REGOLAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE
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- Ferdinando Quaranta
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1 REGOLAMENTO DELLE ZONE DI ADDESTRAMENTO CANI E DELLE GARE CINO-VENATORIE Approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 67 del 30 dicembre 2013 Pag. 1 di 11
2 ART. 1 Finalità 1. Il presente regolamento disciplina la costituzione di zone destinate all addestramento, all allenamento e allo svolgimento delle gare cino-venatorie (Z.A.C.) nonché le modalità di funzionamento delle stesse ivi comprese le attività relative all addestramento, all allenamento e allo svolgimento delle gare cino-venatorie. 2. Le attività di cui al comma precedente sono svolte nel rispetto della tutela della fauna, della salvaguardia delle attività produttive, nonché della normativa nazionale e regionale vigente in materia. ART. 2 Aree idonee e distanze 1. Le Z.A.C. sono istituite su terreni incolti, a coltura svantaggiata, a scarso pregio faunisticoambientale e devono essere costituite da un unico lotto. 2. E fatto divieto di istituire ZAC in aree ricadenti in siti Z.P.S.. 3. Le Z.A.C. devono essere istituite ad una distanza di almeno 500 metri da: zone abitate, aree protette, zone di ripopolamento e cattura, oasi di protezione, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica. 4. Le ZAC di tipo A possono essere istituite ad una distanza inferiore di 500 metri dalle zone di ripopolamento e cattura, dalle aree protette e dalle oasi di protezione. 5. La distanza minima tra le Z.A.C di qualsiasi tipologia non deve essere inferiore a 3000 metri. ART. 3 Tipologie 1. Le Z.A.C. si suddividono, a seconda delle loro caratteristiche e finalità nelle seguenti tipologie: - Zone di tipo A; - Zone di tipo B; - Zone di tipo C. 2. L elenco delle Z.A.C. autorizzate è pubblicato, ai fini della trasparenza e dell informazione, sul sito istituzionale della Provincia. Pag. 2 di 11
3 ART. 4 Caratteristiche ed attività nelle zone di tipo A 1. La Z.A.C di tipo A ha un estensione compresa tra i 200 e i 500 ettari. 2. Tali zone devono essere segnalate, a cura e spese del titolare, con tabelle conformi alle disposizioni di cui all art. 19 della L.R. n. 2/95 e recanti la scritta Zone di addestramento cani tipo A- divieto di caccia, con gli estremi dell autorizzazione provinciale. 3. Nella Z.A.C. di tipo A è consentito l allenamento, l addestramento e lo svolgimento di gare cino-venatorie senza abbattimento su selvaggina naturale, utilizzando cani da ferma, da cerca e da seguita. 4. E vietata ogni forma di immissione di selvaggina. ART. 5 Caratteristiche e attività nelle zone di tipo B 1. La Z.A.C di tipo B ha un estensione compresa tra 8 e 50 ettari. 2. Tali zone devono essere segnalate, a cura e spese del titolare, con tabelle conformi alle disposizioni di cui all art. 19 della L.R. n. 2/95 e recanti la scritta Zone di addestramento cani tipo B- divieto di caccia, con gli estremi dell autorizzazione provinciale. 3. Nella Z.A.C. di tipo B è consentito allenare, addestrare e svolgere gare cino-venatorie, anche con abbattimento, mediante cani da ferma e da cerca limitatamente alla selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglie, fagiani, starne e germani reali. 4. La selvaggina immessa, deve essere munita di contrassegno, e di documentazione atta a dimostrarne l origine e la certificazione sanitaria ART. 6 Caratteristiche ed attività nelle zone tipo C 1. La Z.A.C. di tipo C è un area recintata con rete metallica in cui è consentito, utilizzando cani da ferma, da seguita e da cerca, effettuare l allenamento, l addestramento nonché lo svolgimento di gare cino-venatorie, anche con abbattimento, su selvaggina di allevamento appartenente alle seguenti specie: quaglie, fagiani, starne, germani reali, lepre e cinghiale. 2. La selvaggina immessa deve essere munita di contrassegno, e di documentazione atta a dimostrarne l origine e la certificazione sanitaria. Pag. 3 di 11
4 3. La Z.A.C di tipo C ha un estensione tra 50 e 150 ettari. 4. Tali zone devono essere segnalate, a cura e spese del titolare, con tabelle conformi alle disposizioni di cui all art. 19 della L.R. n. 2/95 e recanti la scritta Zone di addestramento cani tipo C - divieto di caccia, con gli estremi dell autorizzazione provinciale. ART.7 Istituzione e Gestione 1. Le Z.A.C. sono istituite dalla Provincia su richiesta delle Associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale, degli imprenditori agricoli singoli o associati, dei titolari di aziende agri-turistico-venatorie. 2. La gestione delle Z.A.C. è affidata prioritariamente alle Associazioni venatorie e cinofile riconosciute a livello nazionale, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati. ART. 8 Autorizzazione 1. La domanda di autorizzazione deve essere presentata alla Provincia corredata dalla seguente documentazione: a) Dichiarazione di consenso da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi; b) Planimetria catastale, in scala 1:2000, con l indicazione dei confini della Z.A.C.; c) Relazione, a firma di un tecnico abilitato iscritto all albo, dalla quale si evince la funzionalità dell area allo scopo, con l indicazione delle caratteristiche morfologiche, dell uso del suolo e delle peculiarità faunistiche nonché la destinazione d uso del territorio interessato; d) Regolamento di gestione; e) Ricevuta versamento spese istruttoria sul c/c n di 50,00, intestato a Provincia di Potenza - Servizio Pesca Acque interne e Caccia La sola domanda di autorizzazione deve essere contestualmente inviata per conoscenza al Comune in cui ricade l area interessata. 3. L autorizzazione diventa efficace dalla data di ricezione da parte della Provincia della comunicazione del titolare di avvenuta recinzione e/o tabellazione della area ricompresa nella ZAC. 4. Sino alla comunicazione di cui al precedente comma, è fatto divieto assoluto di utilizzo della Pag. 4 di 11
5 ZAC. ART. 9 Regolamento di gestione 1. I regolamenti di gestione delle Z.A.C. devono contenere: a) la denominazione della zona e la sua tipologia di appartenenza; b) le norme per la gestione sociale ed economica; c) le norme per la custodia delle armi all interno della Z.A.C; d) i periodi e le giornate da destinare all attività della Z.A.C.; e) la dichiarazione di responsabilità a carico del conduttore o cacciatore per gli eventuali danni a proprietà individuali, alle cose e alle persone; f) le norme di rispetto da attuare nel caso in cui il cacciatore rilevi la presenza a terra di nidi e nidiacei; g) l importo della quota di accesso alla Z.A.C.; h) le modalità di controllo dei documenti degli autorizzati; i) la durata dei turni di allenamento, il numero dei cani che è possibile impiegare contemporaneamente( singolo, coppia, gruppo o muta); j) il divieto di accesso alla Z.A.C. di cani mordaci o che presentino segni evidenti di malattie, nonché cagne in calore; k) l obbligo, a carico del cacciatore di raccogliere dal terreno cartucce inesplose, bossoli ed eventuali capi di selvaggina ferita o morta; l) il tipo e l entità delle eventuali sanzioni che il titolare della Z.A.C. e il cacciatore si impegnano a sottoscrivere; m) quant altro necessario al fine di un corretto rapporto fra la gestione della zona, i proprietari o conduttori dei fondi e il fruitore dei servizi da essa prestati. ART. 10 Durata dell autorizzazione 1. L autorizzazione per la costituzione di una Z.A.C. ha validità quinquennale e può essere rinnovata. 2. La relativa data di scadenza è fissata al 31 dicembre dell anno a cui si riferisce. 3. La domanda di rinnovo deve essere presentata alla Provincia entro il 30 giugno dell anno di scadenza. 4. Qualora il titolare dichiari sotto la propria responsabilità, che non è intervenuta alcuna modificazione circa i requisiti e lo stato dei luoghi della ZAC, non è tenuto a presentare la documentazione di cui all art. 8. Pag. 5 di 11
6 5. La Provincia entro la data di scadenza dell autorizzazione, accertata la sussistenza dei requisiti di cui al presente regolamento e alla normativa vigente e la congruità agli strumenti di pianificazione regionale, provvede al rinnovo. ART. 11 Accesso 1. L accesso alle Z.A.C. è consentito ai soggetti espressamente autorizzati. 2. L attività nelle ZAC deve svolgersi in presenza del responsabile della ZAC o di un suo delegato. ART. 12 Ammissione nelle zone di tipo A 1. Per essere ammessi nelle Z.A.C. di tipo A occorre essere muniti di licenza di caccia e polizza assicurativa in corso di validità, effettuare un versamento di una quota annuale di partecipazione il cui importo non può essere inferiore a 1/5 e superiore a 2/5 dell importo della tassa regionale in materia di caccia. 2. Le quote di cui sopra ed eventuali altre contribuzioni volontarie, debitamente rendicontate, devono essere destinate al potenziamento dei servizi offerti dalle Z.A.C. quali la sorveglianza, la vigilanza e gli interventi di miglioramento ambientale. 3. Ogni cacciatore per ciascun allenamento o addestramento può impiegare non più di cinque cani contemporaneamente ed è tenuto all osservanza delle norme contenute nel presente regolamento e in quello di gestione della Z.A.C. 4. Annualmente, pena la revoca dell autorizzazione e previa diffida, entro il 31 gennaio dell anno successivo, il titolare della ZAC deve trasmettere alla Provincia una relazione dettagliata sull attività svolta al 31 dicembre dell anno precedente, unitamente alla rendicontazione delle quote, e di eventuali contribuzioni volontarie. 5. Il numero minimo di presenze annue non deve essere inferiore a 50 unità, pena la revoca dell autorizzazione. ART. 13 Pag. 6 di 11
7 Ammissione nelle zone di tipo B 1. Per essere ammessi nelle Z.A.C. di tipo B occorre essere muniti di licenza di caccia e polizza assicurativa in corso di validità. 2. I cacciatori sono inoltre, tenuti al versamento di una quota d uso della zona, in misura non superiore al 50% della tassa regionale in materia di caccia e proporzionata alla copertura delle spese per l acquisto della selvaggina utilizzata, al tempo trascorso sul terreno e alle spese dei servizi attivati nella ZAC. 3. Le quote di cui sopra ed eventuali altre contribuzioni volontarie, debitamente rendicontate, devono essere destinate al potenziamento dei servizi offerti dalle Z.A.C. in particolare, devono essere investite nei ripopolamenti periodici di selvaggina, nella sorveglianza, nella vigilanza e negli interventi di miglioramenti ambientali. 4. Annualmente, pena la revoca dell autorizzazione e previa diffida, entro il 31 gennaio dell anno successivo, il titolare della ZAC deve trasmettere alla Provincia una relazione dettagliata sull attività svolta al 31 dicembre dell anno precedente, unitamente alla rendicontazione delle quote ed eventuali contribuzioni volontarie di cui al presente articolo. 5. A pena di revoca dell autorizzazione il numero minimo di presenze annue non deve essere inferiore a 50 unità o in alternativa le gare annue cino-venatorie inferiore a Delle operazioni di immissioni e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro vidimato annualmente dalla Provincia. ART. 14 Ammissione nelle Zone di tipo C 1. Per essere ammessi nelle Z.A.C. di tipo C occorre essere muniti di licenza di caccia e polizza assicurativa in corso di validità. 2. I cacciatori sono tenuti al versamento di una quota proporzionata in misura non superiore al 50% della tassa regionale in materia di caccia e proporzionata alla copertura delle spese per l acquisto della selvaggina utilizzata, al tempo trascorso sul terreno, al numero di cani addestrati o allenati contemporaneamente (singolo, coppia, gruppo o muta) ed ai servizi attivati. 3. Le quote di cui sopra ed eventuali altre contribuzioni volontarie, debitamente rendicontate, devono essere destinate al potenziamento dei servizi offerti dalle Z.A.C. in particolare, devono essere investite nei ripopolamenti periodici di selvaggina, nella sorveglianza, nella vigilanza e Pag. 7 di 11
8 negli interventi di miglioramenti ambientali. 4. Annualmente, pena la revoca dell autorizzazione e previa diffida, entro il 31 gennaio dell anno successivo, il titolare della ZAC deve trasmettere alla Provincia una relazione dettagliata sull attività svolta al 31 dicembre dell anno precedente, unitamente alla rendicontazione delle quote ed eventuali contribuzioni volontarie di cui al presente articolo. 5. A pena di revoca dell autorizzazione il numero minimo di presenze annue non deve essere inferiore a 50 unità o in alternativa le gare annue cino-venatorie inferiore a Delle operazioni di immissioni e di abbattimento deve essere tenuta nota in apposito registro vidimato annualmente dalla Provincia. ART. 15 Periodi per l allenamento e l addestramento dei cani 1. L allenamento e l addestramento dei cani nelle zone appartenenti alle tre tipologie indicate nell art. 3 è consentito tutto l anno tranne che per le ZAC tipo A per periodo dal 15/04 al 15/07 per salvaguardia avifauna, salvo eventuali restrizioni previste dai regolamenti di gestione di ciascuna zona. 2. Ad esclusione del martedì e venerdì le attività di cui al comma 1 sono consentite tutti giorni da un ora prima del sorgere del sole fino ad un ora dopo il tramonto. ART. 16 Divieto di caccia 1. All interno delle Z.A.C., comunque caratterizzate, è vietato l esercizio dell attività venatoria, pena la revoca dell autorizzazione. ART. 17 Compiti del titolare dell autorizzazione o suo delegato 1. Il titolare dell autorizzazione o suo delegato oltre a quanto già disciplinato negli articoli precedenti, è tenuto a: a) Vigilare sulla corretta attività di allenamento, di addestramento e sullo svolgimento delle gare cino-venatorie; b) Rilasciare al cacciatore apposita ricevuta attestante il numero di capi e la specie di selvaggina abbattuta all interno della Z.A.C.; c) Predisporre, nelle ZAC di tipo A, adeguati piani di miglioramento ambientale e gestione del territorio atti a favorire l insediamento e/o la riproduzione di specie di fauna selvatica; d) Immettere, nelle ZAC di tipo B e C, selvaggina di allevamento preventivamente autorizzata Pag. 8 di 11
9 dalla Provincia. ART. 18 Gare di caccia e prove cino-venatorie 1. Tutte le gare e le prove di caccia all interno delle diverse Z.A.C. sono soggette all autorizzazione preventiva della Provincia che, per le varie tipologie, terrà conto dei seguenti criteri: a) nelle zone di tipo A possono essere autorizzate solo gare e prove di caccia, senza abbattimento di selvatici, organizzate dall E.N.C.I o dalle associazioni venatorie, singole o associate, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti; b) nelle zone di tipo B possono essere autorizzate anche gare e prove di caccia, con abbattimento di selvaggina di allevamento, organizzate dalle associazioni venatorie, singole o associate, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti; c) nelle zone di tipo C possono essere autorizzate solo gare e prove di caccia, con o senza abbattimento di selvatici, organizzate dall E.N.C.I o dalle Associazioni venatorie, singole o associate, secondo le disposizioni contenute nei rispettivi regolamenti. 2. La Provincia trasmette, per gli adempimenti di competenza, alla polizia provinciale l autorizzazione rilasciata per lo svolgimento della gara. ART. 19 Calendario annuale delle gare 1. Per ognuna delle Z.A.C. ciascuna Associazione Venatoria Provinciale e l E.N.C.I. entro il 31 gennaio di ogni anno trasmettono alla Provincia il calendario annuale delle gare e delle prove cino-tecniche concordato con i rispettivi circoli comunali. 2. Entro il 28 febbraio successivo, la Provincia redige ed approva il calendario di cui al comma 1, garantendo pari opportunità nella promozione ed organizzazione di gare di caccia alle diverse associazioni venatorie provinciali. 3. L Associazione titolare della Z.A.C. non può organizzare nella stessa, più del 50% delle gare complessive inserite nel calendario annuale. 4. Il calendario redatto e approvato dalla Provincia è pubblicato, per la consultazione, sul sito istituzionale dell Ente. ART. 20 Casi di revoca 1. Oltre ai casi disciplinati nei precedenti articoli del presente Regolamento la Provincia revoca Pag. 9 di 11
10 l autorizzazione, qualora accerti irregolarità nelle gestione delle Z.A.C. o violazioni al provvedimento autorizzativo. ART. 21 Ritiro permesso 1. La trasgressione delle disposizioni contenute nel presente regolamento da parte dei soggetti autorizzati all addestramento e all allevamento dei cani, comporta il ritiro del permesso senza diritto di rimborso della quota versata. ART. 22 Norme di comportamento 1. All interno delle Z.A.C. i soggetti autorizzati devono attenersi, oltre alle disposizioni di cui al presente regolamento, anche alle norme previste dalla L. 157/92 e delle L.R. n. 2/95 in quanto applicabili. ART. 23 Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento sostituisce in ogni sua parte il precedente approvato D.C.P. n. 7 del Le autorizzazioni rilasciate secondo quanto disposto dal Regolamento richiamato al comma precedente devono essere adeguate entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, pena la decadenza dell autorizzazione in atto. Indice ART. 1 Finalità ART. 2 Aree idonee e distanze ART. 3 Tipologie ART. 4 Caratteristiche ed attività nelle zone di tipo A ART. 5 Caratteristiche e attività nelle zone di tipo B ART. 6 Caratteristiche ed attività nelle zone tipo C Pag. 10 di 11
11 ART. 7 Istituzione e Gestione ART. 8 Autorizzazione ART. 9 Regolamento di gestione ART. 10 Durata dell autorizzazione ART. 11 Accesso ART. 12 Ammissione nelle zone di tipo A ART. 13 Ammissione nelle zone di tipo B ART. 14 Ammissione nelle Zone di tipo C ART. 15 Periodi per l allenamento e l addestramento dei cani ART. 16 Divieto di caccia ART. 17 Compiti del titolare dell autorizzazione o suo delegato ART. 18 Gare di caccia e prove cino-venatorie ART. 29 Calendario annuale delle gare ART. 20 Casi di revoca ART. 21 Ritiro permesso ART. 22 Norme di comportamento ART. 23 Disposizioni transitorie e finali Pag. 11 di 11
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