I rapporti Stato-Regioni nel nuovo titolo v

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1 la LEGISLAZIONE R E G I O N A L E Collana diretta da Francesco Caringella e Giuseppe De Marzo Saverio Musolino I rapporti Stato-Regioni nel nuovo titolo v alla luce dell interpretazione della Corte costituzionale Giuffrè Editore

2 PRESENTAZIONE Il volume dell amico Saverio Musolino è un unicum. La complessità del ciclone giurisprudenziale che si è abbattuto sul nuovo riparto di competenze tra Stato e Regioni disegnato dal rinnovato titolo V della parte II della Costituzione ha reso quasi impossibile il reperimento di un bandolo capace di sbrogliare una matassa infinita. Il numero e la varietà delle sentenze della Consulta che hanno interpretato ed applicato il nuovo modello costituzionale hanno reso quasi velleitaria la ricerca di un fil rouge coerente. Bene, il libro di Saverio è esattamente ciò che manca e che serve. Una stella polare che orienta i naviganti. Una stella il cui fulgore è il frutto di una passione e di una esperienza non comuni. Al libro ed al suo autore auguro la fortuna che merita. FRANCESCO CARINGELLA Roma, 19 aprile 2007

3 INDICE Presentazione... Introduzione. La legge costituzionale n. 3 del 2001 all origine di una lunga serie di conflitti... VII XVII Parte Generale Capitolo I LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001: LINEE GENERALI 1. La tripartizione prevista dal nuovo art L art. 118 in tema di esercizio delle funzioni amministrative ed il principio di sussidiarietà Profili generali L attuazione dell art L art. 120 Cost. e l esercizio del potere sostitutivo Le ipotesi di estensione della riforma a regioni e province autonome. L art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001: la clausola di miglior favore Capitolo II I CRITERI GIURISPRUDENZIALI DI RIPARTIZIONE DELLA POTESTÀ LEGISLATIVA 1. L individuazione e delimitazione delle materie Segue. Il richiamo alla legislazione previgente Il principio di continuità, normativa e funzionale, dell ordinamento giuridico La continuità normativa La continuità funzionale L ammissibilità delle disposizioni cedevoli La concorrenza delle competenze. Criteri risolutivi di interferenze e sovrapposizioni: la prevalenza e la leale collaborazione Il criterio della prevalenza La leale collaborazione... 40

4 X Indice Capitolo III LE PROBLEMATICHE INERENTI IL NUOVO ART Le c.d. competenze statali trasversali La tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117 comma secondo lett. m) La tutela dell ambiente e dell ecosistema (art. 117, comma secondo, lett. s) La tutela della concorrenza (art. 117, comma secondo lett. e) Limiti di operatività delle competenze trasversali L attrazione statale in sussidiarietà delle competenze regionali, in presenza di esigenze unitarie. La decisione n. 303 del L individuazione dei principi fondamentali nelle materie di competenza concorrente La potestà legislativa residuale delle regioni Il divieto di regolamenti statali nelle materie concorrenti e residuali. La delegificazione Capitolo IV L ART. 119 E IL FEDERALISMO FISCALE 1. Il nuovo art. 119 Cost. e la graduale attuazione dei principi del federalismo fiscale: linee generali Le nuove forme di finanziamento regionale: tributi propri, compartecipazioni ai tributi erariali e fondo perequativo I tributi propri La compartecipazione al gettito dei tributi erariali Il fondo perequativo La potestà statale di coordinamento finanziario e l apposizione di vincoli alla spesa pubblica, regionale e locale L imposizione di vincoli per regioni ed enti locali I vincoli derivanti dal Patto di stabilità interno Il c.d. blocco delle assunzioni L illegittimità dell apposizione di vincoli puntuali L ammissibilità dei vincoli nei confronti delle autonomie speciali I limiti derivanti dal nuovo sistema per il legislatore statale Il carattere autoapplicativo della disciplina inerente la spesa. Il divieto di istituire fondi vincolati I fondi dichiarati illegittimi I finanziamenti statali ritenuti legittimi Il divieto di procedere in contrasto con l art Riserva di legge ed autonomia impositiva degli enti locali... 99

5 Indice XI Capitolo V ANALISI DEI CONTENZIOSI 1. Una riforma a cavallo tra due legislature. L incertezza sugli effetti della legge cost. n. 3 del L atteggiamento del legislatore statale e di quello regionale nella prima fase di attuazione della riforma La sussistenza di obiettive difficoltà di individuazione delle materie e dei principi fondamentali I provvedimenti non legislativi: i conflitti di attribuzione La reiterata prassi dei finanziamenti statali in materie regionali e il nuovo condono edilizio. Una strategia del fatto compiuto? I finanziamenti statali in materie regionali La non irragionevolezza del nuovo condono edilizio La sospensione dei provvedimenti impugnati Il divieto, per Stato e regioni, di risolvere unilateralmente i conflitti con l adozione di proprie leggi o provvedimenti amministrativi. Le sentenze n. 196 e 198 del 2004 in tema di condono edilizio La nomina dell Autorità portuale di Trieste Il condono edilizio Il ruolo svolto dalla Corte costituzionale Capitolo VI PROSPETTIVE DI RIFORMA 1. La riforma approvata il 16 novembre 2005 e bocciata dal referendum costituzionale: linee generali Le modifiche alla ripartizione di competenze tra Stato e regioni. Le contrapposte anime della riforma: la devolution e l interesse nazionale La c.d. devolution La riespansione delle competenze statali L interesse nazionale I poteri sostitutivi statali Il ricorso degli enti locali alla Corte costituzionale Le critiche della dottrina. Le modifiche migliorative del vigente titolo V Le critiche della dottrina Le modifiche migliorative Le prospettive di attuazione e di riforma del vigente Titolo V Le ulteriori modifiche al Titolo V L attuazione del Titolo V vigente L attuazione degli articoli 117 e 118 Cost L attuazione del federalismo fiscale La centralità del dialogo e del confronto con le autonomie La posizione delle autonomie locali Il contenzioso in atto e il nuovo clima

6 XII Indice Parte Speciale LA RIPARTIZIONE IN CONCRETO DELLE COMPETENZE: LE MATERIE NELLA GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE Capitolo I PREMESSA ALLA PARTE SPECIALE 1. Premessa Nota metodologica Capitolo II LE MATERIE DI COMPETENZA ESCLUSIVA STATALE 1. Politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea (art. 117, comma 2, lett. a) Politica estera e rapporti internazionali dello Stato La cooperazione internazionale Rapporti con l Unione Europea Diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all Unione europea Immigrazione (art. 117, comma 2, lett. b) La ripartizione delle competenze in materia di immigrazione I flussi di entrata dei lavoratori extracomunitari. La disciplina inerente le disposizioni in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari Rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose (art. 117, comma 2, lett. c) Sagre e fiere con finalità religiose Parità di trattamento tra le Confessioni Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato (art. 117, comma 2, lett. d) La difesa. Il servizio civile nazionale La sicurezza dello Stato Tutela del risparmio e mercati finanziari (art. 117, comma 2, lett. e) Tutela del risparmio e mercati finanziari Il prestito fiduciario per il finanziamento degli studi (c.d. prestito d onore ) Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali (art. 117, comma 2, lett. g) La previsione della partecipazione di funzionari statali in organismi regionali Gli ordini professionali Ordine pubblico e sicurezza (art. 117, comma 2, lett. h) La sicurezza pubblica Ordine pubblico e codice civile

7 Indice XIII 7.3. La circolazione stradale Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale (art. 117, comma 2, lett. l) La giurisdizione L ordinamento penale L ordinamento civile Il limite del diritto privato Disposizioni regionali annullate perché incidenti sul diritto privato Principi e criteri della responsabilità civile Il rapporto di lavoro La c.d. formazione aziendale I Lavoratori socialmente utili Il mobbing La tutela della privacy Norme generali sull istruzione (art. 117, comma 2, lett n) L istruzione universitaria Previdenza sociale (art. 117, comma 2, lett. o) La tutela previdenziale della maternità I lavoratori socialmente utili (L.S.U.) Legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. p) La determinazione delle funzioni fondamentali degli enti locali Organi di governo degli enti locali Legislazione elettorale Profilassi internazionale (art. 117, comma 2, lett. q) Coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell amministrazione statale, regionale e locale (art. 117, comma 2, lett. r) Connessione con la tutela della privacy Innovazione tecnologica della P.A Capitolo III LE MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE 1. Governo del territorio Tutela della salute e ricerca scientifica La tutela della salute Il divieto di fumo e il procedimento sanzionatorio L organizzazione sanitaria Il servizio farmaceutico La ricerca scientifica Sperimentazione e vivisezione a scopo didattico Gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico Professioni Produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell energia

8 XIV Indice 5. Valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali Lo spettacolo Le attività cinematografiche Tutela e sicurezza del lavoro Il mobbing I Lavoratori socialmente utili La vigilanza sul lavoro e le ispezioni Rapporti internazionali e con l Unione europea delle Regioni Il c.d. potere estero delle regioni La partecipazione delle regioni alla formazione degli atti normativi comunitari La cooperazione transfrontaliera Il commercio con l estero Istruzione, salva l autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale L organizzazione scolastica regionale L autonomia delle istituzioni scolastiche I contributi per l iscrizione alle scuole paritarie Il servizio degli asili nido Casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale L ordinamento bancario. Le fondazioni bancarie Porti e aeroporti civili Protezione civile L organizzazione del servizio Il potere di ordinanza La connessione con la tutela dell ambiente Ordinamento della comunicazione Ordinamento sportivo Alimentazione Capitolo IV LE MATERIE DI COMPETENZA RESIDUALE REGIONALE 1. Organizzazione amministrativa e ordinamento degli uffici e del personale di regioni ed enti pubblici regionali Il principio del pubblico concorso L organizzazione di enti non statali e non nazionali. L organizzazione sanitaria Lo spoils system Le disposizioni statali limitative della potestà organizzativa regionale La disciplina delle funzioni non fondamentali degli enti locali Formazione professionale Apprendistato I confini della materia

9 Indice XV 3.2. Il contratto di apprendistato Artigianato Servizi pubblici locali Trasporto pubblico locale Comunità montane Commercio Agricoltura I confini della materia Gli organismi geneticamente modificati (OGM) Turismo Industria Polizia amministrativa locale Politiche sociali I confini della materia Il sistema di finanziamento delle politiche sociali Caccia Pesca Edilizia residenziale pubblica

10 INTRODUZIONE LA LEGGE COSTITUZIONALE N. 3 DEL 2001 ALL ORIGINE DI UNA LUNGA SERIE DI CONFLITTI 1. A distanza di cinque anni dall entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha modificato il Titolo V della Parte II della Costituzione, è possibile fare il punto sulla effettiva incidenza della riforma da detta legge introdotta, nell ambito dei rapporti tra Stato, regioni ed enti locali, anche alla luce di circa 500 decisioni, tra sentenze e ordinanze, pronunciate dalla Corte costituzionale sulle tematiche concernenti l attuazione del nuovo sistema. La legge costituzionale n. 3 del 2001 è stata indubbiamente foriera di principi innovativi: tra tutti, il principio di sussidiarietà, costituzionalizzato dall art. 118 con riferimento alla allocazione delle funzioni amministrative, ma che indubbiamente informa anche il criterio di ripartizione delle funzioni legislative introdotto dal nuovo art Un posto di rilievo occupa altresì il principio di parità formale tra Stato, regioni ed enti locali, costituzionalizzato all art. 114 Cost.. Infine, ma non meno importante, si consideri la rilevanza costituzionale assunta, nel nuovo art. 119 Cost., dai principi del c.d. federalismo fiscale. A fronte dell introduzione di siffatti innovativi principi, la legge n. 3 del 2001 si è tuttavia rivelata lacunosa sotto il profilo sistematico, priva di raccordi tra le varie competenze, come meglio si cercherà di precisare in prosieguo. Ciò deve imputarsi, probabilmente, alla fretta con la quale il legislatore costituzionale, fallito il tentativo di varare, con la Commissione Bicamerale D Alema, una riforma di più ampie proporzioni, aveva ugualmente deciso, in scadenza di legislatura, di introdurre, nello scarso tempo rimasto a disposizione e senza l apporto della maggioranza qualificata prevista dal terzo comma dell art. 138 Cost., la riforma del solo Titolo V della Parte II della Costituzione, forte dell appoggio politico dato da regioni ed enti locali, sull onda del favore riscontrato dalle c.d. leggi Bassanini e dai relativi decreti

11 XVIII I rapporti Stato-regioni nel nuovo titolo V attuativi, che avevano operata una ampia devoluzione di competenze statali, ma a Costituzione invariata 1. Il periodo immediatamente successivo all entrata in vigore della c.d. Riforma del Titolo V è stato caratterizzato, come è noto, da un contenzioso, tra Stato e regioni, di dimensioni spropositate, che ha costretto la Corte costituzionale, chiamata a risolvere, con oltre cinquecento pronunce in cinque anni, le questioni sottoposte al suo giudizio, ad una eccezionale opera di ricostruzione del sistema, svolta con certosina dedizione, anche se inevitabilmente caratterizzata da un metodo casistico 2. Tuttavia, nella quasi totale inerzia del legislatore statale ordinario (essendo il primo intervento attuativo sostanzialmente l unico posto in essere nel corso della XIV Legislatura costituito dalla L. 5 giugno 2003 n. 131, la c.d. legge La Loggia), il consolidamento dei principi posti a fondamento delle singole decisioni della Corte ha fatto sì che si sia venuta ad affermare e consolidare una nuova giurisprudenza costituzionale, spesso creativa, una sorta di diritto costituzionale vivente del Titolo V, che appare a volte anche distaccato dalla lettera delle disposizioni costituzionali, caratterizzato possiamo affermare anticipando il giudizio conclusivo da una tendenza al progressivo ridimensionamento del ruolo delle materie, in favore di un sistema di ripartizione delle competenze legislative che tenga conto anche della dimensione degli interessi (unitari o locali) che devono essere di volta in volta soddisfatti. ( 1 ) In particolare, ci si riferisce alla legge n. 59 del 1997 e al D.Lgs. n. 112 del 1998, provvedimenti normativi che la Corte richiamerà di frequente, ai fini della individuazione dell esatto contenuto delle materie elencate dal nuovo art La problematica sarà affrontata nel Cap. II. della Parte generale. ( 2 ) Nel 2004, per la prima volta nella storia della Corte costituzionale, il numero delle sentenze pronunciate a seguito dei giudizi in via principale, tra Stato e regioni, ha sopravanzato il numero delle decisioni pronunciate nei giudizi sollevati in via incidentale. Il trend si è ripetuto nel 2005, come emerge dalla Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2005, presentata in occasione della conferenza-stampa del Presidente A. Marini, pubblicata all indirizzo Per quanto concerne i soli giudizi in via principale promossi dallo Stato avverso leggi regionali, dall entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001 fino al 31 dicembre 2005, si registrano complessivamente 132 pronunce, suddivise in 108 sentenze e 24 ordinanze. Delle 108 sentenze, 41 risultano di accoglimento delle censure statali, 12 di parziale accoglimento, mentre le rimanenti sono di rigetto. Il dato è tratto da La giurisprudenza costituzionale nei rapporti Stato-Regioni a seguito di ricorsi statali, edizione dicembre 2006, a cura dal Dipartimento per gli Affari regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

12 Introduzione XIX 2. Le questioni sottoposte al giudizio della Corte sono sorte sia a seguito di ricorsi proposti da parte regionale, avverso leggi o provvedimenti amministrativi statali ritenuti invasivi delle proprie competenze, sia a seguito di ricorsi statali. Certamente, la modifica apportata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001 al testo originario dell art. 127 Cost., con l abolizione del controllo preventivo che lo Stato esercitava sulle leggi regionali a mezzo del Commissario di Governo 3, ha avuto un effetto moltiplicativo del numero dei ricorsi statali, essendo venuto meno un filtro che aveva in passato favorito un opera di mediazione preventiva tra lo Stato e le regioni. Peraltro, deve segnalarsi come, soprattutto in apertura della XV legislatura (quella risultata dalle elezioni del 9 e 10 aprile 2006), vi sia stato un sensibile riavvicinamento tra Stato e regioni, alimentato da un nuovo indirizzo politico fondato sul principio di leale collaborazione, che ha indotto il Governo in sede di controllo di legittimità delle leggi regionali svolto dal Dipartimento per gli Affari regionali a desistere dalla presentazione dell impugnativa in presenza dell impegno, assunto dalla Regione, di apportare, con un successivo intervento correttivo, le modifiche idonee a far rientrare la disciplina nei canoni della legittimità costituzionale. Tale prassi è figlia del nuovo corso, inaugurato con la Direttiva del Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali in data 26 giugno 2006, che ha previsto l istituzione di tavoli di negoziazione tra le parti (Stato e regioni o province autonome), di carattere tecnico, intesi ad accertare di comune accordo la ricorrenza dell interesse al ricorso e a definire le questioni controverse nel senso più rispettoso dei principi costituzionali, utilizzando quali criteri guida i principi elaborati dalla giurisprudenza costituzionale e finalizzati al raggiungimento di una intesa con la quale le parti si impegnano, vincolate da un gentlemen s agreement, ad apportare alla normativa oggetto dell esame le modifiche concordate 4. Deve al contempo prendersi atto di una nuova tendenza volta a valorizzare maggiormente il parere delle autonomie, acquisito nelle competenti sedi istituzionali (Conferenza Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali), relativa- ( 3 ) Il sistema è stato esteso anche alle regioni speciali ed è rimasto attualmente in vigore solo per la Regione Siciliana, per le ragioni che verranno esaminate nel prosieguo della trattazione ( 4 ) La tematica sarà oggetto di approfondimento nel Capitolo 6.

13 XX I rapporti Stato-regioni nel nuovo titolo V mente a disegni di legge di iniziativa governativa incidenti su materie concorrenti o residuali regionali 5. Questo nuovo corso è anche sintomo di una raggiunta maturità nei rapporti tra Governo centrale e autonomie regionali e al contempo è indice di un progressivo assestamento delle competenze, conseguente ad un consolidamento della giurisprudenza costituzionale. In altri termini, la fase di rodaggio sembra giunta al termine. 3. La nuova fase dei rapporti inter-istituzionali fa ben sperare per il futuro. Non può, comunque, semplicisticamente ritenersi che cinque anni di contenziosi, tra lo Stato e le regioni, siano stati il mero frutto di reciproci capricci : rimane, pertanto, aperto l interrogativo al quale cercheremo di rispondere nel corso della presente trattazione sulle cause di siffatta, profonda conflittualità, figlia, indubbiamente, di un procedimento di revisione quanto meno frettoloso. Il Parlamento, in veste di legislatore costituzionale, aveva ritenuto di fornire una risposta al predetto interrogativo con il disegno di legge di revisione costituzionale approvato in seconda lettura dalle Camere il 16 novembre 2005 e la cui entrata in vigore è stata impedita dall esito negativo del referendum confermativo, ex art. 138 Cost., tenutosi il 25 e 26 giugno Detto disegno di legge, come avremo modo di approfondire, aveva non solo introdotto modifiche discusse (si pensi alla c.d. devolution o alla reintroduzione dell interesse nazionale), ma anche apportato delle modifiche condivise da tutti gli schieramenti politici, in quanto finalizzate a calibrare i rapporti tra Stato e autonomie alla luce dell esperienza maturata con i contenziosi. Intendiamo riferirci in particolare a quegli emendamenti volti a far rientrare, nell ambito della competenza legislativa esclusiva statale, alcune materie che il legislatore del 2001 aveva, forse frettolosamente, attribuito alla competenza concorrente e che avevano cagionato buona parte dei conflitti 6. ( 5 ) Così, ad esempio, numerose disposizioni del D.Lgs. n. 152 del 2006, c.d. Codice dell ambiente, che erano state oggetto di censura davanti alla Corte costituzionale, sono state oggetto di una rinegoziazione, in sede di Conferenza unificata, al fine di recepire i suggerimenti delle autonomie nei successivi decreti correttivi ( 6 ) Trattavasi delle seguenti materie: grandi reti strategiche di trasporto e navigazione di interesse nazionale; produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell energia; sicurezza del lavoro, che il legislatore del 2001 aveva attribuito alla competenza concorrente. Era stato inoltre previsto il ritorno nella competenza esclusiva statale della disciplina delle professioni, dell ordinamento della comunicazione e dell ordinamento sportivo nazionale. Sulla tematica si avrà modo di ritornare nel Cap. 6. In dottrina vi è stato anche chi ha attribuito ad un errore del programma di

14 Introduzione XXI 4. La bocciatura del disegno di legge costituzionale nel referendum ex art. 138 Cost. svoltosi in data 25 e 26 giugno 2006 ha inevitabilmente comportato, dato l accorpamento tra riforme ampiamente condivise ed altre discusse, il rigetto anche della parte ritenuta migliorativa. L esito referendario non ha tuttavia posto una pietra tombale sulla necessità di avviare una nuova fase costituente, rendendo imminente l approvazione di un nuovo disegno di legge costituzionale minimale, volto ad apportare, quanto meno, quegli aggiustamenti condivisi e ritenuti indispensabili da tutti gli schieramenti politici. Certo, l attuale contesto politico non pare favorire l agevole raggiungimento, in sede parlamentare, della maggioranza qualificata prescritta dall art. 138, terzo comma, Cost.. In ogni caso, il sistema emerso dalla legge cost. n. 3 del 2001 ha pian piano trovato un proprio assetto, via via che i principi e gli istituti di creazione giurisprudenziale sono venuti consolidandosi. Nell attuale contesto politico, sia il Governo, sia le autonomie, pur condividendo l esigenza di apportare correttivi e perfezionamenti al vigente Titolo V, hanno evidenziato la necessità di procedere, con metodi collaborativi, alla pronta attuazione, con legge ordinaria, delle disposizioni costituzionali già introdotte dalla riforma del Il primo passo nella predetta direzione è stato rappresentato dalla presentazione di un d.d.l. di delega, di iniziativa governativa, volto ad individuare le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane, in attuazione del disposto di cui all art. 117, comma secondo, lettera p) della Costituzione. Il provvedimento è volto a creare il nuovo Codice delle autonomie, apportando al vigente Testo Unico Enti Locali le modifiche e integrazioni atte a renderlo compatibile con il vigente Titolo V e introducendo una particolare disciplina per le città metropolitane e per Roma capitale. Ciò nella convinzione che la ridefinizione del quadro di riferimento entro cui le autonomie possano operare, consentirà a queste ultime di realizzare, ciascuno al proprio videoscrittura l attribuzione alla competenza concorrente, in luogo di quella esclusiva statale, delle predette materie (così D ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quad. cost., 1/2003, 16 s.. ( 7 ) Si vedano da una parte le linee programmatiche illustrate alle Camere dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali in apertura di legislatura e dall altra il documento sottoscritto in data 30 novembre 2006 dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome e dalle Associazioni degli enti locali (A.N.C.I, U.P.I e Uncem). Entrambi i documenti sono riportati, per estratto, nel Cap. 6, par. 4, della presente trattazione, al quale si fa rinvio. Le linee programmatiche del Ministro sono rinvenibili nel sito web

15 XXII I rapporti Stato-regioni nel nuovo titolo V livello e con le proprie specificità, un progetto comune. La tematica sarà oggetto di approfondimento in altra parte della presente trattazione Da tutto quanto premesso emerge come un approccio allo studio della tematica dei nuovi rapporti tra Stato e autonomie, conseguenti alla riforma del Titolo V, divenuta di scottante attualità, come comprovato dagli spazi sempre più ampi che vengono dedicati dai principali organi di stampa di rilievo nazionale 9 non possa prescindere dalla conoscenza dei principi e degli istituti che la Corte costituzionale ha di volta in volta individuato, per dirimere i conflitti inter-istituzionali, rinvenendoli nella propria tradizione giurisprudenziale e adattandoli o, a volte, coniandoli ex novo. È intento della presente trattazione offrire una ricostruzione sistematica del nuovo assetto dei rapporti tra Stato ed autonomie, sulla scorta dei numerosi decisa della Corte costituzionale, il cui ruolo, già evidenziato, è stato forse più vicino a quello di una Corte di stampo anglosassone che a quello proprio di un giudice di un ordinamento codificato come il nostro, sia pur con le peculiari mansioni di giudice delle leggi. La conoscenza di tali principi renderà più agevole la ricostruzione dei confini tra le diverse materie costituzionali, attribuite alla potestà dei diversi soggetti che, ai sensi del nuovo art. 114 Cost., costituiscono la Repubblica, attività resa ardua dalla natura mobile dei confini, così come individuati dalla giurisprudenza, a fronte della loro apparente rigidità, risultante dalla mera lettura del nuovo articolo 117 della Costituzione. ( 8 ) Il citato d.d.l. è stato approvato dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 19 gennaio Si rinvia, per un approfondimento, al Cap. 6 della Parte generale, par. 4. L espressione riportata nel testo tra virgolette è tratta dalle Linee programmatiche, illustrate dal Ministro per gli Affari regionali e le autonomie locali Linda Lanzillotta davanti alla I Commissione della Camera dei deputati, nell audizione del 28 giugno ( 9 ) Si veda, ad esempio, il servizio apparso su Il Messaggero del 4 dicembre 2006, intitolato L ingorgo istituzionale. Nel sottotitolo si afferma: La pioggia di ricorsi tra Stato e Regioni paralizza interi settori e fa perdere milioni. E nell occhiello: Finisce ogni volta davanti alla Corte costituzionale la guerra di carte bollate innescata dalla mancata o controversa attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, che regola i poteri tra diversi livelli di governo. Si riporta, per rendere l idea del tenore dell articolo, una parte del testo: Era stata varata sottinteso: la riforma del Titolo V dal centro-sinistra nel 2001, ma il governo di centro-destra ne ha approvato un altra, voluta soprattutto dalla Lega, che però è stata bocciata dal referendum. E così è rimasta in vigore quella del centro-sinistra, non attuata e anzi duramente contrastata dal governo Berlusconi, e la litigiosità istituzionale ha frenato o addirittura bloccato molti settori, con danni economici per tutti.

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