UDL. L intermediazione assicurativa
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- Niccolina Boni
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2 L intermediazione assicurativa Norme sull intermediazione assicurativa il codice delle assicurazioni e il regolamento ISVAP n. 5 del 16/10/2006: l attuazione delle direttive UE e la regolamentazione degli intermediari Il registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) chi sono gli intermediari e chi deve iscriversi: il caso dei dealer, degli agenti in attività finanziaria, dei mediatori creditizi, etc. La formazione e l aggiornamento professionale chi è obbligato alla formazione chi può svolgere attività formativa, chi deve partecipare alla formazione, come si certifica la formazione Le norme per la tutela del consumatore la separazione patrimoniale, l informativa precontrattuale, l acquisizione del consenso informato, le regole di comportamento, assistenza e comunicazione
3 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: il codice delle assicurazioni (articoli) ART.106 CAP: cosa si intende per intermediazione assicurativa Essa consiste, in primo luogo, nella presentazione o nella promozione di contratti assicurativi, nonché nella prestazione di assistenza e consulenza dirette alla conclusione di contratti assicurativi. La distribuzione di polizze assicurative collettive per conto Il Regolamento ISVAP n. 5/2006 (art. 3) prevede che svolgono attività di intermediazione assicurativa anche i soggetti che stipulano contratti o convenzioni assicurative in forma collettiva per conto di singoli assicurati, qualora questi ultimi sostengano, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, l onere economico connesso al pagamento dei premi e il soggetto che stipula il contratto o la convenzione percepisca un compenso. E questo il caso di banche e intermediari finanziari che stipulano polizze collettive per conto dei loro clienti, che ad esse possono aderire pagando il premio. ART.108 CAP: da chi può essere esercitata l attività di intermediazione assicurativa Può essere svolta solo dai soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi ART.109 CAP: Registro degli Intermediari I soggetti iscritti nel Registro Unico degli Intermediari sono: Sez. A) agenti di assicurazione Sez. B) mediatori di assicurazione o broker Sez. C) produttori diretti che svolgono l intermediazione delle assicurazioni sulla vita e infortuni e malattie Sez. D) banche, intermediari finanziari ex art. 107 TUB, SIM e la società Poste Italiane divisione Bancoposta Sez. E) i collaboratori degli intermediari assicurativi che svolgono la loro attività al di fuori dei locali dell intermediario come ad esempio, nel campo del credito, i venditori di beni e servizi convenzionati, i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, ecc..
4 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: il codice delle assicurazioni (articoli) ART.110 CAP: Requisiti particolari per l iscrizione delle persone fisiche al Registro Unico degli Intermediari assicurativi Requisiti di onorabilità Godere dei diritti civili Non aver riportato condanna irrevocabile per reati contro il patrimonio o pubblica amministrazione o per gravi delitti non colposi Non essere dichiarato fallito Non essere iscritto al ruolo dei periti assicurativi Requisiti professionali Superamento di una prova di idoneità (per l iscrizione nelle sezz. A) e B)) Possesso di requisiti di professionalità accertati tramite la partecipazione a corsi di formazione Sottoscrizione di idonea polizza di responsabilità civile (per l iscrizione nelle sezz. A) e B)) Adesione al fondo di garanzia (per l iscrizione nella sez B) Le persone da iscrivere alla sezione E che svolgono attività di intermediazione assicurativa come collaboratori di banche/intermediari finanziari (venditori di beni e servizi convenzionati, agenti in attività finanziaria, mediatori creditizi, etc) non devono superare una prova di idoneità, ma essere in possesso di requisiti di professionalità certificati dalla banca/società finanziaria con la quale collaborano. L onere dell iscrizione è a carico di quest ultima.
5 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l iscrizione nel registro unico degli intermediari (RUI) La normativa per l iscrizione al RUI distingue tra: I. addetti all attività di intermediazione che operano all interno dei locali dell intermediario. II. addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano. Benché rilevi il luogo fisico dove avviene l intermediazione, gli operatori che operano al di fuori dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni D (una banca o un intermediario finanziario) sono tipicamente i venditori di beni e servizi convenzionati (i c.d. dealer), nonché i mediatori creditizi, gli agenti in attività finanziaria, i promotori finanziari, etc. quando operino al di fuori dei locali della banca/intermediario finanziario.
6 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l iscrizione nel registro unico degli intermediari (RUI) Il Regolamento prevede che gli addetti all attività di intermediazione al di fuori dei locali dell intermediario iscritto nelle sezioni A, B o D per il quale operano, inclusi i dipendenti e i collaboratori di tali addetti, debbano essere iscritti nella sezione E del Registro. L esercizio dell attività di intermediazione per il tramite di addetti non iscritti al registro operanti al di fuori dei propri locali è punita con la radiazione dal Registro.
7 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l iscrizione nel RUI: la formazione La formazione professionale (allo svolgimento della quale sono tenuti gli addetti all attività di intermediazione assicurativa che operano sia all interno che all esterno dei locali della banca o dell intermediario finanziario) deve essere mirata al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di capacità tecnico-operative e di comunicazione con la clientela. La formazione deve essere conforme almeno ai seguenti criteri: consistere nella partecipazione nei 12 mesi antecedenti la richiesta di iscrizione al RUI a corsi di formazione di 60 ore (di cui almeno 30 in aula); avere per oggetto nozioni normative, tecniche, fiscali, economiche, concernenti la materia assicurativa con particolare riferimento alla disciplina dei contratti di assicurazione e alle disposizioni sulla tutela del consumatore e le caratteristiche tecniche e gli elementi giuridici dei contratti; essere impartita da docenti specializzati con un esperienza qualificata nel settore assicurativo ; concludersi con un test di verifica delle conoscenze acquisite all esito positivo del quale è rilasciato un attestato. ISVAP ha chiarito che è da considerarsi equivalente alla formazione in aula, quella svolta secondo tecniche didattiche interattive offerte dall'evoluzione tecnologica, a condizione che garantisca l effettiva possibilità di interazione tra docente e discenti.
8 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l iscrizione nel RUI: l aggiornamento professionale Gli intermediari iscritti nel registro e gli addetti all attività di intermediazione all interno dei locali in cui opera l intermediario iscritto nel registro aggiornano periodicamente le proprie cognizioni professionali. A tal fine, partecipano annualmente a corsi di formazione di durata non inferiore a 30 ore. L aggiornamento annuale è effettuato a partire dalla data di iscrizione nel registro o, per gli addetti operanti all interno dei locali dell intermediario, dalla data di inizio dell attività; in ogni caso, l aggiornamento è effettuato in occasione dell immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire o dall evoluzione della normativa di riferimento.
9 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l iscrizione nel RUI: l attestato della formazione L attestato rilasciato al superamento del test di verifica delle conoscenze deve essere nominativo e sottoscritto dal partecipante al corso e dal responsabile della struttura che ha erogato la formazione. Dall attestato devono risultare i nominativi dei docenti, il numero di ore di partecipazione al corso, gli argomenti trattati e l esito positivo del test finale.
10 Intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati. I collaboratori esterni di banche e intermediari finanziari iscritti nella sezione D del RUI: l iscrizione nella sezione E del RUI, ai sensi del regime transitorio, di venditori di beni e servizi (c.d. dealers) (1). L ISVAP ha fornito specifici chiarimenti in merito alle modalità di assolvimento degli obblighi di registrazione nel RUI ed ai requisiti professionali richiesti ai venditori di beni e servizi (c.d. dealer) che distribuiscono polizze assicurative accessorie a contratti di finanziamento erogati per l acquisto di beni e servizi (es: polizze protezione creditore (CPI), furto e incendio con vincolo, programma protezione carta ), operando come collaboratori esterni di banche/intermediari finanziari nello svolgimento dell attività di intermediazione assicurativa. Al riguardo ISVAP ha specificato che: per ogni singolo punto vendita di beni e servizi deve essere iscritto al Registro, sezione E, almeno un addetto all'attività di intermediazione assicurativa, al quale deve essere rilasciata procura da parte della banca/intermediario finanziario iscritto nella sezione D che se ne avvale e che risponde del suo operato. Gli altri venditori presso il medesimo punto vendita (equiparati al ruolo di commessi) non devono essere iscritti al Registro ma operano sotto la responsabilità dell addetto iscritto nella sezione E del Registro; la banca/intermediario finanziario iscritto nella sezione D del Registro può avvalersi, fino al 30 giugno 2007, del regime transitorio per iscrivere i responsabili dell attività di intermediazione assicurativa presso i punti vendita nella sezione E del Registro. Attestando che il responsabile dell'attività di intermediazione ha svolto in via continuativa detta attività nei 12 mesi antecedenti l'entrata in vigore del Regolamento (cioè dal ), può infatti procedere all iscrizione del medesimo nella sezione E del Registro, presumendo la presenza dei requisiti professionali previsti dal Regolamento e dunque evitando di fargli svolgere il corso di formazione iniziale di 60 ore, previsto nel caso in cui non si applichi il regime transitorio.
11 Intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati I collaboratori esterni di banche e intermediari finanziari iscritti nella sezione D del RUI: l iscrizione nella sezione E del RUI, ai sensi del regime transitorio, di venditori di beni e servizi (c.d. dealer) (2). Il responsabile/addetto dell intermediazione assicurativa presso ogni singolo punto vendita, iscritto nelle sezione E, dovrà garantire l'operato dei singoli venditori/commessi, con apposita sottoscrizione di una dichiarazione ad hoc, da conservare presso il punto vendita; note informative-informazione precontrattuale: la banca/intermediario finanziario dovrà predisporre una nota sintetica relativa alle coperture assicurative abbinate al finanziamento, che i singoli venditori/commessi del dealer dovranno consegnare al cliente prima della conclusione del contratto di assicurazione, astenendosi dal fornire ulteriori e più approfondite informazioni che potranno essere fornite esclusivamente dall addetto all attività di intermediazione all interno del punto vendita. E inoltre necessario predisporre una nota informativa con i dati dell'intermediario, anch essa da consegnare al cliente; l'aggiornamento professionale annuale del responsabile dell attività di intermediazione presso il venditore di beni e servizi (30 ore complessive) sarà obbligatorio a valere dall'anno 2008.
12 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l informativa pre-contrattuale In occasione del primo contatto con il contraente, gli intermediari consegnano a quest ultimo copia di un documento riepilogativo dei principali obblighi di comportamento cui gli stessi intermediari sono tenuti. Polizze collettive distribuite attraverso i collaboratori delle banche/intermediari finanziari Con riferimento ai contratti in forma collettiva in cui gli assicurati sostengono in tutto o in parte l onere economico connesso con il pagamento dei premi e sono direttamente, o tramite i loro aventi causa, portatori di un interesse alla prestazione, le disposizioni relative agli obblighi informativi si applicano nei confronti degli assicurati (cioè dei clienti della banca/intermediario finanziario), oltre che del contraente (ovvero la stessa banca/intermediario finanziario). Prima di far sottoscrivere una proposta o, qualora non prevista, un contratto di assicurazione, gli intermediari consegnano al contraente: a) copia di una dichiarazione conforme da cui risultino i dati essenziali dell intermediario (sia il mandatario della compagnia sia l operatore) e della loro attività. La dichiarazione è aggiornata ad ogni variazione dei dati in essa contenuti ed è consegnata anche in caso di modifiche di rilievo di contratto o di rinnovo che comporti tali modifiche; b) la documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
13 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l informativa pre-contrattuale La circolare ISVAP 551/2005, in materia di trasparenza dei contratti di assicurazione sulla vita, ha previsto l obbligo di consegnare al contraente il fascicolo informativo, che contiene: scheda sintetica: ha l obiettivo di permettere la comparabilità con altri prodotti del mercato; nota informativa: che riporta informazioni sull impresa, sulle prestazioni, su costi, sconti, regimi fiscali ed altro; condizioni di assicurazione e regolamento del fondo interno o regolamento della gestione interna separata; glossario dei termini tecnici contenuti nel documento; modulo di proposta
14 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: l informativa pre-contrattuale La consegna della documentazione deve risultare da apposita dichiarazione sottoscritta dal contraente. L intermediario deve conservare per 5 anni la documentazione comprovante l adempimento degli obblighi di consegna. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, di un contratto di assicurazione, forniscono al contraente informazioni tali da consentire a quest ultimo di effettuare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze. A tal fine, in funzione della complessità del contratto offerto, illustrano al contraente: le caratteristiche la durata i costi i limiti di copertura i rischi finanziari e ogni altro elemento utile a fornire un informativa completa e corretta.
15 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: il rifiuto del contraente Il rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni richieste deve risultare da apposita dichiarazione, da allegare alla proposta, sottoscritta dal contraente, nella quale è inserita specifica avvertenza riguardo alla circostanza del rifiuto del contraente di fornire una o più delle informazioni pregiudica la capacità di individuare il contratto adeguato alle sue esigenze. Qualora il contraente volesse comunque sottoscrivere un contratto assicurativo o previdenziale non adeguato, gli intermediari gli devono evidenziare l inadeguatezza, specificandone i motivi. Dell informativa fornita, inclusi i motivi dell inadeguatezza, è data evidenza in un apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall intermediario.
16 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: la riservatezza Gli intermediari sono tenuti a garantire la riservatezza delle informazioni acquisite dai contraenti o di cui comunque dispongano in ragione dell attività svolta, salvo nei confronti del soggetto per il quale operano o di cui distribuiscono i contratti nei casi in cui le vigenti disposizioni normative ne impongano o consentano la rivelazione. E comunque vietato l utilizzo delle suddette informazioni per finalità diverse da quelle strettamente inerenti lo svolgimento dell attività di intermediazione, salvo espresso consenso prestato dall interessato a seguito di apposita informativa fornita.
17 L intermediazione assicurativa (norme) e la tutela degli assicurati: il pagamento dei premi Gli intermediari possono ricevere dal contraente, a titolo di pagamento dei premi assicurativi relativi a contratti di assicurazione sulla vita: assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all intermediario, espressamente in tale qualità; ordini di bonifici, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nel precedente punto. Agli intermediari è fatto divieto di ricevere denaro contante a titolo di pagamento di premi relativi a contratti di assicurazione sulla vita.
18 L intermediazione assicurativa Con questa unità didattica avete completato la parte generale del corso assicurativo. Avete appreso le caratteristiche della figura e dell attività dell intermediario assicurativo, nonché della struttura del RUI, il Registro Unico degli Intermediari. Avete conosciuto gli obblighi di formazione cui devono sottoporsi sia gli intermediari iscritti, sia tutti gli altri soggetti che effettuano intermediazione assicurativa. Avete conosciuto le norme di comportamento che devono essere osservate da compagnia e intermediari per garantire al cliente (contraente e/o assicurato, nel caso di distribuzione di polizze collettive) un acquisto sicuro e consapevole.
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