ART. 62 LIBERALIZZAZIONI RAPPORTI ECONOMICI

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1 Marcello Fiore Rosa Caterina Cirillo Lino Enrico Stoppani ART. 62 LIBERALIZZAZIONI RAPPORTI ECONOMICI CON I FORNITORI Guida Pratica

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3 GUIDA PRATICA ALL ARTICOLO 62 (edizione provvisoria in attesa della pubblicazione in G.U. del decreto applicativo)

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5 INDICE INTRODUZIONE... 5 DISCIPLINA I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare Le pratiche commerciali sleali I termini di pagamento... 7 SANZIONI... 7 DECRETO APPLICATIVO (in corso di pubblicazione in G.U.) Ambito di applicazione Caratteristiche di forma dei contratti Decorrenza termini di pagamento Entrata in vigore QUADRO DI SINTESI INDICAZIONI PRATICHE ALLEGATI Allegato n. 1 Testo articolo Allegato n. 2 Principi di buone prassi Allegato n. 3 Elenco prodotti agricoli e alimentari Allegato n. 4 Contestazione fattura Allegato n. 5 Contratto tipo... 29

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7 INTRODUZIONE Con il decreto liberalizzazioni è stato introdotto il famigerato articolo 62 che impone di pagare a 30/60 giorni i prodotti alimentari e di avere un contratto di acquisto per ogni fornitore e ciò allo scopo di tutelare produttori ed agricoltori dallo strapotere delle centrali di acquisto di ipermercati e supermercati. La norma, però, si applica a tutti gli acquisti di alimenti da chiunque effettuati e, quindi, investe centinaia di migliaia di imprese di tutte le dimensioni, ma prevalentemente micro, del settore della somministrazione di alimenti e bevande che dovranno pagare a 30 giorni i fornitori di alimenti freschi ed a 60 quelli di alimenti non deperibili, pena una sanzione da 500 a mezzo milione di euro. Tutto ciò mette in ginocchio un settore un settore in forte difficoltà causando rilevanti problemi tanto ai ristoranti di fascia alta, che alle mense, che ai locali marginali, che agli stessi produttori destinati a perdere fasce di clientela che non potranno più permettersi di avere delle scorte, ma dovranno esasperare la rotazione del magazzino vista sia la difficoltà di accesso al credito che il divieto di contrattare diversi termini di pagamento. Infatti, anche se l esercente si dovesse accordare con il suo fornitore per pagare con comodo rischierebbe in caso di ispezione della Guardia di Finanza la denuncia all Antitrust per aver pagato dopo 30/60 giorni o per non avere copia del contratto e, in ogni caso, sarebbe condannato a non cambiare fornitore per non essere denunciato dal vecchio per ritardato pagamento. Siamo di fronte ad una norma palesemente incostituzionale poiché tratta nello stesso modo situazioni diverse (basti pensare al produttore quotato in borsa che la usa contro il chiosco bar) ed in contrasto con la normativa comunitaria che prevede per i privati la piena libertà di determinare i termini di pagamento. FIPE, con la assistenza del Prof. Antonio Baldassarre, ha provveduto sia a denunciare il Governo italiano alla Comunità affinché questa apra una procedura di infrazione, sia a porre in essere le azioni per provocare una pronuncia della Corte Costituzionale. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 5

8 DISCIPLINA L articolo 62 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012 (allegato n. 1) disciplina tre materie: 1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare; 2. Le pratiche commerciali sleali; 3. I termini di pagamento. 1. I requisiti di forma dei contratti nella filiera agroalimentare I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano, a pena di nullità, la durata, la quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può essere rilevata d ufficio dal giudice. L Antitrust può comminare una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 a , in funzione del valore dei beni oggetto di cessione. E possibile ricorrere davanti al giudice per l inibitoria e/o risarcimento del danno. 2. Le pratiche commerciali sleali Nelle relazioni commerciali tra operatori della filiera agroalimentare è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle stesse alla esecuzione da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. Rientrano inoltre nella definizione di condotta commerciale sleale anche il mancato rispetto dei principi di buone prassi e le pratiche sleali identificate dalla Commissione europea e dai rappresentanti della filiera agro-alimentare a livello comunitario nell ambito del Forum di Alto livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare (High level Forum for a better functioning of the food supply chain), approvate in data 29 novembre 2011 (allegato n. 2). G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 6

9 L Antitrust può comminare un sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 516 fino a 3.000, in funzione del beneficio ricevuto. E possibile ricorrere davanti al giudice per l inibitoria e/o il risarcimento del danno. 3. I termini di pagamento Il pagamento del corrispettivo per i contratti di cessione nella filiera agroalimentare deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di 30 giorni e di 60 per tutte le altre merci. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2oppure aw superiore a 0,91 oppure ph uguale o superiore a 4,5; d) tutti i tipi di latte. Tutti i prodotti agricoli ed alimentari non compresi nell elenco sopra descritto sono soggetti al termine di pagamento di 60 giorni. I termini decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, il saggio degli interessi è maggiorato di 2 punti percentuali ed è inderogabile. Il mancato rispetto dei termini, da parte del debitore, è punito dall Antitrust con sanzioni pecuniarie da 500 a Euro, in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Giova ricordare che da Direttiva 2011/7/UE, che disciplina organicamente ed orizzontalmente la materia dei termini di pagamento, è in fase di recepimento. SANZIONI Le sanzioni previste per la violazione delle norme citate devono essere comminate dall Antitrust, che può agire d ufficio o su segnalazione di qualunque interessato (anche associazioni di categoria) e può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza. Inoltre, sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 7

10 consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. DECRETO APPLICATIVO (in corso di pubblicazione in G.U.) Articolo 62, comma 11-bis: "Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo". Il decreto applicativo chiarisce in particolare quattro aspetti della disciplina dell art. 62: 1. Ambito di applicazione; 2. Caratteristiche di forma dei contratti; 3. Decorrenza dei termini di pagamento; 4. Entrata in vigore. 1. Ambito di applicazione Sotto il profilo merceologico, si applica a: Tutti i prodotti agricoli, di cui all allegato I del T.F.U.E.; Tutti i prodotti alimentari, di cui all articolo 2 del Reg. CE n. 178/2002. (allegato n. 3) Sotto il profilo contrattuale, si applica alle relazioni commerciali e contratti di cessione di tali prodotti, la cui consegna avviene in Italia. Non si applica alle cessioni che intercorrono con il consumatore finale, ai conferimenti operati alle cooperative o alle organizzazioni di produttori, se gli imprenditori agricoli conferenti sono soci, ed ai conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all articolo 2 D.lgs. n. 226/2001. Non si applica inoltre nel caso di vendite istantanee con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito. Giova precisare che, con riferimento alla cessione di prodotti alcolici, è fatta salva la disciplina prevista dall art. 22 della L. n. 28/1999, che per i termini di pagamento prevede: Per le cessioni di prodotti alcolici di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (la birra, il vino, le bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, i prodotti alcolici intermedi e l'alcole etilico) a soggetti autorizzati ad immetterli in consumo, i corrispettivi devono essere versati entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 8

11 2. Caratteristiche di forma dei contratti Il contratto deve indicare, in forma scritta, a pena di nullità, la durata, la quantità, le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna ed i termini di pagamento. Per «forma scritta» si intende qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa per mail o fax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione di prodotti nella filiera agroalimentare. Le contrattazioni della Borsa Merci Telematica Italiana o di altre Borse riconosciute dalla legge assolvono agli obblighi dell art. 62, comma 1. È prevista la possibilità di utilizzare una forma semplificata e di regolare la cessione con documento di trasporto o di consegna o fattura, basta che siano integrati con tutti gli elementi richiesti dall art. 62, comma 1. In tal caso, i documenti citati devono riportare la dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all art. 62, comma 1, del Decreto Legge 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 17". Per quanto riguarda la forma ordinaria di tipologie contrattuale, gli elementi essenziali della forma scritta previsti dall art. 62, comma 1, possono essere contenuti negli scambi di ordini e comunicazioni, antecedenti alla consegna dei prodotti. Il decreto applicativo prevede anche la possibilità di regolare il rapporto contrattuale mediante accordi/contratti quadro, integrati da contratti di cessione dei prodotti, documenti di trasporto o di consegna o fattura, ordini di acquisto con i quali l acquirente commissiona la consegna dei prodotti. È necessario che questi documenti riportino gli estremi di corrispondenti contratti quadro a cui si riferiscano per poter avere una informazione completa sul rapporto. 3. Decorrenza termini di pagamento L art. 62 stabilisce che i termini per il pagamento decorrono dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Il decreto chiarisce che la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nel caso di consegna della fattura a mano, di invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. Inoltre prevede che, in mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assume che la fattura sia ricevuta nella data di consegna dei prodotti. Giova precisare che possono considerarsi indirizzi PEC validi, ai fini dell invio delle fatture, anche quelli del commercialista o dell associazione di categoria di appartenenza. Con riferimento poi alla normativa fiscale, è opportuno sottolineare che l art. 21, comma 4 del D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA stabilisce che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulti da documento di trasporto la fattura è emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello della consegna o spedizione e contiene anche l'indicazione della G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 9

12 data e del numero dei documenti stessi. In tale caso, può essere emessa una sola fattura per le cessioni effettuate nel corso di un mese solare fra le stesse parti. Pertanto, fermo restando che il decreto considera pratica sleale la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, il D.P.R. in materia di IVA consente un differimento nell emissione della fattura, qualora i prodotti siano stati accompagnati da un DDT, nonché l emissione di una sola fattura per più cessioni effettuate nel corso di un mese. Sempre in tema di decorrenza dei termini, qualora il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali o di legge, è diritto dell acquirente invocare la sospensione dei termini del pagamento (eccezione per inadempimento); ad esempio, la mancata sottoscrizione del contratto da parte del fornitore senza un giustificato motivo, ben può considerarsi un inadempimento degli obblighi di legge e può giustificare la sospensione dei termini di pagamento in favore del debitore. Inoltre, qualora la fattura presenti delle difformità rispetto alla merce consegnata e/o al prezzo pattuito, è possibile la contestazione della fattura stessa (allegato n. 4), interamente o parzialmente, con la conseguente sospensione dei termini di pagamento, fermo restando che è vietato trattenere l intero importo di una fornitura a fronte di contestazioni solo parziali relative alla fornitura oggetto di contestazione. Lo stesso vale qualora parte o tutta la merce venga rifiutata e mandata indietro per difformità della stessa alle normative in materia di igiene, anche con riferimento al manuale Haccp. Si ricorda infine che, in base al decreto applicativo, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti. 4. Entrata in vigore Il decreto si applica a tutti i contratti stipulati a decorrere dal 24 ottobre I contratti in essere devono essere adeguati entro il 31 dicembre 2012, per quanto riguarda i requisiti relativi alla forma e agli elementi del contratto. Per i contratti stipulati in presenza di norme comunitarie, le norme di cui all art. 62, comma 1, si applicano a partire dalla campagna agricola successiva. Le disposizioni sulle pratiche commerciali sleali e i termini di pagamento si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali. Per quanto riguarda i prodotti consegnati fino al 23 ottobre 2012 rimangono fermi la disciplina ed i termini di pagamento pattuiti precedentemente. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 10

13 N.B. Il decreto attuativo non è ancora stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, le informazioni e l interpretazione descritte precedentemente sono state fornite in base alle conoscenze attuali del testo e potrebbero essere soggette a variazioni. QUADRO DI SINTESI G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 11

14 INDICAZIONI PRATICHE Per poter far fronte alle novità normative disciplinate dall art. 62, è innanzitutto necessario predisporre un contratto scritto tra acquirente e venditore, che abbia tutte le caratteristiche richieste dalla legge, ma contenente alcune clausole di salvaguardia (allegato n. 5). È opportuno, infatti, che il contratto contenga l espresso riferimento alle singole fatture per la determinazione del prezzo, delle quantità e delle caratteristiche del prodotto di volta in volta fornito, dato che non è possibile predeterminare tali elementi a fronte di una fornitura continua e periodica, ma in base all art. 62 è obbligatorio specificarli. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 12

15 Inoltre, il contratto scritto è necessario per consentire una dilazione dei termini di pagamento legalmente accettabile, attraverso l inserimento di una clausola specifica con l impegno del fornitore/venditore a consegnare la merce con il solo Documento di Trasporto (senza fattura accompagnatoria) e ad emettere la fattura entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna, come espressamente previsto dall art. 21, comma 4, D.P.R. n. 633/1972 in materia di IVA. Infatti, la norma prevede che i termini di 30 e 60 giorni decorrano dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura, pertanto è chiara la differenza dei termini tra una fattura ricevuta il 30 novembre e una ricevuta il 1 dicembre. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 13

16 Dallo schema risulta evidente come basta un solo giorno di differenza sul ricevimento della fattura per poter recuperare ben 30 giorni sui termini di pagamento, così diminuendo il rischio di ritardare nei pagamenti ed incorrere nelle relative sanzioni. Sarà necessario specificare al fornitore di consegnare i prodotti solamente con il documento di trasporto e non con la fattura accompagnatoria, in modo da poter usufruire della possibilità di emissione della fattura entro il 15 del mese successivo alla consegna dei prodotti. Si precisa che il decreto considera come pratica commerciale sleale, sanzionabile dall Antitrust, la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al venditore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all ultima consegna del mese. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 14

17 ALLEGATI G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 15

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19 Allegato n. 1 Testo articolo 62 Decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante: Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività Art. 62 Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a princìpi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d ufficio dal giudice. 2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato: a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive; b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti; c) subordinare la conclusione, l esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l oggetto degli uni e delle altre; d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali; e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento. 3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. 4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie: G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 17

20 a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; b) prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e ph superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure c) tutti i tipi di latte. ph uguale o superiore a 4,5; 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro ,00. L entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. 6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 3.000,00. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro L entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. 8. L Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato è incaricata della vigilanza sull applicazione delle presenti disposizioni e all irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n A tal fine, l Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n All accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l Autorità provvede d ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente. 9. Gli introiti derivanti dall irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versate all entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall autorità garante concorrenza e mercato da destinare a vantaggio dei consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell ambito dell Osservatorio unico G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 18

21 delle Attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare. 10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni della presente disposizione, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio Nazionale dell Economia e del Lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669 -bis e seguenti del codice di procedura civile. 11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell art 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 e il decreto del Ministro delle attività produttive del 13 maggio bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 19

22 Allegato n. 2 Principi di buone prassi Rapporti verticali nella filiera alimentare: Principi di buone prassi Proposti dai seguenti membri della piattaforma B2B AIM CEJA CELCAA CLITRAVI Copa Cogeca ERRT EuroCommerce Euro Coop FoodDrinkEurope UEAPME UGAL Per assicurare la conformità con le legislazioni sulla concorrenza rilevanti, questo documento non dovrà essere discusso o usato in altra maniera nelle comunicazioni delle associazioni per coordinare direttamente o indirettamente le strategie commerciali. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 20

23 Introduzione 1 Le istituzioni europee e più Stati membri hanno sollevato l'esistenza di problemi associati alla filiera alimentare e hanno stabilito di trovare delle soluzioni a questi problemi 2. In base ad una richiesta fatta il 10 marzo dalla Commissione europea nell'ambito della Piattaforma B2B del Forum di Alto Livello per un migliore funzionamento della filiera alimentare, è stato creato un tavolo di un dialogo multilaterale tra i soggetti interessati per discutere delle pratiche eque/sleali lungo la filiera. Questo tavolo ha l'obiettivo di contribuire ai lavori del Forum di Alto Livello sulla base del mandato che gli ha attribuito la Piattaforma B2B. Lo scopo della discussione è di identificare una soluzione all'asimmetria e al possibile abuso del potere contrattuale da parte di alcuni attori della filiera alimentare. Il risultato del dialogo multilaterale è allegato sotto forma di una serie di principi di buone prassi ed una lista di esempi di prassi corrette e sleali nei rapporti verticali. Si dimostra: i) un riconoscimento che le pratiche commerciali sleali possono essere trovate lungo tutta la filiera alimentare e ii) la volontà degli stakeholder di affrontare quelle pratiche in maniera consensuale ed efficace. I membri del dialogo multilaterale ritengono che questi principi di buone prassi garantiscano un quadro per il commercio che assicuri competitività, fiducia e continuità, tutti elementi necessari per lo sviluppo delle imprese, per l'innovazione e per sostenere i tre pilastri della sostenibilità (economica, sociale e ambientale). Infine questi andranno a beneficio dei consumatori e, più in generale, della società. Questo approccio è complementare allo sviluppo delle buone pratiche ECR volte ad ottimizzare l'intera catena del valore per venire meglio incontro alle esigenze dei consumatori, in maniera più veloce e a costi più bassi. I principi e gli esempi che seguono tengono in considerazione il ruolo importante che le PMI giocano nella filiera alimentare. Il rispetto dei principi di buone prassi di seguito elencati promuoverebbe esempi di pratiche corrette e scoraggerebbe l'esercizio di quelle sleali, alcune delle quali sono elencate nel documento. 1 BEUC, l'associazione europea dei consumatori, ha seguito i lavori del dialogo multilaterale come osservatore. BEUC valuta i principi generali e specifici di buone prassi come validi e riflettenti delle buone prassi applicabili nell'ambito commerciale e civile. BEUC rimane tuttavia preoccupato sull'applicazione effettiva di queste buone prassi a livello nazionale. 2 Problemi identificati nei seguenti documenti: le Raccomandazioni finali del Gruppo di alto livello (HLG.006), la Comunicazione su un miglior funzionamento della filiera alimentare in Europa (COM(2009) 591), la relazione di monitoraggio del mercato della distribuzione (2009/2237(INI)), l'atto per il Mercato Unico (COM(2011)206/4), la relazione Corazza Bildt (2010/2109(INI)) e le diverse iniziative pubbliche e private tra cui quelle di Regno Unito, Francia, Spagna, Romania, Ungheria ed Irlanda. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 21

24 Principi di buone prassi Le parti si impegnano ad agire in conformità con le legislazioni applicabili, tra cui quella sulla concorrenza. Principi generali A. CONSUMATORI: le parti devono sempre tenere in considerazione gli interessi dei consumatori e la sostenibilità generale delle filiera alimentare nelle relazioni B2B. Le parti devono assicurare una massima efficienza e ottimizzazione delle risorse nella distribuzione delle merci lungo la filiera alimentare. B. LIBERTÀ DI CONTRATTO: le parti sono entità economiche indipendenti, che rispettano i diritti degli altri di definire le proprie strategie e politiche di gestione, inclusa la libertà di determinare indipendentemente se impegnarsi o meno in un accordo. C. RAPPORTI EQUI: le parti devono relazionare nei confronti delle altre parti in maniera responsabile, in buona fede e con diligenza professionale. Principi specifici 1. ACCORDI SCRITTI: gli accordi devono essere in forma scritta, salvo casi nei quali ciò sia impraticabile o accordo a voce consentito da entrambe le parti, e devono essere chiari e trasparenti e includere il maggior numero possibile di elementi rilevanti e prevedibili, inclusi i diritti e le procedure di fine rapporto. 2. PREVEDIBILlTÀ: modifiche unilaterali ai termini contrattuali non devono essere fatte a meno che le circostanze e le condizioni per queste non siano già state stabilite precedentemente. Gli accordi devono delineare il processo attraverso il quale ognuna delle parti possa discutere con l'altra le modifiche necessarie per l'implementazione dell'accordo o per risolvere circostanze imprevedibili, entrambi situazioni che devono essere contemplate nell'accordo stesso. 3. CONFORMITÀ: gli accordi devono essere rispettati. 4. INFORMAZIONE: qualora ci fosse uno scambio di informazioni, questo deve avvenire in conformità con la legislazione sulla concorrenza e le altre legislazioni applicabili, e le parti devono assicurarsi che le informazioni fornite siano corrette e non fuorvianti. 5. CONFIDENZIALITÀ: la confidenzialità delle informazioni deve essere rispettata a meno che le informazioni non siano già pubbliche o indipendentemente e legittimamente note alla parte che riceve l'informazione. Le informazioni devono essere usate dal destinatario solo per scopi legittimi per i quali sono state comunicate. 6. RESPONSABILITÀ SUI RISCHI: tutte le parti nella filiera devono prendersi i propri rischi imprenditoriali. 7. RICHIESTA GIUSTIFICABILE: una parte non può esercitare minacce per ottenere un vantaggio ingiustificato o per trasferire un costo ingiustificato. G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 22

25 G u i d a P r a t i c a a l l a r t i c o l o 6 2 Pag. 23

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