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1 ANCONA ANNO XLVIII N. 42 REPUBBLICA ITALIANA BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE SOMMARIO ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 concernente: Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche pag Il Bollettino della Regione Marche si pubblica in Ancona e di norma esce una volta alla settimana, il giovedì. La Direzione e la Redazione sono presso la Regione Marche Segreteria della Giunta regionale - Via Gentile da Fabriano - Ancona - Tel. (071) 8061

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3 7 APRILE 2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVIII N. 42 ATTI DELLA REGIONE LEGGI REGIONALI Legge regionale 7 aprile 2017, n. 13 concernente: Interventi urgenti per assicurare la continuità del servizio di trasporto aereo nella regione Marche. Il Consiglio Assemblea Legislativa regionale ha approvato Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge regionale Art. 1 (Finalità e oggetto) 1. Al fine di consentire l operatività dell aeroporto delle Marche quale piccolo aeroporto regionale che svolge un ruolo fondamentale per lo sviluppo del territorio della regione, sono concessi alla società di gestione Aerdorica s.p.a., di cui alle leggi regionali 24 marzo 1986, n. 6 (Partecipazione della Regione Marche alla costituenda società Aerdorica-Sogesam s.p.a.), e 17 marzo 2009, n. 6 (Attività della società di gestione dell aeroporto delle Marche. Legge regionale 24 marzo 1986, n. 6), nelle more delle decisioni in merito alla privatizzazione, aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione destinati ad assicurare la prosecuzione delle attività aziendali in condizioni di equilibrio economico-finanziario e il ripristino della redditività, in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell Unione europea e in particolare dalla Comunicazione della Commissione 2014/C 249/01 (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà). 2. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, detta le disposizioni necessarie per l utilizzo delle somme stanziate e per dare attuazione a questa legge. 3. L esecutività di questa legge è subordinata al positivo espletamento delle procedure previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato. Art. 2 (Aiuto per il salvataggio) 1. Per l anno 2017 è concesso alla società Aerdorica s.p.a. un aiuto per il salvataggio di complessivi euro ,00, sotto forma di prestito da utilizzare per il pagamento dei fornitori strategici e degli istituti di credito, secondo quanto previsto dal piano di risanamento asseverato ai sensi della normativa statale vigente. La durata del prestito non può superare i sei mesi decorrenti dall erogazione della prima rata. 2. L effettiva erogazione dell aiuto è subordinata all autorizzazione da parte della Commissione europea. 3. Al fine di consentire il rispetto dei termini previsti al punto 55, lettera d), punto ii), della Comunicazione 2014/C 249/01, la società presenta alla Regione, entro e non oltre quattro mesi dalla data di autorizzazione dell aiuto per il salvataggio, un adeguato piano di ristrutturazione conforme a quanto richiesto dalla Commissione europea ai sensi della suddetta Comunicazione e comunque atto a consentire il ripristino di normali condizioni di redditività. 4. Il rimborso delle risorse concesse a titolo di aiuto per il salvataggio può avvenire anche mediante l assegnazione al socio Regione Marche di azioni di nuova emissione. In tal caso l importo del prestito è ricompreso nell importo assegnato ai sensi dell articolo 3. Art. 3 (Aiuto per la ristrutturazione) 1. Previa autorizzazione della Commissione europea, a seguito della presentazione del piano di ristrutturazione di cui all articolo 2, comma 3, è concesso un aiuto per la ristrutturazione per un massimo di euro ,00 attraverso la ricapitalizzazione, comprensivo dell importo di cui all articolo 2, comma 4, ai sensi del punto 58 della comunicazione 2014/C 249/01. Art. 4 (Contributo al funzionamento) 1. Il piano di ristrutturazione di cui all articolo 3 può prevedere l assegnazione di contributi al funzionamento. 2. Per l anno 2017, i contributi di cui al comma 1 non possono superare l importo massimo di euro ,

4 7 APRILE 2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVIII N. 42 Art. 5 (Disposizioni finanziarie) 1. La copertura della spesa autorizzata dall articolo 2 per complessivi euro ,00, iscritta in aumento della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 04 Altre modalità di trasporto, è garantita dalle risorse di pari importo che vengono iscritte al Titolo 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie, Tipologia 2 Riscossione di crediti a breve termine, dello stato di previsione dell entrata del bilancio 2017/2019, annualità Alla copertura della spesa autorizzata dall articolo 3 per complessivi euro ,00, iscritta in aumento della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 04 Altre modalità di trasporto, si provvede mediante equivalente riduzione delle risorse già iscritte a carico della Missione 50 Debito pubblico, Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, dello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità Alla copertura della spesa autorizzata dall articolo 4 per complessivi euro ,00, iscritta in aumento della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 04 Altre modalità di trasporto, si provvede mediante riduzione delle risorse già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2017/2019, annualità 2017 a carico della Missione 50 Debito pubblico, Programma 02 Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, per euro ,00 e a carico della Missione 50 Debito pubblico, Programma 01 Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari, per euro , La Giunta regionale è autorizzata a effettuare, ai fini della gestione, le necessarie variazioni al documento tecnico di accompagnamento e al bilancio finanziario gestionale. Art. 6 (Modifica alla l.r. 36/2016 e abrogazioni) 1. Al comma 1 dell articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019) le parole euro ,82 sono sostituite dalle seguenti: euro , L articolo 8 della l.r. 36/2016 è abrogato e di conseguenza l allegato 18 alla legge regionale medesima è soppresso. Art. 7 (Dichiarazione d urgenza) 1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche. Ancona, 7 aprile IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Luca Ceriscioli AI SENSI DELL ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOL- LETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEG- GE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L AGGIUNTA DELLE NOTE. IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLI- CATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDI- MENTO DI FORMAZIONE. N O T E Nota all art. 2, comma 3 Il testo del punto ii) della lettera d) del punto 55 della comunicazione 2014/C 249/01, (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà), è il seguente: (Aiuti per il salvataggio) Perché possano essere autorizzati dalla Commissione, gli aiuti per il salvataggio devono soddisfare le seguenti condizioni: omissis d) gli Stati membri devono impegnarsi a presentare alla Commissione, entro sei mesi dall autorizzazione dell aiuto per il salvataggio, o, in caso di aiuto non notificato, entro sei mesi dall erogazione della prima rata al beneficiario: 8822

5 7 APRILE 2017 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE ANNO XLVIII N. 42 omissis ii. a condizione che il beneficiario sia un impresa in difficoltà (e non soffra solo di un grave fabbisogno di liquidità nelle circostanze descritte al punto 29), un piano di ristrutturazione come precisato nella sezione 3.1.2; una volta presentato il piano di ristrutturazione, l autorizzazione dell aiuto per il salvataggio viene automaticamente prorogata finché la Commissione non prenda la sua decisione finale sul piano di ristrutturazione, tranne nel caso in cui la Commissione decida che tale proroga non è giustificata o che debba essere limitata in termini di durata e di portata; una volta che è stato elaborato e attuato il piano di ristrutturazione, tutti gli aiuti successivi vengono considerati come aiuti per la ristrutturazione; omissis Nota all art. 3, comma 1 Il testo del punto 58 della comunicazione 2014/C 249/01, (Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà), è il seguente: (Aiuti per la ristrutturazione) Pur essendo liberi di scegliere sotto che forma concedere aiuti per la ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero garantire che lo strumento scelto sia adeguato alla situazione che si intende risanare. In particolare, dopo aver valutato se il beneficiario ha problemi di liquidità o di solvibilità, gli Stati membri dovrebbero selezionare gli strumenti adeguati per risolvere i problemi individuati. Ad esempio, in caso di problemi di solvibilità, potrebbe essere opportuno potenziare gli attivi attraverso una ricapitalizzazione, mentre in una situazione in cui i problemi riguardano principalmente la liquidità, potrebbe essere sufficiente fornire un aiuto tramite prestiti o garanzie su prestiti. Nota all art. 5 bis, comma 1 Il testo vigente dell articolo 9 della l.r. 30 dicembre 2016, n. 36 (Bilancio di previsione 2017/2019), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente: Art. 9 (Modalità e condizioni per la contrazione dei mutui autorizzati e per l emissione di buoni obbligazionari regionali) - 1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere alla contrazione di mutui passivi, all emissione di Buoni obbligazionari regionali (BOR) e al ricorso a nuove forme di finanziamento similari sul mercato internazionale dei capitali, fino all importo massimo di euro ,82, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale è altresì autorizzata a ristrutturare l esistente debito, sia per la parte capitale sia per la parte interessi, nel rispetto della normativa statale vigente. La Giunta regionale determina le condizioni e le modalità delle forme di finanziamento di cui al presente comma. 2. L onere relativo alle rate di ammortamento derivanti dall utilizzo delle forme di finanziamento di cui al comma 1 trova la copertura nel bilancio di previsione nell ambito degli stanziamenti iscritti negli appositi capitoli di spesa, distinti per quota interessi e quota capitale, afferenti alla Missione 50, Programmi 1 e Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2019 trovano copertura con le successive leggi di bilancio. 4. Le eventuali economie rinvenenti dalle operazioni riguardanti il debito rappresentato dal Bramante Bond, di cui alla Missione 20 Programma 003 e alla Missione 50 Programma 001, sono prudentemente vincolate fino al termine delle operazioni di ristrutturazione. 5. Al fine di costituire il meccanismo graduale di ammortamento del debito rappresentato dal Bramante Bond è istituito a carico della Missione 50 Programma 002 il Fondo di ammortamento del Bramante Bond. 6. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è alimentato dagli impegni assunti nel bilancio per il rimborso del debito e dalle economie rinvenenti dalle operazioni di cui al comma 4, iscritte a carico della Missione 20 Programma 003, della Missione 50 Programma 001 e Missione 50 Programma 002. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è incrementato annualmente dalla quota di capitale destinata all ammortamento sintetico del debito. 7. Il Fondo di ammortamento del Bramante Bond è vincolato per competenza e per cassa ed è destinato al rimborso del capitale fino alla scadenza del prestito. NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE: Proposta di legge regionale a iniziativa della Giunta regionale, n. 133, presentata in data 30 marzo 2017; Relazione della I Commissione assembleare permanente del 3 aprile 2017; Deliberazione legislativa approvata dall Assemblea legislativa regionale nella seduta del 5 aprile 2017, n

6 Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione. Dovranno essere inviati: Direzione del Bollettino - Regione Marche - Giunta Regionale, Via Gentile da Fabriano Ancona. Editore: REGIONE MARCHE AUT. TRIBUNALE ANCONA N. 23/1971 Direttore responsabile: Dr.ssa DEBORAH GIRALDI I COMUNI DEVONO INSERIRE I PROPRI ANNUNCI NEL SITO COPIA BUR ORDINARIO 2,50 COPIA SUPPLEMENTO - COPIA EDIZIONE SPECIALE - COPIA EDIZIONE STRAORDINARIA (fino a 160 pagine) 2,50 (da pagina 161 a pagina 300) 5,50 (da pagina 301 a pagina 500) 7,00 (oltre le 500 pagine) 8,00 COPIE ARRETRATE (si considerano copie arretrate i numeri dei bollettini stampati negli anni precedenti a quello in corso) il doppio del prezzo I versamenti dovranno essere effettuati sul C/C P. N Regione Marche Servizi Tesoreria regionale IBAN IT 83 E causale: BUR MARCHE Si prega di inviare a BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE MARCHE Via Gentile da Fabriano Ancona l attestazione del versamento o fotocopia di esso con la esatta indicazione dell indirizzo cui spedire il Bollettino Ufficiale. (Anche tramite Fax: 071/ ) Spedizione in a.p. art. 2 comma 20/c. legge 662/96 - Filiale di Ancona Il Bollettino è in vendita presso la Redazione del Bollettino Ufficiale della Regione Marche - Giunta Regionale Via Gentile da Fabriano Ancona e c/o gli sportelli informativi di Ancona Via G. da Fabriano Tel. 071/ Ascoli Piceno Via Napoli, 75 Tel. 0736/ Macerata Via Alfieri, 2 Tel. 0733/ Pesaro V.le della Vittoria, 117 Tel. 0721/ Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo: Stampa: STES srl POTENZA

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