PROTOCOLLO DI INTESA. tra
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- Fortunato Beretta
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1 N. 35 Registro di raccolta dei contratti REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE/SǕDTIROL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO PROTOCOLLO DI INTESA tra la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (C.F ) nella persona dell Assessore per i giudici di pace e la mediazione avv. Giuseppe Detomas nato a Cavalese (TN) il 16 luglio 1962 e domiciliato per la carica in Trento (TN), Via Gazzoletti, 2 e il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento (C.F ) nella persona del Presidente Bruno Gino Dorigatti nato a Lavis (TN) il 30 settembre 1947 e domiciliato per la carica in Trento (TN), Via Manci, 27 Premesso che - la Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo considera che il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica ed intellettuale, necessita di una protezione e cure particolari, ivi compresa una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita; - la Dichiarazione dei diritti del fanciullo, approvata il 20 novembre 1959 dall Assemblea generale delle Nazioni Unite e la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, riconoscono che il fanciullo, per il pieno ed armonioso sviluppo della sua personalità, deve crescere in un ambiente familiare, in un clima di felicità, amore e comprensione e considerano che occorre preparare appieno il fanciullo ad avere una vita individuale nella società, ed allevarlo nello spirito degli ideali proclamati nello Statuto delle Nazioni Unite e in particolare nello spirito di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di eguaglianza e di solidarietà;
2 - la Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, all'art. 18 comma 2, prevede che "al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti accordano gli aiuti appropriati ai genitori ed ai rappresentanti legali del fanciullo nell'esercizio della responsabilità che incombe loro di allevare il fanciullo e provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo"; - la Convenzione europea sull esercizio dei diritti dei fanciulli, stipulata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 20 marzo 2003, n. 77, chiede agli Stati parti di incoraggiare la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli, attraverso organi aventi, tra l'altro, funzioni di formulare proposte per rafforzare il dispositivo legislativo relativo all'esercizio dei diritti dei fanciulli e pareri sui progetti legislativi relativi alla stessa materia; Visti - la deliberazione n. 69 di data 31 marzo 2014 con la quale la Giunta regionale ha dettato l atto di indirizzo e le linee guida per la XV legislatura; - il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267 Norme di attuazione dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti modifiche a norme di attuazione già emanate ed in particolare l art. 6 il quale attribuisce alla Regione Autonoma Trentino- Alto Adige particolari compiti e funzioni in materia di giudici di pace; - il decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 Disposizioni sulla competenza penale giudice di pace, a norma dell art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468 ed in particolare l art. 2, comma 2, il quale prevede che nel corso del procedimento il giudice di pace deve favorire, per quanto possibile, la conciliazione tra le parti; - l art. 3 della legge regionale 16 luglio 2003, n. 4 il quale dispone in merito all istituzione e all attività del Centro per la Mediazione; - la deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 20 maggio 2004, con la quale è stato costituito e reso operativo dal 1 giugno 2004 il Centro per la Mediazione,
3 articolato in una sezione a Trento ed in una sezione a Bolzano, allo scopo di consentire ai giudici di pace del territorio di avvalersi dell intervento di esperti di mediazione così come previsto dall art. 29 comma 4 del decreto legislativo n. 274/2000; - il protocollo di collaborazione con il Ministero della Giustizia di data 23 giugno 2005, prot. n Atti non soggetti a repertoriazione - e i successivi documenti di intesa siglati con le Autorità giudiziarie minorili di Trento e l Ufficio per i servizi sociali per i minorenni di Trento che hanno determinato l estensione dell attività del Centro anche in ambito minorile; - l Intesa Istituzionale siglata il 13 settembre 2012 tra la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, il Ministero della Giustizia e la Provincia Autonoma di Trento, la quale prevede che la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, metta a disposizione dei Servizi periferici dell Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile le risorse professionali e organizzative del Centro per la Mediazione al fine di realizzare l attività di mediazione tra vittima e autore del reato, lo sviluppo di attività riparatorie in favore della vittima e della comunità e la costruzione di progetti di riparazione; - l art. 2-ter Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 Istituzione dell ufficio del difensore civico così come integrato dalla legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1 per il quale il Difensore Civico istituito presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento sostiene e garantisce i diritti e gli interessi dei minori, anche non cittadini italiani, sanciti dagli ordinamenti internazionale, europeo, statale e provinciale promuovendo iniziative e sinergie tra amministrazioni al fine di sensibilizzare i minori sui loro diritti e diffondere una cultura che rispetti i diritti del minore; - l art. 2-ter Compiti del difensore civico in materia di infanzia ed adolescenza della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 Istituzione dell ufficio del difensore civico così come integrato dalla legge provinciale 11 febbraio 2009, n. 1, in particolare il comma 4, che prevede che il Difensore Civico, utilizzando spazi idonei di ascolto, raccolga direttamente dalla voce dei bambini, degli adolescenti e degli adulti esigenze, istanze e proposte pertinenti a garantire e difendere i diritti dei minori;
4 - l art. 6 comma 5 della legge regionale 31 luglio 1993 n. 13 e l articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 i quali prevedono che la pubblica amministrazione possa concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune; Considerato - che l attività del Centro, in ambito di mediazione penale minorile così come negli altri interventi in favore dei minori, si caratterizza per l attenzione ai diritti del minore e alla preminente necessità di tutelarlo, alla valorizzazione delle sue potenzialità al fine di un positivo sviluppo della sua personalità; - che il personale del Centro svolge abitualmente colloqui con minori, genitori, famiglie e soggetti significativi per il minore, offrendo loro idonei spazi di ascolto, e che ha pertanto maturato una rilevante esperienza in questo ambito; - che la teoria e i metodi di comunicazione non violenta e gestione dei conflitti, utilizzati abitualmente nell attività di mediazione posta in essere dal Centro, possono rappresentare utili strumenti nell affrontare situazioni che il Difensore Civico può essere chiamato a prendere in esame; Ritenuto opportuno, per questi motivi, intraprendere, in via sperimentale per la durata di due anni dalla sottoscrizione del presente Protocollo, una collaborazione nell ambito della tutela dei minori tra il Centro per la Mediazione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Difensore Civico istituito presso il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento; Tutto ciò premesso su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 184 di data 23 settembre 2015; la Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e il Consiglio della Provincia Autonoma di Trento
5 concordano quanto segue - il Centro per la Mediazione collabora con il Difensore Civico di Trento nell ambito dell attività di garante dei minori per l attività di ascolto dei minori e per l eventuale progettazione e attivazione di percorsi ed iniziative ad hoc, anche di mediazione, che potranno riguardare, oltre al minore, la famiglia o altri soggetti o enti a vario titolo coinvolti; - il Difensore Civico, al fine di costruire un ascolto protetto, attivo e competente che consenta di comprendere pienamente i profili critici della situazione vissuta dal minore potrà richiedere al personale del Centro per la Mediazione di partecipare ai colloqui con minori e/o altri soggetti; - il Centro per la Mediazione ed il Difensore Civico si impegnano a concordare modelli specifici di intervento da utilizzare riguardo al minore; - il Centro per la Mediazione ed il Difensore Civico si impegnano inoltre ad individuare eventuali ulteriori iniziative congiunte finalizzate alla sensibilizzazione degli utenti e della cittadinanza tutta al tema dei minori e dei loro diritti; - la collaborazione del Centro per la Mediazione con il Difensore Civico di Trento per quanto riguarda in particolare l ascolto dei minori si concretizza in 24 colloqui annuali; - l attività posta in essere sarà periodicamente monitorata congiuntamente al fine di concordare eventuali azioni diverse o ulteriori nell ambito della collaborazione. Il presente Protocollo viene adottato in via sperimentale per la durata di due anni dalla sottoscrizione. Trento, 5 ottobre L Assessore regionale per i giudici di pace e la mediazione avv. Giuseppe Detomas firmato digitalmente Il Presidente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento Bruno Gino Dorigatti firmato digitalmente
6 Atto non soggetto a registrazione ai sensi dell art. 1 della Tabella Atti per i quali non vi è l obbligo di chiedere la registrazione del DPR 131/1986 Atto esente da imposta di bollo ai sensi dell art. 16 Allegato B Atti, documenti e registri esenti dall imposta di bollo in modo assoluto del DPR 642/1972
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