Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nelle ipotesi previste dall art. 134 del D.P.R. n. 115/2002.

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1 Al Sig. Presidente del Tribunale di Patti Oggetto: Patrocinio a spese dello Stato nel processo civile. Recupero delle spese nelle ipotesi previste dall art. 134 del D.P.R. n. 115/2002. I seguenti quesiti, di interesse generale, vengono formulati a seguito dei contrasti interpretativi ed applicativi sorti nell ambito dell Ufficio nel quale lo Scrivente presta servizio quale Responsabile dell Ufficio Recupero Crediti civili, nonché avuto riguardo alle differenti tesi prospettate da altri Uffici Giudiziari interpellati in merito ( in particolare Tribunale di Messina, Tribunale di Vicenza ) e tenuto conto delle soluzioni fornite in merito dalla Rivista delle Cancellerie anni I QUESITO -Il primo aspetto controverso della questione riguarda la possibilità per l Erario di recuperare le somme anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato nella fattispecie in cui sia pronunciata sentenza di scioglimento non congiunto del matrimonio su ricorso della parte non abbiente con integrale compensazione delle spese, nonché le concrete modalità di riscossione dei predetti importi. -Secondo lo Scrivente, anche sulla scorta di quanto precisato dalla Direzione Generale della Giustizia civile in merito all art. 134 T.U. cit. con nota prot. n dell , il compenso professionale del difensore della parte ammessa al beneficio dovrebbe essere recuperato nei confronti della stessa, non potendosi richiamare in via estensiva la disposizione contenuta dall art. 132 T.U. in materia di imposta di registro, peraltro inapplicabile al caso di specie stante l esenzione dall imposta citata per espressa previsione normativa. Più precisamente ritiene che, nel caso di specie, la problematica possa essere affrontata e risolta sulla scorta del seguente iter logico-cronologico : a) ciascuno dei contendenti è tenuto a sopportare le rispettive spese di causa ; b)gli importi anticipati dallo Stato nell interesse della parte non abbiente non possono ricadere definitivamente sull Erario in quanto, diversamente argomentando, sarebbe irrilevante e di fatto precluso il riferimento normativo in ordine al recupero delle spese esercitato dallo Stato ; c)di conseguenza l Ufficio Giudiziario dovrà recuperare quanto già pagato esclusivamente e non in via subordinata nei confronti della parte non abbiente per effetto dell esito favorevole del giudizio, ed in ogni caso indipendentemente dalla somma o valore conseguito. Pag. 1

2 II QUESITO -La seconda complessa problematica riguarda il recupero delle spese anticipate dall Erario, ed in particolare i diritti e gli onorari di Avvocato, liquidati dalla Autorità Giudiziaria nei casi previsti e disciplinati dall art. 134, comma 3-4 e 5, del D.P.R. 30 maggio 2002 n In forza di una interpretazione meramente letterale nelle fattispecie di transazione della causa, estinzione del giudizio o rinuncia ( della parte abbiente ), cancellazione ai sensi dell articolo 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4 dovrebbero essere recuperate esclusivamente le spese prenotate a debito di cui all art. 131, secondo e terzo comma, T.U. cit.. Di conseguenza, tutte le spese anticipate ( art comma quarto -) rimarrebbero definitivamente a carico dell Erario. A sostegno della suesposta interpretazione si evidenzia la circostanza che mentre la disciplina previgente prevedeva la prenotazione a debito anche per le spese anticipate dallo Stato previa iscrizione nel registro Modello 20, di contro l art. 134 del D.P.R. n. 115/2002 effettua una netta e chiara distinzione tra le spese prenotate e le spese anticipate, fornendo una classificazione omnicomprensiva delle predette solamente al primo comma con la formulazione dell inciso spese erogate in favore della parte ammessa al patrocinio ". -Si giunge alla medesima conclusione qualora si condivida l articolata interpretazione prospettata dalla Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti Roma Relazione del 15 aprile 2011 ( che in fotocopia si allega) secondo cui, per la soluzione della problematica oggetto del presente quesito, occorre distinguere tra le disposizioni sul diritto di rivalsa dello Stato verso il non abbiente a seguito di infruttuoso recupero della parte ricca ( art. 134, I e II comma D.P.R. 115/2002) che interessano tutte le spese - prenotate e/o anticipate- e le disposizioni riguardanti le conseguenze derivanti da esiti diversi di conclusione del processo (art. 134, III, IV e V comma D.P.R. 115/2002) che attengono alle sole spese prenotate, con la conseguenza che, ad esempio nel caso di definizione della causa per transazione, andrebbero riscosse le sole spese prenotate a debito nei confronti del non abbiente a prescindere dall esito della azione di recupero nei confronti della parte ricca -Secondo altro orientamento, in conformità a quanto previsto dalla previgente disciplina di cui al Regio Decreto n. 3282/1923 nella espressione spese prenotate andrebbero ricomprese sia le spese prenotate a debito propriamente dette, sia quelle anticipate dall Erario, trattandosi di spese in ogni caso di importi annotati ( rectius: notati ) a debito. Pag. 2

3 A sostegno della predetta interpretazione si osserva che anche la successiva legge n. 217/1990 non ha apportato sul punto sostanziali innovazioni, continuando ad utilizzare la medesima terminologia per come si evince dal combinato disposto degli artt. 15 septies ( gli onorari e le indennità dovuti all Avvocato sono, a sua domanda, iscritti nel registro delle spese a debito, e riscossi nel modo stabilito per le spese stesse, anche nel caso di transazione della lite ) e 15 spetiesdecies, commi , che elenca diverse ipotesi di recupero delle tasse, dei diritti e delle spese annotati a debito. La superiore interpretazione è evidentemente sottesa ad evitare il verificarsi di un ingente ed evidente pregiudizio erariale per danno emergente a fronte di considerevoli esborsi di denaro pubblico, avuto riguardo alla circostanza che in passato la prestazione del difensore del soggetto non abbiente rivestiva carattere meramente onorifico. Peraltro, aderendo a siffatta tesi, sembrerebbero non ricorrere i presupposti per rilevare una non esaustiva tutela dell art. 24 della Costituzione in quanto -anche anteriormente al vigente Testo Unico sulle spese di Giustizia- le ragioni della parte non abbiente nel giudizio civile venivano comunque assicurate nonostante l assenza di anticipazioni materiali di denaro pubblico ; a cio si aggiunge la circostanza che in passato, a differenza dell attuale disciplina, il professionista non veniva soddisfatto direttamente dallo Stato in virtu di idoneo titolo, ma doveva convenire in giudizio la parte avversa abbiente rimasta soccombente per ottenere il pagamento del proprio compenso liquidato e posto a carico di quest ultima. -La soluzione che lo Scrivente si permette suggerire tiene conto delle suesposte premesse, e considera le diverse implicazioni che possono derivare sia per la spesa pubblica che per la parte non abbiente vittoriosa. Invero, le ipotesi previste dai commi III IV e V dell art. 134 del presente Testo Unico ( transazione della causa, estinzione del giudizio o rinuncia della parte abbiente, cancellazione ai sensi dell articolo 309 c.p.c. e nei casi di estinzione diversi da quelli previsti nei commi 2 e 4 ) si distinguono da quella di definizione/conclusione della controversia in forza di sentenza emessa dalla Autorità Giudiziaria, e si caratterizzano inoltre per l assenza di una qualsiasi pronuncia sul merito della controversia, nonché per la mancanza di una statuizione giudiziale sulle spese ex artt. 91 e 92 c.p.c. Quanto sopra premesso, appare ragionevole argomentare che l individuazione della parte sulla quale lo Stato dovrà esperire il recupero delle spese processuali deve essere desunta caso per caso dalle norme del codice di procedura civile nonché dalle disposizioni del presente Testo Unico. Più precisamente: Pag. 3

4 A) Causa definita per transazione. La transazione della causa quale atto stragiudiziale di definizione della litedetermina la cessazione della materia del contendere, e costituisce in seno al rito contenzioso ordinario una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione nel merito del giudizio per il venir meno dell interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso tutte le volte che non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale ( Cass. Civ. Sezioni Unite n. 1048). Ne consegue che l Autorità Giudiziaria dovrà provvedere sulle spese dell intero giudizio, anche in difetto di istanza di parte, valutando se sussistono giusti motivi di totale o parziale compensazione, ovvero addossando dette spese all una o all altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale ( Cass. Civ. sez. lav n ); nella particolare ipotesi in cui le spese sono regolamentate in sede conciliativa, le stesse vanno dichiarate in sede processuale interamente compensate tra le parti ( Cass. Civ. sez. lav n. 3645). Pertanto le spese prenotate a debito saranno poste solidalmente a carico delle parti ex art. 134, terzo comma, D.P.R. 115/2002, mentre gli importi anticipati a favore del soggetto non abbiente ( in particolare il compenso del difensore) saranno recuperati dallo Stato esclusivamente nei confronti della parte povera qualora oggetto di compensazione giudiziale, ovvero a carico esclusivo dell altra parte nei cui confronti è pronunciato l addebito. B) Causa definita per conciliazione giudiziale. Il processo verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo ( artt c.p.c. per i procedimenti di cognizione ordinaria pendenti davanti al Tribunale e 474 c.p.c.) e le spese, salvo una diversa volontà delle parti contenuta nel predetto documento, si intendono compensate ex art. 92, terzo comma, c.p.c.. La soluzione proposta per il recupero delle presenti spese non si discosta da quella precedentemente esposta in quanto le spese prenotate a debito saranno poste solidalmente tra le parti, mentre gli importi anticipati a favore del soggetto non abbiente ( in particolare il compenso del difensore) dovranno essere recuperati dallo Stato esclusivamente nei confronti dello stesso. Pag. 4

5 C) Rinuncia agli atti del giudizio ( art. 306 c.p.c.) ed inattività delle parti ( art. 307 c.p.c.). Trattasi di ipotesi di estinzione del processo civile, ed in particolare nel primo caso si attribuisce al Giudice, in deroga alla previsione contenuta nell art. 91, primo comma, c.p.c., la sola funzione di liquidazione delle spese mentre non è prevista alcuna statuizione di condanna al rimborso delle predette, né è individuata la parte da considerare soccombente a carico della quale porre le spese, e neppure sono attribuisce al Magistrato le funzioni previste dal primo e secondo comma dell art. 92 c.p.c.. Ad avviso dello Scrivente il problema concreto consiste nel conciliare la disciplina dettata dal codice di procedura civile in materia ( secondo cui nel caso di rinuncia agli atti del giudizio le spese processuali devono essere rimborsate dal rinunciante alle altre parti salvo diverso accordo tra le stesse, mentre nel caso di inattività delle parti le spese processuali restano a carico delle parti che le hanno anticipate) con l art. 134, quarto comma, T.U. cit. che fa onere esclusivo all attore o all impugnante diverso dalla parte ammessa al patrocinio di pagare ( esclusivamente) le spese prenotate a debito. La soluzione piu corretta al quesito potrebbe essere prospettata nei seguenti termini: -se la rinuncia agli atti del giudizio ovvero l inattività proviene dalla parte ricca le spese anticipate dall Erario nell interesse della parte povera saranno recuperate a carico della prima, non ponendosi alcun problema per il recupero di eventuali spese prenotate in quanto le stesse sono state già pagate dalla parte ricca che promuove il giudizio di primo o secondo grado; -se la rinuncia agli atti del giudizio ovvero l inattività proviene dalla parte povera le spese anticipate e prenotate dall Erario in suo favore dovranno essere dalla stessa rimborsate allo Stato in quanto il soggetto non abbiente dovrà sopportare i costi di un giudizio che ha preferito non portare a conclusione ; -se l estinzione del processo è imputabile alla rinuncia o alla inattività di entrambe le parti, le spese anticipate e prenotate dall Erario in favore del soggetto non abbiente dovranno essere dallo stesso rimborsate allo Stato per la medesima considerazione sopra esposta ( indipendentemente dal concorso della controparte). D) Cancellazione della causa dal ruolo ex art. 309 c.p.c. e casi di estinzione diversi da quelli previsti dai commi 2 e 4 art. 134 D.P.R. 115/2002. Secondo lo Scrivente il legislatore ha previsto per le spese prenotate una identica Pag. 5

6 disciplina pur nella consapevolezza della diversità delle due fattispecie, per come si evince chiaramente dalla Relazione illustrativa del Testo Unico in materia di Spese di Giustizia, secondo cui nella prima ipotesi si è in presenza di una diserzione bilaterale della udienza, mentre nel secondo caso ricorre una estinzione del giudizio non direttamente imputabile alla negligenza o dalla deliberata volontà di una delle parti, ad esempio nel caso della cessazione della materia del contendere per morte di uno dei due coniugi in pendenza del processo di divorzio. Di conseguenza, appare plausibile risolvere la problematica nel senso che : -le spese prenotate a debito andranno recuperate in entrambi i casi in via solidale tra le parti, mentre per le spese anticipate dovrà farsi riferimento alla diversa disciplina a seconda che si verifichi l estinzione del processo per inattività delle parti ( artt c.p.c.) per come meglio specificato al punto C, mentre nelle altre ipotesi residuali non conducibili direttamente e volontariamente ad una delle parti dovrà farsi riferimento alla statuizione della Autorità Giudiziaria in ordine alle spese ( si confronti l esempio di cui al punto A ). Per concludere, lo Scrivente ritiene che in tutte le ipotesi indicate nel secondo quesito le spese prenotate a debito andranno recuperate nei confronti della parte povera indipendentemente dal vantaggio conseguito pari o superiore al sestuplo delle stesse, mentre per le spese prenotate ed anticipate non dovrà darsi luogo al beneficio della preventiva escussione sulla parte ricca, stante in entrambi i casi la mancata definizione della controversia sul merito. Patti, maggio 2011 Dott. Antonino Fazio Funzionario Dirigente Ufficio Recupero Crediti Civili Tribunale di Patti (a cura del Comitato per la legislazione e ricerca dell A.N.V.A.G. Associazione Nazionale Volontari Avvocati per il Gratuito patrocinio e la difesa dei non abbienti 05/11) Pag. 6

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