REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2001, modificato con deliberazione di Giunta Comunale n. 207 del 17/05/2005, con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 3 del 23/04/2008, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 166 del 18/11/2008, con deliberazioni della Giunta Comunale n. 63 e n. 64 del 5/03/2010, n. 79 del 9/03/2010, n. 276 del 9/09/2010, n. 395 del 16/12/2010, n. 406 del 30/12/2010, n. 179 del 27/06/2011 e n. 147 del 26/06/2012.

2 CITTA DI MOGLIANO VENETO P.zza Caduti, 8 C.A.P PROVINCIA DI TREVISO tel. 041/ fax 041/ Codice fiscale Partita IVA CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ESTERNA ALL'AMMINISTRAZIONE [Allegato A) al Regolamento per l Ordinamento degli uffici e dei servizi] Art. 1 OGGETTO La presente sezione del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi disciplina il conferimento, di incarichi professionali e di collaborazione a soggetti esterni all Amministrazione,in attuazione di quanto previsto dall'art. 3, commi 56 e 57 della legge n. 244/2007, così come modificati dall art. 46 del D.L. 112 del convertito in legge n. 133 del dall'art.110, comma 6 del d.lgs n. 267/2000 e dall art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165/2001, così come modificato dall art. 46 del D.L. 112 del , convertito in legge n. 133 del Art. 2 PRINCIPI Il Comune di Mogliano Veneto svolge i compiti ed esercita le funzioni attribuitegli dall ordinamento, privilegiando l impiego delle proprie risorse umane e valorizzandone la relativa professionalità.gli incarichi di collaborazione esterna vengono conferiti dal Comune di Mogliano Veneto esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile perseguire obiettivi determinati con l impiego del personale dipendente, assicurando il rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza,proporzionalità, professionalità ed adeguatezza dei compensi. Art. 3 FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE Le disposizioni del presente regolamento sono finalizzate a consentire la razionalizzazione ed il contenimento della spesa per incarichi a soggetti esterni. Si applicano altresì alle procedure di conferimento di incarichi individuali, estrinsecatesi in prestazioni di lavoro autonomo, sulla base di contratti di prestazione d'opera stipulati ai sensi dell'art e seguenti e di contratti di prestazione d opera intellettuale ai sensi dell art eseguenti del codice civile. In particolare sono ricompresi in tali categorie le seguenti tipologie di rapporti: a. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività professionale in via abituale, necessitanti o meno di abilitazione, individuabili come titolari di partita Iva; b. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività lavorativa nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa; c. incarichi affidati a soggetti esercenti l'attività in via occasionale. Il presente regolamento disciplina altresì le procedure di conferimento di incarichi professionali e di collaborazione, che possono essere inquadrati nelle seguenti tipologie: a) di studio, di ricerca e di consulenza, finalizzati a sostenere e migliorare i processi decisionali dell'amministrazione. Si definiscono incarichi di: studio gli incarichi "individuati con riferimento ai parametri indicati dal D.P.R. n. 338/1994 che, all'articolo 5, determina il contenuto dell'incarico nello svolgimento di un'attività di studio, nell'interesse dell'amministrazione. Requisito essenziale, per il corretto svolgimento di questo tipo d'incarichi, è la consegna di una relazione scritta finale, nella quale saranno illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte";

3 ricerca gli incarichi che "presuppongono la preventiva definizione del programma da parte dell'amministrazione"; consulenza gli incarichi che "riguardano le richieste di pareri ad esperti", per approfondire la conoscenza di una determinata questione e aiutare gli organi decisionali ad assumere le decisioni più corrette ed opportune. b) a contenuto operativo, consistenti in prestazioni, tradotte in risultati ed elaborazioni immediatamente fruibili dall'amministrazione, dai soggetti in essa operanti e dai cittadini. Sono escluse dall applicazione delle norme della presente sezione l attività di rappresentanza processuale, oltre che l attività di progettazione urbanistica e di opere e lavori pubblici, la quale resta disciplinata dalla normativa specifica del settore, attività svolte da persone anziane, titolari di trattamento pensionistico, impiegate in progetti sociali di reinserimento lavorativo ed in genere tutti gli incarichi aventi ad oggetto la prestazione di servizi di natura professionale in quanto disciplinati da altre fonti normative. Restano altresì esclusi gli incarichi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione. Art. 4 - PRESUPPOSTI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE Per esigenze cui non può far fronte con personale dipendente in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti: a. l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione Comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati rinvenibili negli strumenti di programmazione generali o nel piano esecutivo di gestione. Tale prestazione deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell ente; b. l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno per realizzare l obiettivo determinato o soddisfare la specifica esigenza, che rappresentano la ragione giustificativa dell incarico; c. la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata ed essere resa da esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria; d. devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità dell accertata maturata esperienza nel settore. Art. 5 PROCEDURA SELETTIVA Gli incarichi di collaborazione devono essere affidati con procedura comparativa. La selezione è indetta: 1. con specifici avvisi pubblici approvati dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente. 2. mediante procedura negoziata tra almeno tre soggetti, limitatamente agli incarichi di particolare specificità, da motivare adeguatamente. La lettera di invito dovrà contenere uno o tutti gli elementi di cui al presente articolo. L'avviso di selezione o la lettera di invito dovrà contenere: a. l'oggetto della prestazione, altamente qualificata, riferita all esigenza, all obiettivo, al progetto, al piano o fase di esso, derivanti dalle competenze attribuite dall ordinamento, esplicitamente indicati negli atti programmatori previamente approvati dal Consiglio;

4 b. il termine e le modalità di presentazione delle domande; c. i titoli culturali e professionali ed i requisiti soggettivi richiesti per la prestazione; d. le modalità ed i criteri di scelta comparativa che saranno adottati (ad esempio, esame dei curricula; esame dei curricula con successivo colloquio; valutazione dei titoli e successiva verifica delle capacità professionali con le modalità ritenute più opportune); e. il compenso complessivo lordo previsto, adeguatamente motivato; f. il luogo di espletamento dell incarico e le modalità di realizzazione del medesimo; g. l indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento; h. ogni altro elemento utile per l'attivazione della forma contrattuale di cui trattasi. In ogni caso per l ammissione alla selezione per il conferimento dell incarico occorre: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) godere dei diritti civili e politici, non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di prevenzione, o di altri provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale; c) non essere sottoposto a procedimenti penali; (essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali) d) essere in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti ; L'avviso per la procedura comparativa sarà reso pubblico mediante: a. pubblicazione all'albo pretorio dell'ente per un periodo di tempo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 30 giorni; b. pubblicazione sul sito Web dell'ente per lo stesso periodo di pubblicazione all'albo pretorio; e altre forme di pubblicizzazione che potranno essere stabilite dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente. Per l affidamento di incarichi di esigua entità e comunque fino al limite massimo di 5.000,00.= l avviso pubblico di selezione di cui al presente articolo potrà essere affisso all albo pretorio e sul sito web per 5 giorni consecutivi. Le modalità della selezione e comparazione semplificata, di cui al presente paragrafo, è circoscritta alla sola graduatoria di merito. E fatto salvo l affidamento diretto e in deroga alla suddetta procedura comparativa, di incarichi di consulenza tesi all acquisizione di pareri a supporto di decisioni da assumere con imperiosa urgenza. Art. 6 MODALITÀ DELLA SELEZIONE Alla comparazione, nel rispetto dei criteri stabiliti nell'avviso di selezione, procede il Dirigente/Responsabile del Servizio competente, tenuto conto dell'ambito operativo presso il quale deve essere svolta la prestazione lavorativa. Per tale comparazione, il Dirigente/Responsabile del Servizio/Settore può avvalersi, se lo ritiene opportuno di apposita commissione, della quale facciano parte anche rappresentanti degli uffici eventualmente interessati alla collaborazione, secondo quanto stabilito nell'avviso di selezione. Gli incarichi che afferiscono in modo trasversale alla competenza di più settori o di contenuto interdisciplinare sono conferiti con provvedimento del Dirigente Responsabile del Personale. Nella valutazione dei curricula degli aspiranti all incarico, si potrà attribuire motivatamente un punteggio che tenga conto dei seguenti criteri: a) qualificazione professionale; b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore; c) qualità della metodologia che si intende adottare nello svolgimento dell incarico; d) eventuale riduzione sui tempi di realizzazione dell attività e del compenso previsto; e) ulteriori elementi legati alla specificità dell incarico.

5 Art. 7 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA Al termine della procedura comparativa viene approvata e resa pubblica, dal Dirigente/Responsabile del Servizio competente, la relativa graduatoria, da cui vengono attinti i destinatari degli incarichi di collaborazione, secondo l'ordine decrescente dei punti attribuiti a ciascun candidato. Agli aspiranti non prescelti viene data specifica informazione a cura del responsabile del procedimento. Art. 8 AFFIDAMENTO DIRETTO DI INCARICHI Fermo restando quanto previsto dagli artt. 3 e 4, l'amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni: a quando le procedure selettive di cui all art. 4 siano andate deserte, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione; b in caso di particolare e comprovata urgenza, non imputabile all Amministrazione, che non consenta l utile effettuazione delle procedure di cui al precedente art. 5; c. per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale, scientifica, non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari interpretazioni o elaborazioni creative; d. per incarichi relativi ad attività di formazione professionale e didattica rivolta ai dipendenti dell Ente; In presenza dei presupposti per l affidamento diretto, l individuazione del soggetto da incaricare deve seguire il principio di rotazione. Per le esigenze di flessibilità e di celerità dell azione amministrativa, l Amministrazione può predisporre, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi, aggiornati annualmente, di personale qualificato a cui attribuire, nel rispetto di principi di non discriminazione, rotazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i seguenti incarichi, qualora il valore degli stessi non sia superiore a 5000,00: a) le perizie giurate di stima sul valore di immobili per ogni procedura amministrativa o giurisdizionale in cui sia parte il Comune, ivi compresi i procedimenti espropriativi, le perizie statiche; b) rilievi topografici, frazionamenti di terreni e accatastamenti di immobili di proprietà del Comune nonché la rilevazione e valutazione dei beni comunali per la relativa inventariazione; c) attività di collaborazione per l elaborazione di progetti attinenti la salvaguardia ambientale, la tutela del paesaggio, la pianificazione ambientale del territorio; d) incarichi di consulenza e di assistenza legale; e) incarichi per servizi finanziari, contabili, fiscali ed assicurativi; f) incarichi per controlli sul territorio in materia di impianti termici (ai sensi della L. 46/90, D.Lgs n. 192/2005, D.M. 37/2008) nonché in materia di allacciamento alla rete fognaria, ai fini della verifica della compatibilità idraulica degli interventi edilizi. Art. 9 - FORMALIZZAZIONE DELL'INCARICO L'amministrazione formalizza l'incarico conferito mediante stipulazione di un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale nel quale sono specificati gli obblighi per l'incaricato/collaboratore.

6 II disciplinare di incarico contiene, quali elementi essenziali, l'indicazione dettagliata della durata, del luogo, dell'oggetto, delle modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni professionali, nonché del compenso della collaborazione. Art VERIFICA DELL'ESECUZIONE E DEL BUON ESITO DELL'INCARICO L'amministrazione, attraverso il responsabile del procedimento ed il dirigente competente, verifica il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso è correlata a varie fasi di sviluppo. L'amministrazione verifica anche il buon esito dell'incarico, mediante riscontro delle attività svolte dall'incaricato e dei risultati prodotti, provvedendo se del caso a contestare eventuali inadempienze dell incaricato e ad irrogare le penali previste in caso di mancato rispetto di termini e di clausole contrattuali. Art PUBBLICIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI L Amministrazione Comunale pubblica sul proprio sito Internet, gli incarichi relativi ai rapporti di collaborazione esterna con l indicazione dei seguenti elementi: a. nominativo del collaboratore; b. oggetto dell incarico; c. durata dell incarico; d. compenso da corrispondere Nessun incarico è efficace e vincolante per l Amministrazione, se non è stata previamente attuata la prescritta pubblicazione sul sito istituzionale dell Ente degli elementi indicati nel presente articolo. Art. 12 LIMITE MASSIMO DI SPESA ANNUA Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo o di sua variazione.. Art TRASMISSIONE ALLA CORTE DEI CONTI Il presente regolamento è trasmesso alla Corte dei Conti. Art. 14 DISPOSIZIONI GENERALI DI RINVIO Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa.

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