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1 Stipulata fra: La ASSOCIAZIONE NAZIONALE DENTISTI ITALIANI - REGIONE VENETO nella persona del suo Presidente in carica, Dr. Rossi Pietro Mario che stipula la presente polizza convenzione per conto dei Singoli Medici Dentisti aderenti e su incarico degli stessi, di seguito denominata Contraente e la Società VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A., di seguito denominata Compagnia per l'assicurazione, a favore degli Associati che ne faranno richiesta Secondo le modalità di seguito precisate, dei seguenti rischi: 1) RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE E GENERALE 2) RESPONSABILITA' CIVILE DIPENDENTI - R.C.O. DEFINIZIONI ASSICURATO : ogni e ciascun Associato esercente l'attività odontoiatrica che avrà aderito alla polizza convenzione. CONTRAENTE : Associazione Nazionale Dentisti Italiani - Regione Veneto - ATTIVITA' PROFESSIONALE : esercizio dell'attività odontostomatologica e conduzione dello studio professionale PARTI : CERTIFICATO : MODULO DI ADESIONE : l'assicurato - la Compagnia - il Contraente il documento emesso dalla Compagnia contenente i dati di ogni singola copertura il documento prestampato dal broker e compilato dagli associati che intendono aderire alla convenzione PERIODO DI ASSICURAZIONE : durata di un anno (annualità assicurativa) più l'eventuale frazione di anno che precede o segue un'annualità intera. La presente convenzione è stipulata per la durata di un anno con effetto il 31/12/2003 e scadenza il 31/12/2004 ed è tacitamente rinnovabile. 1

2 CONDIZIONI GENERALI DELLA CONVENZIONE Art. 1) - DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO Le dichiarazioni e le informazioni rese dall'assicurato per iscritto nel modulo di adesione e relativi allegati, formano la base del presente contratto, e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti. Nel caso di mutamenti che aggravino il rischio, l'assicurato ha l'obbligo di dame immediato avviso alla Compagnia. Le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'assicurato, così come l'omissione di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni od inesattezze non siano frutto di dolo. Se l'aggravamento rientra nella tipologia di rischio prevista nella presente convenzione, la Compagnia rinuncia al diritto di recesso di cui all'art.1898 del Codice Civile e l'assicurato si impegna a pagare il maggior premio previsto a decorrere dalla data di inizio dell'aggravamento. Art. 2) - CESSAZIONE DELL'ASSICURAZIONE A parziale deroga dell'art.1896 del Codice Civile, nel caso di cessazione dei rischi assicurati con la presente convenzione, la Compagnia rimborserà il rateo di premio imponibile relativo alla parte non goduta del periodo dì assicurazione. Art. 3) - COESISTENZA DI ALTRE ASSICURAZIONI. Qualora il singolo Assicurato, abbia precedentemente sottoscritto una polizza di responsabilità civile professionale, le garanzie prestate con la presente convenzione opereranno a primo rischio in tutti i casi di inoperatività dalla prima polizza ed a secondo rischio - con una franchigia pari al massimale di primo rischio - qualora sia operante la prima polizza. In caso di inoperatività della prima polizza a causa di un mancato pagamento del premio, la citata franchigia rimarrà a carico del l'assicurato stesso. Art. 4) - LIMITI DI INDENNIZZO, SCOPERTI, SPESE. L'assicurazione è prestata per l'insieme delle garanzie previste dalle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza massima complessiva del limite di indennizzo fissato nel certificato e previa deduzione, per ciascun danno, dello scoperto ivi precisato. Art. 5) - DIRITTO DI SURROGAZIONE Le Compagnia, salvo caso di dolo o diversa autorizzazione scritta dell'assicurato, rinuncia al diritto di surrogazione di cui all'art.1916 del Codice Civile. Art. 6) - RECESSO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, le Parti hanno la facoltà di recedere dal Certificato relativo all'assicurato che ha presentato la denuncia, previa comunicazione scritta inviata al Contraente, il quale ha 30 giorni di tempo per respingere la predetta richiesta. La Compagnia e la Contraente, fino al sessantesimo giorno da ogni denuncia di sinistro, hanno inoltre la facoltà di recedere dall'intera convenzione con un preavviso di 120 giorni, purché l'ammontare liquidato, od obiettivamente liquidabile, del totale dei danni che hanno dato luogo alla volontà di recesso superi il totale montepremi annuale dell'intera convenzione. In caso di recesso della Compagnia, ciascun Assicurato avrà diritto alla restituzione della parte di premio imponibile non goduto. 2

3 Art. 7) - PREMIO MINIMO DI CONVENZIONE Al perfezionamento della Convenzione il Contraente versa alla Compagnia, che ne dà ricevuta col presente documento, il premio convenzionale di euro 50 di cui euro 9.11 per imposte. Art. 8) - VARIAZIONI, COMUNICAZIONI. Le variazioni o modificazioni della polizza convenzione devono risultare da apposito contratto sottoscritto dal Contraente e dalla Compagnia. Tutte le comunicazioni del Contraente o dell'assicurato devono essere fatte con lettera raccomandata all'indirizzo della Compagnia o del Broker, così come ogni comunicazione della Compagnia deve essere fatta con lettera raccomandata all'indirizzo del Presidente dell'associazione e del Broker. Art. 9) - PROROGA DELLA CONVENZIONE E DEI SINGOLI CERTIFICATI In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza, la convenzione si intende prorogata di un anno e così successivamente. La presente norma si intende applicabile anche ai singoli certificati, salva la riduzione a 30 giorni del termine utile per la disdetta qualora il recesso venga esercitato dall'assicurato. Art.10) - ADESIONI. L'Associato interessato all'assicurazione che forma oggetto della presente polizza convenzione, trasmetterà al Broker del contratto una comunicazione di adesione su apposito modulo. Art.11) - CERTIFICATI - DECORRENZA - DURATA - PROROGA. La garanzia assicurativa decorrerà, alle condizioni tutte della presente polizza convenzione, con effetto dalle ore 24 della data riportata nella conferma scritta di copertura che il broker dovrà inviare all'assicurato entro 24 ore (escluso il sabato ed i giorni festivi) dal ricevimento del modulo di adesione. A riprova di ciò la Compagnia emetterà un regolare certificato in tre esemplari contenente i dati relativi alla copertura e l'indicazione del premio da pagare entro i successivi 15 giorni dalla consegna all'assicurato del certificato medesimo; resta inteso che decorso inutilmente tale termine la garanzia rimane sospesa fino alle ore del giorno del pagamento del premio. Ogni certificato avrà la durata di un anno, più l'eventuale frazione di anno necessaria per far coincidere la scadenza del certificato stesso con quella della convenzione, anche se, nel frattempo, per qualunque ragione, la presente convenzione venisse a cessare. Se l'assicurato non paga i premi successivi alla scadenza di ogni periodo di assicurazione, la garanzia resta sospesa dalle ore 24 del 30mo giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno di pagamento. Resto inteso che è facoltà del Contraente negare a qualunque singolo socio l'adesione alla presente polizza e/o il rinnovo di certificati in corso di garanzia, senza obbligo di motivazione. Art.12) - PREMIO ANNUO. Ai fini della determinazione del premio annuo della presente assicurazione, l'attività di implantologia viene distinta nei due seguenti gruppi: a) attività svolta con le metodiche finalizzate alla osteointegrazione; b) attività svolta con altre metodiche. 3

4 Il premio annuo di ciascun certificato, verrà quindi calcolato in funzione del limite di indennizzo scelto da ciascun Assicurato ed in relazione a quanto indicato nella seguente tabella: Attività Assicurato che non effettua interventi di Implantologia Assicurato che effettua interventi di Implantologia - lettera a) Assicurato che effettua interventi di Implantologia - lettera b) Massimale ,00 550,00 770,00 Massimale ,00 750, ,00 Nel caso di coesistenza di altra polizza assicurativa per i medesimi rischi, i suindicati premi saranno soggetti alle seguenti riduzioni : Massimale della Polizza di Primo Rischio Fino a Da fino a Da fino a Riduzione del Premio 35 % 50 % 65 % Art. 13) - DELEGA La Contraente dichiara di aver affidato la gestione dei presente contratto al BROKER SIGMA STUDI ASSICURATIVI S.R.L. e gli assicuratori hanno convenuto di affidarne la delega alla VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.; di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto della Contraente dal Broker, il quale tratterà con la Compagnia Delegataria informandone le Compagnie Coassicuratrici. Queste saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di ordinaria gestione Compiuti dalla Compagnia Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata direttamente dal broker nei confronti di ogni compagnia. Art. 14) - COASSICURAZIONE. L'assicurazione prestata con la suddetta polizza è ripartita per quote fra le Compagnie indicate nello specifico allegato. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. Scaduto il premio la Delegataria può sostituire le quietanze eventualmente mancanti delle altre Coassicuratrici con altra propria rilasciata in loro nome e per conto. Art. 15) - FORO COMPETENTE. Foro competente è esclusivamente quello dell'autorità Giudiziaria di residenza di ciascun Assicurato. Art. 16) - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO. Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato. Art. 17) - NORME DI LEGGE. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. 4

5 Norme che regolano la Responsabilità Civile Professionale Generale R.C.T. e le Responsabilità Civile verso i dipendenti R.C.O. Art. 18) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE - R.C.T. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato da ogni somma che egli sia tenuto a pagare a terzi, compresi i clienti, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a cagione di un fatto connesso all'esercizio dell'attività professionale esercitata. L'assicurazione è operante anche quando i comportamenti che hanno causato il danno siano posti in essere da persone del cui operato l'assicurato sia legalmente tenuto a rispondere. Art. 19) - RISCHI AGGIUNTIVI A titolo esemplificativo e non limitativo, si intende garantita dalla presente convenzione anche la responsabilità civile verso terzi - R.C.T. e/o verso dipendenti -R.C.O., derivante all'assicurato: a) per i danni determinati da fatto doloso delle persone delle quali e/o con le quali debba rispondere; b) per i danni causati da operazioni di medicina e chirurgia in generale non necessariamente connesse con l'odontoiatria, ma prestate per necessità di urgenza e/o emergenza, in ottemperanza agli obblighi di legge e/o deontologici, effettuate sia sui pazienti sia su altre persone; c) per l'attività dì formazione, docenza, consulenza e/o perizia, nell'ambito dell'attività professionale stessa. d) dalla proprietà, dall'uso, dall'installazione di cartelli, targhe o insegne dentro o fuori della sede dell'assicurato; se l'installazione o la manutenzione è affidata a terzi, l'assicurazione opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente i lavori. Sono compresi i danni alle cose sulle quali sono installati i cartelli, le targhe o le insegne; e) dalla circolazione e dall'uso di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi i danni subiti dalle persone che ne fanno uso; f) dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi e bevande in genere; g) dall'attività di radiodiagnostica in genere; h) per tutte le operazioni complementari e/o connesse all'attività dichiarata; i) dalla proprietà e/o utilizzo dei fabbricati occupati dall'assicurato e nei quali viene svolta l'attività oggetto dell'assicurazione e dagli impianti fissi destinati alla loro conduzione, compresi ascensori e montacarichi ed eventuali cancelli elettrici; sono esclusi i danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraelevazioni e demolizioni; j) per danni a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'assicurato o da lui detenute con il limite di euro Resta inteso che nel caso esista polizza incendio comprendente il "Ricorso Terzi e/o il "Rischio Locativo", si applica il disposto dell'art. 3). k) per danni a cose di terzi in consegna o custodia. Si intendono inoltre comprese le azioni di rivalsa e/o surroga esperite dall'inail, dall'inps o da altri Istituti Previdenziali e/o Enti Assicurativi. 5

6 Art. 20) - COMMITTENZA L'assicurazione si estende alla responsabilità civile derivante all'assicurato ai sensi dell'art del Codice Civile per: a) danni causati a terzi da Suoi dipendenti o commessi in relazione alla guida di autovetture, purché le medesime non siano di proprietà e/o godute dall'assicurato, in usufrutto o locazione, od allo stesso intestate al PRA. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate; b) danni causati a terzi dalle persone addette al servizio di pulizia e/o manutenzione presso lo studio assicurato. Art. 21) - NOVERO DEI TERZI. Ai fini delle garanzia R.C.T., non sono considerati terzi esclusivamente l'assicurato ed i dipendenti rientranti nella garanzia R.C.O., salvo quando subiscano un danno nella loro qualità di pazienti. Art. 22) - ESCLUSIONI. L'assicurazione non vale: a) per la responsabilità derivante da attività diverse da quella professionale anzidetta; b) per richieste di risarcimento già presentate all'assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione; c) per i danni derivanti della proprietà, esercizio e/o conduzione di cliniche, case di cura, ospedali o simili; Relativamente alla sola garanzia R.C.T. l'assicurazione non vale inoltre per i danni e le responsabilità che si verifichino o insorgano in occasione: d) di fatti commessi quando l'assicurato si trovi, per motivi disciplinari, sospeso o destituito dall'esercizio dell'attività professionale. e) di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare. f) di esplosioni od emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, fatto salvo quanto previsto all'art. 21 lettera i); g) di circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili, salvo quanto previsto al precedente art. 22 lettera a); h) di fatti di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a inquinamento dell'atmosfera, inquinamento, infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovantisi nel sottosuolo suscettibile dl sfruttamento; tranne nei casi di responsabilità connessa con la sorveglianza delle attività di deposito temporaneo, smaltimento, stoccaggio e/o accumulo dei rifiuti speciali e/o tossici nocivi del proprio ambulatorio, di cui alle relative leggi; i) l'assicurazione non comprende i danni alle persone trasportate su veicoli a motore (salvo quanto previsto all'art. 22 lettera a). j) di furto; 6

7 Art.23) - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA. L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato e da lui denunciate alla Compagnia durante il periodo di efficacia del contratto, indipendentemente dalla data dell'errore o della negligenza commessa. In caso di cessazione dell'attività, l'assicurato o i suoi aventi causa, avranno diritto, dietro pagamento di un premio una tantum da convenirsi (non superiore all'ultimo premio annuo pagato), alla proroga della garanzia, per ulteriori tre anni, per tutte le richieste di risarcimento che si riferiscano a negligenze od errori verificatisi prima della cessazione dell'attività. Art. 24) - LIMITI DI INDENNIZZO E SCOPERTI. La presente convenzione prevede un limite di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di euro o euro a scelta del singolo Associato. Limitatamente ai rischi previsti dalla garanzia - Responsabilità Civile Professionale, esclusivamente per la chirurgia implantologica, rimane a carico dell'assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro Art. 25) - DENUNCIA DEI SINISTRI L'Assicurato è tenuto entro 15 giorni successivi a quello in cui ne è venuto a conoscenza: a) a sottoporre alla Compagnia ogni richiesta scritta di risarcimento ricevuta; b) a dar notifica alla Compagnia per iscritto, tramite il broker, anche via fax, di ogni comunicazione o diffida scritta da lui ricevuta, in cui un terzo esprima l'intenzione di attribuire all'assicurato una responsabilità civile professionale. Tale notifica sarà a tutti gli effetti trattata come richiesta di risarcimento presentata e denunciata nel corso del periodo di assicurazione. In caso di tardiva comunicazione resterà a carico dell'assicurato ogni maggior onere sofferto dalla Compagnia, derivante dal ritardo. L'Assicurato è inoltre tenuto a rendere, a richiesta della Compagnia, tutte le informazioni e l'assistenza del caso, precisandosi comunque che le eventuali involontarie incompletezze nella stesura della denuncia non inficiano il diritto al risarcimento. Art. 26) - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE R.C.O. La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1) ai sensi degli articoli 10 e 11 del DPR 30 giugno 1965 n per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2) ai sensi del codice civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del DPR 30 giugno 1965 n cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali. La garanzia della R.C.O. è estesa alle malattie professionali riconosciute dall'inail e/o a quelle ritenute tali dalla Magistratura, purché siano conseguenza di fatti avvenuti durante la validità dell'assicurazione e si manifestino in data posteriore a quella di inizio copertura del certificato di assicurazione. 7

8 Art. 27) - DENUNCIA DEI DANNI R.C.O. L'Assicurato è tenuto a denunciare alla Compagnia eventuali sinistri solo ed esclusivamente: a) in caso di infortunio per il quale abbia luogo una inchiesta giudiziaria a norma di legge; b) in caso di richiesta di risarcimento o azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'inail qualora esercitasse il diritto di surroga ai sensi del D.P.R del Art. 28) - D.LGS. 626/94 Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente polizza si precisa che è compresa anche la responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione nominato ai sensi del D.Lgs n. 626 del Art. 29) - STUDI ASSOCIATI Qualora il contraente del certificato sia uno Studio Associato, si precisa che questi riveste anche la qualifica di Assicurato per i danni a terzi o dipendenti con l'esclusione della sola R.C.Professionale. Art. 30) - ESCLUSIVA Si conviene tra le Parti che le condizioni generali e particolari della presente polizza sono riservate esclusivamente agli associati A.N.D.I. delle Regione Veneto. F.to la Contraente F.to la Compagnia 8

9 Appendice di integrazione SONTO 50% NEOLAUREATI Per i neolaureati che intendono aderire alla presente polizza convenzione è prevista l'applicazione di uno sconto del 50% sui premi annui lordi di cui all'art. 12 delle Condizioni Generali di polizza. Tale sconto verrà applicato esclusivamente sui premi relativi alle prime due annualità assicurative (e sull'eventuale rateo iniziale) purché ricorrano le seguenti condizioni: a) Iscrizione all'albo Medici non anteriore a due anni dalla data di effetto dell'assicurazione; b) Svolgimento dell'attività professionale esclusivamente presso studi di terzi o presso la struttura pubblica; La cessazione della condizione di cui alla lettera b) che precede, dovrà essere tempestivamente comunicata alla Compagni e/o al Broker e comporterà l'immediato adeguamento del premio al suo valore integrale, così come previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali di polizza. In deroga all'art. 23 delle Condizioni Generali di polizza, per i neolaureati che beneficiano dello sconto regolato dalla presente appendice, l'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato e da lui denunciate alla Compagnia durante il periodo di efficacia del contratto e riferitesi a fatti o atti posti in essere durante lo stesso periodo. FERMO ED INVARIATO IL RESTO F.to la Contraente F.to la Compagnia SIGMAStudi Assicurativi SIGMA Studi Assicurativi s.r.l. Via Galileo Galilei, Silea - Treviso T F info@sigmastudi.it - P.I

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