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1 manuale delle accise 2010 manuale delle accise 2010 eni.com a cura di andrea camerinelli

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3 MANUALE DELLE ACCISE 2010

4 A cura di: eni adfin - Tributario Italia Andrea Camerinelli Manager Accise e Dogane 2

5 PREFAZIONE Con oltre 26 miliardi di euro di gettito nel 2009 ed un prelievo diffuso nel territorio nazionale su tutte le fasce di consumatori e le categorie produttive, il sistema delle accise sui prodotti energetici e l energia elettrica richiede all Agenzia delle Dogane ed agli operatori privati una professionalità crescente. Con questa consapevolezza eni continua la tradizione iniziata nel 1995 mettendo a disposizione del settore questa settima edizione del manuale delle accise commentato ed annotato con la prassi amministrativa e con la giurisprudenza più significativa nazionale e comunitaria. Questa edizione in particolare tiene conto dell adeguamento ai nuovi principi comunitari di cui alla direttiva 2008/118/CE del sistema normativo delle accise complementare al diritto doganale con particolare riferimento al regime generale, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti ed ai relativi controlli. Il maggiore spazio riconosciuto all informatica, in particolare l introduzione del documento di accompagnamento elettronico nel sistema informatizzato dell Agenzia delle Dogane, rappresenta un ulteriore progresso nella celerità e nella semplificazione delle operazioni. Paolo Scaroni Amministratore Delegato 3

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7 INDICE GENERALE Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504: Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative NORMATIVA COMUNITARIA Direttiva n. 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre Direttiva 16 dicembre 2008, n. 2008/118/CE

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9 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli artt. 76 e 87 della Costituzione; Visto l art. 1, comma 4, della L. 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331; Visti i decreti del Ministro delle finanze in data 8 luglio 1924, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924, di approvazione, rispettivamente, dei testi unici delle disposizioni legislative per l imposta di fabbricazione sulla birra e sugli spiriti e per l imposta sul consumo dell energia elettrica, e successive modificazioni, il R.D.L. 28 febbraio 1939, n. 334, convertito dalla L. 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazione, e il citato decreto-legge n. 331/1993, con i quali viene conferito al Ministro delle finanze potere regolamentare nelle relative materie; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 ottobre 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell industria, del commercio e dell artigianato e di grazia e giustizia; Emana il seguente decreto legislativo: Art È approvato l unito testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consunti e relative sanzioni penali e amministrative, composto da 68 articoli e vistato dai proponenti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. 7

10 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE SOMMARIO TITOLO I Disciplina delle accise CAPO I - Disposizioni generali Art. 1 - Ambito applicativo e definizioni Art. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Art. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Art. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Art. 5 - Regime del deposito fiscale Art. 6 - Circolazione in regime sospensivo di prodotti sottoposti ad accisa Art. 7 - Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa Art. 8 - Destinatario registrato [già Operatore professionale] Art. 9 - Speditore registrato [già Rappresentante fiscale] Art Circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro Art. 10 bis - Altre disposizioni relative alla circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro [articolo inserito dal 1 aprile 2010] Art. 10 ter - Irregolarità nella circolazione di prodotti già immessi in consumo in un altro Stato membro [articolo inserito dal 1 aprile 2010] Art Prodotti assoggettati ad accisa ed immessi in consumo in altro Stato membro e acquistati da privati Art Deposito e circolazione dei prodotti assoggettati ad accisa Art Contrassegni fiscali Art Recuperi e rimborsi dell accisa Art Prescrizione del diritto all imposta Art Privilegio Art Esenzioni Art Poteri e controlli Art Accertamento delle violazioni Art [Mutua assistenza per recupero crediti - Articolo abrogato dal 1 aprile 2010].. 60 CAPO II - Prodotti energetici [oli minerali] Art Prodotti sottoposti ad accisa Art. 21 bis - Disposizioni particolari per le emulsioni [articolo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007]

11 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO Art Impieghi di prodotti energetici negli stabilimenti di produzione [in origine: «Fatto generatore dell accisa e definizione di stabilimento di produzione»] Art. 22 bis - Disposizioni particolari in materia di biodiesel ed alcuni prodotti derivanti dalla biomassa [articolo inserito dal 1 luglio 2007 ed Legge 296/2006] Art Depositi fiscali di prodotti energetici [oli minerali] Art Impieghi agevolati Art. 24 bis - Denaturazione dei prodotti energetici [articolo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007] Art Deposito e circolazione di prodotti energetici [oli minerali] assoggettati ad accisa 81 Art Disposizioni particolari per il gas naturale [gas metano] CAPO III - Alcole e bevande alcoliche Sezione I - Disposizioni di carattere generale Art Ambito applicativo ed esenzioni Art Depositi fiscali di alcole e bevande alcoliche Art Deposito di prodotti alcoolici assoggettati ad accisa Art Circolazione di prodotti alcoolici assoggettati ad accisa Art Disposizioni per il condizionamento e per l etichettatura Sezione II - Alcole etilico Art Oggetto dell imposizione Art Accertamento dell accisa sull alcole Sezione III - Birra Art Oggetto dell imposizione Art Accertamento dell accisa sulla birra Sezione IV - Vino Art Oggetto dell imposizione e modalità di accertamento Art Disposizioni particolari per il vino Sezione V - Bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra Art Oggetto dell imposizione e modalità di accertamento Sezione VI - Prodotti alcolici intermedi Art Oggetto dell imposizione e modalità di accertamento

12 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO CAPO III-bis - Tabacchi lavorati [Capitolo inserito dal 1 aprile 2010] Art. 39 bis - Definizioni Art. 39 ter - Prodotti assimilati ai tabacchi lavorati Art. 39 quater - Tariffe di vendita Art. 39 quinquies - Tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico Art. 39 sexies - Disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto Art. 39 septies - Disposizioni in materia di aggio ai rivenditori Art. 39 octies - Aliquote di base e calcolo dell accisa applicabile ai tabacchi lavorati Art. 39 novies - Esenzioni Art. 39 decies - Accertamento, liquidazione e pagamento dell accisa Art. 39 undecies - Viglianza Art.39 duodecies - Contrassegni di legittimazione della circolazione dei tabacchi lavorati CAPO IV - Sanzioni Art Sottrazione all accertamento o al pagamento dell accisa sugli prodotti energetici [oli minerali] Art Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Art Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche Art Sottrazione all accertamento e al pagamento dell accisa di alcole e di bevande alcoliche Art Confisca Art Circostanze aggravanti Art Alterazione di contrassegni, impronte e contrassegni Art Deficienze ed eccedenze nel deposito e nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa Art Irregolarità nell esercizio degli impianti di lavorazione e di deposito dei prodotti assoggettati ad accisa Art Irregolarità nella circolazione dei prodotti sottoposti ad accisa Art Inosservanza di prescrizioni e regolamenti Art Obbligazione civile dell esercente per la sanzione pecuniaria inflitta a persona dipendente TITOLO II Energie elettrica [in origine: «Imposta di consumo sull energia elettrica»] Art Oggetto dell imposizione Art.53 - Soggetti obbligati e adempimenti [in origine: «Denuncia di officina e licenza di esercizio»] Art. 53 bis - Altri adempimenti [articolo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/2007] Art Definizione di officina Art Accertamento e liquidazione dell accisa [così modificato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ in origine: «dell imposta»]

13 DECRETO LEGISLATIVO 26 OTTOBRE 1995, N. 504 SOMMARIO Art Versamento dell imposta Art.57 - Privilegi e prescrizione [così modificato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ in origine: «Garanzie, privilegi e prescrizione»] Art Poteri e controlli Art Sanzioni Art Addizionali dell accisa [così modificato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ in origine: «dell imposta»] TITOLO III Altre imposizioni indirette Art Disposizioni generali Art Imposizione sugli oli lubrificanti, sui bitumi di petrolio ed altri prodotti Art. 62 bis - Imposta di fabbricazione sui fiammiferi [articolo inserito dal 1 aprile 2010] 161 Art. 62 ter - Tariffe di vendita dei fiammiferi [articolo inserito dal 1 aprile 2010] TITOLO IV Disposizioni diverse e finali Art Licenze di esercizio e diritti annuali Art Prestazione della cauzione Art Adeguamenti alla normativa comunitaria Art Regime di vigilanza per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico Art Norme di esecuzione e disposizioni transitorie Art Disposizioni finali Allegato I - Elenco dei prodotti assoggettati a imposizione e aliquote vigenti alla data di pubblicazione del Testo unico Tabella A - Impieghi degli prodotti energetici [oli minerali] che comportano l esenzione dall accisa o l applicazione di una aliquota ridotta

14 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CONCERNENTI LE IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI E RELATIVE SANZIONI PENALI E AMMINISTRATIVE TITOLO I Disciplina delle accise Capo I - Disposizioni generali Art. 1 1 Ambito applicativo e definizioni 1. Il presente testo unico disciplina l imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) accisa: l imposizione indiretta sulla produzione o sul consumo dei prodotti energetici, dell alcole etilico e delle bevande alcoliche, dell energia elettrica e dei tabacchi lavorati, diversa dalle altre imposizioni indirette previste dal Titolo III del presente testo unico; b) Amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, dell Agenzia delle dogane preposti alla gestione dell accisa sui prodotti energetici, sull energia elettrica, sugli alcoli e sulle bevande alcoliche e alla gestione delle altre imposte indirette di cui al Titolo III, esclusa quella di cui agli artt. 62-bis e 62-ter, o gli organi, centrali o periferici, dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato preposti alla gestione dell accisa sui tabacchi lavorati e dell imposta di fabbricazione sui fiammiferi; c) prodotto sottoposto ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto soggetto od assoggettato ad accisa: il prodotto per il quale il debito d imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l impianto in cui vengono fabbricati, trasformati, detenuti, ricevuti o spediti prodotti sottoposti ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall Amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa, non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, fino al momento dell esigibilità dell accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d imposta; h) procedura doganale sospensiva o regime doganale sospensivo: una delle procedure speciali previste dal regolamento (CEE) n. 2913/1992 relative alla vigilanza doganale di cui sono oggetto le merci non comunitarie al momento dell entrata nel territorio doganale della Comunità, la custodia temporanea, le zone franche o i depositi franchi, nonché uno dei regimi di cui all art. 84, paragrafo 1), lett. a), di detto regolamento; i) importazione di prodotti sottoposti ad accisa: l entrata nel territorio della Comunità di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo non vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo, nonché lo svincolo di tali prodotti da una procedura doganale sospensiva o un regime doganale sospensivo; 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

15 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni l) destinatario registrato: la persona fisica o giuridica, diversa dal titolare di deposito fiscale, autorizzata dall Amministrazione finanziaria a ricevere, nell esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da un altro Stato membro o dal territorio dello Stato; m) speditore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata dall Amministrazione finanziaria unicamente a spedire, nell esercizio della sua attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo a seguito dell immissione in libera pratica in conformità dell art. 79 del regolamento (CEE) n. 2913/1992; n) sistema informatizzato: il sistema di informatizzazione di cui alla decisione 16 giugno 2003, n. 1152/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all informatizzazione dei movimenti e dei controlli dei prodotti soggetti ad accisa. 3. Ai fini dell applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato»: il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) si intende per Comunità o territorio della Comunità: il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea con le seguenti esclusioni, oltre a quelle indicate nella lett. a): 1) per la Repubblica francese: i Dipartimenti d oltremare; 2) per la Repubblica federale di Germania: l isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 3) per il Regno di Spagna: Ceuta, Melilla e le isole Canarie; 4) per la Repubblica di Finlandia: le isole Åland; 5) le isole Anglo-normanne; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939, resa esecutiva con la L. 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni; 5) delle zone di sovranità del Regno Unito di Akrotiri e Dhekelia sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica di Cipro. 13

16 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 1 [Art. 1 ed art. 16, commi 1 e 2, del D.L. n. 331/1993 (*)] Ambito applicativo e definizioni 1. L imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, esclusa quella sui tabacchi lavorati e sui fiammiferi, è disciplinata dalle disposizioni del presente testo unico. 2. Ai fini del presente testo unico si intende per: a) amministrazione finanziaria: gli organi, centrali o periferici, del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette che, nell ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla gestione delle accise; b) accisa: l imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi prevista con la denominazione di imposta di fabbricazione o di consumo e corrispondente sovrimposta di confine o di consumo; c) prodotto «sottoposto» ad accisa: il prodotto al quale si applica il regime fiscale delle accise; d) prodotto «soggetto» od «assoggettato» ad accisa: il prodotto per il quale il debito d imposta non è stato ovvero è stato assolto; e) deposito fiscale: l impianto in cui vengono fabbricate, trasformate, detenute, ricevute o spedite merci sottoposte ad accisa, in regime di sospensione dei diritti di accisa, alle condizioni stabilite dall amministrazione finanziaria; f) depositario autorizzato: il soggetto titolare e responsabile della gestione del deposito fiscale; g) regime sospensivo: il regime fiscale applicabile alla fabbricazione, alla trasformazione, alla detenzione ed alla circolazione dei prodotti soggetti ad accisa fino al momento dell esigibilità dell accisa o del verificarsi di una causa estintiva del debito d imposta; h) operatore registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata a ricevere, nell esercizio dell attività economica, prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo, provenienti da Paesi comunitari, extra-comunitari o dal territorio dello Stato; tale operatore non può detenere o spedire prodotti in regime sospensivo; i) operatore non registrato: la persona fisica o giuridica autorizzata, nell esercizio della sua professione, ad effettuare, a titolo occasionale, le medesime operazioni previste per l operatore registrato. 3. Ai fini dell applicazione del presente testo unico: a) si intende per «Stato» o «territorio dello Stato» il territorio della Repubblica italiana, con esclusione dei comuni di Livigno e di Campione d Italia e delle acque italiane del lago di Lugano; b) si intende per «Unione europea» o «territorio della Unione europea» il territorio corrispondente al campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità economica europea con le seguenti esclusioni, oltre quella indicata nella precedente lett. a): 1) per la Repubblica francese, i Dipartimenti d oltremare 2 ; [Dipartimenti d oltremare: Guadalupa Guiana francese Martinica e Riunione ex paragrafo 1.9 della Relazione speciale n. 2/1993 concernente il territorio doganale della Comunità (in GUCE n. C/347 del 27 dicembre 1993)] 2) per la Repubblica federale di Germania, l isola di Helgoland ed il territorio di Busingen; 2 In base alla Costituzione della Quarta Repubblica del 1946, le colonie francesi di Guadalupa, Martinica e Guiana Francese nei Caraibi, e di Réuniongs nell Oceano Pacifico, divennero départements d outre-mer. 14

17 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 1 - Ambito applicativo e definizioni 3) per il regno di Spagna, Ceuta, Melilla e le isole Canarie; c) le operazioni effettuate in provenienza o a destinazione: 1) del Principato di Monaco sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica francese; 2) di Jungholz e Mittelberg (Kleines Walsertal), sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica federale di Germania; 3) dell isola di Man sono considerate come provenienti dal, o destinate al, Regno Unito di Gran Bretagna e dell Irlanda del Nord; 4) della Repubblica di San Marino, sono considerate come provenienti dalla, o destinate alla, Repubblica italiana. Le suddette operazioni devono essere perfezionate presso i competenti uffici italiani con l osservanza delle disposizioni finanziarie previste dalla Convenzione di amicizia e buon vicinato del 31 marzo 1939 resa esecutiva con la L. 6 giugno 1939, n. 1320, e successive modificazioni. (*) Il riferimento al decreto-legge n. 331 del 1993 riguarda il D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n

18 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa Art. 2 1 Fatto generatore ed esigibilità dell accisa 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l obbligazione tributaria sorge al momento della loro fabbricazione, compresa l estrazione dal sottosuolo qualora l accisa sia applicabile, ovvero della loro importazione. 2. L accisa è esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. Si considera immissione in consumo anche: a) lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo; b) l ammanco di prodotti sottoposti ad accisa, in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell abbuono di cui all art. 4; c) la fabbricazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa avvenuta al di fuori di un regime sospensivo; d) l importazione, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa, a meno che gli stessi non siano immediatamente vincolati, all atto dell importazione, ad un regime sospensivo; e) la detenzione, al di fuori di un regime sospensivo, di prodotti sottoposti ad accisa per i quali non sia stata applicata una accisa conformemente alle disposizioni di cui al presente testo unico. 3. L accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un aliquota ridotta o di una esenzione. 4. È obbligato al pagamento dell accisa: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, i soggetti che si siano resi garanti del pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all art. 8; c) relativamente all importazione di prodotti sottoposti ad accisa, il debitore dell obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all importazione. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

19 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 2 - Fatto generatore ed esigibilità dell accisa [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 2 [Art. 2 ed art. 18, comma 1 e 3, del D.L. n. 331/1993] Fatto generatore ed esigibilità dell accisa 1. Per i prodotti sottoposti ad accisa l obbligazione tributaria sorge al momento della fabbricazione o della importazione. 2. L accisa è esigibile all atto della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato. [Risposta data il 15 gennaio 2004 dal sig. Bolkestein in nome della Commissione alla interrogazione scritta E-3868/03 alla Commissione: «[ ] l accisa dovuta sui beni imponibili diviene esigibile all atto dell immissione in consumo, vale a dire al momento dell uscita degli oli minerali da un deposito fiscale oppure della loro importazione».] Si considera immissione in consumo anche: a) l ammanco in misura superiore a quella consentita o quando non ricorrono le condizioni per la concessione dell abbuono di cui all art. 4; b) lo svincolo, anche irregolare, da un regime sospensivo; c) la fabbricazione o l importazione, anche irregolare, avvenuta al di fuori di un regime sospensivo. 3. L accisa è esigibile anche quando viene accertato che non si sono verificate le condizioni di consumo previste per poter beneficiare di un aliquota ridotta o di una esenzione. 4. È obbligato al pagamento dell accisa il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l immissione in consumo e, in solido, il soggetto che si sia reso garante di tale pagamento ovvero il soggetto nei cui confronti si verificano i presupposti per l esigibilità dell imposta. Per i prodotti di importazione il soggetto passivo dell obbligazione tributaria è individuato in base alla normativa doganale. 5. Con provvedimento del Ministro delle finanze può essere stabilito che le variazioni di aliquote siano applicate anche ai prodotti già immessi in consumo. 17

20 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Art. 3 [Artt. 3 e 17 commi 5 e 6, D.L. n. 331/ Art. 6 D.L.C.P.S. 25 novembre 1947, n Art. 2 D.L. 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 1964, n Art. 79 D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come modificato dall art. 3-quinquies D.L. 6 luglio 1974, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 agosto 1974, n. 346] Accertamento, liquidazione e pagamento 1. Il prodotto da sottoporre ad accisa deve essere accertato per quantità 1 e qualità. La classificazione dei prodotti soggetti ad accisa è quella stabilita dalla tariffa doganale della Comunità [in origine: dell Unione] europea con riferimento ai capitoli ed ai codici della nomenclatura combinata delle merci (NC). 2. Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell accisa si applicano le disposizioni previste per le controversie doganali dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, e le stesse sono risolte dalla competente Direzione regionale dell Agenzia delle dogane; le controversie concernenti i tabacchi lavorati sono risolte dalla Direzione generale dell Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato in conformità alle disposizioni di cui agli artt. 39-bis e 39-ter. [comma così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile in origine: «Alle controversie relative alla classificazione dei prodotti ai fini dell accisa si applicano le disposizioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni, per le controversie doganali con la sostituzione dell ufficio tecnico di finanza alla dogana, per gli adempimenti affidati a tale ufficio»]. 3. La liquidazione dell imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo e, per i tabacchi lavorati, con le modalità di cui all art. 39-decies; per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all atto della loro constatazione [comma così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile in origine: «La liquidazione dell imposta si effettua applicando alla quantità di prodotto l aliquota d imposta vigente alla data di immissione in consumo [Risposta data il 15 gennaio 2004 dal sig. Bolkestein in nome della Commissione alla interrogazione scritta E-3868/03 alla Commissione»: [ ] l accisa dovuta sui beni imponibili diviene esigibile all atto dell immissione in consumo, vale a dire al momento dell uscita degli oli minerali da un deposito fiscale oppure della loro importazione.»]. Per gli ammanchi, si applicano le aliquote vigenti al momento in cui essi si sono verificati ovvero, se tale momento non può essere determinato, le aliquote vigenti all atto della loro constatazione»] I termini e le modalità di pagamento dell accisa, anche relative ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, 3 sono fissati con decreto del 1 Circolare AD n. 12/D del 29 aprile 2010: [ ] È appena il caso di precisare che gli strumenti di misura utilizzati per l accertamento fiscale dovranno essere in regola con la vigente normativa metrica ed, in particolare, con le procedure di verificazione periodica previste per la categoria cui ciascuno strumento appartiene. [ ] 2 D.L. 30 settembre 2003, n. 269: Art. 39 (Altre disposizioni in materia di entrata) 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto [2 ottobre 2003], la disposizione di cui all art. 3, comma 4, primo periodo, del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, trova applicazione anche relativamente al pagamento delle imposte di consumo di cui all art. 62 del medesimo testo unico nonché, dalla data della relativa istituzione, del contributo [contributo ambientale] di cui agli artt. 6 e 7 del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2002, n Parole inserite (quelle tra le due virgole) dal D.L. 24 settembre 2002, n. 209, art

21 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Ministro dell economia e delle finanze. Fino all adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell accisa deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo; per le immissioni in consumo avvenute nel mese di luglio, il pagamento dell accisa è effettuato entro il giorno 20 del mese di agosto 4 ; per le immissioni in consumo avvenute dal 1 al 15 del mese di dicembre 5, il pagamento dell accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. 6 [Tx. MF prot. n. 612/VI del 11 maggio 1993: Si chiarisce pertanto che, qualora il termine ultimo per pagamento accisa oppure imposta consumo coincida con giornata festiva o comunque di chiusura della Tesoreria (e quindi con la giornata di Sabato), l obbligazione può essere considerata assolta tempestivamente anche il primo giorno lavorativo successivo (art. 275 I.G.S.T.)]. In caso di ritardo si applica l indennità di mora [ai sensi del telescritto MF prot del 6 agosto 2001 l indennità di mora ha carattere restitutorio e risarcitorio, non sanzionatorio] del 6 per cento, riducibile al 2 per cento se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di scadenza, e sono, inoltre, dovuti gli interessi in misura pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali 7. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all estinzione del debito d imposta. Per i prodotti d importazione l accisa è riscossa 4 Periodo inserito dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/ Per i pagamenti dell accisa sull alcole etilico, sulle bevande alcoliche e sui prodotti energetici diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relativi alle immissioni in consumo effettuate nel periodo dal 1 al 15 del mese di dicembre 2007 cfr. il decreto 13 novembre Per quelle effettuate dal 1 al 15 del mese di dicembre 2008 cfr. il decreto 19 novembre Per quelli effettuati dal 1 al 15 dicembre 2009 cfr. il decreto 11 dicembre Periodo così interamente sostituito, dal 1 dicembre 2001, ex art. 1 della L. 30 novembre 2001, n. 418 (di conversione del D.L. 356/01). Nella versione originaria: «[Il pagamento dell accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato, per i prodotti immessi in consumo nei primi quindici giorni del mese, entro la fine dello stesso mese e, per i prodotti immessi in consumo nel periodo dal giorno 16 alla fine del mese, entro il giorno 16 (in origine «entro il giorno 15» Parole così sostituite, dal 1 gennaio 2001, ex art. 28 della L. 388/00) del mese successivo»] Periodo così interamente sostituito dall art. 4, comma 1, del D.L. 31 dicembre 1996, n Nella versione originaria:«il pagamento dell accisa, fatte salve le disposizioni previste per i singoli prodotti, deve essere effettuato entro il giorno 15 del mese successivo a quello dell immissione in consumo». 7 Interessi per ritardato pagamento dell accisa [pagamento differito dei diritti doganali]: Vigenti nella misura del 18% annuo, ex art. 13 D.L. 30 settembre 1982, n. 688 fino al 14 dicembre 1995 dal 15 dicembre 1995 (data di entrata in vigore del T.U. delle accise) nella misura del 9,56% annuo, ex art. 1 Decreto 7 agosto 1995 dal 13 gennaio 1996 nella misura dell 8,73% annuo, ex art. 1 Decreto 22 marzo 1996 dal 13 luglio 1996 nella misura del 7,17% annuo, ex art. 1 del Decreto 23 settembre 1996 dal 13 gennaio 1997 nella misura del 6,27% annuo, ex art. 1 del Decreto 20 aprile 1997 dal 13 luglio 1997 nella misura del 5,44% annuo, ex art. 1 del Decreto 15 luglio 1997 dal 13 gennaio 1998 nella misura del 4,92% annuo, ex art. 1 del Decreto 24 gennaio 1998 dal 13 luglio 1998 nella misura del 4,51% annuo, ex art. 1 del Decreto 2 novembre 1998 dal 13 gennaio 1999 nella misura del 3,58% annuo, ex art. 1 del Decreto 18 febbraio 1999 dal 13 luglio 1999 nella misura del 2,24% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 settembre 1999 dal 13 gennaio 2000 nella misura del 2,83% annuo, ex art. 1 del Decreto 12 aprile 2000 dal 13 luglio 2000 nella misura del 3,66% annuo, ex art. 1 del Decreto 3 agosto 2000 dal 13 gennaio 2001 nella misura del 4,04% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 giugno 2001 dal 13 luglio 2001 nella misura del 3,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 9 agosto 2001 dal 13 gennaio 2002 nella misura del 2,78% annuo, ex art. 1 del Decreto 9 maggio 2002 dal 13 luglio 2002 nella misura del 2,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 6 settembre 2002 dal 13 gennaio 2003 nella misura del 2,24% annuo, ex art. 1 del Decreto 19 giugno

22 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari. Osservazioni Ai sensi di quanto previsto dall art. n. 28, comma 6, della Legge finanziaria 2001 (L. 23 dicembre 2000, n. 388): «Per i tributi previsti dal citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per la tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto di cui all art. 17, comma 29, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, nonché per l imposta di consumo sul carbone, coke di petrolio e sull orimulsion di cui all art. 8, comma 7 [comma abrogato dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. n. 26/2007] della L. 23 dicembre 1998, n. 448, i versamenti per i quali la scadenza è prevista il 31 dicembre dovranno essere effettuati entro il giorno 27 dello stesso mese». Ai sensi del successivo comma 7 dell art. n. 28 della legge 388/2000), inoltre: «A decorrere dal 1º marzo 2001 i pagamenti delle somme di cui alle lett. a), e) e g) del comma 2, nonché di cui al comma 6 possono essere effettuati, limitatamente a quelle che affluiscono ai capitoli di bilancio dello Stato e alla contabilità speciale ai sensi dell art. 3, comma 12, della L. 28 dicembre 1995, n. 549 [restano, pertanto, esclusi quelli di spettanza degli Enti locali - ex Circolare MF n. 243 del 29 dicembre 2000], anche mediante il versamento unitario previsto dall art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 [modello F 24], con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi». Sono riprodotto nella tabella che segue i termini ordinari di pagamento previsti per i prodotti energetici immessi in consumo nel mese dicembre 2009, per gli oli lubrificanti e bitumi nonché per la tassa sulle emissioni, in considerazione del fatto che il giorno 27 scade di domenica. dal 13 luglio 2003 nella misura del 1,74% annuo, ex art. 1 del Decreto 14 novembre 2003 dal 13 gennaio 2004 nella misura del 1,71% annuo, ex art. 1 del Decreto 27 febbario 2004 dal 13 luglio 2004 nella misura del 1,75% annuo, ex art. 1 del Decreto 8 ottobre 2004 dal 13 gennaio 2005 nella misura dell 1,76% annuo, ex art. 1 del Decreto 30 marzo 2005 dal 13 luglio 2005 nella misura dell 1,77% annuo, ex art. 1 del Decreto 22 luglio 2005 dal 13 gennaio 2006 nella misura del 2,079% annuo, ex art. 1 del Decreto 7 febbraio 2006 dal 13 luglio 2006 nella misura del 2,469% annuo, ex art. 1 del Decreto 3 agosto 2006 dal 13 gennaio 2007 nella misura del 3,158% annuo, ex art. 1 del Decreto 31 gennaio 2007 dal 13 luglio 2007 nella misura del 3,514% annuo, ex art. 1 del Decreto 31 luglio 2007 dal 13 gennaio 2008 nella misura del 3,476% annuo, ex art. 1 del Decreto 6 febbraio 2008 dal 13 luglio 2008 nella misura del 3,805% annuo, ex art. 1 del Decreto 25 luglio 2008 dal 13 gennaio 2009 nella misura dell 1,452% annuo, ex art. 1 del Decreto 25 febbraio 2009 dal 13 luglio 2009 nella misura dello 0,431% annuo, ex art. 1 del decreto 24 luglio 2009 dal 13 gennaio 2010 nella misura dello 0,323% annuo, ex art. 1 del decreto 26 febbraio

23 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 3 - Accertamento, liquidazione e pagamento Tabella riepilogativa dei termini ordinari di pagamento Tassazione Prodotti petrolife - ri (energetici) Normativa di riferimento Art. 3, TUA Termini di pagamento Mese di pagamento 2009 Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, entro il 16 del mese successivo (entro il 20 nel mese di agosto). Per i prodotti immessi in consumo dal 1 al 15 dicembre il pagamento dell accisa (può essere adoperato il modello F24 fino al 18 diciotto dicembre) deve essere effettuato entro il giorno 28 dicembre (cadendo il 27 di domenica). Olio lubrificante e bitume Art. 61, TUA Dichiarazione mensile dalla quale devono risultare i quantitativi immessi in consumo e l ammontare dell imposta dovuta, da presentare entro il mese successivo a quello cui si riferisce. Entro lo stesso termine è effettuato il pagamento. Il pagamento dell imposta di consumo (può essere adoperato il modello F24) relativo ai prodotti immessi in consumo nel mese di «novembre» deve essere effettuato entro il giorno 28 dicembre (cadendo il 27 di domenica). SO 2 e NO x Art. 17, Legge 27 dicembre 1997, n. 449 A titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base delle emissioni dell anno precedente. Il versamento a conguaglio si effettua alla fine del primo trimestre dell anno successivo unitamente alla prima rata di acconto. Gas naturale Art. 26, TUA Versamento in rate di acconto mensili entro la fine di ciascun mese, calcolate sulla base dei consumi dell anno precedente. Versamento a conguaglio entro il mese di marzo dell anno successivo a quello cui si riferisce. Il pagamento della rata trimestrale di acconto da pagare entro il mese di dicembre (può essere adoperato il modello F24) deve essere effettuato entro il giorno 28 (cadendo il 27 di domenica). Il pagamento di accisa - può essere adoperato il modello F24 (*) relativo alla rata di acconto del mese di dicembre deve essere effettuato entro il 28 dicembre (cadendo il 27 di domenica). * Per il versamento delle Addizionali ARISGAM non è possibile utilizzare il suddetto modello F24. 21

24 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali Art. 4 1 Abbuoni per perdite, distruzione e cali 1. In caso di perdita irrimediabile o distruzione totale di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l abbuono della relativa imposta qualora il soggetto obbligato provi, in un modo ritenuto soddisfacente dall Amministrazione finanziaria, che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. Fatta eccezione per i tabacchi lavorati, i fatti imputabili a titolo di colpa non grave, a terzi o allo stesso soggetto passivo, sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. 2. Per le perdite inerenti la natura stessa dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l obbligazione tributaria, l abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro dell economia e delle finanze con proprio decreto, da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale. 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche ai trasporti di prodotti in regime sospensivo provenienti dagli Stati membri della Comunità. 5. Ai fini del presente testo unico si considera che un prodotto abbia subito una distruzione totale o una perdita irrimediabile quando risulta inutilizzabile come prodotto sottoposto ad accisa. 6. Ai tabacchi lavorati non si applicano i commi 2, 3 e 4. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

25 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 4 - Abbuoni per perdite, distruzione e cali [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 4 [Art. 37 D.P.R. 23 gennaio 1973, n Art. 5 D.L. n. 331/1993] Abbuoni per perdite e cali 1. In caso di perdita o distruzione di prodotti che si trovano in regime sospensivo, è concesso l abbuono dell imposta quando il soggetto obbligato provi che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore. [I fatti compiuti da terzi non imputabili al soggetto passivo a titolo di dolo o colpa grave e quelli imputabili allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore. Qualora, a seguito del verificarsi di reati ad opera di terzi, si instauri procedimento penale, la procedura di riscossione dei diritti di accisa resta sospesa sino a che non sia intervenuto decreto di archiviazione o sentenza irrevocabile ai sensi dell art. 648 del codice di procedura penale. [In tal caso resta altresì sospesa la procedura di riscossione dell imposta sul valore aggiunto gravante sulle accise stesse] 2. Ove non risulti il coinvolgimento nei fatti del soggetto passivo e siano individuati gli effettivi responsabili, o i medesimi siano ignoti, è concesso l abbuono dell imposta a favore del soggetto passivo e si procede all eventuale recupero nei confronti dell effettivo responsabile] 3 2. Per le perdite dei prodotti, in regime sospensivo, avvenute durante il processo di fabbricazione o di lavorazione al quale gli stessi vengono sottoposti nel caso in cui è già sorta l obbligazione tributaria, l abbuono è concesso nei limiti dei cali tecnicamente ammissibili determinati dal Ministro delle finanze con proprio decreto [decreto 18 settembre 1997, n. 383], da emanare ai sensi dell art. 17, comma 3, della L. 23 agosto 1988, n Per i cali naturali e tecnici si applicano le disposizioni previste dalla normativa doganale [decreto 13 gennaio 2000, n. 55]. [Art. 37 del T.U.L.D. - Merci perdute o distrutte - Cali naturali e tecnici: Si considera non avverato il presupposto dell obbligazione tributaria quando il soggetto passivo dimostri che l inosservanza dei vincoli doganali ovvero la mancanza in tutto o in parte delle merci all atto della presentazione, della verifica o dei controlli doganali, anche successivi all accettazione della dichiarazione di destinazione al consumo, dipenda dalla perdita (1) o distruzione della merce per caso fortuito o forza maggiore o per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi o allo stesso soggetto passivo. In tali casi la perdita (1) o distruzione deve essere denunciata agli organi doganali entro dieci giorni da quello in cui si è verificata ovvero da quello in cui il soggetto passivo ne è venuto a conoscenza e deve essere comprovata, quando possibile, mediante attestazione di un pubblico ufficiale. Si considera del pari non avverato il presupposto dell obbligazione tributaria relativamente ai cali naturali ed ai cali tecnici delle merci soggette a vincoli doganali. I cali ammissibili sono determinati con norme regolamentari emanate dal Ministro per le finanze con proprio decreto]. (1) Interpretazione autentica della parola «perdita» prevista dall art. 37 del TULD, ai sensi dell art. 22-ter del D.L. 31 ottobre 1980, n. 693: la parola «perdita» va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto». 4. La disciplina dei cali di trasporto si applica anche per i trasporti di prodotti in regime di sospensione di accisa provenienti dagli Stati membri dell Unione europea. 2 Quarto periodo così inserito dal 1 gennaio 2005 ai sensi dell art. 1, comma 472 della L. 30 dicembre 2004, n Periodo così sostituito dall art. 59 della L. 21 novembre 2000, n. 342 Nella versione originaria: «I fatti imputabili a terzi o allo stesso soggetto passivo a titolo di colpa non grave sono equiparati al caso fortuito ed alla forza maggiore». 23

26 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 5 - Regime del deposito fiscale Art. 5 1 Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione, la trasformazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. 2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall Amministrazione finanziaria. Per i prodotti diversi dai tabacchi lavorati, l esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all art. 63. Per i tabacchi lavorati, l esercizio del deposito fiscale è subordinato all adozione di un provvedimento di autorizzazione da parte dell Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa. 3. Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l importo della cauzione non può essere inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. L Amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca; b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; c) a tenere una contabilità dei prodotti detenuti e movimentati nel deposito fiscale; d) ad introdurre nel deposito fiscale e a iscrivere nella contabilità di cui alla lett. c), al momento della presa in consegna di cui all art. 6, comma 6, tutti i prodotti ricevuti sottoposti ad accisa; e) a presentare i prodotti ad ogni richiesta ed a sottoporsi a controlli o accertamenti. 4. I depositi fiscali sono assoggettati a vigilanza finanziaria e, salvo quelli che movimentano tabacchi lavorati, si intendono compresi nel circuito doganale; la vigilanza finanziaria deve assicurare, tenendo conto dell operatività dell impianto, la tutela fiscale anche attraverso controlli successivi. Il depositario autorizzato deve fornire i locali occorrenti con l arredamento e le attrezzature necessarie e sostenere le relative spese per il funzionamento; sono a carico del depositario i corrispettivi per l attività di vigilanza e di controllo svolta, su sua richiesta, fuori dell orario ordinario d ufficio. 5. Fatte salve le disposizioni stabilite per i depositi fiscali dei singoli prodotti, l inosservanza degli obblighi stabiliti dal presente articolo nonché del divieto di estrazione di cui all art. 3, comma 4, indipendentemente dall esercizio dell azione penale per le violazioni che costituiscono reato, comporta la revoca della licenza fiscale di esercizio. 6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai prodotti sottoposti ad accisa vincolati ad una procedura doganale sospensiva o ad un regime doganale sospensivo. 1 Articolo così sostituito con l art. 1, comma 1 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 48, in vigore dal 1 aprile

27 CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI ART. 5 - Regime del deposito fiscale [versione in vigore fino al 31 marzo 2010 ] Art. 5 [Art. 4 D.L. n. 331/1993] Regime del deposito fiscale 1. La fabbricazione, la lavorazione e la detenzione dei prodotti soggetti ad accisa ed in regime sospensivo sono effettuate in regime di deposito fiscale 2. Sono escluse dal predetto regime le fabbriche di prodotti tassati su base forfettaria. 2. Il regime del deposito fiscale è autorizzato dall amministrazione finanziaria. L esercizio del deposito fiscale è subordinato al rilascio di una licenza, secondo le disposizioni di cui all art. 63. A ciascun deposito fiscale è attribuito un codice di accisa Il depositario è obbligato: a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili. In ogni caso, l importo della cauzione non può essere inferiore all ammontare dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare. Sono esonerate dall obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici [e le aziende municipalizzate] 4. L amministrazione finanziaria ha facoltà di esonerare dal predetto obbligo le ditte affidabili e di notoria solvibilità. Tale esonero può essere revocato nel caso in cui mutino le condizioni che ne avevano consentito la concessione [parole così sostituite dal 1 luglio 2007 ex D.Lgs. 26/2007 in origine: L esonero può essere revocato in qualsiasi momento] ed in tal caso la cauzione deve essere prestata entro 15 giorni dalla notifica della revoca; [Tx. MF prot. n. 148 del 29 febbraio 1996 La cauzione per l esercizio di deposito fiscale prevista dall art. 5, comma 3, lett. A), del Testo Unico, che richiama analoga disposizione riportata dal DL n. 331/1993, è unica, ed è pari, fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, al 10% dell imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti in deposito od all ammontare, se superiore, dell imposta che mediamente viene pagata alle previste scadenze. Eventuali situazioni in cui fosse stata richiesta una doppia cauzione, e cioè una cauzione commisurata alla giacenza ed altra commisurata all imposta afferente al prodotto immesso in consumo, vanno, pertanto, immediatamente regolarizzate. Resto inteso che, come già chiarito dal telescritto prot. n. 16/8 del 9 gennaio 1993, riportato nella circolare n. 87 prot. n. 425/8 del 1 aprile 1993, la suddetta cauzione garantisce l amministrazione sia per eventuali ammanchi del prodotto in giacenza, sia per l omessa corresponsione dell imposta sui prodotti immessi in consumo]. b) a conformarsi alle prescrizioni stabilite per l esercizio della vigilanza sul deposito fiscale; 2 Dal 1 dicembre 2007 ai sensi del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito nella L. 29 novembre 2007 n. 222, art. 26, comma 4-sexies) «Gli imprenditori agricoli che producono oli vegetali non modificati chimicamente e li impiegano per autoconsumo, quale carburante, nel parco macchine aziendale, fino ad un quantitativo annuo di 5 tonnellate non sono soggetti al regime di deposito fiscale relativo alla produzione, trasformazione e cessione dei prodotti soggetti ad accisa». 3 Telescritto AD prot del 4 novembre Nuovi codici di accisa e codici ditta: [ ] Di conseguenza, si fa presente che, a partire dal 1 gennaio 2005, il sistema informatico che presiede al rilascio dei numeri di licenza fiscale, genererà un codice che, in capo all attuale stringa alfanumerica, conterrà un identificativo IT seguito da due zeri [IT00]. 4 Parole soppresse dal 1 giugno 2007 ex D.Lgs. 26/

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