MINISTERO DELLA SALUTE
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- Mirella Buono
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1 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 luglio 2005 Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici). IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, concernente l'attuazione della direttiva 79/769/CEE relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 215 attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva 76/769/CEE; Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904 del 1982, l'art. 1-bis; Vista la legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 17 ottobre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 2003, n. 302 concernente il recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della medesima direttiva; Visto il decreto del Ministero della salute 10 maggio 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 agosto 2004 n. 198, che recepisce la direttiva comunitaria 2003/53/CE, recante la ventiseiesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministero della salute 14 dicembre 2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2005, n. 31 che recepisce la direttiva 1999/77/CE della Commissione, che adegua per la sesta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE;
2 Vista la direttiva 2004/21/CE della Commissione delle Comunita' europee del 24 febbraio 2004, recante il tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici); Decreta: Art Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto. 2. Il punto 41 dell'appendice al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 ottobre 2003 e' sostituito dal punto 41 dell'appendice al presente decreto. Art Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 4 luglio 2005 Il Ministro: Storace Allegato (Art. 1, comma 1) 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, quali ad esempio: - capi di abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo; - calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo; - giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio; - filati e tessuti destinati al consumatore {41. Coloranti azoici finale. 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1 gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni
3 delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa. Appendice (Art. 1, comma 2) Elenco delle ammine aromatiche Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza Bifenil-4- ammina 4-ammino bifenile xenil ammina Benzidina cloro- o-tolui dina Naftil ammina o-ammino -azoto luene 4-ammino-2',3-dimetil azoben zene 4-o-tolilazo -o-toluidina nitro- o-toluidina cloro anilina metossi- m-fenil endiammina 4,4'-metil enedianilina ,4'-diammino difenil metano 3,3' -dicloro benzidina 3,3'-dicloro bifenil -4,4' ilene diammina 3,3' -dimetossi benzidina X o-diani sidina 3,3' -dimetil benzidina 4,4' bi-o-tolui dina ,4' -metil enedi-o- toluidina 6-metossi -m-tolui dina p-cresidina
4 4,4'-metilene -bis- (2-cloro- anilina) 2,2'- dicloro -4,4' metilene -dianilina ,4' -ossidi anilina ,4'- tiodi anilina X o- toluidina 2-ammino toluene metil- m-fendendi ammina ,4,5-trimetil anilina o- anisidina 2-metossi anilina amino azobenzene Elenco dei coloranti azoici Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza Miscela di: di sodio (6-(4- ani sidino) -3-sulfo nato-2- (3,5- dinitro-2- ossido fenilazo -1-nafto lato) (1-5(cloro -2- ossido fenilazo) -2-nafto lato) 1 Non attribuito cromato(1-); Componente 1: N: CAS: C19H23CICr N7O12S.2Na Trisodio bis (6-(4- anisidino) -3-solfonato -2-(3,5- dinitro-2- ossido Componente 2: fenilazo) C46H30Cr -1-nafto lato) N10O20S2. 3Na cromato(1.)}
5 Elenco dei metodi di prova Riferimento della Riferimento e Documenti di norma dichiarata CEN (*) titolo della norma riferimento obsoleta Cuoio - Analisi chimiche - alcuni coloranti azoici nei cuoi CEN tinti CEN ISO/TS Nessuno Tessili - Metodi per la alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 1: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili senza CEN estrazione EN :2003 Nessuno Tessili - Metodi per la alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici - Parte 2: Rilevamento dell'uso di alcuni coloranti azoici accessibili per estrazione delle CEN fibre Nessuno (*) EEN - Organismo europeo di normalizzazione. (*) CEN: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) , fax (32-2) ( (*) Cenelec: rue de Stassart 36, B-1050 Bruxelles; tel. (32-2) , fax (32-2) ( (*) ETSI: 650, route des Lucioles, F Sophia Antipolis: tel. (33-4) , fax (33-3) (
Preambolo. Considerato che risulta così completato il procedimento previsto dalla legge di delega;
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