L'INFORMAZIONE LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

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1 L'INFORMAZIONE LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO NEL CAMPO DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 1/95

2 Come noto il fattore umano rappresenta una delle principali cause scatenanti degli infortuni e delle malattie professionali, un lavoratore non informato sottovaluta o ingora i rischi lavorativi, e non attua le misure di prevenzione e protezione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 2/95

3 Da queste semplici riflessioni deriva la grande enfasi che il legislatore mette sul tema della formazione, determinando una serie di importanti obblighi per i datori di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 3/95

4 Da queste semplici riflessioni deriva la grande enfasi che il legislatore mette sul tema della formazione, determinando una serie di importanti obblighi per i datori di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 4/95

5 Gli articoli 36, 37 e 73 regolano i vari aspetti legati all'informazione sui rischi, la formazione dei lavoratori e loro rappresentanti, oltre le attività di formazione ed addestramento relativamente all'uso di attrezzature di lavoro e dpi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 5/95

6 In base all'art. 36 il datore di lavoro dovrà provvedere affinché ciascun lavoratore riceva: Un'adeguata informazione su tutti i rischi aziendali risultanti dalla valutazione, Sulle procedure che riguardano la la gestione delle emergenze ovverosia i nominativi degli addetti al primo soccorso ed alla lotta antincendio e l'illustrazione delle procedure di primo soccorso ed evacuazione Sui nominativi del RSPP e del MC Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 6/95

7 Inoltre il datore di lavoro informa i lavoratori sui rischi specifici a cui sono esposti in base alle specifiche mansioni, alla normativa di e alle disposizioni aziendali in materia Sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e preparati pericolosi in base alle schede di Sulle misure di prevenzione e protezione aziendali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 7/95

8 Il datore di lavoro fornisce lo stesso livello di informazione anche ai lavoratori a domicilio salvo la gestione delle emergenze Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 8/95

9 Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 9/95

10 Il DECRETO INTERMINISTERIALE 27 marzo 2013 Prevede delle semplificazioni specifiche per formazione e sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali del settore agricolo Il decreto si applica a Lavoratori stagionali nel campo agricolo che svolgono presso la stessa azienda un numero di giornate non superiore a cinquanta nell anno, limitatamente a lavorazioni generiche e semplici non richiedenti specifici requisiti professionali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 10/95

11 lavoratori occasionali che svolgono prestazioni di lavoro accessorio che svolgano attività di carattere stagionale nelle imprese agricole Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 11/95

12 Le semplificazioni riguardano la sorveglianza sanitaria, che si ritiene assolta con la visita preassuntiva e che ha durata biennale. Il lavoratore potrà svolgere la propria attività lavorativa anche per altre aziende e sempre nel limite della 50 giornate, senza dover ripetere la visita medica. Il datore di lavoro dovrà comunque acquisire copia della certificazione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 12/95

13 Le semplificazioni suddette non possono essere applicate se il lavoratore viene adibito a mansioni che lo espongano a rischi specifici per i quali è prevista la sorveglianza sanitaria, in oltre il costo della visita medica non può gravare sul lavoratore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 13/95

14 Gli obblighi in merito all'informazione e formazione si considerano assolti mediante consegna al lavoratore di appositi documenti, certificati dalla ASL o dagli enti bilaterali, che contengano indicazioni idonee a fornire conoscenze per l identificazione, la riduzione e la gestione dei rischi nonché a trasferire conoscenze e procedure utili all acquisizione di competenze per lo svolgimento in dei rispettivi compiti in azienda e all identificazione e eliminazione, ovvero alla riduzione e gestione, dei rischi in ambiente di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 14/95

15 Ai lavoratori provenienti da altri Paesi deve essere garantita la comprensione della lingua utilizzata nei documenti relativi alla informazione e formazione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 15/95

16 Le sanzioni previste per le infrazioni al'art. 36 prevedono l'arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.315,20 a 5.699,20 euro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 16/95

17 L'art. 37 regolamenta quella che è la formazione dei lavoratori e loro rappresentanti In particolare: Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e, anche rispetto alle conoscenze linguistiche Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 17/95

18 con particolare riferimento a: concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 18/95

19 rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 19/95

20 La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata inmerito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 20/95

21 La formazione e, ove previsto, l addestramento specifico devono avvenire in occasione: della costituzione del rapporto di lavoro o dell inizio dell utilizzazione qualora si tratti di somministrazione dilavoro; del trasferimento o cambiamento di mansioni; della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 21/95

22 La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all evoluzione dei rischi o all insorgenza di nuovi rischi Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 22/95

23 I dirigenti e i preposti ricevono, un adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e del lavoro. I contenuti della formazione comprendono: a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; c) valutazione dei rischi; d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 23/95

24 7-bis. La formazione può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 24/95

25 La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l attività del datore di lavoro, durante l orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 25/95

26 14-bis. In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell aggiornamento corrispondenti erogati. Le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 26/95

27 Accordo Stato Regioni 21 dicembre 2011 disciplina, ai sensi dell articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione, nonchè dell aggiornamento, dei lavoratori e delle lavoratrici come definiti all articolo 2, comma 1, lettera a), dei preposti e dei dirigenti, nonchè la formazione facoltativa dei soggetti di cui all articolo 21, comma 1(lavoratori autonomi e componenti di imprese familiari) Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 27/95

28 La applicazione dei contenuti del presente accordo nei riguardi dei dirigenti e dei preposti, per quanto facoltativa, costituisce corretta applicazione dell articolo 37, comma 7, del D.Lgs. n. 81/08. Nel caso venga posto in essere un percorso formativo di contenuto differente, il datore di lavoro dovrà dimostrare che tale percorso ha fornito a dirigenti e/o preposti una formazione adeguata e specifica Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 28/95

29 La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l addestramento di cui al comma 5 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/ Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 29/95

30 La formazione di cui al presente accordo è distinta da quella prevista dai titoli successivi al I del D.Lgs n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o ad attrezzature particolari. Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il D.Lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l addestramento di cui al comma 5 dell articolo 37 del D.Lgs. n. 81/ Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 30/95

31 Fino all attuazione delle disposizioni di cui all art. 3, comma 13, (semplificazione per le piccole imprese del settore agricolo) del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 31/95

32 Fino all attuazione delle disposizioni di cui all art. 3, comma 13, (semplificazione per le piccole imprese del settore agricolo) del D.Lgs. 81/08, il presente accordo non si applica nei confronti dei lavoratori stagionali in esso individuati. In caso di mancata emanazione del provvedimento di cui al precedente periodo entro diciotto mesi dalla data di pubblicazione del presente accordo, l articolazione dei percorsi formativi di seguito individuata si applica anche con riferimento alla richiamata categoria di lavoratori stagionali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 32/95

33 La formazione di cui al presente accordo può avvenire sia in aula che nel luogo di lavoro. viene consentito l impiego di piattaforme e- Learning per lo svolgimento del percorso formativo se ricorrono particolari condizioni previste dall'accordo. in coerenza con le previsioni di cui all articolo 37, comma 12, del D.Lgs. n. 81/08, i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 33/95

34 Per ciascun corso si dovrà prevedere: a) soggetto organizzatore del corso, il quale può essere anche il datore di lavoro; b) un responsabile del progetto formativo, il quale può essere il docente stesso; c) i nominativi dei docenti; d) un numero massimo di partecipanti ad ogni corso pari a 35 unità; e) il registro di presenza dei partecipanti; f) l obbligo di frequenza del 90% delle ore di formazione previste; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 34/95

35 Formazione Generale la durata del modulo generale non deve essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sul lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 35/95

36 concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza. Durata Minima: 4 ore per tutti i settori Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 36/95

37 Formazione Specifica deve avere durata minima di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell azienda. Tali aspetti e i rischi specifici di cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono oggetto della formazione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 37/95

38 tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche. Contenuti: Rischi infortuni, Meccanici generali, Elettrici generali, Macchine, Attrezzature, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 38/95

39 ALLEGATO 2 Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_ Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 39/95

40 Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio basso: TOTALE 8 ore 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio medio: TOTALE 12 ore 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: TOTALE 16 ore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 40/95

41 I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Per il comparto delle costruzioni, nell ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell ambito del progetto strutturale 16ore-MICS, delineato da FORMEDIL, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 41/95

42 I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono frequentare i corsi individuati per il rischio basso. Per il comparto delle costruzioni, nell ipotesi di primo ingresso nel settore, la formazione effettuata nell ambito del progetto strutturale 16ore-MICS, delineato da FORMEDIL, è riconosciuta integralmente corrispondente alla Formazione Generale di cui al presente accordo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 42/95

43 FORMAZIONE PARTICOLARE AGGIUNTIVA PER IL PREPOSTO La formazione del preposto, deve comprendere quella per i lavoratori, così come prevista ai punti precedenti, e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sul lavoro. La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 43/95

44 1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità; 2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione; 3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 4. Incidenti e infortuni mancati; 5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 44/95

45 6. Valutazione dei rischi dell azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera; 7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione; 8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 45/95

46 Al termine del percorso formativo, previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 46/95

47 FORMAZIONE DEI DIRIGENTI La formazione dei dirigenti, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori ed è strutturata in quattro moduli aventi i seguenti contenuti Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 47/95

48 MODULO 1. GIURIDICO NORMATIVO MODULO 2. GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA MODULO 3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI MODULO 4. COMUNICAZIONE, FORMAZIONE E CONSULTAZIONE DEI LAVORATORI La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 48/95

49 la formazione dei dirigenti può essere programmata e deve essere completata nell arco temporale di 12 mesi anche secondo modalità definite da accordi aziendali, adottati previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la. Al termine del corso previa frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione verrà effettuata una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con colloquio o test, in alternativa tra loro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 49/95

50 Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi comuni: Indicazione del soggetto organizzatore del corso; Normativa di riferimento; Dati anagrafici e profilo professionale del corsista; Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del settore di riferimento e relativo monte ore frequentato (l indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti); Periodo di svolgimento del corso; Firma del soggetto organizzatore del corso Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 50/95

51 AGGIORNAMENTO Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento quinquennale, di durata minima di 6 ore, per tutti e tre i livelli di rischio sopra individuati. Con riferimento ai preposti, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e del lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 51/95

52 AGGIORNAMENTO Con riferimento ai dirigenti, si prevede un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e del lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 52/95

53 Il personale di nuova assunzione deve essere avviato ai rispettivi corsi di formazione anteriormente o, se ciò non risulta possibile, contestualmente all assunzione. In tale ultima ipotesi, ove non risulti possibile completare il corso di formazione prima della adibizione del dirigente, del preposto o del lavoratore alle proprie attività, il relativo percorso formativo deve essere completato entro e non oltre 60 giorni dalla assunzione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 53/95

54 Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento 1. Nell ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati, in rapporto alla relativamente: Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 54/95

55 a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. 2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 55/95

56 4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all articolo 71, comma 7, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 56/95

57 5. In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione e le condizioni considerate equivalenti alla specifica abilitazione Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 57/95

58 Accordo Stato Regioni 22 febbraio 2012 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sul documento, Allegato A), parte integrante del presente atto, concernente l individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell articolo 73, comma Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 58/95

59 a) Piattaforme di lavoro mobili elevabili: macchina mobile destinata a spostare persone alle posizioni di lavoro, poste ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile, nelle quali svolgono mansioni dalla piattaforma di lavoro, con l intendimento che le persone accedano ed escano dalla piattaforma di lavoro attraverso una posizione di accesso definita e che sia costituita almeno da una piattaforma di lavoro con comandi, da una struttura estensibile e da un telaio Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 59/95

60 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 60/95

61 b) Gru a torre: gru a braccio orientabile, con il braccio montato sulla parte superiore di una torre che sta approssimativamente in verticale nella posizione di lavoro Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 61/95

62 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 62/95

63 c) Gru mobile: autogru a braccio in grado di spostarsi con carico o senza carico senza bisogno di vie di corsa fisse e che rimane stabile per effetto della gravità Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 63/95

64 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 64/95

65 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 65/95

66 d) Gru per autocarro: gru a motore comprendente una colonna, che ruota intorno ad una base ed un gruppo bracci che è applicato alla sommità della colonna. La gru è montata di regola su un veicolo (eventualmente su un rimorchio, su una trattrice o su una base fissa) ed e progettata per caricare e scaricare il veicolo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 66/95

67 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 67/95

68 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 68/95

69 e) Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo: 1. Carrelli semoventi a braccio telescopico: carrelli elevatori a contrappeso dotati di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, non girevoli, utilizzati per impilare carichi. Il dispositivo di sollevamento non deve essere girevole o comunque non deve presentare un movimento di rotazione maggiore di 5 rispetto all asse longitudinale del carrello Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 69/95

70 2. Carrelli industriali semoventi: qualsiasi veicolo dotato di ruote (eccetto quelli circolanti su rotaie) concepito per trasportare, trainare, spingere, sollevare, impilare o disporre su scaffalature qualsiasi tipo di carico ed azionato da un operatore a bordo su sedile. 3. Carrelli/Sollevatori/Elevatori semoventi telescopici rotativi: attrezzature semoventi dotate di uno o più bracci snodati, telescopici o meno, girevoli, utilizzate per movimentare carichi ed azionate da un operatore a bordo su sedile Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 70/95

71 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 71/95

72 f) Trattori agricoli o forestali: qualsiasi trattore agricolo o forestale a ruote o cingoli, a motore, avente almeno due assi ed una velocità massima per costruzione non inferiore a 6 km/h, la cui funzione è costituita essenzialmente dalla potenza di trazione, progettato appositamente per tirare, spingere, portare o azionare determinate attrezzature intercambiabili destinate, ad usi agricoli o forestali, oppure per trainare rimorchi agricoli o forestali. Esso può essere equipaggiato per trasportare carichi in contesto agricolo o forestale ed essere munito di sedili per accompagnatori, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 72/95

73 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 73/95

74 g) Macchine movimento terra: 1. Escavatori idraulici: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una struttura superiore (torretta) normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta un braccio escavatore azionato da un sistema idraulico e progettata principalmente per scavare con una cucchiaia o una benna rimanendo ferma, con massa operativa maggiore di 6000 kg Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 74/95

75 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 75/95

76 2. Escavatori a fune: macchina semovente a ruote, a cingoli o ad appoggi articolati, provvista di una torretta normalmente in grado di ruotare di 360 e che supporta una struttura superiore azionata mediante un sistema a funi progettata principalmente per scavare con una benna per il dragaggio, una cucchiaia frontale una benna mordente, usata per compattare il materiale con una piastra compattatrice, per lavori di demolizione mediante gancio o sfera e per movimentare materiale con equipaggiamenti o attrezzature speciali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 76/95

77 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 77/95

78 3. Pale caricatrici frontali: macchina semovente a ruote o a cingoli, provvista di una parte anteriore che funge da sostegno ad un dispositivo di carico, progettata principalmente per il carico o lo scavo per mezzo di una benna tramite il movimento in avanti della macchina, con massa operativa maggiore di 4500 kg Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 78/95

79 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 79/95

80 4. Terne: macchina semovente a ruote o a cingoli costituita da una struttura di base progettata per il montaggio sia di un caricatore anteriore che di un escavatore posteriore Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 80/95

81 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 81/95

82 5. Autoribaltabile a cingoli: macchina semovente a cingoli, dotata di cassone aperto, impiegata per trasportare e scaricare o spargere materiale, con massa operativa maggiore di 4500 kg Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 82/95

83 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 83/95

84 h) Pompa per calcestruzzo: dispositivo, costituito da una o più parti estensibili, montato su un telaio di automezzo, autocarro, rimorchio o veicolo per use speciale, capace di scaricare un calcestruzzo omogeneo, attraverso il pompaggio del calcestruzzo stesso Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 84/95

85 Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 85/95

86 1. Individuazione dei soggetti formatori a sistema di accreditamento 1.1. Sono soggetti formatori del corso di formazione e del corso di aggiornamento: a) le Regioni e le Province autonome b) il Ministero del lavoro e delle politiche sociali c) INAIL; d) le associazioni sindacali del datori di lavoro e del lavoratori anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 86/95

87 e) gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008,(coordinatori per la nei cantieri edili) nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 87/95

88 f) le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/utilizzatrici (queste ultime limitatamente ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall accreditamento prevista dalla medesima intesa; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 88/95

89 g) i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 89/95

90 h) i soggetti formatori, con esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009; Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 90/95

91 i) gli enti bilaterali, gli organismi paritetici, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione; l) le scuole edili costituite nell ambito degli organismi paritetici Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 91/95

92 3. Indirizzi e requisiti minimi del corsi a) individuazione di un responsabile del progetto formativo che può essere anche il docente; b) tenuta del registro di presenza del partecipanti da parte del soggetto che realizza il corso; c) numero del partecipanti per ogni corso: massimo 24 unità; d) per le attività pratiche il rapporto istruttore/allievi non deve essere superiore al rapporto di 1 a 6 (almeno 1 docente ogni 6 allievi); e) le attività pratiche dovranno essere effettuate in area idonea, come previsto in allegato I, al fine di movimentare/utilizzare l attrezzatura di che trattasi in modo adeguato; f) assenze ammesse: massimo il 10% del monte orario complessivo Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 92/95

93 6. Durata della validità ed aggiornamento L abilitazione deve essere rinnovata entro 5 anni della data di rilascio dell attestato di abilitazione, previa verifica della partecipazione a corso di aggiornamento. Il corso di aggiornamento ha durata minima di 4 ore, di cui almeno 3 ore sono relative agli argomenti dei moduli pratici, Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 93/95

94 I lavoratori incaricati dell attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, devono essere formati in base a quanto previsto dal DM 10 marzo 1998 Mentre quelli addetti al primo soccorso la formazione avviene secondo i programmi contenuti nel decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388, per cui sono previsti aggiornamenti triennali Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 94/95

95 Per i componenti delle imprese familiari la formazione prevista dall'art. 37 non è un obbligo ma una possibilità, salvo il caso in cui le stesse imprese siano qualificate ai fini dei lavori in ambienti confinati, o non facciano uso delle attrezzature previste dal ACR Ing. P. Pierannunzi - Medicina del lavoro 95/95

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