|
|
|
- Costanzo Murgia
- 9 anni fa
- Просмотров:
Транскрипт
1 Pagina 1 di 5 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 17 ottobre 2003 Recepimento delle direttive 2002/45/CE, 2003/2/CE e 2003/3/CE, recanti rispettivamente la ventesima modifica della direttiva 76/769/CE ed il decimo e dodicesimo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato 1 della medesima direttiva relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (42. Paraffine clorurate a catena corta; 17. Composti dell'arsenico; 41. Coloranti azoici). IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 336 del 7 dicembre 1982, concernente l'attuazione della direttiva CEE 79/769 relativa all'immissione sul mercato e all'uso di talune sostanze e preparati pericolosi; Vista la legge 22 febbraio 1994, n legge comunitaria 1993, ed in particolare l'art. 27 che ha introdotto nel citato decreto presidenziale n. 904/1982, l'art. 1-bis; Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 luglio 1994, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 288 del 10 dicembre 1994, concernente l'attuazione delle direttive 89/677/CEE, 91/173/CEE, 91/338/CEE e 91/339/CEE recanti rispettivamente, l'ottava, la nona, la decima e l'undicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della sanita' 12 agosto 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 14 del 13 gennaio 1999, concernente il recepimento delle direttive 94/60/CE, 96/55/CE, 97/10/CE, 97/16/CE, 97/56/CE e 97/64/CE, recanti modifiche della direttiva 76/769/CEE ed adeguamenti al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva, in particolare e rispettivamente quattordicesima modifica, secondo e terzo adeguamento, quindicesima e sedicesima modifica, quarto adeguamento; Visto il decreto del Ministro della sanita' 13 dicembre 1999, pubblicatd nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2000, concernente il recepimento delle direttive 1999/43/CE e 1999/51/CE recanti rispettivamente la diciassettesima modifica della direttiva 76/769/CEE e il quinto adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della stessa direttiva; Visto il decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2000, concernente il recepimento della direttiva 94/27/CE, recante la dodicesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 96 del 26 aprile 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/61/CE, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 11 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2003, concernente il recepimento della direttiva 2002/62/CE, recante nono adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE; Visto il decreto del Ministro della salute 17 aprile 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 dell'11 agosto 2003, concernente il recepimento delle direttive 2001/90/CE, 2001/91/CE e 2003/11/CE, recanti rispettivamente settimo, ottavo adeguamento al progresso tecnico dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE e ventiquattresima modifica della direttiva 76/769/CEE;
2 Pagina 2 di 5 Vista la direttiva 2002/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002, recante ventesima modifica della direttiva 76/769/CEE (paraffine clorurate a catena corta); Vista la direttiva 2003/2/CE della Commissione delle Comunita' europee del 6 gennaio 2003, recante decimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (arsenico); Vista la direttiva 2003/3/CE della Commissione delle Comunita' europee del 6 gennaio 2003, recante dodicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE (coloranti azoici «colorante blu»); Decreta: Art All'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003 e' aggiunto il punto 42, riportato nell'allegato al presente decreto. 2. Il punto 17 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 17 dell'allegato al presente decreto. 3. Il punto 41 dell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, come modificato dal decreto del Ministro della sanita' del 17 aprile 2003, e' sostituito dal punto 41 dell'allegato al presente decreto. 4. L'elenco delle sostanze riportate in appendice al punto 41 e' sostituito dall'elenco riportato in appendice all'allegato al presente decreto. Art A decorrere dal 6 gennaio 2004 nessun produttore o importatore puo' immettere sul mercato prodotti non conformi alle prescrizioni di cui al punto 42 dell'allegato al presente decreto. 2. Le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 si applicano a decorrere dal 30 giugno Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 2003 Il Ministro: Sirchia Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 150 Allegato «17. Composti dell'arsenico. 1. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati: a) per impedire l'incrostazione di microrganismi, piante o animali su: carene di imbarcazioni; gabbie, galleggianti, reti e qualsiasi altra apparecchiatura o impianto utilizzato in piscicoltura e molluschicoltura; qualsiasi apparecchiatura o impianto totalmente o parzialmente sommerso; b) nella protezione del legno. I legni che hanno subito tale trattamento non possono essere immessi sul mercato; c) in deroga a quanto specificato al punto precedente: i) non sono oggetto di divieto le soluzioni di composti inorganici di tipo rame, cromo, arsenico (RCA) di tipo C utilizzate negli impianti industriali per il trattamento del legno sotto vuoto o sotto pressione. li' legno cosi' trattato non puo' essere immesso sul
3 Pagina 3 di 5 mercato prima del completo fissaggio del conservante; ii) e' consentita l'immissione sul mercato di legno trattato con le soluzioni di tipo RCA in impianti industriali come indicato al punto i) se tale legno e' destinato ad usi professionali e industriali al fine di salvaguardare l'integrita' strutturale del legno per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, senza che vi sia la probabilita' che entri in contatto con i non addetti: nelle strutture portanti di edifici pubblici e agricoli, edifici adibiti a uffici e locali industriali; nei ponti; nelle costruzioni in legno su acque dolci e acque salmastre, per esempio moli e ponti; nelle barriere antirumore; nei sistemi di protezione dalle valanghe; nelle recinzioni e barriere autostradali; nei pali di conifere rotondi e scortecciati dei recinti per il bestiame; nelle strutture per il contenimento della terra; nei pali delle linee elettriche e di telecomunicazioni; nelle traversine ferroviarie in sotterraneo. Ferma restando l'applicazione di altre disposizioni comunitarie sulla classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura di sostanze e preparati pericolosi, il legno trattato dovra' recare la dicitura "Strettamente riservato ad usi e impianti industriali, contiene arsenico". Inoltre il legno immesso sul mercato in imballaggi dovra' riportare la dicitura "Maneggiare con guanti. Indossare una protezione per gli occhi e una maschera antipolvere durante le operazioni di taglio e lavorazione, I rifiuti di questo legno vanno trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa autorizzata"; iii) il legno trattato di cui ai punti i) e ii) non puo' essere usato: in edifici residenziali o abitativi, a prescindere dalla destinazione; in applicazioni in cui vi sia il rischio di contatti ripetuti con la pelle; nelle acque marine; per scopi agricoli diversi dai recinti per il bestiame e dagli usi strutturali di cui al punto ii); in applicazioni in cui il legno trattato potrebbe venire a contatto con prodotti semilavorati o finiti destinati al consumo umano e/o animale. 2. Non sono ammessi come sostanze e componenti di preparati destinati ad essere utilizzati nel trattamento delle acque per uso industriale, a prescindere dal loro uso.». «41. Coloranti azoici. 1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o piu' gruppi azoici, possono rilasciare una o piu' delle ammine aromatiche elencate nell'appendice, in concentrazioni individuabili, cioe' superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo il metodo di calcolo elaborato conformemente all'art. 2-bis della direttiva 2002/61/CE, non devono essere usati in articoli tessili e in cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavita' orale umana, ad esempio: abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo; calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, copri sedie, borse portate attorno al collo; giocattoli tessili o in cuoio o rivestiti con tessili o cuoio; filati e tessuti destinati al consumatore finale. 2. Inoltre gli articoli tessili e in cuoio di cui al punto 1 possono essere commercializzati solo se conformi alle prescrizioni
4 Pagina 4 di 5 ivi contenute. In deroga a quanto disposto, fino al 1 gennaio 2005, la presente disposizione non si applica agli articoli tessili prodotti con fibre riciclate se le ammine sono rilasciate dai residui derivanti da precedenti colorazioni delle medesime fibre e se le ammine elencate sono rilasciate in concentrazioni inferiori a 70 ppm. 3. I coloranti azoici elencati nell'appendice non possono essere immessi sul mercato o usati per la colorazione di articoli tessili e in cuoio come sostanza o componente di preparati in misura superiore allo 0,1% in massa.». «42. Alcani. C10-C13, cloro (paraffine clorurate catena corta). 1. Non possono essere immessi in commercio per riutilizzazione come sostanze o come componenti di altre sostanze o preparati in concentrazioni superiori all'1%: per la lavorazione dei metalli; per l'ingrasso del cuoio.». Punto 41. Coloranti Azoici APPENDICE Elenco delle ammine aromatiche Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza Bifenil-4-ammina 4-amminobifenile xenilammina Benzidina Cloro-o-toluidina Naftilammina o-ammino-azotoluene 4-ammino-2', 3-dimetilazobenzene 4-o-tolilazo-o-toluidina nitro-o-toluidina cloroanilina metossim-fenilendiammina ,4'-metilenedianilina 4,4'-diamminodifenilmetano ,3'-diclorobenzidina 3,3-diclorobifenil- 4,4'ilenediammina X ,3'-dimetossibenzidina o-dianisidina ,3'-dimetilbenzidina 4,4'-bi-o-toluidina ,4'-metilenedi-o -toluidina
5 Pagina 5 di metossi-m-toluidina p-cresidina ,4'-metilene-bis- (2-cloro-anilina) 2,2'-dicloro- 4,4'-metilene-dianilina ,4'-ossidianilina ,4'-tiodianilina X o-toluidina 2-amminotoluene metil-m-fenilendiammina ,4,5-trimetilanilina o-anisidina 2-metossianilina amino azobenzene Elenco dei coloranti azoici Numero CAS Numero Indice Numero CE Sostanza 1 Non Miscela di: di sodio attribuito (6-(4-anisidino) -3- sulfonato-2-(3,5--dinitro- -2-ossidofenilazo- Componente 1 -naftolato) (1-5(cloro- 1: 2-ossidofenilazo)- 2-naftolato)cromato(1-); N. CAS: C19H23CICr- N7O12S.2Na Trisodio bis(6-(4- anisidino)-3-solfonato- Componente 2-(3,5-dinitro-2-2: ossidofenilazo)-1- C46H30CrN- naftolato)cromato(1.)" 10O20S2.3Na
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 luglio 2005 Recepimento della direttiva 2004/21/CE, recante tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio del 27 luglio 1976, relativa
IL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 aprile 2004 Recepimento delle direttive n. 2003/113/CE, 2003/118/CE e 2004/2/CE ed aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 19 maggio 2000, concernente i limiti
Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005
Gazzetta Ufficiale N. 223 del 24 Settembre 2005 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 9 agosto 2005, n.199 Regolamento recante recepimento della direttiva 2003/115/CE che modifica la direttiva 94/35/CE sugli
Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2)
Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2) GAZZETTA UFFICIALE N.163 DEL 15 LUGLIO 2011 AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINAZIONE 6 Giugno 2011 Modifiche alla Nota AIFA 13 di cui
IL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 11 febbraio 2003 Documentazione di accompagnamento al macello dei volatili da cortile, dei conigli, della selvaggina d'allevamento e dei ratiti. IL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELL'INTERNO
MINISTERO DELL'INTERNO DECRETO 10 marzo 2005 Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio.
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 16 aprile 2012, n. 77 Regolamento recante aggiornamento del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973 recante: «Disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili,
Prot. 7/2015 Milano, 13/01/2015
ALLE AZIENDE ASSOCIATE LORO SEDI ATTENZIONE UFFICIO AMBIENTE Prot. 7/2015 Milano, 13/01/2015 OGGETTO: Rifiuti Aggiornamenti normativi Nelle tabelle riportate in appendice, si evidenziano alcuni recenti
Capitolo 1: Oggetto e campo d applicazione. del 23 novembre 2005
Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi del 23 novembre 2005 Il Dipartimento
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n.
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 22 dicembre 2005, n.299 (GU n. 37 del 14-2-2006) testo in vigore dal: 1-3-2006 IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 23
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 14 novembre 2012. Modifica alla Nota 13 di cui alla determina n. 163 del 15 luglio 2011. (Determina n. STDG 2049.P) IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA PROVVEDIMENTO 16 aprile 2014. Specifiche tecniche previste dall articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento
Ministero delle infrastrutture. Decreto ministeriale del 5 marzo 2007
Ministero delle infrastrutture Decreto ministeriale del 5 marzo 2007 Applicazione della Direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile
MINISTERO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 1 ottobre 2015. Modificazioni della Tabella allegata al decreto 25 maggio 1988, n. 279, che indica i medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili di cui devono essere
Le schede dati di sicurezza secondo il REACH
L applicazione del Regolamento REACH: il caso dell Acetone Schede di sicurezza e scenari di esposizione Le schede dati di sicurezza secondo il REACH Roma, 10 giugno 2010 Federica Ceccarelli Esperta REACH
76/211/CEE. (10G0026)
DECRETO LEGISLATIVO 25 gennaio 2010, n. 12 Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantita' nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo.
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI DECRETO 27 marzo 2002 Etichettatura dei prodotti ittici e sistema di controllo. IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALE Vista la legge 14 luglio
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 27 gennaio 2014. Autorizzazione all immissione in commercio del prodotto fitosanitario «Metarex M» contenente la sostanza attiva
IL MINISTRO DELLA SALUTE
DECRETO 18 Aprile 2007, n. 76: Regolamento recante la disciplina igienica dei materiali e degli oggetti di alluminio e di leghe di alluminio destinati a venire a contatto con gli alimenti. (Pubblicato
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, «Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione
Ministero della Salute
Ministero della Salute DIREZIONE GENERALE PER L IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE Uff. VII - PRODOTTI FITOSANITARI DECRETO Autorizzazione in deroga per situazioni di emergenza fitosanitaria,
DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus.
DM TRASPORTI 23_12_03.doc Pag: 1 DECRETO MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 23 dicembre 2003 Uso, destinazione e distrazione degli autobus. in G.U. n. 30 del 6-2-2.004 sommario Art. 1. Campo
MINISTERO DELLA SALUTE
18/03/13 *** ATTO COMPLETO *** MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 21 dicembre 2012 Aggiornamento degli importi delle tariffe e dei diritti per le prestazioni rese a richiesta ed a utilita' dei soggetti interessati.
DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE
L 27/12 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 31.1.2008 DIRETTIVE DIRETTIVA 2008/5/CE DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2008 relativa alla specificazione sull'etichetta di alcuni prodotti alimentari di
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DECRETO 31 luglio 2006 Modificazione del decreto 1 agosto 2005, recante: «Riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria», nella parte relativa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
D.P.R. 10 maggio 1982, n. 514. Attuazione della direttiva (CEE) n. 76/118 relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all alimentazione umana. (I) (pubbl.
GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 28 MAGGIO 2003 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO
GAZZETTA UFFICIALE N.122 DEL 28 MAGGIO 2003 MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 4 aprile 2003 Modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro della sanita' del 24 maggio 2001, concernente Approvazione del
Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009. della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le dichiarazioni di
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 26 ottobre 2015 Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio 2009 inerenti le
IL MINISTRO DELLA SALUTE
MINISTERO DELLA SALUTE DECRETO 23 gennaio 2007 Modifica degli allegati I, II, III e V del decreto 13 ottobre 2004, recante: «Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina». IL MINISTRO
DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
1.8.2009 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 201/29 DIRETTIVA 2009/79/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativa al dispositivo di ritenuta per passeggeri dei veicoli a
Reparto Ambientale Marino ANTI FOULING SYSTEM
ANTI FOULING SYSTEM COMPOSTI ORGANOSTANNICI SULLE NAVI INDICE Fouling Vernici antifouling Storia Convenzione Antifouling (IMO) Regolamento 782/2003/CE sul divieto dei composti organostannici sulle navi
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 luglio 2003 Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita' per la protezione della popolazione dalle esposizioni
DM 1 luglio 2014 IL MINISTRO DELL'INTERNO
DM 1 luglio 2014 Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività di demolizioni di veicoli e simili, con relativi depositi, di superficie superiore a
Il Ministro della Salute
Il Ministro della Salute Nuove modalità per gli adempimenti previsti dall articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46 e successive modificazioni e per la registrazione dei dispositivi impiantabili
REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE
L 302/28 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 19.11.2005 REGOLAMENTO (CE) N. 1895/2005 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2005 relativo alla restrizione dell uso di alcuni derivati epossidici in materiali
PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS AREA DEI SERVIZI AMBIENTALI
SERVIZIO TUTELA DEL TERRITORIO DETERMINAZIONE N. 141 DEL 03.06.2011 OGGETTO: Determinazione n. 18 del 12.03.2009 Autorizzazione Integrata Ambientale per l impianto IPPC Discarica per rifiuti non pericolosi
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE
L 168/18 Gazzetta ufficiale dell Unione europea 20.6.2013 REGOLAMENTI REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 570/2013 DELLA COMMISSIONE del 17 giugno 2013 che approva la sostanza attiva geraniolo, a norma del
(Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/874/UE)
23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell Unione europea L 343/65 DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2011 che stabilisce l'elenco dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzati
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE DECRETO 5 marzo 2007 Applicazione della direttiva n. 89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246,
Gazzetta Ufficiale N. 294 del 19 Dicembre 2005
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO... http://gazzette.comune.jesi.an.it/2005/294/12.htm 1 di 2 30/09/2009 12.33 Home Mappa E-mail facile Ricerca Gazzette - Leggi e Normative > Gazzetta Ufficiale
ETICHETTATURA MANGIMI per i prodotti da agricoltura biologica
INDICE Argomento Reg. (CE) n. 834/2007 Reg. (CE) n. 889/2008 Reg. (CE) n. 967/2008 Campo di applicazione Art. 59; Art. 95 Uso di termini riferiti alla produzione biologica Art. 23 Uso di marchi commerciali
D.P.C.M. 2 ottobre 1995
D.P.C.M. 2 ottobre 1995 Disciplina delle caratteristiche merceologiche dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico nonché delle caratteristiche tecnologiche degli impianti di
Determina: GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 259 A LLEGATO
Viste le domande relative all aggiornamento del Piano terapeutico, inoltrate dalle Società titolari dei farmaci «incretino-mimetici» nel diabete tipo 2; Vista la determinazione 13 agosto 2014, n. 878/2014,
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A
CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le attrezzature di lavoro in collaborazione
LE 42 DIRETTIVE UE CHE L ITALIA DEVE RECEPIRE ALLEGATO A. (Articolo 1)
LE 42 DIRETTIVE UE CHE L ITALIA DEVE RECEPIRE ALLEGATO A (Articolo 1) 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi
