Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.
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- Miranda Nigro
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1 PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del 26 marzo 2012 Apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati nei concorsi pubblici. Il Supremo Organo di Giustizia Amministrativa, chiamato a decidere se fosse da considerare come segno di riconoscimento l apposizione di cancellature su un elaborato,nella sentenza ha evidenziato che, in materia di pubblici concorsi, le regole che vietano l apposizione di segni di riconoscimento sugli elaborati scritti sono finalizzate a garantire l anonimato di tali prove, a salvaguardia della par condicio tra i candidati, per cui ciò che rileva è l astratta idoneità del segno apposto sull elaborato a fungere da elemento di identificazione del candidato.secondo il Collegio l apposizione di cancellature sui compiti è fatto riconducibile ad una incertezza usuale nei candidati, rilevabile nella maggior parte degli elaborati di una selezione concorsuale e non connotata da un carattere di anomalia tale da poter mettere la Commissione o un suo componente in condizione di riconoscerne l autore. Alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha stabilito che l apposizione di cancellature sugli elaborati non è configurabile come segno di riconoscimento dell idendità dell autore del compito. Sentenza n del 02 aprile 2012 Concorsi pubblici: sufficiente il voto numerico per la valutazione delle prove. Costituisce ius receptum il principio secondo cui il voto numerico, attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte ed orali di un concorso pubblico, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (salvo il caso in cui, mancando l unanimità, uno dei commissari solleciti specifiche determinazioni).
2 La motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere al principio di economicità e proporzionalità dell azione amministrativa di valutazione, assicura infatti la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato. Consiglio di Stato Sentenza n. 391 del 27 gennaio 2012 Esame di Stato: legittimamente escluso il candidato in possesso di cellulare non consegnato. La nota ministeriale n dell 11 maggio 2010, essendo stata emanata per determinare i criteri da seguire in via generale sugli adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all esame di Stato. Anno scolastico , ha ritenuto di tenere conto, come peraltro già avvenuto in passato da altre circolari, dell evoluzione tecnologica, che ha avuto luogo nel settore dei mezzi di comunicazione, integrando le prescrizioni comportamentali già contenute nella previgente normativa. Nel caso di specie il presidente della commissione d esami, in apertura della prova, ha invitato i candidati alla consegna obbligatoria di qualsiasi strumento di comunicazione con l esterno., secondo quanto previsto dalla vigente normativa, segnalando le specifiche conseguenze della violazione di tale prescrizione (verbale della commissione d esame del 22 giugno 2010, n.5). Non avendo l appellato ottemperato a questo invito e avendo il suo telefono squillato (con conseguente verifica della inottemperanza), la commissione ha legittimamente stabilito di escluderlo dalle prove d esame. Consiglio di Stato Sentenza n. 380 del 27 gennaio 2012 Assunzione da quota di riserva: necessario lo stato di disoccupazione del disabile al momento della presentazione della domanda di inserimento in graduatoria.la disposizione di cui all art. 16 della l. n. 68 del 1999 ammette il riconoscimento della c.d. quota di riserva in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Il Collegio ritiene di aderire all ormai consolidato orientamento secondo cui l art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all art. 8 l. n L appello è fondato.
3 Infatti, risulta nel caso di specie corretto l operato degli uffici scolastici, i quali avevano inteso la disposizione di cui all art. 16 della l. n. 68 del 1999 di guisa tale da ammettere, sì, il riconoscimento della c.d. quota di riserva in favore del disabile privo dello stato di disoccupazione al momento di approvazione della graduatoria, ma a condizione che il medesimo disabile fosse in possesso di tale qualità quanto meno al momento di presentazione della domanda. La nuova disposizione, introdotta con il comma 2 dell art. 16 l. n. 68 del 1999 (secondo cui i disabili che abbiano conseguito le idoneità nei concorsi pubblici possono essere assunti, ai fini dell adempimento dell obbligo di cui all articolo 3, anche se non versino in stato di disoccupazione ( ) ) ha innovato al sistema normativo delle assunzioni privilegiate dei disabili, laddove posto in comparazione con il previgente art. 19 della l. 482 del 1968, il quale richiedeva pacificamente che l aspirante fosse in possesso dello stato di disoccupazione sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di approvazione della graduatoria. All indomani della novella del 1999 si è andato formando un orientamento giurisprudenziale (di cui la pronuncia gravata costituisce un esempio) secondo cui l intervento riformatore avrebbe
4 determinato una radicale riforma del regime previgente, con la conseguenza che le assunzioni privilegiate del personale disabile sarebbero ormai consentite a prescindere dal possesso dello stato di disoccupazione sia al momento iniziale della procedura, sia al momento dell approvazione della graduatoria e della successiva chiamata per l assunzione. Il Collegio ritiene, tuttavia, di aderire piuttosto all ormai consolidato orientamento secondo cui l art. 16 comma 2, l. n. 68 del 1999 non debba essere inteso nel senso che la riserva di cui all art. 8 l. n. 68 del 1999 possa essere considerata come scissa dallo stato di disoccupazione (il quale risulta sempre necessario), ma vada vista come disposizione di carattere generale che consente, in definitiva e con previsione di favore, l assunzione del disabile non più disoccupato, purché in possesso del requisito all atto della partecipazione al concorso (in tal senso: Cons. Stato, VI, 23 maggio 2008, n. 2490; 29 aprile 2008, n. 1910). Questa interpretazione è l unica che pare legittimata dalla lettera dell art. 7 della citata legge la quale, nell indicare le modalità delle assunzioni obbligatorie, dispone che, per le assunzioni concorsuali, i lavoratori disabili debbano essere iscritti negli elenchi menzionati all art. 8 comma 2,
5 per poter beneficiare della «riserva dei posti nei limiti della complessiva quota d obbligo e fino al 50% dei posti messi a concorso», dal che consegue che lo stato di disoccupato debba essere posseduto necessariamente, se non altro ai fini di poter beneficiare dell aliquota dei posti a concorso (in tal senso Cons. Stato, VI, 27 luglio 2007, n. 4181). Del resto, l assunto della qui appellata sentenza sembra poggiare su una sorta di precostituita prevalenza del dato testuale di cui al comma 2 dell art. 16 (il quale non menziona espressamente il momento in cui il mancato possesso dello stato di disoccupazione possa nondimeno risultare indifferente ai fini dell assunzione) sul richiamato art. 7 (il quale richiede in modo espresso l iscrizione del candidato negli elenchi dei disabili che risultino disoccupati). Ma così si pone una contraddizione interna alla legge del 1999, che di fatto realizza un interpretazione abrogatrice dell inciso contenuto nel comma 2 dell art. 7 l. n. 68 del 1999, perché ne nega ogni reale portata al riguardo. Perciò è assunto non condivisibile, mentre va invece condivisa la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, che pone in sistema la successione delle due richiamate previsioni normative.
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