ORDINANZA NUMERO 39 DELLA COALTION PROVISIONAL AUTHORITY (AUTORITÀ PROVVISORIA DELLA COALIZIONE) INVESTIMENTI ESTERI*

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1 N.B.: La traduzione della presente legge, curata dall Istituto nazionale per il Commercio Estero, ha fini esclusivamente divulgativi e non è da intendersi come traduzione ufficiale. Si esclude ogni forma di responsabilità, da parte dell Istituto, per tutte le eventuali azioni e/o decisioni che dovessero basarsi sulla traduzione di tale documento. Per un interpretazione autentica della legge, soprattutto laddove esistano margini di ambiguità e dubbi di natura interpretativa, si rimanda al testo originale ed in lingua inglese della Legge sugli Investimenti Esteri in Iraq. ORDINANZA NUMERO 39 DELLA COALTION PROVISIONAL AUTHORITY (AUTORITÀ PROVVISORIA DELLA COALIZIONE) INVESTIMENTI ESTERI* Vista l autorità conferitami in qualità di Amministratore dell Autorità Provvisoria della Coalizione (CPA) e le leggi e gli usi di guerra, ed in conformità alla Risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite N (2003), Avendo lavorato a stretto contatto con il Consiglio di Governo (Governing Council) per garantire che il cambiamento del sistema economico avvenga in maniera accettabile per il popolo iracheno, Riconoscendo il desiderio del Consiglio di Governo di perseguire un significativo cambiamento del sistema economico iracheno, Determinato a migliorare le condizioni di vita, la capacità economica, a offrire opportunità a tutti gli iracheni e a combattere la disoccupazione con le relative conseguenze deleterie per la sicurezza pubblica, Osservando che la facilitazione degli investimenti stranieri aiuterà a sviluppare le infrastrutture, ad alimentare la crescita del commercio iracheno, a creare posti di lavoro, a raccogliere capitale, ad introdurre nuova tecnologia in Iraq e a promuovere il trasferimento di conoscenze e capacità agli iracheni, Riconoscendo i problemi causati dalla normativa irachena per la regolamentazione dell attività commerciale e dalle modalità di attuazione del regime precedente, Riconoscendo l obbligo della CPA di occuparsi dell amministrazione effettiva dell Iraq, per garantire il benessere del popolo iracheno e per consentire le relazioni sociali e il normale svolgimento della vita quotidiana, Agendo in maniera coerente con il contenuto del Rapporto del Segretario Generale al Consiglio di Sicurezza del 17 luglio 2003, in merito alla necessità di sviluppo in Iraq e alla transizione da un economia non trasparente e

2 pianificata centralmente ad un economia di mercato, caratterizzata da una crescita economica sostenibile attraverso l istituzione di un settore privato dinamico, e alla necessità di attivare riforme istituzionali e giuridiche per renderlo effettivo, Attraverso il coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, come riferito nel paragrafo 8 (e) della Risoluzione 1483 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, In stretta consultazione e in coordinamento con il Consiglio di Governo, in questa sede promulgo quanto segue: ARTICOLO 1 Definizione 1) "Amministratore" significa l Amministratore dell Autorità Provvisoria della Coalizione. 2) "Organizzazione commerciale" significa qualsiasi entita costituita o organizzata secondo la legge di un altro Paese, comprendendo, ma non limitandosi a, qualsiasi gruppo industriale, partnership, jointventure, ditta, impresa, impresa statale, organizzazione o altro ente analogo. 3) "Investimento estero" significa investimento da parte di un investitore straniero in qualsiasi tipo di attivita in Iraq, comprese proprietà tangibili e intangibili, e i diritti reali connessi, azioni ed altre forme di partecipazione in un organizzazione commerciale, e i diritti di proprietà intellettuale e l esperienza tecnica, eccetto quanto limitato dalla Articolo 8 della presente Ordinanza. 4) "Investitore straniero" significa (a) un organizzazione commerciale costituita o organizzata secondo la legge di un paese diverso dall Iraq; (b) una persona fisica che sia (i) un cittadino di un paese diverso dall Iraq, (ii) un apolide, non permanentemente residente in Iraq, o (iii) un cittadino iracheno, con residenza permanente fuori dall Iraq; o (c) un organizzazione costituita o organizzata da uno qualunque dei sopra menzionati, in base alla legge irachena; che sta effettuando o ha effettuato un investimento in Iraq. 5) "Investitore iracheno" significa (a) un organizzazione commerciale costituita o organizzata secondo la legge irachena, che sia diverso da un investitore straniero; oppure una persona fisica che sia (i) un cittadino iracheno con residenza permanente in Iraq, o (ii) un apolide, con residenza permanente in Iraq; che sta effettuando o ha effettuato un investimento in Iraq.

3 ARTICOLO 2 Obiettivi Quest Ordinanza promuove e salvaguarda il benessere generale e gli interessi del popolo iracheno, promovendo l investimento estero attraverso la protezione dei diritti e delle proprietà degli investitori stranieri in Iraq e la regolamentazione mediante procedure trasparenti nelle materie relative agli investimenti esteri in Iraq. Quest Ordinanza definisce i termini e le procedure per l attuazione degli investimenti stranieri ed intende attirare nuovi investimenti esteri in Iraq. ARTICOLO 3 Rapporto con la Legge Irachena esistente 1) Quest Ordinanza sostituisce tutte le leggi esistenti sugli investimenti esteri. 2) La presente ordinanza è soggetta a revisione da parte dell Amministratore, all adozione o alla sostituzione da parte di un governo rappresentativo e riconosciuto internazionalmente, scelto dal popolo iracheno. 3) Verranno emesse Ordinanze future ed altre direttive in merito ai diversi settori dell economia. ARTICOLO 4 Trattamento degli investitori stranieri 1) Un investitore straniero avrà diritto di effettuare investimenti esteri in Iraq secondo termini non meno favorevoli di quelli applicabili per un investitore iracheno, salvo dove specificamente descritto nel presente documento. 2) L entita della partecipazione straniera in organizzazioni commerciali esistenti o di nuova costituzione in Iraq non sarà limitata, salvo dove espressamente previsto dal presente documento. ARTICOLO 5 Uffici commerciali e filiali Un investitore straniero può aprire uffici di rappresentanza commerciali e filiali in Iraq; tali uffici e filiali dovranno essere registrati presso il Registro Iracheno delle Imprese. ARTICOLO 6 Aree di investimento estero 1) L investimento estero può essere effettuato in tutti i settori economici iracheni, fermo restando che resta vietata la proprietà straniera diretta ed indiretta nel settore delle risorse naturali, che preveda attivita

4 estrattive e di prima lavorazione, quest Ordinanza non si applica a banche e compagnie assicurative. 2) L investimento estero può attuarsi in ogni parte del territorio iracheno. 3) All investitore straniero è vietato partecipare alla vendita al dettaglio, a meno che, almeno 30 giorni prima di prendere parte a tale vendita al dettaglio, non depositi $ in un conto senza interessi in una banca irachena debitamente autorizzata, ubicata in Iraq, in conformità con le procedure che verranno emesse dal Ministero del Commercio. Effettuato il deposito conforme a queste procedure, il Ministero del Commercio fornirà all investitore straniero la documentazione per l autorizzazione alla partecipazione a tali vendite al dettaglio. Tale deposito dovrà essere conservato per tutto il tempo in cui l investitore straniero partecipa a tali vendite al dettaglio; e previsto tuttavia che tale deposito venga restituito, su richiesta dell investitore straniero, una volta terminata l attività di vendita al dettaglio. ARTICOLO 7 Attuazione dell investimento estero 1) Un investitore straniero può attuare un investimento estero utilizzando, tra i vari mezzi, valute liberamente convertibili o valuta legale irachena, nelle seguenti forme: a) costituzione di un organizzazione commerciale di totale proprietà straniera in Iraq, compresa la forma di una sussidiaria di un investitore straniero; b) costituzione di un organizzazione commerciale insieme ad un investitore iracheno; c) costituzione di una filiale, come descritto nella Articolo 5 del presente documento; e d) acquisendo direttamente un investimento 2) Un investitore straniero sarà autorizzato a: a) possedere, utilizzare e disporre dei propri investimenti; b) gestire o partecipare alla gestione di un organizzazione commerciale; c) trasferire i propri diritti ed obbligazioni ad altre persone in conformità con la legge; d) trasferire all estero senza ritardi tutti i fondi correlati con il proprio investimento straniero, compresi: i) azioni o profitti e dividendi; ii) ricavi dalla vendita o da altre disposizioni del proprio investimento o di una parte dello stesso; iii) interessi, pagamenti di royalty, diritti di gestione, altri onorari e pagamenti effettuati in base ad un contratto; e iv) altri trasferimenti approvati dal Ministero del Commercio; e) esercitare qualsiasi altra autorità conferitagli dalla legge.

5 3) Il Ministro delle Finanze e il Ministro della Programmazione possono emettere congiuntamente normative per aiutare l attuazione del presente Ordinanza. ARTICOLO 8 Uso di proprietà immobiliare 1) A partire dalla data di quest ordinanza, a meno che non autorizzato diversamente dalla legge, un investitore straniero o un organizzazione commerciale con qualsiasi livello di partecipazione di investitori stranieri non può per nessun motivo acquistare i diritti di disporre ed usufruire di proprietà immobiliare privata. 2) La durata di qualsiasi licenza per utilizzare proprietà sarà determinata dalla durata delle operazioni correlate all investimento straniero. Il termine iniziale di una licenza non deve superare i 40 giorni, ma può essere rinnovato per ulteriori periodi di questo tipo. Le licenze possono essere rinnovate dal governo rappresentativo e riconosciuto internazionalmente, stabilito dal popolo iracheno, in base all assunzione dello stesso delle responsabilità della CPA. 3) Se un organizzazione commerciale posseduta o controllata da un investitore straniero o da investitori stranieri viene sciolta prima del termine previsto dalla licenza o dalla locazione, la licenza o la locazione decadranno dal momento di tale scioglimento. ARTICOLO 9 Assicurazione Ad un investitore straniero è consentito ottenere copertura assicurativa per tutti gli aspetti delle proprie operazioni da qualsiasi fonte straniera o irachena, ritenuta adeguata dall investitore straniero. ARTICOLO 10 Composizione delle controversie Le controversie tra un investitore straniero e un investitore iracheno, riguardanti investimenti in Iraq, o tra un investitore straniero e una persona fisica o giuridica irachena, verranno risolte in conformità con le direttive sulla composizione delle controversie, contenute in qualsiasi accordo scritto applicabile che governi il rapporto tra le parti. Le parti possono decidere in qualsiasi accordo di utilizzare il meccanismo di arbitrato definito dalla legge irachena. ARTICOLO 11 Scioglimento di Organizzazioni 1) Entro 14 giorni dalla data di adozione di una risoluzione o di un altro provvedimento che determini la cessazione delle operazioni di un organizzazione commerciale posseduta o controllata da un singolo o piu investitori stranieri, l organizzazione commerciale in questione

6 deve presentare detta risoluzione o altro provvedimento al Registro Iracheno delle Imprese. 2) Dopo la cessazione delle operazioni e lo scioglimento dell organizzazione commerciale con qualsiasi livello di partecipazione straniera, tale investitore straniero, in conformità all articolo 7 della presente ordinanza, avrà il diritto di trasferire i profitti provenienti dalla vendita o dalla messa in liquidazione dell organizzazione in una qualsiasi localita straniera o disporne secondo quanto previsto in un accordo scritto tra l investitore straniero e un investitore iracheno, sempre che tutti gli importi dovuti da tale organizzazione commerciale al governo iracheno e a tutti creditori iracheni siano stati pagati prima del trasferimento. ARTICOLO 12 Trattamento fiscale L Amministratore può emettere ulteriori ordinanze, dirette al trattamento fiscale di redditi derivati da un investimento straniero che sia reinvestito in un organizzazione commerciale in Iraq. ARTICOLO 13 Trattamento degli investitori Nessun testo giuridico che impedisca l operatività di quest Ordinanza sarà valido e tutti gli investitori, stranieri e iracheni, saranno trattati senza discriminazione dalla legge, eccetto dove diversamente specificato dal presente Ordinanza. ARTICOLO 14 Accordi internazionali Dove un accordo internazionale del quale l Iraq faccia parte preveda termini più favorevoli rispetto a quelli riservati agli investitori stranieri che intraprendono attività di investimento in Iraq, verranno applicati i termini più favorevoli previsti dall accordo internazionale. ARTICOLO 15 Evasione Le violazioni delle Sezioni 6 (3) E 8 (1) DI QUESTA Ordinanza possono rappresentare motivo di sospensione o cancellazione dei diritti di un investitore straniero negli investimenti in Iraq attuati in base a quest Ordinanza. ARTICOLO 16 Entrata in vigore L Ordinanza entra in vigore alla data della firma.

7 L. Paul Bremer, Amministratore Autorità Provvisoria della Coalizione

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