una disposizione che esplicita in tal senso. E' certo comunque che, per il legislatore italiano, esso è sopravvissuto. Gli innesti normativi successivi sulle disposizioni previgenti sono stati infatti innumerevoli: valga per tutti l'inserimento del comma 14-bis all'art. 4 L. 124/99, compiuto ancora nel 2009, con cui si è avvertita evidentemente la necessità di ribadire, per il comparto scolastico, un principio già espresso a chiare lettere nel testo unico sul! 'impiego pubblico (d. 19s. 165/2001),- ancora più recente è la clausola di salvezza prevista per queste "specifiche disposizioni di settore" rispetto ai generali limiti di spesa stabiliti invece per le assunzioni con contratto a termine o con altre forme flessibili negli enti pubblici dall'art. 9, co. 28, D.L. 78/2010, conv. in L. 122/2010. E' dunque ragionevole ritenere che il sistema di reclutamento del personale scolastico, improntato ad esigenze peculiari e contrapposte di salvaguardia della continuità del servizio, reperimento delle risorse e contenimento della spesa pubblica sia soggetto alla disciplina risalente al '- u. del 1994 ed alle successive modificazioni, in ragione della sua specialità rispetto alla normativa del d 19s 368/2001", SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA le procedure di reclutamento del personale della scuola In tema di reclutamento del personale scolastico a tempo determinato la disciplina statale (art 4 L. 124/1999) dispone: "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti 6
121 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. l. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utìlizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo l della presente legge. w 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le I graduatorie di circolo o di istituto... "); il regolamento di cui al co.5 è stato emanato con d.m , n. 201 e successivamente con d.m , o Quanto alla disciplina provinciale l'art. 93 co.1, 2 e 3 L.P n. 5/2006 ("Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee") prevede: "1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei 7
122 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ limiti della spesa massima prevista dal/'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante ['utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o disponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli. 2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima trlennale. 3. Per la copertura dfcattedre e di posti d'insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora la mancata copertura delle cattedre o dei posti di insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda dall'assenza o dall'esaurimento delle graduatorie provinciali, il dirigente deiristituzione scolastica, previo nulla osta del dirigente del servizio provinciale competente, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni."; il regolamento di cui al co. l è stato emanato con decreto del presidente della provincia , n /Leg ("Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale"), il quale all'art. 2 ("1. l posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati "posti'~ non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, Sono coperti con il conferimento di: a) incarichi annuali, per i posti 8
123 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ vacanti e disponibili entro la data del 3J ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico; b) supplenze temporanee.fino al termine delle attività didattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibili entro la data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma l, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratta individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma l, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata "struttura provinciale competente", prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4. A decorrere dalla data di inizio delle lezioni il conferimento è effettuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d'istituto, per la copertura di: a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) incarichi annuali LA previsti dal comma l, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma l, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni,' e) supplenze temporanee brevi dì cui al comma l, lettera c). 5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli, il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il 9
124 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni"), riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nejl' art. 4 co. 1, 2, 3, 6 e 7 L. 124/1999. Di recente Corte Cost , n. 41 ha evidenziato che la scelta operata dal legislatore con la L. 124/ istitutiva delle graduatorie permanenti (le quali vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica in primìs per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo disponibili determinati ogni triennìo e secondariamente per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità art. 399 co.1 e 401 co.l d.lgs , n. 297 ) - "è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito". Si tratta dì una logica conseguenza del pnnclplo ex art. 97 ult. co. Cost. ('<Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge") che individua nel concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento più idoneo a garantire, in linea di principio, l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione, di talché l'amministrazione sceglie il lavoratore da assumere all'esito di un procedimento preordinato a garantire l'imparzialità e la trasparenza della selezione, nonché l'individuazione degli aspiranti più capaci e quindi più meritevoli (in termini Corte Costo , n. 89; Casso , n. ]4350; Casso , n ;). l'inapplicabilità ai contratti stipulati dai ricorrenti della disciplina a d.lgs. 368/2001 In proposito appare sufficiente richiamare quanto già esposto nella parte della motivazione dedicata alla rilevanza nel giudizio a qua della questione duegittimità costituzionale in esame. lo
125 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ la disciplina del reclutamento del personale a tempo determinato della scuola in rapporto al diritto dell'unione Europea I ricorrenti eccepiscono la difformità della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato alla direttiva /CE del Consiglio del volta allo scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e UNICE), il cui obiettivo è, tra l'altro, "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dali 'utilizzo di una successione di contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato" (clausola 1), come meglio specificato nella clausola 5 ("Afisure di prevenzione degli abusi - l. Per prevenire gli abusi derivanti dawutilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, e/o le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori elo categorie specifici di lavoratori: una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti; b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapporti. 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati flsuccessivf'; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato"). Secondo un orientamento ormai consolidato (Corte Cost. 170/1984; Corte Costo 389/1989; Corte Cost. ord. 168/1991; Corte Cost. 482/1995; Corte Costo 348/2007; Corte Cost ; Corte Cast 28/2010; Corte Cost. 227/2010; Casso S.O , n ; Casso peno , n ; Casso , n. 4466; Casso , n ; Casso , n ; CdS IV, , n. 54; tutte in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le 11
126 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ altre, sentenze , causa C-157/86, Murphy e a., punto Il; , causa C 103/88, Costanzo, punto 33; , causa C-224/97, Ciola, punto 26; , causa C-262/97, Engelbrecht, punto 40; , causa C-208/0S, ITC Innovative Technology Center GmbH, punti 68 e 69; , causa C-243/09, Fuss, punto 63;), in virtù del principio (fondato sul precetto ex art. Il Cast. e più recentemente sul disposto ex art. 117 co.1 Cost.) del primato del diritto dell'unione Europea sul diritto nazionale: A) se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta applicazione (ossia in norme dalle quali i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce della fonte europea, di talçhé la normativa interna in contrasto, se è anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata, se è posteriore deve essere disapplicata; in caso di dubbio circa la portata applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto contrasto con la norma interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare "il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei trattati" (art. 19 co.! TUE). precisa autoritariamente il significato del diritto dell'unione, detenninandone in definitiva l'ampiezza ed il contenuto delle possibilità applicative, con sentenze dichiarative che hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; B) se il contrasto, non rimediabile neppure in via interpretativa (più approfonditamente infra), si pone tra la normativa interna e fonti europee prive di effetto diretto, la disciplina da applicare resta quella intema, salvo il rinvio alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale della disciplina stessa, dove la norma europea assume il rango di parametro interposto (secondo quanto espressamente sancito dall'art. 117 co.l Cost.). *** 12
127 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ a) La Corte di giustizia è fenna nel ritenere (sentenza , causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; , causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43; , causa 180/04, Vassallo, punti 32-35; ; , causa C 307/05, Del Cerro A/onso, punto 25; , cause riunite C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieiro, punti 36-45;) ~ come si evince tanto dalla formulazione della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità - che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo detenninato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico. b) Sempre la Corte di giustizia ha statuito (sentenze , causa C-268/2006, lmpact., punti 69-80; , in cause riunite C e C-380/07, Angelidaki e a., punto 196) che la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto, ai sensi di tale disposizione, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo detenninato, ad una o più tra le misure enunciate in tale clausola o, ancora, a nonne equivalenti in vigore, purché tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori; nel contempo non è possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere attuata in virtù di suddetta clausola. c) Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenze Adeneler e a., cit.. punti 65, 80,92 e 101; Marrosu e Sardino, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35; lmpact, cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonché ordinanza l0, causa C-3110, Affatato, punti 43 e 44;), la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro impone agli Stati membri - onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo detenninato e qualora. il 13
128 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ diritto nazionale non preveda già misure equivalenti l'adozione effettiva e vincolante di almeno una delle tre misure elencate in tale disposizione ed attinenti, rispettivamente, a : a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti dì lavoro, b) durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi, c) numero dei rinnovi di questi ultimi. In ordine alle misure previste sub b) e c) dalla clausola 5, punto l) dell'accordo quadro (durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, numero dei loro rinnovi) appare evidente l'assenza della loro previsione nella disciplina interna relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato; ciò è ancora più vero dopo la novella dell'art. lo d.lgs , in cui è stato inserito il co. 4bis, il quale ha precisato che ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA "non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto", norma questa che, secondo quanto chiarito dal Governo italiano nella causa C-3/1 O, Ajfatato, cit., punto, 48, è stata introdotta proprio "al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico". *** In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5, punto l dell'accordo quadro (esistenza di "ragioni obiettive" che giustifichino il rinnovo dei rapporti a tempo determinato successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler e a., cit., punti 69, 70, 71 e 74; Angelidaki, cit., punti ;): "La nozione di «ragioni oggettive» dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustifìcare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono 14
129 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro... Per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinala stipulati in successione, non soddis/erebbe i criteri precisati al punto precedente... In particolare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell 'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un 'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effetto". A) Una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Perugia, n. 524/2010; n. 341/2011;) non ravvisa alcun contrasto tra la disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato e la clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro, così statuendo: "In linea generale, occorre tener presenti le esigenze peculiari che, nel settore dell'amministrazione scolastica, le assunzioni a tempo determinato sono destinate a soddi?jfare. L'organico del personale scolastico docente e non docente - è caratterizzato da una certa variabilità, in dipendenza del variare, di anno in anno, del numero degli utenti del servizio scolastico. Di conseguenza, per un verso, ragioni di contenimento della spesa pubblica suggeriscono di evitare il sovradimensionamento degli organici, così da evitare esuberi di personale e costi inutili nei momenti di calo demografico o di diminuzione, per qualsiasi motivo, delle iscrizioni; per altro verso, la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico, finalizzato al soddisfacimento di un interesse costituzionalmente garantito, rende giustificato e ragionevole il ricorso alle assunzioni a termine. 15
130 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Già queste considerazioni di carattere generale inducono a escludere l'esistenza di un abuso nel ricorso dell'amministrazione scolastica allo strumento del contratto a tempo determinato. L'analisi della normativa che regola /'istituto rafforza questo convìncimento. I contratti a tempo determinato nella scuola sono riconducibili a tre tipologie (v. l'art 4, comma 11 della legge n. 124/99, ['art 1 del regolamento per le supplenze del personale ATA, D.M n. 430 del 2000, e, per il personale docente, l'art. 1 del D.M n. 201 de/2000, poi il D.M n. 131 del 2007). Vi sono, anzitutto. le supplenze annuali cosiddette su "organico di diritto", ossia riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto). I posti in questione sono quelli che risultano effettivamente vacanti entro la data del 3] dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per /'intero anno. Per essi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, si procede al conferimento dì supplenze annuali, con la stipulazione di contratti a termine in scadenza al 31 agosto, allorché non sia possibile provvedere con il personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, se non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo. Si tratta, di regola, di posti in sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scopertura di questi posti non è prevedibile, e si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; solo allora, verificato che sono rimasti privi di titolare, quei posti possono essere coperti - in attesa delrespletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di ruolo - mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali. V/è, poi, la tipologia delle supplenze annuali cosiddette su "organico di fattoti, con scadenza al 30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica. I posti con esse coperti non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili Ciò può avvenire, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolastica nel singolo 16
131 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ istituto, la cui pianta organica resti tutlavia immutata, oppure per ['aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. La terza categoria è quella delle supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono siate disposte... In sostanza, il legislatore, con una valutazione compiuta ex ante e in via generale e astratta, richiamata per relationem in ciascun contratto concluso con il singolo lavoratore, ha esplicitato le ragioni dell'assunzione a termine, diretta a garantire l'erogazione di un servizio pubblico di rilevanza costituzionale... Nessun abuso può essere ipotizzato nelle ipotesi di assunzione per la sostituzione di docenti assente per malattia o altra causa, con diritto alla conservazione del posto, né in quelle di supplenze su organico di fatto, giacché le esigenze che esse soddisfano sono effettivamente contingenti e imprevedibili, e tali da far escludere, di per sé, una condotta abusiva. Restano le supplenze su organico di diritto: si deve, dunque, accertare se l'assegnazione ripetuta alla medesima persona di questo tipo d/incarichi possa configurare un abuso, nel senso in cui questo termine è utilizzato dalla normativa europea sui contratti a tempo determinato... Occorre tener presente, anzitutto, che ciascun incarico è svincolato dai precedenti, di cui non costituisce né prosecuzione né proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi diverse. In secondo luogo, tamministrazione scolastica - a differenza del datore privato, che può vi scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto - ha l'obbligo di attenersi alle graduatorie permanenti provinciali, per gli incarichi su organico di diritto, o, per le supplenze su organico di fatto o temporanee, alle graduatorie interne d'istituto o di circola. 11 supplente chiamato a ricoprire l'incarico, poi, non è "nominato", bensì è "individuato" secondo criteri predeterminati, che l'amministrazione è tenuta a rispettare. In sostanza, una volta individuato nella graduatoria il lavoratore da assumere, l'attribuzione dell'incarico costituisce un vero 17
132 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ e proprio obbligo per l'amministrazione. Non si può negare che la reiterazione dei contratti a tempo determinato mantenga il lavoratore in una situazione di precarietà, e ciò può certamente costituire fonte di disagio; tuttavia, è anche vero che questa reiterazione rafforza sempre più la posizione del "precario ", il quale, vedendosi attribuire punteggio per ogni periodo di servizio prestato, acquisisce sempre maggiori titoli per il conferimento di successivi incarichi. In altre parole, l'amministrazione scolastica non può esimersi dall'individuare, per soddisfare le esigenze di sostituzione descritte, quei soggelli che hanno accumulato maggiore punteggio e che quindi occupano le posizioni migliori nella graduatoria, ossia proprio coloro che più volte siano stati assunti con contratto a termine. Il miglioramento del punteggio e l'avanzamento nella graduatoria, inoltre, rilevano anche sotto un altro aspetto. L'assunzione a tempo indeterminato nella scuola avviene, oltre che con l'espletamento di concorsi per esami e titoli, peraltro sempre più sporadico, anche e soprattutto con il sistema delle immissioni in ruolo, nel quale la selezione dei lavoratori da assumere in pianta stabile avviene attingendo alle graduatorie permanenti (art. 399 D.Lgs n. 297/94, come modificato dall'art. 1 della legge n. 124/99; v. anche l/art. 1, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente e ATA per il triennio ), le stesse, cioè, utilizzate per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi di supplenza..."; in definitiva "sul piano antologico, può senza dubbio essere affermato che le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di preruolo) non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e progressivo sistema di «reclutamento», destinato a concludersi fisiologicamente con l'assunzione «in ruolo» e la ricostruitone della carriera". B) Di contro, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Siena, , Fiorilli/Miur; Trib. Livorno, , XIMIUR; Trib. Torino, , Lo Faro/MIUR; Trib. Genova, Il Billeci e a.lmfijr; Trib. Trieste, Matiassi e a.lmiur; Trib. Napoli, , SerseIMIUR; 18
133 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Trib. Trani, , Modugno/MIUR; ), quanto meno le supplenze disposte in esecuzione dell'art 4 co.l L 124/1999 (e, per quanto concerne la controversia in esame, dell'art. 93 co.l, L.P. 5/2006, in relazione all'ipotesi di "copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili") vengono conferite per far fronte a stabili vacanze neir organico determinate dal fatto che il numero delle unità del personale in ruolo è inferiore a quello dei posti in organico; di contro, qualora venisse apprestata una dotazione dì personale equivalente alle posizioni prestabilite nell'organico, le variazioni della domanda di prestazioni sul territorio, che risultassero impreviste rispetto ai dati conosciuti sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea di massima con la mobilità dei dipendenti e solo in via sussidiaria con forme contrattuali flessibì1i. *** Ap:pare evidente che l'esigenza di provvedere alla copertura dei posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione da parte del personale di ruolo costituente, ad avviso della giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione dì contratti a tempo determinato in funzione delle supplenze annuali ex art. 4 co.1 L. 124/1999 potrebbe essere soddisfatta apprestando una dotazione di personale a tempo indeterminato equivalente al numero dei posti dell' organico dì diritto; nel contempo è innegabile che ciò comporterebbe anche considerando i tempi necessari all'espletamento delle procedure di mobilità - un aggravio della spesa u pubblica quando il calo demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro motivo del numero delle iscrizioni o, più in generale, dell'offerta formativa determinasse un sovradimensionamento dell'organico; quindi alla scelta del legislatore di consentire all'amministrazione scolastica dì procedere alla copertura delle cattedre e dei posti dì insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali. anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - è sottesa la necessità di contenimento della spesa pubblica, evitando che si verifichi il fenomeno (menzionato dalla 19
134 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella propria memoria di costituzione) dei cd. docenti dì ruolo "soprannumerari", ossia in esubero rispetto alle effettive esigenze del servizio scolastico. Alla luce dell'orientamento espresso dalle giurisdizioni superiori (per tutte Corte Cast. 289/2010; Corte Cost. 89/2003; Casso , n ; Casso , n ; Casso , n. 6699; Casso , n ; CdS. V, , n. 2022; CdS. VI, , n. 467;) la razionalizzazione, il controllo ed il contenimento della spesa pubblica costituiscono interessi generali collegati al principio costituzionale ex art. 97 del buon andamento dell'azione amministrativa. Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce della già richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, se tali interessi generali: (a) possano essere ricondotti alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni del servizio scolastico per lo svolgimento delle quali la pubblica amministrazione procede alla copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali o (b) attengano al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro. ad (a) In ordine al primo profilo, le pur impellenti ed effettive esigenze di ordine economico che assillano il datore di lavoro pubblico non costituiscono un elemento necessariamente caratterizzante le funzioni svolte dal servizio scolastico, dato che la copertura dei posti vacanti e disponibili potrebbe essere attuata, sebbene con maggiori costi per l'amministrazione pubblica, anche attraverso l'assunzione di personale di ruolo in misura corrispondente all' organico di diritto; quindi sotto questo profilo il rinnovo reiterato dei contratti a tempo determinato risulta difforme al diritto europeo e la prevalenza di quest'ultimo può essere affermata già in via interpretati va dal giudice nazionale. a (b) 20
135 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ In ordine alla seconda questione, la precisazione della Corte di giustizia, secondo la quale le finalità - il cui perseguimento consente l'utilizzo di una successione di contratto a tempo determinato - debbano essere "di politica sociale", fa ritenere non manifestamente infondato l'assunto che tra quelle finalità non sia annoverabile l'interesse, pur di carattere generale, al controllo e contenimento della spesa pubblica (nonostante la necessità di mantenere una quota di vacanze nell'organico di diritto, al fine di evitare il sorgere di esuberi tra i docenti di ruolo, renda configurabili ragioni di carattere obiettivo e temporaneo per la giustificazione del rinnovo dei contratti a tempo determinato specie considerando che la vacanza e la disponibilità dei posti dell'organico di diritto, anche se in precedenza occupati da docenti a tempo indeterminato, emerge solamente dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione di personale soprannumerario e di immissione in ruolo, di talché ciascun incarico è svincolato dai precedenti, di cui, quindi, non costituisce né prosecuzione né proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi diverse; in proposito occorre ricordare che la Corte di giustizia ha ritenuto confonne alla clausola 5 comma 1 letto a) dell' accordo quadro una disposizione nazionale che consentiva il rinnovo di contratti o rapporti a tempo determinato "per soddisfare «esigenze particolari» che siano «riconducibili alla forma, al tipo o all'attività dell'impresa»" - sentenza Angelidaki e a., cit, punto 101; inoltre ha precisato che la suddetta clausola, alla luce della sua formulazione, "riconosce agli Stati membri la facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tenere in considerazione le esigenze particolari degli specifici settori d'attività..." sentenza Marrosu e Sardino, punto 45;); infatti non appare manifestamente infondato sostenere che tali ''finalità di politica sociale" debbano essere coerenti con le considerazioni generali espresse in via preliminare nell'accordo quadro, cui la direttiva 1999/70/CE ha dato attuazione ed in particolare con quella sub 6., secondo la quale "i contratti di lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento"; 21
136 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ inoltre non dovrebbero contrastare con l'orientamento espresso dalla Consulta nel1a sentenza n. 45/1965, secondo cui al diritto del lavoro riconosciuto dal precetto ex art. 4 co.1 (che, ad avviso di autorevole dottrina costituisce parte integrante del cd. "patrimonio costituzionale comune desumibile dagli obblighi internazionali, dalfordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale", secondo l'espressione coniata da Corte Cost. 104/2006 e richiamata da Corte Cost. 182/2008), quale "fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell'attività lavorativa" "fa riscontro", tra l'altro "l'obbligoil cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto - di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l/impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro". *** Seguendo questa prospettiva emerge un evidente contrasto tra la disciplina interna del reclutamento del personale scolastico a tempo determinato ed il diritto deh 'Unione Europea, in particolare in ordine alla clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro nella parte in cui la prima consente l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per il persegui mento di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile alle ''finalità di politica sociale" previste dalla seconda. Come si è già visto, secondo altro orientamento consolidato della Corte di giustizia, la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, di talché l'eventuale contrasto con la normativa interna determina non già la disapplicazione di quest'ultima (come avviene nel caso di. fonti europee di diretta applicazione), ma il rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. Il e 117 co.1 Cost.. E' vero che la Corte di giustizia è pervenuta a questa valutazione stante la discrezionalità attribuita agli Stati membri nell'introdurre una o più delle tre misure 22
137 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ previste al fme di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato; tuttavia allorquando la stessa Corte individua tra le ragioni oggettive idonee a giustificare tale successione anche il perseguimento di "una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" - esclude la natura incondizionata e sufficientemente precisa anche dell'ipotesi sub a) di per sé sola considerata della clausola 5, punto l; infatti, come ha specificato Corte Cost 168/1991, la prescrizione è incondizionata quando è tale "da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione" e sufficientemente precisa quando "lafaltispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi"; quindi appare evidente che, se la direttiva, come ha statuito la Corte di giustizia, ricomprende tra le ragioni oggettive idonee a giustificare il rinnovo di contratti a tempo determinato successivi anche il perseguimento di una finalità di politica sociale indicata dallo stesso Stato membro, non può certo configurarsi la mancanza di discrezionalità, da parte degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva ed in particolare nella specificazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla clausola 5, punto l, letto a); inoltre, come pure si è già visto, le sentenze della Corte di giustizia, pronunciate a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, valgono sì a precisare {,r{ autoritariamente il significato del diritto dell'unione, ma presentano la stessa efficacia delle disposizioni interpretate e quindi non attribuiscono efficacia diretta a disposizioni che ne sono prive ab origine. E' pure vero che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, ii giudice nazionale, nell'applicare il diritto interno, "deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi pertanto all'art. 249, terzo comma, CE;" (sentenze , causa C-14/83, Von Colson Kamann, punto 26; , 23
138 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ' causa C-l 06/89, Marleasing, punto 8; 14.7.]994, causa C-91192, Faccini Dori, punto 26; , causa C-63/97, BMW, punto 22; , cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editore, punto 30; , causa C 408/01, Adidas-Salomon e Adidas Benelux, Punto 21; , cause riunite da C 397/01 a 403/01, Pfe?ffer ed a, punto 113;); infatti "l'esigenza di un 'interpretazione conforme del diritto nazionale è.,. inerente al sistema del Trattato CE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta" (v., in particolare, sentenze , I causa C-160/01, Mau, punto 34; Pftiffer e a., cit., punto 114, e Adeneler e a., cit., punto 109; lmpact, cit., punto 99;); inoltre "il principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest 'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva di cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest 'ultima" (PfeifJèr e a, cit., punti 115, 116, 118 e 119; Adeneler e a., cit., punto 111; Impact, cit., punto lo l). Tuttavia "l'obbligo per il giudice nazionale di fare riferimento al contenuto di una direttiva nell 'interpretazione e nel! 'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retroattività, e non può servire da fondamento ad un'interpretazione contra legem del diritto nazionale" (sentenze 8.1O.l987, causa C 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, punto 13; , causa C-105/03, Pupino, punti 44 e 47; Adeneler e a, cit., punto 110; Impact, cit., punto 100;). Al fine dì affermare, come non sembra manifestamente infondato a questo giudice, che gli interessi generali a1 controllo ed al contenimento della spesa pubblica - che il legislatore italiano ha, in tutta evidenza, posto a fondamento della scelta di consentire all'amministrazione scolastica di procedere aua copertura di una quota delle cattedre 24
139 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali, anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - non attengono al perseguimento dì una legittima finalità di politica sociale, non è possibile, in quanto contra legem, un'interpretazione del diritto interno in conformità al diritto dell'unione, ma è necessaria la prospettazione nell'impossibilità, stante l'inefficacia diretta delle norma europea, della disapplicazione del diritto interno di una questione di costituzionalità per violazione dei precetti ex art. Il e 117 co. l ; in proposito occorre evidenziare che nel caso in esame i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati - la circostanza è incontestata - nella piena osservanza della disciplina in tema di reclutamento del personale scolastico; quindi si tratta di una fattispecie rispetto alla quale non appare di immediata applicazione il disposto ex art. 36 co. 5 djgs. 165/2001, che concerne l'ipotesi dell'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni in "violazione di disposizioni imperative"; né appare possibile attualmente annoverare tra le disposizioni imperative violate in occasione della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato de quibus la clausola 5, punto l dell'accordo quadro, dato che cìò significherebbe attribuire efficacia diretta ad una direttiva in parte qua non incondizionata e non sufficientemente precisa. Ne deriva che la nullità, invocata dai ricorrenti, per violazione di norme imperative. delle clausole di apposizione del termine finale contenute nei suddetti contratti, potrebbe essere dichiarata solo qualora venisse accolta la questione, che viene qui sollevata d'ufficio, di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. Il e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto l, lett. a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su11avoro a tempo determinato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del ha dato attuazione - della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo detenninato (in applicazione della quale tali contratti 25
140 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ sono stati stipulati), in particolare dell'art. 4 co. l L , n. 124 e dell'art. 93 coj e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui eonsentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibilì entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte den'amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro",i secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.! P.Q.M. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. l L , n. 124 e dell'art. 93 co.1 e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. Il e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, letto a) dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del ha dato attuazione consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino eftèttivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il persegui mento, da parte dell'amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una '~finalità di politica sociale dì uno Stato membro." secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. dispone 26
141 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; sospende in parte qua il giudizio in corso; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Così deciso in Trento, in data 15 novembre 20 Il IL CANCELLIERE IL GIUDICE dott~~aim 'r! :u,l'tlr!'ti rcc;';nttì T!2t~,';,~.. F\. "~.. ~<_~~_ ~ nl ~.t [)Cp~.~ ~.:i~.~ t,., que;ji,:- C,Jnçu:;~-{; :.:$lj Oggi 27
142 PUBBLiCAZIONE DISPOSTA DAl PRESIDENTE ~.. COSTITUZIONALE A NORMA N. 32 Reg. ordinanze 2012" LEGGE 11 M.ARZO Ordinanza del 1,5 nov:mbre 20 Il emessa dal Tribunale di Trento nel procedimento civile pr~~o~so da Luclan ChIara ed altri e/provincia autonoma di Trento e Presidenza del Consiglio d. ~~ ~ N Ruolo sezione controversie di lavoro TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione per le controversie di lavoro ORDINANZA ex ari. 23 co.2 L , n. 87.,. Il giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dotto Giorgio Flaim, ha pronunciato in data 15 novembre 2011 la seguente ordinanza: RILEVATO IN FATTO Con ricorso depositato in data 19 agosto 2011 LUCIAN CIDARA, DELLA PUITA FEDERICA, LUCIAN DAIANA, DA. RUGNA LAURA, GUARRELLA MONICA, VERfUANl VITTORIO, LOSS ELIANA, BONAT SILVIA e BERNARDIN GIUSEPPINA premesso di aver stipulato, o con il dirigente del servizio provinciale competente (in un primo tempo l'agenzia provinciale per l'istruzione denominata "sovrintendenza scolastica provinciale", successivamente il servizio per la gestione delle risorse umane della scuola e della formazione) o con il dirigente della singola istituzione scolastica, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi: I) in un primo tempo della disciplina statale ex art. 4 L , n. 124, applicabile \..{ nei territorio della provincia di Trento anche successivamente all' entrata in vigore de] d.p.r , n. 405 ("Norme di attuazione dello statuto speciale per la. regione Trentina-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento") in forza della previsione ex art. 2 co.7 dello stesso d.p.r. ("Fino all'adozione delle leggi provinciali di cui al comma 3 e dei contratti collettivi provinciali di cui al comma 4, ovvero per quanto dagli stessi non disciplinato, al personale insegnante appartenente ai ruoli di cui al comma 2 e al personale docente supplenle in servizio nelle scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo stato giuridico e il tratlamenlo economico, le norme vigenti per il
143 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ corrispondente personale degli uffici, scuole ed istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato");. II) successivamente.della disciplinaprovincialeex.w:t-_-93-co.l, 2e]-LP 7.&2006,-n. 5 proponevano nei confronti della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, tra l'altro, domanda di accertamento della nullità - per violazione della clausola 5, plulto 1 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo detenninato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del ha dato attuazione - delle clausole appositive dei termini finali contenute nei singoli contratti di lavoro a tempo determinato, con conseguente conversione dei rapporti di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data dalla stipulazione del primo contratto di lavoro a tempo determinato o quanto meno dal superamento del periodo complessivo di 36 mesi, comprensivo di proroghe e rinnovi. RITENUTO IN DIRITTO Viene sollevata d'ufficio la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1 L , n. 124 e dell'art. 93 co.l e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui - in violazione degli artt. Il e 117 co. l Cost., in riferimento alla clausola 5, punto l, letto a) dell'accordo quadro CES, UNlCE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva /CE del Consiglio del 28.6.l999 ha dato attuazione - consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il persegui mento, da parte deii'amministrazione datrice, di LUlO scopo (il contenìmento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica 2
144 ,. Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ sociale di uno Stato membro", secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. SULLA RILEVANZA NEL GIUDIZIO A QUO Il giudizio in corso non può essere definito indipendentemente dalla soluzione della suddetta questione di legittimità costituzionale. Applicando le norme impugnate la domanda proposta dai ricorrenti dovrebbe essere rigettata; è infatti incontestato che i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e l'amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati nella piena osservanza della disciplina interna in tema di reclutamento del personale scolastico (in particolare dell'art. 4 co. 1 L. 124/1999 e dell'art. 93 co.l e 2 L.P. 5/2006), che consente la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, anche qualora ciò comporti l'utilizzo senza limiti di durata e di numero dei rinnovi di una successione di contratti a tempo determinato; quindi, alla luce della vigente disciplina interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato, non sarebbe configurabile la nullità parziale, ipotizzata dai ricorrenti in ordine alle clausole appositive dei termini finali, per violazione di norme imperative, dei contratti di durata annuale stipulati con l'amministrazione convenuta. *** Assai di recente il legislatore (art. 9 co.18 D.L , n. 70 conv, con L , n. 106) ha aggiunto nell'art. lo d.lgs. 368/2001 il co.4bis. secondo cui "stante quanto stabilito dalle disposizioni di cui all' articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, all' articolo 4, comma l4-bis, 3
145 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ' della legge 3 maggio 1999, n. 124, e al!' articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono altresì esclusi dall'applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica fiarticolo 5, comma 4-bis, del presente decreto". Secondo un orientamento di merito tale innovazione presuppone che in precedenza la disciplina ex d.lgs. 368/2001 trovasse integrale applicazione anche in ordine ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed A T A L'assunto non può essere condiviso: è evidente, attesa la contiguità cronologica, che il legislatore è intervenuto in reazione al formarsi-di una giurisprudenza di merito che ha statuito l'illegittimità per contrasto con le prescrizioni contenute nel d.lgs. 368/ in tema di sussistenza delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (art. 1 co.1), dell'indicazione scritta delle stesse (art. 1 co. 2) e soprattutto dei limiti alla successione di contratti a tempo determinato (art. 5) - con declaratoria, in talune pronunce, di conversione in rapporto a tempo indetenninato (ed infatti la stessa ratio è sottesa ad altro intervento del legislatore, costituito dall'art. l co.1 D.L , n. 134, conv. con L , n. 167, che, novellando l'art. 4 L. 124/1999, ha introdotto il co. 14bis, secondo cui "i contratti a tempo determinato stipulati per il conjèrimento delle supplenze previste dai commi 1, 2 e 3, in quanto necessari per garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo, possono trasformarsi in rapporti di lavoro a tempo indeterminato solq nel caso di immissione in ruolo, ai sensi delle disposizioni vigenti e sulla base delle graduatorie previste dalla presente legge e dali 'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 4
146 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ , n. 296, e successive modificazioni") o, in altre pronunce, di risarcimento del danno ai sensi deli' art. 36 co.5 d.lgs. 165/20 Il; invero l'inapplicabilità della disciplina ex djgs. 368/2001 ai contratti a tempo detenmnato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed A TA emergeva già dalle previsioni ex d.lgs. 165/200l, dove - a fronte dell'art. 36 co. l (testo originario), secondo cui: "Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa. I contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dalla legge 18 aprile n , nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina" - l'art. 70 co.8, dopo aver stabilito che "le disposizioni del presente decreto si applicano al personale della scuola", ha precisato che "sono fatte salve le procedure di reclutamento del personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni ed integrazioni" (tale norma è rimasta immutata anche dopo la noveila dell'art. 36 co.l d.lgs. 165/ ulteriore riprova della persistente vigenza anche dopo l'emanazione del d.lgs dell'art. 36 d.lgs. 165/2001 introdotto in precedenza- ad opera dell'art. 17 co. 26 D.L , n. 78 conv. con L , n. 102, secondo cui: "Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, j contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia deì contratti di lavoro a tempo determinato... in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settemhre 2001, n. 368"); 5
147 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ inoltre, come acutamente evidenziato da Trib. Genova, Billeci e a.lmiur (conf. Trib. Trieste, Matiassi e a.lmiur): "Il d 19s. 368/2001 non contiene norme che abbiano abrogato in modo espresso l'articolato normativo relativo al reclutamento del personale scolastico, dianzi delineato. All 'art. 11 co./ si è resa espressa la conseguenza del! 'abrogazione tacita per incompatibilità (art. 15 prel. codciv.). E' opinabile che il meccanismo riconducibile al t.u. 297/94 ed alla L. 124/99 sìa coerente con le regole introdotte dal d 19s 368/2001. Ma riesce d'altro canto difficile immaginare che un tale complesso di norme possa ritenersi abrogato senza una disposizione che esplicita in tal senso. El certo comunque che, per il legislatore italiano, esso è sopravvissuto. Gli innesti normativi successivi sulle disposizioni previgenti sono stati infatti innumerevoli: valga per tutti l'inserimento del comma 14-bls all'art. 4 L. 124/99, compiuto ancora nel 2009, con cui si è avvertita evidentemente la necessità di ribadire, per il comparto scolastico, un principio già espresso a chiare lettere nel testo unico sull'impiego pubblico (d 19s. 165/2001);.ancora più recente è la clausola di salvezza prevista per queste "specifiche disposizioni di settore" rispetto ai generali limiti di spesa stabiliti invece per le assunzioni con contratto a termine o con altre forme flessibili negli enti pubblici dall'art. 9, co. 28, D.L. 78/20/0, conv. in L. 122/2010. E' dunque ragionevole ritenere che il sistema di reclutamento del personale scolastico, improntato ad esigenze peculiari e contrapposte di salvaguardia della continuità del servizio, reperimento delle risorse e contenimento della spesa pubblica sia soggetto alla disciplina risalente al t.u. del 1994 ed alle successive modificazioni, in ragione della sua specialità rispetto alla normativa del d 19s 368/2001". SULLA NON MANIFESTA INFONDATEZZA le procedure di reclutamento del personale deua scuola In tema di reclutamento del personale scolastico a tempo determinato la disciplina statale (art. 4 L. 124/1999) dispone: 6
148 .. Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ "1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo. 2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario. 3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee. 4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo. 5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti. 6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche si utilizzano le graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della presente legge. 7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto... "); 7
149 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ il regolamento di cui al co.5 è stato emanato con d.m , TI. 201 e successivamente con d.m , n Quanto alla disciplina provinciale l'art. 93 co.}, 2 e 3 L.P n. 5/2006 ("Disposizioni in materia di incarichi a tempo determinato e di supplenze temporanee") prevede: "1. Per garantire la continuità didattica e il regolare avvio dell'anno scolastico, ferma restando la disciplina in materia di assunzioni a tempo indeterminato e nei limiti della spesa massima prevista dall'articolo 85, la Provincia o le istituzioni scolastiche possono stipulare, mediante l'utilizzo rispettivamente delle graduatorie provinciali per titoli o delle graduatorie d'istituto, contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili o di::,ponibili e non vacanti, secondo quanto previsto dai commi 2 e 3 e secondo le modalità definite con regolamento. Le graduatorie d'istituto devono essere articolate in fasce, in relazione ai titoli e alle abilitazioni; inoltre devono garantire una validità temporanea coerente con le graduatorie provinciali per titoli. 2. Per la copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento il dirigente del servizio provinciale competente stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata annuale, rinnovabili per un massimo di due anni qualora risultino disponibili la medesima cattedra o posto; per la copertura delle cattedre o dei posti d'insegnamento disponibili, inoltre, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima triennale. 3. Per la copertura di cattedre e di posti d'insegnamento non coperti ai sensi del comma 2, a decorrere dalla data stabilita dalla Provincia per l'inizio delle lezioni, il dirigente dell'istituzione scolastica stipula contratti di lavoro a tempo determinato di durata massima annuale. Qualora la mancata copertura delle cattedre o dei posti di insegnamento ai sensi del comma 2 dipenda dall'assenza o dall'esaurimento delle graduatorie provinciali, il dirigente dell'istituzione scolastica, previo nulla osta del dirigente del servizio provinciale competente, può stipulare contratti di lavoro a tempo determinato anche prima dell'inizio delle lezioni."; 8
150 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ il regolamento di cui al co.! è stato emanato con decreto del presidente della provincia , n /Leg ("Regolamento concernente incarichi a tempo determinato e supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche provinciali a carattere statale"), il quale all'art. 2 ("l. I posti di insegnamento e le cattedre, di seguito denominati "posti': non assegnati a personale assunto a tempo indeterminato, sono coperti con il coriferimento di: a) incarichi annuali, per i posti vacanti e disponibili entro la data del 31 ottobre e che rimangono tali per l'intero anno scolastico; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività dìdattiche, per i posti non vacanti ma disponibili entro la data del 31 ottobre, fino al termine dell'anno scolastico o per le ore di insegnamento che non concorrono a costituire posti e che si rendono disponibìli entro la data del 31 ottobre; c) supplenze temporanee brevi per ogni altra necessità di supplenza diversa dai casi previsti dalle lettere a) e b). 2. Gli incarichi annuali previsti dal comma 1, lettera a), sono rinnovati annualmente e comunque per un massimo di due anni se per il medesimo posto permangano le condizioni richieste per il primo conferimento. A tal fine il contratto individuale di lavoro contiene la clausola con la quale è previsto il rinnovo automatico del contratto medesimo. 3. Il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, previsti dal comma }, lettere a) e b), è effettuato dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di gestione delle risorse umane della scuola e della formazione, di seguito denominata "struttura provinciale competente ti, prima della data stabilita dalla Giunta provinciale per l'inizio delle lezioni utilizzando le vigenti graduatorie provinciali per titoli del personale docente delle scuole provinciali a carattere statale. 4. A decorrere dalla dala di inizio delle lezioni il corifèrimento è ejjèttuato dal dirigente dell'istituzione scolastica, utilizzando le vigenti graduatorie d'istituto, per la copertura di: a) incarichi annuali e supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, in caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli; b) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche, fino a sei ore settimanali di insegnamento; c) incarichi annuali 9
151 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ previsti dal comma l, lettera a), non coperti prima della data di inizio delle lezioni; d) supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche previste dal comma l, lettera b), non coperte prima della data di inizio delle lezioni,' e) supplenze temporanee brevi di cui al comma l, lettera c). 5. In caso di esaurimento o di assenza delle graduatorie provinciali per titoli. il dirigente della struttura provinciale competente può autorizzare i dirigenti delle istituzioni scolastiche ad effettuare il conferimento degli incarichi annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche anche prima della data di inizio delle lezioni"), riproduce sostanzialmente le disposizioni contenute nell'art. 4 co.l, 2, 3, 6 e 7 L. 124/1999. Di recente Corte Costo , n. 41 ha evidenziato che la scelta operata dal legislatore con la L 124/ istitutiva delle graduatorie permanenti (le quali vengono utilizzate dall'amministrazione scolastica in primis per l'attribuzione del 50% dei posti di ruolo disponibili determinati ogni triennio e secondariamente per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità - art. 399 co. l e 40 l co.! d.lgs , n. 297 ) - "è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito". Si tratta di una logica conseguenza del pnnclplo ex art. 97 u1t. co. Cost. ("Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge") che individua nel concorso, quale strumento di selezione del personale, lo strumento più idoneo a garantire, in linea di principio, l'imparzialità e l'efficienza della pubblica amministrazione, di talché l'amministrazione sceglie il lavoratore da assumere all'esito di un procedimento preordinato a garantire l'imparzialità e la 1trasparenza della selezione, nonché l'individuazione degli aspiranti più capaci e quindi più meritevoli (in termini Corte Cost , n. 89; Casso ,n.14350; Casso ,n ;). lo
152 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ l'inapplicabilità ai contratti stipulati dai ricorrenti della disciplina ex d.lgs. 368/2001 In proposito appare sufficiente richiamare quanto già esposto nella parte della motivazione dedicata alla riievanza nel giudizio a quo della questione di legittimità costituzionale in esame. la disciplina del reclutamento del personale a tempo determinato della scuola in rapporto al diritto dell'unione Europea I ricorrenti eccepiscono la difformità della disciplina relativa al reclutamento de] personale scolastico a tempo determinato alla direttiva /CE del Consiglio del volta allo scopo di attuare l'accordo quadro sui contratti a tempo determinato concluso il fra le organizzazioni intercategoriali a carattere generale (CES, CEEP e ONICE), il cui obiettivo è, tra l'altro, "creare un quadro normativo per la prevenzione degli abusi derivanti dali 'utilizzo di una successione dì contratti o di rapporti di lavoro a tempo determinato" (clausola 1), come meglio specificato nella clausola 5 C'Misure di prevenzione degli abusi - l. Per prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali a norma delle leggi, dei contratti collettivi e della prassi nazionali, elo le parti sociali stesse, dovranno introdurre, in assenza di norme equivalenti per la prevenzione degli abusi e in un modo che tenga conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori, una o più misure relative a: a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei suddetti contratti o rapporti,- b) la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi; c) il numero dei rinnovi dei suddetti contratti o rapportl 2. Gli Stati membri, previa consultazione delle parti sociali, e/o le parti sociali stesse dovranno, se del caso, stabilire a quali condizioni i contratti e i rapporti di lavoro a tempo determinato: a) devono essere considerati "successivi"; b) devono essere ritenuti contratti o rapporti a tempo indeterminato"). 11
153 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Secondo un orientamento onnai consolidato (Corte Cost. 170/1984; Corte Cost. 389/1989; Corte Cost. ord. 168/1991; Corte Costo ; Corte Cast. 348/2007; Corte Cast. 349/2007; Corte Cost. 28/2010; Corte Costo 227/2010; Casso S.U , n ; Casso peno , n ; Casso , n. 4466; Casso , n ; Casso , n ; CdS IV, , n. 54; tutte in conformità alla giurisprudenza della Corte di giustizia di cui sono espressione, tra le altre, sentenze , causa C-l 57/86, Murphye a., punto Il; , causa C 103/88, Costanzo, punto 33; , causa C-224/97, Cio/a, punto 26; , causa C-262/97, Engelbrecht, punto 40; , causa C-208/0S, ITC Innovative Technology Center GmbH, punti 68 e 69; , causa C-243/09, Fuss, punto 63;), in virtù del principio (fondato sul precetto ex art. Il Cost. e più recentemente sul disposto ex art. 117 co.! Cast.) del primato del diritto dell'unione Europea sul diritto nazionale: A) se una fattispecie trova regolamentazione sia in fonti europee di diretta applicazione (ossia in norme dalle quali i soggetti operanti all'interno degli ordinamenti degli Stati membri possono trarre situazioni giuridiche direttamente tutelabili in giudizio) sia in fonti interne, la disciplina deve essere individuata alla luce della fonte europea, di ta1ché la normativa interna'in contrasto, se è anteriore deve ritenersi implicitamente abrogata, se è posteriore deve essere disapplicata; in caso di dubbio circa la portata applicativa della fonte europea ed in particolare di un presunto contrasto con la norma interna, la questione deve essere inviata, ai sensi dell'art. 267 TFUE, alla Corte di giustizia, la quale, avendo il compito di assicurare "il rispetto del diritto 4 nel! 'interpretazione e nel! 'applicazione dei trattati" (art. 19 co.1 TUE), precisa autoritariamente il significato del diritto dell'unione, determinandone in definitiva l'ampiezza ed il contenuto delle possibilità applicative, con sentenze dichiarative che hanno la stessa efficacia delle disposizioni interpretate; B) 12
154 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ se il contrasto, non rimediabile neppure in via interpretati va (più approfonditamente infra), si pone tra la normatìva interna e fonti europee prive di effetto diretto, la disciplina da applicare resta quella interna, salvo il rinvio alla Corte Costituzionale per illegittimità costituzionale della disciplina stessa, dove la norma europea assume il rango di parametro interposto (secondo quanto espressamente sancito dall'art 117 co. l Cost.). a) * * * La Corte di giustizia è ferma nel ritenere (sentenza , causa C-212/04, Adeneler e a., punti 54-57; , causa C-53/04, Marrosu e Sardino, punti 40-43; , causa 180/04, Vassallo, punti 32-35; ; , causa C 307/05, Del Cerro A/anso, punto 25; , cause riunite C-444/09 e C-456/09, Gavieiro Gavieira, punti 36-45;) - come sì evince tanto dalla formulazione della direttiva e dell'accordo quadro, quanto dal loro sistema generale nonché dalla loro finalità- che le prescrizioni ivi enunciate sono applicabili ai contratti ed ai rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni e con altri enti del settore pubblico. b) Sempre la Corte di giustizia ha statuito (sentenze , causa C-268/2006, lmpact., punti 69-80; , in cause riunite C-378/07 e C , Angelidaki e a., punto 196) che la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale in quanto, ai sensi di tale disposizione, rientra nel potere discrezionale degli Stati membri ricorrere, al fine di prevenire l'utilizzo abusivo di contratti di lavoro a tempo determinato, ad una o più tra le misure enunciate in tale c lausola o, ancora, a norme equivalenti in vigore, purché W tengano conto delle esigenze di settori e/o di categorie specifici di lavoratori; nel contempo non è possibile determinare in maniera sufficiente la protezione minima che dovrebbe comunque essere attuata in virtù di suddetta clausola. 13
155 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ c) Secondo l'ormai consolidata giurisprudenza della Corte di giustizia (v. sentenze Adeneler e a., cit., punti 65, 80, 92 e 101; Marrosu e Sardina, cit., punto 50; Vassallo, cit., punto 35; lmpact, cit., punti 69 e 70, e Angelidaki e a., cit., punti 74 e 151, nonché ordinanza , causa C-3110, Affalato, punti 43 e 44;), la clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro impone agli Stati membri - onde prevenire l'utilizzo abusivo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo detenni nato e qualora il diritto nazionale non preveda già misure equivalenti l'adozione effettiva e vincolante dì almeno una delle tre misure elencate in tale disposizione ed attinenti, rispettivamente, a : a) ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo di tali contratti o rapporti di lavoro, b) durata massima totale degli stessi contratti o rapporti di lavoro successivi, c) numero dei rinnovi di questi ultimi. In ordine alle misure previste sub b) e c) dalla clausola 5, punto 1) del1'accordo quadro (durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato successivi, numero dei loro rinnovi) appare evidente l'assenza della loro previsione nella disciplina interna relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo detenninato; ciò è ancora più vero dopo la novella dell'art. lo d.lgs l, in cui è stato inserito il co. 4bis, il quale ha precisato che ai contratti a tempo detenninato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA "non si applica l'articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto", norma questa che, secondo quanto chiarito dal Governo italìano nella causa C-3ft 0, Affatato. cit., punto, 48, è stata introdotta proprio "al fine di evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico". *** 14
156 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ In ordine alla misura prevista sub a) dalla clausola 5, punto l dell'accordo quadro (esistenza di "ragioni obiettive" che giustifichino il rinnovo dei rapporti a tempo determinato successivi), la Corte di giustizia ha precisato (sentenze Adeneler e a., cit., punti 69, 70, 71 e 74; Angelidaki, cit., punti ;): "La nozione di «ragioni oggettive» dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attività e, pertanto, tali da giustificare, in un simile contesto particolare, l'utilizzo di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione. Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguim.ento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro... Per contro, una disposizione nazionale che si limiti ad autorizzare, in modo generale ed astratto attraverso una norma legislativa o regolamentare, il ricorso a contratti di lavoro a tempo determinato stipulati in successione, non soddisferebbe i criteri precisati al punto precedente... In particolare, il ricorso a contraui di lavoro a tempo determinato sulla sola base di una tale disposizione generale, senza relazione con il contenuto concreto dell 'attività considerata, non consente di stabilire criteri oggettivi e trasparenti al fine di verfficare se il rinnovo di siffatti contratti risponda effettivamente ad un) esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tale effètto". A) Una parte minoritaria della giurisprudenza di merito (Corte di Appello di Perugia, n. 524/2010; n, 341/2011;) non ravvisa alcun contrasto tra la discipuna interna in ordine al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato e la clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro, così statuendo: '"In linea generale, occorre tener presenti le esigenze peculiari che, nel settore dell'amministrazione scolastica, le assunzioni a tempo determinato sono destinate a soddisfare. L'organico del personale scolastico - docente e non docente è caratterizzato da una certa variabilità, in dipendenza del variare, di anno in anno, del 15
157 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ numero degli utenti del servizio scolastico. Dì conseguenza, per un verso, ragioni di contenimento della spesa pubblica suggeriscono di evitare il sovradimensionamento degli organici, così da evitare esuberi di personale e costi inutili nei momenti di calo demografico o di diminuzione, per qualsiasi motivo, delle iscrizioni; per altro verso, la necessità di assicurare la costante erogazione del servizio scolastico, finalizzato al soddisfacimento di un interesse costituzionalmente garantito, rende giustificato e ragionevole il ricorso alle assunzioni a termine. Già queste considerazioni di carattere generale inducono a escludere ['esistenza dì un abuso nel ricorso dell'amministrazione scolastica allo strumento del contratto a tempo determinato. L'analisi della normativa che regola /'istituto rafforza questo convincimento. I contratti a tempo determinato nella scuola sono riconducibili a tre tipologie (v. l'art 4, comma 11 della legge n. 124/99, l'art 1 del regolamento per le supplenze del personale ATA, D.M n. 430 del 2000, e, per il personale docente, l'art. l del D.M n. 201 del 2000, poi il D.M. n. 131 del 2007). Vi sono, anzitutto, le supplenze annuali cosiddette su "organico di diritto", ossia riguardanti posti disponibili e vacanti, con scadenza al termine dell'anno scolastico (31 agosto). Jposti in questione sono quelli che risultano effettivamente vacanti entro la data del 31 dicembre e che rimarranno prevedibilmente scoperti per /'intero anno. Per essi, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali, si procede al conferimento di supplenze annuali, con la stipulazione di contratti a termine in scadenza al 3J agosto, allorché non sia possibile provvedere con ilpersonale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante utilizzazione del personale in soprannumero, se non vi sia stato assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo. Si W tratta, di regola, di posti in sedi disagiate o comunque di scarso gradimento, per i quali non vi sono domande di assegnazione da parte del personale di ruolo. La scoperlura dì questi posti non è prevedibile, e si manifesta solo dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, assegnazione provvisoria, utilizzazione di personale soprannumerario e immissione in ruolo; solo allora, verificato che sono rimasti privi 16
158 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ di titolare, quei posti possono essere coperti - in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l/assunzione di personale di ruolo - mediante l'assegnazione delle supplenze su organico di diritto, dette anche annuali. V'è, poi, la tipologia delle supplenze annuali cosiddette su liorganico di fatto", con scadenza al 30 giugno, cioè, al termine dell'attività didattica. I posti con esse coperti non sono tecnicamente vacanti, ma si rendono di fatto disponibili Ciò può avvenire, ad esempio, per un aumento imprevisto della popolazione scolwitica nel singolo istituto, la cui pianta organica resti tuttavia immutata, oppure per l'aumento del numero di classi, dovuto a motivi contingenti, ad esempio di carattere logistico. La terza categoria è quella delle supplenze temporanee, conferite per ogni altra necessità, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono siate disposte... In sostanza, il legislatore, con una valutazione compiuta ex ante e in via generale e astratta, richiamata per relatìonem in ciascun contratto concluso con il singolo lavoratore, ha esplicitato le ragioni dell'assunzione a termine, diretta a garantire l'erogazione dì un servizio pubblico di rilevanza costituzionale... Nessun abuso può essere ipotizzato nelle ipotesi di assunzione per la sostituzione di docenti assente per malattia o altra causa, con diritto alla conservazione del posto, né in quelle di supplenze su organico di fatto, giacché le esigenze che esse soddisfano sono effettivamente contingenti e imprevedibili, e tali da far escludere, di per sé, una condotta abusiva. Restano le supplenze su organico di diritto: si deve, dunque, accertare se l/assegnazione ripetuta alla medesima persona di questo tipo d'incarichi possa configurare un abuso, nel senso in cui questo termine è utilizzato dalla normativa europea sui contratti a tempo determinato... Occorre tener presente, anzitutto, che ciascun incarico è svincolato dai precedenti, di cui non costituisce né prosecuzione né proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi diverse. In secondo luogo, l'amministrazione scolastica a differenza del datore privalo, che può 17
159 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ scegliere liberamente il lavoratore con cui stipulare il contratto - ha l'obbligo di attenersi alle graduatorie permanenti provinciali, per gli incarichi su organico di diritto, o, per le supplenze su organico di fàtto o temporanee, alle graduatorie interne d'istituto o di circolo. Il supplente chiamato a ricoprire l'incarico, poi, non è "nominato", bensì e "individuato" secondo criteri predeterminati, che l'amministrazione è tenuta a rispettare. In sostanza, una volta individuato nella graduatoria il lavoratore da assumere, ['attribuzione dewincarico costituisce un vero e proprio obbligo per l'amministrazione. Non si può negare che la reiterazione dei contratti a tempo determinato mantenga il lavoratore in una situazione di precarietà, e ciò può certamente costituire fonte di disagio; tuttavia, è anche vero che questa reiterazione rafforza sempre più la posizione del "precario", il quale, vedendosi attribuire punteggio per ogni periodo di servizio prestato, acquisisce sempre maggiori litoli per il <;onlerimento di successivi incarichi. In altre parole, l'amministrazione scolastica non può esimersi dall 'individuare, per soddisfare le esigenze di sostituzione descritte, quei soggetti che hanno accumulato maggiore punteggio e che quindi occupano le posizioni migliori nella graduatoria, ossia proprio coloro che più volte siano stati assunti con contratto a termine. Il miglioramento del punteggio e l'avanzamento nella graduatoria, inoltre, rilevano anche sotto un altro aspetto. L'assunzione a tempo indeterminato nella scuola avviene, oltre che con l'espletamento di concorsi per esami e titoli, peraltro sempre più sporadico, anche e soprattutto con il sistema delle immissioni in ruolo, nel quale la selezione dei lavoratori da assumere in pianta stabile avviene attingendo alle graduatorie permanenti (art. 399 D.Lgs n. 297/94, come modificato dall'art. J della legge n. 124/99; v. anche l'art. J, comma 605 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevedeva un piano triennale per ['assunzione a tempo indeterminato di personale docente e ATA per il lrfennio ).. le stesse, cioè, utilizzate per individuare i soggetti cui conferire gli incarichi di I t l I i supplenza..."; in definitiva "sul piano ontologico, può senza dubbio essere affermato che le assunzioni nella scuola pubblica in regime di precariato (o di preruolo) non sono assunzioni a termine in senso tecnico, ma si configurano come speciale e 18
160 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ progressivo sistema di «reclutamento», destinato a concludersi fisiologicamente con l'assunzione «in ruolo» e la ricostruitone della carriera". B) Dì contro, secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito (ex multis, Trib. Siena, , Fiorilli/Miur~ Trib. Livorno, , XIMIUR; Trib. Torino, , Lo FaroIMIUR; Trib. Genova, Billeci e a.imiur; Trib. Trieste, Matiassi e ajmiur~ Trib. Napoli, , Serse/MIUR; Trib. Trani, , Modugno/MIUR; ), quanto meno le supplenze disposte in esecuzione dell'art. 4 co.l L. 124/1999 (e, per quanto concerne la controversia Ìn esame, dell'art. 93 coj, L.P. 5/2006, in relazione all'ipotesi di "copertura delle cattedre e dei posti d'insegnamento effettivamente vacanti e disponibili") vengono conferite per far fronte a stabili vacanze nell'organico determinate dal fatto che il numero delle unità del personale in ruolo è inferiore a quello dei posti in organico; di contro, qualora venisse apprestata una dotazione di personale equivalente alle posizioni prestabilite nell'organico, le variazioni della domanda di prestazioni sul territorio, che risultassero impreviste rispetto ai dati conosciuti sulla popolazione scolastica, si potrebbero fronteggiare in linea di massima con la mobilità dei dipendenti e solo in via sussidiaria con forme contrattuali flessibili. *** Appare evidente che l'esigenza di provvedere alla copertura dei posti, per i quali non siano state presentate domande di assegnazione da parte del personale di ruolo costituente, ad avviso della giurisprudenza di merito minoritaria, una ragione oggettiva idonea a giustificare la reiterazione di contratti a tempo determinato in funzione delle supplenze annuali ex art. 4 co. l L. 124/ potrebbe essere soddisfatta apprestando una dotazione di personale a tempo indeterminato equivalente al numero dei posti dell'organico di diritto; nel contempo è innegabile che ciò comporterebbe anche considerando i tempi necessari all'espletamento delle procedure di mobilità un aggravio della spesa pubblica quando il calo demografico o comunque la diminuzione per qualsiasi altro 19
161 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ motivo del numero delle iscrizioni o, più in generale, dell'offerta formativa determinasse un sovradimensionamento dell'organico; quindi alla scelta del legislatore - di consentire a11'amministrazione scolastica di procedere alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento di supplenze annuali, anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - è sottesa la necessità di contenimento della spesa pubblica, evitando che si verifichi il fenomeno (menzionato dalla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO nella propria memoria di costituzione) dei cd. docenti di ruolo "soprannumerari", ossia in esubero rispetto alle effettive esigenze del servizio scolastico. Alla luce dell'orientamento espresso dalle giurisdizioni superiori (per tutte Corte Cost 289/2010; Corte Cost. 89/2003; Casso , n ; Casso , n ; Casso , n. 6699; Casso , n ; CdS. V, , n. 2022; CdS. VI, Il, n. 467;) la razionalizzazione, il controllo ed il contenimento della spesa pubblica costituiscono interessi generali collegati al principio costituzionale ex art. 97 del buon andamento dell' azione amministrativa. Tuttavia nella controversia in esame occorre stabilire, alla luce della già richiamata giurisprudenza della Corte di giustizia, se tali interessi generali: (a) possano essere ricondotti alla natura ed alle caratteristiche delle funzioni del servizio scolastico per lo svolgimento delle quali la pubblica amministrazione procede alla copertura dei posti vacanti e disponibili mediante supplenze annuali o (b) attengano al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale dello Stato membro. ad (a) In ordine al primo profilo, le pur impellenti ed effettive esigenze di ordine economico che assillano il datore di lavoro pubblico non costituiscono un elemento necessariamente caratterizzante le funzioni svolte dal servizio scolastico, dato che la copertura dei posti vacanti e disponibili potrebbe essere attuata, sebbene con maggiori 20
162 . Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ costi per l'amministrazione pubblica, anche attraverso l'assunzione di personale di ruolo in misura corrispondente all'organico di diritto; quindi sotto questo profilo il rinnovo reiterato dei contratti a tempo determinato risulta difforme al diritto europeo e la prevalenza dì quest'ultimo può essere affermata già in via interpretativa dal giudice nazionale. a (b) In ordine alla seconda questione, la precisazione della Corte di giustizia, secondo la quale le finalità il cui perseguimento consente l'utilizzo di una successione di contratto a tempo determinato - debbano essere "di politica sociale", fa ritenere non manifestamente infondato l'assunto che tra quene fmalità non sia annoverabile l'interesse, pur di carattere generale, al controllo e contenimento della spesa pubblica (nonostante la necessità di mantenere una quota di vacanze nell'organico di diritto, al fine di evitar~ il sorgere di esuberi tra i docenti di ruolo, renda configurabili ragioni di carattere obiettivo e temporaneo per la giustificazione del rinnovo dei contratti a tempo determinato specie considerando che la vacanza e la disponibilità dei posti dell'organico di diritto, anche se in precedenza occupati da docenti a tempo indeterminato, emerge solamente dopo l'esaurimento delle procedure di trasferimento, di assegnazione provvisoria, di utilizzazione di personale soprannumerario e di immissione in ruolo, di talché ciascun incarico è svincolato dai precedenti, di cui, quindi, non costituisce né prosecuzione né proroga, e spesso attiene alla copertura di posti situati in sedi diverse; in proposito occorre ricordare che la Corte di giustizia ha ritenuto conforme alla clausola 5 comma l lett. a) dell' accordo quadro una disposizione nazionale che consentiva il rinnovo di contratti o rapporti a tempo determinato "per soddisfare «esigenze particolari» che siano «riconducibili alla forma. al tipo o al! 'attività del! 'impresa»" - sentenza Angelidaki e a., cit., punto 101; inoltre ha precisato che la suddetta clausola, alta luce della sua formulazione, "riconosce agli Stati membri la facoltà, in quanto ciò sia oggettivamente giustificato, di tenere in considerazione le esigenze particolari degli specifici settori d'attività..." sentenza Marrosu e Sardina, punto 45;); 21
163 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ infatti non appare manifestamente infondato sostenere che tali '/inalità di politica sociale" debbano essere coerenti con le considerazioni generali espresse in via preliminare nell'accordo quadro, cui la direttiva 1999/70/CE ha dato attuazione ed in particolare con quella sub 6., secondo la quale "i contratti dì lavoro a tempo indeterminato rappresentano la forma comune dei rapporti di lavoro e contribuiscono alla qualità della vita dei lavoratori interessati e a migliorare il rendimento"; inoltre non dovrebbero contrastare con l'orientamento espresso dalla Consulta nella sentenza n. 45il965, secondo cui al diritto del lavoro riconosciuto dal precetto ex art. 4 co.1 (che, ad avviso di autorevole dottrina costituisce parte integrante del cd. ''patrimonio costituzionale comune desumibile dagli obblighi internazionali, dall'ordinamento comunitario e dalla legislazione nazionale", secondo l'espressione coniata da Corte Cast. 104/2006 e richiamata da Corte Cost. 182/2008), quale "fondamentale diritto di libertà della persona umana, che si estrinseca nella scelta e nel modo di esercizio dell 'attività lavorativa"..- "fa riscontro", tra l'altro "l'obbligoil cui adempimento è ritenuto dalla Costituzione essenziale all'effettiva realizzazione del descritto diritto - di indirizzare l'attività di tutti i pubblici poteri, e dello stesso legislatore, alla creazione di condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l'impiego di tutti i cittadini idonei al lavoro". *** Seguendo questa prospettiva emerge un evidente contrasto tra la disciplina interna del reclutamento del personale scolastico a tempo determinato ed il diritto dell'unione Europea, in particolare in ordine alla clausola 5, punto 1 dell'accordo quadro nella parte in cui la prima consente l'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato per il perseguimento di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile alle "finalità di politica sociale" previste dalla seconda. Come si è già visto, secondo altro orientamento consolidato della Corte di giustizia, la clausola 5, punto l dell'accordo quadro non appare, sotto il profilo del suo contenuto, incondizionata e sufficientemente precisa per poter essere invocata da un singolo dinanzi ad un giudice nazionale, di talché l'eventuale contrasto con la normativa 22
164 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ interna determina non già la disapplicazione di quest'ultima (come avviene nel caso di fonti europee di diretta applicazione), ma il rinvio alla Corte Costituzionale per violazione degli artt. Il e 117 co. l Cost.. E' vero che la Corte di giustizia è pervenuta a questa valutazione stante la discrezionalità attribuita agli Stati membri nell'introdurre una o più delle tre misure previste al fine di prevenire gli abusi derivanti dall'utilizzo di una successione di contratti a tempo determinato; tuttavia allorquando la stessa Corte individua tra le ragioni oggettive idonee a giustificare tale successione anche ii perseguimento di "una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro" esclude la natura incondizionata e sufficientemente precisa anche dell'ipotesi sub a) di per sé sola considerata della clausola 5, punto]; infatti, come ha specificato Corte Costo 168/1991, la prescrizione è incondizionata quando è tale "da non lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri nella loro attuazione" e sufficientemente precisa quando "la fattispecie astratta ivi prevista ed il contenuto del precetto ad essa applicabile devono essere determinati con compiutezza, in tutti i loro elementi"; quindi appare evidente che, se la direttiva, come ha statuito la Corte di giustizia, ricomprende - tra le ragioni oggettive idonee a giustificare il rinnovo di contratti a tempo determinato successivi -- anche il perseguimento di una finalità di politica sociale indicata dallo stesso Stato membro, non può certo configurarsi la mancanza dì discrezionalità, da parte degli Stati membri, nell'attuazione della direttiva ed in particolare nella specificazione degli elementi costitutivi della fattispecie di cui alla clausola 5, punto 1, letto a); inoltre, come pure sì è già visto, le sentenze della Corte di giustizia, pronunciate a seguito del rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE, valgono sì a precisare autoritariamente il significato del diritto dell'unione, ma presentano la stessa efficacia delle disposizioni interpretate e quindi non attribuiscono efficacia diretta a disposizioni che ne sono prive ab origine. 23
165 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ E' pure vero che, sempre secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il giudice nazionale, nell 'applicare il diritto interno, "deve interpretare tale diritto per quanto possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato perseguito da quest 'ultima e conformarsi pertanto ali 'art. 249, terzo comma, CE;" (sentenze , causa C-14/83, Von Co/son Kamann, punto 26; , causa C-106/89, Marleasing, punto 8; , causa C-91192, Faccini Dori, punto 26; , causa C-63/97, BMW, punto 22; , cause riunite da C-240/98 a C-244/98, Océano Grupo Editorial e Salvat Editore, punto 30; , causa C 408/01, Adidas-Sa/omon e Adidas Benelux, Punto 21; , cause riunite da C 397/01 a 403/01, Pftiffer ed a., punto 113;); infatti "l'esigenza di un'interpretazione conforme del diritto nazionale è... inerente al sistema del Trattato CE, in quanto permette al giudice nazionale di assicurare, nel contesto delle sue competenze, la piena efficacia delle norme comunitarie quando risolve la controversia ad esso sottoposta" (v., in partieolare, sentenze , causa C-160/01, Mau, punto 34; Pftiffer e a., cit., punto 114, e Adeneler e a., cit., punto 109; lmpact, cit., punto 99;); inoltre "il principio di interpretazione conforme richiede nondimeno che i giudici nazionali si adoperino al meglio nei limiti della loro competenza, prendendo in considerazione il diritto interno nella sua interezza e applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest 'ultimo, al fine di garantire la piena effettività della direttiva dì cui trattasi e pervenire ad una soluzione conforme alla finalità perseguita da quest'ultima" (PfeifJèr e a., cit, punti 115, 116, 118 e 119; Adeneler e a., cit., punto 111; Impact, cit., punto 101). w Tuttavia Hl 'obbligo per il giudice nazionale dì fare riferimento al contenuto di una direttiva nel! 'interpretazione e nell 'applicazione delle norme pertinenti del suo diritto nazionale trova i suoi limiti nei principi generali del diritto, in particolare in quelli di certezza del diritto e di non retro attività, e non può servire da fondamento ad un 'interpretazione contra legem del diritto nazionale" (sentenze , causa C 24
166 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ /86, Kolpinghuis Nijmegen, punto 13; , causa C-l 05103, Pupino, punti 44 e 47; Adeneler e a., cit., punto 110; lmpact, cit., plll1to 100;). Al fine di affermare, come non sembra manifestamente infondato a questo giudice, che gli interessi generali al controllo ed al contenimento della spesa pubblica - che il legislatore italiano ha, in tutta evidenza, posto a fondamento della scelta di consentire ali'amministrazione scolastica di procedere alla copertura di lll1a quota delle cattedre e dei posti di insegnamento effettivamente vacanti e disponibili mediante il conferimento dì supplenze annuali, anziché attraverso assunzioni in ruolo a tempo indeterminato - non attengono al perseguimento di una legittima finalità di politica sociale, non è possibile, in quanto contra legem, lll1'interpretazione del diritto interno in conformità al diritto dell'unione, ma è necessaria la prospettazione nell'impossibilità, stante!'inefficacia diretta delle norma europea, della disapplicaziqne del diritto interno - di una questione di costituzionalità per violazione dei precetti ex art. Il e 117 co. l ; in proposìto- occorre evidenziare che nel caso in esame i rapporti di lavoro a tempo determinato intercorsi tra i ricorrenti e 1'Amministrazione convenuta scaturiscono da contratti stipulati - la circostanza è incontestata nella piena osservanza della disciplina in tema di reclutamento del personale scolastico; quindi si tratta dì una fattispecie rispetto alla quale non appare di immediata applicazione il disposto ex art. 36 co. 5 d.lgs , che concerne l'ipotesi dell'assunzione o!'impiego di lavoratori da parte delle pubbliche amministrazioni in "violazione di disposizioni imperative"; né appare possibile attualmente annoverare tra le disposizioni imperative violate in occasione della stipulazione dei contratti di lavoro a tempo determinato de quibus la clausola 5, punto l dell'accordo quadro, dato che ciò significherebbe attribuire efficacia diretta ad una direttiva in parte qua non incondizionata e non sufficientemente precisa. Ne deriva che la nullità, invocata dai ricorrenti, per violazione di norme imperative, delle clausole di apposizione del termine finale contenute nei suddetti contratti, 25
167 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ potrebbe essere dichiarata solo qualora venisse accolta la questione, che viene qui sollevata d'ufficio, di illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. Il e 117 co.1 Cost., in riferimento alla clausola 5, punto I, letto a) dell'accordo quadro CES, UNICE e sul lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva lCE del Consiglio del ha dato attuazione - della disciplina relativa al reclutamento del personale scolastico a tempo determinato (in applicazione della quale tali contratti sono stati stipulati), in particolare dell'art. 4 co. 1 L , n. 124 e dell'art. 93 co.l e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 3 I dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da determinare l'utilizzo di una successione di contratti rapporti di lavoro a tempo detenninato per il perseguimento, da parte deli' Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro" secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza deua Corte di giustizia. P.Q.M. dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 co. 1 L , n. 124 e dell'art. 93 co.! e 2 della legge della Provincia di Trento , n. 5, nella parte in cui in violazione degli artt. 11 e 117 co.] Cost., in riferimento alla clausola 5, punto 1, lett. a) dei1'accordo quadro CES, UNICE e CEEP su lavoro a tempo determinato, alla quale la direttiva 1999/70/CE del Consiglio del ha dato attuazione consentono la copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento, che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo, così da 26
168 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ determinare l'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato per il perseguimento, da parte dejl' Amministrazione datrice, di uno scopo (il contenimento della spesa pubblica) non riconducibile ad una "finalità di politica sociale di uno Stato membro" secondo l'accezione desumibile dalla giurisprudenza della Corte di giustizia. dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale; sospende in parte qua il giudizio in corso; dispone che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, al presidente del Consiglio dei Ministri ed al presidente della Provincia Autonoma di Trento, nonché comunicata ai presidenti delle due Camere del Parlamento ed al presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento. Così deciso,in Trento, in data 15 novembre 2011 IL CANCELLIERE Tiziana Oss Cazzador IL GIUDICE doti. ~~lrum -.-.:-:-._--_.._-_._ ~_._-~-_..::,=:.;:.;;;:;> TRfBUNA.LE 01 TRENTO' Depositato in qu~$ta Caneellerlii Oggi 1... ~ h."""id6 'iiliii:i.i(l$t~-;!': l-_~..., Copia conforme all'originale per la PUbbllcazione,..ge1 Bollettino Ufficiale della Regione I Q:r:U"\\ NO ~TO!\f(ì4et......N~ III Roma. 23 FEB 2012 <' 27
169 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Gesetze - 1 Teil - Jahr 2012 Leggi - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol LANDESGESETZ vom 27. Februar 2012, Nr. 5 Änderung des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, Bestimmungen für die Vergabe und Ausführung von öffentlichen Bauaufträgen Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige LEGGE PROVINCIALE del 27 febbraio 2012, n. 5 Modifica della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, Norme per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici Der Südtiroler Landtag hat folgendes Gesetz genehmigt, der Landeshauptmann beurkundet es Il Consiglio provinciale ha approvato il Presidente della Provincia promulga la seguente legge: Art. 1 Art Nach Artikel 3-bis des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Artikel eingefügt: Art. 3-ter (Erleichterung des Zugangs der KMU zu öffentlichen Aufträgen) - 1. Um den Zugang von Kleinstunternehmen sowie von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu öffentlichen Bauaufträgen zu erleichtern, sind die Aufträge von der ausschreibenden Körperschaft unter Beachtung des Europäischen Vergaberechts und in Umsetzung von Artikel 13 des Gesetzes vom 11. November 2011, Nr. 180, in Baulose oder nach Gewerken aufzuteilen und zu vergeben, sofern keine wirtschaftlichen und technischen Gründe dagegen sprechen. 2. In den Wettbewerbsausschreibungen der öffentlichen Bauaufträge wird die Möglichkeit der Weitervergabe eigens hervorgehoben. Bei Weitervergaben wird seitens der Vergabestelle die Bezahlung der Subunternehmer in den anfallenden Baufortschritten gewährleistet." 2. Nach Buchstabe f) des Artikels 8 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Buchstabe eingefügt: f-bis) wacht er bei Qualitätsausschreibungen darüber, dass die im Angebot des Auftragnehmers enthaltenen Verbesserungsvorschläge, welche in der Bewertung Berücksichtigung gefunden haben, in der Ausführung umgesetzt werden. Wenn in der Angebotsphase die Herstellung 1. Dopo l'articolo 3-bis della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è aggiunto il seguente articolo: Art. 3-ter (Facilitazione dell'accesso delle PMI ai lavori pubblici) - 1. Per facilitare alle locali micro, piccole e medie imprese (PMI) l accesso ai lavori pubblici, gli enti appaltanti, in osservanza del diritto dell Unione Europea in materia di lavori pubblici nonché in applicazione dell articolo 13 della legge 11 novembre 2011, n. 180, suddividono e assegnano i lavori pubblici in lotti o per lavorazioni, salvo che sussistano particolari ragioni economiche e tecniche. 2. Nei bandi di gara per lavori pubblici si sottolinea espressamente la possibilità del subappalto. In caso di subappalto l'ufficio appaltante garantisce il pagamento delle imprese subappaltatrici nei diversi stadi d'avanzamento dei lavori." 2. Dopo la lettera f) dell'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserita la seguente lettera: "f-bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva. Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila af-
170 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ von Mustern verlangt wird, welche Maß- bzw. Sonderanfertigungen sind, wacht er darüber, dass jenes Unternehmen, welches das Muster hergestellt hat, den diesbezüglichen Auftrag auch durchführt," 3. Nach Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, wird folgender Absatz eingefügt: 1-bis. In Bezug auf die Projektüberprüfung von Absatz 1 Buchstabe a) und d) kann der Projektsteurer Experten in Anspruch nehmen, welche spezielle Teile des Projektes überprüfen und dafür verantwortlich sind. Für Projekte mit einem Betrag von über 20 Millionen Euro wird die Überprüfung von Akkreditierungsstellen des Typs A, B oder C gemäß der europäischen Norm UNI CEI EN ISO/IEC vorgenommen. Die Validierung wird mit der Genehmigung des Projekts vorgenommen. 4. Nach Artikel 26 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in geltender Fassung, wird folgender Absatz eingefügt: 2-bis. Bei Bauvorhaben, die im Sinne des Artikels 122 Absatz 7 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. April 2006, Nr. 163, auszuschreiben sind, wird vorzugsweise das Verfahren des wirtschaftlich günstigsten Angebots angewandt. Zur Förderung des Wettbewerbs und im Sinne einer vereinfachten Durchführung des Verfahrens werden von den eingeladenen Unternehmen Projekte, komplexe Unterlagen oder die Herstellung von Mustern im Verhältnis zum Auftragsvolumen verlangt. 5. Artikel 54 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, erhält folgende Fassung: 3. Der Zuschlagsempfänger darf dem Subunternehmer für die Arbeiten, die er weitervergibt, keine ungünstigeren Bedingungen einräumen, als er sie selbst mit dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart hat. finché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico;" 3. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è inserito il seguente comma: 1-bis. In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC La validazione è eseguita con l approvazione del progetto. 4. Dopo il comma 2 dell'articolo 26 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è inserito il seguente comma: 2-bis. Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all entità dell appalto. 5. Il comma 3 dell'articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, è così sostituito: 3. L impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l amministrazione committente. Art. 2 Art Artikel 7 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6, in geltender Fassung, erhält folgende Fassung: 1. Falls der Auftraggeber aufgrund eines Mangels an Fachleuten im Stellenplan nicht in der Lage ist, die dem Projektsteuerer zugewiesenen Aufgaben auszuüben, kann er mit den genannten Aufgaben eine Person beauftragen, die über eine angemessene berufliche Fachkompetenz verfügt. 1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito: 1. Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività a- scritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un soggetto con le qualifiche professionali adeguate.
171 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dieses Gesetz wird im Amtsblatt der Region kundgemacht. Jeder, dem es obliegt, ist verpflichtet, es als Landesgesetz zu befolgen und für seine Befolgung zu sorgen. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Bozen, den 27. Februar 2012 Bolzano, 27 febbraio 2012 DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
172 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ANMERKUNGEN Hinweis Die hiermit veröffentlichten Anmerkungen sind im Sinne von Artikel 29 Absätze 1 und 2 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, in geltender Fassung, zu dem einzigen Zweck abgefasst worden, das Verständnis der Rechtsvorschriften, welche abgeändert wurden oder auf welche sich der Verweis bezieht, zu erleichtern. Gültigkeit und Wirksamkeit der hier angeführten Rechtsvorschriften bleiben unverändert. NOTE Avvertenza Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell articolo 29, commi 1 e 2, della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificata o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Anmerkungen zum Artikel 1: Note all articolo 1: Es wird im Folgenden der Text des Artikels 8 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6 angeführt. Art. 8 (Aufgaben des Projektsteuerers) (1) Der Projektsteuerer sichert, unter Beachtung der Anweisungen des Gesamtkoordinators, die Überwachung aller Phasen der Durchführung des öffentlichen Bauvorhabens; zu diesem Zweck: a) prüft er, ob die Projekte mit den Angaben des Auftraggebers übereinstimmen und zeigt die Maßnahmen zur Behebung von etwaigen Unzulänglichkeiten auf, die infolge Mißachtung der Auflagen oder Nachlässigkeit entstanden sind, b) prüft er, ob für jede angeordnete Ausgabe die finanzielle Deckung gegeben ist, c) prüft er den tatsächlichen Besitzstand der von den öffentlichen Vorhaben betroffenen Flächen, so daß der Auftragnehmer oder Konzessionsträger zum Zeitpunkt der Übergabe mit den Bauarbeiten beginnen kann, d) bescheinigt er die Vollständigkeit der Planung auf allen Ebenen und prüft das Ausführungsprojekt auf seine Durchführbarkeit, e) wacht er über das Vorhandensein aller nötigen rechtlichen und sachlichen Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Ausschreibung des Wettbewerbes, um bei der Übergabe den tatsächlichen Beginn der Bauarbeiten zu ermöglichen, f) wacht er über die Ausführung des Auftrages oder der Konzession, f-bis) wacht er bei Qualitätsausschreibungen darüber, dass die im Angebot des Auftragnehmers enthaltenen Verbesserungsvorschläge, welche in der Bewertung Berücksichtigung gefunden haben, in der Ausführung umgesetzt werden. Wenn in der Angebotsphase die Herstellung von Mustern verlangt wird, welche Maß- bzw. Sonderanfertigungen sind, wacht er darüber, dass jenes Unternehmen, welches das Muster hergestellt hat, den diesbezüglichen Auftrag auch durchführt, g) wacht er darüber, daß die Verfahrensverantwortlichen ihre Obliegenheiten im Sinne der Artikel 10, 11, 12 und 13 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, - soweit er sie nicht unmittelbar selbst ausübt - ordnungsgemäß wahrnehmen, Si riporta, di seguito, il testo dell articolo 8 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6. Art. 8 (Compiti del responsabile di progetto) (1) Il responsabile di progetto, nel rispetto delle direttive del coordinatore unico, sovrintende all'intero ciclo di realizzazione del lavoro pubblico e a tal fine: a) verifica la rispondenza dei progetti con le indicazioni espresse dall'amministrazione committente, segnalando gli interventi necessari a fronte di e- ventuali inadempienze o negligenze; b) verifica l'esistenza della copertura finanziaria di ogni spesa ordinata; c) verifica l'effettivo possesso delle aree interessate dai lavori in modo che l'appaltatore o il concessionario possa iniziare i lavori stessi al momento della consegna; d) certifica la completezza della progettazione di ogni livello e, relativamente alla progettazione e- secutiva, ne verifica l'eseguibilità; e) vigila sulla sussistenza di tutti i presupposti di diritto e di fatto necessari, all'atto dell'indizione della gara, al fine di consentire l'effettivo inizio dei lavori al momento della consegna; f) vigila sull'esecuzione dell'appalto o della concessione; f-bis) nei bandi con criteri di qualità, vigila affinché le proposte di miglioramento contenute nell'offerta dell'appaltatore e considerate ai fini della valutazione, siano realizzate in sede esecutiva. Se nella fase dell'offerta si richiede la realizzazione di campioni su misura o speciali vigila affinché l'impresa che ha realizzato il campione svolga anche il relativo incarico; g) vigila sull'esercizio delle funzioni dei responsabili del procedimento di cui agli articoli 10, 11, 12 e 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, che non assume in via diretta;
173 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ h) stellt er fest und bescheinigt, daß die Bauarbeiten besonders komplex oder aus einem anderen Grund so beschaffen sind, daß es zweckmäßig oder notwendig ist, die Abnahmeprüfung im Zuge der Bauausführung durchzuführen, i) schlägt er die Aufhebung des Vertrages zu Lasten des Auftragnehmers vor, wenn der Bauleiter wiederholt schwerwiegende Mängel, die nicht innerhalb der von ihm eingeräumten Frist behoben worden sind, aufgezeigt hat, j) schlägt er nach Mitteilung der betroffenen Parteien die gütliche Beilegung der in jeder Phase der Durchführung der Arbeiten auftretenden Streitfragen vor. (1-bis) In Bezug auf die Projektüberprüfung von Absatz 1 Buchstabe a) und d) kann der Projektsteurer Experten in Anspruch nehmen, welche spezielle Teile des Projektes überprüfen und dafür verantwortlich sind. Für Projekte mit einem Betrag von über 20 Millionen Euro wird die Überprüfung von Akkreditierungsstellen des Typs A, B oder C gemäß der europäischen Norm UNI CEI EN ISO/IEC vorgenommen. Die Validierung wird mit der Genehmigung des Projekts vorgenommen. (2) Die Aufgaben und Befugnisse des Gesamtkoordinators und des Projektsteuerers können mit Durchführungsverordnung näher bestimmt und ergänzt werden. h) accerta e certifica che i lavori sono complessi o comunque sono tali che è opportuno o necessario procedere al collaudo in corso d'opera; i) propone la risoluzione del contratto in danno dell'appaltatore, qualora il direttore dei lavori abbia segnalato ripetute e gravi violazioni non regolarizzate nei termini prescritti dal direttore dei lavori; j) propone, su comunicazione delle parti interessate, la conciliazione delle controversie che insorgano in ogni fase del procedimento di realizzazione dei lavori. (1-bis) In relazione alla verifica del progetto di cui al comma 1, lettere a) e d), il responsabile di progetto può avvalersi di esperti per la verifica di parti speciali del progetto che rispondono per le parti da loro verificate. Per progetti di importo superiore a 20 milioni di euro la verifica è eseguita da organismi accreditati di tipo A, B o C ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC La validazione è eseguita con l approvazione del progetto. (2) I compiti e le attribuzioni del coordinatore unico e del responsabile di progetto possono essere integrati e specificati con regolamento di esecuzione. Es wird im Folgenden der Text des Artikels 26 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6 angeführt. Art. 26 (Auswahl des Auftragnehmers) (1) Es gibt folgende Arten der Vergabe: a) das offene Verfahren (öffentliche Ausschreibung), b) das nicht offene Verfahren (beschränkte Ausschreibung), c) der Unternehmen-Ideenwettbewerb, d) das Verhandlungsverfahren (freihändige Vergabe). Si riporta, di seguito, il testo dell articolo 26 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6. Art. 26 (Procedure di scelta del contraente) (1) Le procedure di scelta del contraente sono: a) la procedura aperta (pubblico incanto); b) la procedura ristretta (licitazione privata); c) l'appalto concorso; d) la procedura negoziata (trattativa privata). (2) Bei Bauvorhaben des Landes entscheidet der zuständige Landesrat darüber, welches Verfahren für die Auswahl des Auftragnehmers anzuwenden ist. Mit der Veröffentlichung der Wettbewerbsausschreibung oder des Einladungsschreibens gilt die Entscheidung über das anzuwendende Auswahlverfahren als formell getroffen. (2-bis) Bei Bauvorhaben, die im Sinne des Artikels 122 Absatz 7 des gesetzesvertretenden Dekretes vom 12. April 2006, Nr. 163, auszuschreiben sind, wird vorzugsweise das Verfahren des wirtschaftlich günstigsten Angebots angewandt. Zur Förderung des Wettbewerbs und im Sinne einer vereinfachten Durchführung des Verfahrens werden von den eingeladenen Unternehmen Projekte, komplexe Unterlagen oder die Herstellung von Mustern im Verhältnis zum Auftragsvolumen verlangt. (2) Per le opere di competenza della Provincia la decisione in ordine al sistema di scelta del contraente spetta all'assessore competente. Il sistema di scelta si intende formalmente deciso con la pubblicazione del bando di gara rispettivamente della lettera d'invito. (2-bis) Per le opere ovvero lavori per cui deve essere indetta una gara ai sensi dell articolo 122, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche, si applica preferibilmente il metodo dell offerta economicamente più vantaggiosa. Per favorire la concorrenza e facilitare lo svolgersi del procedimento, alle imprese invitate si richiedono progetti, documentazione complessa o la realizzazione dei campioni in proporzione all entità dell appalto.
174 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ (3) Am offenen und am nicht offenen Verfahren nehmen seitens des Auftraggebers teil: a) der zuständige Abteilungsdirektor oder ein von ihm Bevollmächtigter als Vorsitzender, b) ein Beamter der siebten oder einer höheren Funktionsebene der Landesabteilung Bauten- und Vermögensverwaltung, c) ein Beamter der Abteilung, die für die Durchführung des Vergabevertrages zuständig ist, und welcher der sechsten oder einer höheren Funktionsebene angehört. (3) Alle gare di procedura aperta e di procedura ristretta della Provincia partecipano: a) il Direttore di ripartizione competente in funzione di presidente o un suo delegato; b) un funzionario appartenente almeno alla settima qualifica funzionale della Ripartizione ai lavori pubblici e al patrimonio; c) un funzionario appartenente almeno alla sesta qualifica funzionale della ripartizione competente per l'esecuzione del contratto d'appalto. Es wird im Folgenden der Text des Artikels 54 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6 angeführt. Si riporta, di seguito, il testo dell articolo 54 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6. Art. 54 (Bedingungen für die Weitervergabe) (1) Die Weitervergabe unterliegt folgenden Bedingungen: a) die Bewerber müssen in ihrem Angebot jene Arbeiten oder Arbeitsabschnitte angeben, die sie weitervergeben wollen, b) der Auftragnehmer muß dem Auftraggeber den Antrag auf Ermächtigung zur Weitervergabe der Arbeiten vorlegen und die Namen der Subunternehmer angeben, c) der Subunternehmer muß, beschränkt auf die Ausführung der weitervergebenen Arbeiten, die Voraussetzungen besitzen, welche vom Hauptauftragnehmer verlangt wurden, d) der Subunternehmer muß das Bestehen von Kontrollen oder von Verbindungen mit dem Hauptunternehmer im Sinne von Artikel 2359 des Zivilgesetzbuches ausdrücklich erklären, e) auf den Subunternehmer darf keines der in Artikel 10 des Gesetzes vom 31. Mai 1965, Nr. 575, enthaltenen Verbote zutreffen, f) der Auftragnehmer muß dem Auftraggeber den Vertrag zwischen ihm und dem Subunternehmer in beglaubigter Abschrift innerhalb von 20 Tagen ab Vertragsabschluß übermitteln. Art. 54 (Condizioni per l'affidamento in subappalto) (1) L'affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: a) che i concorrenti abbiano indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di lavoro che intendono subappaltare; b) che l'appaltatore provveda a comunicare all'amministrazione committente la richiesta di autorizzazione con l'indicazione dei soggetti cui intende subappaltare; c) che l'affidatario del subappalto sia in possesso dei requisiti richiesti per la qualificazione dell'appaltatore limitatamente ai lavori oggetto del subappalto; d) che l'affidatario del subappalto abbia dichiarato la sussistenza di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa subappaltatrice; e) che non sussista nei confronti dell'affidatario del subappalto alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; f) che l'appaltatore provveda, entro il termine di 20 giorni dalla stipulazione del contratto di subappalto, alla consegna all'amministrazione committente di copia autentica del contratto di subappalto. (2) Der Vertrag über die Weitervergabe kann erst nach Ermächtigung des Auftraggebers abgeschlossen werden, welche innerhalb von 30 Tagen nach Entgegennahme des Antrages laut Buchstabe b) zu erteilen ist. Diese Frist kann nur ein Mal verlängert werden, wenn stichhaltige Gründe vorliegen. Läuft diese Frist ab, ohne daß die Ermächtigung erteilt worden ist, gilt sie als erteilt. (3) Der Zuschlagsempfänger darf dem Subunternehmer für die Arbeiten, die er weitervergibt, keine ungünstigeren Bedingungen einräumen, als er sie selbst mit dem öffentlichen Auftraggeber vereinbart hat. (2) Il contratto di subappalto viene stipulato dopo l'autorizzazione concessa dall'amministrazione committente entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione di cui alla lettera b). Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. (3) L impresa aggiudicataria, per i lavori e le opere affidate in subappalto, non può accordare all impresa subappaltatrice condizioni più sfavorevoli di quelle da essa stessa concordate con l amministrazione committente.
175 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Anmerkungen zum Artikel 2: Note all articolo 2: Es wird im Folgenden der Text des Artikels 7 des Landesgesetzes vom 17. Juni 1998, Nr. 6 angeführt. Si riporta, di seguito, il testo dell articolo 7 della legge provinciale 17 giugno 1998, n. 6. Art. 7 (Verwaltungsexterner Projektsteuerer) (1) Falls der Auftraggeber aufgrund eines Mangels an Fachleuten im Stellenplan nicht in der Lage ist, die dem Projektsteuerer zugewiesenen Aufgaben auszuüben, kann er mit den genannten Aufgaben eine Person beauftragen, die über eine angemessene berufliche Fachkompetenz verfügt. (2) Die Aufträge werden nur Dienstleistungsgesellschaften oder Freiberuflern erteilt, die über spezifische Fachkenntnisse verfügen, die für die Ausführung des einzelnen öffentlichen Bauvorhabens erforderlich sind. (3) Voraussetzung für die Ernennung ist die Vorlage einer Haftpflichtversicherung, welche die Berufsrisiken abdeckt. Art. 7 (Responsabile di progetto esterno all'amministrazione) (1) Le amministrazioni committenti, qualora per carenza in organico di personale tecnico non siano nelle condizioni di espletare le attività ascritte al responsabile di progetto, possono affidarle ad un soggetto con le qualifiche professionali adeguate. (2) Gli incarichi sono conferiti soltanto a società di servizi o a professionisti aventi competenze specifiche necessarie per lo sviluppo del ciclo di realizzazione del singolo lavoro pubblico. (3) La nomina è subordinata alla presentazione di u- n'adeguata polizza di assicurazione a copertura dei rischi derivanti da responsabilità professionale.
176 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/
177 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/
178 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/
179 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/
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182 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/
183 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 27. Februar 2012, Nr. 31/1.1 Verein Kiwanis Club Bozen, mit Sitz in Bozen, Laurinstraße Nr. 4 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 31/1.1 Associazione "Kiwanis Club Bozen" con sede in Bolzano, via Laurin n. 4 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato. omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Kiwanis Club Bozen mit Sitz in Bozen, Laurinstraße Nr. 4, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 409 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER - - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/2000 dell associazione Kiwanis Club Bozen con sede in Bolzano, via Laurin n. 4, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 409. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER -
184 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 27. Februar 2012, Nr. 34/1.1 Verein Kiwanis Club Vinschgau, mit Sitz in Laas, Vinschgauer Straße Nr Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 34/1.1 Associazione "Kiwanis Club Vinschgau" con sede in Lasa, via Venosta n riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato. omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Kiwanis Club Vinschgau mit Sitz in Laas, Vinschgauer Straße Nr. 24, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 407 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/2000 dell associazione Kiwanis Club Vinschgau con sede in Lasa, via Venosta n. 24, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 407. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER - IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
185 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESHAUPTMANNS vom 27. Februar 2012, Nr. 36/1.1 Verein Kiwanis Club Meran, mit Sitz in Meran, Manzonistraße Nr. 1 - Anerkennung als juristische Person des Privatrechtes und Eintragung in das Landesregister der juristischen Personen des Privatrechtes Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 36/1.1 Associazione "Kiwanis Club Meran" con sede in Merano, via Manzoni n. 1 - riconoscimento della personalità giuridica privata ed iscrizione al registro provinciale delle persone giuridiche di diritto privato.. omissis IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA verfügt decreta DER LANDESHAUPTMANN - den Verein Kiwanis Club Meran mit Sitz in Meran, Manzonistraße Nr. 1, als juristische Person des Privatrechtes im Sinne von Art. 1 des DPR Nr. 361/2000 anzuerkennen und in das Landesregister der juristischen Personen unter Nummer 408 einzutragen. Dieses Dekret ist im Amtsblatt der Region Trentino-Südtirol auszugsweise zu veröffentlichen. - di riconoscere la personalità giuridica di diritto privato ai sensi dell art. 1 del DPR n. 361/2000 dell associazione Kiwanis Club Meran con sede in Merano, via Manzoni n. 1, e di iscriverla al registro provinciale delle persone giuridiche al numero 408. Il presente decreto verrà pubblicato per e- stratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER
186 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES LANDESRATES vom 15. Februar 2012, Nr. 137/31.4 Bodenverbesserungskonsortium Mairdorf" mit Sitz in St. Andrä (Gemeinde Brixen): Erweiterung des Einzugsgebietes in der K.G. St. Andrä Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO ASSESSORILE del 15 febbraio 2012, n. 137/31.4 Consorzio di miglioramento fondiario Mairdorf - con sede a St. Andrea (Comune di Bressanone): ampliamento del comprensorio in C.C. S. Andrea... omissis verfügt DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT die Gebietserweiterung des Bodenverbesserungskonsortiums Mairdorf - mit Sitz in St. Andrä (Gemeinde Brixen) - im Sinne des Art. 5 des Landesgesetzes vom , Nr. 5, durch Hinzufügen der Fläche von 18,45.10 ha in der K.G. St. Andrä, gemäß dem Beschluss des Konsortiums vom samt Beilagen, zu genehmigen. L ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA decreta di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della Legge provinciale , n. 5, l'ampliamento del comprensorio del consorzio di miglioramento fondiario Mairdorf con sede a S. Andrea (Comune di Bressanone) di una superficie pari a ha 18,45.10 nel C.C. di S. Andrea, secondo il verbale di deliberazione del consorzio d.d e relativi allegati. Dieses Dekret wird auszugsweise im Amtsblatt der Region veröffentlicht. Il presente decreto viene pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione. DER LANDESRAT FÜR LANDWIRTSCHAFT HANS BERGER L'ASSESSORE PROVINCIALE PER L AGRICOLTURA HANS BERGER
187 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 7. Februar 2012, Nr. 130/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Welschnofen - Welschnofen (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 7 febbraio 2012, n. 130/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante - Nova Levante (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluß des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Welschnofen/Karersee in geltender Fassung; Gutachten des Amtes für Abfallwirtschaft Prot. Nr /2639 vom betreffend die Erteilung der Betriebsgenehmigung für den Recyclinghof in der Gemeinde Welschnofen/Karersee; Dekret Nr. 9/29.6. vom 18/01/2010 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMM- LUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante/Carezza e successive modifiche ed integrazioni; Parere dell Ufficio gestione rifiuti prot. nr /2639 del concernente il rilascio dell autorizzazione all esercizio per il centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante/Carezza; Decreto n. 9/29.6. del 18/01/2010 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 30/12/2011 Domanda dd. 30/12/2011 eingereicht von der inoltrata dal GEMEINDE WELSCHNOFEN COMUNE DI NOVA LEVANTE mit rechtlichem Sitz in Welschnofen (BZ) con sede legale in Nova Levante (BZ) Romstr. 57 Via Roma 57 und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA
188 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ die il GEMEINDE WELSCHNOFEN COMUNE DI NOVA LEVANTE mit rechtlichem Sitz in Con sede legale in Welschnofen (BZ) Nova Levante (BZ) Romstr. 57 Via Roma 57 bis 31/01/2015 fino al 31/01/2015 mit Ermächtigungsnummer: 3672 con numero d'autorizzazione: 3672 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Abfallkodex: Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Holz Abfallkodex: * Abfallart: Kohlenteer und teerhaltige Produkte Abfallkodex: Abfallart: Eisen und Stahl Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Abfallkodex: Abfallart: Glas ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti: Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: catrame di carbone e prodotti contenenti catrame Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: ferro e acciaio Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro
189 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und fallen Abfallkodex: * Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Kunststoffe Abfallkodex: Abfallart: Metalle Abfallkodex: Abfallart: kompostierbare Abfälle Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti e Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti biodegradabili Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Welschnofen Karersee, König-Laurin-Straße 1, G.P. 3706/22. Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante Carezza, Via König-Laurin 1, p.f. 3706/ Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom aufgestellt werden. 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Welschnofen/Karersee, müssen eingehalten werden. 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda del Le disposizioni del regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Nova Levante/Carezza devono essere rispettate. 3. È vietata l accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani.
190 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 5. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 9. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
191 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 10. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 9/29.6. vom 18/01/2010 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 9/29.6. del 18/01/2010. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
192 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. Februar 2012, Nr. 184/29.6 Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von Hausmüll, gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen - Recyclinghof der Gemeinde Sand in Taufers - Sand in Taufers (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 22 febbraio 2012, n. 184/29.6 Deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti urbani, rifiuti speciali pericolosi e non - Centro di riciclaggio del Comune di Campo Tures - Campo Tures (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: Landesgesetz vom 26. Mai 2006, Nr. 4; Legislativdekret vom 3. April 2006, Nr. 152 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Sand in Taufers, in geltender Fassung; ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Legge provinciale 26 maggio 2006, n.4; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Regolamento vigente del centro di riciclaggio del Comune di Campo Tures: Dekret Nr. 541 vom 05/08/2008 betreffend ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMM- LUNG (R13) FÜR DRITTE VON HAUSMÜLL, GEFÄHRLICHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDERABFÄLLEN Decreto n. 541 del 05/08/2008 concernente DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI URBANI, RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Ansuchen vom 19/01/2012 und 14/02/2012 Domanda dd. 19/01/2012 e 14/02/2012 eingereicht von der inoltrata dal GEMEINDE SAND IN TAUFERS COMUNE DI CAMPO TURES mit rechtlichem Sitz in Sand in Taufers (BZ) con sede legale in Campo Tures (BZ) Rathausstr. 8 Via del Municipio 8 und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA die il GEMEINDE SAND IN TAUFERS COMUNE DI CAMPO TURES mit rechtlichem Sitz in Con sede legale in Sand in Taufers (BZ) Campo Tures (BZ) Rathausstr. 8 Via del Municipio 8
193 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ bis 31/01/2017 fino al 31/01/2017 mit Ermächtigungsnummer: 3668 con numero d'autorizzazione: 3668 zur ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND AN- ad effettuare DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E SAMMLUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten: dei sottoelencati tipi di MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI rifiuti: Abfallkodex: * Abfallart: andere Reaktions- und Destillationsrückstände Abfallkodex: * Abfallart: Tonerabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Tonerabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri fondi e residui di reazione Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Abfallkodex: * Abfallart: andere Maschinen-, Getriebe- Schmieröle und Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione Abfallkodex: * Abfallart: andere Brennstoffe (einschließlich Gemische) Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Papier und Pappe Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Kunststoff Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Holz Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Metall Abfallkodex: Abfallart: Verbundverpackungen Abfallkodex: Abfallart: Verpackungen aus Glas Abfallkodex: * Abfallart: Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind Abfallkodex: Abfallart: Aufsaug- und Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: altri carburanti (comprese le miscele) Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in carta e cartone Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in plastica Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in legno Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi metallici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in materiali compositi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: imballaggi in vetro Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce
194 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Abfallkodex: Abfallart: Altreifen Abfallkodex: * Abfallart: Ölfilter Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die teil- und vollhalogenierte Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Bestandteile enthaltende gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter bis fallen Abfallkodex: Abfallart: aus gebrauchten Geräten entfernte Bestandteile mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: gefährliche Stoffe enthaltende Gase in Druckbehältern (einschließlich Halonen) Abfallkodex: Abfallart: Gase in Druckbehältern mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Bleibatterien Abfallkodex: * Abfallart: Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Kabel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: Abfallart: Papier und Pappe/Karton Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, contenenti clorofluorocarburi, HCFC, HCF Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti componenti pericolose diverse da quelle di cui alle voci e Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci a Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: componenti rimossi da apparecchiature fuori uso diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: cavi, diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: carta e cartone
195 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Abfallkodex: Abfallart: Glas Abfallkodex: * Abfallart: Lösemittel Abfallkodex: * Abfallart: Säuren Abfallkodex: * Abfallart: Laugen Abfallkodex: * Abfallart: Fotochemikalien Abfallkodex: * Abfallart: Pestizide Abfallkodex: * Abfallart: Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Speiseöle und -fette Abfallkodex: * Abfallart: Öle und Fette mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Farben, Druckfarben, Klebstoffe und Kunstharze mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: Reinigungsmittel, die gefährliche Stoffe enthalten Abfallkodex: Abfallart: Reinigungsmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: zytotoxische und zytostatische Arzneimittel Abfallkodex: Abfallart: Arzneimittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vetro Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: solventi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: acidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: sostanze alcaline Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: prodotti fotochimici Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: pesticidi Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: oli e grassi alimentari Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: detergenti contenenti sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: detergenti diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: medicinali citotossici e citostatici Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: medicinali diversi da quelli di cui alla voce
196 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Abfallkodex: * Abfallart: Batterien und Akkumulatoren, die unter , oder fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die solche Batterien enthalten Abfallkodex: Abfallart: Batterien und Akkumulatoren mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Abfallkodex: * Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche Bauteile enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter und fallen Abfallkodex: Abfallart: gebrauchte elektrische und elektronische Geräte mit Ausnahme derjenigen, die unter , und Abfallkodex: * Abfallart: Holz, das gefährliche Stoffe enthält Abfallkodex: Abfallart: Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter fällt Abfallkodex: Abfallart: Metalle Abfallkodex: Abfallart: Sperrmüll Ort der Zwischenlagerung: Recyclinghof der Gemeinde Sand in Taufers, Bp. 701 der K.G. Sand in Taufers; 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend der Planunterlagen vom aufgestellt werden. 2. Die Bestimmungen der Betriebsordnung des Recyclinghofes der Gemeinde Sand in Taufers in geltender Fassung, müssen eingehalten werden. 3. Die Annahme von Restmüll am Recyclinghof ist verboten. 4. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, daß sie nicht in die Umwelt gelangen und daß keine Gefahr für die Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori di cui alle voci , o nonchè batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci e , contenenti componenti pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui ai punti , e Codice di rifiuto: * Tipologia di rifiuto: legno, contenente sostanze pericolose Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: legno, diverso da quello di cui alla voce Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: metallo Codice di rifiuto: Tipologia di rifiuto: rifiuti ingombranti Sede di stoccaggio: Centro di riciclaggio del Comune di Campo Tures, p.ed. 701 del C.C. di Campo Tures; 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria del Le disposizioni del vigente regolamento del centro di riciclaggio del Comune di Campo Tures devono essere rispettate. 3. È vietata l accettazione presso il centro di riciclaggio di rifiuti solidi urbani. 4. Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'in-
197 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muß Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 5. Der Lagerplatz muß mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 6. Die endgültige Lagerung, die Behandlung und die Verwertung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Deponien bzw. Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung oder zur Verwertung an Dritte abgegeben werden, muß der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 7. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 8. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 9. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 7 und 8 dieser Ermächtigung anzuwenden. 10. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni columità degli addetti e della popolazione nonchè per l'ambiente, e comunque dev'essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 5. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti presso l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 6. La fase di stoccaggio definitivo, del trattamento e del recupero dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in discariche o impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimento o il recupero, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni secondo le normative vigenti. 7. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scarico in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 8. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 7 e 8 della presente autorizzazione. 10. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006.
198 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 11. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 541 vom 05/08/2008 Il presente decreto sostituisce il decreto n. 541 del 05/08/2008. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
199 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Dekrete - 1 Teil - Jahr 2012 Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol DEKRET DES AMTSDIREKTORS vom 22. Februar 2012, Nr. 185/29.6 Sammelzentrum für die Sicherstellung, den Abbruch, die Metallverwertung und die Verschrottung von Altfahrzeugen - Zwischenlagerung (D15) und Ansammlung (R13) für Dritte von gefährlichen und nicht gefährlichen Sonderabfällen Autodemolizione Erac GmbH, Bozen (BZ) Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DECRETO DEL DIRETTORE D'UFFICIO del 22 febbraio 2012, n. 185/29.6 Centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei metalli e la rottamazione dei veicoli fuori uso - deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) per conto terzi di rifiuti speciali pericolosi e non - Autodemolizione Erac Srl, Bolzano (BZ) DER AMTSDIREKTOR FÜR ABFALLWIRTSCHAFT hat folgende Rechtsvorschriften und Unterlagen zur Kenntnis genommen: Art. 24 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4; IL DIRETTORE D UFFICIO GESTIONE RIFIUTI ha preso atto delle seguenti norme giuridiche e dei documenti: Art. 24 della Legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; Legislativdekret vom 24. Juni 2003, Nr. 209; Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209; Legislativdekret Nr. 152 vom 3. April 2006 betreffend Bestimmungen im Umweltbereich; Technische Durchführungsbestimmungen, die im Beschluss des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 enthalten sind; Decreto legislativo 03 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale; Normativa tecnica di attuazione contenuta nella deliberazione del Comitato Interministeriale del 27 luglio 1984; Kollaudierung vom ; Collaudo del ; Dekret Nr. 759 vom 26/07/2010 betreffend SAMMELZENTRUM FÜR DIE SICHERSTEL- LUNG, DEN ABBRUCH, DIE METALLVERWER- TUNG UND DIE VERSCHROTTUNG VON ALT- FAHRZEUGEN ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMM- LUNG (R13) FÜR DRITTE VON GEFÄHRLI- CHEN UND NICHT GEFÄHRLICHEN SONDER- ABFÄLLEN Finanzgarantie; Decreto n. 759 del 26/07/2010 concernente CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI METALLI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEI- COLI FUORI USO DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E NON Garanzia finanziaria; Ansuchen vom 01/02/2012 Domanda dd. 01/02/2012 eingereicht von inoltrata da AUTODEMOLIZIONE ERAC GMBH AUTODEMOLIZIONE ERAC SRL mit rechtlichem Sitz in Bozen (BZ) con sede legale in Bolzano (BZ) Moritzingerweg 80 Via S. Maurizio 80 Und e ERMÄCHTIGT AUTORIZZA
200 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ die Firma la Ditta AUTODEMOLIZIONE ERAC GMBH AUTODEMOLIZIONE ERAC SRL mit rechtlichem Sitz in con sede legale in Bozen (BZ) Bolzano (BZ) Moritzingerweg 80 Via S. Maurizio 80 bis 30/06/2013 fino al 30/06/2013 mit Ermächtigungsnummer: 3684 con numero d'autorizzazione: 3684 zum SAMMELZENTRUM FÜR DIE SICHERSTEL- LUNG, DEN ABBRUCH, DIE METALLVERWER- TUNG UND DIE VERSCHROTTUNG VON ALT- FAHRZEUGEN ZWISCHENLAGERUNG (D15) UND ANSAMM- LUNG (R13) FÜR DRITTE der unten angeführten Abfallarten und Mengen: Abfallkodex: * (R13) Abfallart: chlorierte Maschinen-, Getriebe- und Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 12 t/jahr Abfallkodex: * (R13) Abfallart: nichtchlorierte Maschinen-, Getriebeund Schmieröle auf Mineralölbasis Menge: 12 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Altreifen Menge: 100 t/jahr Abfallkodex: * (R13) Abfallart: aufgegebene Fahrzeuge Menge: 3000 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Altfahrzeuge, die weder Flüssigkeiten noch andere gefährliche Bestandteile enthalten Menge: 3000 t/jahr Abfallkodex: * (D15) Abfallart: Ölfilter Menge: 2 t/jahr Abfallkodex: * (D15) Abfallart: explosive Bauteile (z. B. aus Airbags) Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: * (D15) Abfallart: asbesthaltige Bremsbeläge Menge: 1 t/jahr ad effettuare CENTRO DI RACCOLTA PER LA MESSA IN SICUREZZA, LA DEMOLIZIONE, IL RECUPERO DEI METALLI E LA ROTTAMAZIONE DEI VEI- COLI FUORI USO DEPOSITO PRELIMINARE (D15) E MESSA IN RISERVA (R13) PER CONTO TERZI dei sottoelencati tipi di rifiuti e quantità: Codice di rifiuto: * (R13) Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati Quantitá: 12 t/anno Codice di rifiuto: * (R13) Tipologia di rifiuto: scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati Quantitá: 12 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: pneumatici fuori uso Quantitá: 100 t/anno Codice di rifiuto: * (R13) Tipologia di rifiuto: veicolo fuori uso Quantitá: 3000 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: veicoli fuori uso, non contenenti liquidi nè altre componenti pericolose Quantitá: 3000 t/anno Codice di rifiuto: * (D15) Tipologia di rifiuto: filtri dell'olio Quantitá: 2 t/anno Codice di rifiuto: * (D15) Tipologia di rifiuto: componenti esplosivi (ad e- sempio "air bag") Quantitá: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: * (D15) Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, contenenti amianto Quantitá: 1 t/anno
201 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Abfallkodex: (R13) Abfallart: Bremsbeläge mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: * (D15) Abfallart: Bremsflüssigkeiten Menge: 0,5 t/jahr Abfallkodex: (D15) Abfallart: Frostschutzmittel mit Ausnahme derjenigen, die unter fallen Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: (D15) Abfallart: Flüssiggasbehälter Menge: 5 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Eisenmetalle Menge: 1000 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Nichteisenmetalle Menge: 1 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Kunststoffe Menge: 30 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Glas Menge: 20 t/jahr Abfallkodex: * (D15) Abfallart: gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter bis , und fallen Menge: 20 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Bauteile a.n.g. Menge: 500 t/jahr Abfallkodex: * (R13) Abfallart: Bleibatterien Menge: 30 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: gebrauchte Katalysatoren, die Gold, Silber, Rhenium, Rhodium, Palladium, Iridium oder Platin enthalten (außer ) Menge: 15 t/jahr Abfallkodex: (R13) Abfallart: Aluminium Menge: 40 t/jahr Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce Quantitá: 1 t/anno Codice di rifiuto: * (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi per freni Quantitá: 0,5 t/anno Codice di rifiuto: (D15) Tipologia di rifiuto: liquidi antigelo diversi da quelli di cui alla voce Quantitá: 5 t/anno Codice di rifiuto: (D15) Tipologia di rifiuto: serbatoi per gas liquido Quantitá: 5 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: metalli ferrosi Quantitá: 1000 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: metalli non ferrosi Quantitá: 1 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: plastica Quantitá: 30 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: vetro Quantitá: 20 t/anno Codice di rifiuto: * (D15) Tipologia di rifiuto: componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da a , e Quantitá: 20 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: componenti non specificati altrimenti Quantitá: 500 t/anno Codice di rifiuto: * (R13) Tipologia di rifiuto: batterie al piombo Quantitá: 30 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne ) Quantitá: 15 t/anno Codice di rifiuto: (R13) Tipologia di rifiuto: alluminio Quantitá: 40 t/anno
202 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Ort der Anlage: Sede impianto: BOZEN-Gobetti-Str. 4/b BOLZANO-Via Gobetti 4/b 1. Die standortgebundenen und die beweglichen Behälter müssen entsprechend den Planunterlagen zum Ansuchen vom 22/07/2010 aufgestellt werden. 2. Die Zwischenlagerung der Abfälle hat in einer Weise zu erfolgen, dass sie nicht in die Umwelt gelangen und dass keine Gefahr für die Beschäftigten und die Bevölkerung sowie für die Umwelt entsteht. Weiters muss Punkt 4.1. des Beschlusses des interministeriellen Komitees vom 27. Juli 1984 eingehalten werden. 3. Der Lagerplatz muss mit Schildern oder Aufschriften versehen werden, die auf die Art und Gefährlichkeit der Abfallstoffe hinweisen. 4. Die Entsorgung der vorübergehend gelagerten Abfälle hat in ermächtigten Anlagen zu erfolgen. Bevor die Abfälle zur Entsorgung an Dritte abgegeben werden, muss der Verantwortliche feststellen, ob die Empfänger die Ermächtigungen laut geltender Bestimmungen besitzen. 5. Am Sitz des Antragstellers muss gemäß Artikel 17 des Landesgesetzes vom 26. Mai 2006, Nr. 4, ein eigenes Eingangs- und Ausgangsregister geführt werden; dieses Register ist für die Dauer von mindestens fünf Jahren ab der letzten Eintragung aufzubewahren. 6. Der Antragsteller hat die Pflicht, der zuständigen Handelskammer innerhalb 30. April des nachfolgenden Jahres den Einheitsdruck für die Erklärung im Umweltbereich gemäß Art. 6 des Gesetzes Nr. 70 vom einzureichen. 7. Am Sitz der Sammelzentrum muss ein Einund Ausgangsregister der Fahrzeuge im Sinne des Leg. Dek. Nr. 285 vom gehalten werden. 8. Wird das zu verschrottende Fahrzeuges von Seiten des Besitzers an einer Verschrottungssammelstelle gebracht, muss der Inhaber derselben dem Eigentümer des Fahrzeuges einen geeigneten Verschrottungsnachweis ausstellen. Dieses Dokument muss die Be- 1. I recipienti fissi e mobili devono essere dislocati come indicato nella planimetria allegata alla domanda dd. 22/07/ Le operazioni relative allo stoccaggio provvisorio di rifiuti dovranno avvenire con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione nonché per l'ambiente, e comunque deve essere rispettato il punto 4.1. della deliberazione 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale. 3. Allo scopo di rendere nota, durante lo stoccaggio provvisorio, la materia e la pericolosità dei rifiuti devono essere posti pressi l'area di stoccaggio dei contrassegni ben visibili. 4. Lo smaltimento dei rifiuti stoccati provvisoriamente dovrà avvenire in impianti autorizzati. Prima che i rifiuti vengano consegnati a terzi per lo smaltimenti, il responsabile deve accertare che i ricevitori siano muniti delle autorizzazioni Secondo le normative vigenti. 5. Presso la sede del richiedente deve essere tenuto un apposito registro di carico e scaricò in conformità all'articolo 17 della legge provinciale 26 maggio 2006, n. 4; tale registro deve essere conservato per almeno cinque anni dall'ultima registrazione. 6. Il richiedente ha l'obbligo di trasmettere alla C.C.I.A.A. competente per territorio entro il 30 di aprile di ogni anno il M.U.D. ai sensi dell'art. 6 della legge n. 70 del 25/01/ Presso la sede del centro di raccolta deve essere tenuto un apposito registro di entrata ed uscita dei veicoli ai sensi del dec. leg.vo n. 285 del Nel caso in cui il detentore consegni ad un centro di raccolta il veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro rilascia al detentore del veicolo, apposito certificato di rottamazione, contemplato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché
203 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ schreibung des Zustandes des abgegebenen Fahrzeuges beinhalten, sowie die Verpflichtung vorsehen, für die Löschung am PRA zu sorgen, falls diese nicht schon erfolgt ist. 9. Die Löschung am PRA des ausgedienten Fahrzeuges erfolgt ausschließlich von Seiten des Inhabers der Sammelstelle oder des Konzessionärs oder Zweigstelle des Herstellerbetriebes oder des Automarktes ohne Agenturkosten zu Lasten des Fahrzeugeigentümers. Diesbezüglich geben die obgenannten Subjekte innerhalb von nacheinander folgenden 30 Tagen nach Übergabe des Fahrzeuges und Ausstellung des Verschrottungsnachweis, den Besitzbogen, den Fahrzeugschein und die entsprechenden Nummernschildern des ausgedienten Fahrzeuges, im Einklang mit der gemäß Dekret des Staatspräsidenten Nr. 358 vom 19. September 2000 festgelegten Vorgangsweise, zurück. Das ausgediente Fahrzeug kann nur nach Vorlegung des Verschrottungsnachweises aus dem PRA gelöscht werden. 10. Der Inhaber der Sammelstelle führt die Behandlung des ausgedienten Fahrzeuges nach Löschung im PRA durch. 11 Verfahren für die technische und organisatorische Verwaltung der Sammelstellen für ausgediente Fahrzeuge: (der Lageplan vom ist integrierender Bestandteil dieses Dekretes) Lagerplätze für die Abfälle aus der Verschrottungstätigkeit und für die Sicherstellung: ERDGESCHOSS - Blauer Bereich: Lagerplatz für gefährliche Sonderabfälle Die Auffangwannen für die flüssigen Abfälle müssen den Vorgaben des D.LH. n.3 vom in geltender Fassung entsprechen; - Grüner Bereich: Anlieferungsbereich der ausgedienten Fahrzeuge vor deren Behandlung. In diesem Bereich ist die Aufstockung bis zu maximal 3 Fahrzeugen erlaubt. Im Vorfeld ist aber die diesbezügliche Stabilität zu überprüfen und im Sinne der Arbeitssicherheit eine Risikoanalyse durchzuführen; - Dunkelgelber Bereich: Sichergestellte Fahrzeuge; dall impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA, e al trattamento del veicolo 9. La cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso avviene esclusivamente a cura del titolare del centro di raccolta ovvero del concessionario o del gestore della succursale della casa costruttrice o dell automercato, senza oneri di agenzia a carico del detentore dello stesso veicolo. A tale fine, entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna del veicolo ed emissione del certificato di rottamazione, detto concessionario o gestore o titolare restituisce il certificato di proprietà, la carta di circolazione e le targhe relativi al veicolo fuori uso, con le procedure stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n Il veicolo fuori uso può essere cancellato da P.R.A. solo previa presentazione della copia del certificato di rottamazione. 10. Il titolare del centro di raccolta procede al trattamento del veicolo fuori uso dopo la cancellazione dal PRA dello stesso veicolo. 11. Procedura tecnico-organizzativa del centro di raccolta: (la planimetria dd è parte integrante del presente decreto) Ubicazione rifiuti di risulta dalla demolizione e messa in sicurezza: PIANO TERRA: - Settore blu: stoccaggio rifiuti speciali pericolosi. Per quanto riguarda i rifiuti liquidi i bacini di contenimento devono essere conformi alle disposizioni di cui all art. 19 del DPGP n. 3 del e s.m.i.. - Settore verde: conferimento veicoli fuori uso prima del trattamento. In questo settore l accatastamento è consentito per una sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica di stabilità e valutazione rischio per la sicurezza dei lavoratori; - Settore giallo scuro: veicoli messa in sicurezza;
204 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ In diesem Bereich darf die Aufstockung die 5m Höhe oder 3 Fahrzeuge nicht überschreiten; - Violetter Bereich: Lagerung von gebrauchten Ersatzteilen UNTERGESCHOSS - Gelber Bereich im Untergeschoss: Sicherstellung der ausgedienten Fahrzeuge vor der Behandlung. In diesem Bereich ist eine maximale Aufstockung von 3 Fahrzeugen erlaubt. Im Vorfeld ist aber die diesbezügliche Stabilität zu überprüfen und im Sinne der Arbeitssicherheit eine Risikoanalyse durchzuführen; - Violetter Bereich: Lagerung von gebrauchten Ersatzteilen ERSTER STOCK Lagerung von Ersatzteile 12. Vorschriften zur Kennzeichnung: Jeder Behälter/Fass ist mit einer geeigneten Kennzeichnung, die den Inhalt beschreibt (EAK und Beschreibung des Abfalls), zu versehen. Jeder Bereich ist mit einer geeigneten Kennzeichnung, die auf die darin stattfindende Tätigkeit hinweist, zu versehen. 13. Ausschließlich auf dem Gelände des Unternehmens ist die Verwendung der Schrottpresse Bonfiglioli AG., Mod.NP120, Matr. Nr. 8802,erlaubt. Die zugelassenen Verfahren sind das Pressen/volumetrische Reduzierung der Abfälle aus der Behandlung von ausgedienten Fahrzeugen. 14. Die Vermischung von Altölen mit ölhaltigen Emulsionen ist gemäß Art. 187 des Legislativdekretes Nr. 152/2006 möglich. Verboten ist die Vermischung von PCB-haltigen Altölen mit anderen Altölen oder ölhaltigen Emulsionen. Es müssen dennoch die Hinweise im Bereich der Vermischung von Altölen/ölhaltigen Emulsionen von Seiten des COOU (Altölkonsortium) eingehalten werden. 15. Es ist absolut verboten Abfälle mit verschiedenen Gefährlichkeitseigenschaften miteinander zu vermischen, sowie gefährliche Abfälle mit nicht gefährlichen Abfällen (Art.187, Legislativdekretes Nr.152/2006). - In questo settore l accatastamento non deve essere superiore ai 5 m. di altezza, ovvero tre veicoli - Settore viola: deposito parti ricambi usate PIANO INTERRATO - Settore giallo: messa in sicurezza veicoli fuori uso prima del trattamento. In questo settore l accatastamento è consentito per una sovrapposizione massima di 3 veicoli, previa verifica di stabilità e valutazione rischio per la sicurezza dei lavoratori; - Settore viola: deposito parti ricambi usate PIANO PRIMO Deposito parti di ricambio 12. Prescrizioni etichettature: Su ogni contenitore/fusto di rifiuti pericolosi e non pericolosi deve essere apposta idonea cartellonistica indicante il contenuto (CER e denominazione rifiuto). Su ogni settore deve essere apposta idonea cartellonistica indicante il tipo di operazione. 13. Esclusivamente sull areale dell impianto è consentito l utilizzo della pressa per rottami Bonfiglioli SpA, mod. NP120, matricola n Le operazioni consentite sono la compattazione/riduzione volumetrica dei rifiuti derivanti dal trattamento dei veicoli fuori uso. 14. E consentita la miscelazione tra oli usati ed emulsioni oleose conformemente all art. 187 del d.lgs. n.152/2006. E vietata la miscelazione di oli contenenti PCB con altre tipologie di oli o emulsioni oleose. Dovranno comunque essere osservate le indicazioni ovvero le prescrizioni in materia di miscelazione di oli da parte del COOU (Consorzio Obbligatorio Oli Usati). 15. E vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (art.187, d.lgs. n.152/2006).
205 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Die gemäß Art. 6 des D.LH , Nr. 4 geltenden Grenzwerte für externe Lärmbelästigung müssen von den Anlagen auf jeden Fall eingehalten werden. 17. Für jede weitere Vorschrift und für jedes weitere Verfahren, die in diesem Dekret nicht vorgesehen sind, gelten die Vorgaben des Legislativdekrets Nr. 209/2003 in geltender Fassung. 18. Bis zum Inkrafttreten des Erfassungssystems für die Rückverfolgbarkeit der Abfälle (SISTRI) gemäß M.D. vom , sind die Vorschriften der Artikel 5 und 6 dieser Ermächtigung anzuwenden. 19. Es wird darauf hingewiesen, dass mit Beschluss der Landesregierung Nr vom beschlossen wurde, ohne besondere Ermächtigung, die aufgrund von formalen Abkommen mit anderen Regionen oder Provinzen ausgestellt werden, die Ablieferung und Lagerung von Abfällen jedwelcher Art, die von außerhalb des Landes kommen, auf dem Gebiet der Autonomen Provinz Bozen zu verbieten. Davon ausgenommen sind Abfälle, die einem Verwertungsverfahren gemäß Anhang C zum Landesgesetz Nr. 4/2006 zugeführt werden, sowie die Abfälle der Grünen Abfalliste laut Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1013/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni Gegenständliche Maßnahme wird nach Verwarnung zeitweilig für höchstens zwölf Monaten aufgehoben, sofern die vorgesehenen Vorschriften nicht beachtet werden, die ausgeübte Tätigkeit als gefährlich oder schädlich befunden wird oder ein Verstoß gegen die einschlägigen Gesetze oder gegen die technischen Auflagen vorliegt. Falls der Antragsteller nach Ablauf dieser Frist die Auflagen des Dekretes noch immer nicht einhält, wird die Ermächtigung widerrufen. 16. Gli impianti installati dovranno rispettare i valori limiti di legge previsti, di cui all art. 6 del D.P.G.P , n. 4, per quanto concerne l inquinamento acustico esterno. 17. Per ogni altra prescrizione o procedura non contemplata si fa riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 209/2003 e s.m.i Fino all entrata in vigore del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.M , continuano ad essere applicate le disposizioni contenute nei paragrafi 5 e 6 della presente autorizzazione. 19. Si fa osservare che con Delibera della Giunta provinciale n. 1307/91 del 18/03/1991 è stato vietato in assenza di specifiche autorizzazioni, da rilasciare a seguito di formali accordi con altre Regioni o Province, il conferimento e lo stoccaggio di rifiuti di qualsiasi genere provenienti da territori extraprovinciali, all'interno del territorio della Provincia di Bolzano. Sono esclusi dal divieto di importazione tutti i rifiuti che vengono avviati alle attività di recupero di cui all Allegato C della legge provinciale n. 4/2006, nonché i rifiuti dell Elenco verde di cui all allegato III del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, previa diffida, per un periodo massimo di dodici mesi, ove risulti l inosservanza delle prescrizioni ivi contenute, la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertata violazione di legge o delle normative tecniche. Decorso tale termine senza che il richiedente abbia osservato le prescrizioni del presente atto, il provvedimento stesso viene revocato. Das gegenwärtige Dekret ersetzt das Dekret Nr. 759 vom 26/07/2010. Il presente decreto sostituisce il decreto n. 759 del 26/07/2010. DER AMTSDIREKTOR DR. GIULIO ANGELUCCI IL DIRETTORE D UFFICIO DOTT. GIULIO ANGELUCCI
206 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 27 febbraio 2012, n. 2-77/Leg. Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto "Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n /Leg.)" IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 196 del 17 febbraio 2012 recante ad oggetto Approvazione del regolamento avente ad oggetto Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n /Leg.), emana il seguente regolamento: Modifiche al decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg., ad oggetto Regolamento in materia di equipaggiamento e uniformi del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lett. a), del D.P.P. 21 luglio 2008, n /Leg.). Art. 1 Sostituzione del comma 4 dell articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. 1. Il comma 4 dell articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. è sostituito dal seguente: 4. In caso di usura, danneggiamento o cambi taglia palesi, che possono pregiudicare il decoro dell uniforme, il dipendente può presentare al Comando del CFT una domanda motivata di sostituzione delle forniture assegnate, anche prima della periodicità specificata per quelle soggette ad una frequenza prestabilita. Alla domanda deve essere allegata idonea documentazione dimostrativa. In tali casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida con capi in giacenza presso il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, si procede all acquisto con le modalità previste dall articolo 10, compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità finanziaria. Il nuovo materiale viene consegnato al personale previo ritiro di quello inutilizzabile, salvo particolari forniture, previa annotazione sulla scheda di cui all articolo 10, comma 5. Il materiale in buono stato di conservazione non viene sostituito, salvo il caso riferito al cambio di taglia. Il capo del CFT dispone quanto necessario all applicazione di questo comma.
207 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Art. 2 Sostituzione dell Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. 1. L Allegato A del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. è sostituito dall allegato, parimenti denominato Allegato A, al presente regolamento. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 27 febbraio 2012 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI
208 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Allegato A Tipologie e frequenza di distribuzione delle uniformi, degli oggetti di corredo ed equipaggiamento e degli accessori assegnati al personale del Corpo inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni, per il personale del Corpo, di Dirigente generale Capo del Corpo, Dirigente forestale, Vice questore forestale aggiunto, Commissario forestale capo, Commissario forestale e nelle qualifiche forestali TABELLA 1 Riepilogo delle uniformi, degli oggetti di corredo e dell equipaggiamento assegnati al personale del Corpo inquadrato nelle qualifiche e figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni, per il personale del Corpo, di Dirigente generale - Capo del Corpo, Dirigente forestale, Vice questore forestale aggiunto, Commissario forestale capo, Commissario forestale e frequenza di distribuzione, in anni. Denominazione articoli Quantità Frequenza (in anni) Berretto invernale 1 a sostituzione Berretto tipo Pasubio 1 a sostituzione Berretto tipo Roma estivo 1 a sostituzione Berretto tipo Roma invernale 1 a sostituzione Calzamaglie 1 a sostituzione Calzettoni lunghi 2 a sostituzione Calzini leggeri 2 a sostituzione Calzini pesanti 2 a sostituzione Camicia estiva a manica corta 2 a sostituzione Camicia invernale da servizio esterno a manica lunga 2 a sostituzione Camicia ordinaria a manica lunga 2 a sostituzione Cintura in cuoio 1 a sostituzione Cinturone in cuoio 1 a sostituzione Cinturone in fibra con fibbia a piastra con aquila 1 a sostituzione Cravatta 1 a sostituzione Distintivi di qualifica tipo spillo 2 coppie a sostituzione Distintivi di qualifica tipo tubolare 2 coppie a sostituzione
209 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Distintivo CFT spillo con porta distintivo in cuoio 2 a sostituzione Fregio per copricapo 2 a sostituzione Giacca a vento ordinaria 1 a sostituzione Giacca a vento tecnica 1 a sostituzione 1 Giacca e 1 paio di pantaloni dell uniforme estiva ordinaria 1 a sostituzione 1 Giacca e 1 paio di pantaloni dell uniforme invernale ordinaria 1 a sostituzione Guanti in pelle 1 a sostituzione Maglia con zip 1 a sostituzione Maglietta tecnica 2 a sostituzione Maglione invernale 1 a sostituzione Mostreggiature di dimensioni maggiori 2 coppie a sostituzione Mostreggiature di dimensioni ridotte 2 coppie a sostituzione Pantaloni da servizio esterno 1 a sostituzione Pullover per divisa invernale ordinaria 1 a sostituzione Salopette termica 1 a sostituzione Scarpe basse estive 1 a sostituzione Scarpe invernali 1 a sostituzione Scarponi da montagna 1 3 Zaino da montagna 1 a sostituzione, su richiesta motivata* * La richiesta motivata deve pervenire dal responsabile della Struttura - di primo o secondo livello - di appartenenza.
210 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ TABELLA 2 Riepilogo uniformi, oggetti di corredo ed equipaggiamento assegnati al personale del Corpo inquadrato nelle qualifiche forestali e frequenza di distribuzione, in anni. Denominazione articoli Stazioni forestali Quantità Frequenza (in anni) Uffici centrali e periferici Quantità Frequenza (in anni) Bastoncini telescopici per lo sci 1 a sostituzione 1 a sostituzione Berretto invernale 1 a sostituzione 1 a sostituzione Berretto tipo Pasubio a sostituzione Berretto tipo Roma estivo 1 a sostituzione 1 3 Berretto tipo Roma invernale 1 a sostituzione 1 2 Calzamaglie Calzettoni lunghi Calzini leggeri Calzini pesanti Camicia estiva a manica corta Camicia invernale servizio esterno manica lunga Camicia ordinaria a manica lunga 1 a sostituzione 2 1 Cintura in cuoio 1 a sostituzione 1 a sostituzione Cinturone in cuoio 1 a sostituzione 1 a sostituzione Cinturone in fibra con fibbia a piastra con aquila 1 a sostituzione 1 a sostituzione Copripantalone leggero 1 a sostituzione 1 a sostituzione Cravatta 1 a sostituzione 1 a sostituzione Distintivi di qualifica tipo spillo 2 coppie a sostituzione 2 coppie a sostituzione Distintivi di qualifica tipo tubolare 2 coppie a sostituzione 2 coppie a sostituzione Distintivo CFT spillo con porta distintivo in cuoio 3 a sostituzione 3 a sostituzione Fondina per pistola in cordura 1 a sostituzione 1 a sostituzione Fondina per pistola in pelle 1 a sostituzione 1 a sostituzione Fregio per copricapo 2 a sostituzione 2 a sostituzione Ghette da alpinismo 1 a sostituzione 1 a sostituzione Giacca a vento ordinaria 1 a sostituzione 1 5 Giacca a vento tecnica a sostituzione
211 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Giacca e 2 paia di pantaloni dell uniforme estiva ordinaria 1 Giacca e 2 paia di pantaloni dell uniforme invernale ordinaria 1 a sostituzione 1 a sostituzione 1 a sostituzione 1 3 Guanti da sci 1 a sostituzione 1 a sostituzione Guanti leggeri 1 a sostituzione 1 a sostituzione Guanti in pelle 1 a sostituzione 1 a sostituzione Guanti invernali per servizio esterno 1 a sostituzione 1 a sostituzione Maglia 1 a sostituzione 1 1 Maglia con zip a sostituzione Maglietta tecnica Maglione invernale Mantellina antipioggia 1 a sostituzione 1 a sostituzione Manette e porta manette min 2 paia a sostituzione min 2 paia a sostituzione Mostreggiature di dimensioni maggiori 2 coppie a sostituzione 2 coppie a sostituzione Mostreggiature di dimensioni ridotte 2 coppie a sostituzione 2 coppie a sostituzione Pantaloni dell uniforme estiva ordinaria 1 a sostituzione 2 1 Pantaloni da servizio esterno Pelli di foca autoadesive per sci alpinismo 1 a sostituzione 1 a sostituzione Porta caricatore in cordura 1 a sostituzione 1 a sostituzione Porta caricatore in pelle 1 a sostituzione 1 a sostituzione Pullover per divisa invernale ordinaria 1 a sostituzione 1 a sostituzione Racchette da neve min 2 paia a sostituzione min 2 paia a sostituzione Sacco a pelo in piumino d oca 1 a sostituzione 1 a sostituzione Salopette termica 1 a sostituzione 1 a sostituzione Scarpe basse estive 1 a sostituzione 1 1 Scarpe invernali 1 a sostituzione 1 2 Scarponi da montagna Scarponi da sci alpinismo 1 a sostituzione 1 a sostituzione Sci modello alpinismo completi di attacchi 1 a sostituzione 1 a sostituzione Spallaccio in cuoio 1 a sostituzione 1 a sostituzione Zaino da montagna 1 a sostituzione 1 a sostituzione
212 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ In aggiunta alle forniture di cui al presente prospetto a completamento delle uniformi invernali, per servizi d onore sono fornite in numero limitato le mantelle, le cordelline ornamentali e le sciabole, che rimangono depositate al magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT. Indica che per tali oggetti di vestiario, equipaggiamento o accessori trova applicazione quanto disposto dall art. 11, comma 2 del presente regolamento. In caso di trasferimento, la dotazione è portata a seguito. All atto della cessazione dal rapporto di lavoro la dotazione va restituita al magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT. Indica che il materiale è fornito come dotazione di reparto (Uffici periferici e Stazioni forestali).
213 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ NOTE Avvertenza Le note di seguito riportate hanno lo scopo di facilitare la lettura del testo e, pertanto, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. Nota all articolo 1 L articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 10 marzo 2009, n. 5-7/Leg. viene riformulato come di seguito riportato: Art. 11 Rinnovo delle forniture di servizio, sostituzioni e reclami 1. Il rinnovo del vestiario e dell equipaggiamento forniti al personale del CFT avviene con la frequenza indicata negli allegati A e B al presente regolamento, che indicano il periodo minimo d uso delle forniture effettuate. 2. Previa verifica e autorizzazione del capo del CFT le quantità della prima fornitura al personale neo assunto possono essere incrementate di una unità. Lo stesso incremento è previsto anche a favore del personale già in servizio per la fornitura di nuovi oggetti di vestiario per i quali sia necessario assicurare una normale intercambiabilità dovuta all utilizzo quotidiano. Gli allegati A e B al presente regolamento individuano le forniture che possono essere incrementate. 3. Per il personale assegnato agli uffici che svolge prevalentemente attività esterna, su proposta motivata del dirigente del servizio cui è assegnato il dipendente, il capo del CFT può disporre che alcune forniture di vestiario per il servizio esterno siano distribuite nelle analoghe quantità previste per il personale assegnato alle stazioni forestali. 4. In caso di usura o danneggiamento palesi la sostituzione delle forniture può avvenire anche prima della frequenza fissata. In tali casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida ai sensi dell articolo 9, comma 4, si procede con le modalità di acquisto previste dall articolo 10. Il materiale sostituito viene consegnato al personale previo ritiro di quello inutilizzabile e con annotazione sulla scheda prevista dall articolo 10, comma 5. Il materiale in buono stato di conservazione non è in nessun caso sostituito. 4. In caso di usura, danneggiamento o cambi taglia palesi, che possono pregiudicare il decoro dell uniforme, il dipendente può presentare una richiesta motivata e dimostrabile di rinnovo delle forniture assegnate a sostituzione o, prima della periodicità specificata, di quelle soggette ad una frequenza prestabilita. In tali casi, quando non sia possibile garantire la sostituzione rapida con capi in giacenza presso il magazzino vestiario ed equipaggiamento del CFT, si procede all acquisto compatibilmente con le esigenze organizzative e la disponibilità finanziaria. Il materiale sostituito viene consegnato al personale previo ritiro di quello inutilizzabile e previa annotazione sulla scheda di cui all articolo 10, comma 5. Il materiale in buono stato di conservazione non viene sostituito, salvo il caso riferito al cambio di taglia. Il capo del CFT dispone quanto necessario all applicazione di questo comma. 5. I reclami per difetti palesi riscontrati sui singoli capi o sugli oggetti devono essere presentati all atto del ritiro dei capi stessi, e comunque non oltre i sette giorni successivi al ritiro da parte dell interessato.
214 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Decreti - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA del 29 febbraio 2012, n. 3-78/Leg. Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n /Leg "Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura)" IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA - visti gli articoli 53 e 54, comma 1, punto 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige; - visto l articolo 29 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura); - vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 244 del 17 febbraio 2012 recante ad oggetto Approvazione del regolamento recante: Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n /Leg Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), il seguente regolamento: emana Art. 1. Modificazione al decreto del Presidente della Provincia n /Leg. del Al comma 1, lettera b), dell articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n /Leg Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura) le parole: dal 1 luglio al 31 ottobre sono sostituite dalle seguenti: dal 1 luglio al 30 novembre. Art. 2 Entrata in vigore 1. Questo regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Trento, 29 febbraio 2012 IL PRESIDENTE LORENZO DELLAI
215 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ NOTE ESPLICATIVE Avvertenza Le note di seguito riportate hanno lo scopo di facilitare la lettura del testo e, pertanto, non incidono sul valore e sull efficacia del regolamento annotato e degli atti trascritti. I testi degli atti trascritti in nota sono coordinati con le modificazioni che essi hanno subito da parte di norme entrate in vigore prima di questo regolamento. Nelle note le parole modificate da questo regolamento sono evidenziate in neretto; quelle soppresse sono barrate. Note alle premesse - L articolo 53 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), così modificato dall'art. 4 della l. cost. 31 gennaio 2001, n. 2, dispone: Art. 53 Il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla giunta. - L articolo 54 del Decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige) (G.U. 20 novembre 1972, n. 301, serie generale), dispone: Art. 54 Alla Giunta provinciale spetta: 1) la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale; 2) la deliberazione dei regolamenti sulle materie che, secondo l'ordinamento vigente, sono devolute alla potestà regolamentare delle province; 3) l'attività amministrativa riguardante gli affari di interesse provinciale; 4) l'amministrazione del patrimonio della provincia, nonché il controllo sulla gestione di aziende speciali provinciali per servizi pubblici; 5) la vigilanza e la tutela sulle amministrazioni comunali, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, sui consorzi e sugli altri enti o istituti locali, compresa la facoltà di sospensione e scioglimento dei loro organi in base alla legge. Nei suddetti casi e quando le amministrazioni non siano in grado per qualsiasi motivo di funzionare spetta anche alla Giunta provinciale la nomina di commissari, con l'obbligo di sceglierli, nella provincia di Bolzano, nel gruppo linguistico che ha la maggioranza degli amministratori in seno all'organo più rappresentativo dell'ente. Restano riservati allo Stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorché siano dovuti a motivi di ordine pubblico e quando si riferiscano a comuni con popolazione superiore ai abitanti; 6) le altre attribuzioni demandate alla provincia dal presente statuto o da altre leggi della Repubblica o della regione; 7) l'adozione, in caso di urgenza, di provvedimenti di competenza del consiglio da sottoporsi per la ratifica al consiglio stesso nella sua prima seduta successiva. Nota all articolo 1: - L articolo 19 del decreto del Presidente della Provincia 26 ottobre 2009, n /Leg Regolamento di attuazione del titolo IV, capo II (Tutela della flora, fauna, funghi e tartufi) della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11 (Legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura), come modificato dall articolo qui annotato, dispone: Art. 19 Specie di cui è ammessa la raccolta, periodi, quantità 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, comma 1, della legge provinciale, la raccolta dei tartufi è consentita in quantità non superiore a un chilogrammo al giorno per persona per le sole specie e nei periodi sottoindicati: a) Tuber melanosporum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero pregiato) - dal 1 dicembre a fine febbraio; b) Tuber aestivum Vitt. (detto volgarmente tartufo d'estate o scorzone) - dal 1 luglio al 31 ottobre dal 1 luglio al 30 novembre; c) Tuber aestivum varietà uncinatum (detto volgarmente tartufo uncinato) - dal 1 dicembre al 31 dicembre; d) Tuber brumale Vitt. (detto volgarmente tartufo nero d'inverno) - dal 1 gennaio a fine febbraio; e) Tuber Mesentericum Vitt. (detto volgarmente tartufo nero ordinario) - 1 dicembre a fine febbraio.
216 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Accordi e contratti collettivi - Parte 1 - Anno 2012 Enti funzionali e strumentali della Provincia Autonoma di Trento A.P.Ra.N. - AGENZIA PROVINCIALE PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE del 25 gennaio 2012 AVVISO DI RETTIFICA Accordo in ordine alle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo denominato Fondo per la riorganizzazione e l efficienza gestionale per il personale del comparto autonomie locali - area non dirigenziale Nel Bollettino Ufficiale n. 5/I-II di data 31 gennaio 2012 all articolo 11, alla fine del comma 4, risultano mancanti le parole to dei servizi di cui agli artt. 97 e seguenti del CCPL e s.m.., pertanto si ripubblica l articolo 11 completo. Art. 11 Criteri per l'erogazione della quota obiettivi specifici di cui all'art. 7, co. 2, lett. b) 1. Dopo aver concluso la contrattazione decentrata di cui al precedente art. 10, l ente provvede all attribuzione al proprio personale, a partire dall anno 2012, della quota del FO.R.E.G. di cui all'art. 7, comma 2, lett. b), denominata quota obiettivi specifici, sulla base della realizzazione di obiettivi specifici fissati dall'ente medesimo. 2. Compete ai responsabili delle strutture organizzative l'individuazione degli obiettivi specifici dell'ente/struttura nonché la valutazione dei risultati collettivi conseguiti e dell'apporto individuale dei dipendenti coinvolti nel raggiungimento degli obiettivi stessi. Per la Provincia e gli enti con struttura complessa, ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al comma 4, è fissato un budget di struttura (per la Provincia a livello di dipartimento e Agenzie equiparate) determinato sulla base del personale assegnato nelle strutture ricomprese in ciascuno di essi. La Provincia determina idonee modalità di distribuzione delle risorse alle strutture organizzative estranee ai dipartimenti e Agenzie equiparate. 3. Il limite massimo del compenso spettante ai dipendenti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi finanziati ai sensi di questo articolo è pari ad annui lordi 3.000, La quota obiettivi specifici di cui al presente articolo è finanziata, a partire dall'anno 2012, dalle risorse del FO.R.E.G. residuate dopo la copertura di specifici istituti contrattuali regolati negli accordi di settore/decentrati per i quali si prevede la copertura a carico delle risorse del Fondo e dopo l'accantonamento della quota obiettivi generali di cui all'art. 8 di questo accordo. Nella quota obiettivi specifici del FO.R.E.G. confluiscono anche gli importi non erogati della quota B) del Fondo per la produttività ed il miglioramento dei servizi di cui agli artt. 97 e seguenti del CCPL e s.m.. 5. Fermo restando quanto previsto dall art. 8, comma 5, qualora l'ente non individui obiettivi specifici da finanziare, gli importi sono destinati ad incrementare e consolidare l ammontare del Fondo per l anno successivo. 6. E' escluso dall'erogazione della quota obiettivi specifici di questo articolo il personale individuato al comma 1 dell'art. 18 dell'accordo biennio economico 2006/2007 di data e, per la Provincia, anche dal comma 1 dell'art. 43 dell'accordo di settore di data 17 dicembre 2010, quale destinatario dell'indennità per lo svolgimento dell'attività defensionale. 7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al personale a tempo determinato.
217 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Februar 2012, Nr. 175 Gemeinde Neumarkt: Genehmigung einer Abänderung zum Bauleitplan. Ratsbeschluss Nr. 44 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 febbraio 2012, n. 175 Comune di Egna: Approvazione di una modifica al piano urbanistico. Delibera consiliare n. 44 del 12/09/2011 Die Gemeinde Neumarkt beantragt mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, einer Fläche von rund m² auf G.p. 602/1 K.G. Neumarkt, gemäß graphischer Unterlage. Das Landesforstkomitee hat mit Beschluss Nr. 21 vom , die entsprechende Kulturänderung ermächtigt. Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Die Landesraumordnungskommission, hat in der Sitzung vom den Antrag überprüft und dabei positives Gutachten erteilt. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragte Änderung. Dem negativen Gutachten des Amtes für Landschaftsökologie (Schreiben vom Prot. Nr ) wird entgegengehalten, dass die Fläche vor Jahren schon bewirtschaftet war und im Kataster als Wiese aufscheint. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt DIE LANDESREGIERUNG einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die von der Gemeinde Neumarkt mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom beantragte Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet, einer Fläche von rund m² auf G.p. 602/1 K.G. Neumarkt, zu genehmigen. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. Il Comune di Egna con delibera consiliare n. 44 del 12/09/2011 propone la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un area di m² ca., situata sulla p.f. 602/1 C.C. Egna, secondo l allegato grafico. Il Comitato forestale provinciale con deliberazione n. 21 del 24/03/2010 ha autorizzato il relativo cambio di coltura. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 12/01/2012 ha esaminato la modifica richiesta ed ha espresso parere favorevole. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva la modifica richiesta. In merito al parere negativo dell ufficio Ecologia del paesaggio (nota del 22/12/2011 prot. n ) si eccepisce, che l area anni fa era già coltivata e che la stessa nel catasto risulta come prato. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. del 11/08/1997, n. 13; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi: di approvare la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un area di m² ca., situata sulla p.f. 602/1 C.C. Egna, come proposta dal Comune di Egna con delibera consiliare n. 44 del 12/09/2011. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
218 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 6. Februar 2012, Nr. 176 Gemeinde Eppan a. d. W.: Teilweise Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan mit Korrekturen des Amtes. Ratsbeschluss Nr. 44 vom Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 6 febbraio 2012, n. 176 Comune di Appiano s. S. d. V.: Approvazione parziale di modifiche al piano urbanistico con correzioni d ufficio. Delibera consiliare n. 44 del 23/06/2011 Die Gemeinde Eppan a.d.w. beantragt folgende Abänderungen zum Bauleitplan: Il Comune di Appiano s.s.d.v. propone le seguenti modifiche al piano urbanistico: a. Trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un area di 743 m² ca., situata sulle p.f. 2111/7 e p.ed.1289 C.C. Appiano in S. Paolo/Monte, località Sasso Croce, secondo l allegato grafico. Si tratta dell area di perti- Ratsbeschluss Nr. 44 vom Delibera consiliare n. 44 del 23/06/2011 a. Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 743 m² auf Gp. 2111/7 und Bp K.G. Eppan in St. Pauls/Berg, Örtlichkeit Kreuzstein, gemäß graphischer Unterlage. Es handelt sich um die Zubehörsfläche zum Beherbergungsbetrieb. nenza dell esercizio ricettivo. Das Forstinspektorat Bozen I hat mit Dekret Nr. 08 vom die Kulturänderung ermächtigt. Auch die Ämter für Landschaftsökologie (Schreiben vom Prot. Nr ) und Gewässernutzung (Schreiben vom Prot. Nr ) haben das Vorhaben befürwortet. L Ispettorato forestale Bolzano I, con decreto n. 08 del 1/04/2011 ha autorizzato il cambio di coltura. Anche gli uffici ecologia del paesaggio (nota del 06/10/2011 prot. n ) e Gestione risorse idriche (nota del 25/10/2011 prot. n ) hanno espresso parere favorevole in merito. b. Reduzierung auf 25 m des Friedhofbanngebietes in St. Michael auf Gp.169, 6878 und Bp. 2406, 2489, KG Eppan, Boznerstrasse/Maria Rastweg, gemäß graphischer Unterlage, zwecks Erweiterung des bestehenden Gärtnereibetriebes. d. Neuabgrenzung zwischen dem Gewerbegebiet (Kellerei St. Michael) und Zone für öffentliche Einrichtungen sowie Erweiterung derselben beim Recyclinghof durch Einbeziehung einer Waldfläche, zwecks Errichtung eines Verbindungsweges für Fußgänger und Radfahrer zwischen den Wohnbauzonen (Gschleier und Rebveredlung) und dem Bahnhofsplatz und der Umfahrungsstraße sowie Eintragung eines Teilstückes als Gemeindestraße Typ D, gemäß graphischer Unterlage; Gegen diesen Beschluss sind weder Einwände noch Vorschläge eingebracht worden. Die Landesraumordnungskommission, hat in den Sitzungen vom (Punkt a.) und (Punkte b. und d.) die Anträge überprüft und dabei folgendes Gutachten erteilt: b. Riduzione a 25 m della fascia di rispetto cimiteriale a S. Michele sulle pp.ff. 169, 6878 e pp.ed. 2406, 2489 C.C. Appiano, via Bolzano/via Madonna del Riposo, secondo l allegato grafico, al fine di poter ampliare l azienda ortofloricola esistente. d. Nuova delimitazione tra zona produttiva (Cantina Sociale S. Michele) e zona per attrezzature collettive nonché ampliamento della stessa presso il centro di riciclaggio, trasformando un area di bosco al fine di realizzare un collegamento per pedoni e ciclisti tra le zona residenziali (Gschleier e Rebveredlung) e Piazza Stazione e la circonvallazione, nonché inserimento di un tratto di strada comunale tipo D, secondo l allegato grafico. Avverso questa delibera non sono state presentate né proposte né osservazioni. La Commissione urbanistica provinciale nelle sedute del 13/10/2011 (punto a.) e 19/01/2012 (punti b. e d.) ha esaminato le modifiche richieste ed ha espresso il seguente parere:
219 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Zu a. die Fläche muss natürlich ausgebildet werden. Zu b. auf Grund des negativen Gutachtens der Sprengelkommission für Friedhöfe vom kann der Antrag nicht befürwortet werden. Zu d. der Rad- und Fußweg wird von Amts wegen durchgehend eingetragen. Die Waldfläche ist als solche beizubehalten und in diesem Bereich wird der Weg auf eine Regelbreite von 1,50 m beschränkt. Die Landesregierung macht sich dieses Gutachten zu Eigen und genehmigt die beantragten Änderungen in obigem Sinne teilweise. Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes, L.G. vom , Nr. 13; beschließt DIE LANDESREGIERUNG einstimmig in gesetzmäßiger Weise: die von der Gemeinde Eppan a.d.w. mit Ratsbeschluss Nr. 44 vom beantragten Abänderungen zum Bauleitplan wie folgt teilweise zu genehmigen: a. Die Umwidmung von Wald in Landwirtschaftsgebiet einer Fläche von rund 743 m² auf Gp. 2111/7 und Bp K.G. Eppan in St. Pauls/Berg, Örtlichkeit Kreuzstein, wird genehmigt. Die Fläche muss natürlich ausgebildet werden. b. Die Reduzierung des Friedhofbanngebietes in St. Michael auf Gp.169, 6878 und Bp. 2406, 2489, KG Eppan, Boznerstrasse/Maria Rastweg, kann auf Grund des negativen Gutachtens der Sprengelkommission für Friedhöfe vom , nicht befürwortet werden. Die Erweiterung des Gärtnereibetriebes in der Friedhofsbannzone ist nicht als zweckdienliche Erweiterung zu betrachten. d. Die Neuabgrenzung zwischen dem Gewerbegebiet (Kellerei St. Michael) und der Zone für öffentliche Einrichtungen wird genehmigt, ebenso die Eintragung der Gemeindestraße Typ D. Der Verbindungsweg für Fußgänger und Radfahrer zwischen den Wohnbauzonen (Gschleier und Rebveredlung) und dem Bahnhofsplatz und der Umfahrungsstraße wird Ad a. La delimitazione dell area deve essere naturale. A b. in considerazione del parere negativo della commissione distrettuale per i cimiteri del , la modifica non può essere accettata. A d. viene inserito d ufficio il tracciato continuato della strada per pedoni e ciclisti. L area di bosco dev essere conservata come tale, in questo ambito la strada viene delimitata alla larghezza tipo di 1,50 m. La Giunta provinciale fa proprio detto parere ed approva parzialmente le modifiche richieste in questo senso. Visti gli artt. 19, 20 e 21 della Legge urbanistica provinciale, L.P. dell 11/08/1997, n. 13; LA GIUNTA PROVINCIALE delibera a voti unanimi legalmente espressi: di approvare parzialmente le modifiche al piano urbanistico, proposte dal Comune di Appiano s.s.d.v. con delibera consiliare n. 44 del 23/06/2011, come segue: a. Viene approvata la trasformazione da bosco in zona di verde agricolo di un area di 743 m² ca., situata sulle p.f. 2111/7 e p.ed.1289 C.C. Appiano in S. Paolo/Monte, località Sasso Croce. La delimitazione dell area deve essere naturale. b. La riduzione della fascia di rispetto cimiteriale a S. Michele sulle pp.ff. 169, 6878 ed pp.ed. 2406, 2489 C.C. Appiano, via Bolzano/via Madonna del Riposo, non può essere accettata, in considerazione del parere negativo della commissione distrettuale per i cimiteri del 13/12/2011. L ampliamento dell azienda ortofloricola nella zona di rispetto cimiteriale non è da ritenersi un ampliamento funzionale. d. Vengono approvati la nuova delimitazione tra la zona produttiva (Cantina Sociale S. Michele) e la zona per attrezzature collettive nonché l inserimento della strada comunale tipo D. Viene inserito d ufficio il tracciato ininterrotto del collegamento per pedoni e ciclisti tra le zone residenziali (Gschleier e Rebveredlung) e Piazza Stazione e la circonvallazio-
220 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ von Amts wegen durchgehend eingetragen. Die Waldfläche auf Gp. 527/2 ist als solche beizubehalten und in diesem Bereich wird der Verbindungsweg für Fußgänger und Radfahrer auf eine Regelbreite von 1,50 m beschränkt. Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht und tritt am nächsten Tag in Kraft. ne. L area di bosco dev essere conservata come tale. L area di bosco sulla p.f. 527/2 è da conservare come tale ed in questo ambito il collegamento per pedoni e ciclisti viene delimitato alla larghezza tipo di 1,50 m. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
221 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 13. Februar 2012, Nr. 220 Gemeinde Algund: Genehmigung von Abänderungen zum Bauleitplan der Gemeinde. Ratsbeschluss Nr. 21 vom 31. August 2011 Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 febbraio 2012, n. 220 Comune di Lagundo: Approvazione di modifiche al piano urbanistico comunale. Delibera consiliare n. 21 del 31 agosto 2011 Die Gemeinde Algund hat mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 31. August 2011 folgende Abänderungen zum Bauleitplan, laut grafischer Unterlage, beantragt: Umwidmung von Wald in öffentliche Grünfläche in der Örtlichkeit Mitterplars Hochkreuz (ca m²), um die Realisierung eines Aussichtspunktes in diesem Bereich zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang soll auch der Radweg zwischen Algund und der Fraktion Töll geringfügig angepasst werden. Das Forstinspektorat Meran hat mit Dekret Nr. 23 vom 28. November 2011 die Umwidmung von m² von Wald in öffentliche Grünfläche bezüglich der GP.en 1181 und 1179/2, K.G. Algund genehmigt und mit Schreiben vom 16. Dezember 2011 ein positives Gutachten erteilt; Gegen den obgenannten Ratsbeschluss wurden weder Einwände noch Vorschläge eingebracht; Die Landesraumordnungskommission hat in der Sitzung vom 26. Januar 2012 den Antrag überprüft und dabei ein positives Gutachten erteilt; Gestützt auf die Art. 19, 20 und 21 des Landesraumordnungsgesetzes vom , Nr. 13 in geltender Fassung; beschließt Il Comune di Lagundo ha proposto con delibera consiliare n. 21 del 31 agosto 2011 le seguenti modifiche al piano urbanistico comunale secondo l allegato grafico: Trasformazione da bosco in zona di verde pubblico nella località Plars di Mezzo Hochkreuz (ca m²), per consentire in quest ambito la realizzazione di un punto panoramico. In questo contesto viene anche adeguata in modo non sostanziale la pista ciclabile tra Lagundo e la frazione di Tell. L Ispettorato forestale di Merano ha approvato con decreto n. 23 del 28 novembre 2011 la trasformazione di ca m² da bosco in zona di verde pubblico riguardante le pp.ff e 1179/2, C.C. Lagundo, e ha espresso un parere favorevole con nota del 16 dicembre 2011; Avverso la succitata delibera consiliare non sono state presentate né proposte né osservazioni; La Commissione urbanistica provinciale nella seduta del 26 gennaio 2012 ha esaminato la modifica richiesta e ha espresso parere favorevole; Visti gli artt. 19, 20 e 21 della legge urbanistica provinciale 11/08/1997, n. 13 con successive modifiche ed integrazioni; LA GIUNTA PROVINCIALE DIE LANDESREGIERUNG mit Stimmeneinhelligkeit und in gesetzlicher Form: ad unanimità di voti legalmente espressi delibera die von der Gemeinde Algund mit Ratsbeschluss Nr. 21 vom 31. August 2011 beantragten Änderungen, wie in den Prämissen angeführt, zu genehmigen; Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Region veröffentlicht. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER di approvare le modifiche proposte dal Comune di Lagundo con la delibera consiliare n. 21 del 31 agosto 2011, come specificato nelle premesse Questa delibera viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
222 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Beschlüsse - 1 Teil - Jahr 2012 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Autonome Provinz Bozen - Südtirol BESCHLUSS DER LANDESREGIERUNG vom 27. Februar 2012, Nr. 249 Rahmenrichtlinien für die Festlegung der Curricula in den Oberschulen in italienischer Sprache - Funktionalstellenplan Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 febbraio 2012, n. 249 Indicazioni provinciali per i curricoli della scuola secondaria di II grado in lingua italiana - organici funzionali Mit Beschluss Nr vom hat die Landesregierung die Rahmenrichtlinien für das Biennum der italienischsprachigen Oberschulen genehmigt. In Bezug auf die technisch-praktischen Lehrfächer erweist sich die Notwendigkeit zu bestimmen, mit welcher Wettbewerbsklasse diese jeweils verknüpft werden müssen, und zwar bis die entsprechenden Bestimmungen von Seiten des Unterrichtsministeriums erlassen werden. Insbesondere hält man für angemessen, das Fach "Informatik" im Biennium und im Triennium der Wettbewerbsklasse A042 und das Fach "Betriebswirtschaft" im Biennium und im Triennium der Klasse A017 zuzuschreiben; was den laboratorialen Unterricht von Informatik und Betriebswirtschaft betrifft, müssen diese vorzugsweise den Lehrern der Wettebewerbsklassen "C" (technisch-praktischen Lehrern) zugewiesen werden. Eventuelle Ausnahmen können bei Anwesenheit von atypischen Wettbewerbsklassen genehmigt werden, und zwar den auslaufenden A076 und A075; das um die didaktische Kontinuität zu gewährleisten, um dem konsolidierten Verfahren der einzelnen Schulen nachzukommen und um eine optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Personalressourcen zu erzielen. Mit Beschluss Nr. 735 von hat die Landesregierung die Kriterien zur Klassenbildung genehmigt und gleichzeitig bestimmt, dass für die italienischsprachige Oberschule das funktionale Plansoll ab Schuljahr 2012/13 Anwendung findet. Wie auch für die Grund- und Mittelschule vom Beschluss Nr vom vorgesehen, hält man für angemessen, einige Bestimmungen zum funktionalen Plansoll festlegen zu können. Das alles vorausgeschickt mit gesetzmäßig zum Ausdruck gebrachter Stimmeneinhelligkeit La deliberazione della Giunta Provinciale nr del 13 dicembre 2010 ha fissato le indicazioni provinciali per il biennio della scuola secondaria di II grado in lingua italiana della provincia di Bolzano. Per quanto riguarda gli insegnamenti tecnico pratici previsti dal nuovo ordinamento, in attesa del perfezionamento e dell emanazione delle disposizioni ministeriali sulle classi di concorso, è necessario definire a quali classi di concorso tali insegnamenti vadano associati. In particolare si ritiene opportuno che l insegnamento di Informatica al biennio ed al triennio vada assegnato alla classe di concorso A042, l insegnamento di economia aziendale al biennio ed al triennio alla classe di concorso A017, mentre i Laboratori, rispettivamente di Informatica ed Economia aziendale, vadano assegnati prioritariamente ai docenti tecnico-pratici (tabella C). Eventuali deroghe saranno consentite in presenza di classi di concorso atipiche ed in particolare delle classi di concorso A075 e A076 in esaurimento, al fine garantire continuità didattica anche per consuetudini consolidate nelle singole scuole, nonché per un miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione. La deliberazione della Giunta provinciale nr. 735 del 9 maggio 2011 ha fissato i criteri per l autorizzazione delle classi ed ha stabilito nel contempo che per la scuola secondaria di II grado in lingua italiana l organico funzionale sarà adottato a decorrere dall anno scolastico 2012/2013. In analogia a quanto previsto per la scuola del primo ciclo con la deliberazione della Giunta provinciale nr del è opportuno poter stabilire dei criteri per la definizione e il calcolo dell organico funzionale sopra richiamato. Tutto ciò premesso la Giunta provinciale a voti unanimi legalmente espressi
223 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ beschließt DIE LANDESREGIERUNG Das italienische Schulamt ist damit beauftragt, die Kriterien für die Zuweisung der funktionalen Plansolle den Oberschulen zu bestimmen, so wie für die Grund- und Mittelschulen schon erfolgt. Für den von den Rahmenrichtlinien für die Oberschulen mit Beschluss Nr vom vorgesehen laboratorialen Unterricht wird folgende Verknüpfung mit der jeweiligen Wettebewerbsklasse festgelegt, und zwar bis die entsprechenden Bestimmungen von Seiten des Unterrichtsministeriums erlassen werden: Fachoberschulen und Berufsbildende Oberschulen das Fach "Informatik" im Biennium und im Triennium wird der Wettbewerbsklasse A042 zugewiesen; das Fach "Betriebswirtschaft" im Biennium und im Triennium wird der Wettbewerbsklasse A017 zugewiesen; der laboratoriale Unterricht in Informatik und in Betriebswirtschaft muss vorzugsweise den technisch-praktischen Lehrern (Klassen "C") zugewiesen werden. Eventuelle Ausnahme sind bei Anwesenheit von atypischen Wettbewerbsklassen genehmigt und insbesondere den Klassen A076 und A075, um die didaktische Kontinuität zu gewährleisten, um den konsolidierten Verfahren der einzelnen Schulen nachzukommen und um eine optimale Nutzung der zur Verfügung stehenden Personalressourcen zu erzielen. DER LANDESHAUPTMANN DR. LUIS DURNWALDER DER GENERALSEKRETÄR DER L.R. DR. HERMANN BERGER L intendenza scolastica italiana è incaricata di definire i criteri per l'assegnazione degli organici funzionali alla scuola secondaria di secondo grado, analogamente a quanto già previsto per la scuola del primo ciclo. Per gli insegnamenti laboratoriali previsti dalle indicazioni provinciali per la scuola secondaria di secondo grado di cui alla deliberazione della Giunta provinciale nr del 13 dicembre 2010, nelle more della definizione della relativa normativa a livello nazionale, è prevista la seguente associazione con la relativa classe di concorso: Istituti tecnici e professionali l insegnamento di Informatica al biennio ed al triennio va assegnato alla classe di concorso A042; l insegnamento di economia aziendale al biennio ed al triennio va assegnato alla classe di concorso A017; i Laboratori rispettivamente di Informatica ed Economia aziendale vanno assegnati prioritariamente ai docenti tecnico-pratici (tabella C). Si consentono eventuali deroghe, in presenza di classi di concorso atipiche ed in particolare delle classi di concorso A075 e A076 in esaurimento, per garantire continuità didattica e consuetudini consolidate nella scuola, nonché un miglior utilizzo delle risorse umane a disposizione. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DOTT. LUIS DURNWALDER IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P. DOTT. HERMANN BERGER
224 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ZUSAMMENFASSUNG TABELLA RIEPILOGATIVA FACHRICHTUNGEN UND FÄCHER WETTBEWERBS- KLASSEN INDIRIZZI E INSEGNAMENTI CLASSI DI CONCORSO FACHOBERSCHULE FÜR WIRTSCHAFT ISTITUTO TECNICO ECONOMICO Informatik (Biennium) Informatik (Triennium) Informatik Labor (Triennium) Betriebswirtschaft (Biennium) BWS Labor (Biennium) Betriebswirtschaft (Triennium) BWS Labor (Triennium) A042 (Informatik) A042 C300 (Labor für Informatik) A017 (Betriebswirtschaftslehre) C300 A017 C300 Informatica (biennio) Informatica (triennio) Laboratorio inf. (triennio) Economia aziendale (biennio) Laboratorio ec. az. (biennio) Economia aziendale (triennio) Laboratorio ec. az. (triennio) A042 (informatica) A042 C300 (laboratorio di informatica) A017 (discipline economico-aziendali) C300 A017 C300 FACHOBERSCHULE FÜR TOURISMUS ISTITUTO TECNICO TURISTICO Informatik (Biennium) A042 (Informatik) Informatica (biennio) A042 BERUFSBILDENDE OBERSCHULE - FACHRICHTUNG "HANDEL" ISTITUTO PROFESSIONALE INDIRIZZO SERVIZI COMMERCIALI Informatik und Labor (Biennium) Informatik - Labor (Biennium) Berufliche Techniken der Geschäftsdienstleistungen Labor A042 C300 A076 (Textverarbeitung, Maschinenrechnen, Maschinenbuchhaltung und Führungsanw endungen) A075 (Maschinenschreiben und Stenographie) A017 C300 A075 A076 Informatica e lab. (biennio) Laboratorio inf. (biennio) Tecniche professionali dei servizi commerciali Laboratorio A042 C300 A076 (trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica e applicazioni gestionali) A075 (dattilografia e stenografia) A017 C300 A075 A076
225 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 299 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Stenico - Variante al piano regolatore generale con adeguamento alla disciplina provinciale in materia di distanze e alla legge 8 maggio 2000, n. 4 (Disciplina dell attività commerciale nella provincia di Trento - Approvazione con modifiche omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di introdurre nella variante al piano regolatore generale di STENICO adottata in via definitiva dal COMUNE con verbale di deliberazione consiliare n. 18 di data 26 aprile 2011, le modifiche normative e cartografiche richieste dalla CUP e confermate nel corso del presente procedimento nei termini di cui in premessa; 2) di approvare con le modifiche di cui al punto 1), la variante al piano regolatore generale di STENI- CO, adottata definitivamente dal Comune con verbale di deliberazione consiliare n. 18 di data 26 aprile 2011, negli elaborati allegati e formanti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 3) di dare atto che, per le motivazioni di cui in premessa, l area contraddistinta con la variante n. 13, già ricompresa in zona per attrezzature sportive è trasformata in area agricola di pregio del PUP ; 4) di dare atto che, in conseguenza di quanto disposto al punto precedente il Piano urbanistico provinciale di cui alla L.P. 27 maggio 2008, n. 5, è modificato sotto il profilo cartografico con l ampliamento dell area agricola di pregio, di cui all art. 38 delle norme di attuazione del PUP, in corrispondenza della variante n. 13; 5) di dare atto che il piano regolatore generale del Comune di STENICO è da considerarsi adeguato alla disciplina provinciale in materia di distanze approvata dalla Giunta provinciale con deliberazione n di data 03 settembre 2010 ai sensi dell articolo 58 della l.p. n. 1 del 2008 e alla disciplina provinciale in materia di commercio; 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
226 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 300 L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. - Comune di Arco - Variante n. 10 al piano regolatore generale - Approvazione omissis omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, LA GIUNTA PROVINCIALE delibera 1) di approvare la variante n. 10 al piano regolatore generale di ARCO adottata in via definitiva con verbale di deliberazione del Consiglio comunale n. 43 di data 17 giugno 2011 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
227 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 303 L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m.i. L.P. 4 marzo 2008, n. 1 - Comune di Ivano Fracena - Variante al piano regolatore generale comunale per opere pubbliche - Approvazione con prescrizioni omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, legalmente espressi, delibera 1) di approvare, con le integrazioni e la prescrizione di cui in premessa, la variante per opere pubbliche al Piano Regolatore Generale del Comune di IVANO FRACENA definitivamente adottata con verbale del Consiglio comunale n. 30 dd. 28 novembre 2011 negli atti allegati alla deliberazione consiliare predetta; 2) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto-Adige ed il deposito degli atti presso la sede comunale a norma di legge. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
228 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 315 Legge 12 febbraio 1942, n articolo 4. L.P. 3 aprile 2007, n. 9 - articolo 29, comma 2, lettera e). Approvazione dei criteri di ripartizione delle spese inerenti la realizzazione di opere di interesse comune, alla loro manutenzione ed esercizio, compresi gli oneri relativi ai costi generali del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Besagno, con sede in Besagno, comune di Mori (TN) omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di approvare, ai sensi dell articolo 29 della L.P. 3 aprile 2007, n. 9 e dell articolo 4 della legge 12 febbraio 1942, n. 183, i criteri del piano di riparto delle spese relative all esecuzione, alla manutenzione e all esercizio delle opere, nonché al funzionamento del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Besagno, con sede in Besagno, comune di Mori (TN) così come approvati dall Assemblea generale del medesimo consorzio in data 16 dicembre 2011; 2. di dare atto che il procedimento in oggetto è stato avviato in data 14 febbraio 2012 e termina con l adozione del presente provvedimento, nel rispetto dei termini fissati ai sensi della L.P. 30 novembre 1992, n. 23; 3. di disporre la pubblicazione, in estratto, della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
229 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO Reg.delib.n. 316 Prot. n. VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE O G G E T T O: Articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27. Criteri per l'attuazione della detrazione IRAP volta ad agevolare il finanziamento dell'attività di promozione turistica. Il giorno 24 Febbraio 2012 ad ore 10:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita sotto la presidenza del LA GIUNTA PROVINCIALE PRESIDENTE LORENZO DELLAI Presenti: VICE PRESIDENTE ALBERTO PACHER ASSESSORI MARTA DALMASO MAURO GILMOZZI LIA GIOVANAZZI BELTRAMI ALESSANDRO OLIVI FRANCO PANIZZA UGO ROSSI Assenti: TIZIANO MELLARINI Assiste: LA DIRIGENTE PATRIZIA GENTILE Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta Pag. 1 di 2 RIFERIMENTO: 2012-S
230 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Il relatore comunica: il comma 1 dell articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'irap dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Il successivo comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica. Con il presente atto si propone di approvare i citati criteri attuativi dell art. 27 bis della l.p. n. 27/2010. Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - vista la legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27; - vista la legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8; - visto il D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg., recante Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti ; - visti gli altri atti citati in premessa; - con voti unanimi espressi nelle forme di legge DELIBERA 1 di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i criteri attuativi dell art. 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, riportati nell allegato 1 del presente provvedimento che ne costituisce parte integrante e sostanziale; 2 di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto Adige. GBA Pag. 2 di 2 RIFERIMENTO: 2012-S
231 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Allegato parte integrante Criteri attuativi CRITERI ATTUATIVI DELL ART. 27 BIS DELLA LEGGE PROVINCIALE 27 DICEMBRE 2010, N. 27 Detrazione IRAP volta ad agevolare il finanziamento dell attività di promozione turistica da parte delle Aziende per il turismo e dei Consorzi Pro loco 1. PREMESSA Il comma 1 dell articolo 27 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 prevede che per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e per il successivo, nei confronti dei soggetti passivi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del 1997, è riconosciuta una detrazione dell'irap dovuta alla Provincia pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti dagli stessi erogati nel corrispondente periodo d'imposta ai soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale 11 giugno 2002, n. 8 (legge provinciale sulla promozione turistica). La predetta detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. Il successivo comma 2 prevede che con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti i criteri attuativi di quest'articolo, comprese le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all'agevolazione, il loro limite minimo in valore assoluto, gli obblighi di conservazione e comunicazione dei dati relativi ai versamenti ricevuti da parte dei soggetti indicati negli articoli 9 e 12 quater, comma 3, della legge provinciale sulla promozione turistica. 2. BENEFICIARI DELLA DETRAZIONE DELL IRAP I beneficiari della detrazione dell IRAP dovuta alla Provincia autonoma di Trento sono i soggetti passivi di cui all articolo 3, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del decreto legislativo n. 446 del OGGETTO DELLA DETRAZIONE DELL IRAP Oggetto della detrazione sono i finanziamenti erogati, per ciascuno dei periodi d imposta previsti dalla norma (periodo d imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011 e quello successivo), dai beneficiari di cui al punto 2. ai seguenti soggetti: - Aziende per il turismo (A.p.t.), ai sensi dell articolo 9, comma 1 della l.p. 8/2002; Pag. 1 di 3 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
232 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Consorzi turistici di associazioni pro loco (Consorzi) operanti negli ambiti ove non sia riconosciuta alcuna A.p.t., ai sensi dell articolo 12 quater, comma 3 della l.p. 8/2002; Le tipologie dei finanziamenti che danno diritto all agevolazione sono le seguenti: a) finanziamenti a titolo di liberalità o contributo, ivi compresi i contributi in c/esercizio dovuti dai soci delle società cooperative, delle società consortili e dei consorzi, nonché le quote associative annuali delle associazioni; b) corrispettivi a fronte della partecipazione a iniziative e progetti di marketing e comunicazione ammissibili a finanziamento provinciale ai sensi degli articoli 9 e 12 sexies della l.p. 8/2002. Risultano pertanto esclusi dalle tipologie che danno diritto all agevolazione i corrispettivi versati a fronte della prestazione, da parte delle A.p.t. e dei Consorzi, di servizi individuali non rientranti nelle attività di cui alla lettera b). 4. LIVELLO DI DETRAZIONE Il livello di detrazione dell'irap dovuta alla Provincia risulta pari al 50 per cento dell'importo dei finanziamenti erogati. La detrazione non può in ogni caso risultare superiore a 0,46 punti percentuali del valore della produzione netta realizzata nel territorio provinciale. 5. LIMITE MINIMO DEI FINANZIAMENTI I finanziamenti oggetto della detrazione IRAP devono rientrare in un limite minimo di significatività annuale, ottenuto anche dalla somma di distinti finanziamenti erogati a uno o più soggetti di cui al punto 3). Per i soggetti passivi IRAP con periodo d imposta non coincidente con l anno solare, il limite minimo di significatività andrà verificato con riferimento ai finanziamenti erogati nel corso del periodo d imposta. I limiti sono differenziati a seconda dell appartenenza dei beneficiari di cui al punto 2. al settore turistico in senso stretto o allargato, ossia: limite di 1.000,00 euro annui per i soggetti la cui attività è caratterizzata dai seguenti Codici Ateco 2007: Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie; 55.1 Alberghi e strutture simili; 55.2 Alloggi per vacanze e altre strutture per brevi soggiorni (ad es. villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna ); Pag. 2 di 3 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
233 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte; 79 Attività dei servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività connesse. limite di 250,00 euro annui per i restanti soggetti. 6. OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE E COMUNICAZIONE DEI DATI Le A.p.t. e i Consorzi di cui al precedente punto 3 comunicano al servizio provinciale competente in turismo, in sede di rendicontazione per il saldo dei finanziamenti provinciali prevista entro il 30 giugno, il totale dei versamenti ricevuti l anno precedente suddivisi nelle categorie di cui al precedente punto 5. La modulistica per la presentazione dei dati sarà all interno di quella più generale di rendicontazione del saldo del finanziamento provinciale. Gli stessi soggetti sono inoltre obbligati alla conservazione dei dati atti a dimostrare l effettuazione dei singoli versamenti. La conservazione è obbligatoria per almeno un quinquennio a partire dall anno successivo al versamento. Pag. 3 di 3 All. 001 RIFERIMENTO: 2012-S
234 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 326 Legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m. - articolo 9 - Proroga dell'efficacia della valutazione positiva di impatto ambientale del progetto di "Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento Calaverna" nel Comune di Arco, disposta con deliberazione di Giunta provinciale n di data 7 settembre 2001 omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di prorogare, per le motivazioni di cui in premessa ed in conformità al parere del Comitato provinciale per l ambiente espresso nel verbale di deliberazione n. 2/2012, di data 16 febbraio 2012, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l efficacia della valutazione positiva con prescrizioni in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di Rinnovo della concessione mineraria per marna da cemento Calaverna nel Comune di Arco, per ulteriori cinque anni decorrenti dal 23 febbraio 2012; 2) di subordinare il rilascio della proroga di cui al punto 1) all ottemperanza delle seguenti prescrizioni, fermo restando l obbligo di osservanza delle prescrizioni precedentemente impartite con deliberazione della Giunta provinciale n di data 7 settembre 2001, in quanto tuttora valide: 1. (Servizio Bacini montani) - la società concessionaria dovrà predisporre in accordo con il Servizio Bacini montani un progetto di ripristino dell alveo del rio Bordellino, anche alla luce di quanto previsto dall art. 29, comma 3, delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. A tale progetto, che dovrà essere consegnato entro il 30 giugno 2012 al Servizio Bacini montani, dovrà essere data attuazione a fine lavori minerari. 2. (Servizio Minerario, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - a coltivazione ultimata il cavo minerario dovrà essere parzialmente riempito, secondo le indicazioni del Servizio Geologico, con materiale inerte avente caratteristiche geotecniche adeguate a garantirne la stabilità a lungo termine e nel rispetto delle disposizioni normative in materia ambientale. Ai fini della concessione mineraria, entro sei mesi dal rilascio della proroga, il proponente deve presentare il progetto di riempimento al Servizio Minerario per le necessarie verifiche da effettuare con il Servizio Geologico, l Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente e il Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio. 3. (APPA - Settore Gestione ambientale) - al fine di mitigare ulteriormente l impatto legato alle e- missioni diffuse in atmosfera si prescrive: - il mantenimento durante la movimentazione degli inerti, con particolare riferimento alle operazioni di carico e scarico, di un adeguata altezza di caduta; - l adozione di apposita segnaletica con l obbligo di riduzione della velocità dei mezzi nelle zone e sulle piste non pavimentate; - la copertura del carico dei camion in uscita dell area di miniera;
235 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ la pulizia periodica mediante idonee macchine spazzatrici delle superfici pavimentate lungo la strada privata, nonché, se necessario, lungo la prima parte pubblica della strada esterna all area estrattiva; - il mantenimento dell efficienza dei sistemi di mitigazione e di contenimento delle emissioni diffuse (sistema di bagnatura); 3) di indicare al proponente le seguenti raccomandazioni e disposizioni normative: 1. (Comune di Arco) - si raccomanda alla Buzzi Unicem di contattare il Comune di Arco al fine di trovare un accordo per aprire al pubblico transito il primo tratto della strada esistente di accesso alla miniera. 2. (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - poiché nel recupero ambientale è prevista l introduzione nella miniera di terre e rocce da scavo, si richiama l obbligo di osservare la normativa di riferimento per la loro esclusione dal regime dei rifiuti (art. 186 del decreto legislativo n. 152/2006, deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 maggio 2009). 3. (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - ai sensi del d.lgs. n. 117/2008, qualora si intenda effettuare il riempimento di vuoti e volumetrie derivanti dall attività estrattiva con rifiuti diversi da quelli di estrazione, tale attività è sottoposta alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2003 relativo alle discariche di rifiuti; 4) di dare atto che il presente provvedimento sostituisce e comprende i provvedimenti permissivi e- spressi in forma di parere dalla Commissione provinciale per la tutela paesaggistico-ambientale, dal Servizio Foreste e fauna, dal Servizio Bacini montani e dal Servizio Minerario, rilasciati ai sensi dell art. 10 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; 5) di rappresentare al Comune di Arco e alle strutture provinciali competenti la necessità di dar corso alle occorrenti misure per l evidenziazione dell area mineraria negli strumenti di pianificazione territoriale; 6) di disporre che copia integrale della presente deliberazione sia trasmessa alla Buzzi Unicem S.p.A., proponente della richiesta di proroga, nonché ai soggetti coinvolti nell istruttoria; 7) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Ai sensi di quanto disposto dall articolo 7 della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m., contro il presente provvedimento è ammesso ricorso in opposizione alla Giunta provinciale da parte degli interessati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della relativa deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. Avverso il presente provvedimento sono inoltre ammesse le seguenti impugnative: - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell articolo 21 della legge n. 1034/1971; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi degli articoli 8 e seguenti del d.p.r. n. 1199/1971. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
236 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 327 Artt. 65 e 66 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - Localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell'impianto di stoccaggio di rifiuti pericolosi e non pericolosi della ditta La Cicogna servizi società cooperativa, nel Comune di Vezzano omissis LA GIUNTA PROVINCIALE omissis - ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge, delibera 1) di approvare, ai sensi degli artt. 66 e 67-bis del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti, la localizzazione nel Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti dell impianto di stoccaggio di rifiuti speciali e urbani, pericolosi e non pericolosi, della ditta La Cicogna servizi società cooperativa, con sede nel Comune di Trento, loc. Ravina, sull area costituita dalle pp.ff. 632/9, 634/2, 634/3, 2350/4, da parte della p.f. 646 e da parte della p.f. 647 C.C. Vezzano, come individuata nella planimetria allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di stabilire che l esatta individuazione delle tipologie di rifiuti di cui al Catalogo europeo dei rifiuti (CER) venga effettuata nell ambito dei provvedimenti autorizzativi in materia ambientale, ai sensi del T.U.L.P. in materia di tutela dell ambiente dagli inquinamenti e del decreto legislativo n. 152/2006, nonché delle procedure di cui alla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28; 3) di dare atto che la localizzazione di cui al punto 1) è stata approvata tenuto conto del rapporto ambientale predisposto ai sensi dell art. 4 del d.p.p. 14 settembre 2006, n /Leg.; 4) di dare atto che la localizzazione di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell art. 67, comma 1, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, variante agli strumenti urbanistici subordinati al piano urbanistico provinciale; 5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla ditta La Cicogna servizi società cooperativa, all Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, all Agenzia per la depurazione e al Comune di Vezzano; 6) di disporre la pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige, nonché la pubblicazione sul sito internet provinciale ai sensi dell art. 6 del d.p.p. 14 settembre 2006, n /Leg.; 7) di informare, ai sensi dell art. 6, comma 3, del d.p.p. 14 settembre 2006, n /Leg., che la documentazione relativa al presente provvedimento è consultabile presso il Servizio Valutazione ambientale, con sede a Trento, via Romagnosi 11/A. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
237 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/
238 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 24 febbraio 2012, n. 333 Criteri e modalità per la concessione dei contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei centri storici realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale, ai sensi dell'articolo 64, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17 (legge provinciale sul commercio 2010). Riapertura del termine di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2012 Il Relatore comunica: la normativa provinciale che disciplina le agevolazioni per l organizzazione di eventi di valorizzazione dei luoghi storici del commercio è stata oggetto, in questi ultimi anni, di numerose modifiche. La legge provinciale 8 maggio 2000, n. 4 è stata abrogata e sostituita dalla legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17, recante Disciplina dell attività commerciale che ha riformato in maniera sostanziale ed innovativa la disciplina del settore commerciale. Nell arco di pochi anni, si sono conseguentemente susseguiti una serie di provvedimenti normativi e amministrativi che hanno modificato criteri e modalità di attuazione della legge. Ai sensi della normativa provinciale previgente, con particolare riferimento al termine per la presentazione delle domande per l anno 2009, con deliberazione della Giunta provinciale n del 3 luglio 2009 tale termine era previsto in 60 giorni dall adozione della deliberazione stessa e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 844 del 16 aprile 2010 sono stati approvati i nuovi criteri di applicazione dell articolo 28, comma 2 quater, della l.p. 4/2000 e si è stabilito che, limitatamente all anno 2010, le domande di contributo pervenissero entro 60 giorni dall approvazione del provvedimento medesimo. I criteri prevedevano la data del 31 marzo per la presentazione della domanda negli anni successivi. A seguito dell entrata in vigore della legge provinciale sul commercio 2010, i termini sono stati nuovamente modificati prevedendo che, limitatamente all anno 2011, le domande di contributo fossero presentate entro 90 giorni dalla data di adozione della deliberazione della Giunta provinciale n del 10 dicembre 2010 (e quindi entro il 9 marzo 2011) con la quale sono stati approvati i criteri e modalità per la concessione dei contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei centri storici realizzate da soggetti a livello comunale e da un soggetto unico a livello provinciale, ai sensi dell art. 64, comma 2, della l.p. 17/2010. Per gli anni successivi i criteri attualmente in vigore, approvati con la sopraccitata deliberazione n del 10 dicembre 2010, prevedono quale termine di scadenza per la presentazione delle domande la data del 31 gennaio dell anno in cui vengono realizzate le iniziative oggetto della domanda di contributo. Pur essendo stata data adeguata pubblicità all approvazione dei nuovi criteri nelle forme e nei modi previsti dalla normativa e garantita la conoscibilità di questi ultimi, alla luce delle modifiche del termine di presentazione delle domande susseguitesi in questi ultimi anni (che possono aver ingenerato dubbi circa l effettiva data di scadenza), si ritiene opportuno riaprire il termine di presentazione delle domande per l anno 2012, fissandolo al 16 marzo Il provvedimento è idoneo a garantire a tutti i potenziali beneficiari del contributo la possibilità di ottenere le risorse pubbliche necessarie per svolgere al meglio le attività di valorizzazione del luogo storico del commercio e non lede la posizione di chi ha già presentato domanda, in particolare dando atto che le domande presentate entro il 31gennaio.2012 saranno finanziate con priorità rispetto alle eventuali domande presentate entro il nuovo termine.
239 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Si rende peraltro necessario per la struttura provinciale competente sospendere i termini dei procedimenti già avviati a seguito del decorso del termine di scadenza per la presentazione delle domande precedentemente fissato, dal giorno successivo alla data di adozione della presente deliberazione e fino al 16 marzo Ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - vista l articolo 64, comma 2 della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17; - vista la deliberazione della Giunta provinciale n del 10 dicembre 2010; - a voti unanimi espressi in forma di legge; delibera 1. di riaprire, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione del presente provvedimento, il termine di presentazione delle domande per la concessione di contributi per iniziative di qualificazione e valorizzazione dei luoghi storici del commercio realizzate da soggetti a livello comunale ai sensi del articolo 64, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 2010, n. 17; 2. di fissare al 16 marzo 2012 il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al punto 1); 3. di dare atto che la struttura provinciale competente procederà a sospendere i termini dei procedimenti già avviati a seguito del decorso del termine di scadenza per la presentazione delle domande precedentemente fissato, a decorrere dal giorno successivo alla data di adozione della presente deliberazione e fino al 16 marzo 2012; 4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
240 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 2 marzo 2012, n. 379 Applicazione della misura "Investimenti" per la viticoltura della Provincia Autonoma di Trento per la campagna 2011/2012 secondo quanto previsto dal D.M. del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 04 marzo 2011 n. 1831, in attuazione del Reg. (CE) n. 1234/2007 e del Reg. (CE) n. 555/2008 Il relatore comunica: Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, Recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal Regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio, del 25 maggio 2009, ed in particolare l articolo 103 duovicies; Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 28 giugno 2008, Recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, ed in particolare la sezione 6 Investimenti ; Preso atto della ripartizione della dotazione finanziaria OCM (Organizzazione Comune dei Mercati Agricoli) vino relativa all anno 2012, disposta dal Ministero della Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) con decreto di data 10 novembre 2011 n. 7462, che assegna alla Provincia Autonoma di Trento l importo di Euro ,00 per la misura investimenti; Preso atto della nota n del 01 dicembre 2010 con la quale il MIPAAF ha notificato alla Commissione europea la modifica alla misura investimenti del programma nazionale di sostegno con particolare riferimento ai criteri di demarcazione e complementarietà con analoghe misure previste del programma di sviluppo rurale; Preso atto che nella deliberazione n. 998 di data 30 aprile 2010 che applica il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio del 20 settembre 2005 e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), Programma di Sviluppo Rurale della Provincia Autonoma di Trento, non è previsto il finanziamento di barriques; Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 04 marzo 2011 n che indica le Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda la misura degli investimenti; Visto in particolare che il Decreto di cui al precedente punto: - all art. 2, comma 6 determina che le Regioni e le Province autonome adottino i provvedimenti utili per l applicazione della misura degli investimenti con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità al contributo e ai criteri di priorità; - all art. 2, comma 7 determina che il MIPAAF verifichi la conformità degli atti regionali alla normativa comunitaria entro 30 giorni dal ricevimento degli stessi; Considerato che è necessario dare attuazione alla misura degli investimenti nella Provincia di Tren-
241 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ to per finanziare interventi relativi all acquisto di barriques, ovvero botti di legno per l invecchiamento dei vini, volti all adeguamento delle strutture aziendali alla produzione finalizzata alla domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività del settore, così come previsto all Allegato del Decreto delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n del 04 marzo 2011; Viste le circolari di Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) Area Coordinamento di data 16 gennaio 2012 prot. n. ACIU e di data 24 gennaio 2012 prot. n. ACIU che modifica la circolare prot. n. ACIU di data 07 aprile 2011; Visto il Reg. (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che all art. 72 prevede che il contributo deve restare acquisito ad un operazione di investimento per 5 anni; Ritenuto di prevedere un eventuale successivo adeguamento del presente provvedimento qualora intervenissero sostanziali modifiche all atto nazionale di riferimento normativo o nel caso in cui il presente atto fosse giudicato dal MIPAAF non conforme alla normativa comunitaria; Ritenuto di adottare la misura Investimenti per la campagna vitivinicola 2011/2012 così come riportato nell Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; Tutto ciò premesso: LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione; - visti gli atti citati in premessa; - visti i pareri dei servizi di staff della Provincia Autonoma di Trento; - a voti unanimi, espressi nelle forme di legge, delibera 1. di adottare, per le motivazioni espresse in premessa, la Misura Investimenti prevista dal Piano nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo per la campagna vitivinicola 2011/2012 così come riportato nell Allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 2. di non dare esecutività all art. 5, comma 5 del Decreto Ministeriale di data 04 marzo 2011 n che prevede la possibilità di pagamento anticipato del 20% dell aiuto concesso previa stipula di fidejussione pari al 110% dell importo dell anticipo, in quanto troppo oneroso; 3. di dare atto che le domande di aiuto per beneficiare del contributo per l investimento acquisto barriques devono essere presentate all Organismo Pagatore competente, secondo le modalità stabilite da Agea Area Coordinamento e dall Organismo Pagatore competente; 4. di dare atto che le modalità applicative della misura, le modalità per la presentazione delle domande, di erogazione del contributo, le procedure di controllo nonché la gestione del flusso di informazioni sono definite da Agea Area Coordinamento e dall Organismo Pagatore competente; 5. di dare atto che il contributo viene erogato direttamente dall Organismo Pagatore competente, al singolo beneficiario; 6. di rinviare a successivi provvedimenti dell Amministrazione l approvazione di eventuali modifiche e
242 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ integrazioni che si rendessero necessarie per l attuazione del piano stesso in conformità con le indicazioni nazionali; 7. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 8. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e ad Agea per la verifica della conformità dello stesso alla normativa comunitaria. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE
243 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Allegato parte integrante MISURA INVESTIMENTI - OCM VINO REG. (CE) N. 555/2008 FINALITÀ AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO TIPOLOGIE DI INTERVENTO SPESE AMMISSIBILI CONTRIBUTO CRITERI DI PRIORITÀ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE FINALITA La Misura Investimenti è una misura attivata nell ambito del Piano Nazionale di Sostegno per il settore vitivinicolo, e finanzia investimenti relativi all acquisto di nuove Barriques finalizzate alla produzione di vino di migliore qualità che consenta di aprirsi a una maggiore domanda di mercato e al conseguimento di una maggiore competitività. AMBITO DI APPLICAZIONE E DURATA DELLA MISURA La Misura Investimenti si applica su tutto il territorio provinciale per la campagna 2011/2012. E prevista la conservazione degli investimenti assoggettati a contributo per 5 anni dalla data dell investimento. Nel caso in cui la dismissione avvenga prima dei cinque anni previsti dalla data di richiesta di collaudo, è fatto obbligo al titolare del contributo di inviare motivata comunicazione dell operazione e le spese per la sostituzione delle barriques dismesse si intendono interamente a carico dell utente medesimo. Rimane comunque l obbligo di conservare le nuove barriques acquistate rispetto a quelle finanziate per il periodo che residua a totale copertura dei 5 anni previsti. Qualora le barriques non vengano mantenute in azienda per i 5 anni previsti, si provvederà al recupero della somma di contributo erogata, proporzionata al periodo di mancato utilizzo a raggiungere l intera copertura del periodo previsto, con l applicazione degli interessi legali calcolati al tasso di interesse legale vigente alla data di adozione del provvedimento di revoca. SOGGETTI AMMISSIBILI AL SOSTEGNO COMUNITARIO Ai sensi dell art. 3 del D.M. d.d. 4 marzo 2011 n sono autorizzati a presentare domanda di sostegno comunitario per gli investimenti i seguenti soggetti: 1) LE MICROIMPRESE, LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE così come definite ai sensi dell articolo 2, del titolo I dell allegato della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 06 maggio 2003, la cui attività sia: - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fine della sua commercializzazione; - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. 2) LE IMPRESE INTERMEDIE che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato annuo non supera
244 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ i 200 milioni Euro, la cui classificazione non è indicata alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 06 maggio 2003, ma è altresì prevista nel Reg. (CE) n. 1234/2007 al comma 2 dell art. 103 duovicies. La attività prevista per tali imprese è la seguente: - produzione di mosto di uve ottenuto dalla trasformazione di uve fresche da essi stessi ottenute, acquistate o conferite dai soci, anche ai fine della sua commercializzazione; - produzione di vino ottenuto dalla trasformazione di uve fresche o da mosto di uve da essi stessi ottenuti, acquistati o conferiti dai soci, anche ai fini della sua commercializzazione; - in via prevalente, l elaborazione l affinamento ed il successivo confezionamento del vino acquistato, ai fini della sua commercializzazione. I soggetti di cui ai punti precedenti devono essere in regola con la normativa vigente in materia di dichiarazioni obbligatorie di cui al Regolamento (CE) n. 436/2009. Le aziende agricole devono inoltre essere in regola con la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 e del D.Lgs. n. 99/2004. Alla luce delle summenzionate normative, sono esclusi da tale contributo i commercianti, ovvero coloro che esercitano la sola attività di commercializzazione di vino. TIPOLOGIE DI INTERVENTO: - Acquisto di Barriques. SPESE AMMISSIBILI: Sono ammissibili gli investimenti per l acquisto di nuove barriques. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione dei beni esistenti che non comportano un miglioramento degli stessi. Le spese devono essere sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione delle domande di aiuto. Non sono ammessi a contributo gli investimenti che già beneficiano di contributi pubblici a qualunque titolo erogati. CONTRIBUTO Il contributo è concesso nel limite massimo del 40% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come micro, piccola e media. Il limite massimo è ridotto al 20% della spesa effettivamente sostenuta (IVA esclusa) qualora l investimento sia realizzato da una impresa classificabile come intermedia ovvero che occupi meno di 750 dipendenti o il cui fatturato annuo sia inferiore ai 200 milioni. Saranno finanziate solo domande con una spesa ammissibile compresa tra 1.000,00 e ,00.
245 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ CRITERI DI PRIORITA Nel caso in cui le disponibilità finanziare messe a disposizione dal MIPAAF siano insufficienti a finanziare tutte le domande presentate, saranno redatte graduatorie a livello provinciale. Il Servizio Vigilanza e Promozione delle Attività Agricole provvederà annualmente al riparto delle risorse assegnate sulla base delle richieste di finanziamento presentate, dando priorità a: 1) imprenditore agricolo; 2) aziende condotte da giovani agricoltori con un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda (in caso di azienda non individuale l età presa in considerazione è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda di aiuto); 3) aziende che effettuano investimenti inferiori a ,00 Euro; 4) altre imprese. A parità di punteggio la priorità verrà data tenendo conto delle seguenti priorità: a) all agricoltore donna; b) minore età anagrafica (nel caso di azienda non individuale è quella del legale rappresentante più giovane firmatario della domanda di aiuto); c) conduzione biologica (Reg. CE n. 834/07, Reg. CE n. 2092/91). Di seguito sono definiti i punteggi per la redazione delle graduatorie: Criteri per la stesura della graduatoria Punteggio Imprenditore agricolo 5 Azienda condotta da giovani agricoltori con 3 un età compresa tra i 18 e i 40 anni al momento della presentazione della domanda Azienda che effettua investimenti inferiori a euro. Altre imprese 1 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE Le domande, per beneficiare del premio, dovranno essere presentate all Organismo Pagatore - Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura), secondo le modalità stabilite dallo stesso.
246 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 16 febbraio 2012, n. 12 Disposizioni relative all'orario di apertura al pubblico degli uffici del Servizio Valutazione ambientale IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) di approvare le disposizioni relative all orario di apertura al pubblico del Servizio Valutazione ambientale, contenute nell allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto e sul sito della Provincia autonoma di Trento - Servizio Valutazione ambientale e di darne adeguata informazione mediante affissione in luogo accessibile al pubblico. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE
247 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Allegato parte integrante Allegato A DISPOSIZIONI RELATIVE ALL ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE L orario generale di apertura al pubblico degli uffici del Servizio Valutazione ambientale, corrispondente a quello previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1881, di data 8 settembre 2006, è il seguente: tutti i giorni (dal lunedì al venerdì): ed il giovedì I cittadini, tuttavia, per motivi di urgenza potranno essere ricevuti anche in orari diversi da quelli sopra indicati, previo specifico appuntamento con il personale del Servizio. Negli orari sopra indicati, gli uffici sono aperti per la consegna o il ritiro di documentazione presso le segreterie. Al fine del deposito delle domande/istanze concernenti i procedimenti di valutazione di impatto ambientale disciplinati dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e dal relativo regolamento di esecuzione, gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: lunedì martedì mercoledì: Nell ipotesi di deposito della documentazione connessa a procedure di valutazione di impatto ambientale, nelle giornate e orari di apertura al pubblico, il personale dell Ufficio per le valutazioni ambientali presterà adeguata assistenza al proponente nell esame preliminare della documentazione da depositare.
248 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 17 febbraio 2012, n. 66 Deliberazione G.P. n. 160 del 4 febbraio Approvazione e divulgazione del programma d'attività per l'anno 2012 dei corsi di formazione in materia di utilizzazioni forestali L articolo 102 della L. P. 23 maggio 2007 n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) prevede che la Giunta provinciale promuova le attività di qualificazione e aggiornamento degli addetti alle utilizzazioni boschive affidandone la realizzazione alla struttura provinciale competente in materia di foreste. Con la deliberazione n. 160 del 4 febbraio 2011 la Giunta Provinciale ha individuato le seguenti tipologie di attività: a) corsi per operatori professionali: 1- regole base per il taglio degli alberi forestali, 2-regole avanzate per il taglio degli alberi forestali, 3-sicurezza e tecnica dell esbosco con trattore e verricello, 4-installazione delle gru a cavo su stazione motrice mobile e tecnica di esbosco, 5-installazione delle gru a cavo tradizionali e tecnica di esbosco 6-responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali; b) corsi per operatori non professionali: 1- sicurezza e tecniche base per il taglio degli alberi c) corsi per tecnici: 1- tecnica, organizzazione e sicurezza delle utilizzazioni forestali, 2-pianificazione dell esbosco con gru a cavo forestale. d) eventi dimostrativi volti ad aumentare la consapevolezza dei cittadini riguardo ai rischi connessi all uso della motosega ed alla conoscenza delle apposite misure di sicurezza, nonché dei dispositivi di protezione individuale. La delibera prevede che il programma annuale dei corsi venga approvato dal Dirigente del Servizio Foreste e fauna e venga poi divulgato all esterno, assicurando adeguate forme di pubblicizzazione. I corsi vengono organizzati dall Incarico Speciale per la formazione e consulenza tecnica forestale presso il Servizio Foreste e fauna, tramite il personale forestale assegnato e gli operai istruttori in forza presso i vari Uffici Distrettuali Forestali e presso l Ufficio stesso. Tutte le spese dei corsi sono previste all interno di una apposita perizia gestita tramite funzionario delegato. Ai partecipanti ai corsi viene chiesto il certificato di buona salute rilasciato dal medico di medicina generale e la dotazione personale dei dispositivi di protezione individuale specifici per i rischi derivanti dalla lavorazione oggetto del corso. Nel caso di lavoratori immigrati (cittadini di paesi terzi e cittadini comunitari), poiché il contenuto della informazione/formazione deve essere facilmente comprensibile per la tutela della sicurezza dei lavoratori stessi nel corso della formazione e per consentire di acquisire le relative conoscenze previste (come disciplinato dagli artt. 36 e 37 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come intergrato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106) si richiedono, in alternativa, un documento rilasciato dai competenti enti/istituti italiani in Italia o all estero (certificato di licenza media inferiore - terza media -; certificato di conoscenza lingua italiana A2 -lingua veicolare del corso-; qualsiasi altro diploma di scuola media superiore, e/o universitario conseguito il Italia o in enti Italiani all estero), ovvero dovrà essere effettuata la verifica di comprensione della lingua italiana, utilizzata nel percorso formativo. Inoltre, se il lavoratore é cittadino di paese terzo (extra-comunitario), deve allegare fotocopia del proprio titolo di soggiorno in corso di validità (o del cedolino/ricevuta attestante il rinnovo del titolo con fotocopia del precedente titolo di soggiorno).
249 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Ai partecipanti ai corsi, ad eccezione del personale dipendente delle strutture provinciali e delle Amministrazioni pubbliche che collaborano alla realizzazione dei corsi, viene chiesta una compartecipazione alle spese nella misura di 30 per i corsi della durata fino a 2 giorni e di 60 per quelli di durata maggiore, da documentare attraverso l esibizione della ricevuta del versamento con causale corso utilizzazioni forestali - Servizio Foreste e fauna. Qualora invece le iniziative di formazione siano organizzate per altre Amministrazioni pubbliche è demandata al Dirigente del Servizio Foreste e fauna la possibilità di chiedere una compartecipazione alla spesa. Per il corso per responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali, cosiddetto Patentino, nelle more dell entrata in vigore del regolamento di cui all art. 102 c.6 della L.P. 23 maggio 2007, n. 11 trova applicazione la deliberazione della Giunta Provinciale n. 559 del 7 marzo 2008 di Approvazione della "Disciplina concernente il patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali". L Incarico Speciale per la formazione e consulenza tecnica forestale ha predisposto un programma dei corsi, basato sulle richieste già presentate, sull attività degli scorsi anni e sulla disponibilità del proprio personale. Si ritiene che il calendario proposto risponda alle esigenze degli operatori e sia compatibile con la disponibilità del personale e con le risorse finanziarie disponibili. Il calendario potrà subire delle modifiche nel corso della stagione, a seguito dell andamento delle iscrizioni: di norma, i singoli corsi saranno di volta in volta attivati se si raggiungerà il numero minimo di tre iscritti. Il calendario sarà pubblicizzato tramite l invio a tutte le strutture periferiche del Servizio Foreste e Fauna (Uffici Distrettuali Forestali e Stazioni Forestali), attraverso il sito del servizio ( ed il portale del legno trentino della CCIAA di Trento ( nonché attraverso l Ufficio Stampa e la pubblicazione sul BUR. La deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 del 4 febbraio 2011 prevede il rilascio di un attestato di frequenza con profitto ai partecipanti dei corsi che abbiano dimostrato di possedere tutte le abilità e/o le conoscenze necessarie per operare in autonomia nello specifico ruolo, sulla base della valutazione degli istruttori, che per questo utilizzeranno delle schede appositamente predisposte ed approvate con determinazione del dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 99 del 16 febbraio A coloro che non otterranno una valutazione sufficiente sarà rilasciato il solo attestato di frequenza. A tal fine l Incarico Speciale per la formazione e consulenza tecnica forestale ha predisposto le schede che prevedono una valutazione in 3 classi (insufficiente, sufficiente, buono) delle operazioni fondamentali e/o delle principali conoscenze che vengono impartite durante i corsi. Per le attività condotte in gruppo, per le quali non è possibile esprimere singolarmente uno specifico giudizio, la valutazione avverrà mediante la somministrazione di un test. La valutazione viene effettuata per i corsisti che hanno frequentato almeno l 80% delle ore di durata di ciascun corso, ad eccezione di quello per responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali, cosiddetto Patentino, per il quale trova applicazione la deliberazione della Giunta Provinciale n. 559 del 7 marzo Quest ultima deliberazione prevede la frequenza obbligatoria al corso e un esame finale articolato in prove teoriche e prove pratiche organizzato dal Servizio foreste e fauna. La Scheda di valutazione dei partecipanti alla prova pratica del corso-esame per "Responsabile della conduzione di utilizzazioni forestali è stata approvata con determinazione del dirigente del Servizio Foreste e Fauna n. 99 del 16 febbraio 2011, come pure i contenuti delle prove teoriche consistenti in un test a risposta multipla e colloquio, per valutare le conoscenze della normativa che regola le utilizzazioni forestali e quella inerente la sicurezza del lavoro, nonché alcune nozioni basilari di selvicoltura, valorizzazione della produzione legnosa e meccanizzazione forestale. L esame si considera superato se il partecipante ha conseguito almeno la sufficienza in tutte le prove. Per questi motivi IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FORESTE E FAUNA - vista la L. P. 23 maggio 2007 n. 11: governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette; - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 559 del 7 marzo 2008 di Approvazione della "Disciplina concernente il patentino di idoneità tecnica per la conduzione delle utilizzazioni forestali". - vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 160 del 4 febbraio 2011 con ad oggetto L.P. 11/2007, articolo 102. Programma di corsi informativi e formativi a prevalente carattere praticoapplicativo rivolti agli addetti alle utilizzazioni forestali. ;
250 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ vista la propria determinazione n. 99 del 16 febbraio 2011 con la quale sono state approvate le schede utilizzate per la valutazione dei partecipanti ai corsi; - vista la L.P. 7/79 Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia Autonoma di Trento; determina 1) di approvare il catalogo delle attività allegato alla presente determinazione, contenente i riferimenti normativi secondo quanto riportato in premessa, la descrizione delle attività e il programma dei corsi per il 2012, da diffondere presso gli operatori tramite le strutture periferiche del Servizio Foreste e Fauna e da pubblicare sul sito internet del servizio ( e sul portale del legno trentino della CCIAA di Trento ( 2) di dare atto che le entrate derivanti dall iscrizione ai corsi saranno accertate al capitolo art. 1 del bilancio di previsione 2012 contestualmente al loro versamento; 3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino -Alto Adige. IL DIRIGENTE DOTT. MAURIZIO ZANIN
251 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 febbraio 2012, n. 107 Autorizzazione alla sdemanializzazione della p.f. 1260/3 C.C. Samone (F ) omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI omissis determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, la p.f. 1260/3 C.C. Samone, dalla categoria dei Beni Demaniali a quella dei beni del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di richiedere la pubblicazione della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di attestare che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. p. IL DIRIGENTE ING. PIERGIORGIO RECH
252 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 febbraio 2012, n. 108 Autorizzazione alla sdemanializzazione delle pp.ff. 717/14, 717/15, 717/16, 717/18 e 717/19 in C.C. Zambana. (F ) omissis omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI E GESTIONI PATRIMONIALI determina 1) di trasferire, per i motivi esposti in premessa, le pp.ff. 717/14, 717/15, 717/16, 717/18 e 717/19 in C.C. Zambana I, dalla categoria Beni Demaniali, a quella del Patrimonio Disponibile della Provincia Autonoma di Trento; 2) di richiedere la pubblicazione, per estratto, della presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige; 3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun impegno di spesa a carico del Bilancio provinciale. p. IL DIRIGENTE ING. PIERGIORGIO RECH
253 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 20 febbraio 2012, n. 81 Articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991, n. 14 (Ordinamento dei servizi socioassistenziali in provincia di Trento). Iscrizione al registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento dell Associazione Casa degli Scoiattoli con sede a Sfruz IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E ABITATIVE Premesso che: - ai sensi dell art. 38 della legge provinciale 12 luglio 1991, n.14 e s.m. gli Enti Gestori dei servizi socio-assistenziali possono stipulare convenzioni con enti pubblici e privati operanti nel settore dell assistenza e che, qualora si tratti di soggetti privati, l idoneità al convenzionamento è riconosciuta attraverso l iscrizione ad un apposito Registro istituito presso la Giunta Provinciale; - ai sensi dell art. 39, della legge sopra menzionata, nel Registro suddetto possono essere iscritte, previa domanda, le associazioni, le fondazioni, le cooperative, le organizzazioni di volontariato e le altre istituzioni private previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti: a) svolgimento nel territorio provinciale di attività socio-assistenziale senza fini di lucro; b) idonei requisiti di qualificazione degli operatori e di efficienza organizzativa e operativa; c) svolgimento di regolare attività di carattere socio-assistenziale da almeno un anno; d) rispetto delle norme che disciplinano i contratti di lavoro nel caso di impiego di lavoratori dipendenti; - esaminata la domanda di data 25 gennaio 2012 n. prot /23.3, con cui l Associazione Casa degli Scoiattoli chiede l iscrizione al Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, trasmettendo in allegato la documentazione necessaria ai fini dell istruttoria comprendente: l Atto Costitutivo e lo Statuto dell Associazione, da cui si desume che l attività dell Istituzione si sostanzia nell accoglienza e nell assistenza sia di soggetti disabili che di quelli in condizioni di disagio. Destinatari sono, infatti, i minori e gli adulti con disagio psico-sociale, familiare e con disabilità fisiche e/o psichiche che necessitano di un supporto educativo e assistenziale. L Associazione ha creato una Comunità alloggio, la quale risponde al bisogno dei soggetti sopra menzionati e dei loro familiari nelle situazioni, in cui non vi sono le condizioni di permanenza in famiglia, offrendo adeguata accoglienza residenziale per il periodo necessario. Obiettivo dell istituzione è dare sostegno e supporto alle famiglie e favorire e seguire la crescita evolutiva delle persone ospiti mediante attività che permettono lo sviluppo dell autonomia personale e sociale, la valorizzazione delle risorse e del mantenimento di abilità comportamentali, cognitive e relazionali. L associazione organizza anche eventi per favorire l integrazione e la socializzazione tra soggetti definiti normodotati e tra quelli definiti diversamente abili in un ottica di sviluppo delle potenzialità e delle risorse individuali. la relazione sull attività svolta; il bilancio consuntivo relativo all esercizio 2011; la dichiarazione del legale rappresentante sul contratto di lavoro applicato al personale; i curricula degli operatori; - vista la lettera prot. n. S144/12/53955/23.3 di data 30 gennaio 2012, con la quale il Servizio per le Politiche Sociali ed Abitative ha chiesto alla Comunità della Val di Non di fornire ogni elemento utile di valutazione circa l attività svolta dall associazione medesima;
254 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ esaminata la nota della Comunità della Val di Non inviata in data 13 febbraio 2012 prot. n. 1577/ASS, acquisita agli atti in data 20 febbraio 2012 prot n /23.3, con la quale ha confermato che tale associazione è conosciuta sul territorio; - appurato, sulla base della documentazione presentata, che l Associazione Casa degli Scoiattoli svolge funzioni socio-assistenziali e considerato che la stessa risulta rispondere ai requisiti previsti dall art. 39 della L.P.14/91 necessari per l iscrizione al Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento. - considerato che il procedimento amministrativo, di cui al presente provvedimento ha avuto inizio il 26 gennaio 2012 Vista la legge provinciale del 12 luglio 1991, n.14 e s. m.. determina 1. d iscrivere, accertato il possesso dei requisiti di cui all articolo 39 della legge provinciale 12 luglio 1991 n.14, nel Registro dei soggetti privati idonei al convenzionamento, l ASSOCIAZIONE CASA DEGLI SCOIATTOLI con sede a Sfruz; 2. di dare atto che il procedimento amministrativo, di cui al presente provvedimento ha avuto durata effettiva pari a giorni 26; 3. di disporre la pubblicazione della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. IL DIRIGENTE LUCA COMPER
255 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 24 febbraio 2012, n. 16 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Potenziamento dell impianto idroelettrico sul Rio Valle Lago Corvo" - Comune di Rabbi - Screening SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) di stabilire che il progetto Potenziamento dell impianto idroelettrico sul Rio Valle Lago Corvo sito nel Comune di Rabbi, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni: 1. (Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) il potenziamento dell impianto idroelettrico esistente è vincolato al mantenimento in alveo di un portata di rispetto costante pari a 300 l/sec e limitato ad una portata massima derivabile pari a 600 l/sec, quest ultima finalizzata a consentire una modulazione naturale delle portate mediante il parziale mantenimento in alveo dei picchi stagionali; 2. (Servizio utilizzazione delle acque pubbliche, Servizio foreste e fauna) gli interventi di adeguamento dell opera di presa, ai fini dell aumento del prelievo ad utilizzo idroelettrico e del mantenimento in alveo della portata di rispetto, dovranno essere progettati in maniera idonea a garantire la migrazione della fauna ittica lungo l alveo del torrente e ad evitare che la stessa venga intercettata dal sistema di derivazione (adozione di griglia con passo inferiore a 5 mm in alveo o all interno della vasca di sedimentazione garantendo una via di fuga per i pesci); nell esecuzione di interventi diretti in alveo, che dovranno prevedere un adeguato ripristino ambientale, le operazioni che possono causare intorbidamento delle acque non dovranno essere realizzate nei periodi dell anno maggiormente critici per la riproduzione e lo sviluppo della fauna ittica; 3. (Servizio foreste e fauna, Servizio bacini montani, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) lo scarico della centrale dovrà essere dotato di un dissipatore adeguatamente dimensionato affinché la portata restituita al corso d acqua non causi disturbo alla risalita dei pesci o processi d instabilità dell alveo; 4. (Comune di Rabbi, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) per la sua definitiva approvazione il progetto dovrà essere supportato da una valutazione in ordine ai limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità imposti dal d.p.c.m. 7 luglio 2003 attuativo della legge quadro n. 36 del 22 febbraio 2001 in materia di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici; 5. (Comune di Rabbi, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) il progetto dovrà inoltre essere supportato da un integrazione dello studio d impatto acustico, redatta da un tecnico competente, volta a verificare il rispetto dei limiti di rumorosità attualmente in vigore (dpcm 1 marzo 1991 art. 6 e livello differenziale) ed accertare che le caratteristiche acustiche dell edificio centrale siano in grado di garantire i limiti più restrittivi che saranno introdotti con la classificazione acustica comunale, individuando gli interventi eventualmente necessari per il contenimento della rumorosità;
256 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ) di stabilire che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, il Sig. Guido Paternoster, in qualità di legale rappresentante della Tecnoimpianti Energia s.r.l., avente sede legale in Taio (TN), via Roma 82, nonché in copia ai Servizi ed Enti coinvolti in istruttoria: Azienda provinciale per l energia, Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Servizio Bacini montani, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Servizio Foreste e fauna, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio utilizzazione delle acque pubbliche e Comune di Rabbi; 3) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE
257 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 28 febbraio 2012, n. 17 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto "Centrale idroelettrica sul torrente Magnone e ricostruzione della pescicoltura in loc. Freri" - Comune di Tenno - Screening SCR Proponente: Comune di Tenno. Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell impatto ambientale omissis omissis IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE determina 1) di stabilire che il progetto Realizzazione di una centrale idroelettrica sul torrente Magnone e ricostruzione della pescicoltura in loc. Freri sito nel Comune di Tenno, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale a condizione che siano rispettate le seguenti disposizioni: PRESCRIZIONI 1) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Al fine di assicurare il mantenimento della continuità fluviale, il progetto definitivo deve prevedere l impiego di una griglia tipo Coanda che consenta la permanenza in alveo, attraverso una canaletta adeguatamente dimensionata all interno del corpo briglia, entro il 31 dicembre 2016, di una portata di rispetto almeno pari al deflusso minimo vitale prescritto dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. 2) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - In fase di cantierizzazione le operazioni previste all interno dell alveo devono essere realizzate in modo tale da prevenire qualsiasi intorbidamento o sversamento in acqua di sostanze estranee che possano alterarne lo stato di qualità o compromettere la vegetazione e la fauna ad essa ecologicamente connesse. I lavori in alveo devono essere e- seguiti nei soli periodi durante i quali non vengono pregiudicate le fasi riproduttive della fauna ittica presente. 3) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente - Servizio Bacini montani) - In sede di progettazione definitiva, al fine del raggiungimento degli obiettivi di qualità del corpo idrico, devono essere previsti interventi di ripristino volti ad assicurare sia la ricostituzione dello stato naturale nei tratti interessati dai cantieri sia la conservazione ed il recupero della vegetazione riparia nei tratti laddove risulta già compromessa ante operam. I relativi progetti di riqualificazione fluviale devono essere approvati dall Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente e dal Sevizio Bacini montani. 4) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Entro sessanta giorni dal presente provvedimento deve essere depositata al Settore Informazione e monitoraggi dell APPA la versione definitiva del piano di monitoraggio del corso d acqua. Il piano deve essere concordato preventivamente con l APPA e finalizzato alla valutazione di: a) stato di qualità attuale del corso d acqua, b) impatto dei futuri interventi di adeguamento dell opera di presa esistente, c) impatto dei futuri interventi di realizzazione e messa in esercizio della centrale idroelettrica, d) inizio del rilascio del DMV richiesto dal Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche. L applicazione del piano, pertanto, deve iniziare prima della cantierizzazione e proseguire fino al termine della attuale concessione a derivare a scopo ittiogenico (2018). Il piano di monitoraggio deve prevedere almeno le seguenti misure: - misura della portata in continuo; - misura del parametri: COD, BOD5, Ossigeno disciolto, Azoto ammoniacale e nitrico, Fosforo totale, Escherichia Coli con cadenza trimestrale su tre punti da concordare con il Settore informa-
258 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ zione e monitoraggi dell APPA, di cui uno collocato a monte dell opera di presa, uno nel tratto interessato al prelievo ed uno a valle della restituzione; - monitoraggio IBE nei tre punti individuati per le analisi chimiche da svolgersi due volte l anno nei periodi di magra invernale ed estiva (febbraio-marzo e settembre-ottobre). La stazione di monitoraggio delle portate in continuo, in base a quanto sopra, pertanto, deve rimanere attiva per l intera durata del piano di monitoraggio. I giorni in cui vengono eseguite le analisi devono essere comunicati all APPA con almeno 15 giorni di anticipo, al fine di consentire un eventuale sopralluogo congiunto. Al termine di ogni anno di monitoraggio deve essere fornita all APPA una relazione riassuntiva dei risultati ottenuti. Ulteriori analisi specifiche possono essere successivamente richieste dall APPA in funzione dei monitoraggi precedenti. 5) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - L applicazione del metodo IFF nell ambito del piano di monitoraggio deve estendersi fino a coprire il tratto a monte della proposta nuova opera di presa interrata in sinistra orografica. Tale estensione del monitoraggio IFF è funzionale a consentire il confronto tra lo stato attuale e quello futuro lungo l intero tratto di interesse idroelettrico, al fine di verificare la compatibilità ambientale di entrambe le fasi progettuali. La rilevazione IFF deve essere ripetuta preventivamente ad un eventuale richiesta di modifica della derivazione. 6) (Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio) - In fase di progettazione definitiva, con riferimento alla collocazione dell edificio centrale, deve essere attentamente studiata la possibilità di incassare totalmente il volume tecnico nel versante sotto strada, secondo l andamento del pendio e dei muri di sostegno presenti. Analogamente, nel caso del rinnovo totale delle vasche della pescicoltura deve essere valutata l ipotesi del potenziamento delle stesse ed il riutilizzo totale del sedime dell opera esistente, anche in relazione agli esiti dello studio di compatibilità di cui al seguente richiamo normativo n. 1. In fase di cantierizzazione devono essere particolarmente curati i ripristini, in particolare deve essere ripristinato post scavo lo stato presente dei luoghi senza lasciar traccia dell operato della posa della condotta. Infine, in sede di analisi dei dati del prescritto monitoraggio, deve essere attentamente valutato l effetto dell abbassamento del tirante idrico dovuto alla derivazione per il funzionamento dell avannotteria (40 l/s). 7) (Servizio Bacini montani) - In fase di progettazione definitiva, la collocazione dell edificio centrale deve essere riproposta all esterno della fascia di rispetto idraulico, pari a 10 m dall argine o dal confine delle particelle demaniali. In relazione al progetto dell opera di presa a monte, a livello definitivo devono essere adeguatamente approfondite le caratteristiche tecniche dei terreni e le eventuali criticità che si potrebbero incontrare durante l esecuzione delle opere, anticipando a livello di progettazione definitiva le problematiche della fase di cantierizzazione. In sede autorizzativa tali criticità devono essere valutate anche in considerazione del parere del Servizio Geologico. 8) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Nell ambito del progetto definitivo lo studio di impatto acustico deve essere integrato specificando le caratteristiche costruttive e le proprietà dei materiali impiegati nella costruzione del edificio centrale. La metodologia di studio deve fare riferimento alla norma tecnica UNI EN :2003 che permette di determinare il livello di potenza sonora irradiato dall involucro di un edificio a partire dal rumore presente all interno dello stesso. Il dato di potenza sonora così ottenuto costituisce il parametro base per determinare il livello di pressione sonora ad una certa distanza dall edificio. Nella valutazione di impatto acustico, infine, deve essere descritta l eventuale presenza di un impianto di raffreddamento ovvero di altre soluzioni tecniche in grado di assicurare l ordinaria chiusura di porte e finestre dell edificio centrale, anche in fase di esercizio. Si ricorda, infine, che la citata documentazione deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell art. 2, comma 6 della Legge n. 447/95 recante Legge quadro sull inquinamento acustico. RICHIAMI NORMATIVI 1) (Incarico speciale per la programmazione di protezione civile) - In relazione alla realizzazione di nuove vasche e locali di servizio della pescicoltura, come previsti nella seconda fase di progetto, in aree classificate come produttive dalla pianificazione urbanistica vigente e già inquadrate come aree a rischio elevato (R3), si ricorda la necessità di redigere, in applicazione dell art. 17 delle norme di attuazione del Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche, un apposito studio di compatibilità. 2) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Qualora il proponente intenda utilizzare le terre e rocce da scavo quali sottoprodotti per rinterri e riempimenti, deve presentare all autorità competente gli elaborati e la modulistica previsti dalla deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 maggio In caso contrario il materiale asportato deve essere gestito nell ambito della disciplina dei rifiuti.
259 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ ) (Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente) - Con riferimento alla realizzazione del nuovo tratto di linea in media tensione (MT) e del nuovo edificio centrale, il progetto definitivo deve assicurare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e/o degli obiettivi di qualità imposti dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, ricorrendo eventualmente al calcolo delle distanze di prima approssimazione (DPA), ai sensi del D.Dirett. 29 maggio 2008 Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti. A tale proposito, si ricorda che il paragrafo 3.2 dell allegato al citato D.Dirett. esonera dal calcolo della DPA le linee in MT in cavo cordato a elica, aeree o interrate. 2) di stabilire che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, il sig. Carlo Michele Remia, in qualità di Sindaco del Comune di Tenno, nonché in copia ai Servizi ed Enti coinvolti in istruttoria: Agenzia provinciale per la protezione dell ambiente, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Agenzia Provinciale per l energia, Servizio Bacini montani, Servizio Foreste e fauna, Servizio Geologico, Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, Incarico speciale per la programmazione di protezione civile, Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche e Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio; 3) di stabilire che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE
260 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Disposizioni - determinazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE del 29 febbraio 2012, n. 18 Procedura di verifica di cui all'art. 3 del d.p.g.p. 22 novembre 1989, n /Leg. e s.m.: Valutazione tecnica preliminare della significatività dell'impatto ambientale del progetto Centro di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi loc. Fossati Comune di Vezzano - progetto SCR Non sottoposizione alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale omissis IL DIRIGENTE SERVIZIO VALUTAZIONE AMBIENTALE omissis determina 1) che il progetto Centro di stoccaggio di rifiuti non pericolosi e pericolosi loc. Fossati sito nel Comune di Vezzano, per le motivazioni espresse in premessa, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell impatto ambientale subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni: Prescrizioni 1. (Servizio Antincendi e protezione civile) Nelle successive fasi dovrà essere attivato presso il Servizio Antincendi e protezione civile il procedimento tecnico amministrativo al fine dell ottenimento del certificato di prevenzione incendi ai sensi del d.p.r. 01/08/2010, n Tenuto anche conto della vicinanza all abitato, le soluzioni tecnico/gestionali da adottare all interno dello stabilimento per garantire la sicurezza antincendio, dovranno essere valutate anche in funzione della quantità, delle caratteristiche d infiammabilità e della tossicità dei vari materiali stoccati. Dovranno altresì essere adottate idonee misure per evitare l accesso all area a personale non autorizzato (illuminazione, recinzione, video sorveglianza, ecc.). 2. (Comune di Vezzano, Servizio geologico) Nell ambito dei successivi procedimenti autorizzatori e/o concessori il proponente dovrà produrre un approfondimento di indagine in merito alla problematica di caduta massi dalla parete rocciosa soprastante il futuro intervento. Detto approfondimento dovrà essere mirato all analisi ed alla descrizione della parete rocciosa soprastante, all individuazione delle volumetrie di possibile distacco, all analisi delle traiettorie di caduta al fine di consentire un corretto dimensionamento delle necessarie opere di difesa. 3. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) Appena l attività del centro sarà a regime il proponente dovrà eseguire una valutazione dell impatto acustico allo scopo di verificare l effettivo rispetto dei valori limite stabiliti dalla normativa vigente. I risultati di detta valutazione devono essere trasmessi all Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente entro un anno dall inizio dell attività. 4. (Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente) Per quanto riguarda i rifiuti fermentescibili, specifiche prescrizioni potranno essere definite dall Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente con i provvedimenti autorizzatori in materia di gestione rifiuti. Nell ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori il progettista dovrà ulteriormente dettagliare le disposizioni tecniche adottate per contenere eventuali spandimenti accidentali, prevedendo, se necessario, la presenza di bacini di contenimento mobili per i rifiuti liquidi incompatibili, e le azioni da intraprendere per impedire alle acque meteoriche provenienti dai piazzali e agli eventuali sversamenti di confluire nella roggia adiacente il centro.
261 Bollettino Ufficiale n. 10/I-II del 06/03/2012 / Amtsblatt Nr. 10/I-II vom 06/03/ Raccomandazioni ed indicazioni normative 1. Per quanto riguarda il riutilizzo dell acqua piovana si informa che secondo quanto stabilito dal comma 2 dell art. 2 del Regolamento per la semplificazione e la disciplina dei procedimenti riguardanti derivazioni e utilizzazioni di acqua pubblica approvato con d.p.p. n /Leg. di data 23 giugno 2008 possono essere effettuati liberamente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di edilizia, urbanistica, di tutela ambientale ed igienico - sanitaria la raccolta di acqua piovana in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici. 2) che il contenuto integrale del presente provvedimento venga comunicato al proponente dell intervento, Osvaldo Carbonari, in qualità di legale rappresentante della ditta La Cicogna s.c., nonché in copia ai Servizi ed Enti coinvolti in istruttoria: Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente Settore Gestione ambientale, Agenzia per la depurazione Ufficio rifiuti, Servizio Antincendi e protezione civile, Servizio Gestione strade, Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie, Servizio Geologico, Servizio Industria e artigianato, Servizio Bacini montani, Incarico Speciale per la programmazione di protezione civile, Servizio Utilizzazione acque pubbliche, Servizio Conservazione della natura e valorizzazione ambientale, Azienda provinciale per i servizi sanitari, Comune di Vezzano e Comunità della Valle dei Laghi; 3) che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino - Alto Adige. IL DIRIGENTE DOTT. ENRICO MENAPACE
2. IL CONTESTO PROGRAMMATICO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
ALLEGATO 1 CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA MODIFICA DELL ALIMENTAZIONE CON CARBURANTI MENO INQUINANTI. 1. LA DISCIPLINA NORMATIVA
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Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 25/01/2011 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 25/01/2011 95 59247 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2010 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del
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DISCIPLINARE TECNICO RELATIVO ALL EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER L ACQUISTO/TRASFORMAZIONE DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE E PER LA SOSTITUZIONE DI VECCHIE CALDAIE PER RISCALDAMENTO CON NUOVE CALDAIE
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 14 marzo 2013, n. 449 Modifica della deliberazione 18 luglio 2008, n. 1820 (Sistema di accreditamento per l'affidamento in gestione degli interventi formativi cofinanziati
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140 79470 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 13 aprile 2012, n. 710 Approvazione dei criteri e modalità per il finanziamento dei
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Bollettino Ufficiale n. 4/I-II del 26/01/2010 / Amtsblatt Nr. 4/I-II vom 26/01/2010 73 56384 Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2009 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del
Quadro normativo delle Regioni e Province Autonome sulla VAS LIGURIA. Disciplina della valutazione di impatto ambientale.
L.R. 4/09/1997, n. 36. Pubblicata nel B.U. Liguria 17 settembre 1997, n. 16, L.R. 30/12/1998, n. 38. Pubblicata nel B.U. Liguria 20 gennaio 1999, n. 1. L.R. 4/08/2006, n. 20. Pubblicata nel B.U. Liguria
COMUNE DI AREZZO. Art. 1 Oggetto
COMUNE DI AREZZO DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI AI PRIVATI PER L ACQUISTO DI VEICOLI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE O TRASFORMAZIONI A GAS DI VEICOLI EURO 0 - ANNO 2006 (Allegato al
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Ritenuto necessario provvedere in merito;
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