Le poste tra risarcimento e indennizzo
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1 Le poste tra risarcimento e indennizzo di Clarissa Cerri, cultore della materia di Diritto civile Nota Corte Costituzionale, 11 febbraio 2011, n. 46. SINTESI: È stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui esclude la responsabilità dell Amministrazione e dei concessionari del servizio telegrafico, poiché, sebbene abrogato dall art. 218 d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), continuerebbe ad essere applicato per le fattispecie verificatesi prima dell entrata in vigore della norma abrogatrice, quindi, anche nel caso oggetto della decisione della Corte. Nel caso di conclamato inadempimento del servizio postale, per mancato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio di posta celere, l Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico sono pertanto responsabili ed il risarcimento va rapportato al danno effettivamente subito in luogo del rimborso del solo costo sostenuto per il servizio. * * * SOMMARIO: 1. Il caso. 2. La decisione. 3. I precedenti: dal privilegio alla responsabilità. * * * 1. Il caso. La società Gestione Epurazione Ambiente GEA s.p.a. ha convenuto avanti il Tribunale di Napoli (giudice rimettente) Poste italiane s.p.a. per ottenere un risarcimento dei danni patiti a seguito del ritardato recapito di un plico spedito con il servizio di postacelere. Nello specifico, la spedizione concerneva documentazione necessaria per la partecipazione ad una gara per l affidamento, tramite procedura negoziale, di alcuni lavori concernenti un impianto di depurazione. Per un grave ed immotivato errore, il vettore ha effettuato la consegna in un luogo diverso da quello indicato (errando addirittura la città) e ciò ha causato l esclusione della GEA dalla partecipazione alla gara, per scadenza dei termini. La società attrice, dopo aver diffusamente illustrato che, se il plico fosse stato consegnato regolarmente, si sarebbe aggiudicata l appalto, in quanto aveva offerto prezzi sensibilmente inferiori rispetto ai concorrenti, chiedeva l integrale risarcimento del danno subito. Poste italiane s.p.a., costituitasi, riconoscendo il proprio inadempimento, rappresentava di aver provveduto al rimborso delle sole pure spese sostenute dall attrice (pari ad 7,23), alla luce del d.p.r. n. 156/1973, nonché della Carta della Qualità sui servizi postali. Il Tribunale di Napoli ha dubitato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell art. 6 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (approvazione del testo unico
2 delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) ( 1 ), nella parte in cui stabilisce che il gestore del servizio «non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge», per il caso di postacelere. Sempre secondo il Tribunale ordinario, questa esclusione o limitazione di responsabilità, violerebbe i principi di ragionevolezza ed eguaglianza, «rappresentando un anacronistico privilegio in favore del concessionario del servizio postale, nonostante la natura privatistica del rapporto» e non «consentirebbe all utente danneggiato di far valere in giudizio il diritto ad ottenere un risarcimento in misura superiore a quella predeterminata per legge». Il Tribunale di Napoli ha perciò sollevato la questione di legittimità costituzionale dell art. 6 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, in relazione agli artt. 3 e 24 cost. 2. La decisione della Corte Costituzionale. Innanzitutto, richiamando i propri precedenti conformi sul punto, la Corte ha preliminarmente respinto l istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane s.p.a. in quanto la sospensione feriale dei termini non si applica al processo costituzionale, per le esigenze di certezza e rapidità, cui lo stesso è chiamato a sottostare. Venendo al merito della vicenda, la Corte ha dichiarato la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell art. 6 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, sollevata in riferimento all art. 3 cost. In particolare, ha osservato la Corte, che la norma, nonostante sia stata abrogata dall art. 218 del d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), seguendo la motivazione del giudice rimettente, risulta applicabile ratione temporis nel giudizio a quo. L impugnato art. 6 è richiamato dall art. 19, comma 1º, d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261 (Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio) ( 2 ), il quale, nel disciplinare la responsabilità «per la fornitura del servizio universale», applica al gestore di tale servizio (all attualità Poste Italiane s.p.a.) la generale regola di irresponsabilità prevista per ( 1 ) L art. 6 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156 (codice postale), stabilisce: «l Amministrazione non incontra alcuna responsabilità per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente, stabiliti dalla legge. La medesima norma è applicabile ai concessionari dei servizi». ( 2 ) Che stabilisce: «1. La disciplina della responsabilità per la fornitura del servizio universale è fissata dall articolo 6 del codice postale e delle telecomunicazioni approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, 2. Per gli operatori diversi dal fornitore del servizio universale si applicano le norme di diritto civile. rinvia all art. 6 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, per quanto concerne l esclusione di responsabilità dell amministrazione che all epoca gestiva i servizi postali».
3 l Amministrazione postale pubblica per i servizi postali, di bancoposta e delle telecomunicazioni «fuori dei casi e dei limiti espressamente stabiliti dalla legge». Orbene, la Corte Costituzionale aveva già affermato per il caso del servizio telegrafico (cfr. sent. n. 254 del 2002) che sebbene sia «sempre possibile delineare, in materia di responsabilità per danni causati agli utenti del servizio postale, una disciplina speciale ispirata a criteri più restrittivi di quella ordinaria, in rapporto alla complessità tecnica della gestione del servizio e dell esigenza del contenimento dei costi», tuttavia la mancanza di una disciplina della responsabilità del gestore del servizio può facilmente tradursi in un «privilegio privo di connessione con obiettive caratteristiche del servizio e, perciò, lesivo, al tempo stesso, del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall art. 3 della Costituzione». Ed anche nel caso in esame, infatti, il servizio di postacelere ha beneficiato di un esclusione di responsabilità secondo un criterio soggettivo, visto che il legislatore, attraverso l impugnato art. 6, ha inteso escludere che il ritardato recapito determini una responsabilità di tipo risarcitorio, tranne nei limiti espressamente previsti dal decreto ministeriale 9 aprile 2001 (Carta della qualità del servizio pubblico postale). Infatti la mera corresponsione/restituzione del costo per la spedizione non è certamente in grado di assolvere alla funzione risarcitoria del danno arrecato, per la mancata o ritardata spedizione, all utente che aveva scelto il servizio celere proprio in vista delle sue caratteristiche. Ciò ha comportato, quindi, una totale ed immotivata esclusione di responsabilità in capo all Amministrazione di Poste Italiane s.p.a. ed un inaccettabile immunità. La norma impugnata, in buona sostanza, ha determinato in favore del gestore un ingiustificato privilegio, facendo venire meno qualsiasi ragionevole equilibrio tra le esigenze del gestore e quelle degli utenti del servizio, equilibrio che secondo la costante giurisprudenza della Corte, il legislatore avrebbe dovuto realizzare, essendo venuta meno la concezione puramente amministrativa del servizio postale e quindi «la possibilità di collegare tali limitazioni di responsabilità alla necessità di garantire la discrezionalità dell Amministrazione» (cfr. sent. n. 463 del 1997). Tale privilegio ha determinato, quindi, la violazione del canone di ragionevolezza e del principio di eguaglianza garantiti dall art. 3 cost., con conseguente illegittimità costituzionale dell art. 6 del codice postale nella parte in cui esclude, in mancanza di speciali norme di legge, qualsiasi responsabilità delle Poste per il ritardato recapito delle spedizioni di postacelere. E la pronuncia di illegittimità costituzionale con riferimento all art. 3, della Costituzione, ha determinato l assorbimento della questione posta con riferimento all art. 24 cost. 3. I precedenti: dal privilegio alla responsabilità.
4 La decisione in commento si segnala per molteplici ragioni. Innanzitutto, la Corte ha respinto l istanza di rimessione in termini avanzata da Poste Italiane s.p.a., poiché l istituto della sospensione feriale dei termini non trova applicazione nel processo costituzionale, rapido e certo, secondo un orientamento che si è andato consolidando nel tempo (l ha ribadito anche la recente sentenza della Corte cost., 23 giugno 2010, n. 278 ( 3 ). Non solo. In un caso analogo al presente, la Corte cost., 20 giugno 2002, n. 254 ( 4 ), aveva dichiarato che «è incostituzionale l art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispone che, in mancanza di speciali norme di legge, l amministrazione e i concessionari del servizio non incontrano alcuna responsabilità per il mancato recapito del telegramma». Dalla predetta sentenza è emerso, infatti, che l esclusione di qualsiasi responsabilità per il mancato recapito del telegramma sminuisce il rapporto privatistico tra Poste ed utenti del servizio telegrafico e rappresenta «un anacronistico privilegio», privo di connessione con le caratteristiche del servizio e, quindi, in chiaro contrasto con il canone di ragionevolezza e con il principio di eguaglianza garantiti dall art. 3 cost. La Corte aveva auspicato un intervento legislativo al fine di realizzare, derogando le norme comuni della responsabilità civile, un ragionevole punto di equilibrio tra le esigenze del gestore e del servizio telegrafico e quelle degli utenti del servizio medesimo. L immunità da responsabilità della quale beneficerebbe l Amministrazione delle poste, per il mancato recapito della corrispondenza raccomandata, costituirebbe un ingiustificato privilegio per un servizio organizzato come impresa gestita dallo Stato e che rappresenta una forma di partecipazione all attività economica. Sarebbe, inoltre, irragionevole la disparità di trattamento tra utenti di servizi al pubblico ed ingiustificata la irresponsabilità dell Amministrazione postale, mentre si tende ad accentuare il carattere privatistico ed imprenditoriale di tali servizi. Ed in precedenza, la Corte cost., 30 dicembre 1997, n. 463 ( 5 ) aveva già deciso che «è incostituzionale l art. 6 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, nella parte in cui dispone che ( 3 ) Che si può leggere per esteso nel sito della Corte Costituzionale: ( 4 ) Pubblicata in Foro it., 2002, I, c. 2570, con nota di BELLANTUONO; in Cons. Stato, 2002, II, p. 815; in Giust. civ., 2002, I, p. 2074; in Riv. corte conti, 2002, fasc. 3, p. 218; in Vita not., 2002, p. 795; in Guida al dir., 2002, fasc. 29, p. 92, con nota di MEZZACAPO ed in Dir. e giustizia, 2002, fasc. 31, p. 23, con nota di PLAIA. ( 5 ) In Foro it., 1998, I, p. 682; in Cons. Stato, 1997, II, p. 2020; in Arch. civ., 1998, p. 147; in Danno e resp., 1998, p. 226, con nota di COSENTINO; in Nuovo dir., 1998, p. 166; in Foro amm., 1997, p. 2982, con nota di CAPUTO; in Giur. it., 1998, p. 1025; in Giur. cost., 1997, p. 4050; in Giust. civ., 1998, I, p. 2119, con nota di TROIANO; in Gazzetta giur., 1998, fasc. 5, p. 40; in Guida al dir., 1998, fasc. 3, p. 50, con nota di SACCHETTINI ed in Banca, borsa, tit. cred., 1998, II, p. 621.
5 l amministrazione postale non è tenuta al risarcimento dei danni in caso di colpevole ritardo nella rinnovazione di assegno postale localizzato, smarrito, distrutto o sottratto durante la trasmissione all ufficio di pagamento designato dal traente». L amministrazione, d altro canto, aveva da sempre beneficiato di un indubbio privilegio che la rendeva di fatto irresponsabile, sia in virtù degli artt. 6, 28, 48 e 93 del d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156, finalizzati a limitare l importo dell indennizzo dovuto dall Ente in una somma predeterminata e pari a dieci volte il diritto fisso di raccomandazione, sia in base ad alcune sentenze della giustizia ordinaria. Ci si riferisce, ad esempio, ad un caso analogo a quello esaminato dalla ultima decisione citata della corte costituzionale. La Cass. civ., 7 maggio 1998, n ( 6 ) aveva deciso che «l amministrazione postale non è tenuta a corrispondere alcun risarcimento, a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale, al destinatario di una raccomandata con tassa a carico che, a causa dello smarrimento della comunicazione inviatagli, abbia perso un posto di lavoro conseguito con pubblico concorso». Ed ancora, la giurisprudenza di merito, in una vicenda che vedeva sempre coinvolta le Poste Italiane, aveva deciso che «non è risarcibile il c.d. «danno per perdita di chance», quando manchi la specifica prova della sussistenza di un serio grado di probabilità di conseguire l utilità finale» ( 7 ). Si desidera osservare che la giurisprudenza ordinaria, comunque, ha avuto modo di pronunciarsi anche in maniera critica sulla normativa richiamata, «aggirando talvolta il limite legale», come è stato osservato in dottrina ( 8 ). Si è andata così affermando la responsabilità delle Poste per l appropriazione dolosa di somme di denaro da parte di un dipendente ( 9 ); allo stesso modo, si è disposto il risarcimento a favore di un utente pari al valore del vaglia cambiario non recapitato ( 10 ). ( 6 ) Pubblicata in Danno e resp., 1998, p. 674, con nota di BELLANTUONO e di COSENTINO, Summum ius, summa iniuria: la cassazione e l irresponsabilità dell ente poste; e in Resp. civ., 1998, p. 1400, con nota di LIO, Disservizi postali e perdita di chance tra responsabilità contrattuale e responsabilità aquiliana delle poste, ed in Guida al dir., 1998, fasc. 23, p. 55, con nota di KRASNA. ( 7 ) Sentenza del Trib. Termini Imerese, 10 maggio 1999, in Giur. it., 1999, p. 2073, con nota di TORRESI. ( 8 ) Cfr. FRANZONI, La chance nella casistica recente, in La resp civ., 2005, p. 446 e ss. ( 9 ) È il caso deciso da Cass., 14 maggio 1997, n. 4232, in Mass. Foro it., ( 10 ) È il caso deciso da Cass., 28 maggio 1996, n (in Giust. civ., 1997, I, p ed in Banca, borsa, tit. cred., 1997, II, p. 375): «in caso di perdita o manomissione di raccomandate con le quali siano spediti vaglia cambiari emessi in commutazione dei debiti dello stato a norma dell art. 42 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 602, sussiste (ove ricorrano gli altri elementi integrativi dell illecito) la responsabilità a titolo risarcitorio dell amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nei confronti del destinatario del plico e l ammontare del risarcimento non può essere contenuto in una somma pari a dieci volte l importo del diritto raccomandato (come previsto dall art. 28 d.p.r. 29 marzo 1973, n. 156)».
6 Non vi è dubbio che la sentenza in commento abbia avuto cura di confermare, ancora una volta, la fine di un immunità ingiustificata e contraria ai principi costituzionali di parità di trattamento col che, favorevolmente registriamo un ulteriore conquista a vantaggio dei consumatori-utenti di servizi essenziali.
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