PROVINCIA DI OLBIA -TEMPIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE

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1 PROVINCIA DI OLBIA -TEMPIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO CANI DA CACCIA E PER LE GARE CINOFILE (Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 21/12/2010) Modifica e integrazione art. 3 con Deliberazione dell Amministratore Straordinario n. 52 del 30/07/2015

2 Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Premessa 1. La Provincia, ai sensi della Legge Regionale n.23 del 29 luglio 1998 art.12, ha compiti di pianificazione, tutela dell ambiente, della fauna e in materia di caccia nei limiti di cui alla presente legge ; in particolare al comma, 3 lett. D, provvede a istituire e regolare la gestione delle zone per l addestramento di cani e per le gare degli stessi, anche su selvaggina allo stato naturale. 2. La Provincia, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile riconosciute, di produttori agricoli singoli o associati e di concessionari di AFV autorizza, in conformità al presente Regolamento e con apposito provvedimento, l istituzione, il rinnovo, la revoca e la gestione delle zone di addestramento cani (ZAC), ove sono consentiti l'addestramento, l'allenamento, le prove e le gare dei cani da caccia. Art. 2 Finalità 1. Il presente regolamento persegue l obiettivo di favorire l addestramento e l allenamento di tutte le razze di cani da caccia nonché per promuovere e sviluppare l attività cinofila anche attraverso manifestazioni e gare. 2. Le finalità riportate al precedente comma sono realizzate nel rispetto della tutela della fauna selvatica e nella salvaguardia delle attività produttive con particolare riferimento a quelle agricole. Art. 3 Pianificazione territoriale della ZAC Vecchia formulazione (1. La Provincia, sulla base dell art.96, comma 4, della L.R. 23/98, approva l istituzione delle zone addestramento cani nei limiti dell 1% dell intero territorio destinato all istituzione delle aziende agrituristico venatorie, le quali, a loro volta, non possono superare il 5% della superficie agro silvo pastorale. ) 1. La Provincia, sulla base dell art. 96, comma 4 della L.R.96/98, approva l istituzione delle zone addestramento cani, fino all approvazione del piano faunistico regionale, nei limiti di un quinto della superficie destinata all istituzione delle aziende agri turistiche venatorie, ovvero l 1% dell intero territorio ASP; 2. Le autorizzazioni vengono rilasciate con una equa distribuzione nei territori dei Comuni della provincia, mantenendo lo stesso limite dell 1% del territorio comunale;

3 3. Le autorizzazioni debbono essere rilasciate nelle aree che nella pianificazione provinciale e regionale in corso di approvazione sono state indicate come territorio di libera caccia e non sono stati previsti istituti di protezione faunistica (Oasi permanenti e Zone di ripopolamento e cattura); Art. 4 Classificazione delle zone 1. Le ZAC vengono suddivise in permanenti e temporanee, come di seguito specificate. 2. Sono "permanenti" le seguenti ZAC: 1) P. A all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento dei cani da ferma e da seguita, su selvaggina naturale, senza abbattimento del selvatico; 2) P. B all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento dei cani da ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, esclusivamente su pernice sarda e quaglia proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa; 3) P. C all'interno delle quali sono permessi l'addestramento, l'allenamento dei cani da ferma e da seguita con facoltà di abbattimento, esclusivamente sul cinghiale proveniente dagli allevamenti a scopo di studio e ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa. 3. E "temporanea" la seguente ZAC: 1) T all'interno della quale sono permessi le gare e le prove cinofile dei cani da ferma e da seguita senza facoltà di abbattimento, esclusivamente su fauna selvatica naturale. Art. 5 Perimetrazione 1. Ciascuna ZAC di tipo P. A, P. B e P. C deve essere delimitata da apposite tabelle perimetrali ai sensi dell'art. 39 della L.R. 23/1998, esenti da tasse, recanti la scritta: PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI DIVIETO DI CACCIA (Art. 38 L.R. n. 23/98 Aut. N ) 2. La collocazione, la manutenzione e la rimozione delle tabelle di cui al precedente comma, poste comunque in modo tale che esse siano visibili da ogni

4 punto d'accesso e che da ogni tabella siano visibili, di norma, le due contigue, sono a carico del soggetto gerente la/e zona/e cinofila/e interessata/e. 3. Le ZAC di tipo P.C. debbono essere recintate con rete metallica anche interrata che non consenta l ingresso ad esemplari di cinghiale allo stato selvatico e a sua volta impedisca la fuoriuscita di quelli di allevamento utilizzati per l addestramento e allenamento dei cani da seguita. Art. 6 Immissione di fauna selvatica 1. Nelle zone in cui è consentito liberare animali, a fini di addestramento o per gare e manifestazioni, secondo le modalità riportate nei successivi articoli, deve esserne certificata l idoneità sanitaria da personale o Ente abilitato nonché attestata la provenienza attraverso regolare documentazione fiscale. 2. Gli esemplari di fauna selvatica immessi nella zona devono provenire da allevamenti a scopo di studio e di ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa e devono essere adeguatamente marcati con contrassegni regolarmente numerati e inamovibili. Gli stessi devono essere accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dall Autorità veterinaria competente sul territorio della zona cinofila interessata. 3. Il titolare dell autorizzazione deve tenere un apposito registro, opportunamente vidimato dalla Provincia, a disposizione per gli eventuali controlli, nel quale dovranno essere riportati rispettivamente: carico: gli animali acquistati, la data e la loro provenienza con l indicazione degli estremi del titolare dell allevamento, nonché gli estremi della certificazione sanitaria; scarico: gli animali immessi, la data di immissione nel territorio di pertinenza della Z.A.C., l eventuale abbattimento etc. 4. Ogni liberazione di animali deve essere notificata all Amministrazione Provinciale almeno 10 giorni prima del rilascio. Art. 7 Accesso alle Zone Addestramento Cani 1. L'attività d'allenamento e di addestramento dei cani da caccia nelle zone di tipo P. A, P. B e P. C, può essere subordinata al pagamento di una quota finanziaria d'iscrizione a favore del soggetto titolare della gestione della zona cinofila. 2. L'utilizzo delle ZAC è comunque subordinato al possesso di un apposito permesso scritto rilasciato dal soggetto titolare dell autorizzazione. 3. Il permesso deve essere sempre esibito durante i controlli disposti dagli agenti alla vigilanza. 4. Il titolare dell autorizzazione della zona cinofila può ulteriormente disciplinare, pubblicizzando opportunamente le decisioni assunte, le modalità

5 per l'accesso alla zona in funzione dell'allenamento, dell'addestramento e delle prove per cani da caccia. 5. Per l'esercizio delle attività di addestramento, allenamento e prove dei cani da caccia è necessario il possesso di idonea copertura assicurativa. 6. I soggetti che intendono avvalersi anche della facoltà di abbattimento nelle zone di tipo P. B., devono essere in possesso di licenza di porto di fucile e dell'assicurazione di cui all'art. 42 della L.R. 23/1998. Art. 8 Danni prodotti all interno delle Zone Addestramento Cani 1. Nelle ZAC, i danni provocati dalla fauna selvatica (naturale e immessa) alle produzioni agricole e dalle manifestazioni cinofile alla fauna selvatica sono a carico del soggetto gestore, come previsto dall'art. 59 della L.R. 23/ Le modalità di risarcimento sono fissate dai regolamenti di gestione delle ZAC in conformità al regolamento provinciale per il risarcimento danni. TITOLO II CARATTERISTICHE E REGOLAMENTAZIONE DELLE ZAC Art. 9 Zone permanenti 1. Le ZAC di tipo P. A dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: - Distare tra di loro o da Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Parchi e Riserve Nazionali o Regionali e dalle zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) almeno metri; - Potranno essere autorizzate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e le relative autorizzazioni saranno suscettibili di rinnovo su istanza del titolare da inoltrare almeno tre mesi prima della scadenza naturale. - potranno essere istituite su una superficie massima di 15 ha. 2. Le zone di tipo P. B dovranno rispettare le seguenti prescrizioni: - Distare tra di loro o da Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Parchi e Riserve Nazionali o Regionali e dalle zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) almeno metri; - Potranno essere istituite su una superficie inferiore o uguale a 50 ha e su terreni di scarso valore faunistico ma non su terreni adibiti a colture di tipo intensivo; - Potranno essere autorizzate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e le relative autorizzazioni saranno suscettibili di rinnovo su istanza del titolare da inoltrare almeno tre mesi prima della scadenza naturale. 3. Per le ZAC di tipo P. B, con facoltà di sparo, dovranno inoltre essere adottate le seguenti norme particolari:

6 a) All interno delle zone per l allenamento e l addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile non è consentita l attività venatoria; b) Lo svolgimento dell attività cinofila con abbattimento è inoltre subordinata alle seguenti norme: - delle manifestazioni deve essere data comunicazione, entro e non oltre il 5 giorno antecedente le stesse, alla Stazione Forestale e di V.A. territorialmente competente; - possono essere ammessi solamente cacciatori in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi, nonché dell assicurazione di cui all art.42 della L.R. 23/98; - i fucili devono essere tenuti scarichi ed imbustati fino al momento di ingresso al turno di gara o di prova; - al termine del turno di gara o di prova i fucili devono essere nuovamente scaricati ed imbustati; - nelle prove per cani da seguita o da ferma possono operare contemporaneamente un numero di cani e di cacciatori, per ogni turno, prefissato e opportunamente pubblicizzato; - gli iscritti ai turni successivi devono attendere in località predeterminate dal "Direttore di campo" con il cane al guinzaglio; - nel caso in cui il cacciatore venga coadiuvato da uno o più assistenti, questi devono essere in possesso di regolare porto d'armi e licenza di caccia validi; - i cacciatori possono sparare solo all'interno del perimetro della zona cinofila; - la fauna selvatica (d allevamento), alzata o fatta frullare dai cani, che esca dalla zona cinofila deve essere considerata perduta; ne è pertanto vietato sia l'inseguimento da parte del cane, sia lo sparo da parte del cacciatore; - la fauna selvatica (d allevamento), colpita all'interno della zona, che cada al di fuori della zona stessa, può essere recuperata dal cacciatore con l'ausilio del cane al guinzaglio, sotto il controllo del "Direttore di campo" o suo incaricato; - il "Direttore di campo" può sostituire la fauna selvatica (d allevamento) che non dovesse "alzarsi" o "frullare"; - il cane che durante la prova esca dalla zona cinofila deve essere immediatamente richiamato dal conduttore: i cani particolarmente scorretti devono essere sospesi e squalificati dal "Direttore di campo"; - la fauna selvatica (d allevamento) abbattuta durante le prove appartiene all uccisore e non può essere commercializzata; - è fatto divieto sottoporre gli esemplari di fauna selvatica a maltrattamenti e sevizie. 4. Le zone di tipo P. C dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

7 - Distare tra di loro o da Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Parchi e Riserve Nazionali o Regionali e dalle zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) almeno metri; - Possono essere istituite su una superficie inferiore o uguale a 100 ha e su terreni con idonea copertura vegetale rispondenti alle esigenze ecologiche della specie; - Potranno essere autorizzate per un periodo di tempo pari a un massimo di 5 anni e le relative autorizzazioni saranno suscettibili di rinnovo su istanza del titolare da inoltrare almeno tre mesi prima della scadenza naturale. 5. Per le ZAC di tipo P. C con facoltà di sparo, dovranno inoltre essere adottate le seguenti norme particolari: a) I cinghiali devono provenire da allevamenti a scopo di studio e di ripopolamento autorizzati secondo la vigente normativa, devono essere marcati e preventivamente sottoposti ad adeguata visita sanitaria. b) I cinghiali devono essere detenuti in conformità con le leggi veterinarie che regolano l allevamento dei suini e in particolare con quelle relative alle pesti suine. c) Nei recinti potranno essere presenti esclusivamente soggetti dello stesso sesso, dovendo evitare che avvenga la riproduzione della specie. d) L immissione di cinghiali nei recinti dovrà avvenire alla presenza dei funzionari dell Amministrazione Provinciale e del personale del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. e) Dovrà essere sempre salvaguardata l incolumità dei cinghiali presenti nel recinto, evitando in modo assoluto un eccessivo sfruttamento degli stessi. In particolare si dovranno rispettare le seguenti disposizioni: - il numero massimo di cinghiali presenti in ogni recinto dovrà essere rapportato in base alla superficie dello stesso e cioè: fino a 5ha n 2 capi; da 5 a 10 ha n 4 capi; da 10 a 20ha n 5 capi; oltre i 20ha n 6 capi. - il numero massimo di cani introdotti nei recinti per ogni sciolta dovrà essere: fino a 5ha n 3 cani; da 5 a 10 ha n 4 cani; da 10 a 20ha n 5 cani; oltre i 20ha n 6 cani. - nel corso della settimana l accesso alla zona potrà essere consentito per un massimo di 3 giorni. - sono consentiti turni di lavoro di massimo 30 minuti dal momento dello scovo. I turni di lavoro devono essere intervallati da 30 minuti di riposo. Non sono consentiti più di quattro turni.

8 - lo svolgimento dell attività cinofila con abbattimento è subordinata, oltreché alle vigenti norme venatorie, alle disposizioni di cui al presente regolamento. Art. 10 Zone temporanee 1. Per le ZAC di tipo T dovranno essere adottate le seguenti norme particolari: - Devono distare da Oasi di protezione, Zone di ripopolamento e cattura, Parchi e Riserve Nazionali o Regionali e dalle zone della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) almeno metri. - La richiesta di autorizzazione dovrà essere inviata alla Provincia con un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà indicare la specifica località ove si svolgerà la prova, nonché il programma della stessa (data, orari, tipo di manifestazione ed ogni altro elemento utile). - Le autorizzazioni potranno essere rilasciate per un periodo di tempo pari a un massimo di 3 giorni. - Le prove e le gare cinofile devono essere regolarmente approvate dall'enci (Ente Nazionale Cinofilo Italiano) e da questo inserite nei propri calendari ufficiali. Art. 11 Periodi per lo svolgimento delle attività 1. Nelle zone di tipo P. A le attività non sono consentite nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 agosto di ogni anno. 2. Nelle zone di tipo P. B le attività possono essere eseguite tutto l anno, ad eccezione dell abbattimento che può essere effettuato solamente nell ambito di manifestazioni autorizzate dalla Provincia nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 marzo di ogni anno. 3. Nelle zone di tipo P. C le attività possono essere eseguite tutto l anno, ad eccezione dell abbattimento che può essere eseguito solamente nell ambito di attività autorizzate dalla Provincia nel periodo compreso dal 1 settembre al 31 marzo di ogni anno. 4. Nelle zone di tipo T le attività non sono consentite nel periodo compreso tra il 1 aprile ed il 31 agosto di ogni anno. 5. Le attività consentite all'interno di tutte le ZAC possono comunque svolgersi nel periodo temporale compreso tra il sorgere e il tramonto del sole. Art. 12 Direttori di campo 1. E' fatto obbligo al titolare dell autorizzazione della zona cinofila, per lo svolgimento delle prove di caccia pratica e di quelle con facoltà di sparo, previste dal presente regolamento, di provvedere alla nomina di uno o più "Direttori di campo" dandone comunicazione alla Provincia e alle Stazioni Forestali e di V.A. territorialmente competenti. 2. I "Direttori di campo" devono garantire il regolare svolgimento delle prove cinofile.

9 3. Il loro giudizio, durante l'espletamento delle prove, circa la durata, l'inizio ed il termine del turno di gara, come pure la variazione o la sospensione alle tempistiche o all'accesso dei cinofili, è insindacabile. 4. Ogni variazione ai nominativi dei "Direttori di campo" deve essere tempestivamente comunicata agli Enti ed Organi di cui al 1 comma del presente articolo. TITOLO III PROCEDURA AUTORIZZATIVA Art. 13 Istituzione e rinnovo. 1. Ai fini della richiesta d'istituzione delle ZAC i soggetti di cui al precedente art. 1 devono presentare alla Provincia apposita istanza in bollo, corredata di cartografia, in scala idonea, indicante il perimetro della zona che si intende istituire e la tipologia di zona, di cui al precedente art.4, con le modalità di seguito riportate. 2. La domanda deve inoltre riportare quanto segue: - Nome, cognome e ragione sociale del richiedente con relativo indirizzo o sede; - Generalità del legale rappresentante (per Associazioni o Società); - Codice fiscale o partita IVA; - Attestazione comprovante la qualifica di imprenditore agricolo (per singoli imprenditori); - I riferimenti dell atto autorizzativo, per i concessionari di AFV; - Allegata relazione tecnica motivante l individuazione della zona; - Allegata planimetria, scala 1: riportante i confini dell area interessata; - Elenco di tutte le parcelle catastali con allegata planimetria di insieme, che interessano la SASP (Superficie Agro Silvo Pastorale) dell istituenda zona; - Dichiarazione autocertificata del richiedente contenente, per ciascuna particella catastale, l indicazione dei relativi proprietari o conduttori dei fondi, con relativi indirizzi; - Dichiarazione dei proprietari e/o conduttori dei fondi, da presentarsi singolarmente e in carta libera, che dovranno contenere, oltre i dati anagrafici del proprietario o conduttore, il codice fiscale, le indicazioni catastali (foglio, mappale e superficie) del terreno che sarà oggetto di

10 vincolo, il consenso alla costituzione della zona e la firma apposta ai sensi della vigente normativa. 3. La domanda deve inoltre essere corredata dal regolamento di gestione che deve almeno riportare: - il calendario giornaliero e orario in cui è permessa l attività; - il numero di conduttori di cani che possono essere presenti contemporaneamente; - le modalità e i requisiti per l accesso dei conduttori; - l eventuale quota di associazione per l accesso alla zona e/o di ingresso alla stessa, con apposito registro contabile che dovrà essere preventivamente vidimato dalla Provincia; - l eventuale tesserino tipo che verrà rilasciato ai conduttori ammessi; - i tempi e le modalità di liberazione della fauna selvatica di allevamento a fini dell attività cinofila; - le modalità di risarcimento dei danni eventualmente prodotti con l attività cinofila e/o dalla fauna selvatica, secondo quanto indicato dallo specifico regolamento provinciale; - modalità di svolgimento di gare o manifestazioni cinofile con l indicazione del numero dei conduttori e cani ammessi, dei tempi di svolgimento dell attività e del numero degli esemplari di specie selvatiche di allevamento che si intendono liberare. - Allegato registro di rilascio della fauna selvatica a fini dell attività cinofila secondo modello indicato e preventivamente vidimato dalla Provincia; - Allegato registro ove riportare, per ogni cane ammesso nella zona, il codice identificativo dell anagrafe canina; - Dichiarazione attestante la conoscenza del presente regolamento con l impegno al rispetto delle norme previste. 4. La domanda dovrà essere completata dalla ricevuta di versamento per bolli e diritti di segreteria finalizzati al rilascio dell autorizzazione, il cui importo verrà determinato annualmente con provvedimento della Giunta Provinciale. 5. La Provincia in seguito alla verifica dei documenti sopra elencati e qualora questi risultino carenti può chiedere integrazioni. 6. Il concessionario dovrà provvedere a perimetrare e tabellare la zona entro 30 giorni dalla data di ricezione del provvedimento.

11 7. Entro il 31 dicembre di ogni anno, i concessionari devono trasmettere alla Provincia relazione descrittiva dell attività consuntiva svolta, anche sotto il profilo economico, e il programma annuale dell attività prevista. 8. Il calendario delle prove nonché le modalità relative all'allenamento, all'addestramento ed i turni d'accesso dei cani in ciascuna zona, devono essere adeguatamente pubblicizzati, anche con pubblicazione all Albo Pretorio del Comune competente per territorio, a cura del soggetto titolare della gestione della zona cinofila affinché tutti gli interessati possano prenderne visione. 9. Il provvedimento autorizzativo sarà adottato con Determinazione del Dirigente del Settore Ambiente e Sostenibilità e sarà trasmesso, oltreché al soggetto autorizzato. ai Comuni territorialmente interessati per l'affissione all'albo Pretorio e, per opportuna conoscenza, all Assessorato Regionale della Difesa dell Ambiente, al Servizio Ispettorato Ripartimentale delle Foreste competente per territorio e al Servizio veterinario dell ASL competente per territorio. 10. Per il rinnovo delle zone Permanenti si dovranno seguire le medesime modalità richieste per l'istituzione, con istanza da presentare almeno 3 mesi prima della scadenza o, in alternativa, inoltrando, unitamente alla domanda di rinnovo, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che attesti che nulla è variato nello stato di fatto e di diritto della zona. TITOLO IV NORME ACCESSORIE Art. 14 Provvedimenti disciplinari e Revoche 1. L inosservanza alle norme contenute dal presente regolamento comporta, oltre alle altre sanzioni previste dalle normative vigenti in materia, la sospensione dell attività da un minimo di 10 giorni ad un massimo di 12 mesi in rapporto alla gravità della violazione. 2. In caso di reiterazione delle violazioni, in rapporto alla gravità delle stesse, può essere disposta la revoca dell autorizzazione. 3. In particolare è prevista la revoca nei casi di: immissione di selvaggina non autorizzata, abbattimento selvaggina naturale, abbattimento selvaggina fuori del periodo consentito, mancata osservanza delle disposizioni sanitarie vigenti e il riscontro di ripetute inosservanze del presente regolamento. 4. I provvedimenti suddetti saranno adottati con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente Sostenibilità. 5. Il soggetto sottoposto a procedura disciplinare dovrà essere informato circa la mancata ottemperanza alle norme regolamentari e, a seguito di apposita

12 richiesta contestuale alla presentazione scritta di memoria difensiva, ha diritto di essere ascoltato in audizione dal Dirigente suddetto o suo delegato. Art. 15 Vigilanza 1. La vigilanza sul funzionamento delle zone cinofile e sulla loro attività è affidata ai soggetti individuati dall'art. 72 della L.R. 23/1998. Art. 16 Sanzioni 1. L inosservanza alle presenti disposizioni è sanzionata in conformità alla normativa vigente in materia. Art. 17 Normativa di riferimento 1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si farà riferimento alle leggi, regolamenti ed atti amministrativi vigenti in materia, nonché al Documento orientativo sui criteri di omogeneità e congruenza per la pianificazione faunistico venatoria dell Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. Art. 18 Conclusioni 1. Il presente regolamento disciplina le zone per l allenamento e l addestramento dei cani da caccia e per le gare e le prove cinofile nelle more dell adozione del Piano Regionale Faunistico Venatorio. Di conseguenza i provvedimenti di autorizzazione emessi in applicazione della presente, avendo carattere di provvisorietà, dovranno essere adeguati alla pianificazione regionale in fase di elaborazione.

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